DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59

  Attuazione  della  direttiva  2006/123/CE  relativa  ai servizi nel
mercato interno. (10G0080)
 
 Vigente al: 29-9-2012  
 

PARTE PRIMA
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I
(Ambito di applicazione)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
VISTA  la  legge  7  luglio  2009,  n.  88,  recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - Legge comunitaria 2008 ed, in particolare,
l'articolo  41  recante  delega  al  Governo  per  l'attuazione della
direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
VISTA   la  direttiva  2006/123/CE,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  12  dicembre  2006,  relativa ai servizi nel mercato
interno;
VISTA  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
CONSIDERATO che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le  Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso
il parere di competenza nel previsto termine;
ACQUISITO  il  parere  delle  competenti Commissioni della Camera dei
deputati e di quella consultiva del Senato della Repubblica;
VISTA  la  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 marzo 2010;
SULLA  PROPOSTA  del  Ministro per le politiche europee, del Ministro
dello  sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di concerto
con  i  Ministri  dell'interno,  degli affari esteri, dell'economia e
delle  finanze,  per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per
la semplificazione normativa e per il turismo;

                                EMANA

                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1
                        (Oggetto e finalita')
1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto si applicano a qualunque
attivita'  economica,  di  carattere imprenditoriale o professionale,
svolta  senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni
o   alla   fornitura   di   altra   prestazione   anche  a  carattere
intellettuale.
2.  Le  disposizioni  della  Parte  prima  del  presente decreto sono
adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della
Costituzione, al fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo
condizioni   di   pari   opportunita'   e  il  corretto  ed  uniforme
funzionamento  del  mercato,  nonche'  per  assicurare ai consumatori
finali  un  livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilita'
ai servizi sul territorio nazionale.
3.  Relativamente  alle  regioni  a  statuto speciale e alle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  i  principi  desumibili  dalle
disposizioni   di   cui   alla   Parte  prima  del  presente  decreto
costituiscono  norme  fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.
4.  Relativamente  alle materie oggetto di competenza concorrente, le
regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la
potesta'  normativa  nel rispetto dei principi fondamentali contenuti
nelle norme del presente decreto.
                               Art. 2
                            (Esclusioni)
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle attivita' connesse con l'esercizio di pubblici poteri, quando
le   stesse   implichino   una  partecipazione  diretta  e  specifica
all'esercizio  del  potere  pubblico  e  alle  funzioni che hanno per
oggetto  la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle
altre collettivita' pubbliche;
b) alla disciplina fiscale delle attivita' di servizi;
c)   ai   servizi  d'interesse  economico  generale  assicurati  alla
collettivita'  in  regime  di  esclusiva  da  soggetti  pubblici o da
soggetti   privati,   ancorche'  scelti  con  procedura  ad  evidenza
pubblica,  che  operino  in luogo e sotto il controllo di un soggetto
pubblico.
2.  Le  disposizioni  del  presente decreto non si applicano nei casi
previsti negli articoli da 3 a 7 del presente capo.
3.  Il  Ministro  per  le politiche europee ed i Ministri interessati
dalle  disposizioni  del presente decreto possono adottare uno o piu'
decreti interministeriali ricognitivi delle attivita' di servizi che,
in   applicazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto,  sono
comunque escluse dall'ambito di applicazione dello stesso.
                               Art. 3
                          (Servizi sociali)
1.  Le  disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi
sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e
il   sostegno   alle   famiglie  e  alle  persone  temporaneamente  o
permanentemente  in  stato  di  bisogno  forniti  da  amministrazioni
pubbliche,  da  prestatori  da  esse incaricati o da associazioni che
perseguono scopi caritatevoli.
                               Art. 4
                        (Servizi finanziari)
1.  Sono  esclusi  dall'ambito di applicazione del presente decreto i
servizi  finanziari,  ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del
credito,  i  servizi  assicurativi  e  di riassicurazione, il sevizio
pensionistico   professionale  o  individuale,  la  negoziazione  dei
titoli,  la  gestione  dei  fondi, i servizi di pagamento e quelli di
consulenza nel settore degli investimenti.
2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  non  si  applicano,  in
particolare:
a) alle attivita' ammesse al mutuo riconoscimento di cui all'articolo
1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385;
b)  quando  hanno  ad  oggetto  gli  strumenti finanziari di cui alla
sezione  C  dell'Allegato al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58,  alle  attivita',  ai  servizi  di  investimento  ed  ai  servizi
accessori  di  cui  alla  sezione  A  ed  alla sezione B del medesimo
Allegato.
                               Art. 5
                     (Servizi di comunicazione)
1. Ai servizi ed alle reti di comunicazione di cui all'articolo 1 del
decreto   legislativo   1°   agosto   2003,   n.  259,  si  applicano
esclusivamente  le  disposizioni  di cui ai titoli IV e V della parte
prima del presente decreto.
                               Art. 6
                       (Servizi di trasporto)
1.  Le  disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi
di   trasporto   aereo,  marittimo,  per  le  altre  vie  navigabili,
ferroviario  e  su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani,
di  taxi,  di  ambulanza,  nonche'  i servizi portuali e i servizi di
noleggio auto con conducente.
2.  Ai  fini  del  presente  decreto,  non  costituiscono  servizi di
trasporto quelli di:
a) scuola guida;
b) trasloco;
c) noleggio di veicoli e unita' da diporto;
d) pompe funebri;
e) fotografia aerea.
                               Art. 7
                       (Altri servizi esclusi)
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai servizi di somministrazione di lavoratori forniti dalle agenzie
per  il  lavoro,  autorizzate  ai  sensi  del  decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276;
b)  ai servizi sanitari ed a quelli farmaceutici forniti direttamente
a  scopo  terapeutico  nell'esercizio  delle  professioni  sanitarie,
indipendentemente  dal  fatto  che  vengano prestati in una struttura
sanitaria  e a prescindere dalle loro modalita' di organizzazione, di
finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata;
c)  ai servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a
prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i
servizi radiofonici;
d) al gioco d'azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse
e le attivita' delle case da gioco, nonche' alle reti di acquisizione
del gettito;
e) ai servizi privati di sicurezza;
f) ai servizi forniti da notai.

Capo II
(Definizioni e principi generali)

                               Art. 8 
                            (Definizioni) 
1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
a) servizio: qualsiasi prestazione anche  a  carattere  intellettuale
svolta  in  forma  imprenditoriale  o  professionale,  fornita  senza
vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro  retribuzione;
i servizi non  economici  non  costituiscono  servizi  ai  sensi  del
presente decreto; 
b) prestatore: qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno
Stato membro o qualsiasi soggetto costituito conformemente al diritto
di uno Stato membro o da esso disciplinato, a prescindere  dalla  sua
forma giuridica, stabilito in uno Stato membro, che offre o  fornisce
un servizio; 
c) destinatario: qualsiasi persona fisica che sia  cittadino  di  uno
Stato membro o che goda di diritti ad essa conferiti dall'ordinamento
comunitario, o qualsiasi altro soggetto  indicato  alla  lettera  b),
stabilito in uno Stato membro, che a scopo professionale o per  altri
scopi, fruisce o intende fruire di un servizio; 
d) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro nel  cui  territorio
e' stabilito il prestatore del servizio considerato; 
e) stabilimento:  l'esercizio  effettivo  a  tempo  indeterminato  di
un'attivita' economica non salariata da parte del prestatore,  svolta
con un'infrastruttura stabile; 
f) regime di autorizzazione: qualsiasi procedura, non  inerente  alle
misure applicabili a norma del decreto legislativo 9  novembre  2007,
n. 206, che obbliga un prestatore o un destinatario a  rivolgersi  ad
un'autorita' competente  allo  scopo  di  ottenere  un  provvedimento
formale  o  un  provvedimento  implicito  relativo   all'accesso   ad
un'attivita' di servizio o al suo esercizio;  ai  fini  del  presente
decreto, non  costituisce  regime  autorizzatorio  la  ((segnalazione
certificata di inizio di attivita' (S.C.I.A.), di cui all'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241)). 
g) requisito: qualsiasi regola che imponga un  obbligo,  un  divieto,
una condizione o un limite al quale il prestatore o  il  destinatario
debba conformarsi ai fini dell'accesso ed esercizio  della  specifica
attivita'  esercitata  e  che  abbia  fonte  in  leggi,  regolamenti,
provvedimenti  amministrativi  ovvero  in  disposizioni  adottate  da
ordini, collegi e albi professionali; non costituiscono requisiti  le
disposizioni in materia ambientale, edilizia ed urbanistica,  nonche'
quelle a tutela della sanita'  pubblica,  della  pubblica  sicurezza,
della sicurezza dei lavoratori e dell'incolumita' delle persone e che
si applicano indistintamente ai prestatori  nello  svolgimento  della
loro attivita' economica e ai singoli che agiscono a titolo privato; 
h)  motivi  imperativi  d'interesse  generale:  ragioni  di  pubblico
interesse, tra i quali  l'ordine  pubblico,  la  sicurezza  pubblica,
l'incolumita' pubblica, la sanita' pubblica, la  sicurezza  stradale,
la  tutela  dei  lavoratori  compresa  la  protezione   sociale   dei
lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario  del  sistema
di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei  destinatari  di
servizi e dei lavoratori, l'equita' delle transazioni commerciali, la
lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano,
la  salute   degli   animali,   la   proprieta'   intellettuale,   la
conservazione del  patrimonio  nazionale  storico  e  artistico,  gli
obiettivi di politica sociale e di politica culturale; 
i) autorita' competente:  le  amministrazioni  statali,  regionali  o
locali e gli  altri  soggetti  responsabili  del  controllo  o  della
disciplina  delle  attivita'  di  servizi,  ivi  inclusi  gli  ordini
professionali,  i  collegi  nazionali  professionali   e   gli   albi
professionali; 
l) Stato membro nel quale e' prestato il servizio: lo Stato membro in
cui il servizio e' fornito da un prestatore  stabilito  in  un  altro
Stato membro; 
m) professione regolamentata: un'attivita' professionale o un insieme
di attivita' professionali,  riservate  o  non  riservate,  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206; 
n)  comunicazione  commerciale:  qualsiasi  forma  di   comunicazione
destinata a promuovere, direttamente o indirettamente, beni, servizi,
o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di una persona che
svolge un'attivita' commerciale,  industriale  o  artigianale  o  che
esercita una professione regolamentata.  Non  costituiscono,  di  per
se', comunicazioni commerciali le informazioni seguenti: 
1) le informazioni che  permettono  l'accesso  diretto  all'attivita'
dell'impresa, dell'organizzazione o della persona, in particolare  un
nome di dominio o un indirizzo di posta elettronica; 
2) le comunicazioni relative  ai  beni,  ai  servizi  o  all'immagine
dell'impresa, dell'organizzazione o della persona elaborate  in  modo
indipendente,  in  particolare  se   fornite   in   assenza   di   un
corrispettivo economico. 
                               Art. 9
                      (Clausola di specialita')
1.  In caso di contrasto con le disposizioni del presente decreto, si
applicano  le  disposizioni  di attuazione di altre norme comunitarie
che  disciplinano  aspetti  specifici dell'accesso ad un'attivita' di
servizi  o  del suo esercizio per professioni o in settori specifici,
ivi  incluse le disposizioni previste dalla legge 9 febbraio 1982, n.
31, di attuazione della direttiva 77/249/CEE, dal decreto legislativo
25  febbraio 2000, n. 72, di attuazione della direttiva 96/71/CE, dal
decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  96, di attuazione della
direttiva 98/5/CE, dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di
attuazione  della  direttiva  89/552/CEE  e dal decreto legislativo 9
novembre 2007 n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE.

Titolo II - Disposizioni in materia di accesso ed esercizio
delle attivita' di servizi
Capo I
(Disposizioni generali sull'accesso e l'esercizio
delle attivita' di servizi)

                               Art. 10 
    (Liberta' di accesso ed esercizio delle attivita' di servizi) 
1. Nei limiti del presente decreto,  l'accesso  e  l'esercizio  delle
attivita' di servizi  costituiscono  espressione  della  liberta'  di
iniziativa economica e non possono essere  sottoposti  a  limitazioni
non giustificate o discriminatorie. 
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)). 
                               Art. 11
                         (Requisiti vietati)
1.  L'accesso  ad  un'attivita'  di  servizi  o  il suo esercizio non
possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:
a)  requisiti  discriminatori  fondati  direttamente o indirettamente
sulla    cittadinanza   o,   per   quanto   riguarda   le   societa',
sull'ubicazione della sede legale, in particolare:
1) il requisito della cittadinanza italiana per il prestatore, il suo
personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di
direzione e vigilanza;
2)  il  requisito della residenza in Italia per il prestatore, il suo
personale,  i  detentori di' capitale sociale o i membri degli organi
di direzione e vigilanza;
b)  il divieto di avere stabilimenti in piu' di uno Stato membro o di
essere   iscritti  nei  registri  o  ruoli  di  organismi,  ordini  o
associazioni professionali di altri Stati membri;
c)  restrizioni  della  liberta', per il prestatore, di scegliere tra
essere  stabilito  a  titolo  principale o secondario, in particolare
l'obbligo  per  il prestatore, di avere lo stabilimento principale in
Italia  o restrizioni alla liberta' di scegliere tra essere stabilito
in forma di rappresentanza, succursale o filiale;
d)  condizioni  di  reciprocita'  con  lo  Stato  membro nel quale il
prestatore  ha  gia'  uno stabilimento, salvo quelle previste in atti
comunitari riguardanti l'energia;
e)  l'applicazione  caso per caso di una verifica di natura economica
che  subordina  il  rilascio  del  titolo  autorizzatorio  alla prova
dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o
alla  valutazione  degli  effetti  economici  potenziali  o effettivi
dell'attivita'  o  alla  valutazione  dell'adeguatezza dell'attivita'
rispetto  agli  obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale
divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono
obiettivi  economici,  ma  che  sono  dettati  da  motivi  imperativi
d'interesse generale;
f) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia
finanziaria  o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore
o presso un organismo stabilito in Italia;
g) l'obbligo di essere gia' stato iscritto per un determinato periodo
nei registri italiani o di avere in precedenza esercitato l'attivita'
in Italia per un determinato periodo.
                               Art. 12
               (Requisiti subordinati alla sussistenza
           di un motivo imperativo di interesse generale)
1.  Nei  casi  in  cui  sussistono  motivi  imperativi  di  interesse
generale,  l'accesso  e  l'esercizio  di  una  attivita'  di servizio
possono,   nel  rispetto  dei  principi  di  proporzionalita'  e  non
discriminazione,   essere   subordinati   al  rispetto  dei  seguenti
requisiti:
a)   restrizioni   quantitative   o   territoriali  sotto  forma,  in
particolare,  di  restrizioni fissate in funzione della popolazione o
di una distanza geografica minima tra prestatori;
b)  requisiti  che  impongono  al  prestatore di avere un determinato
statuto giuridico;
c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una societa';
d)  requisiti  diversi da quelli relativi alle questioni disciplinate
dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, o da quelli previsti
in  altre  norme attuative di disposizioni comunitarie, che riservano
l'accesso  alle  attivita'  di  servizi  in  questione  a  prestatori
particolari   a   motivo   della   natura   specifica  dell'attivita'
esercitata;
e)  il  divieto  di  disporre  di  piu'  stabilimenti  sul territorio
nazionale;
f) requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti;
g)  tariffe  obbligatorie  minime  o  massime  che il prestatore deve
rispettare;
h)  l'obbligo  per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio,
altri servizi specifici.
2.  Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 11, le disposizioni
di  cui  al  comma  1  si  applicano  alla legislazione riguardante i
servizi di interesse economico generale per i quali non sono previsti
regimi  di  esclusiva,  nella  misura in cui cio' non sia di ostacolo
alla specifica missione di interesse pubblico.
3.  Sono fatti salvi i requisiti relativi alle questioni disciplinate
dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e quelli previsti in
altre  norme  attuative  di  disposizioni  comunitarie, che riservano
l'accesso  alle  attivita'  di  servizi  in  questione  a  prestatori
particolari   a   motivo   della   natura   specifica  dell'attivita'
esercitata.
                               Art. 13
                             (Notifiche)
1. L'efficacia di nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui
all'articolo  12,  comma  1, e' subordinata alla previa notifica alla
Commissione europea.
2.  Le  autorita' competenti comunicano alla Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  -  Dipartimento  per  il coordinamento delle politiche
comunitarie - i progetti di disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative  che  prevedono  i  requisiti  di  cui  al comma 1. La
Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  il
coordinamento delle politiche comunitarie - notifica alla Commissione
europea   detti   requisiti   e   ne  da'  contestuale  comunicazione
all'autorita' competente.
3.  La  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie - trasmette, altresi', alle
autorita'  competenti i requisiti elencati all'articolo 12 notificati
alla  Commissione  dagli  altri Stati membri e le eventuali decisioni
assunte  dalla  Commissione  nei  confronti dell'Italia e degli Stati
membri.
4.  La  notifica  di un progetto di disposizione ai sensi del decreto
legislativo  23 novembre 2000, n. 427, di recepimento della direttiva
98/34/CE, soddisfa l'obbligo di cui al comma 1.

