LEGGE 17 agosto 2005, n. 174

Disciplina dell'attivita' di acconciatore.
 
 Vigente al: 1-10-2012  
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.
                         (Principi generali)

1.  La  presente  legge  reca  i  principi fondamentali di disciplina
dell'attivita'  professionale  di acconciatore ai sensi dell'articolo
117,  terzo  comma,  della  Costituzione.  Con la presente legge sono
inoltre  stabilite  disposizioni  a tutela della concorrenza relative
all'esercizio di tale attivita'.
2.  L'esercizio  dell'attivita' professionale di acconciatore rientra
nella  sfera  della liberta' di iniziativa economica privata ai sensi
dell'articolo  41  della  Costituzione. La presente legge e' volta ad
assicurare  l'esercizio  dell'attivita',  l'omogeneita' dei requisiti
professionali e la parita' di condizioni di accesso delle imprese del
settore al mercato, nonche' la tutela dei consumatori.
3.  Le  disposizioni  della  presente  legge  si applicano a tutte le
imprese   che   svolgono  l'attivita'  di  acconciatore,  siano  esse
individuali  o  in  forma  societaria,  ovunque  tale  attivita'  sia
esercitata, in luogo pubblico o privato.
                               Art. 2. 
      (Definizione ed esercizio dell'attivita' di acconciatore) 
 
1. L'attivita' professionale di acconciatore, esercitata in forma  di
impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e
i servizi volti a  modificare,  migliorare,  mantenere  e  proteggere
l'aspetto  estetico  dei  capelli,   ivi   compresi   i   trattamenti
tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere
medico, curativo o sanitario, nonche'  il  taglio  e  il  trattamento
estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. 
2. L'esercizio dell'attivita' di acconciatore di  cui  alla  presente
legge ed  alla  legge  14  febbraio  1963,  n.  161,  e'  soggetto  a
((segnalazione  certificata  di  inizio  di  attivita'))   ai   sensi
dell'((articolo 19 della legge)) 7 agosto 1990, n. 241, da presentare
allo sportello unico di cui  all'articolo  38  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. 
3. L'attivita' di acconciatore puo' essere  svolta  anche  presso  il
domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente,
nel rispetto dei criteri stabiliti  dalle  leggi  e  dai  regolamenti
regionali. E' fatta salva la possibilita' di  esercitare  l'attivita'
di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione
e nelle caserme o  in  altri  luoghi  per  i  quali  siano  stipulate
convenzioni con pubbliche amministrazioni. 
4. Non e' ammesso lo svolgimento dell'attivita'  di  acconciatore  in
forma ambulante o di posteggio. 
5. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere  svolti
anche con l'applicazione dei prodotti  cosmetici  definiti  ai  sensi
della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Alle
imprese esercenti l'attivita' di acconciatore, che vendono o comunque
cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini,
o  altri  beni  accessori,  inerenti  ai  trattamenti  e  ai  servizi
effettuati, non si applicano le disposizioni  contenute  nel  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. 
6. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al  comma
1, le imprese esercenti l'attivita' di acconciatore possono avvalersi
anche di soggetti non stabilmente inseriti  all'impresa,  purche'  in
possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 3. A tale fine,  le
imprese di cui al presente comma sono autorizzate  a  ricorrere  alle
diverse tipologie contrattuali previste dalla legge. 
7. L'attivita'  professionale  di  acconciatore  puo'  essere  svolta
unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate
nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una  societa'.
E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo
svolgimento delle distinte attivita'.  Le  imprese  di  acconciatura,
oltre ai trattamenti e  ai  servizi  indicati  al  comma  1,  possono
svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure  e  pedicure
estetico. 
                               Art. 3. 
                    (Abilitazione professionale) 
 
1.  Per  esercitare  l'attivita'  di   acconciatore   e'   necessario
conseguire un'apposita abilitazione professionale previo  superamento
di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro: 
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione  della  durata  di
due anni, seguito  da  un  corso  di  specializzazione  di  contenuto
prevalentemente pratico ovvero da un  periodo  di  inserimento  della
durata di un anno presso un'impresa di  acconciatura,  da  effettuare
nell'arco di due anni; 
b) da un periodo di inserimento  della  durata  di  tre  anni  presso
un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e
dallo svolgimento di un apposito  corso  di  formazione  teorica;  il
periodo di inserimento e' ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco
di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai
sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni,
della durata prevista dal contratto nazionale di categoria. 
2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma  1
puo' essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro. 
3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b)  del  comma
1, consiste in un periodo di attivita' lavorativa qualificata, svolta
in qualita' di titolare dell'impresa o socio partecipante al  lavoro,
dipendente,  familiare  coadiuvante  o  collaboratore  coordinato   e
continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista
dalla contrattazione collettiva. 
4.   Non   costituiscono    titolo    all'esercizio    dell'attivita'
professionale gli attestati e i diplomi rilasciati  a  seguito  della
frequenza di corsi professionali che non siano  stati  autorizzati  o
riconosciuti dagli organi pubblici competenti. 
5. Per ogni sede dell'impresa dove viene  esercitata  l'attivita'  di
acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un
socio partecipante al lavoro, di un familiare  coadiuvante  o  di  un
dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico  in  possesso
dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo. 
5-bis. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante
lo svolgimento dell'attivita' di acconciatore ((ed  e'  iscritto  nel
repertorio    delle    notizie     economico-amministrative     (REA)
contestualmente alla trasmissione della segnalazione  certificata  di
inizio di attivita')). 
6. L'attivita' professionale di acconciatore puo'  essere  esercitata
dai  cittadini  di  altri  Stati  membri   dell'Unione   europea   in
conformita' alle norme vigenti in  materia  di  riconoscimento  delle
qualifiche per le attivita' professionali nel quadro dell'ordinamento
comunitario sul diritto di stabilimento e di libera  prestazione  dei
servizi. 
                               Art. 4
                     (Competenze delle regioni)

