LEGGE 11 febbraio 2019, n. 12

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (19G00017)
 
 Vigente al: 21-2-2019  
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante  disposizioni
urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per
la  pubblica  amministrazione,  e'  convertito  in   legge   con   le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. Il decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, e' abrogato.  Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli
effetti prodottisi ed i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del
medesimo decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143. 
  3. Il decreto-legge 11 gennaio 2019, n.  2,  e'  abrogato.  Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli
effetti prodottisi ed i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del
medesimo decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2. 
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 11 febbraio 2019 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
                                                             Allegato 
 
                   MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE 
                   DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 
                      14 DICEMBRE 2018, N. 135 
 
    All'articolo 1, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
    «8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 34 sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  "e
di quelli di cui all'articolo 6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601"; 
      b) il comma 52 e' sostituito dai seguenti: 
    "52. La disposizione di cui al comma 51 si  applica  a  decorrere
dal periodo d'imposta di prima applicazione del regime agevolativo di
cui al comma 52-bis. 
    52-bis. Con successivi provvedimenti legislativi sono individuate
misure di favore, compatibili con il diritto dell'Unione europea, nei
confronti dei soggetti che svolgono  con  modalita'  non  commerciali
attivita' che realizzano finalita' sociali nel rispetto dei  principi
di  solidarieta'  e  sussidiarieta'.  E'  assicurato  il   necessario
coordinamento con le disposizioni del codice del  Terzo  settore,  di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117". 
    8-ter. Ai maggiori oneri di cui al  comma  8-bis,  pari  a  118,4
milioni di euro per l'anno 2019 e a 157,9 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2020, si provvede: quanto a 98,4 milioni di euro per l'anno
2019, a 131 milioni di euro per l'anno 2020 e a 77,9 milioni di  euro
a decorrere dall'anno 2021,  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307;
quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 16,9 milioni di  euro
per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 748, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145;
quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 80 milioni di euro  a
decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190». 
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
    «Art.  1-bis  (Semplificazione  e  riordino  delle   disposizioni
relative a istituti agevolativi). - 1. Al  decreto-legge  23  ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 3, comma 23, le parole da: "non  possono"  fino
a: "improcedibile" sono sostituite dalle  seguenti:  "possono  essere
definiti secondo le disposizioni del presente  articolo  versando  le
somme di cui al comma 1 in unica soluzione entro il 31  luglio  2019,
ovvero, in deroga al comma 2, lettera b), nel numero massimo di dieci
rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima  il  31
luglio 2019, la seconda il 30 novembre  2019  e  le  restanti  il  28
febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020
e 2021"; 
      b) all'articolo  5,  comma  1,  lettera  d),  dopo  le  parole:
"restanti rate" sono inserite le seguenti: "il  28  febbraio,  il  31
maggio". 
    2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il  comma
193 e' sostituito dal seguente: 
    "193. Nei casi  previsti  dal  secondo  periodo  del  comma  192,
l'agente della riscossione avverte il debitore  che  i  debiti  delle
persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi  del
comma 189, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del  decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17  dicembre  2018,  n.  136,  sono  automaticamente  inclusi   nella
definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare
complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito  in  diciassette
rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di  tali  rate,  di
ammontare pari al 30 per cento delle  predette  somme,  scade  il  30
novembre 2019; il restante 70  per  cento  e'  ripartito  nelle  rate
successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il  31
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal
2020. Nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del  comma  192,
limitatamente ai debiti di cui all'articolo 3, comma 23,  del  citato
decreto-legge n. 119 del 2018, l'ammontare  complessivo  delle  somme
dovute e' ripartito in nove rate, di cui la prima, di ammontare  pari
al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna
di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31  luglio
e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si  applicano,  a  decorrere
dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo". 
    3. All'articolo 1, comma  57,  lettera  d-bis),  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attivita' dopo aver
svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini  dell'esercizio  di
arti o professioni"». 
    All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «dalla legge  21  giugno
2017, n. 96,» sono inserite le seguenti:  «come  integrato  ai  sensi
dell'articolo  12  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,   n.   148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,». 
    All'articolo 3, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n.  1526,  i
commi sesto e settimo sono abrogati. 
    1-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116, il comma 7 e' abrogato. 
    1-quater. All'articolo 60 della legge 12 dicembre 2016,  n.  238,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, le parole: "I produttori, gli  importatori  e  i
grossisti" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "I  produttori  e  gli
importatori"; 
      b) il comma 2 e' abrogato. 
    1-quinquies. All'articolo 2330, primo comma, del  codice  civile,
le parole: "entro  venti  giorni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"entro dieci giorni". La disposizione di cui  al  presente  comma  ha
effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
    1-sexies. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) il comma 14 e' abrogato; 
      b) al comma 15, dopo le parole: "entro sei mesi dalla  chiusura
di ciascun  esercizio,"  sono  inserite  le  seguenti:  "fatta  salva
l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle  condizioni  previsti
dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso
l'adempimento e' effettuato entro sette mesi,"; 
      c) dopo il comma 17 e' aggiunto il seguente: 
    "17-bis.  La  start-up  innovativa  e  l'incubatore   certificato
inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma
informatica startup.registroimprese.it in sede  di  iscrizione  nella
sezione speciale di cui al comma  8,  aggiornandole  o  confermandole
almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento  di  cui
al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10". 
    1-septies. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio  2015,  n.
3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,  n.  33,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 6, dopo le parole: "entro sei mesi  dalla  chiusura
di ciascun  esercizio,"  sono  inserite  le  seguenti:  "fatta  salva
l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle  condizioni  previsti
dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso
l'adempimento e' effettuato entro sette mesi,"; 
      b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    "6-bis. La PMI innovativa inserisce le  informazioni  di  cui  al
comma 4 nella piattaforma informatica  startup.registroimprese.it  in
sede di  iscrizione  nella  sezione  speciale  di  cui  al  comma  2,
aggiornandole  o  confermandole  almeno   una   volta   all'anno   in
corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai  fini  di
cui al comma 2". 
    1-octies. All'articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio  2006,
n. 84, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      "a) frequenza di corsi di qualificazione  tecnico-professionale
della durata di 250 ore complessive  da  svolgersi  nell'arco  di  un
anno". 
    1-novies. All'articolo 12 del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9  febbraio  2001,  n.  187,  il  secondo
periodo del comma 1 e' soppresso e i commi 3 e 5 sono abrogati. 
    1-decies. Il comma 6 dell'articolo  1-bis  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 116, nonche' i decreti del Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali 17 dicembre  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2014, e n. 10 dell'8 gennaio
2015, recante "Disposizioni  relative  alla  dematerializzazione  del
registro  di  carico  e  scarico  degli  sfarinati  e   delle   paste
alimentari", sono abrogati. 
    1-undecies. I dati della denuncia aziendale di  cui  all'articolo
5, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto  legislativo  11  agosto
1993, n. 375,  possono  essere  acquisiti  d'ufficio  dall'INPS,  dal
fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 1°  dicembre  1999,  n.  503,
istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende  agricole,  gestito
dal  Sistema  informativo  agricolo  nazionale  (SIAN).  Le   imprese
agricole indicano nella denuncia aziendale i dati di cui al  presente
comma nel  caso  in  cui  non  abbiano  costituito  o  aggiornato  il
fascicolo aziendale. 
    1-duodecies. All'articolo 2, comma 5-undecies, del  decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26 febbraio 2011, n. 10, dopo le parole: "con rappresentanza  diretta
nel  CNEL"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  quelle  stipulanti  il
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore". 
    1-terdecies. All'articolo 7 del  decreto  legislativo  9  ottobre
2002, n. 231, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    "4-bis. Nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una
PMI, come definita ai sensi del decreto del Ministro delle  attivita'
produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238
del 12 ottobre 2005, si presume che sia gravemente iniqua la clausola
che prevede termini di pagamento  superiori  a  sessanta  giorni.  Il
presente comma non si applica quando tutte  le  parti  del  contratto
sono PMI". 
    1-quaterdecies. All'articolo 6, comma 2, della legge  11  gennaio
2018, n. 8, le parole: "quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"sei mesi"». 
    Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 3-bis (Disposizioni in  materia  di  etichettatura).  -  1.
All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
      a) i commi 1 e 2 sono abrogati; 
      b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
    "3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, di concerto con il Ministro  dello  sviluppo
economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sentite le organizzazioni maggiormente  rappresentative
a  livello  nazionale  nei   settori   della   produzione   e   della
trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri  delle  competenti
Commissioni parlamentari,  previo  espletamento  della  procedura  di
notifica di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  25  ottobre  2011,  sono
definiti, per le finalita' di cui  alle  lettere  b),  c)  e  d)  del
paragrafo 1 dell'articolo 39 del medesimo regolamento, i casi in  cui
l'indicazione del luogo di provenienza e'  obbligatoria.  Sono  fatte
salve le prescrizioni previste dalla normativa europea relative  agli
obblighi di tracciabilita' e di etichettatura dei prodotti contenenti
organismi geneticamente modificati o da essi costituiti. 
    3-bis. Con il decreto di cui  al  comma  3  sono  individuate  le
categorie specifiche di alimenti per le quali e' stabilito  l'obbligo
dell'indicazione del luogo di provenienza. Ai sensi dell'articolo 39,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011,  il  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari,  forestali   e   del   turismo,   in
collaborazione con l'Istituto di  servizi  per  il  mercato  agricolo
alimentare (ISMEA),  assicura  la  realizzazione  di  appositi  studi
diretti a individuare la presenza di un nesso comprovato  tra  talune
qualita' degli alimenti e la relativa provenienza nonche' a  valutare
in  quale  misura  sia  percepita  come  significativa  l'indicazione
relativa al luogo di  provenienza  e  quando  la  sua  omissione  sia
riconosciuta ingannevole. I risultati delle consultazioni  effettuate
e  degli  studi  eseguiti  sono  resi  pubblici  e   trasmessi   alla
Commissione europea congiuntamente alla notifica del decreto  di  cui
al comma 3. All'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente
comma si provvede con le risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
    3-ter.  L'indicazione  del  luogo  di   provenienza   e'   sempre
obbligatoria, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1169/2011, quando sussistano le condizioni di cui
all'articolo 1 del regolamento  di  esecuzione  (UE)  2018/775  della
Commissione, del 28 maggio 2018.  La  difformita'  fra  il  Paese  di
origine o il  luogo  di  provenienza  reale  dell'alimento  e  quello
evocato dall'apposizione di informazioni di cui al predetto  articolo
1 del regolamento (UE) 2018/775, anche qualora risultino  ottemperate
le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 3, del  regolamento  (UE)
n. 1169/2011, si configura quale violazione di cui all'articolo 7 del
medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011, in materia di pratiche  leali
d'informazione"; 
      c) i commi 4 e 4-bis sono abrogati; 
      d) ai commi 6 e 12, le parole: "dei  decreti"  sono  sostituite
dalle seguenti: "del decreto"; 
      e) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
        "10.  Per   le   violazioni   delle   disposizioni   relative
all'indicazione  obbligatoria  dell'origine   e   della   provenienza
previste dal presente articolo e dai decreti attuativi, si  applicano
le sanzioni previste dal decreto legislativo  15  dicembre  2017,  n.
231"; 
      f) al comma  11,  le  parole:  "del  primo  dei  decreti"  sono
sostituite dalle seguenti: "del decreto". 
    2. Le disposizioni del presente articolo entrano  in  vigore  tre
mesi dopo la data della notifica di cui al paragrafo 1  dell'articolo
45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 25 ottobre 2011, di  cui  e'  data  comunicazione  con
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Art. 3-ter (Semplificazioni per le zone economiche speciali - ZES
e per le zone logistiche semplificate - ZLS)  -  1.  All'articolo  5,
comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, la  lettera  a)  e'
sostituita dalle seguenti: 
      "a) l'attivita' economica nelle ZES  e'  libera,  nel  rispetto
delle  norme  nazionali  ed  europee  sull'esercizio   dell'attivita'
d'impresa. Al fine di semplificare ed accelerare  l'insediamento,  la
realizzazione e lo svolgimento  dell'attivita'  economica  nelle  ZES
sono  disciplinati  i  seguenti  criteri  derogatori  alla  normativa
vigente, procedure  semplificate  e  regimi  procedimentali  speciali
applicabili.   Per   la   celere   definizione    dei    procedimenti
amministrativi, sono ridotti di un  terzo  i  termini  di  cui:  agli
articoli 2 e 19 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241;  al  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  materia  di  valutazione
d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e
autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 13  marzo  2013,  n.  59,  in
materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017,  n.  31,
in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  in
materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994, n. 84,  in  materia  di
concessioni demaniali portuali; 
      a-bis) eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni
o  nulla  osta  comunque  denominati   la   cui   adozione   richiede
l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri  atti  di  assenso
comunque  denominati  di  competenza  di  piu'  amministrazioni  sono
adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i
termini ivi previsti sono ridotti della meta'; 
      a-ter) il Comitato di indirizzo della ZES, entro trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, assicura
il  raccordo  tra  gli  sportelli  unici  istituiti  ai  sensi  della
normativa vigente e lo sportello unico di cui alla legge  28  gennaio
1994, n. 84, che opera quale responsabile unico del  procedimento  ai
sensi della legge n. 241 del 1990 per la  fase  di  insediamento,  di
realizzazione e di svolgimento dell'attivita' economica nella ZES. Lo
sportello unico e' disponibile in formato  digitale,  in  almeno  una
lingua diversa dall'italiano, ed e' organizzato sulla base di  moduli
e formulari standardizzati  per  la  presentazione  dell'istanza  nei
quali e', in particolare, indicata la presenza di  eventuali  vincoli
ambientali e urbanistico-paesaggistici nonche' di  eventuali  termini
di conclusione del procedimento; 
      a-quater) presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e'
istituita la Cabina di regia ZES, presieduta dal Ministro per il Sud,
Autorita' politica delegata per la coesione territoriale  e  composta
dal Ministro per gli affari regionali e le  autonomie,  dal  Ministro
per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia  e  delle
finanze, dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  dal
Ministro dello sviluppo economico, dai  Presidenti  delle  regioni  e
delle province autonome e dai presidenti dei  Comitati  di  indirizzo
delle ZES istituite, nonche' dagli altri Ministri competenti in  base
all'ordine del giorno. Alle riunioni della Cabina  di  regia  possono
essere invitati come osservatori i rappresentanti  di  enti  pubblici
locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi.
L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di  regia,  che  si
avvale a tal fine del Dipartimento per le politiche di coesione della
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  riguarda  principalmente  la
verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES, sulla base dei
dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla prima riunione della  Cabina
di regia e' altresi' approvata la delibera recante il regolamento  di
organizzazione dei lavori della stessa; 
      a-quinquies) entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione,  ogni  regione  interessata  puo'
presentare al Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la
coesione territoriale una proposta di protocollo  o  convenzione  per
l'individuazione  di  ulteriori  procedure  semplificate   e   regimi
procedimentali speciali. La proposta  individua  dettagliatamente  le
procedure oggetto di semplificazioni, le norme di  riferimento  e  le
amministrazioni locali e statali competenti  ed  e'  approvata  dalla
Cabina  di  regia  di  cui  alla  lettera   a-quater).   Sono   parti
dell'accordo o protocollo la regione proponente e le  amministrazioni
locali o statali competenti per ogni procedimento individuato; 
      a-sexies) nelle  ZES  possono  essere  istituite  zone  franche
doganali intercluse ai sensi del regolamento  (UE)  n.  952/2013  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  9  ottobre  2013,   che
istituisce il codice doganale dell'Unione, e  dei  relativi  atti  di
delega e di esecuzione.  La  perimetrazione  di  dette  zone  franche
doganali e' proposta da ciascun Comitato di  indirizzo  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
ed e' approvata con determinazione del direttore  dell'Agenzia  delle
dogane e dei  monopoli,  da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla
proposta". 
    2. All'articolo 5  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis. Gli interventi  relativi  agli  oneri  di  urbanizzazione
primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le
imprese  beneficiarie   delle   agevolazioni   che   effettuano   gli
investimenti ammessi al credito d'imposta di cui  al  comma  2,  sono
realizzati entro  il  termine  perentorio  di  novanta  giorni  dalla
presentazione della  relativa  istanza  da  parte  delle  imprese  ai
gestori dei servizi di pubblica  utilita'.  In  caso  di  ritardo  si
applica l'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241". 
    3. Il comma 64 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2017,  n.
205, e' sostituito dal seguente: 
    "64. Le nuove imprese e quelle gia' esistenti che  operano  nella
Zona logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate di
cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), a-bis),  a-ter),  a-quater),
a-quinquies) e a-sexies), del decreto-legge 20 giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123". 
    4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad  essa  si
provvede  mediante  le  risorse  umane,  finanziarie  e   strumentali
disponibili a legislazione vigente. 
    Art.  3-quater  (Altre  misure  di  deburocratizzazione  per   le
imprese). - 1. All'articolo 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 35,  il
secondo periodo e' soppresso. 
    2. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de  minimis  contenuti  nel
Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52  della
legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  la  registrazione  degli  aiuti
individuali nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella
sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che  concedono
o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della  relativa  disciplina,
tiene luogo degli obblighi di  pubblicazione  posti  a  carico  delle
imprese beneficiarie previsti dall'articolo  1,  comma  125,  secondo
periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a  condizione  che  venga
dichiarata nella nota integrativa del bilancio l'esistenza  di  aiuti
oggetto  di  obbligo  di  pubblicazione  nell'ambito   del   Registro
nazionale degli aiuti di Stato. 
    3. Al solo fine di garantire un'ulteriore riduzione  degli  oneri
amministrativi per le  imprese  e  nel  contempo  una  piu'  uniforme
applicazione  delle   disposizioni   in   materia   di   societa'   a
responsabilita' limitata semplificata, l'atto di scioglimento e messa
in liquidazione, di cui all'articolo 2484 del  codice  civile,  delle
societa' a responsabilita' limitata semplificata di cui  all'articolo
2463-bis del codice civile e' redatto per atto  pubblico  ovvero  per
atto sottoscritto con le modalita' previste dagli articoli  24  e  25
del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di   cui   al   decreto
legislativo 7 marzo  2005,  n.  82.  L'atto  privo  delle  formalita'
richieste per l'atto pubblico e' redatto secondo un modello  uniforme
adottato con decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con  il  Ministero  della  giustizia,  ed  e'  trasmesso  al
competente ufficio del registro delle imprese di cui  all'articolo  8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 
    4.  Ai  soli  fini  dell'applicazione  della  disciplina  di  cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  il
costo  agevolabile  dei  magazzini  automatizzati  interconnessi   ai
sistemi gestionali di fabbrica, di cui all'allegato  A  annesso  alla
suddetta legge, si intende comprensivo anche del  costo  attribuibile
alla   scaffalatura   asservita   dagli   impianti   automatici    di
movimentazione, che  costituisce,  al  contempo,  parte  del  sistema
costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta
scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in
quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato. 
    Art.  3-quinquies  (Agibilita'  per  lavoratori  autonomi   dello
spettacolo). - 1. Al decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato,  con  modificazioni,  dalla
legge  29  novembre  1952,  n.  2388,  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
      a) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
        "Art.  6.  -   1.   Le   imprese   dell'esercizio   teatrale,
cinematografico  e  circense,  i   teatri   tenda,   gli   enti,   le
associazioni, le imprese del pubblico  esercizio,  gli  alberghi,  le
emittenti radiotelevisive e gli impianti  sportivi  non  possono  far
agire nei locali di proprieta' o di cui abbiano un diritto  personale
di godimento i lavoratori autonomi  dello  spettacolo,  ivi  compresi
quelli con rapporti di collaborazione,  appartenenti  alle  categorie
indicate ai numeri da 1) a 14) del primo comma dell'articolo  3,  che
non  siano  in  possesso  del  certificato  di  agibilita'.  Per   le
prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del  primo
comma dell'articolo 3 il certificato di agibilita' e'  richiesto  dai
lavoratori medesimi, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che  e'
posto a carico del committente. 