Capo II
Disposizioni generali in materia di regimi autorizzatori

                               Art. 14
                       (Regimi autorizzatori)
1.  Fatte  salve  le  disposizioni  istitutive  e relative ad ordini,
collegi  e  albi  professionali,  regimi autorizzatori possono essere
istituiti  o  mantenuti  solo se giustificati da motivi imperativi di
interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
di  proporzionalita',  nonche'  delle disposizioni di cui al presente
titolo.
2.  Nelle  materie  di  legislazione  concorrente, le Regioni possono
istituire  o  mantenere  albi,  elenchi,  sistemi di accreditamento e
ruoli,  solo  nel  caso in cui siano previsti tra i principi generali
determinati dalla legislazione dello Stato.
3.  Il numero dei titoli autorizzatori per l'accesso e l'esercizio di
un'attivita'  di  servizi  puo'  essere  limitato solo se sussiste un
motivo  imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla
scarsita'   delle   risorse   naturali  o  delle  capacita'  tecniche
disponibili.
4.  Le  disposizioni  del presente capo non si applicano agli aspetti
dei  regimi  di  autorizzazione  che sono disciplinati direttamente o
indirettamente da altri strumenti comunitari.
                               Art. 15
          (Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)
1.  Ove  sia  previsto  un  regime autorizzatorio, le condizioni alle
quali  e'  subordinato  l'accesso  e  l'esercizio  alle  attivita' di
servizi sono:
a) non discriminatorie;
b) giustificate da un motivo imperativo di interesse generale;
c) commisurate all'obiettivo di interesse generale;
d) chiare ed inequivocabili;
e) oggettive;
f) rese pubbliche preventivamente;
g) trasparenti e accessibili.
2.   I   requisiti   e  i  controlli  equivalenti  o  sostanzialmente
comparabili  quanto  a  finalita',  ai  quali  il prestatore sia gia'
assoggettato in un altro Stato membro, sono da considerarsi idonei ai
fini  della  verifica  della  sussistenza  delle  condizioni  per  il
rilascio  di  un titolo autorizzatorio, sempre che il prestatore o le
autorita'  competenti  dell'altro Stato membro forniscano al riguardo
le informazioni necessarie.
                               Art. 16
                  (Selezione tra diversi candidati)
1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili
per  una  determinata  attivita'  di servizi sia limitato per ragioni
correlate  alla  scarsita'  delle  risorse naturali o delle capacita'
tecniche disponibili, le autorita' competenti applicano una procedura
di   selezione   tra   i   candidati   potenziali  ed  assicurano  la
predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri
ordinamenti,  dei  criteri  e  delle  modalita'  atti  ad assicurarne
l'imparzialita', cui le stesse devono attenersi.
2.  Nel  fissare  le regole della procedura di selezione le autorita'
competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica,
di  obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei
lavoratori  dipendenti  ed  autonomi, della protezione dell'ambiente,
della  salvaguardia  del  patrimonio  culturale  e  di  altri  motivi
imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.
3.  L'effettiva  osservanza  dei  criteri e delle modalita' di cui al
comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio
del titolo autorizzatorio.
4.  Nei casi di cui al comma 1 il titolo e' rilasciato per una durata
limitata  e  non  puo'  essere rinnovato automaticamente, ne' possono
essere  accordati  vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone,
ancorche' giustificati da particolari legami con il primo.
                               Art. 17 
           (Procedimenti di rilascio delle autorizzazioni) 
((1. Ai fini  del  rilascio  del  titolo  autorizzatorio  riguardante
l'accesso e l'esercizio delle attivita' di servizi di cui al presente
decreto si segue, ove non diversamente previsto, il  procedimento  di
cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.  241.  In  tutti  i
casi diversi da quelli di cui all'articolo 14 per i  quali  le  norme
vigenti, alla data di entrata in vigore del presente comma, prevedono
regimi autorizzatori o  di  dichiarazione  di  inizio  attivita',  si
applica l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.)) 
2. Qualora sussista un motivo imperativo di interesse generale,  puo'
essere imposto che il procedimento si concluda con l'adozione  di  un
provvedimento espresso. 
3. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dal momento
in cui il prestatore ha presentato tutta la documentazione necessaria
ai fini dell'accesso all'attivita' e al suo esercizio. 
4. Le  autorita'  competenti  assicurano  che  per  ogni  domanda  di
autorizzazione  sia  rilasciata  una  ricevuta.  La   ricevuta   deve
contenere le informazioni seguenti: 
a) il termine previsto per la conclusione del procedimento e  i  casi
in cui la sua decorrenza subisca un differimento o una sospensione; 
b) i mezzi di ricorso previsti; 
c) fatti salvi  i  casi  in  cui  il  procedimento  si  conclude  con
l'adozione di un provvedimento espresso, la menzione che, in mancanza
di  risposta  entro  il   termine   previsto,   l'autorizzazione   e'
considerata come rilasciata. 
5. Quando la domanda e' presentata per via telematica la ricevuta  e'
inviata tramite posta elettronica. 
                               Art. 18
        (Autorita' preposte al rilascio delle autorizzazioni)
1.  Fatti salvi i poteri di ordini, collegi e organismi professionali
e  di  organi  collegiali  che  agiscono  in  qualita'  di  autorita'
competente,   ai   fini  del  rilascio  dei  titoli  autorizzatori  o
dell'adozione   di  altri  provvedimenti  rilevanti  per  l'esercizio
dell'attivita'  di  servizi  e'  vietata  la partecipazione diretta o
indiretta  alla  decisione,  anche  in  seno  a organi consultivi, di
operatori  concorrenti. Tale divieto non riguarda la consultazione di
organismi  quali  le  Camere  di  commercio  o  le  parti  sociali su
questioni  diverse  dalle  singole  domande  di autorizzazione ne' la
consultazione del grande pubblico.
                               Art. 19
                  (Efficacia delle autorizzazioni)
1.  L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attivita'
di  servizi  e di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche
mediante  l'apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici;
sono fatte salve le ipotesi in cui la necessita' di un'autorizzazione
specifica o di una limitazione dell'autorizzazione ad una determinata
parte  del  territorio  per  ogni stabilimento sia giustificata da un
motivo imperativo di interesse generale.
2.  L'autorizzazione  ha durata illimitata, salvo che non ricorra uno
dei seguenti casi:
a)  previsione  di  un rinnovo automatico, purche' compatibile con le
disposizioni del presente decreto;
b)  previsione  di  una  limitazione  numerica dei titoli che possono
essere rilasciati;
c)  limitazione  della durata giustificata da un motivo imperativo di
interesse generale.
3.  Restano  salvi i casi in cui la decadenza dall'autorizzazione, la
sospensione o la revoca conseguono al venir meno delle condizioni cui
e'  subordinato  il  suo ottenimento. Le autorita' competenti possono
periodicamente  verificare  la  persistenza  delle  condizioni per il
rilascio  dell'autorizzazione,  anche  richiedendo  al  prestatore le
informazioni e la documentazione necessarie.
4.  E'  consentita  la  previsione  di  un  termine,  anche a pena di
decadenza, entro il quale il prestatore deve iniziare l'attivita' per
la quale ha conseguito il titolo, salvo che non vi siano giustificati
motivi per il mancato avvio.

Titolo III - Libera prestazione dei servizi

                               Art. 20
            (Esercizio di attivita' di servizi in regime
                       di libera prestazione)
1.  La  prestazione temporanea e occasionale di servizi e' consentita
ai  cittadini  comunitari  e  agli  altri  prestatori  aventi la sede
sociale,   l'amministrazione   centrale  o  il  centro  di  attivita'
principale  all'interno dell'Unione europea, quando sono stabiliti in
uno Stato membro.
2.  I  requisiti  applicabili  ai  prestatori di servizi stabiliti in
Italia  si  applicano  ai  soggetti  di  cui  al  comma  1 in caso di
prestazione  temporanea  e  occasionale solo se sussistono ragioni di
ordine  pubblico,  di  pubblica  sicurezza,  di sanita' pubblica o di
tutela    dell'ambiente,   nel   rispetto   dei   principi   di   non
discriminazione e di proporzionalita'.
3.  Restano  ferme  le  disposizioni  di cui al titolo II del decreto
legislativo  9  novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva
2005/36/CE.
                               Art. 21
                     (Requisiti da giustificare)
1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo 20, commi 2 e 3, il
diritto alla libera prestazione di servizi di un prestatore stabilito
in  un  altro Stato membro non puo' essere in particolare subordinato
alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito in Italia;
b)  l'obbligo  per  il prestatore di ottenere un'autorizzazione dalle
autorita'  competenti,  compresa  l'iscrizione  in un registro o a un
ordine  professionale  nazionale,  salvo i casi previsti dal presente
decreto o da altre disposizioni di recepimento di norme comunitarie;
c)  il  divieto  imposto  al  prestatore  di dotarsi in Italia di una
determinata  forma  o  tipo  di  infrastruttura, inclusi uffici o uno
studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;
d)  l'applicazione  di  un  regime  contrattuale  particolare  tra il
prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di
servizi a titolo indipendente;
e)  l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento
di  identita'  specifico  per  l'esercizio di un'attivita' di servizi
rilasciato in Italia;
f)  i  requisiti,  a  eccezione  di  quelli in materia di salute e di
sicurezza  sul posto di lavoro, relativi all'uso di attrezzature e di
materiali  che  costituiscono  parte integrante della prestazione del
servizio;
g)  le restrizioni alla libera circolazione dei servizi riguardanti i
destinatari ai sensi dell'articolo 28 del presente decreto.
2.  Disposizioni  in  deroga  a  quanto  previsto dal comma 1 possono
essere  previste  solo se giustificate da motivi imperativi di ordine
pubblico,  di  pubblica  sicurezza,  di  sanita' pubblica o di tutela
dell'ambiente, in conformita' con i principi di non discriminazione e
proporzionalita'.
                               Art. 22
            (Deroghe al regime della libera prestazione)
1. Gli articoli 20 e 21 del presente decreto non si applicano:
a) ai servizi di interesse economico generale ivi inclusi i seguenti:
1) nel settore postale, i servizi contemplati dal decreto legislativo
22 luglio 1999, n. 261;
2)  servizi  di  generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura
dell'energia elettrica;
3) servizi di trasporto, distribuzione, fornitura e stoccaggio di gas
naturale;
4)  i  servizi  di  distribuzione  e fornitura idriche e i servizi di
gestione delle acque reflue;
5) il trattamento dei rifiuti;
b)  alle  materie  disciplinate  dal  decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 72;
c)  alle materie disciplinate dal decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196;
d) alle materie disciplinate dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31;
e) alle attivita' di recupero giudiziario dei crediti;
f)  alle materie disciplinate dal titolo II del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE;
g) alle materie disciplinate dal regolamento (CEE) 1408/71;
h)  per  quanto  riguarda  le formalita' amministrative relative alla
libera  circolazione  delle  persone  ed  alla  loro  residenza, alle
questioni  disciplinate  dalle disposizioni del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;
i)  per quanto riguarda i cittadini di Paesi terzi che si spostano in
un altro Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi, agli
obblighi  riguardanti il visto di ingresso e il permesso di soggiorno
di  cui  al  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
l)   per  quanto  riguarda  le  spedizioni  di  rifiuti,  le  materie
disciplinate  dal  regolamento (CEE) n. 259/93, del Consiglio, del 1°
febbraio  1993,  relativo  alla  sorveglianza  e  al  controllo delle
spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche' in
entrata e in uscita dal suo territorio;
m) ai diritti d'autore e diritti connessi, di cui alla sezione VI del
Capo II del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e al decreto
legislativo 6 maggio 1999, n. 169;
n) agli atti per i quali la legge richiede l'intervento di un notaio;
o)   alle   materie  disciplinate  dalla  direttiva  2006/43/CE,  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  17  maggio  2006, sulla
revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
p)  all'immatricolazione  dei  veicoli  presi  in leasing in un altro
Stato membro;
q)   alle   disposizioni  riguardanti  obblighi  contrattuali  e  non
contrattuali,  compresa la forma dei contratti, determinate in virtu'
delle norme di diritto internazionale privato.
                               Art. 23
                       (Condizioni di lavoro)
1.  Ai  dipendenti  distaccati  in  occasione  di  una prestazione di
servizi  in  territorio nazionale italiano da prestatori stabiliti in
un  altro  Stato  membro dell'Unione europea si applicano, durante il
periodo  del  distacco,  le medesime condizioni di lavoro previste da
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonche' dai
contratti  collettivi  stipulati  dalle  organizzazioni sindacali dei
datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori   comparativamente   piu'
rappresentative  a  livello  nazionale, applicabili ai lavoratori che
effettuano  prestazioni  lavorative subordinate analoghe nel luogo in
cui  i  lavoratori  svolgono  la  propria  attivita'  in posizione di
distacco,  in conformita' al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
72, di recepimento della direttiva 96/71/CE.
                               Art. 24
                      (Parita' di trattamento)
1.   I   cittadini   italiani   e  i  soggetti  giuridici  costituiti
conformemente  alla  legislazione  nazionale  che  sono  stabiliti in
Italia   possono   invocare  l'applicazione  delle  disposizioni  del
presente  titolo, nonche' di quelle richiamate all'articolo 20, comma
3.

Titolo IV - Semplificazione amministrativa

                               Art. 25
                          (Sportello unico)
1.  Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge
25  giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto  2008,  n.  133,  assicura l'espletamento in via telematica di
tutte  le  procedure  necessarie  per  poter svolgere le attivita' di
servizi attraverso lo sportello unico per le attivita' produttive.
2.  I  prestatori presentano le domande necessarie per l'accesso alle
attivita'  di  servizi  e  per  il loro esercizio presso lo sportello
unico  di  cui  al  comma  1. Per le medesime finalita', i prestatori
possono   rivolgersi   a   soggetti   privati  accreditati  ai  sensi
dell'articolo 38, comma 3, lettera c), e comma 4 del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
3.  Le domande, se contestuali alla comunicazione unica, disciplinata
dall'articolo  9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono presentate
al  registro  delle  imprese  di  cui  all'articolo  8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, che le trasmette immediatamente allo sportello
unico.
4.  Per  i  comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero
nei  casi  in  cui esso non risponde ai requisiti di cui all'articolo
38,  comma  3, lettere a) e a-bis), del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133,  l'esercizio  delle  relative  funzioni  e'  delegato,  anche in
assenza   di   provvedimenti  espressi,  alle  Camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
5.  Per  le attivita' che non richiedono iscrizione al registro delle
imprese,  il  portale  'impresainungiorno',  di  cui all'articolo 38,
comma  3,  lettera  d),  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
costituisce  punto  di  contatto  nazionale  in  materia, assicura il
collegamento  con  le  autorita'  competenti  di  cui all'articolo 8,
lettera i), del presente decreto.
6.  Le  Autorita'  competenti  sono  tenute a garantire che presso lo
sportello  unico  il  prestatore  possa  espletare tutte le ulteriori
formalita'  richieste, ivi incluse dichiarazioni, notifiche o istanze
necessarie a ottenere il titolo per l'accesso o per l'esercizio dalle
autorita'  competenti, nonche' le domande di inserimento in registri,
ruoli,  banche  dati,  o  di  iscrizione a ordini, albi e collegi e a
altri organismi.
7. Il prestatore informa lo sportello unico dei seguenti cambiamenti:
a)  l'apertura  di  filiali  le  cui attivita' rientrano nel campo di
applicazione del regime di autorizzazione;
b) i cambiamenti della sua situazione che comportino la modifica o il
venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione.
8.  Nei  casi  in cui il titolo autorizzatorio e' rilasciato in forma
espressa,  ferma  restando la presentazione telematica dell'istanza e
dei relativi documenti, l'Amministrazione puo', per motivi imperativi
di  interesse  generale, effettuare nel corso dell'istruttoria di sua
competenza  un  colloquio  con  il  richiedente, al fine di valutarne
l'integrita'   personale   e  l'idoneita'  a  svolgere  la  richiesta
attivita'  di  servizi, ovvero verifiche ispettive o sopralluoghi. In
tali  casi,  il  procedimento  puo' essere espletato in modalita' non
interamente telematica.
                               Art. 26
                     (Diritto all'informazione)
1.  Attraverso  lo  sportello  unico  di  cui  al presente decreto, i
prestatori e i destinatari hanno accesso alle seguenti informazioni:
a)  i  requisiti  imposti  ai  prestatori  stabiliti  in  Italia,  in
particolare  quelli  relativi  alle  procedure  e  alle formalita' da
espletare per accedere alle attivita' di servizi ed esercitarle;
b)  i  dati  necessari  per  entrare  direttamente in contatto con le
autorita'  competenti,  comprese  quelle  competenti  in  materia  di
esercizio delle attivita' di servizi;
c)  i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri
pubblici relativi ai prestatori ed ai servizi;
d) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra
le  autorita' competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un
prestatore e un destinatario, o tra prestatori;
e)  i  dati  di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorita'
competenti  presso  le  quali  i  prestatori  o i destinatari possono
ottenere assistenza pratica.
2.  Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge
25  giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6
agosto  2008,  n.  133,  prevede  misure idonee per assicurare che lo
sportello  unico, su richiesta, fornisca assistenza sul modo in cui i
requisiti  di  cui  al  comma  1, lettera a), vengono interpretati ed
applicati.  L'informazione  e'  fornita  in  un linguaggio semplice e
comprensibile.
3.  Lo  sportello  unico  risponde  con la massima sollecitudine alle
domande  di  informazioni  o  alle  richieste di assistenza di cui ai
commi  1  e  2  e,  in  caso  di richiesta irregolare o infondata, ne
informa senza indugio il richiedente.
                               Art. 27
                          (Certificazioni)
1.  Nei casi in cui e' prescritto a un prestatore o a un destinatario
di  fornire  un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento
comprovante  il  rispetto di un requisito, costituisce documentazione
idonea quella rilasciata da un altro Stato membro che abbia finalita'
equivalenti  o  dalla  quale risulti che il requisito in questione e'
rispettato. Documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma
di  originale,  di copia conforme o di traduzione autenticata possono
essere  richiesti  solo  nei  casi  previsti da altre disposizioni di
attuazione  di  norme comunitarie o per motivi imperativi d'interesse
generale,   tra  i  quali  l'ordine  pubblico  e  la  sicurezza.  Ove
necessario,  le autorita' competenti possono richiedere traduzioni in
italiano non autenticate.
2.  Le  disposizioni del comma 1 non si applicano ai documenti di cui
agli  articoli  10  e  17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206,  al  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, all'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, nonche' agli
atti  relativi  a  societa'  per  azioni, societa' in accomandita per
azioni,   societa'   a  responsabilita'  limitata  per  i  quali  sia
prescritta o consentita la pubblicita' nel registro delle imprese.

Titolo V - Disposizioni a tutela dei destinatari

                               Art. 28
                        (Restrizioni vietate)
1.  La fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in
un  altro  Stato  membro  non  puo'  essere  subordinata  ai seguenti
requisiti:
a)  l'obbligo per il destinatario di ottenere un'autorizzazione dalle
autorita'  competenti o quello di presentare una dichiarazione presso
di esse;
b)  limiti  discriminatori  alla  concessione  di aiuti finanziari al
destinatario,  in ragione del luogo in cui il prestatore e' stabilito
o di quello in cui il servizio e' prestato.
                               Art. 29
                    (Divieto di discriminazioni)
1.   Al   destinatario   non   possono   essere   imposti   requisiti
discriminatori  fondati  sulla  sua  nazionalita'  o sul suo luogo di
residenza.
2. E' fatto divieto ai prestatori di prevedere condizioni generali di
accesso al servizio offerto che contengano condizioni discriminatorie
basate  sulla nazionalita' o sul luogo di residenza del destinatario,
ferma  restando  la  possibilita'  di  prevedere condizioni d'accesso
differenti allorche' queste sono direttamente giustificate da criteri
oggettivi.
3.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono  abrogate  le  disposizioni  legislative e regolamentari statali
incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.
                               Art. 30
                     (Assistenza ai destinatari)
1.  Il  Ministero  dello  sviluppo economico provvede affinche' siano
fornite  le  seguenti  informazioni  ai  destinatari  di attivita' di
servizi che ne facciano richiesta:
a)  informazioni  generali  sui requisiti applicati negli altri Stati
membri  in  materia  di  accesso  alle attivita' di servizi e al loro
esercizio,   in   particolare  quelli  connessi  con  la  tutela  dei
consumatori;
b)  informazioni  generali sui mezzi di ricorso esperibili in caso di
controversia tra un prestatore e un destinatario;
c) i dati delle associazioni o organizzazioni, compresi gli sportelli
della  rete  dei  centri  europei  dei consumatori, presso le quali i
prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.
2.   Per   le  imprese  destinatarie  di  attivita'  di  servizi,  le
informazioni  di cui al comma 1 sono fornite dal sistema delle Camere
di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura.

Titolo VI - Qualita' dei servizi

                               Art. 31
          (Informazioni sui prestatori e sui loro servizi)
1.  I  prestatori  forniscono  al destinatario in modo chiaro e senza
ambiguita',  in  tempo  utile  prima della stipula del contratto o in
ogni  caso  prima  della  prestazione  del  servizio, le informazioni
seguenti:
a)  nome,  status  e forma giuridica, indirizzo postale al quale sono
stabiliti  e  tutti  i  dati  necessari  per  entrare  rapidamente in
contatto  e  comunicare con i prestatori direttamente e, se del caso,
per via elettronica;
b)  ove  siano  iscritti  in un registro commerciale o altro registro
pubblico  analogo,  la  denominazione di tale registro e il numero di
immatricolazione  o  mezzi  equivalenti atti ad identificarli in tale
registro;
c) ove l'attivita' sia assoggettata ad un regime di autorizzazione, i
dati dell'autorita' competente o dello sportello unico;
d) ove esercitino un'attivita' soggetta all'IVA, il numero di partita
IVA;
e)  per  quanto  riguarda  le  professioni  regolamentate, gli ordini
professionali,  albi  o  collegi  presso  i  quali  sono iscritti, la
qualifica  professionale  e  lo  Stato  membro  nel  quale  e'  stata
acquisita;
f) eventuali clausole e condizioni generali applicate dal prestatore;
g)  esistenza  di  eventuali  clausole  contrattuali  utilizzate  dal
prestatore  relative  alla  legge  applicabile  al  contratto  o alla
giurisdizione competente;
h) esistenza di un'eventuale garanzia post vendita, non imposta dalla
legge;
i)  prezzo  del  servizio, laddove esso e' predefinito dal prestatore
per un determinato tipo di servizio;
l) principali caratteristiche del servizio, se non gia' apparenti dal
contesto;
m)   eventuale   assicurazione  o  le  garanzie  per  responsabilita'
professionale, in particolare il nome e l'indirizzo dell'assicuratore
o del garante e la copertura geografica.
2. I prestatori scelgono le modalita', attraverso le quali fornire al
destinatario  prima  della  stipula  del  contratto  o, in assenza di
contratto   scritto,   prima   che   il  servizio  sia  prestato,  le
informazioni di cui al comma 1, tra le seguenti:
a) comunicandole di propria iniziativa;
b)  rendendole facilmente accessibili sul luogo della prestazione del
servizio o di stipula del contratto;
c)  rendendole  facilmente accessibili per via elettronica tramite un
indirizzo comunicato dal prestatore;
d)  indicandole  in  tutti  i  documenti  informativi che fornisce al
destinatario per presentare dettagliatamente il servizio offerto.
3.  I  prestatori,  su  richiesta  del  destinatario,  comunicano  le
seguenti informazioni supplementari:
a)  ove  non  vi  sia  un  prezzo  predefinito  dal prestatore per un
determinato  tipo  di  servizio,  il  costo del servizio o, se non e'
possibile  indicare un prezzo esatto, il metodo di calcolo del prezzo
per  permettere  al  destinatario  di  verificarlo,  o  un preventivo
sufficientemente dettagliato;
b)  per  quanto riguarda le professioni regolamentate, un riferimento
alle   regole   professionali   in   vigore  nello  Stato  membro  di
stabilimento e ai mezzi per prenderne visione;
c)  informazioni  sulle  loro  attivita'  multidisciplinari  e  sulle
associazioni   che   sono   direttamente  collegate  al  servizio  in
questione,  nonche'  sulle  misure  assunte  per evitare conflitti di
interesse.   Dette  informazioni  sono  inserite  in  ogni  documento
informativo  nel quale i prestatori danno una descrizione dettagliata
dei loro servizi;
d)  gli  eventuali  codici  di  condotta  ai  quali  il prestatore e'
assoggettato, nonche' l'indirizzo al quale tali codici possono essere
consultati  per  via  elettronica,  con un'indicazione delle versioni
linguistiche disponibili;
e)  se  un  prestatore  e'  assoggettato a un codice di condotta o e'
membro di un'associazione commerciale o di un ordine, collegio o albo
professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo extragiudiziale
di risoluzione delle controversie, informazioni a questo riguardo. Il
prestatore  specifica  in che modo e' possibile reperire informazioni
dettagliate  sulle  caratteristiche  e  le  condizioni  di  ricorso a
meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie.
                               Art. 32
                  (Risoluzione delle controversie)
1.  I  prestatori  devono  fornire  i  propri dati, in particolare un
indirizzo  postale,  un  numero  di  fax  o  un  indirizzo  di  posta
elettronica  e  un  numero  telefonico  ai quali tutti i destinatari,
compresi   quelli   residenti  in  un  altro  Stato  membro,  possono
presentare un reclamo o chiedere informazioni sul servizio fornito. I
prestatori forniscono il loro domicilio legale se questo non coincide
con il loro indirizzo abituale per la corrispondenza.
2.  I  prestatori  rispondono  ai  reclami  di  cui al comma 1 con la
massima sollecitudine al fine di trovare soluzioni adeguate.
3.  I  prestatori sono tenuti a provare il rispetto degli obblighi di
informazione e l'esattezza delle informazioni fornite.
4. Qualora per ottemperare a una decisione giudiziaria sia necessaria
una  garanzia  finanziaria, sono riconosciute le garanzie equivalenti
costituite  presso un istituto di credito o un assicuratore stabilito
in  un  altro  Stato  membro  e  autorizzato ai sensi della normativa
comunitaria   in  vigore.  L'istituto  di  credito  e  l'assicuratore
stabiliti  sul  territorio  nazionale  devono  essere  autorizzati ai
sensi,  rispettivamente,  del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15,
di  attuazione della direttiva 2006/48/CE e del decreto legislativo 7
settembre  2005,  n.  209, di attuazione delle direttive 73/239/CEE e
2002/83/CE.
5.  I  prestatori,  soggetti  ad  un  codice  di condotta o membri di
un'associazione  o  di  un  organismo  professionale  che  prevede il
ricorso  ad  un  meccanismo  di regolamentazione extragiudiziario, ne
informano il destinatario facendone menzione in tutti i documenti che
presentano in modo dettagliato uno dei loro servizi e indicano in che
modo   e'   possibile   reperire   informazioni   dettagliate   sulle
caratteristiche e le condizioni di ricorso a tale meccanismo.
                               Art. 33
                           (Assicurazioni)
1.  Ove  previsto,  l'obbligo  di  disporre  di  un'assicurazione  di
responsabilita'  professionale  o  altra  garanzia  non  puo'  essere
imposto  al  prestatore  che  si  stabilisce  sul  territorio se gia'
coperto  da  una  garanzia  equivalente o essenzialmente comparabile,
quanto  a  finalita'  e  copertura  fornita  in  termini di rischio o
capitale  assicurati  o  massimale  della garanzia, nonche' eventuali
esclusioni  dalla  copertura,  nello  Stato  membro  in  cui  e' gia'
stabilito.  Qualora  l'equivalenza  sia  solo  parziale,  puo' essere
richiesta una garanzia complementare per gli aspetti non inclusi.
2. Costituisce prova sufficiente dell'esistenza di tale assicurazione
o   garanzia  un  attestato  rilasciato  da  istituti  di  credito  e
assicuratori stabiliti in un altro Stato membro.
                               Art. 34
                     (Comunicazioni commerciali)
1.  Fatto  salvo  quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 4
luglio  2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto   2006,   n.   248,   limitazioni   al  libero  impiego  delle
comunicazioni  commerciali  da  parte  dei  prestatori di servizi che
esercitano  una  professione regolamentata devono essere giustificate
da  motivi imperativi di interesse generale nel rispetto dei principi
di non discriminazione e proporzionalita'.
2.  Alle  comunicazioni  di cui al comma 1 si applicano i principi di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
3.  I codici deontologici assicurano che le comunicazioni commerciali
relative  ai  servizi  forniti  dai  prestatori  che  esercitano  una
professione  regolamentata  sono  emanate  nel  rispetto delle regole
professionali,  in  conformita' del diritto comunitario, riguardanti,
in  particolare,  l'indipendenza,  la  dignita'  e l'integrita' della
professione,  nonche'  il  segreto  professionale, nel rispetto della
specificita'  di  ciascuna  professione.  Le  regole professionali in
materia   di  comunicazioni  commerciali  sono  non  discriminatorie,
giustificate   da   motivi   imperativi   di   interesse  generale  e
proporzionate.
                               Art. 35
                    (Attivita' multidisciplinari)
1.  I  prestatori  possono  essere  assoggettati  a  requisiti che li
obblighino  ad  esercitare  esclusivamente  una determinata attivita'
specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di
attivita' diverse solo nei casi seguenti:
a)   professioni   regolamentate,   nella  misura  in  cui  cio'  sia
giustificato  per  garantire  il  rispetto  di  norme  di deontologia
diverse in ragione della specificita' di ciascuna professione, di cui
e' necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialita';
b)   prestatori   che   forniscono   servizi  di  certificazione,  di
omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in
cui   cio'   sia   giustificato   per  assicurarne  l'indipendenza  e
l'imparzialita'.
2.  Nei  casi  in  cui  e'  consentito lo svolgimento delle attivita'
multidisciplinari di cui al comma 1:
a)  sono  evitati  i conflitti di interesse e le incompatibilita' tra
determinate attivita';
b)   sono  garantite  l'indipendenza  e  l'imparzialita'  che  talune
attivita' richiedono;
c)  e'  assicurata  la  compatibilita'  delle  regole  di deontologia
professionale   e   di  condotta  relative  alle  diverse  attivita',
soprattutto in materia di segreto professionale.

Titolo VII - Collaborazione amministrativa

                               Art. 36
          (Cooperazione tra autorita' nazionali competenti)
1. Al fine di garantire forme efficaci di cooperazione amministrativa
tra   le  autorita'  competenti  degli  Stati  membri,  le  autorita'
competenti  di  cui  all'articolo 8, lettera i), del presente decreto
utilizzano  il  sistema  telematico  di  assistenza  reciproca con le
autorita'  competenti degli Stati dell'Unione europea istituito dalla
Commissione europea denominato IMI-Internal Market Information.
2. Le richieste di informazioni, le richieste di verifiche, ispezioni
e  indagini  di  cui  agli  articoli  37,  38,  39  e  40, nonche' il
meccanismo  di  allerta  di  cui  all'articolo  41  e  lo  scambio di
informazioni  su  misure  eccezionali  relative  alla  sicurezza  dei
servizi di cui all'articolo 42 sono effettuate tramite il sistema IMI
di  cui al comma 1. La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per il
coordinamento   delle  politiche  comunitarie  costituisce  punto  di
contatto  nazionale  per la cooperazione amministrativa tra autorita'
competenti nazionali e comunitarie.
3.  Ferme  restando le competenze delle autorita' di cui all'articolo
8,  lettera  i),  il  punto  di  contatto  nazionale cura la gestione
nazionale delle attivita' del sistema IMI, in particolare:
a)  convalida  la  registrazione delle autorita' competenti nazionali
nel sistema;
b) supporta lo scambio di informazioni tra autorita' competenti;
c) coordina le richieste informative fatte da altri Stati membri;
d)   assiste   le   autorita'  competenti  nell'individuazione  delle
amministrazioni competenti alle quali rivolgersi;
e) assiste le autorita' competenti per garantire la mutua assistenza;
f)  notifica alla Commissione le richieste connesse con il meccanismo
di allerta di cui all'articolo 41;
4.  Le  modalita'  procedurali  per  l'utilizzo  della  rete IMI sono
disciplinate  con  decreto  del Ministro per le politiche europee, di
concerto con i Ministri interessati.
5.  Le  informazioni  di  cui al comma 2 possono riguardare le azioni
disciplinari  o amministrative promosse, le sanzioni penali irrogate,
le  decisioni  definitive  relative  all'insolvenza o alla bancarotta
fraudolenta  assunte  dall'autorita'  competente  nei confronti di un
prestatore  e  che  siano direttamente pertinenti alla competenza del
prestatore o alla sua affidabilita' professionale.
6.  Le  autorita'  competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera
i), responsabili del controllo e della disciplina delle attivita' dei
servizi, si registrano nel sistema di cui al comma 1.
7.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento delle
politiche  comunitarie  convalida  la  registrazione  delle autorita'
competenti  nel sistema, accreditando presso la Commissione europea i
soggetti abilitati ad operare.
8.  Restano  ferme  le  iniziative  nel  settore  della  cooperazione
giudiziaria e di polizia in materia penale, in particolare in materia
di  scambio di informazioni tra autorita' degli Stati membri preposte
all'applicazione della legge e di casellari giudiziari.
                               Art. 37
                         (Mutua assistenza)
1.  Le  autorita'  competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera
i),  forniscono  al  piu'  presto  e  per via elettronica, tramite il
sistema  IMI  di  cui  all'articolo  36,  comma  1,  le  informazioni
richieste da altri Stati membri o dalla Commissione.
2.  Qualora  ricevano  una  richiesta  di  assistenza dalle autorita'
competenti  di  un altro Stato membro, le autorita' competenti di cui
all'articolo   8,   comma  1,  lettera  i),  provvedono  affinche'  i
prestatori  stabiliti sul territorio nazionale comunichino loro tutte
le informazioni necessarie al controllo delle attivita' di servizi.
3.  Qualora  insorgano  difficolta'  nel  soddisfare una richiesta di
informazioni  o  nell'effettuare  verifiche, ispezioni o indagini, le
autorita'  competenti  in  causa  avvertono  sollecitamente  lo Stato
membro richiedente al fine di trovare una soluzione.
4.  Le autorita' competenti provvedono affinche' i registri nei quali
i  prestatori  sono  iscritti  e  che possono essere consultati dalle
autorita'   competenti   sul   territorio  nazionale  siano  altresi'
consultabili,  alle  stesse  condizioni,  dalle  competenti autorita'
omologhe degli altri Stati membri.
5.  Le  autorita' competenti, tramite la Presidenza del Consiglio dei
Ministri   -   Dipartimento  per  il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie,  comunicano alla Commissione informazioni su casi in cui
altri   Stati   membri  non  assolvono  ai  loro  obblighi  di  mutua
assistenza.
                               Art. 38
           (Obblighi generali per le autorita' competenti)
1.   Per  quanto  riguarda  i  prestatori  stabiliti  sul  territorio
nazionale  che  forniscono  servizi  in  un  altro  Stato  membro, le
autorita'  competenti  di  cui  all'articolo  8, comma 1, lettera i),
forniscono le informazioni richieste da tale Stato, in particolare la
conferma  del  loro stabilimento sul territorio nazionale e del fatto
che,  a quanto loro risulta, essi non vi esercitano attivita' in modo
illegale.
2.  Le  autorita'  competenti  di  cui  al  comma  1  procedono  alle
verifiche,  ispezioni e indagini richieste da un altro Stato membro e
informano   quest'ultimo   dei   risultati   e,   se  del  caso,  dei
provvedimenti  presi.  Le  autorita'  competenti  possono decidere le
misure piu' appropriate da assumere, caso per caso, per soddisfare la
richiesta di un altro Stato membro.
3. Qualora vengano a conoscenza di comportamenti o atti precisi di un
prestatore stabilito sul territorio che presta servizi in altri Stati
membri che, a loro conoscenza, possano causare grave pregiudizio alla
salute  o  alla  sicurezza delle persone o all'ambiente, le autorita'
competenti di cui al comma 1, tramite la Presidenza del Consiglio dei
Ministri   -   Dipartimento  per  il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie,  ne informano al piu' presto gli altri Stati membri e la
Commissione.
                               Art. 39
       (Controllo da parte delle autorita' competenti in caso
             di spostamento temporaneo del prestatore in
                       un altro Stato membro)
1.  In  caso  di  spostamento temporaneo del prestatore stabilito sul
territorio   nazionale   in  un  altro  Stato  membro,  le  autorita'
competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), controllano il
rispetto  dei  requisiti  nazionali  in  conformita'  dei  poteri  di
sorveglianza  previsti  dall'ordinamento  nazionale,  in  particolare
mediante   misure   di   controllo  sul  luogo  di  stabilimento  del
prestatore.
2.  Le autorita' competenti di cui al comma 1 non possono omettere di
adottare misure di controllo o di esecuzione sul territorio nazionale
per il motivo che il servizio e' stato prestato o ha causato danni in
un altro Stato membro.
3.  L'obbligo  di  cui  al  comma  1  non  comporta  il dovere per le
autorita' competenti di effettuare verifiche e controlli fattuali nel
territorio  dello  Stato  membro in cui e' prestato il servizio. Tali
verifiche  e  controlli  sono  effettuati dalle autorita' dello Stato
membro  in cui il prestatore svolge temporaneamente la sua attivita',
su  richiesta delle autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma
1, lettera i).
                               Art. 40
       (Controllo da parte delle autorita' competenti in caso
      di spostamento temporaneo del prestatore sul territorio)
1.  In  caso di spostamento temporaneo del prestatore comunitario sul
territorio nazionale, in relazione ai requisiti nazionali che possono
essere  imposti in base agli articoli 20, comma 2, 21, comma 2, e 22,
le    autorita'    competenti   sono   responsabili   del   controllo
sull'attivita'  del  prestatore  sul  territorio.  In  conformita' al
diritto comunitario, le autorita' competenti:
a)  adottano  tutte  le misure necessarie al fine di garantire che il
prestatore si conformi a tali requisiti per quanto riguarda l'accesso
a un'attivita' di servizi sul territorio e il suo esercizio;
b)  procedono  alle  verifiche,  ispezioni  e indagini necessarie per
controllare il servizio prestato.
2.  Nel  caso in cui un prestatore di un altro Stato membro si sposti
temporaneamente  sul territorio nazionale in cui non e' stabilito per
prestarvi   un  servizio,  le  autorita'  competenti  partecipano  al
controllo del prestatore conformemente ai commi 3 e 4.
3.  Su  richiesta  dello  Stato  membro di stabilimento, le autorita'
competenti  procedono alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie
per  assicurare  un efficace controllo da parte dello Stato membro di
stabilimento,   intervenendo   nei   limiti   delle  competenze  loro
attribuite.  Le  autorita' competenti possono decidere le misure piu'
appropriate  da  assumere, caso per caso, per soddisfare la richiesta
dello Stato membro di stabilimento.
4.  Di  loro  iniziativa, le autorita' competenti possono procedere a
verifiche,  ispezioni  e indagini sul posto, purche' queste non siano
discriminatorie,  non  siano  motivate dal fatto che il prestatore e'
stabilito in un altro Stato membro e siano proporzionate.
                               Art. 41
                       (Meccanismo d'allerta)
1.  Qualora  un'autorita'  competente di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera  i),  venga a conoscenza di circostanze o fatti precisi gravi
riguardanti  un'attivita'  di  servizi  che  potrebbero  provocare un
pregiudizio  grave  alla  salute  o  alla  sicurezza  delle persone o
all'ambiente sul territorio nazionale o sul territorio di altri Stati
membri,  ne  informa  al  piu'  presto, tramite la rete IMI, il punto
nazionale  di  contatto  di  cui  all'articolo  36, comma 2. Il punto
nazionale  di  contatto  informa  lo Stato membro di stabilimento del
prestatore, gli altri Stati membri interessati e la Commissione.
2.  Con il decreto di cui all'articolo 36, comma 4, sono disciplinate
le  modalita' operative e procedurali per l'inoltro dell'allerta agli
altri Stati membri, per il ricevimento dell'allerta dagli altri Stati
membri,   nonche'   per  la  chiusura,  la  revoca  e  la  correzione
dell'allerta stessa.
                               Art. 42
                   (Deroghe per casi individuali)
1.  In  deroga  agli  articoli  21  e  22  e a titolo eccezionale, le
autorita'  competenti  di  cui  all'articolo  8, comma 1, lettera i),
possono prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro
Stato membro misure relative alla sicurezza dei servizi.
2.  Le misure di cui al comma 1 possono essere assunte esclusivamente
nel  rispetto della procedura di mutua assistenza di cui all'articolo
43 e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)  le  disposizioni  nazionali  a  norma delle quali sono assunte le
misure  non  hanno  fatto  oggetto  di  un'armonizzazione comunitaria
riguardante il settore della sicurezza dei servizi;
b)  le  misure  proteggono  maggiormente  il  destinatario rispetto a
quelle che adotterebbe lo Stato membro di stabilimento del prestatore
in conformita' delle sue disposizioni nazionali;
c)  lo  Stato  membro  di stabilimento del prestatore non ha adottato
alcuna misura o ha adottato misure insufficienti rispetto a quelle di
cui all'articolo 43, comma 2;
d) le misure sono proporzionate.
3.  I  commi  1  e  2  lasciano  impregiudicate  le  disposizioni che
garantiscono  la liberta' di prestazione dei servizi o che permettono
deroghe a detta liberta', previste in provvedimenti di recepimento di
atti comunitari.
                               Art. 43
          (Mutua assistenza in caso di deroghe individuali)
1.  Qualora  un'autorita'  competente di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera  i), intenda assumere le misure previste dall'articolo 42, si
applica  la procedura di cui ai commi da 2 a 6 del presente articolo,
senza   pregiudizio   delle   procedure   giudiziarie,   compresi   i
procedimenti   e   gli   atti  preliminari  compiuti  nel  quadro  di
un'indagine penale.
2.  L'autorita' competente di cui al comma 1 chiede allo Stato membro
di  stabilimento  di  assumere misure nei confronti del prestatore la
cui  attivita'  configura  un  pericolo per la sicurezza dei servizi,
informando  il  punto  nazionale  di contatto di cui all'articolo 36,
comma  2, e fornendo tutte le informazioni pertinenti sul servizio in
causa e sulle circostanze della fattispecie.
3.  Qualora  l'autorita'  che  ha presentato la richiesta non ritiene
soddisfacente la risposta dello Stato membro interessato, l'autorita'
ne  informa il punto nazionale di contatto, precisando le ragioni per
le quali ritiene che:
a)  le  misure  assunte o previste dallo Stato membro di stabilimento
siano insufficienti;
b)  le misure che prevede di assumere rispettino le condizioni di cui
all'articolo 42.
4.  La  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento  delle politiche comunitarie provvede a notificare alla
Commissione  e  allo  Stato  membro  di  stabilimento  del prestatore
l'intenzione di prendere misure ai sensi del presente articolo.
5.  Le  misure  possono essere assunte solo allo scadere dei quindici
giorni lavorativi a decorrere dalla notifica di cui al comma 4.
6.  In  caso  di  urgenza, non si applicano le disposizioni di cui ai
commi  2,  3,  e  5  e  le  misure  sono  notificate  con  la massima
sollecitudine, tramite la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per
il  coordinamento delle politiche comunitarie alla Commissione e allo
Stato  membro  di  stabilimento del prestatore, specificando i motivi
che giustificano l'urgenza.

PARTE SECONDA
Titolo I
(Disposizioni relative ai procedimenti
di competenza del Ministero della giustizia)