1.  In  conformita'  ai  principi  fondamentali  e  alle disposizioni
stabiliti  dalla  presente  legge le regioni disciplinano l'attivita'
professionale  di  acconciatore  e,  previa determinazione di criteri
generali  in  sede  di  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
definiscono  i  contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e
l'organizzazione   degli  esami  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
individuando  gli  standard di preparazione tecnico-culturale ai fini
del   rilascio  dei  titoli  di  abilitazione  professionale  di  cui
all'articolo 3 in maniera uniforme sul territorio nazionale.
2.  Le  regioni,  tenuto  conto delle esigenze del contesto sociale e
urbano,  adottano  norme  volte  a favorire lo sviluppo del settore e
definiscono  i principi per l'esercizio delle funzioni amministrative
di competenza dei comuni.
3.  L'attivita' svolta dalle regioni ai sensi del comma 2 e' volta al
conseguimento delle seguenti finalita':
a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura,
anche  nel  quadro  della  riqualificazione  del  tessuto urbano e in
collegamento  con  le  altre attivita' di servizio e con le attivita'
commerciali;
b)  favorire  un  equilibrato  sviluppo  del  settore che assicuri la
migliore  qualita'  dei  servizi per il consumatore, anche attraverso
l'adozione  di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalita'
di svolgimento del servizio;
c)  promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza
e alle condizioni sanitarie per gli addetti;
d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio
dell'attivita' per le imprese operanti nel settore, prevedendo, anche
con  il  coinvolgimento  degli  enti locali, una specifica disciplina
concernente  il regime autorizzativo e il procedimento amministrativo
di avvio dell'attivita'.
4.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art. 5.
                             (Sanzioni)

1.  Nei  confronti  di  chiunque  svolga  trattamenti  o  servizi  di
acconciatura in assenza di uno o piu' requisiti o in violazione delle
modalita'  previsti  dalla  presente  legge,  sono  inflitte sanzioni
amministrative  pecuniarie  da  parte  delle autorita' competenti per
importi  non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le
procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
                               Art. 6.
                         (Norme transitorie)

1.  Le  attivita'  di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui
alla  legge  14  febbraio  1963,  n. 161, e successive modificazioni,
assumono la denominazione di "attivita' di acconciatore".
2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge
sono  in  possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere,
per   uomo   o  per  donna,  assumono  di  diritto  la  qualifica  di
acconciatore  e  sono  equiparati  ai  soggetti  abilitati  ai  sensi
dell'articolo 3.
3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge
risultano   intestatari   delle   autorizzazioni   comunali   di  cui
all'articolo  2  della  legge  14 febbraio 1963, n. 161, e successive
modificazioni,   rilasciate   per   l'esercizio  delle  attivita'  di
parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della
denominazione sulle autorizzazioni medesime.
4.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  le
autorizzazioni    comunali   sono   rilasciate   esclusivamente   per
l'esercizio dell'attivita' di acconciatore.
5. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano
ottenere  l'abilitazione  di  cui  all'articolo  3,  sono  tenuti, in
alternativa:
a)  a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  l'abilitazione  di  cui  all'articolo  3  in
considerazione delle maturate esperienze professionali;
b)  a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale
disciplinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 3;
c) a sostenere l'esame previsto dal comma 1 dell'articolo 3.
6. Coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in
qualita' di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al
lavoro  presso  imprese  di  barbiere, non inferiore a tre anni, sono
ammessi  a  sostenere  l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, previa
frequenza  del  corso  di riqualificazione di cui alla lettera b) del
comma   5   del  presente  articolo.  Il  citato  corso  puo'  essere
frequentato  anche  durante  il  terzo  anno  di attivita' lavorativa
specifica.
7.  A  coloro  i quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge,  sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o
hanno  in  precedenza esercitato, l'attivita' di barbiere e' comunque
garantito il diritto di svolgere tale attivita'.
                               Art. 7.
        (Termine di applicazione della legislazione vigente)

1.  La  legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n.
1142,  e  la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con
la  presente  legge,  continuano ad avere applicazione fino alla data
indicata  dalle  leggi  regionali  adottate  sulla  base dei principi
recati dalla presente legge.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli