LEGGE 14 febbraio 1963, n. 161

Disciplina dell'attivita' di barbiere, parrucchiere ed affini.
 
 Vigente al: 1-10-2012  
 
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  I comuni sono tenuti a disciplinare  con  apposito  regolamento  le
attivita' di barbiere, di parrucchiere per uomo e  donna  e  mestieri
affini,  ivi  compresi  tutti  gli  istituti  di  bellezza   comunque
denominati,  dovunque  tali  attivita'  siano  esercitate,  in  luogo
pubblico o privato, anche a titolo gratuito. 
  Tutte le imprese che esercitano le suddette attivita',  siano  esse
individuali o in forma societaria di  persone  o  di  capitali,  sono
soggette alla disciplina del  suddetto  regolamento,  il  quale  deve
conformarsi alle norme ((legislative vigenti in materia)). 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59,  COME  MODIFICATO
DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147)). 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59,  COME  MODIFICATO
DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147)). 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59,  COME  MODIFICATO
DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147)). 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59,  COME  MODIFICATO
DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147)). 
                               Art. 2. 
 
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME  MODIFICATO
                  DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147)) 
                             Art. 2-bis. 
 
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME  MODIFICATO
                  DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147)) 
                               Art. 3. 
 
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME  MODIFICATO
                  DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147)) 
                               Art. 4. 
 
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME  MODIFICATO
                  DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147)) 
                               Art. 5. 
 
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME  MODIFICATO
                  DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147))