                               Art. 44
         (Esercizio di attivita' professionale regolamentata
                  in regime di libera prestazione)
1.  Fermo  quanto  previsto  dal  Titolo II del decreto legislativo 9
novembre  2007,  n.  206,  dalla  legge  9  febbraio  1982,  n. 31, e
successive   modificazioni,   e   dalle   disposizioni  nazionali  di
attuazione   delle  norme  comunitarie  che  disciplinano  specifiche
professioni,  alla  prestazione temporanea e occasionale di attivita'
professionale  regolamentata  si  applica  l'articolo 20 del presente
decreto.
                               Art. 45
     (Procedimento per l'iscrizione in albi, registri o elenchi
            per l'esercizio di professioni regolamentate)
1.  La  domanda  di  iscrizione  in  albi,  registri  o  elenchi  per
l'esercizio   delle   professioni   regolamentate  e'  presentata  al
Consiglio  dell'ordine  o al Collegio professionale competente e deve
essere  corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti
stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento.
2.  Il  procedimento  di  iscrizione  deve concludersi entro due mesi
dalla presentazione della domanda.
3.   Il   rigetto   della   domanda   di  iscrizione  per  motivi  di
incompatibilita'  o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che
il  richiedente  e'  stato  invitato a comparire davanti al Consiglio
dell'ordine o al Collegio professionale competente.
4.  Qualora  il  Consiglio  o  il Collegio non abbia provveduto sulla
domanda  di iscrizione nel termine stabilito dal comma 2 del presente
articolo, si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. L'iscrizione all'albo o all'elenco speciale per l'esercizio di una
professione  regolamentata, in mancanza di provvedimento espresso, si
perfeziona  al  momento  della scadenza del termine per la formazione
del silenzio assenso.
6.  Dallo  stesso  momento  decorre  il termine, ove previsto, per la
notificazione o comunicazione del provvedimento agli aventi diritto.
7.  I  principi contenuti nel presente articolo non si applicano alle
disposizioni   nazionali  di  attuazioni  di  norme  comunitarie  che
disciplinano specifiche professioni.
                               Art. 46
     (Requisiti per l'iscrizione negli albi, registri o elenchi
            per l'esercizio di professioni regolamentate)
1.  Fermi  i requisiti abilitativi stabiliti per ciascuna professione
dal rispettivo ordinamento, costituisce titolo di iscrizione in albi,
registri  o  elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate,
il decreto di riconoscimento della qualifica professionale rilasciato
ai  sensi  del Titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206.
2. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati
ai  cittadini  italiani  ai  fini  dell'iscrizione o del mantenimento
dell'iscrizione  in  albi,  elenchi  o registri per l'esercizio delle
professioni  regolamentate.  Il domicilio professionale e' equiparato
alla residenza.
                               Art. 47
         (Esercizio di attivita' professionale regolamentata
                     in regime di stabilimento)
1.  L'iscrizione  in  albi,  elenchi  o  registri, per l'abilitazione
all'esercizio   di   professioni   regolamentate,  e'  consentita  ad
associazioni  o societa' di uno Stato, membro dell'Unione europea nel
rispetto  delle  condizioni  e dei limiti previsti dalla legislazione
nazionale vigente.
2.  Si applica l'articolo 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e
successive modificazioni.
                               Art. 48
                            (Regolamenti)
1.  Su  proposta  del  Ministro  della  giustizia,  di concerto con i
Ministri  competenti per materia, sono adottati regolamenti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto n. 400, e successive
modificazioni, per adeguare la regolamentazione vigente in materia di
esercizio   delle   professioni  regolamentate,  in  particolare  con
riferimento  all'ordinamento  professionale degli assistenti sociali,
dei   chimici,  degli  ingegneri  e  degli  architetti,  ai  principi
contenuti  nel  presente  decreto  legislativo,  in  particolare agli
articoli 45 e 46.
                               Art. 49
    (Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
     convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
       n. 36, e successive modificazioni, recante ordinamento
            della professione di avvocato e procuratore)
1. All'articolo 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, numero 1°, dopo la parola: "Italia" sono aggiunte,
in  fine,  le  seguenti:  ",  ovvero  cittadino  di  uno Stato membro
dell'Unione europea";
b)  dopo  il  primo  comma  e'  inserito  il seguente: "Il decreto di
riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III,
del  decreto  legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo
per l'iscrizione nell'albo.".
2. All'articolo 24 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al  quinto  comma  la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente:
"due";
b)  l'ottavo  comma  e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per
l'iscrizione  nell'albo  si  applica  l'articolo 45, commi 4 e 5, del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE";
3. All'articolo 31 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al  primo  comma,  dopo  la  parola: "residenza" sono inserite le
seguenti: "o il suo domicilio professionale";
b)  al  quarto  comma  la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente:
"due";
c)  il  sesto  comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per
l'iscrizione  nell'albo  si  applica  l'articolo 45, commi 4 e 5, del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE".
4. All'articolo 37 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al  primo  comma,  numero  3°,  dopo  la parola: "residenza" sono
inserite le seguenti: "o del domicilio professionale";
b)  al  primo  comma,  numero  4),  dopo  la parola: "residenza" sono
inserite le seguenti: "o il suo domicilio professionale".
5.  Le  espressioni: "Ministro di grazia e giustizia" o "Ministro per
la  grazia  e  giustizia",  ovunque  ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti:  "Ministro  della  giustizia";  l'espressione "Ministero di
grazia  e  giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente:
"Ministero della giustizia".
                               Art. 50
      (Modifiche alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive
        modificazioni, recante ordinamento della professione
             di dottore agronomo e di dottore forestale)
1.  All'articolo 30, primo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e
successive  modificazioni, e' apportata la seguente modifica, dopo le
parole:  "la  residenza"  sono  inserite le seguenti: "o il domicilio
professionale,";
2.  All'articolo  31,  della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al  primo  comma,  lettera  a),  le  parole:  "o  cittadino" sono
sostituite  dalle  seguenti:  ", ovvero cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea o";
b)  al  primo  comma, lettera e), dopo le parole: "la residenza" sono
inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,";
c)  dopo  il  primo  comma  e'  inserito  il seguente: "Il decreto di
riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III,
del  decreto  legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo
per l'iscrizione nell'albo.";
3.  All'articolo  32  della  legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al  primo  comma  la  parola: "tre" e' sostituita dalla seguente:
"due";
b)  il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per
l'iscrizione  nell'albo  si  applica  l'articolo 45, commi 4 e 5, del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.".
4.  All'articolo 33, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3,
e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:  "di residenza" sono
inserite le seguenti: "o di domicilio professionale,".
5.  L'espressione  "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra,
e'   sostituita   dalla   seguente:   "Ministro   della   giustizia";
l'espressione  "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".
                               Art. 51
      (Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive
     modificazioni, recante istituzione dell'albo professionale
                         degli agrotecnici)
1.  All'articolo  5  della  legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al  primo comma, lettera a), le parole: "della Comunita' europea"
sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";
b)  al  primo  comma,  lettera d), dopo le parole: "essere residente"
sono inserite le seguenti: "o avere il domicilio professionale";
c) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Il  decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi
del  Titolo  III,  del  decreto  legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".
2.  All'articolo  6,  della legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "l'aspirante risiede" sono inserite le
seguenti: "o ha il domicilio professionale";
b)  dopo  il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Al procedimento
per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.";
c) al comma 2, dopo le parole: "indirizzo di residenza" sono inserite
le seguenti: "o di domicilio professionale".
3. All'articolo 10-bis, comma 3, della legge 6 giugno 1986, n. 251, e
successive  modificazioni,  le  parole:  "cittadini  italiani,"  sono
soppresse;
4.  L'espressione  "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra,
e'   sostituita   dalla   seguente:   "Ministro   della   giustizia";
l'espressione  "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".
                               Art. 52
     (Modifiche alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, e successive
             modificazioni, recante disciplina giuridica
                   della professione di attuario)
1.  All'articolo  4, della legge 9 febbraio 1942, n.194, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al  primo  comma,  lettera a), dopo le parole: "ovvero cittadino"
sono  inserite  le seguenti: "di uno Stato membro dell'Unione europea
o";
b)  al  primo  comma la lettera f), e' sostituita dalla seguente: "f)
avere la residenza o il domicilio professionale in Italia.";
c) dopo il primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente:
"Il  decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi
del  Titolo  III,  del  decreto  legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";
2.  All'articolo 8, della legge 9 febbraio 1942, n. 194, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al  primo  comma,  numero  2°,  dopo  la parola: "residenza" sono
aggiunte le seguenti: "o di domicilio professionale";
b)  al  primo  comma,  numero  4),  dopo  le  parole: "di Stato" sono
inserite le seguenti: "membro dell'Unione europea o di Stato";
c)  dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Al procedimento per
l'iscrizione  nell'albo  si  applica  l'articolo 45, commi 4 e 5, del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE";
3.  L'articolo  20  della legge 9 febbraio 1942, n. 194, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4.  L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra,
e'   sostituita   dalla   seguente:   "Ministro   della   giustizia";
l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".
                               Art. 53
      (Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive
        modificazioni, recante ordinamento della professione
                         di perito agrario)
1. All'articolo 30, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 434, e
successive   modificazioni,  dopo  le  parole:  "la  residenza"  sono
inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,".
2.  All'articolo  31  della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 1, lettera a), le parole: "delle Comunita' europee" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";
b)  al comma 1, lettera c), dopo le parole: "la residenza anagrafica"
sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,";
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis.  Il  decreto  di  riconoscimento  del titolo professionale ai
sensi  del  Titolo  III,  del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".
2.  All'articolo  32  della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al  primo  comma  la  parola: "tre" e' sostituita dalla seguente:
"due";
b)  il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per
l'iscrizione  nell'albo  si  applica  l'articolo 45, commi 4 e 5, del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.";
3.  L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra,
e'   sostituita   dalla   seguente:   "Ministro   della   giustizia";
l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".
                               Art. 54
     (Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive
        modificazioni, recante ordinamento della professione
                           di giornalista)
1.  All'articolo 26, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69,
e successive modificazioni, dopo le parole: " la loro residenza" sono
inserite le seguenti: "o il loro domicilio professionale,".
2.  All'articolo 27, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69,
e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:  "la residenza" sono
inserite le seguenti: "o il domicilio professionale".
3.  All'articolo 29, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a)  dopo  il  primo  comma  e'  inserito  il seguente: "Il decreto di
riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III,
del  decreto  legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo
per l'iscrizione nell'albo.";
b)  al  secondo  comma,  le  parole  da: "entro" a: "iscrizione" sono
sostituite   dalle   seguenti:   "Al  procedimento  per  l'iscrizione
nell'albo  si  applica  l'articolo  45  del  decreto  legislativo  di
attuazione della direttiva 2006/123/CE.";
4.  Dopo  l'articolo  31  della  legge  3  febbraio  1963,  n.  69, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
                            "Art. 31-bis
  (Iscrizione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
              nel registro dei praticanti e nell'elenco
                          dei pubblicisti)
1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati
ai  cittadini  italiani  ai  fini  dell'iscrizione  nel  registro dei
praticanti  e  nell'elenco  dei  pubblicisti di cui, rispettivamente,
agli articoli 33 e 35.".
5.  All'articolo  37 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive
modificazioni,  dopo  la  parola:  "residenza", ovunque ricorra, sono
inserite le seguenti: "o domicilio professionale".
6.  L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra,
e'   sostituita   dalla   seguente:   "Ministro   della   giustizia";
l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".".
                               Art. 55
      (Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139,
     recante costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti
                     e degli esperti contabili)
1.  All'articolo  36  del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139,
dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai
sensi  del  Titolo  III,  del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".
2. All'articolo 37 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, il
comma   6  e'  sostituito  dal  seguente:  "6.  Al  procedimento  per
l'iscrizione  nell'albo  si  applica  l'articolo 45, commi 4 e 5, del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.".
                               Art. 56
     (Modifiche alla legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive
  modificazioni, recante ordinamento della professione di biologo)
1.  All'articolo  5  della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  alla lettera a), dopo le parole: "ovvero cittadino" sono inserite
le seguenti: "di uno Stato membro dell'Unione europea o";
b)  alla  lettera e), dopo le parole: "la residenza" sono inserite le
seguenti: "o il domicilio professionale";
c) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"Il  decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi
del  Titolo  III,  del  decreto  legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".
2.  All'articolo 8, comma quinto, della legge 24 maggio 1967, n. 396,
e  successive  modificazioni,  la  parola:  "stranieri" e' sostituita
dalle seguenti: "di Stati non membri dell'Unione europea".
3.  All'articolo  10 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive
modificazioni,  il  secondo  comma  e'  sostituito  dal seguente: "Al
procedimento  per  l'iscrizione  nell'albo  si applica l'articolo 45,
commi  4  e  5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2006/123/CE.".
4.  All'articolo  32,  secondo  comma, della legge 24 maggio 1967, n.
396,  e  successive  modificazioni,  dopo la parola: "residenza" sono
inserite le seguenti: "o domicilio professionale".
5.  L'espressione:  "Ministro  per  la  grazia  e giustizia", ovunque
ricorra,  e'  sostituita  dalla seguente: "Ministro della giustizia";
l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".
                               Art. 57
     (Modifiche alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive
           modificazioni, recante norme per l'ordinamento
             della professione di consulente del lavoro)
1.  All'articolo 3, secondo comma, lettera a), della legge 11 gennaio
1979,  n. 12, e successive modificazioni, le parole: "della Comunita'
economica  europea"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dell'Unione
europea";
2. All'articolo 8, terzo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e
successive  modificazioni, dopo la parola: "domicilio" e' inserita la
seguente: "professionale";
3.  All'articolo  9  della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al primo comma, lettera a), le parole: "della Comunita' economica
europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Il  decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi
del  Titolo  III,  del  decreto  legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";
c)  al  quarto  comma  la  parola:  "tre" e' sostituita dalla parola:
"due";
d)  il settimo comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per
l'iscrizione  nell'albo  si  applica  l'articolo 45, commi 4 e 5, del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.".
4.  L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra,
e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia".
                               Art. 58
     (Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, e successive
    modificazioni, recante disposizioni per la tutela del titolo
                   e della professione di geologo)
1.  All'articolo  5 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  alla lettera a), dopo le parole: "ovvero cittadino" sono inserite
le seguenti: "di uno Stato membro dell'Unione europea o" ;
b)  alla  lettera  e),  dopo  la parola: "residenza" sono inserite le
seguenti: "o il domicilio professionale";
c) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
"Il  decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi
del  Titolo  III,  del  decreto  legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.
Al  procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45,
commi  4  e  5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2006/123/CE.
L'espressione:  "Ministro  per  la  grazia  e  la giustizia", ovunque
ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia".
                               Art. 59
       (Modifiche alla legge 12 novembre 1990, n. 339, recante
          decentramento dell'ordine nazionale dei geologi)
1.  Al  comma 6 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 1990, n. 339,
le parole: "cittadini italiani" sono soppresse.
                               Art. 60
  (Modifiche alla legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante ordinamento
             della professione di tecnologo alimentare)
1. All'articolo 26, comma 1, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, dopo
la  parola:  "residenza"  sono  inserite le seguenti: "o il domicilio
professionale";
2. All'articolo 27 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)  al  comma  1,  lettera  a), le parole: "della Comunita' economica
europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";
b)  al comma 1, lettera d), dopo la parola: "residenza" sono inserite
le seguenti: "o il domicilio professionale";
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai
sensi  del  Titolo  III,  del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";
d) al comma 3, la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "due";
e)  il comma 4, e' sostituito dal seguente "4. Si applicano i commi 4
e  5  dell'articolo  45  del  decreto legislativo di attuazione della
direttiva 2006/123/CE.".
3.  Al  comma  4,  dell'articolo 49, le parole: "cittadini italiani,"
sono soppresse.
4.  L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra,
e'   sostituita   dalla   seguente:   "Ministro   della   giustizia";
l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".
                               Art. 61
    (Modifiche alla legge 7 marzo 1985, n. 75, recante modifiche
             all'ordinamento professionale dei geometri)
1.  All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)  al  comma  1,  numero  1),  le parole: "della Comunita' economica
europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";
b)  al comma 1, numero 3), dopo la parola: "anagrafica" sono inserite
le seguenti: "o il domicilio professionale";
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai
sensi  del  Titolo  III,  del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";
d)  dopo  il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Al procedimento
per  l'iscrizione  nell'albo  si  applica  l'articolo 45 del presente
decreto legislativo.".
                               Art. 62
   (Modifiche alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante modifiche
        all'ordinamento professionale dei periti industriali)
1.  All'articolo  2 della legge 2 febbraio 1990, n.17, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)  al comma 1, lettera a), le parole: "delle Comunita' europee" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea" ;
b) al comma 1, lettera d), dopo la parola: "anagrafica" sono inserite
le seguenti: "o il domicilio professionale";
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai
sensi  del  Titolo  III,  del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";
d) dopo il comma 5 e' inserito, in fine, il seguente:
"5-bis.   Al  procedimento  per  l'iscrizione  nell'albo  si  applica
l'articolo  45,  commi  4  e 5, del decreto legislativo di attuazione
della direttiva 2006/123/CE.".
                               Art. 63
         (Modifiche alla legge 23 marzo 1993, n. 84, recante
         ordinamento della professione di assistente sociale
               e istituzione dell'albo professionale)
1.  All'articolo 2 della legge 23 marzo 1993, n. 84, dopo il comma 1,
e' inserito il seguente:
"1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai
sensi  del  Titolo  III,  del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".

