LEGGE 4 gennaio 1990, n. 1

  Disciplina dell'attivita' di estetista.
 
 Vigente al: 1-10-2012  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                PROMULGA
la seguente legge:
                                Art. 1.
   1.  L'attivita'  di  estetista comprende tutte le prestazioni ed i
trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano  il  cui  scopo
esclusivo   o   prevalente  sia  quello  di  mantenerlo  in  perfette
condizioni,  di  migliorarne  e   proteggerne   l'aspetto   estetico,
modificandolo   attraverso   l'eliminazione  o  l'attenuazione  degli
inestetismi presenti.
  2.  Tale  attivita' puo' essere svolta con l'attuazione di tecniche
manuali, con l'utilizzazione degli  apparecchi  elettromeccanici  per
uso  estetico,  di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con
l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali  dalla  legge  11
ottobre 1986, n. 713.
  3.  Sono escluse dall'attivita' di estetista le prestazioni dirette
in linea specifica ed esclusiva a finalita' di carattere terapeutico.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
                               Art. 2. 
1. L'attivita' professionale di cui all'articolo 1 e'  esercitata  in
forma di impresa, individuale o  societaria,  ai  sensi  delle  norme
vigenti. Non e' consentito l'esercizio dell'attivita' ai soggetti non
iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della
legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel  Registro  delle  imprese  di  cui
all'articolo 8 della legge 29  dicembre  1993,  n.  580.  L'esercizio
dell'attivita' di estetista e' soggetto a ((segnalazione  certificata
di inizio di attivita')) ai sensi dell'((articolo 19 della legge))  7
agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico  di  cui  all
'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
                               Art. 3. 
 01. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita'  di
estetista deve essere designato, nella persona del  titolare,  di  un
socio partecipante al lavoro, di un familiare  coadiuvante  o  di  un
dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico  in  possesso
della   qualificazione   professionale.   Il   responsabile   tecnico
garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attivita'
di estetica.((Il responsabile  tecnico  e'  iscritto  nel  repertorio
delle notizie economico  amministrative  (REA)  contestualmente  alla
trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attivita'.)) 
   1.  La  qualificazione  professionale  di  estetista  si   intende
conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante  il
superamento di un  apposito  esame  teorico-pratico  preceduto  dallo
svolgimento: 
    a) di un apposito corso regionale di qualificazione della  durata
di due anni, con un minimo di 900  ore  annue;  tale  periodo  dovra'
essere seguito da un corso di specializzazione  della  durata  di  un
anno  oppure  da  un  anno  di  inserimento  presso  una  impresa  di
estetista; 
    b) oppure di un  anno  di  attivita'  lavorativa  qualificata  in
qualita' di dipendente, a  tempo  pieno,  presso  uno  studio  medico
specializzato  oppure  una  impresa  di  estetista,  successiva  allo
svolgimento di un rapporto di apprendistato  presso  una  impresa  di
estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955,  n.  25,  e
successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla
contrattazione collettiva di categoria, e seguita da  appositi  corsi
regionali, di almeno 300  ore,  di  formazione  teorica,  integrativi
delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista; 
    c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni,  di  attivita'
lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualita'  di  dipendente  o
collaboratore familiare, presso una impresa di  estetista,  accertata
attraverso l'esibizione del libretto di lavoro  o  di  documentazione
equipollente, seguita dai corsi regionali di  formazione  teorica  di
cui alla lettera b). Il periodo di attivita'  di  cui  alla  presente
lettera c) deve essere svolto nel corso del  quinquennio  antecedente
l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b). 
  2. I corsi e  l'esame  teorico-pratico  di  cui  al  comma  1  sono
organizzati ai sensi dell'articolo 6. 
                               Art. 4. 
  1. ((IL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL  D.LGS.  6
AGOSTO 2012, N. 147 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)). 
  2. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma  di  societa',
anche  cooperativa,  i  soci   ed   i   dipendenti   che   esercitano
professionalmente l'attivita' di estetista devono essere in  possesso
della qualificazione professionale di cui all'articolo 3. 
  3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla  legge  8  agosto
1985, n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente
l'attivita' di estetista devono essere  comunque  in  possesso  della
qualificazione professionale di cui all'articolo 3. 
  4.  Lo  svolgimento  dell'attivita'  di  estetista,  dovunque  tale
attivita' sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo
gratuito,   e'   subordinato   al   possesso   della   qualificazione
professionale di cui all'articolo 3. 
  5. L'attivita' di estetista puo' essere svolta presso il  domicilio
dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal  committente
in locali  che  rispondano  ai  requisiti  previsti  dal  regolamento
comunale di cui all'articolo 5. 
  6. Non e' ammesso lo svolgimento dell'attivita' in forma  ambulante
o di posteggio. 
                               Art. 5.
  1.  Al  fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con
le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni emanano  norme
di  programmazione dell'attivita' di estetista e dettano disposizioni
ai comuni per  l'adozione  di  regolamenti  che  si  uniformino  alla
presente legge.
                               Art. 6. 
  1. Le regioni predispongono in conformita'  ai  princi'pi  previsti
dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, entro sei mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente  legge,  sentite  le  organizzazioni
regionali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale,
i  programmi  per  lo  svolgimento  dei  corsi  di   formazione,   di
qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico  di
cui  all'articolo  3,  nonche'  dei  corsi  di  aggiornamento  e   di
riqualificazione professionale di cui all'articolo 8. 
  2.  A  tal  fine  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro   della   pubblica
istruzione, con il Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  e
con il Ministro della sanita', entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvede con decreto, sentite le regioni
e le organizzazioni  della  categoria  a  struttura  nazionale,  alla
definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei  corsi
e delle prove di esame. 
  3. Tra le  materie  fondamentali  di  insegnamento  tecnico-pratico
devono essere previste le seguenti: 
     a) cosmetologia; 
    b) nozioni di fisiologia e di anatomia; 
    c) nozioni di chimica e di dermatologia; 
    d) massaggio estetico del corpo; 
    e) estetica, trucco e visagismo; 
    f) apparecchi elettromeccanici; 
    g) nozioni di psicologia; 
    h) cultura generale ed etica professionale. 
  4.  Le  regioni  organizzano   l'esame   teorico-pratico   di   cui
all'articolo 3 ((...)) 
     a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26  MARZO  2010,  N.  59,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)); 
    b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS.  26  MARZO  2010,  N.  59,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)); 
    c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS.  26  MARZO  2010,  N.  59,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)); 
    d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS.  26  MARZO  2010,  N.  59,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)); 
    e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS.  26  MARZO  2010,  N.  59,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)); 
    f) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS.  26  MARZO  2010,  N.  59,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)); 
    g) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS.  26  MARZO  2010,  N.  59,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)). 
  5.  Le  regioni,  per   il   conseguimento   della   qualificazione
professionale  di  estetista,  hanno   facolta'   di   istituire   ed
autorizzare lo svolgimento dell'esame previsto dall'articolo 3  anche
presso scuole private, previa approvazione delle  relative  norme  di
organizzazione e funzionamento ed esercitando la  relativa  vigilanza
tecnica ed amministrativa. 
  6. Le scuole professionali, gia'  autorizzate  e  riconosciute  dai
competenti organi dello Stato alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3  e  del
presente articolo. 
                               Art. 7.
  1.  Alle  imprese  artigiane esercenti l'attivita' di estetista che
vendano  o  comunque  cedano  alla  clientela   prodotti   cosmetici,
strettamente  inerenti  allo  svolgimento della propria attivita', al
solo  fine  della  continuita'  dei  trattamenti  in  corso,  non  si
applicano  le  disposizioni relative all'iscrizione al registro degli
esercenti il commercio e  all'autorizzazione  amministrativa  di  cui
alla legge 11 giugno 1971, n. 426.
