LEGGE 4 gennaio 1990, n. 1
Disciplina dell'attivita' di estetista.
Vigente al: 1-10-2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'attivita' di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. 2. Tale attivita' puo' essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713. 3. Sono escluse dall'attivita' di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalita' di carattere terapeutico. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2. 1. L'attivita' professionale di cui all'articolo 1 e' esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Non e' consentito l'esercizio dell'attivita' ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'esercizio dell'attivita' di estetista e' soggetto a ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) ai sensi dell'((articolo 19 della legge)) 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all 'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 3. 01. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita' di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attivita' di estetica.((Il responsabile tecnico e' iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attivita'.)) 1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento: a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovra' essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista; b) oppure di un anno di attivita' lavorativa qualificata in qualita' di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista; c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attivita' lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualita' di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attivita' di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b). 2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 6.
Art. 4. 1. ((IL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)). 2. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di societa', anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attivita' di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3. 3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attivita' di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3. 4. Lo svolgimento dell'attivita' di estetista, dovunque tale attivita' sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, e' subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3. 5. L'attivita' di estetista puo' essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5. 6. Non e' ammesso lo svolgimento dell'attivita' in forma ambulante o di posteggio.
Art. 5. 1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni emanano norme di programmazione dell'attivita' di estetista e dettano disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla presente legge.
Art. 6. 1. Le regioni predispongono in conformita' ai princi'pi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, nonche' dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale di cui all'articolo 8. 2. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanita', entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con decreto, sentite le regioni e le organizzazioni della categoria a struttura nazionale, alla definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame. 3. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti: a) cosmetologia; b) nozioni di fisiologia e di anatomia; c) nozioni di chimica e di dermatologia; d) massaggio estetico del corpo; e) estetica, trucco e visagismo; f) apparecchi elettromeccanici; g) nozioni di psicologia; h) cultura generale ed etica professionale. 4. Le regioni organizzano l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3 ((...)) a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)); b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)); c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)); d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)); e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)); f) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)); g) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)). 5. Le regioni, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, hanno facolta' di istituire ed autorizzare lo svolgimento dell'esame previsto dall'articolo 3 anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa. 6. Le scuole professionali, gia' autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3 e del presente articolo.
Art. 7. 1. Alle imprese artigiane esercenti l'attivita' di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attivita', al solo fine della continuita' dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426. 2. Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attivita' di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di tale attivita' siano in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 3. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.
Art. 8. 1. La qualificazione professionale di estetista e' conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge: a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attivita' considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142; b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di societa' per lo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera a); c) oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di societa' per lo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera a). 2. Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei soggetti di cui al comma 1 e' subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno due anni delle attivita' di cui alla lettera a) del predetto comma 1. 3. La qualificazione professionale di estetista e' altresi' conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1, nonche' dai dipendenti di studi medici specializzati, che abbiano svolto l'attivita' di cui alla lettera a) del predetto comma 1, per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione. 4. Qualora la durata dei periodi di attivita' svolta sia inferiore a quella indicata nei commi 2 e 3, i soggetti ed i dipendenti di cui ai predetti commi, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al termine del quale e' rilasciato un apposito attestato di frequenza. 5. La qualificazione professionale di estetista e' altresi' conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o delle regioni. 6. Gli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano conseguito l'attestato di qualifica di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, conseguono la qualificazione professionale di estetista mediante il superamento dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, previo svolgimento del corso di specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 3. 7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attivita' considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e che intendano conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale.
Art. 9. 1. L'attivita' di estetista puo' essere svolta anche unitamente all'attivita' di barbiere o di parrucchiere, ((...)). In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attivita' devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attivita'. 2. I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attivita' possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
Art. 10. 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonche' le modalita' di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla presente legge. L'elenco allegato e' aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', tenuto conto dell'evoluzione tecnologica del settore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate. 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'elaborazione dei programmi di cui all'articolo 6, comma 2, deve fare riferimento ai requisiti tecnici ed alle modalita' di utilizzazione degli apparecchi previsti dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di integrare e aggiornare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.
Art. 11. 1. Per novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all'articolo 5, le imprese che gia' esercitano l'attivita' prevista dall'articolo 1 sono autorizzate a continuare l'attivita'. 2. Nel caso in cui le imprese gia' esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5, il comune provvede, entro centoventi giorni dalla richiesta, a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.
Art. 12. 1. Nei confronti di chi esercita l'attivita' di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 e' inflitta dall'autorita' regionale competente la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. Nei confronti di chi esercita l'attivita' di estetista senza l'autorizzazione comunale e' inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.
Art. 13. 1. Le disposizioni della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata ed integrata dalle leggi 23 dicembre 1970, n. 1142, e 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con quelle della presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione delle norme e alla predisposizione dei programmi, da parte delle singole regioni, previste, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6 e fino all'adozione dei regolamenti comunali di cui al medesimo articolo 5. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 gennaio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
ALLEGATO ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO ((Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato Stimolatori ad ultrasuoni e stimolatori a micro correnti Disincrostante per pulizia con intensita' non superiore a 4 mA Apparecchio per l'aspirazione dei comedoni con cannule e con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi o materiali equivalenti Doccia filiforme ad atomizzatore con pressione non superiore a 80 kPa Apparecchi per massaggi meccanici al solo livello cutaneo, per massaggi elettrici con oscillazione orizzontale o rotazione Rulli elettrici e manuali Vibratori elettrici oscillanti Apparecchi per massaggi meccanici o elettrici picchiettanti Solarium per l'abbronzatura con lampade UV-A o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR) Apparecchi per massaggio ad aria o idrico con aria a pressione non superiore a 80 kPa Scaldacera per ceretta Attrezzi per ginnastica estetica Attrezzature per manicure e pedicure Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale tramite radiofrequenza restiva o capacitiva Apparecchio per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore a 80 kPa Apparecchi per ionoforesi estetica sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati Depilatori elettrici ad ago, a pinza o accessorio equipollente o ad impulsi luminosi per foto depilazione Apparecchi per massaggi subacquei Apparecchi per presso - massaggio Elettrostimolatore ad impulsi Apparecchi per massaggio ad aria compressa con pressione superiore a 80 kPa Soft laser per trattamento rilassante, tonificante della cute o fotostimolante delle aree riflessogene dei piedi e delle mani Laser estetico defocalizzato per la depilazione Saune e bagno di vapore))