Titolo II
(Disposizioni relative ad alcuni procedimenti
di competenza del Ministero dello sviluppo economico)

                               Art. 64 
              (Somministrazione di alimenti e bevande) 
((1.  L'apertura  o  il  trasferimento  di  sede  degli  esercizi  di
somministrazione di alimenti e bevande al pubblico,  comprese  quelle
alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991,
n.  287,  sono  soggetti  ad  autorizzazione  rilasciata  dal  comune
competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai  sensi
del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi,
e il trasferimento della gestione o della titolarita' degli  esercizi
di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a  segnalazione
certificata di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico
per le attivita' produttive del comune competente per territorio,  ai
sensi  dell'articolo  19  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive modificazioni.)) 
2. ((E'  subordinata  alla  segnalazione  certificata  di  inizio  di
attivita' ai sensi dell'articolo 19 della  legge  n.  241  del  1990,
anche))  l'attivita'  di  somministrazione  di  alimenti  e   bevande
riservata a particolari soggetti elencati alle lettere  a),  b),  e),
d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto
1991, n. 287. Resta fermo quanto previsto dal decreto del  Presidente
della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235. 
3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i  comuni,
limitatamente alle  zone  del  territorio  da  sottoporre  a  tutela,
adottano  provvedimenti  di  programmazione  delle   aperture   degli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui
al comma 1, ferma restando l'esigenza di  garantire  sia  l'interesse
della collettivita' inteso come fruizione di un servizio adeguato sia
quello dell'imprenditore al  libero  esercizio  dell'attivita'.  Tale
programmazione puo' prevedere, sulla base di  parametri  oggettivi  e
indici di qualita' del servizio, divieti o  limitazioni  all'apertura
di  nuove  strutture  limitatamente  ai  casi  in  cui  ragioni   non
altrimenti risolvibili di sostenibilita'  ambientale,  sociale  e  di
viabilita'  rendano  impossibile  consentire  ulteriori   flussi   di
pubblico nella zona senza incidere in modo  gravemente  negativo  sui
meccanismi di' controllo in particolare per il consumo di alcolici, e
senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilita' del territorio
e alla normale mobilita'. In ogni caso, resta ferma la  finalita'  di
tutela e  salvaguardia  delle  zone  di  pregio  artistico,  storico,
architettonico e  ambientale  e  sono  vietati  criteri  legati  alla
verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza  di
un bisogno economico o sulla prova di una domanda di  mercato,  quali
entita' delle vendite di alimenti  e  bevande  e  presenza  di  altri
esercizi di somministrazione. 
4.  Il  trasferimento  della  gestione  o  della  titolarita'  di  un
esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte e'
subordinato all'effettivo trasferimento dell'attivita' e al  possesso
dei requisiti prescritti da parte del subentrante. 
5. L'esercizio dell'attivita' e'  subordinato  alla  conformita'  del
locale ai criteri sulla sorvegli abilita' stabiliti con  decreto  del
Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie. 
6.  L'avvio  e  l'esercizio  dell'attivita'  di  somministrazione  di
alimenti e bevande e' soggetto al rispetto delle norme  urbanistiche,
edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
7. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287,  e'
sostituito dal seguente: 
"6.   Sono   escluse   dalla   programmazione   le    attivita'    di
somministrazione di alimenti e bevande: 
a) al domicilio del consumatore; 
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o  ad  altri
complessi  ricettivi,limitatamente   alle   prestazioni   rese   agli
alloggiati; 
c) negli esercizi posti nelle aree di' servizio  delle  autostrade  e
nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; 
d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma  1,  lettera  e),  nei
quali sia prevalente l'attivita' congiunta di trattenimento e svago; 
e)  nelle  mense  aziendali  e  negli  spacci  annessi   ai   circoli
cooperativi e degli enti  a  carattere  nazionale  le  cui  finalita'
assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno; 
f) esercitate in via  diretta  a  favore  dei  propri  dipendenti  da
amministrazioni, enti o imprese pubbliche; 
g) nelle  scuole;  negli  ospedali;  nelle  comunita'  religiose;  in
stabilimenti militari delle Forze di polizia e  del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco; 
h) nei mezzi di trasporto pubblico. ". 
8. L'autorizzazione e il titolo  abilitativo  decadono  nei  seguenti
casi: 
a) qualora il titolare dell'attivita' non risulti  piu'  in  possesso
dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2; 
b) qualora il titolare sospenda l'attivita' per un periodo  superiore
a dodici mesi; 
c) qualora venga meno  la  rispondenza  dello  stato  dei  locali  ai
criteri  stabiliti  dal  Ministro  dell'interno.  In  tale  caso,  il
titolare puo'  essere  espressamente  diffidato  dall'amministrazione
competente a ripristinare entro  il  termine  assegnato  il  regolare
stato dei locali; 
d) nel caso di  attivita'  soggetta  ad  autorizzazione,  qualora  il
titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessita', non  attivi
l'esercizio entro centottantagiorni. 
9. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e'
sostituito dal seguente:  "l.  A  chiunque  eserciti  l'attivita'  di
somministrazione  al   pubblico   di   alimenti   e   bevande   senza
l'autorizzazione,  ovvero  senza  la  ((segnalazione  certificata  di
inizio  di  attivita')),  ovvero   quando   sia   stato   emesso   un
provvedimento  di   inibizione   o   di   divieto   di   prosecuzione
dell'attivita' ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  2.500  euro  a
15.000 euro e la chiusura dell'esercizio.". 
10. L'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5,  l'articolo  4,  comma  1,  e
l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono abrogati. 
                               Art. 65 
                       (Esercizi di vicinato) 
1.  L'apertura,  il  trasferimento  di  sede  e  l'ampliamento  della
superficie di un esercizio di vicinato, come  definito  dall'articolo
4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.
114,  sono  soggetti  a  ((segnalazione  certificata  di  inizio   di
attivita')) da presentare  allo  sportello  unico  per  le  attivita'
produttive  del  comune   competente   per   territorio,   ai   sensi
dell'((articolo 19 della legge))7 agosto 1990, n. 241. 
2. All'articolo 7, comma 2, alinea, del decreto legislativo 31  marzo
1998, n.  114,  la  parola:  "comunicazione  "  e'  sostituita  dalla
seguente: "((segnalazione certificata di inizio di attivita'))". 
3. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3  marzo  1998,
n. 114, e' abrogato. 
                               Art. 66 
                          (Spacci interni) 
1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti  o  imprese,
pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative  di  consumo,
di aderenti a circoli privati, nonche'  la  vendita  nelle  scuole  e
negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo  ad
accedervi, di cui all'articolo 16 del decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 114, e' soggetta a ((segnalazione certificata di  inizio  di
attivita')) da presentare  allo  sportello  unico  per  le  attivita'
produttive  del  comune   competente   per   territorio,   ai   sensi
dell'((articolo 19 della legge)) 7 agosto 1990, n. 241, e deve essere
effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano  accesso
dalla pubblica via. 
2. Al comma 3, dell'articolo 16  del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n.  114,  la  parola:  "comunicazione  "  e'  sostituita  dalle
seguenti: "((segnalazione certificata di inizio di attivita'))". 
3. I commi 1 e 2 dell'articolo 16 del decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 114, sono abrogati. 
                               Art 67 
                       (Apparecchi automatici) 
1. La vendita dei prodotti  al  dettaglio  per  mezzo  di  apparecchi
automatici di cui all'articolo 17 del decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 114, e' soggetta a ((segnalazione certificata di  inizio  di
attivita')) da presentare  allo  sportello  unico  per  le  attivita'
produttive  del  comune   competente   per   territorio,   ai   sensi
dell'((articolo 19 della legge)) 7 agosto 1990, n. 241. 
2. Al comma 3, dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n.  114,  la  parola:  "comunicazione  "  e'  sostituita  dalle
seguenti: "((segnalazione certificata di inizio di attivita')) ". 
3. I commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto  legislativo  31  marzo
1998, n 114, sono abrogati. 
                               Art. 68 
(Vendita  per  corrispondenza,  televisione  o   altri   sistemi   di
                           comunicazione) 
1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite  televisione
o altri sistemi di comunicazione, di cui all'articolo 18 del  decreto
legislativo 31 marzo 1998,  n.  114,  e'  soggetta  a  ((segnalazione
certificata di inizio di attivita'))  da  presentare  allo  sportello
unico per le attivita' produttive del comune nel  quale  l'esercente,
persona fisica o giuridica, intende  avviare  l'attivita',  ai  sensi
dell'((articolo 19 della legge)) 7 agosto 1990, n. 241. 
2. Al comma 3, dell'articolo 18  del  decreto  legislativo  31  marzo
1998,  n.  114,  la  parola:  "comunicazione"  e'  sostituita   dalle
seguenti: "((segnalazione certificata di inizio di attivita' ))". 
3. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, e' abrogato. 
                               Art. 69 
            (Vendite presso il domicilio dei consumatori) 
1. La vendita al dettaglio o la raccolta di  ordinativi  di  acquisto
presso il domicilio dei  consumatori  e'  soggetta  a  ((segnalazione
certificata di inizio di attivita'))  da  presentare  allo  sportello
unico per le attivita' produttive del comune nel  quale  l'esercente,
persona  fisica  o  giuridica,intende  avviare  l'attivita',ai  sensi
dell'((articolo 19 della legge)) 7 agosto 1990, n. 241. 
2. Al comma 3, dell'articolo 19  del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n.  114,  la  parola:  "comunicazione  "  e'  sostituita  dalle
seguenti: "((segnalazione certificata di inizio di attivita')) ". 
3. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, e' sostituito dal seguente: "4. Il soggetto di cui al comma 1
che intende avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di'  incaricati,
ne comunica l'elenco all'autorita' di pubblica  sicurezza  del  luogo
nel quale ha avviato  l'attivita'  e  risponde  agli  effetti  civili
dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso
dei   requisiti   di   onorabilita'   prescritti   per    l'esercizio
dell'attivita' di vendita.". 
4. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 114, sono abrogati. 
5. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio di  cui
all'articolo 3, comma 3, della legge 17  agosto  2005,  n.  173,  per
conto di imprese  esercenti  tale  attivita'  non  e'  soggetta  alla
dichiarazione di cui al comma 1, ma  esclusivamente  all'espletamento
degli adempimenti previsti ai commi 4, 5 e  6  dell'articolo  19  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 
((5-bis. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta  a  domicilio
di cui al comma 5 e' considerata abituale, ai sensi dell'articolo  3,
comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 173, se nell'anno solare  per
la stessa e' percepito un reddito superiore a cinquemila euro  ed  e'
estranea al rapporto di agenzia di cui all'articolo 74  fintanto  che
l'incaricato operi, in assenza di esclusiva  di  zona  e  vincoli  di
durata della prestazione,  a  fronte  della  semplice  autorizzazione
scritta di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 17 agosto 2005,
n.  173,  e  senza  aver  assunto  contrattualmente   nei   confronti
dell'impresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere attivita'
promozionale.)) 
                               Art. 70
            (Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche)
1. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, e' sostituito dal seguente: "2. L'esercizio dell'attivita' di
cui  al  comma  1 e' soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a
persone  fisiche,  a  societa'  di'  persone,  a societa' di capitali
regolarmente costituite o cooperative.".
2. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.   114,   e'   sostituito   dal   seguente:   "4.  L'autorizzazione
all'esercizio   dell'attivita'   di   vendita  sulle  aree  pubbliche
esclusivamente  in  forma  itinerante  e'  rilasciata,  in  base alla
normativa  emanata dalla regione,dal comune nel quale il richiedente,
persona    fisica   o   giuridica,   intende   avviare   l'attivita'.
L'autorizzazione  di cui al presente comma abilita anche alla vendita
al  domicilio del consumatore, nonche' nei locali ove questi si trovi
per  motivi  di  lavoro,  di  studio,  di  cura, di intrattenimento o
svago.".
3.  Al  comma  13 dell'articolo 28 del citato decreto n. 114 del 1998
dopo  le  parole:  "della  densita'  della  rete distributiva e della
popolazione  residente  e  fluttuante  "  sono  inserite le seguenti:
"limitatamente  ai  casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di
sostenibilita'   ambientale   e   sociale,   di   viabilita'  rendano
impossibile  consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza
incidere  in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in
particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei
residenti  alla  vivibilita' del territorio e alla normale mobilita'.
In  ogni caso resta ferma la finalita' di tutela e salvaguardia delle
zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono
vietati  criteri  legati  alla verifica di natura economica o fondati
sulla  prova  dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di
una  domanda  di  mercato,  quali  entita'  delle vendite di prodotti
alimentari  e  non  alimentari  e presenza di altri operatori su aree
pubbliche" .
4.   Resta   fermo  quanto  previsto  dall'articolo  52  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo
8,  comma  6,  della  legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al
disposto   di   cui   all'articolo  16  del  presente  decreto,  sono
individuati,  senza  discriminazioni  basate  sulla  forma  giuridica
dell'impresa,   i   criteri  per  il  rilascio  e  il  rinnovo  della
concessione  dei  posteggi  per  l'esercizio  del  commercio  su aree
pubbliche   e  le  disposizioni  transitorie  da  applicare,  con  le
decorrenze  previste,  anche  alle concessioni in essere alla data di
entrata  in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante
il  periodo  intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni
transitorie.
                               Art. 71 
  (Requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali) 
1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di'  vendita  e  di
somministrazione: 
a)  coloro  che   sono   stati   dichiarati   delinquenti   abituali,
professionali  o  per  tendenza,  salvo  che  abbiano   ottenuto   la
riabilitazione; 
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza  passata  in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che  sia  stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di  cui  al  libro  II,
Titolo VIII, capo II del  codice  penale,  ovvero  per  ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta  fraudolenta,  usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; 
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi  i
delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due
o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita',  per  delitti  di  frode  nella  preparazione  e  nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure  di  prevenzione  di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o  nei  cui  confronti  sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero a misure di sicurezza ((. . .)); 
2. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti
e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o
hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna  per
reati contro la moralita' pubblica e il  buon  costume,  per  delitti
commessi in stato di ubriachezza o  in  stato  di  intossicazione  da
stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le
sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  ((il  gioco   d'azzardo,   le
scommesse clandestine, nonche' per reati relativi ad infrazioni  alle
norme sui giochi)). 
((3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi  del  comma  1,
lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per  la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e'  stata
scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di
cinque anni decorre dal  giorno  del  passaggio  in  giudicato  della
sentenza, salvo riabilitazione.)) 
4. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con
sentenza passata in  giudicato  sia  stata  concessa  la  sospensione
condizionale della  pena  sempre  che  non  intervengano  circostanze
idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
((5. In caso di societa',  associazioni  od  organismi  collettivi  i
requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono  essere  posseduti  dal
legale  rappresentante,  da  altra  persona  preposta   all'attivita'
commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2,  comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
In caso di impresa individuale i requisiti di cui  ai  commi  1  e  2
devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale  altra  persona
preposta all'attivita' commerciale.)) 
((6.   L'esercizio,    in    qualsiasi    forma    e    limitatamente
all'alimentazione umana, di un'attivita' di  commercio  al  dettaglio
relativa al settore merceologico  alimentare  o  di  un'attivita'  di
somministrazione di alimenti e bevande e'  consentito  a  chi  e'  in
possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:)) 
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il
commercio, la preparazione  o  la  somministrazione  degli  alimenti,
istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province  autonome  di
Trento e di Bolzano; 
((b)  avere,  per  almeno  due  anni,  anche  non  continuativi,  nel
quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande o avere prestato la propria opera, presso  tali  imprese,  in
qualita'  di  dipendente  qualificato,   addetto   alla   vendita   o
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita'
di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o,  se  trattasi
di   coniuge,   parente   o   affine,   entro   il    terzo    grado,
dell'imprenditore, in qualita' di  coadiutore  familiare,  comprovata
dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;)) 
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore  o
di  laurea,  anche  triennale,  o  di  altra  scuola   ad   indirizzo
professionale, almeno triennale, purche' nel  corso  di  studi  siano
previste materie attinenti al commercio,  alla  preparazione  o  alla
somministrazione degli alimenti. 
((6-bis. Sia per le imprese individuali  che  in  caso  di  societa',
associazioni od organismi collettivi, i  requisiti  professionali  di
cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o  rappresentante
legale,  ovvero,  in  alternativa,  dall'eventuale  persona  preposta
all'attivita' commerciale.)) 
((7)). Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 ((e  6))  dell'articolo  5  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge
25 agosto 1991, n. 287. 
                             Art. 71-bis 
(( (Commercio all'ingrosso con deposito e produzione di  margarina  e
                       grassi idrogenati) )). 
 
