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Nuove norme su affittacamere e B&B LRT 58/2017

26-10-2017   

 

Con la LR Toscana n. 58/2017 - pubblicata il 25/10/2017 ed in vigore dal 09/11/2017 sono state definite
"Norme in materia di affittacamere, bed and breakfast e obblighi di comunicazione" apportando modifiche alla l.r. 86/2016.

Si allega il testo coordinato della LR 86/2016 consultabile al seguente link http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2016;86&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

In particolare l'articolo 55 della LR 86/2016 recita:

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi.
2. Gli affittacamere possono essere gestiti:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale.
3. L'attività di affittacamere svolta in forma imprenditoriale comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di affittacamere nell’ambito del medesimo edificio.
4. L'attività di affittacamere svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.

(I commi 5 e 6 sono stati abrogati dalla LR 58/2017).

L'art. 56 della LR 86/2016 recita:

1. Sono esercizi di bed and breakfast le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi e viene somministrata la prima colazione.
2. I bed and breakfast possono essere gestiti:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale.
3. L’attività di bed and breakfast svolta in forma imprenditoriale può prevedere la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di bed and breakfast nell’ambito del medesimo edificio.
4. L’attività di bed and breakfast svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.
5. Nel regolamento di cui all’articolo 3, la Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo dei bed and breakfast che viene affisso, a spese di chi esercita l’attività, all’esterno della residenza.

(la parte in grassetto è stata inserita con la LR 58/2017).

Conseguentemente l'art. 60 dalla LR 58/2017 recita:

1. L'esercizio delle attività ricettive di cui alla presente sezione è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 33, commi 1, 2 e 3, dall'articolo 54 e dal regolamento, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
3. Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione comunica allo SUAP competente per territorio ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.
5. Si applica la disposizione di cui all'articolo 32, comma 4.

(il comma 4 è stato abrogato con la LR 58/2017).

Infine è stata modificata la disposizione relativa agli obblighi di comunicazione periodica per le strutture ricettive abrogando l'obbligo di comunicazione entro il 30 settembre di ogni anno anche in caso di assenza di variazioni e fissando invece il termine del 30 aprile per le comunicazioni in casi di variazioni.

Pertanto l'art. 83 della Legge 86/2016 recita:
1. I titolari e i gestori comunicano allo SUAP competente per territorio le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari.
2. La comunicazione è redatta in conformità al modello approvato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale e contiene la descrizione delle caratteristiche e l'elencazione delle attrezzature e dei servizi delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari.
3. La comunicazione è presentata:

a) in caso di inizio di nuova attività o di subingresso, contestualmente alla presentazione della SCIA o della comunicazione di subingresso;
c) in caso di variazione delle caratteristiche, entro il termine del 30 aprile successivo alla variazione.
4. Si applica la disposizione di cui all’articolo 32, comma 4.

(il punto b) è stato abrogato con la LR 58/2017)

Allegato legge_2016_86_v10.pdf (368,77 KB)

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