  2.  Le  imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n.
426,  alla  vendita  di   prodotti   cosmetici   possono   esercitare
l'attivita'  di estetista a condizione che si adeguino al regolamento
comunale di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento  di
tale attivita' siano in possesso del requisito professionale previsto
dall'articolo 3. Per  le  medesime  imprese  non  sussiste  l'obbligo
dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.
                               Art. 8.
  1.  La  qualificazione professionale di estetista e' conseguita dai
soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge:
     a)  siano  titolari  di  imprese per lo svolgimento di attivita'
considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della  legge  14
febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23
dicembre 1970, n. 1142;
    b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di societa'
per lo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera a);
    c)  oppure  siano  direttori  di azienda in imprese esercitate in
forma di societa' per lo svolgimento  delle  attivita'  di  cui  alla
lettera a).
  2. Il conseguimento della qualificazione professionale da parte dei
soggetti di cui al comma 1 e' subordinato all'esercizio  personale  e
professionale per almeno due anni delle attivita' di cui alla lettera
a) del predetto comma 1.
  3.   La  qualificazione  professionale  di  estetista  e'  altresi'
conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1, nonche'
dai  dipendenti  di  studi  medici  specializzati, che abbiano svolto
l'attivita' di cui alla lettera a)  del  predetto  comma  1,  per  un
periodo  non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data
di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in  base  ad
idonea documentazione.
  4.  Qualora la durata dei periodi di attivita' svolta sia inferiore
a quella indicata nei commi 2 e 3, i soggetti ed i dipendenti di  cui
ai   predetti   commi,  per  il  conseguimento  della  qualificazione
professionale di  estetista,  sono  tenuti  a  frequentare  un  corso
regionale  di  aggiornamento  professionale  al  termine del quale e'
rilasciato un apposito attestato di frequenza.
  5.   La  qualificazione  professionale  di  estetista  e'  altresi'
conseguita da coloro che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  risultino  in  possesso  di  attestati o diplomi di
estetista rilasciati a  seguito  di  frequenza  di  corsi  di  scuole
professionali  espressamente  autorizzati o riconosciuti dagli organi
dello Stato o delle regioni.
 6.  Gli  allievi  dei  corsi di formazione professionale che abbiano
conseguito l'attestato di qualifica  di  cui  all'articolo  14  della
legge   21  dicembre  1978,  n.  845,  conseguono  la  qualificazione
professionale  di  estetista  mediante  il   superamento   dell'esame
teorico-pratico  di  cui all'articolo 3, previo svolgimento del corso
di specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1  del  medesimo
articolo 3.
  7.  I  soggetti  che, alla data di entrata in vigore della presente
legge,  siano  in  possesso  di  qualifiche  parziali  relative  alle
attivita'  considerate mestieri affini ai sensi dell'articolo 1 della
legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della
legge  23  dicembre  1970,  n.  1142,  e  che intendano conseguire la
qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a  frequentare
un corso regionale di riqualificazione professionale.
                               Art. 9. 
  1. L'attivita' di estetista puo'  essere  svolta  anche  unitamente
all'attivita' di barbiere o di parrucchiere, ((...)). In tal  caso  i
singoli soci che esercitano le distinte attivita'  devono  essere  in
possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio  delle
rispettive attivita'. 
  2. I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro  attivita'
possono  avvalersi  direttamente  di  collaboratori  familiari  e  di
personale dipendente,  per  l'esclusivo  svolgimento  di  prestazioni
semplici di manicure e pedicure estetico. 
                               Art. 10.
  1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il  Ministro  della  sanita',  emana,  entro  centoventi
giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale  delle categorie economiche interessate, un decreto recante
norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i
meccanismi  di  regolazione,  nonche'  le modalita' di esercizio e di
applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici  di
cui  all'elenco  allegato  alla  presente legge. L'elenco allegato e'
aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto con il Ministro della sanita', tenuto
conto   dell'evoluzione   tecnologica   del   settore,   sentite   le
organizzazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale delle categorie economiche interessate.