  ((1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
articolo, sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) la legge 4 novembre 1951, n. 1316,  recante  disciplina  della
produzione e del commercio della margarina e  dei  grassi  idrogenati
alimentari; 
    b) il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n.
131, recante approvazione del regolamento  per  la  esecuzione  della
legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della  produzione  e
del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari; 
    c) il decreto del Presidente della Repubblica 13  novembre  1997,
n. 519,  recante  regolamento  recante  disciplina  dei  procedimenti
relativi alla produzione e al deposito della margarina e  dei  grassi
idrogenati alimentari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59. 
  2. All'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, recante conferimento di  funzioni  e  compiti  amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del  capo
I della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: "E' subordinato ad una
denuncia di inizio attivita'" sono sostituite dalle seguenti  :  "Non
e' subordinato ad alcuna specifica segnalazione certificata di inizio
attivita',   fatto   salvo   quanto    previsto    dal    regolamento
CE/852/2004.".)) 
                             Art. 71-ter 
(( (Attivita' di commissionario, mandatario, astatore e di  commercio
all'ingrosso   di   prodotti   alimentari,   ivi   compresi    quelli
               ortoflorofrutticoli, carnei, ittici) )) 
 
  ((1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
articolo, e' soppresso l'albo dei commissionari, mandatari e astatori
dei  prodotti  ortofrutticoli,  carnei  ed  ittici  ed  e'   abrogato
l'articolo 3, secondo comma, della  legge  25  marzo  1959,  n.  125,
recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli,
delle carni e dei prodotti ittici. 
  2. Il comune inibisce l'attivita'  di  commissionario,  mandatario,
astatore dei prodotti ortoflorofrutticoli, carnei, ittici ai soggetti
che, iscritti per detta attivita' nel registro delle imprese, sono  o
sono stati condannati nel quinquennio in corso per i delitti previsti
dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623  del
codice penale, o per le frodi  e  le  sofisticazioni  contemplate  in
leggi speciali di igiene. Il  provvedimento  viene  comunicato  dallo
sportello unico per le attivita' produttive ai  gestori  dei  mercati
all'ingrosso perche' non consentano all'inibito l'accesso al  mercato
e telematicamente al registro  delle  imprese  per  l'iscrizione  del
provvedimento   nel   repertorio   delle   notizie    economiche    e
amministrative (REA). 
  3. Il primo periodo del  comma  11  dell'articolo  5,  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.  114,  e'  sostituito  dal  seguente  :
"L'esercizio dell'attivita' di commercio all'ingrosso,  ivi  compreso
quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti
ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, e' subordinato  esclusivamente
al possesso dei requisiti di onorabilita'  di  cui  all'articolo  71,
comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.".)) 
                               Art. 72 
                     (Attivita' di facchinaggio) 
1. I soggetti che presentano la ((segnalazione certificata di  inizio
di attivita')) per  l'esercizio  dell'attivita'  di  facchinaggio  ai
sensi dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e i  relativi
addetti non sono tenuti agli adempimenti  previsti  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342. 
((1-bis. All'articolo 17, comma 1, della legge 5 marzo 2001,  n.  57,
le parole: "di capacita' economico-finanziaria, tecnico-organizzativa
e" sono soppresse.)) 
                               Art. 73 
       (Attivita' di intermediazione commerciale e di affari) 
1. E' soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio
1989, n. 39, e successive modificazioni. 
2. Le attivita' disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono
soggette a ((segnalazione certificata di inizio  di  attivita')),  da
presentare  alla  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato   e
agricoltura  per  il  tramite  dello  sportello  unico   del   comune
competente per territorio ai sensi dell'((articolo 19 della legge)) 7
agosto 1990, n.  241,  corredata  delle  autocertificazioni  e  delle
certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. 
3. La Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura
verifica il possesso dei requisiti e  iscrive  i  relativi  dati  nel
registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa,
oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)
previsto dall'articolo 8 della legge 29  dicembre  1993,  n.  580,  e
dall'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi
la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di  attivita',
distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. 
4. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  alle
attivita' di agente d'affari non rietranti  tra  quelle  disciplinate
dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. E' fatta salva per  le  attivita'
relative al recupero di crediti, ai pubblici  incanti,  alle  agenzie
matrimoniali e di pubbliche relazioni,  l'applicazione  dell'articolo
115 del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
5. Fermo restando quanto disposto  dall'articolo  8  della  legge  29
dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della  Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente  decreto
per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita
sezione del REA  ed  hanno  effetto  dichiarativo  del  possesso  dei
requisiti   abilitanti   all'esercizio   della   relativa   attivita'
professionale. 
6. Ad ogni effetto di legge, i  richiami  al  ruolo  contenuti  nella
legge 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti  alle  iscrizioni
previste dal presente articolo  nel  registro  delle  imprese  o  nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). 
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)). 
                               Art. 74 
        (Attivita' di agente e rappresentante di' commercio) 
1. Per  l'attivita'  di  agente  o  rappresentante  di  commercio  e'
soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3  maggio  1985,
n. 204. 
2. L'attivita' di  cui  al  comma  1  e'  soggetta  a  ((segnalazione
certificata di inizio di attivita')) da  presentare  alla  Camera  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite  dello
sportello  unico  del  comune  competente  per  territorio  ai  sensi
dell'((articolo 19 della legge)) 7 agosto  1990,  n.  241,  corredata
delle  autocertificazioni  e  delle  certificazioni   attestanti   il
possesso dei requisiti prescritti. 
3. La Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura
verifica  il  possesso  dei  requisiti  da  parte   degli   esercenti
l'attivita' di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel  registro
delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di  impresa,  oppure
nel  repertorio  delle  notizie  economiche  e  amministrative  (REA)
previsto dall'articolo 8 della legge 29  dicembre  1993,  n.  580,  e
dall'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
dicembre 1995, n. 581,  e  successive  modificazioni,  assegnando  la
relativa qualifica. 
4.  Ai  fini  del  riconoscimento   dei   requisiti   per   l'accesso
all'attivita', all'articolo 5, comma 1, della legge 3 maggio 1985, n. 
204, le lettere a), b) e d) sono  soppresse  e  alla  lettera  c)  la
parola: "fallito" e' soppressa. 
5. Fermo restando quanto disposto  dall'articolo  8  della  legge  29
dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della  Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente  decreto
per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita
sezione del REA  ed  hanno  effetto  dichiarativo  del  possesso  dei
requisiti   abilitanti   all'esercizio   della   relativa   attivita'
professionale. 
6. Ad ogni effetto di legge, i  richiami  al  ruolo  contenuti  nella
legge 3 maggio 1985, n. 204, si intendono  riferiti  alle  iscrizioni
previste dal presente articolo  nel  registro  delle  imprese  o  nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). 
                               Art. 75 
                 (Attivita' di mediatore marittimo) 
1. Per l'attivita' di mediatore marittimo e' soppresso  il  ruolo  di
cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478. 
2. L'attivita' di  cui  al  comma  1  e'  soggetta  a  ((segnalazione
certificata di inizio di attivita')) da  presentare  alla  Camera  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite  dello
sportello  unico  del  comune  competente  per  territorio  ai  sensi
dell'((articolo 19 della legge)) 7 agosto  1990,  n.  241,  corredata
delle  autocertificazioni  e  delle  certificazioni   attestanti   il
possesso dei requisiti prescritti. 
3. La Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura
verifica il possesso dei requisiti e  iscrive  i  relativi  dati  nel
registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa,
oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)
previsto dall'articolo 8 della legge 29  dicembre  1993,  n.  580,  e
dall'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi
la relativa qualifica. 
4.  Ai  fini  del  riconoscimento   dei   requisiti   per   l'accesso
all'attivita', all'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n.  478,  le
lettere a), b) e c) sono soppresse e all'articolo 6 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66, le lettere a),  c)
e d) sono soppresse. 
5. Fermo restando quanto disposto  dall'articolo  8  della  legge  29
dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste  dal
presente decreto legislativo per i soggetti  diversi  dalle  imprese,
sono effettuate in una apposita sezione  del  REA  ed  hanno  effetto
dichiarativo del  possesso  dei  requisiti  abilitanti  all'esercizio
della relativa attivita' professionale. 
6. Ad ogni effetto di legge, i  richiami  al  ruolo  contenuti  nella
legge 12 marzo 1968, n. 478, si intendono  riferiti  alle  iscrizioni
previste dal presente articolo  nel  registro  delle  imprese  o  nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). 
7. Le competenze gia' attribuite alle Commissioni per la  tenuta  del
ruolo, soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle
Camere di commercio. 
                               Art. 76 
                    (Attivita' di spedizioniere) 
1. Per l'attivita' di' spedizioniere e'  soppresso  l'elenco  di  cui
all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442. 
2. L'attivita' di  cui  al  comma  1  e'  soggetta  a  ((segnalazione
certificata di inizio di attivita')) da  presentare  alla  Camera  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite  dello
sportello  unico  del  comune  competente  per  territorio  ai  sensi
dell'((articolo 19 della legge)) 7 agosto  1990,  n.  241,  corredata
delle  autocertificazioni  e  delle  certificazioni   attestanti   il
possesso dei requisiti prescritti. 
3. La Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura
verifica il possesso  dei  requisiti  da  parte  degli  esercenti  le
attivita' di cui al comma 1 e iscrive i relativi  dati  nel  registro
delle imprese,  ((e,  quelli  dei  soggetti  che  l'abilitano,  nella
posizione REA relativa all'impresa)). 
3.  Ai  fini  del  riconoscimento   dei   requisiti   per   l'accesso
all'attivita', l'articolo 6 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e'
sostituito dal seguente: 
"ART. 6 
1. Non possono esercitare l'attivita'  di  spedizioniere  coloro  che
hanno subito condanne  per  delitti  contro  l'Amministrazione  della
giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria  ed  il
commercio, il patrimonio, nonche' condanne per ogni altro delitto non
colposo per il quale la legge commini la pena  della  reclusione  non
inferiore, nel minimo, a due anni o,  nel  massimo,  a  cinque  anni,
salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. 
2. In caso  di  societa',  associazioni  od  organismi  collettivi  i
requisiti di cui al  comma  1  devono  essere  posseduti  dal  legale
rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e
da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 
3. Il soggetto deve essere in  possesso  dei  requisiti  di  adeguata
capacita' finanziaria, comprovati dal limite  di  100.000  euro,  nel
caso  di  una  Societa'  per  azioni,  nel   caso   di   Societa'   a
responsabilita' limitata, Societa' in accomandita semplice,  Societa'
in nome collettivo, occorre accertare, attraverso  l'esame  dell'atto
costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale
sociale,  e,  qualora  sia  inferiore  ai  100.000  euro,  richiedere
prestazioni integrative fino  alla  concorrenza  del  limite  di  cui
sopra, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie
di assicurazione o da aziende di credito. Per  le  ditte  individuali
l'adeguata capacita' finanziaria e'  comprovata  o  dal  possesso  di
immobili o da un deposito  vincolato  in  denaro  o  titoli,  nonche'
mediante le suddette  garanzie  fidejussorie  e  in  ogni  caso,  per
importo globale non inferiore alla cifra piu' volte richiamata. 
4. Il richiedente deve essere in possesso di almeno uno dei  seguenti
requisiti professionali: 
a) aver conseguito un diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado in materie commerciali; 
b) aver conseguito un diploma universitario o di  laurea  in  materie
giuridico-economiche; 
c) aver svolto un periodo  di  esperienza  professionale  qualificata
nello specifico campo di attivita'  di  almeno  due  anni  anche  non
continuativi nel corso dei  cinque  anni  antecedenti  alla  data  di
presentazione della dichiarazione di cui al comma 2,  all'interno  di
imprese del settore, comprovato da idonea documentazione. ". 
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)). 
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami  all'elenco  contenuti  nella
legge  14  novembre  1941,  n.  1442,  si  intendono  riferiti   alle
iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle  imprese
o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). 
7. Le competenze gia'  attribuite  alle  Commissioni  per  la  tenuta
dell'elenco soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli  uffici
delle Camere di  commercio.((E'  altresi'  soppressa  la  Commissione
centrale di cui agli articoli 14, 15, e 16 della  legge  14  novembre
1941, n. 1442, e le relative funzioni sono assicurate  dal  Ministero
dello sviluppo economico.)) 
                               Art. 77 
                     (Attivita' di acconciatore) 
1. L'articolo 2, comma 2, della legge 17  agosto  2005,  n.  174,  e'
sostituito dal seguente: 
"2. L'esercizio dell'attivita' di acconciatore di cui  alla  presente
legge ed  alla  legge  14  febbraio  1963,  n.  161,  e'  soggetto  a
dichiarazione di inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma
2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da  presentare
allo sportello unico di cui  all'articolo  38  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133.". 
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge  17  agosto  2005,  n.
174,  e'  inserito  il  seguente:  "5-bis.  Il  responsabile  tecnico
garantisce la propria presenza durante lo svolgimento  dell'attivita'
di acconciatore.". 
((2-bis. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
comma sono abrogati gli articoli 1, commi  terzo,  quarto,  quinto  e
sesto e 2, 2-bis, 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1963, n.  161.  Al
secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963,  n.  161,
le  parole:  "degli  articoli  successivi"  sono   sostituite   dalle
seguenti: "legislative vigenti in materia".)) 
                               Art. 78 
                      (Attivita' di estetista) 
1. L'articolo 2 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e'  sostituito  dal
seguente: 
"Art. 2 
1. L'attivita' professionale di cui all'articolo 1 e'  esercitata  in
forma di impresa, individuale o  societaria,  ai  sensi  delle  norme
vigenti. Non e' consentito l'esercizio dell'attivita' ai soggetti non
iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della
legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel  Registro  delle  imprese  di  cui
all'articolo 8 della legge 29  dicembre  1993,  n.  580.  L'esercizio
dell'attivita' di estetista e' soggetto a dichiarazione di inizio  di
attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo,  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo  sportello  unico  di
cui all'articolo 38  del  decreto  legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .". 
2. All'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, prima del comma 1
e' inserito il seguente: 
"01. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita'  di
estetista deve essere designato, nella persona del  titolare,  di  un
socio partecipante al lavoro, di un familiare  coadiuvante  o  di  un
dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico  in  possesso
della   qualificazione   professionale.   Il   responsabile   tecnico
garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attivita'
di estetica.". 
((3. Sono o restano abrogati l'articolo 4,  comma  1,  l'articolo  6,
comma 4, dalle parole: "prevedendo le relative  sessioni"  fino  alla
fine del precitato comma, e l'articolo 9, comma 1, limitatamente alle
parole: "in forma di imprese esercitate nella  medesima  sede  ovvero
mediante una delle forme  di  societa'  previste  dal  secondo  comma
dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n.  443",  della  legge  4
gennaio 1990, n. 1.)) 
                               Art. 79 
                   (Attivita' di tintolavanderia) 
1. L'esercizio dell'attivita' professionale di tintolavanderia di cui
alla legge 22 febbraio 2006, n.  84,  e'  ((soggetto  a  segnalazione
certificata di inizio di attivita'))  da  presentare  allo  sportello
unico  per  le  attivita'  produttive  di  cui  all'articolo  38  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi dell'((articolo 19  della
legge)) 7 agosto 1990, n. 241. 
((1-bis. Le disposizioni della legge 22 febbraio 2006,  n.  84,  come
integrate  e  modificate  dal  presente  articolo,   escluse   quelle
concernenti l'obbligo di designazione del  responsabile  tecnico,  si
applicano anche alle imprese di lavanderia dotate  esclusivamente  di
lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati  ad  essere
utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto  di  appositi
gettoni.)) 
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 22  febbraio
2006, n. 84, e' sostituita dalla seguente: "a) frequenza di corsi  di
qualificazione tecnico- professionale della durata di almeno 450  ore
complessive da svolgersi nell'arco di un anno; "; 
3. All'articolo 2, comma 4, della legge 22 febbraio 2006, n.  84,  le
parole: "previa  determinazione  dei  criteri  generali  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano " sono soppresse. 
4. L'articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n.  84,  e'  sostituito
dal seguente: 
"Art. 6 
1. Le imprese del settore sono autorizzate a  continuare  a  svolgere
l'attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, fino  all'adozione  delle
disposizioni  regionali  di  attuazione  della  presente  legge   che
prevedono termini e modalita' per la  designazione  del  responsabile
tecnico di cui all'articolo 2, comma 2.". 
5. L'articolo 3, comma 3, della legge 22 febbraio  2006,  n.  84,  e'
abrogato. 
                               Art. 80
                     (Disposizioni transitorie)
1.  Con  decreto  del  Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro  i  sei  mesi  successivi  alla  data  di entrata in vigore del
presente  decreto,  sono  disciplinate le modalita' di iscrizione nel
registro  delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi
e  ruoli  di  cui  agli  articoli  73,  74, 75 e 76, nonche' le nuove
procedure  di  iscrizione,  in  modo  da garantire l'invarianza degli
oneri complessivi per la finanza pubblica.
                             Art. 80-bis 
                (( (Stimatori e pesatori pubblici).)) 
 