    2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al  comma  1
le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per
ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo"; 
      b) all'articolo 10, il terzo comma e' abrogato». 
    All'articolo 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. L'articolo 560 del codice di procedura civile  e'  sostituito
dal seguente: 
    "Art. 560 (Modo  della  custodia).  -  Il  debitore  e  il  terzo
nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593. 
    Il custode  nominato  ha  il  dovere  di  vigilare  affinche'  il
debitore e il nucleo familiare conservino il bene  pignorato  con  la
diligenza del buon padre di  famiglia  e  ne  mantengano  e  tutelino
l'integrita'. 
    Il debitore e i familiari che con lui convivono  non  perdono  il
possesso dell'immobile e delle sue  pertinenze  sino  al  decreto  di
trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma. 
    Il debitore deve consentire,  in  accordo  con  il  custode,  che
l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti. 
    Le modalita' del diritto di visita sono contemplate  e  stabilite
nell'ordinanza di cui all'articolo 569. 
    Il  giudice  ordina,  sentiti  il  custode  e  il  debitore,   la
liberazione  dell'immobile  pignorato  per  lui  ed  il  suo   nucleo
familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di  potenziali
acquirenti,  quando  l'immobile  non  sia  adeguatamente  tutelato  e
mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o  dolo  del
debitore e dei membri del suo nucleo familiare,  quando  il  debitore
viola gli altri obblighi che la legge pone a  suo  carico,  o  quando
l'immobile non e' abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. 
    Al debitore e' fatto divieto  di  dare  in  locazione  l'immobile
pignorato se non e' autorizzato dal giudice dell'esecuzione. 
    Fermo  quanto  previsto  dal  sesto  comma,   quando   l'immobile
pignorato e' abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non
puo' mai disporre il rilascio  dell'immobile  pignorato  prima  della
pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586"». 
    Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
    «Art. 4-bis (Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e
dei superstiti del disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017).  -  1.
E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 ai fini
della corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie
delle vittime del disastro di Rigopiano, avvenuto il 18 gennaio 2017,
e in favore di coloro  che  a  causa  del  disastro  hanno  riportato
lesioni gravi e gravissime. 
    2. La Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  d'intesa  con  i
sindaci dei comuni di residenza delle  vittime  e  dei  soggetti  che
hanno riportato lesioni gravi e  gravissime,  individua  le  famiglie
beneficiarie delle elargizioni di cui al comma 1 e determina la somma
spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto. 
    3. A ciascuna delle famiglie  delle  vittime  e'  attribuita  una
somma  determinata  tenuto  conto  anche  dello  stato  di  effettiva
necessita'. 
    4. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime  e'
attribuita una somma determinata, nell'ambito  del  limite  di  spesa
complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravita' delle
lesioni subite e tenuto conto dello stato  di  effettiva  necessita'.
All'attribuzione  delle  speciali  elargizioni  di  cui  al  presente
articolo  si  provvede,  ai   sensi   del   comma   7,   nei   limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1. 
    5. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti alle famiglie delle
vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine: 
      a) al coniuge superstite, con esclusione del  coniuge  rispetto
al quale sia stata  pronunciata  sentenza  anche  non  definitiva  di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili  del  matrimonio  e
del coniuge cui sia stata  addebitata  la  separazione  con  sentenza
passata in giudicato, e ai figli se a carico; 
      b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel  caso  di
coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata  sentenza  anche  non
definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti  civili  del
matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la  separazione  con
sentenza passata in giudicato; 
      c) al convivente more uxorio; 
      d) ai genitori; 
      e) ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico; 
      f) ai conviventi a carico  negli  ultimi  tre  anni  precedenti
l'evento. 
    6. In presenza di figli a carico della vittima nati  da  rapporti
di convivenza more  uxorio,  l'elargizione  di  cui  al  comma  3  e'
assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorita'
previsto per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 5. 
    7. Le elargizioni di cui al comma l sono corrisposte con  decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri. 
    8. Le medesime elargizioni sono esenti da ogni imposta o tassa  e
sono assegnate in  aggiunta  ad  ogni  altra  somma  cui  i  soggetti
beneficiari  abbiano  diritto  a  qualsiasi  titolo  ai  sensi  della
normativa vigente. 
    9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10  milioni
di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle  risorse
iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo  amministrativo
di parte corrente, di cui alla legge 15  marzo  1997,  n.  59,  dello
stato di previsione del Ministero dell'interno. 
    10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
    All'articolo 6, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
    «3. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e' istituito il Registro elettronico
nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti, gestito direttamente dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui
sono tenuti ad  iscriversi,  entro  il  termine  individuato  con  il
decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese  che  effettuano
il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e  gli
enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti  pericolosi  a
titolo professionale o che operano in  qualita'  di  commercianti  ed
intermediari di rifiuti  pericolosi,  i  Consorzi  istituiti  per  il
recupero e  il  riciclaggio  di  particolari  tipologie  di  rifiuti,
nonche', con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui
all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152. 
    3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, con proprio decreto adottato  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il  Ministro  dello
sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione e  il
Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  nonche'  per  gli
aspetti  di  competenza  il  Ministro  della  difesa,  definisce   le
modalita' di organizzazione e funzionamento del Registro  elettronico
nazionale, le modalita' di iscrizione dei  soggetti  obbligati  e  di
coloro  che   intendano   volontariamente   aderirvi,   nonche'   gli
adempimenti  cui  i  medesimi  sono  tenuti,   secondo   criteri   di
gradualita' per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori. 
    3-ter.  Dal  1°  gennaio  2019  e  fino  al  termine   di   piena
operativita' del Registro elettronico nazionale come individuato  con
il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilita'  dei  rifiuti  e'
garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188,  189,
190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  nel  testo
previgente  alle  modifiche  apportate  dal  decreto  legislativo   3
dicembre  2010,  n.  205,  anche  mediante  le   modalita'   di   cui
all'articolo 194-bis del decreto legislativo  n.  152  del  2006;  si
applicano altresi'  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  258  del
decreto legislativo n.  152  del  2006,  nel  testo  previgente  alle
modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010. 
    3-quater. L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta
il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale,
al  fine  di  assicurare   l'integrale   copertura   dei   costi   di
funzionamento del sistema. Con il medesimo decreto di  cui  al  comma
3-bis, da aggiornare ogni tre  anni,  sono  determinati  gli  importi
dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo  nonche'  le
modalita' di versamento. Agli oneri  derivanti  dall'istituzione  del
Registro elettronico nazionale, pari  a  1,61  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, si provvede: quanto a 1,5 milioni  di  euro  per  l'anno
2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; quanto a 0,11
milioni di euro per l'anno 2019,  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2019-2021,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare. A decorrere dall'anno 2020 agli oneri di  funzionamento  si
provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con  il
contributo  annuale,  che   sono   versati   ad   apposito   capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato  per  essere  riassegnati,  con
decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ad  apposito
capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. 
    3-quinquies. La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato
o parziale versamento del contributo e le violazioni  degli  obblighi
stabiliti con il decreto di  cui  al  comma  3-bis  sono  soggetti  a
sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo e' determinato, per
le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto. Gli  importi
delle sanzioni sono versati ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, destinati agli interventi di bonifica  dei  siti  di  cui
all'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo  253,  comma  5,
del medesimo decreto legislativo,  secondo  criteri  e  modalita'  di
ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare. 
    3-sexies.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio». 
    All'articolo 8: 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis.  Il   mandato   del   Commissario   straordinario   per
l'attuazione  dell'Agenda  digitale,   nominato   con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei  ministri  25  ottobre  2018,  ai  sensi
dell'articolo 63 del decreto legislativo  26  agosto  2016,  n.  179,
nonche' l'operativita' della relativa  struttura  di  supporto,  sono
prorogati al 31 dicembre 2019. 
      1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al  fine  di  garantire
l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche  in
coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i  compiti  e  i
poteri  conferiti  al  Commissario  straordinario  per   l'attuazione
dell'Agenda digitale dall'articolo  63  del  decreto  legislativo  26
agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio  dei
ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite  delle
strutture della Presidenza del Consiglio dei  ministri  dallo  stesso
individuate, di concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per le materie di sua competenza. 
      1-quater. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-ter,
il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato,  si
avvale di un  contingente  di  esperti  messi  a  disposizioni  delle
strutture di cui al medesimo comma 1-ter, in possesso di specifica ed
elevata competenza tecnologica e di gestione di  processi  complessi,
nonche' di significativa esperienza in tali materie, ivi compreso  lo
sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su  larga
scala, da nominare ai sensi dell'articolo 9 del  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 303.  Con  apposito  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri,  sono  individuati  il  contingente  di  tali
esperti e la relativa composizione, con le specifiche  qualificazioni
richieste ed i relativi compensi. 
      1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi  da
1-bis a 1-quater,  pari  a  6  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2020, si provvede: 
        a) quanto a 4 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'economia e delle finanze; 
        b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a  6  milioni
di   euro   a   decorrere   dall'anno   2021,   mediante    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200,  della
legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  relativa  al  Fondo  per  esigenze
indifferibili»; 
        al comma 2: 
        al primo periodo, le parole: «gia' assegnate all'Agenzia  per
l'Italia digitale» sono sostituite dalle  seguenti:  «gia'  destinate
dall'Agenzia per l'Italia digitale»; 
        dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «Le  predette
risorse finanziarie sono versate,  nell'anno  2019,  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate  al  bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri». 
    Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 8-bis (Misure di semplificazione per l'innovazione).  -  1.
Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.  33,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    "2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti
e tecnologie di scavo a  basso  impatto  ambientale  in  presenza  di
sottoservizi,  ai  fini  dell'autorizzazione  archeologica   di   cui
all'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, l'avvio dei lavori e' subordinato alla trasmissione,  da
parte dell'operatore  di  rete  alla  soprintendenza  competente,  di
documentazione cartografica  rilasciata  dalle  competenti  autorita'
locali  che  attesti  la  sovrapposizione  dell'intero  tracciato  ai
sottoservizi  esistenti.  La  disposizione  si  applica  anche   alla
realizzazione dei  pozzetti  accessori  alle  infrastrutture  stesse,
qualora essi siano realizzati al di sopra dei  medesimi  sottoservizi
preesistenti. L'operatore di  rete  comunica,  con  un  preavviso  di
almeno quindici  giorni,  l'inizio  dei  lavori  alla  soprintendenza
competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi
aperti  nei  centri  storici,  e'  altresi'  depositato   presso   la
soprintendenza,  ai  fini  della  preventiva  approvazione,  apposito
elaborato tecnico che dia  conto  anche  della  risistemazione  degli
spazi oggetto degli interventi. 
    2-ter. Qualora siano  utilizzate  tecnologie  di  scavo  a  basso
impatto ambientale con minitrincea, come definita dall'articolo 8 del
decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  1°  ottobre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17  ottobre  2013,  ai
fini dell'autorizzazione archeologica  di  cui  all'articolo  21  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  le  attivita'  di  scavo
sono  precedute  da  indagini  non  invasive,   concordate   con   la
soprintendenza,  in  relazione  alle   caratteristiche   delle   aree
interessate dai lavori. A seguito delle suddette  indagini,  dei  cui
esiti,  valutati  dalla  soprintendenza,   si   tiene   conto   nella
progettazione dell'intervento, in considerazione del limitato impatto
sul sottosuolo, le tecnologie di scavo in minitrincea si  considerano
esentate  dalla  procedura  di  verifica  preventiva   dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25, commi 8 e seguenti,  del  codice
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In ogni caso  il
soprintendente puo' prescrivere il controllo  archeologico  in  corso
d'opera per i lavori di scavo"; 
      b) all'articolo 8, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    "4-bis. I lavori necessari alla realizzazione  di  infrastrutture
interne  ed  esterne  all'edificio  predisposte  per   le   reti   di
comunicazione elettronica a banda ultralarga, volte a portare la rete
sino  alla  sede  dell'abbonato,  sono  equiparati   ai   lavori   di
manutenzione straordinaria  urgente  di  cui  all'articolo  1135  del
codice  civile.  Tale  disposizione  non  si  applica  agli  immobili
tutelati ai sensi della parte  seconda  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42"; 
      c) all'articolo  12,  comma  3,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", restando quindi escluso ogni altro tipo di  onere
finanziario, reale o contributo, comunque  denominato,  di  qualsiasi
natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto". 
    2. All'articolo 88 del codice di cui al  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, dopo le parole: "conforme ai modelli predisposti
dagli Enti locali e,  ove  non  predisposti,  al  modello  C  di  cui
all'allegato n. 13, all'Ente locale  ovvero  alla  figura  soggettiva
pubblica  proprietaria  delle  aree"  sono  aggiunte   le   seguenti:
"un'istanza unica"; 
      b) al comma 6, dopo le parole: "Il rilascio dell'autorizzazione
comporta  l'autorizzazione  alla  effettuazione  degli  scavi"   sono
inserite le seguenti: "e delle eventuali opere civili"; 
      c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    "7-bis. In riferimento ad interventi per l'installazione di  reti
di comunicazione elettronica a banda ultralarga, in deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 22, comma 1, del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  l'autorizzazione   prevista
dall'articolo 21, comma 4, relativa agli  interventi  in  materia  di
edilizia pubblica e privata, ivi compresi gli interventi sui beni  di
cui all'articolo 10,  comma  4,  lettera  g),  del  medesimo  decreto
legislativo n. 42 del 2004, e' rilasciata entro il termine di novanta
giorni dalla ricezione della richiesta da parte della  soprintendenza
a condizione che detta richiesta sia corredata di idonea  e  completa
documentazione tecnica". 
    3. All'allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio  2017,  n.  31,  il  capoverso  B.10  e'
sostituito dal seguente: 
    "B.10. Installazione di cabine per impianti tecnologici  a  rete,
fatta  salva   la   fattispecie   dell'installazione   delle   stesse
all'interno di siti recintati gia' attrezzati con  apparati  di  rete
che, non superando l'altezza della recinzione del sito, non  comporti
un impatto paesaggistico ulteriore del sito  nel  suo  complesso,  da
intendersi ricompresa e disciplinata dalla voce A.8 dell'allegato  A,
o colonnine modulari ovvero sostituzione  delle  medesime  con  altre
diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione". 
    4. All'articolo 26 del codice della strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3  e'  inserito  il
seguente: 
    "3-bis. Nel caso di interventi finalizzati  all'installazione  di
reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, il  nulla  osta
di cui al comma 3 e' rilasciato nel termine di quindici giorni  dalla
ricezione della richiesta da parte del comune". 
    5. All'articolo 94, comma 2, del testo unico di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  dopo  le
parole: "entro sessanta giorni  dalla  richiesta"  sono  inserite  le
seguenti: ", ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento  ad
interventi finalizzati all'installazione  di  reti  di  comunicazione
elettronica a banda ultralarga,". 
    Art. 8-ter (Tecnologie basate su  registri  distribuiti  e  smart
contract).  -  1.  Si  definiscono  "tecnologie  basate  su  registri
distribuiti" le tecnologie e i protocolli informatici  che  usano  un
registro    condiviso,    distribuito,    replicabile,    accessibile
simultaneamente,   architetturalmente   decentralizzato    su    basi
crittografiche, tali da consentire la  registrazione,  la  convalida,
l'aggiornamento  e  l'archiviazione  di  dati  sia  in   chiaro   che
ulteriormente  protetti  da  crittografia  verificabili  da   ciascun
partecipante, non alterabili e non modificabili. 
    2. Si definisce "smart contract" un programma per elaboratore che
opera  su  tecnologie  basate  su  registri  distribuiti  e  la   cui
esecuzione vincola automaticamente due o piu'  parti  sulla  base  di
effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart  contract  soddisfano  il
requisito della  forma  scritta  previa  identificazione  informatica
delle parti interessate, attraverso un processo  avente  i  requisiti
fissati  dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale  con  linee  guida  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
    3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso
di tecnologie basate su  registri  distribuiti  produce  gli  effetti
giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'articolo
41 del regolamento (UE) n. 910/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 luglio 2014. 
    4. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente  decreto,  l'Agenzia  per  l'Italia
digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie  basate  su
registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli
effetti di cui al comma 3». 
    Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
    «Art. 9-bis (Semplificazioni in materia di personale del Servizio
sanitario nazionale e di fatturazione elettronica per  gli  operatori
sanitari). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 365 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Le
previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure
concorsuali     per     l'assunzione     di     personale     medico,
tecnico-professionale e  infermieristico,  bandite  dalle  aziende  e
dagli enti del  Servizio  sanitario  nazionale  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2020"; 
      b) al comma 687, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Per   il   triennio   2019-2021,   la   dirigenza    amministrativa,
professionale  e  tecnica  del  Servizio  sanitario   nazionale,   in
considerazione della mancata attuazione nei  termini  previsti  della
delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera  b),  della  legge  7
agosto 2015, n.  124,  e'  compresa  nell'area  della  contrattazione
collettiva della sanita' nell'ambito dell'apposito accordo  stipulato
ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165". 
    2. Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis  del  decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono
tenuti  all'invio  dei  dati  al  Sistema  tessera   sanitaria,   con
riferimento  alle  fatture  relative   alle   prestazioni   sanitarie
effettuate nei confronti delle persone fisiche. 
    3. Per le finalita' di cui al comma  582  dell'articolo  1  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in  cui  alla  data  del  15
febbraio 2019 non si sia perfezionato  il  recupero  integrale  delle
risorse finanziarie connesse alle procedure di  ripiano  della  spesa
farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015  e  per  l'anno  2016,  ai
sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, nonche' per l'anno  2017  per  la  spesa  per  acquisti
diretti, il direttore  generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA) accerta che entro il 30 aprile 2019 sia  stato  versato  dalle
aziende farmaceutiche titolari di  autorizzazione  all'immissione  in
commercio (AIC) almeno l'importo di euro 2.378 milioni, a  titolo  di
ripiano della spesa farmaceutica stessa. Al fine di  semplificare  le
modalita' di versamento, le predette aziende si avvalgono  del  Fondo
istituito  presso  il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze
dall'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che
e' ridenominato allo scopo "Fondo per payback 2013-2017". 
    4. L'accertamento di cui al comma  3  e'  compiuto  entro  il  31
maggio  2019,  anche  sulla  base  dei  dati  forniti  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze nonche' dalle regioni  interessate,  ed
e' effettuato computando gli importi gia' versati per i ripiani degli
anni 2013-2017 e quelli versati risultanti a seguito  degli  effetti,
che restano fermi, delle transazioni stipulate ai sensi dell'articolo
1, comma 390, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  e  dell'articolo
22-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  dicembre  2018,  n.  136.  Dell'esito
dell'accertamento e' data notizia nel sito istituzionale dell'AIFA. 
    5.  L'accertamento  positivo  del   conseguimento   della   somma
complessivamente prevista dal comma 3 si intende satisfattivo di ogni
obbligazione a carico di ciascuna azienda  farmaceutica  titolare  di
AIC tenuta al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal  2013
al 2017 e ne consegue l'estinzione di diritto,  per  cessata  materia
del contendere, a spese compensate, delle liti  pendenti  dinanzi  al
giudice amministrativo, aventi ad oggetto le determinazioni dell'AIFA
relative ai ripiani di cui al comma 3. L'AIFA e' tenuta a  comunicare
l'esito dell'accertamento di cui al comma  4  alle  segreterie  degli
organi giurisdizionali presso i quali pendono i  giudizi  di  cui  al
presente comma, inerenti all'attivita' di recupero del ripiano  della
spesa farmaceutica degli anni 2013-2017. 
    6. A seguito dell'accertamento positivo, con decreto del Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  sentita  l'AIFA,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' ripartito tra le regioni
e le province autonome  l'importo  giacente  sul  Fondo  per  payback
2013-2017». 
    Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
    «Art. 10-bis (Misure urgenti in materia di  autoservizi  pubblici
non di linea). - 1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 3, comma 1, le parole: "presso la rimessa" sono
sostituite dalle seguenti: "presso la  sede  o  la  rimessa"  e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche mediante l'utilizzo  di
strumenti tecnologici"; 
      b) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    "3. La sede operativa del vettore e  almeno  una  rimessa  devono
essere  situate  nel  territorio  del  comune   che   ha   rilasciato
l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre  di  ulteriori
rimesse nel territorio di altri comuni  della  medesima  provincia  o
area metropolitana in cui ricade il  territorio  del  comune  che  ha
rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti,
salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata  entro
il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente  comma,
in  ragione  delle  specificita'   territoriali   e   delle   carenze
infrastrutturali,  per   le   sole   regioni   Sicilia   e   Sardegna
l'autorizzazione rilasciata in un  comune  della  regione  e'  valida
sull'intero  territorio  regionale,  entro  il  quale  devono  essere
situate la sede operativa e almeno una rimessa"; 
      c) all'articolo 10, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis. I titolari di licenza per  l'esercizio  del  servizio  di
taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente di autovettura ovvero di natante,  in  caso  di  malattia,
invalidita' o sospensione della patente, intervenute  successivamente
al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la
titolarita' della licenza o  dell'autorizzazione,  a  condizione  che
siano sostituiti  alla  guida  dei  veicoli  o  alla  conduzione  dei
natanti,   per   l'intero   periodo   di   durata   della   malattia,
dell'invalidita' o della sospensione della  patente,  da  persone  in
possesso  dei  requisiti  professionali  e  morali   previsti   dalla
normativa vigente"; 
      d) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    "3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida e' regolato
con contratto di lavoro stipulato in  base  alle  norme  vigenti.  Il
rapporto con il sostituto alla guida puo' essere  regolato  anche  in
base ad un contratto di gestione"; 
      e) all'articolo 11, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    "4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio  con
conducente sono  effettuate  presso  la  rimessa  o  la  sede,  anche
mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il  termine
di ogni singolo servizio di noleggio con conducente  devono  avvenire
presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3,  con  ritorno  alle
stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono
avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area  metropolitana
in  cui  ricade  il  territorio  del   comune   che   ha   rilasciato
l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto
l'obbligo di compilazione e tenuta da  parte  del  conducente  di  un
foglio di servizio in formato elettronico,  le  cui  specifiche  sono
stabilite dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con
proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero  dell'interno.
Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa
del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e  chilometri  di
partenza e arrivo; d)  orario  di  inizio  servizio,  destinazione  e
orario di fine servizio; e) dati  del  fruitore  del  servizio.  Fino
all'adozione del decreto di cui  al  presente  comma,  il  foglio  di
servizio elettronico e' sostituito da  una  versione  cartacea  dello
stesso,  caratterizzata  da  numerazione  progressiva  delle  singole
pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per  quello
in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del  veicolo
per un periodo non inferiore a quindici giorni,  per  essere  esibito
agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa"; 
      f) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
    "4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio  di  un
nuovo servizio puo' avvenire senza il rientro in rimessa, quando  sul
foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla  rimessa
o dal pontile d'attracco, piu'  prenotazioni  di  servizio  oltre  la
prima, con partenza o  destinazione  all'interno  della  provincia  o
dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha
rilasciato l'autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e
Sardegna, partenze e destinazioni  possono  ricadere  entro  l'intero
territorio regionale. 
    4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma  3,  e'  in  ogni
caso consentita la fermata su suolo  pubblico  durante  l'attesa  del
cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio  e  nel  corso
dell'effettiva prestazione del servizio stesso". 
    2. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministero dell'interno, di  cui  all'articolo  11,
comma 4, della legge 15 gennaio 1992,  n.  21,  come  modificato  dal
comma 1, lettera e), del presente articolo, e' adottato entro  il  30
giugno 2019. 
    3. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, presso il  Centro  elaborazione  dati  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito un  registro  informatico
pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il  servizio
taxi effettuato con  autovettura,  motocarrozzetta  e  natante  e  di
quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio  con  conducente
effettuato con autovettura, motocarrozzetta e  natante.  Con  decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  sono  individuate
le specifiche tecniche di attuazione e le modalita' con le  quali  le
predette imprese dovranno registrarsi.  Agli  oneri  derivanti  dalle
previsioni  del  presente  comma,  connessi   all'implementazione   e
all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione  dati
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad  euro  un
milione  per  l'annualita'  2019,  si  provvede   mediante   utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  3,  del
decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143. Alla  gestione  dell'archivio
il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvede  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
    4. Le sanzioni di cui all'articolo 11-bis della legge 15  gennaio
1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 e 11 della  medesima
legge,  come  modificati  dal  comma  1  del  presente  articolo,  si
applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data  di
entrata in vigore del presente decreto. Parimenti  rimangono  sospese
per la stessa durata le sanzioni previste dall'articolo 85, commi 4 e
4-bis, del codice della strada, di  cui  al  decreto  legislativo  30
aprile  1992,  n.  285,  limitatamente  ai   soggetti   titolari   di
autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio   di   noleggio   con
conducente. 
    5. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il comma  3  dell'articolo  2
del  decreto-legge  25   marzo   2010,   n.   40,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e' abrogato. 
    6. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e fino  alla  piena  operativita'  dell'archivio  informatico
pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non e' consentito
il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento  del  servizio
di  noleggio  con  conducente  con  autovettura,  motocarrozzetta   e
natante. 
    7.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2019,  l'articolo  7-bis  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' abrogato. 
    8. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  del
Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e'  disciplinata
l'attivita' delle piattaforme  tecnologiche  di  intermediazione  che
intermediano tra domanda e offerta di  autoservizi  pubblici  non  di
linea. 
    9.  Fino  alla  data  di  adozione  delle   deliberazioni   della
Conferenza unificata di cui al comma 1, lettera b), e comunque per un
periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto, l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo di
previa prenotazione, puo' avvenire da luogo  diverso  dalla  rimessa,
quando lo stesso e' svolto in esecuzione di un  contratto  in  essere
tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino
a quindici giorni antecedenti  la  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto  e  regolarmente  registrato.  L'originale  o  copia
conforme del contratto deve essere tenuto a  bordo  della  vettura  o
presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli». 
    All'articolo 11, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei
posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera  c),
del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n.  66,  e'  autorizzata  l'assunzione  degli  allievi
agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facolta' assunzionali
non soggette alle riserve di posti di cui  al  citato  articolo  703,
comma 1, lettera c), e nel limite massimo di  1.851  posti,  mediante
scorrimento della  graduatoria  della  prova  scritta  di  esame  del
concorso pubblico  per  l'assunzione  di  893  allievi  agenti  della
Polizia di Stato  bandito  con  decreto  del  Capo  della  Polizia  -
Direttore generale della  pubblica  sicurezza  del  18  maggio  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n.  40  del
26 maggio 2017. L'Amministrazione della  pubblica  sicurezza  procede
alle predette assunzioni: 
      a) a valere sulle facolta'  assunzionali  previste  per  l'anno
2019 in relazione alle cessazioni intervenute entro la  data  del  31
dicembre  2018  e  nei  limiti  del  relativo  risparmio  di   spesa,
determinato  ai  sensi  dell'articolo  66,  commi  9-bis  e  10,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
      b) limitatamente ai soggetti  risultati  idonei  alla  relativa
prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa
conseguito, ferme restando le riserve  e  le  preferenze  applicabili
secondo la normativa vigente  alla  predetta  procedura  concorsuale,
purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti  di
cui all'articolo 6 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni  di
cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare; 
      c) previa verifica  dei  requisiti  di  cui  alla  lettera  b),
mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto  del
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,  in
relazione al numero dei posti  di  cui  al  presente  comma,  secondo
l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di  cui  alla
citata lettera b); 
      d) previo avvio a piu' corsi di formazione di cui  all'articolo
6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n.  335  del
1982, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo
le  disponibilita'  organizzative  e  logistiche  degli  istituti  di
istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 
    2-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 149, il secondo periodo e' soppresso; 
      b) al comma 151: 
        1) all'alinea, le parole: "pari a 7,5  milioni  di  euro  per
ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020 e a 20,5  milioni  di
euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 7 milioni di  euro  per
ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020 e  a  18  milioni  di
euro"; 
        2) alla lettera a), le parole: "quanto a 5 milioni di euro  a
decorrere dal 2019" sono sostituite dalle  seguenti:  "quanto  a  4,5
milioni di euro per ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020 e
a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2021". 
    2-quater. All'articolo 26 del decreto legislativo 21 maggio 2018,
n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
"Le disposizioni del predetto decreto continuano ad  applicarsi  sino
al 30 giugno 2019"; 
      b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il
decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2010, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 302  del  28  dicembre  2010,  cessa  di  avere
efficacia a decorrere dal 1° luglio 2019". 
    2-quinquies. All'articolo 1, comma 441,  secondo  periodo,  della
legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  le  parole:  "Previo  avvio  delle
rispettive procedure negoziali e di concertazione," sono soppresse». 
    Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 11-bis (Misure di semplificazione in materia  contabile  in
favore degli enti locali). - 1.  Nelle  more  della  conclusione  dei
lavori del tavolo tecnico-politico per la redazione  di  linee  guida
finalizzate all'avvio di un  percorso  di  revisione  organica  della
disciplina in materia di ordinamento delle province  e  delle  citta'
metropolitane, al  superamento  dell'obbligo  di  gestione  associata
delle funzioni e alla semplificazione degli  oneri  amministrativi  e
contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni,  di
cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018,  n.
108, all'articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27  dicembre
2017, n. 205, le parole:  "30  giugno  2019"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2019". 
    2. Fermo restando quanto previsto  dai  commi  557-quater  e  562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  per  i  comuni
privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  non  si
applica  al  trattamento  accessorio  dei   titolari   di   posizione
organizzativa di cui  agli  articoli  13  e  seguenti  del  contratto
collettivo nazionale di  lavoro  (CCNL)  relativo  al  personale  del
comparto funzioni  locali  -  Triennio  2016-2018,  limitatamente  al
differenziale tra gli importi delle retribuzioni di  posizione  e  di
risultato gia' attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto
CCNL  e  l'eventuale  maggiore  valore  delle  medesime  retribuzioni
successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi
2  e  3,  del  medesimo  CCNL,  attribuito  a  valere  sui   risparmi
conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse  che  possono  essere
destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono
contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario. 
    3. E'  costituito  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze un tavolo  tecnico-politico  cui  partecipano  rappresentanti
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e tecnici  dei
Dipartimenti del tesoro e della Ragioneria generale dello  Stato  del
Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' del Dipartimento per
gli affari interni e  territoriali  del  Ministero  dell'interno,  da
individuare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con  il  compito  di
formulare proposte per la ristrutturazione, senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, del debito gravante sugli enti  locali
in  considerazione  della  durata   delle   posizioni   debitorie   e
dell'andamento dei tassi  correntemente  praticati  nel  mercato  del
credito rivolto agli enti locali. Ai partecipanti al tavolo di cui al
presente comma non  spettano  gettoni  di  presenza  o  emolumenti  a
qualsiasi titolo dovuti, ne' rimborsi spese. 
    4. Al primo periodo del comma 866 dell'articolo 1 della legge  27
dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per gli anni  dal  2018  al  2020"
sono soppresse. 
    5. All'articolo 4 del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,  il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2.  I  comuni  di  cui  al  comma  1  comunicano  al   Ministero
dell'interno,  entro  il  termine  perentorio  di   quindici   giorni
successivi alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto per l'anno 2016, entro il 31 marzo per  ciascuno
degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per  l'anno
2019, la sussistenza della fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le
richieste  non  soddisfatte  negli  anni  precedenti,  con  modalita'
telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono
soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del  Fondo  avviene
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia
e finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
adottare entro novanta giorni dal termine di invio  delle  richieste.
Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare  annuo
complessivamente    assegnato,    le    risorse    sono    attribuite
proporzionalmente". 
    6. I comuni,  le  province  e  le  citta'  metropolitane  possono
ripartire  l'eventuale  disavanzo,  conseguente   all'operazione   di
stralcio dei crediti fino a 1.000 euro  affidati  agli  agenti  della
riscossione prevista dall'articolo 4  del  decreto-legge  23  ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2018, n. 136, in un numero massimo  di  cinque  annualita'  in  quote
costanti. L'importo del disavanzo ripianabile in cinque anni non puo'
essere superiore alla sommatoria dei residui  attivi  cancellati  per
effetto dell'operazione di stralcio al netto  dell'accantonamento  al
fondo   crediti   di   dubbia   esigibilita'   nel    risultato    di
amministrazione. 
    7. Al comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, le  parole:  "entro  il  termine  del  15  dicembre  2019"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 30 dicembre 2019". 
    8. Dopo il comma 895 dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, sono inseriti i seguenti: 
    "895-bis. A titolo di ristoro del gettito  non  piu'  acquisibile
dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  e'  attribuito
ai comuni interessati un contributo complessivo  di  110  milioni  di
euro  per  l'anno  2019,  da  ripartire  con  decreto  del  Ministero
dell'interno di concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2019, in  proporzione
al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10  marzo  2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  123
del 29 maggio 2017. 
    895-ter. All'onere di cui al comma 895-bis, pari a 110 milioni di
euro per l'anno 2019, si provvede: 
      a)  quanto  a  90  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255; 
      b)  quanto  a  10  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307; 
      c)  quanto  a  10  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui  passivi
ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del  Ministero
dell'economia e delle finanze". 
    9.  Nelle  more  dell'intesa  di  cui  al  punto  5  dell'accordo
sottoscritto il 30 gennaio 2018 tra il Presidente del  Consiglio  dei
ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e  il  Presidente
della regione Friuli Venezia Giulia, il fondo di cui all'articolo  1,
comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' integrato di 71,8
milioni di euro per l'anno 2019 e di 86,1 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2020,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  maggiori
entrate derivanti dai commi da 11 a 15. 
    10. All'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 126, le parole: "31 gennaio 2019"  sono  sostituite
dalle seguenti: "15 marzo 2019", le parole: "20 febbraio  2019"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2019" e  le  parole:  "10  marzo
2019" sono sostituite dalle seguenti: "15 aprile 2019"; 
      b) ai commi 824 e 842, le parole: "dai commi  98  e  126"  sono
sostituite dalle seguenti: "dal comma 98"; 
      c) al comma 875, le parole: "31 gennaio 2019"  sono  sostituite
dalle seguenti: "15 marzo 2019". 
    11.  Se  un  soggetto  passivo   facilita,   tramite   l'uso   di
un'interfaccia   elettronica   quale   un   mercato   virtuale,   una
piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite  a  distanza  di
telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e  laptop,  importati
da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non  superiore
a euro 150,  si  considera  che  lo  stesso  soggetto  passivo  abbia
ricevuto e ceduto detti beni. 
    12.  Se  un  soggetto  passivo   facilita,   tramite   l'uso   di
un'interfaccia   elettronica   quale   un   mercato   virtuale,   una
piattaforma, un portale o mezzi analoghi,  le  cessioni  di  telefoni
cellulari,  console  da  gioco,  tablet  PC  e   laptop,   effettuate
nell'Unione europea da un soggetto passivo non stabilito  nell'Unione
europea a una persona che non e' un soggetto  passivo,  si  considera
che lo  stesso  soggetto  passivo  che  facilita  la  cessione  abbia
ricevuto e ceduto detti beni. 
    13. Ai fini dell'applicazione dei commi 11 e 12, si  presume  che
la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica sia  un
soggetto passivo e la persona che  acquista  tali  beni  non  sia  un
soggetto passivo. 
    14. Il soggetto passivo che facilita le  vendite  a  distanza  ai
sensi dei commi 11 e 12 e'  tenuto  a  conservare  la  documentazione
relativa a tali vendite. Tale documentazione deve essere  dettagliata
in modo sufficiente da consentire alle amministrazioni fiscali  degli
Stati membri dell'Unione europea in cui tali cessioni sono imponibili
di verificare che l'IVA sia stata contabilizzata  in  modo  corretto,
deve, su richiesta, essere messa a disposizione per  via  elettronica
degli Stati membri  interessati  e  deve  essere  conservata  per  un
periodo di dieci anni a partire dal  31  dicembre  dell'anno  in  cui
l'operazione e' stata effettuata. 
    15. Il soggetto passivo che facilita le  vendite  a  distanza  ai
sensi dei commi 11 e 12 e' tenuto a designare  un  intermediario  che
agisce in suo nome e per suo conto, se stabilito in un Paese  con  il
quale l'Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca. 
    16. Il comma 895 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e' abrogato. 
    17. Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia
di sicurezza urbana per  la  realizzazione  degli  obiettivi  di  cui
all'articolo 5, comma 2, lettera a), del  decreto-legge  20  febbraio
2017, n. 14, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18  aprile
2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei  comuni,
di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del  2017
e' incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2019. 
    18. All'onere di cui al comma 17 si  provvede  mediante  utilizzo
delle risorse iscritte, per l'anno 2019, nel fondo per il federalismo
amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n.
59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    19. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo
di ciascun  anno  di  riferimento,  sono  definite  le  modalita'  di
presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonche'
i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui al  comma  1
dell'articolo 35-quinquies del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.  132,
relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022. 
    Art. 11-ter (Piano  per  la  transizione  energetica  sostenibile
delle aree idonee). - 1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'  approvato
il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree  idonee
(PiTESAI), al fine di individuare un quadro definito  di  riferimento
delle aree ove  e'  consentito  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
prospezione, ricerca e coltivazione  di  idrocarburi  sul  territorio
nazionale, volto a valorizzare la sostenibilita' ambientale,  sociale
ed economica delle stesse. 
    2. Il PiTESAI deve tener conto di tutte  le  caratteristiche  del
territorio, sociali, industriali, urbanistiche  e  morfologiche,  con
particolare riferimento all'assetto  idrogeologico  ed  alle  vigenti
pianificazioni  e,  per  quanto  riguarda  le   aree   marine,   deve
principalmente  considerare  i  possibili  effetti   sull'ecosistema,
nonche'  tenere  conto  dell'analisi  delle  rotte  marittime,  della
pescosita' delle aree e della possibile interferenza sulle coste. Nel
PiTESAI devono altresi' essere indicati tempi e modi di dismissione e
rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative  installazioni
che abbiano cessato la loro attivita'. 
    3.  Il  PiTESAI  e'  adottato   previa   valutazione   ambientale
strategica e, limitatamente alle aree su terraferma, d'intesa con  la
Conferenza unificata. Qualora per le aree su terraferma l'intesa  non
sia raggiunta entro sessanta giorni dalla prima seduta, la Conferenza
unificata e' convocata in seconda seduta su  richiesta  del  Ministro
dello sviluppo economico entro trenta giorni, ai sensi  dell'articolo
8, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.  In  caso
di mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine di  centoventi
giorni dalla seconda seduta, ovvero in caso di  espresso  e  motivato
dissenso della Conferenza  unificata,  il  PiTESAI  e'  adottato  con
riferimento alle sole aree marine. 
    4.  Nelle  more  dell'adozione  del  PiTESAI,   ai   fini   della
salvaguardia e del miglioramento della  sostenibilita'  ambientale  e
sociale,  i  procedimenti  amministrativi,  ivi  inclusi  quelli   di
valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di  nuovi
permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi
sono sospesi, fatti salvi i seguenti procedimenti in corso o  avviati
successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, relativi a istanze di: 
      a) proroga di vigenza  delle  concessioni  di  coltivazione  di
idrocarburi in essere; 
      b) rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe; 
      c) sospensione temporale della produzione per le concessioni in
essere; 
      d) riduzione dell'area, variazione dei programmi lavori e delle
quote di titolarita'. 
    5.  La  sospensione  di  cui  al  comma  4  non  si  applica   ai
procedimenti relativi al conferimento di concessioni di  coltivazione
di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto.  Nelle  more
dell'adozione del PiTESAI, non  e'  consentita  la  presentazione  di
nuove istanze di conferimento di concessioni di  coltivazione,  fatto
salvo quanto previsto dal comma 4, lettera a). 
    6. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e fino all'adozione del  PiTESAI,  i
permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi
in essere, sia per aree in terraferma che in mare, sono sospesi,  con
conseguente interruzione di  tutte  le  attivita'  di  prospezione  e
ricerca in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo di messa  in
sicurezza dei siti interessati dalle stesse attivita'. 
    7. La sospensione di cui al comma 6  sospende  anche  il  decorso
temporale dei permessi di prospezione  e  di  ricerca,  ai  fini  del
computo della loro durata; correlativamente, per lo stesso periodo di
sospensione, non e' dovuto  il  pagamento  del  relativo  canone.  Ai
relativi oneri, valutati  in  134.000  euro  in  ragione  d'anno,  si
provvede, ai sensi del comma 12,  mediante  utilizzo  delle  maggiori
entrate di cui al comma 9 che restano acquisite all'erario. 
    8. Alla data di adozione  del  PiTESAI,  nelle  aree  in  cui  le
attivita' di prospezione e di ricerca  e  di  coltivazione  risultino
compatibili con le previsioni del Piano  stesso,  i  titoli  minerari
sospesi ai sensi del comma 6 riprendono  efficacia.  Nelle  aree  non
compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta le istanze
relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e revoca, anche
limitatamente ad aree  parziali,  i  permessi  di  prospezione  e  di
ricerca in essere. In caso di revoca, il  titolare  del  permesso  di
prospezione o di ricerca e' comunque obbligato al completo ripristino
dei siti interessati. Nelle aree non compatibili, il Ministero  dello
sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai  procedimenti
di rilascio delle concessioni per la coltivazione di  idrocarburi  il
cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato  entro  la
data di adozione del PiTESAI. In caso di mancata adozione del PiTESAI
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, i procedimenti sospesi ai  sensi
del comma 4 proseguono nell'istruttoria ed i permessi di  prospezione
e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia.  Alla
data di adozione del PiTESAI, nelle  aree  in  cui  le  attivita'  di
coltivazione risultino incompatibili  con  le  previsioni  del  Piano
stesso, le concessioni di coltivazione, anche in regime  di  proroga,
vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, mantengono la loro efficacia sino alla  scadenza  e
non sono ammesse nuove istanze di proroga. 
    9. A decorrere  dal  1°  giugno  2019,  i  canoni  annui  di  cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25  novembre  1996,
n. 625,  per  le  concessioni  di  coltivazione  e  stoccaggio  nella
terraferma, nel mare territoriale e  nella  piattaforma  continentale
italiana sono rideterminati come segue: 
      a) concessione di coltivazione: 1.481,25  euro  per  chilometro
quadrato; 
      b) concessione di coltivazione in proroga:  2.221,75  euro  per
chilometro quadrato; 
      c)  concessione  di  stoccaggio   insistente   sulla   relativa
concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato; 
      d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione
di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato. 
    10. Al venir meno della sospensione di cui al comma 6,  i  canoni
annui di cui all'articolo 18, comma 1,  del  decreto  legislativo  25
novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e  ricerca  sono
rideterminati come segue: 
      a) permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro quadrato; 
      b) permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro quadrato; 
      c) permesso di  ricerca  in  prima  proroga:  370,25  euro  per
chilometro quadrato; 
      d) permesso di ricerca in  seconda  proroga:  740,50  euro  per
chilometro quadrato. 
    11. E' autorizzata la spesa di 1 milione  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2019 e 2020, da iscrivere su apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico per  far  fronte
agli oneri connessi alla predisposizione del PiTESAI. 
    12. Per far  fronte  agli  altri  oneri  derivanti  dal  presente
articolo, e' istituito nello stato di previsione del Ministero  dello
sviluppo economico un fondo con dotazione di 15  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2020. Le maggiorazioni dei canoni  di  superficie
derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 sono  versate  ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
al fondo di cui al periodo  precedente,  per  gli  importi  eccedenti
1,134 milioni di euro per l'anno 2019, 16,134  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 e 15,134 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalita'  di
versamento delle maggiorazioni dei canoni. Nel caso in cui le risorse
disponibili sul fondo per  un  esercizio  finanziario  non  risultino
sufficienti per far fronte agli oneri di cui  al  presente  articolo,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  corrispondentemente
rimodulati i canoni annui  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al fine  di  assicurare
un maggior gettito corrispondente ai maggiori oneri. 
    13. Alle attivita' di  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di
idrocarburi  svolte  nell'ambito  di  titoli  minerari  rilasciati  a
seguito di istanze presentate dopo la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto non si  applica  l'articolo
38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Resta  fermo
il carattere di pubblica utilita' delle attivita'  di  stoccaggio  di
gas naturale in sotterraneo. 
    Art. 11-quater (Disposizioni in materia di concessioni di  grandi
derivazioni idroelettriche). - 1. Al fine di definire una  disciplina
efficiente  e   coerente   con   le   disposizioni   dell'ordinamento
dell'Unione europea in tema  di  assegnazione  delle  concessioni  di
grandi derivazioni idroelettriche, di cui all'articolo  6,  comma  2,
del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775: 
      a) all'articolo 12 del decreto legislativo 16  marzo  1999,  n.
79, i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti: 
    "1.  Alla  scadenza  delle  concessioni  di  grandi   derivazioni
idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le  opere  di  cui
all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775, passano,  senza  compenso,  in  proprieta'
delle regioni,  in  stato  di  regolare  funzionamento.  In  caso  di
esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo
di validita' della concessione, di investimenti sui beni  di  cui  al
primo periodo, purche' previsti dall'atto di concessione  o  comunque
autorizzati dal concedente,  alla  riassegnazione  della  concessione
secondo le procedure di cui ai commi  seguenti,  e'  riconosciuto  al
concessionario uscente, per la parte di  bene  non  ammortizzato,  un
indennizzo pari al valore non  ammortizzato,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto  n.
1775 del 1933. Per i beni diversi  da  quelli  previsti  dai  periodi
precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, commi
secondo e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto  n.  1775
del 1933, con corresponsione del prezzo da quantificare al netto  dei
beni ammortizzati, sulla base del comma 1-ter del presente  articolo,
intendendosi  sostituiti  gli  organi  statali  ivi  indicati  con  i
corrispondenti organi della regione. 
    1-bis. Le regioni, ove non  ritengano  sussistere  un  prevalente
interesse pubblico ad un diverso uso delle acque,  incompatibile  con
il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono  assegnare  le
concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei
requisiti di capacita' tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al
comma 1-ter,  lettera  d):  a)  ad  operatori  economici  individuati
attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il  socio
privato e' scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure  ad
evidenza pubblica; c) mediante forme di partenariato ai  sensi  degli
articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto  legislativo  18
aprile  2016,  n.  50.  L'affidamento  a  societa'  partecipate  deve
comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico  di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 
    1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e  degli
accordi   internazionali,   nonche'   dei    principi    fondamentali
dell'ordinamento statale e delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre
il 31 marzo 2020, le modalita' e le procedure di  assegnazione  delle
concessioni di grandi  derivazioni  d'acqua  a  scopo  idroelettrico,
stabilendo in particolare: 
      a)  le  modalita'  per  lo  svolgimento  delle   procedure   di
assegnazione di cui al comma 1-bis; 
      b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis; 
      c) i criteri di ammissione e di assegnazione; 
      d) la previsione che l'eventuale indennizzo e' posto  a  carico
del concessionario subentrante; 
      e)  i  requisiti  di  capacita'  finanziaria,  organizzativa  e
tecnica  adeguata  all'oggetto   della   concessione   richiesti   ai
partecipanti e i criteri di valutazione delle  proposte  progettuali,
prevedendo quali requisiti minimi: 
        1)  ai  fini  della  dimostrazione  di   adeguata   capacita'
organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per  un
periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici  aventi  una
potenza nominale media pari ad almeno 3 MW; 
        2)  ai  fini  della  dimostrazione  di   adeguata   capacita'
finanziaria, la referenza di due istituti di credito  o  societa'  di
servizi iscritti nell'elenco generale degli  intermediari  finanziari
che attestino che il partecipante ha la possibilita' di  accedere  al
credito per un importo almeno pari a  quello  del  progetto  proposto
nella  procedura  di  assegnazione,  ivi   comprese   le   somme   da
corrispondere per i beni di cui alla lettera n); 
      f) i termini di durata delle nuove  concessioni,  comprese  tra
venti  anni  e  quaranta  anni;  il  termine  massimo   puo'   essere
incrementato fino ad un massimo di  dieci  anni,  in  relazione  alla
complessita' della  proposta  progettuale  presentata  e  all'importo
dell'investimento; 
      g) gli obblighi o le limitazioni  gestionali,  subordinatamente
ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle
opere e delle acque, compresa la possibilita' di  utilizzare  l'acqua
invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi
idrica o per la laminazione delle piene; 
      h) i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza  di
generazione e di producibilita' da raggiungere  nel  complesso  delle
opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua  e
degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica
con riferimento agli obiettivi strategici  nazionali  in  materia  di
sicurezza energetica e fonti  energetiche  rinnovabili,  compresa  la
possibilita' di dotare  le  infrastrutture  di  accumulo  idrico  per
favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel  mercato
dell'energia  e  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  codice  di
trasmissione,  dispacciamento,  sviluppo  e  sicurezza   della   rete
elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi aggiornamenti; 
      i) i livelli minimi in termini di miglioramento  e  risanamento
ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con  gli
strumenti di pianificazione  a  scala  di  distretto  idrografico  in
attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 ottobre 2000,  determinando  obbligatoriamente  una
quota degli introiti derivanti  dall'assegnazione,  da  destinare  al
finanziamento delle misure dei piani di gestione distrettuali  o  dei
piani di tutela finalizzate alla tutela e  al  ripristino  ambientale
dei corpi idrici interessati dalla derivazione; 
      l) le misure di compensazione ambientale e territoriale,  anche
a  carattere  finanziario,  da  destinare  ai  territori  dei  comuni
interessati dalla presenza delle opere e della  derivazione  compresi
tra i punti  di  presa  e  di  restituzione  delle  acque  garantendo
l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione; 
      m) le modalita' di valutazione, da  parte  dell'amministrazione
competente, dei  progetti  presentati  in  esito  alle  procedure  di
assegnazione, che avviene nell'ambito di  un  procedimento  unico  ai
fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene
luogo della verifica  o  valutazione  di  impatto  ambientale,  della
valutazione  di  incidenza  nei  confronti  dei  siti  di  importanza
comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica,  nonche'
di ogni altro atto  di  assenso,  concessione,  permesso,  licenza  o
autorizzazione,  comunque  denominato,   previsto   dalla   normativa
statale, regionale o locale;  a  tal  fine,  alla  valutazione  delle
proposte  progettuali  partecipano,  ove  necessario,  il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il  Ministero
dello sviluppo economico, il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla
legge 6  dicembre  1991,  n.  394;  per  gli  aspetti  connessi  alla
sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e
all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n.  166,  al
procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti; 
      n) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25,  secondo  comma,
del testo unico di cui  al  regio  decreto  n.  1775  del  1933,  nel
rispetto del codice civile, secondo i seguenti criteri: 
        1) per i  beni  mobili  di  cui  si  prevede  l'utilizzo  nel
progetto  di  concessione,  l'assegnatario  corrisponde  agli  aventi
diritto, all'atto del subentro,  un  prezzo,  in  termini  di  valore
residuo, determinato  sulla  base  dei  dati  reperibili  dagli  atti
contabili  o  mediante  perizia  asseverata;  in  caso   di   mancata
previsione di utilizzo nel progetto di concessione, per tali beni  si
procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti  a
cura ed onere del proponente; 
        2) per i beni immobili dei quali il progetto proposto prevede
l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto,  all'atto
del subentro, un prezzo il cui valore e' determinato sulla  base  dei
dati reperibili dagli atti contabili o  mediante  perizia  asseverata
sulla base di attivita' negoziale tra le parti; 
        3) i beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede
l'utilizzo restano di proprieta' degli aventi diritto; 
      o)  la  previsione,  nel  rispetto  dei  principi   dell'Unione
europea,  di  specifiche  clausole  sociali  volte  a  promuovere  la
stabilita' occupazionale del personale impiegato; 
      p) le specifiche modalita' procedimentali da seguire in caso di
grandi derivazioni idroelettriche che interessano  il  territorio  di
due o piu' regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli
amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le
regioni interessate; le funzioni  amministrative  per  l'assegnazione
della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio
insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione. 
    1-quater. Le  procedure  di  assegnazione  delle  concessioni  di
grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due  anni  dalla
data di entrata in vigore della  legge  regionale  di  cui  al  comma
1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31  dicembre
2021, sono individuate le modalita' e le  procedure  di  assegnazione
applicabili nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio, da
parte della regione interessata, delle  procedure  di  cui  al  primo
periodo; il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  in
applicazione dell'articolo 8 della  legge  5  giugno  2003,  n.  131,
procede in via sostitutiva, sulla  base  della  predetta  disciplina,
all'assegnazione delle concessioni, prevedendo che il  10  per  cento
dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89,  comma
1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  resti
acquisita al patrimonio  statale.  Restano  in  ogni  caso  ferme  le
competenze statali di cui al decreto-legge 8  agosto  1994,  n.  507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e
di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166. 
    1-quinquies. I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche
corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato  con
legge regionale, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa,  legata  alla
potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile,
calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati,  sulla  base  del
rapporto tra  la  produzione  dell'impianto,  al  netto  dell'energia
fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale
dell'energia elettrica. Il compenso unitario  di  cui  al  precedente
periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori  al  5
per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo  industriale  per  la
produzione, il trasporto e la distribuzione  dell'energia  elettrica.
Il canone cosi' determinato e' destinato per almeno il 60  per  cento
alle province e  alle  citta'  metropolitane  il  cui  territorio  e'
interessato  dalle   derivazioni.   Nelle   concessioni   di   grandi
derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni  possono  disporre  con
legge  l'obbligo  per  i  concessionari  di  fornire  annualmente   e
gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh  per  ogni  kW  di  potenza
nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a
servizi pubblici e categorie  di  utenti  dei  territori  provinciali
interessati dalle derivazioni. 
    1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche
che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31  dicembre  2023,
ivi incluse quelle gia' scadute, le  regioni  che  non  abbiano  gia'
provveduto disciplinano con  legge,  entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il
31 marzo 2020, le modalita', le condizioni,  la  quantificazione  dei
corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri  conseguenti,  a
carico del concessionario uscente, per  la  prosecuzione,  per  conto
delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e
degli impianti oltre la scadenza della concessione  e  per  il  tempo
necessario  al  completamento  delle  procedure  di  assegnazione   e
comunque non oltre il 31 dicembre 2023. 
    1-septies.   Fino   all'assegnazione   della   concessione,    il
concessionario scaduto  e'  tenuto  a  fornire,  su  richiesta  della
regione, energia nella misura e con le modalita' previste  dal  comma
1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto
al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli  impianti
nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo e' destinato per
un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle  citta'
metropolitane il cui territorio e' interessato dalle derivazioni. Con
decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  sentita  l'ARERA  e
previo parere della Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui
al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di  cui
al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto  entro
il termine di centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione
di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le  regioni  possono
determinare l'importo dei canoni di  cui  al  periodo  precedente  in
misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a
20 euro per il canone aggiuntivo per  ogni  kW  di  potenza  nominale
media di concessione per ogni annualita'. 
    1-octies. Sono fatte salve le competenze delle regioni a  statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di  Bolzano  ai  sensi
dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione"; 
      b) i commi 2, 4,  8-bis  e  11  dell'articolo  12  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono abrogati; 
      c) i commi 5, 6 e  7  dell'articolo  37  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, sono abrogati. 
    Art. 11-quinquies  (Interpretazione  autentica  dell'articolo  3,
comma 3, secondo periodo, della legge  12  luglio  2017,  n.  113,  e
proroga del termine di cui all'articolo 27, comma 4, della  legge  31
dicembre 2012, n. 247). - 1. L'articolo 3, comma 3, secondo  periodo,
della legge 12 luglio 2017, n. 113, si interpreta nel senso  che,  ai
fini del rispetto del divieto di cui al predetto  periodo,  si  tiene
conto dei mandati espletati, anche solo in  parte,  prima  della  sua
entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata
in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247.  Resta  fermo  quanto
previsto dall'articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4, della legge 12
luglio 2017, n. 113. 
    2. Per il rinnovo dei consigli degli ordini  circondariali  degli
avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'assemblea di cui all'articolo
27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012,  n.  247,
si svolge entro il mese di luglio 2019. 
    3. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    Art. 11-sexies (Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo
settore). - 1. All'articolo 4, comma 3,  del  decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 112, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile" sono aggiunte  le  seguenti:  ",  ad  eccezione  delle
associazioni o fondazioni di diritto privato ex  Ipab  derivanti  dai
processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di  assistenza
o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  45
del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo  4  maggio  2001,  n.
207, in quanto la nomina  da  parte  della  pubblica  amministrazione
degli  amministratori  di  tali   enti   si   configura   come   mera
designazione, intesa  come  espressione  della  rappresentanza  della
cittadinanza, e  non  si  configura  quindi  mandato  fiduciario  con
rappresentanza,  sicche'  e'  sempre  esclusa  qualsiasi   norma   di
controllo da parte di quest'ultima". 
    2. All'articolo  4,  comma  2,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: "Sono  altresi'  escluse  dall'ambito  di  applicazione  del
presente comma le associazioni o fondazioni  di  diritto  privato  ex
Ipab derivanti  dai  processi  di  trasformazione  delle  istituzioni
pubbliche di assistenza o  beneficenza,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 16  febbraio  1990,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990,  e  del  decreto
legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della
pubblica  amministrazione  degli  amministratori  di  tali  enti   si
configura come  mera  designazione,  intesa  come  espressione  della
rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi  mandato
fiduciario con rappresentanza, sicche' e'  sempre  esclusa  qualsiasi
forma di controllo da parte di quest'ultima". 
    Art. 11-septies (Modifica all'articolo  3  della  legge  3  marzo
2009,  n.  18,  nonche'  disposizioni  in  favore  degli  orfani   di
Rigopiano) - 1. All'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, della  legge
3 marzo 2009, n. 18, le parole: "non superiore" sono sostituite dalla
seguente: "pari". 
    2. Con riferimento al disastro di Rigopiano del 18 gennaio  2017,
sono considerati orfani tutti coloro i cui genitori, o anche un  solo
genitore,  ovvero  la  persona  che  li  aveva  a  proprio  totale  o
principale   carico,   siano   deceduti,    dispersi    o    divenuti
permanentemente inabili a  qualsiasi  proficuo  lavoro  a  causa  del
predetto evento. Ai predetti orfani  sono  riconosciute  le  seguenti
forme di protezione, assistenza e agevolazione: 
      a) attribuzione agli orfani di un genitore o di entrambi  della
quota di riserva di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo
1999, n. 68; 
      b) riconoscimento della condizione  di  orfano,  ai  sensi  del
presente comma, quale titolo  di  preferenza  nella  valutazione  dei
requisiti prescritti per le assunzioni  nelle  amministrazioni  dello
Stato e negli enti pubblici non attuate tramite concorso. Ai medesimi
orfani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
della legge 23 novembre 1998, n.  407,  relativamente  all'iscrizione
negli elenchi al collocamento obbligatorio».