DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228

  Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
 
 Vigente al: 22-10-2012  
 

Capo I
Soggetti e attivita'

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 aprile 2001;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso il 24 aprile 2001;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 2001;
  Sulla  proposta  del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica,   delle   finanze,  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e  del  commercio  con l'estero, della sanita', dell'ambiente, per la
funzione  pubblica,  per  gli  affari  regionali  e  per le politiche
comunitarie;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                        Imprenditore agricolo
  1. L'articolo 2135 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "E'   imprenditore   agricolo   chi  esercita  una  delle  seguenti
attivita':  coltivazione  del  fondo,  selvicoltura,  allevamento  di
animali e attivita' connesse.
  Per  coltivazione  del fondo, per selvicoltura e per allevamento di
animali  si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo
di  un  ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di
carattere  vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il
fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
  Si   intendono  comunque  connesse  le  attivita',  esercitate  dal
medesimo   imprenditore   agricolo,   dirette   alla   manipolazione,
conservazione,  trasformazione,  commercializzazione e valorizzazione
che  abbiano  ad  oggetto  prodotti  ottenuti  prevalentemente  dalla
coltivazione  del  fondo  o  del bosco o dall'allevamento di animali,
nonche'  le  attivita'  dirette  alla  fornitura  di  beni  o servizi
mediante   l'utilizzazione   prevalente  di  attrezzature  o  risorse
dell'azienda    normalmente    impiegate    nell'attivita'   agricola
esercitata,   ivi   comprese   le  attivita'  di  valorizzazione  del
territorio  e  del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione
ed ospitalita' come definite dalla legge".
  2.   Si   considerano   imprenditori  agricoli  le  cooperative  di
imprenditori  agricoli  ed  i  loro consorzi quando utilizzano per lo
svolgimento  delle  attivita'  di  cui  all'articolo  2135 del codice
civile,   come   sostituito   dal  comma  1  del  presente  articolo,
prevalentemente  prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente
ai  soci  beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo
biologico.
                               Art. 2.
                Iscrizione al registro delle imprese
  1.   L'iscrizione  degli  imprenditori  agricoli,  dei  coltivatori
diretti  e delle societa' semplici esercenti attivita' agricola nella
sezione  speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188
e  seguenti  del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione
anagrafica  ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia
di cui all'articolo 2193 del codice civile.
                               Art. 3.
                      Attivita' agrituristiche
  1.  Rientrano  fra  le  attivita'  agrituristiche di cui alla legge
5 dicembre  1985,  n.  730,  ancorche'  svolte  all'esterno  dei beni
fondiari   nella  disponibilita'  dell'impresa,  l'organizzazione  di
attivita'  ricreative,  culturali  e didattiche, di pratica sportiva,
escursionistiche   e  di  ippoturismo  finalizzate  ad  una  migliore
fruizione  e  conoscenza  del territorio, nonche' la degustazione dei
prodotti  aziendali,  ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della
legge  27 luglio  1999,  n.  268.  La  stagionalita' dell'ospitalita'
agrituristica  si  intende  riferita  alla  durata  del soggiorno dei
singoli ospiti.
  2.  Possono  essere  addetti  ad  attivita'  agrituristiche, e sono
considerati  lavoratori  agricoli  ai  fini  della vigente disciplina
previdenziale,   assicurativa   e   fiscale,   i   familiari  di  cui
all'articolo  230-bis  del  codice  civile, i lavoratori dipendenti a
tempo indeterminato, determinato e parziale.
  3.   Alle   opere   ed   ai   fabbricati   destinati  ad  attivita'
agrituristiche  si  applicano  le disposizioni di cui all'articolo 9,
lettera  a)  ed  all'articolo  10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
nonche' di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992,
n.   104,  relativamente  all'utilizzo  di  opere  provvisionali  per
l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche.
                               Art. 4 
                 Esercizio dell'attivita' di vendita 
 