  ((1. E' soppresso il ruolo degli stimatori e pesatori pubblici. 
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
articolo sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) l'articolo 32, primo comma, n. 3, del  testo  unico  approvato
con regio decreto 20 settembre 1934, n.  2011,  recante  approvazione
del testo unico delle leggi sui  consigli  provinciali  dell'economia
corporativa nella sola parte in cui prevede l'istituzione  del  ruolo
degli stimatori e pesatori pubblici; 
    b)  il  decreto  del  Ministro  dell'industria  del  commercio  e
dell'artigianato in data 11 luglio 1983,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 224 del 17 agosto 1983, recante approvazione  del  nuovo
regolamento-tipo per la formazione presso  le  Camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura  del  ruolo  degli  stimatori  e
pesatori pubblici.)) 
                             Art. 80-ter 
      (( (Attivita' di mediatori per le unita' di diporto). )) 
 
  ((1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
articolo e' soppresso lo  specifico  ruolo  per  il  mediatore  delle
unita' da diporto, sono abrogati il capo III del  titolo  III  e  gli
articoli 50 e 51 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171,  e
sono soppresse, nella rubrica del citato Titolo III,  le  parole:  «e
sulla mediazione».)) 
                           Art. 80-quater 
              (( (Ruolo dei periti e degli esperti). )) 
 
  ((1.  Fatta  salva  la  possibilita'  di  successive  modificazioni
nell'ambito dell'ordinaria potesta' regolamentare in materia di ruoli
dei periti e degli esperti, al regolamento-tipo per la formazione del
ruolo dei periti e degli  esperti  presso  le  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura di cui al decreto  del  Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato in data  29  dicembre
1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 25 gennaio  1980,
sono apportate le seguenti modificazioni. 
    a) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:  «4.  -  L'iscrizione
nel  ruolo  e'  disposta  dalla  camera  di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura.»; 
    b) al settimo comma dell'articolo 5 le parole: «La commissione di
cui all'articolo 4» e le parole:  «la  commissione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «La camera di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura»; 
    c) al primo comma dell'articolo 6 le parole:  «ed  alla  proposta
della commissione di cui all'art. 4» sono  soppresse  ed  al  secondo
comma dell'articolo 6 le parole: «in  base  ad  istruttoria  eseguita
dalla commissione anzidetta» sono soppresse; 
    d) all'articolo 7 le parole: «che decide, sentita la  commissione
centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli  esperti  di  cui
all'articolo seguente» sono abrogate; 
    e) gli  articoli  8  e  9  sono  conseguentemente  soppressi;  f)
all'articolo 10 le parole: «l'attivita' abitualmente esercitata» sono
soppresse; 
    g) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:  «11.  Il  ruolo  e'
pubblico e l'elenco dei periti e degli esperti e' pubblicato sul sito
della camera di commercio.»; 
    h)  all'articolo  13,  le  parole:   «La   commissione   di   cui
all'articolo  4»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «La  Camera  di
commercio,  industria  agricoltura  e  artigianato»;  le  parole:  «e
propone, ove del caso, l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dal
successivo art. 15» sono soppresse; 
    i) all'articolo 15, le parole: «commissione prevista dall'art. 4»
sono sostituite dalle seguenti: «dirigente della camera di commercio»
e il quinto comma e' abrogato; 
    l) sono abrogati gli articoli 3, 5,  primo  comma,  limitatamente
alle lettere b), c), d) ed e), sesto comma, ottavo comma, nono comma,
e 16. 
  2. Le competenze relative alla gestione  del  ruolo  dei  periti  e
degli esperti sono assolte dall'ufficio competente  della  camera  di
commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura   in    forma
semplificata.)) 
                          Art. 80-quinquies 
(( (Apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino
                            generale). )) 
 
  ((  1.  L'attivita'  di  apertura,  modificazione,  ampliamento  ed
esercizio  di  un  magazzino   generale   e'   soggetta,   ai   sensi
dell'articolo 25,  terzo  comma,  alla  segnalazione  certificata  di
inizio  di  attivita',  da  presentare   con   comunicazione   unica,
disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.  40,  al
registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello
unico per le attivita' produttive. 
  2. L'alinea del primo periodo del primo comma dell'articolo  2  del
regio decreto-legge 1°  luglio  1926,  n.  2290,  e'  sostituito  dal
seguente:  «Le  imprese  che  vogliono  istituire  ed  esercitare  un
magazzino generale devono  presentare  al  Ministero  dello  sviluppo
economico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 5, per il tramite del registro delle imprese  che  trasmette
anche  allo  sportello  unico  per   le   attivita'   produttive   la
segnalazione certificata di  inizio  dell'attivita'  corredata  dalle
seguente  documentazione  e  dichiarazioni  sostitutive   dal   quale
risulti:». 
  3. All'articolo 21,  secondo  comma,  del  regio  decreto-legge  1°
luglio 1926, n.2290, le parole: «trascorso  il  detto  termine»  sono
soppresse. 
  4. L'articolo 1 del regolamento di cui al regio decreto 16  gennaio
1927,  n.  126,  e'  sostituito  dal  seguente:  "Art.  1.   -1.   La
segnalazione certificata di inizio di attivita' diretta a  esercitare
un magazzino generale in locali da costruire o  da  trasformare  deve
essere corredata da un regolare progetto  delle  opere  da  compiere,
munito del «visto» dell'ufficio del genio civile nonche' del relativo
piano  finanziario,  con  l'indicazione  delle  persone  o  enti  che
forniscono i capitali necessari. Per i locali gia' costruiti  saranno
invece allegate le planimetrie con una perizia  vistata  dall'ufficio
del genio civile.  Le  valutazioni  di  carattere  edilizio  sono  di
competenza dello sportello unico dell'edilizia  a  cui  lo  sportello
unico per le attivita' produttive trasmette l'istanza.  Lo  sportello
unico dell'edilizia comunica  l'esito  al  Ministero  dello  sviluppo
economico.". 
  5. Il sesto comma dell'articolo 2 del regolamento di cui  al  regio
decreto 16 gennaio 1927, n. 126,  e'  sostituito  dal  seguente:  "La
liberazione della cauzione deve essere  chiesta  al  Ministero  dello
sviluppo   economico   contestualmente   alla   presentazione   della
segnalazione di  cessazione  dell'attivita'  presentata  al  registro
delle imprese. La domanda di liberazione della cauzione e' pubblicata
dal registro delle imprese e nell'albo  della  camera  di  commercio.
Trascorsi  quaranta   giorni   dalla   data   dell'ultima   di   tali
pubblicazioni senza che vi siano opposizioni, la camera di  commercio
pronuncia la liberazione della  cauzione;  l'opposizione  ha  effetto
sospensivo sino a che non sia ritirata o respinta anche con  sentenza
provvisoriamente esecutiva.". 
  6. L'articolo 4 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e'
sostituito dal seguente: "Art. 4 - 1.  Il  Ministero  dello  sviluppo
economico esegue gli accertamenti e le  verifiche  necessarie,  anche
avvalendosi della cooperazione delle camere di commercio, nei termini
previsti  dall'articolo  19  della  legge  n.  241  del  1990.   Tali
accertamenti  verranno  effettuati,   di   concerto   col   Ministero
dell'economia e delle finanze -  Agenzia  delle  dogane-,  quando  si
tratti di magazzini generali destinati a ricevere merci estere.". 
  7. Ogni riferimento ad autorizzazione previsto dagli articoli  6  e
19 del regio decreto legislativo 1° luglio 1926,  n.  2290,  e  dagli
articoli 5 e 8 del regolamento di cui al  regio  decreto  16  gennaio
1927, n. 126, deve intendersi riferito alla segnalazione  certificata
di inizio di  attivita'.  Trovano  applicazione  anche  ai  magazzini
generali i requisiti morali previsti per l'esercizio delle  attivita'
commerciali ai sensi dell'articolo  71  del  decreto  legislativo  26
marzo 2010, n. 59. Non si applicano ai magazzini  generali  requisiti
economici riferibili al possesso di un determinato statuto giuridico,
ma dell'esistenza o meno di garanzie derivanti dalla forma societaria
eventualmente adottata e dal capitale versato si tiene conto in  sede
di determinazione  della  cauzione  o  fideiussione  per  l'esercizio
dell'attivita'. Sono  fatte  salve  le  disposizioni  applicabili  ai
magazzini generali per gli  aspetti  di  natura  fiscale  e  per  gli
aspetti della  loro  attivita'  riconducibili  ad  attivita'  escluse
dall'ambito  di  applicazione   del   presente   decreto   ai   sensi
dell'articolo 4. 
  8. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
articolo, sono abrogate le seguenti disposizioni. 
    a) gli articoli 2,  primo  comma,  quinto  paragrafo,  3,  5,  6,
secondo comma, 7, 8, secondo e quinto comma, 9, 18 e 21, primo comma,
del regio decreto-legge 1° luglio 1926,  n.  2290,  "Ordinamento  dei
magazzini generali". 
    b) gli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al regio decreto  16
gennaio 1927, n. 126, recante approvazione del  regolamento  generale
concernente l'ordinamento e  l'esercizio  dei  magazzini  generali  e
l'applicazione  delle  discipline  doganali  ai  predetti   magazzini
generali. )) 
                           Art. 80-sexies 
(( (Impianto di un nuovo molino, trasferimento  o  trasformazione  di
                        molini esistenti). )) 
 
  ((1. L'esercizio dell'attivita' di impianto  di  un  nuovo  molino,
trasferimento o trasformazione di molini esistenti  e'  soggetto,  ai
sensi dell'articolo 25, comma 3,  alla  segnalazione  certificata  di
inizio  di  attivita',  da  presentare   con   comunicazione   unica,
disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.  40,  al
registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello
unico per le attivita' produttive. 
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
articolo, la legge  7  novembre  1949,  n.  857,  e  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386, sono abrogati.)) 
                               Art. 81 
            (Marchi ed attestati di qualita' dei servizi) 
1. I soggetti, pubblici o privati, che istituiscono marchi  ed  altri
attestati di qualita' relativi ai servizi o sono  responsabili  della
loro  attribuzione,  rendono  disponibili   ai   prestatori   ed   ai
destinatari,  tramite  pubblicazione  sul  proprio   sito   internet,
informazioni sul significato dei marchi e sui criteri di attribuzione
dei  marchi  e   degli   altri   attestati   di   qualita',   dandone
contemporaneamente notizia al Ministero dello sviluppo  economico  ed
evidenziando se si tratta di certificazioni rilasciate sulla base del
sistema di accreditamento di cui al Regolamento (CE) n. 765/2008, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. 
((1-bis. Le violazioni delle disposizioni di  cui  al  comma  1  sono
valutate ai fini della individuazione di eventuali azioni ingannevoli
o omissioni ingannevoli ai sensi degli articoli 21 e 22  del  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  e  successive  modificazioni,
recante il codice del consumo, anche ai fini dell'applicazione  delle
sanzioni di cui all'articolo 27 del medesimo codice.)) 

Titolo III
(Disposizioni relative ai procedimenti
di competenza di altre Amministrazioni)

                               Art. 82
                (Attivita' di spedizioniere doganale)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
recante  approvazione  del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 46, primo capoverso e' sostituito dal seguente:
"Presso  ciascun  Ufficio delle dogane e' formato e tenuto aggiornato
un  registro  nel  quale sono elencati gli ausiliari, residenti in un
comune  compreso  nel territorio del competente Ufficio delle dogane,
che  svolgono  la  loro attivita' alle dipendenze degli spedizionieri
doganali  abilitati  alla  presentazione  di  dichiarazioni  doganali
sull'intero territorio nazionale.";
b) l'articolo 47 e' sostituito dal seguente:
"Art. 47 ( Conferimento della nomina a spedizioniere doganale)
1.  La  nomina  a  spedizioniere  doganale  e'  conferita mediante il
rilascio di apposita patente, di validita' illimitata.
2.  La  patente  e' rilasciata dall' Agenzia delle dogane, sentito il
Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
3.  La  nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione di
dichiarazioni doganali sull 'intero territorio nazionale.";
c) l'articolo 51 e' sostituito dal seguente:
"Art. 51 (Ammissione agli esami)
1.  Per  essere  ammessi  agli  esami  gli aspiranti devono inoltrare
istanza entro il termine stabilito nella determinazione del Direttore
dell'Agenzia  delle dogane che indice gli esami medesimi, devono aver
conseguito,  alla  data di pubblicazione della determinazione stessa,
il  diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  e devono
risultare,  alla  medesima  data,  iscritti  da  almeno  due anni nel
registro   del  personale  ausiliario,  ai  sensi  dell'articolo  46.
Possono,  inoltre, essere ammessi agli esami, coloro che, in possesso
del  diploma  di  istituto di istruzione secondaria di secondo grado,
abbiano  superato  un  corso  di  formazione  professionale di durata
almeno  annuale,  tenuto da un istituto universitario e che risultino
iscritti,  alla data di cui al primo capoverso, da almeno un anno nel
registro  del  personale ausiliario. Il requisito dell'iscrizione nel
registro  degli  ausiliari  non  e'  richiesto agli aspiranti che per
almeno  due  anni abbiano prestato servizio nell'Agenzia delle dogane
con mansioni direttive, di concetto od esecutive ovvero nella Guardia
di finanza in qualita' di ufficiale o sottufficiale.
2. L'esclusione dagli esami per difetto dei requisiti e' disposta con
determinazione del Direttore dell 'Agenzia delle dogane.".
                               Art. 83 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2011, N. 79)) 

PARTE TERZA
Titolo I
(Disposizioni relative ai
procedimenti di competenza regionale)

                               Art. 84
                      (Clausola di cedevolezza)
1.  In  relazione  a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione  e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16,
comma  3,  e  10,  comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nella
misura in cui incidono su materie di competenza esclusiva regionale e
su  materie  di  competenza concorrente, le disposizioni del presente
decreto  si  applicano  fino  alla  data  di  entrata in vigore della
normativa  di  attuazione  della  direttiva  2006/123/CE, adottata da
ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  nel  rispetto  dei vincoli
derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e dei principi fondamentali
desumibili dal presente decreto.

Titolo II
(Disposizioni finali)
Capo I

                               Art. 85 
                      (Modifiche e abrogazioni) 
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)). 
2. Il comma 4 dell'articolo 60 del  decreto  legislativo  9  novembre
2007, n. 206, di attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al
riconoscimento delle qualifiche professionali,  dopo  le  parole:  "2
maggio 1994, n. 319," sono aggiunte  le  seguenti:  "e  20  settembre
2002,  n.  229,";  al  medesimo  comma  dopo  le   parole:   "decreti
legislativi 27 gennaio 1992, n. 115," la parola: "e" e' soppressa. 
3. L'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' abrogato. 
4. Ferme restando le  abrogazioni  contenute  nel  comma  5,  sono  o
restano abrogate le disposizioni di legge e  di  regolamento  statali
incompatibili con gli articoli ((73, 74, 75 e 76)). 
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
sono abrogate le seguenti disposizioni: 
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)); 
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)); 
c) l'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), della legge  3  maggio
1985, n. 204; 
d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)); 
e) l'articolo 9, lettere a) c) ed e), della legge 4 aprile  1977,  n.
135; 
((e-bis) l'articolo 4, primo comma, lettere a) ed e), della legge  14
novembre 1941, n. 1442;)) 
f) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)); 
g) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)). 
((5-bis. All'articolo 139, comma 1, del codice del consumo, di cui al
decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.   206,   e   successive
modificazioni, e' aggiunta, in fine,  la  seguente  lettera:  «b-bis)
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,  recante  attuazione  della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.)) 
                               Art. 86
                     (Disposizioni finanziarie)
1.  Dall'attuazione  del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.  Le  Amministrazioni  interessate  provvedono ai compiti di cui al
presente  decreto  con  le  risorse  umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 26 marzo 2010
                             NAPOLITANO
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Ronchi,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Scajola,     Ministro dello    sviluppo
                              economico
                              Alfano, Ministro della giustizia
                              Maroni, Ministro dell'interno
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Brunetta,   Ministro  per  la  pubblica
                              amministrazione e l'innovazione
                              Calderoli,      Ministro     per     la
                              semplificazione normativa
                              Brambilla, Ministro per il turismo

Visto, il Guardasigilli: Alfano