  2.  Il  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
nell'elaborazione dei programmi di cui all'articolo 6, comma 2,  deve
fare   riferimento   ai   requisiti  tecnici  ed  alle  modalita'  di
utilizzazione degli apparecchi previsti dal decreto di cui al comma 1
del   presente  articolo,  al  fine  di  integrare  e  aggiornare  le
cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.
                               Art. 11.
  1.  Per novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali
di cui all'articolo 5, le imprese  che  gia'  esercitano  l'attivita'
prevista dall'articolo 1 sono autorizzate a continuare l'attivita'.
  2.  Nel  caso  in  cui  le imprese gia' esistenti non rispondano ai
requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui  all'articolo  5,
il  comune  provvede,  entro  centoventi  giorni  dalla  richiesta, a
fissare un termine massimo  non  superiore  a  dodici  mesi  per  gli
adeguamenti necessari.
                               Art. 12.
  1.  Nei  confronti di chi esercita l'attivita' di estetista senza i
requisiti  professionali  di   cui   all'articolo   3   e'   inflitta
dall'autorita'  regionale  competente  la  sanzione amministrativa da
lire un milione a lire cinque milioni, con le procedure di  cui  alla
legge 24 novembre 1981, n. 689.
  2.  Nei  confronti  di  chi esercita l'attivita' di estetista senza
l'autorizzazione comunale e' inflitta, con le stesse procedure di cui
al  comma 1, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due
milioni.
                               Art. 13.
  1.  Le  disposizioni  della  legge  14  febbraio 1963, n. 161, come
modificata ed integrata dalle leggi 23 dicembre 1970, n. 1142,  e  29
ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con quelle della presente
legge, continuano ad applicarsi fino  all'emanazione  delle  norme  e
alla  predisposizione  dei programmi, da parte delle singole regioni,
previste, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6 e  fino  all'adozione
dei regolamenti comunali di cui al medesimo articolo 5.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 4 gennaio 1990
                                COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
                              ALLEGATO 
                        ELENCO DEGLI APPARECCHI 
                  ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO 
    
((Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato
Stimolatori ad ultrasuoni e stimolatori a micro correnti
Disincrostante per pulizia con intensita' non superiore a 4 mA
Apparecchio per l'aspirazione dei comedoni con cannule e  con  azione
combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi
o materiali equivalenti
Doccia filiforme ad atomizzatore con pressione non superiore a 80 kPa
Apparecchi per  massaggi  meccanici  al  solo  livello  cutaneo,  per
massaggi elettrici con oscillazione orizzontale o rotazione
Rulli elettrici e manuali
Vibratori elettrici oscillanti
Apparecchi per massaggi meccanici o elettrici picchiettanti
Solarium per l'abbronzatura  con  lampade  UV-A  o  con  applicazioni
combinate o indipendenti di raggi ultravioletti  (UV)  ed  infrarossi
(IR)
Apparecchi per massaggio ad aria o idrico con aria  a  pressione  non
superiore a 80 kPa
Scaldacera per ceretta
Attrezzi per ginnastica estetica
Attrezzature per manicure e pedicure
Apparecchi per il trattamento di calore  totale  o  parziale  tramite
radiofrequenza restiva o capacitiva
Apparecchio per massaggio aspirante  con  coppe  di  varie  misure  e
applicazioni in movimento, fisse e  ritmate  e  con  aspirazione  non
superiore a 80 kPa
Apparecchi per ionoforesi estetica sulla  placca  di  1  mA  ogni  10
centimetri quadrati
Depilatori elettrici ad ago, a pinza o accessorio equipollente  o  ad
impulsi luminosi per foto depilazione
Apparecchi per massaggi subacquei
Apparecchi per presso - massaggio
Elettrostimolatore ad impulsi
Apparecchi per massaggio ad aria compressa con pressione superiore  a
80 kPa
Soft laser per  trattamento  rilassante,  tonificante  della  cute  o
fotostimolante delle aree riflessogene dei piedi e delle mani
Laser estetico defocalizzato per la depilazione
Saune e bagno di vapore))