  1. Gli imprenditori agricoli, singoli  o  associati,  iscritti  nel
registro delle imprese di cui all'art.  8  della  legge  29  dicembre
1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto  il
territorio  della  Repubblica,  i  prodotti  provenienti  in   misura
prevalente  dalle  rispettive  aziende,  osservate  le   disposizioni
vigenti in materia di igiene e sanita'. 
((2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante  e'
soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di
produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data  di  invio
della  medesima  comunicazione.))  Per  la   vendita   al   dettaglio
esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda  agricola
o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli  abbiano  la
disponibilita' non e' richiesta la comunicazione di inizio attivita'. 
  3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle
generalita'  del  richiedente,  dell'iscrizione  nel  registro  delle
imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la
specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la  vendita  e
delle modalita' con cui  si  intende  effettuarla,  ivi  compreso  il
commercio elettronico. 
  4. Qualora si intenda esercitare la vendita  al  dettaglio  non  in
forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la
comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si  intende
esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree  pubbliche
mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione  deve  contenere
la  richiesta  di  assegnazione  del  posteggio  medesimo,  ai  sensi
dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 
  5. La presente disciplina si applica anche nel caso di  vendita  di
prodotti derivati, ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o
trasformazione dei prodotti agricoli  e  zootecnici,  finalizzate  al
completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa. 
  6. Non  possono  esercitare  l'attivita'  di  vendita  diretta  gli
imprenditori agricoli, singoli o soci di societa'  di  persone  e  le
persone  giuridiche   i   cui   amministratori   abbiano   riportato,
nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella
societa', condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti  in
materia di igiene e sanita'  o  di  frode  nella  preparazione  degli
alimenti  nel  quinquennio   precedente   all'inizio   dell'esercizio
dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni
dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 
  7.  Alla  vendita  diretta  disciplinata   dal   presente   decreto
legislativo continuano a non applicarsi le  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in  conformita'  a  quanto
stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo  decreto
legislativo n. 114 del 1998. 
  8. Qualora l'ammontare  dei  ricavi  derivanti  dalla  vendita  dei
prodotti non provenienti dalle rispettive  aziende  nell'anno  solare
precedente  sia  superiore  a  160.000  euro  per  gli   imprenditori
individuali ovvero a 4 milioni di euro per le societa', si  applicano
le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998. 
                             Art. 4-bis
               (( Imprenditoria agricola giovanile ))

  ((  1.  Ai  fini  dell'applicazione  della  normativa  statale,  e'
considerato  giovane  imprenditore  agricolo  l'imprenditore agricolo
avente una eta' non superiore a 40 anni. ))

Capo II
Contratti agrari, integrita' aziendale e distretti

                               Art. 5
             Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203

  1. Dopo l'articolo 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203, e' inserito
il seguente:
"Art. 4-bis (Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto). - 1. Il
locatore che, alla scadenza prevista dall'articolo 1, ovvero a quella
prevista  dal  primo  comma  dell'articolo 22 o alla diversa scadenza
pattuita tra le parti, intende concedere in affitto il fondo a terzi,
deve  comunicare  al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera
raccomandata  con  avviso di ricevimento, almeno novanta giorni prima
della scadenza. Le offerte possono avere ad oggetto anche proposte di
affitto  definite  dal  locatore e dai terzi al sensi del terzo comma
dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito
dal primo comma dell'articolo 45 della presente legge.
  2.  L'obbligo  di  cui  al comma 1 non ricorre quando il conduttore
abbia  comunicato  che  non intende rinnovare l'affitto e nei casi di
cessazione  del  rapporto di affitto per grave inadempienza o recesso
del conduttore ai sensi dell'articolo 5.
  3.  Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro quarantacinque
giorni  dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e nelle
forme  ivi  previste,  offre condizioni uguali a quelle comunicategli
dal locatore.
  4.  Nel  caso  in  cui il locatore entro i sei mesi successivi alla
scadenza  del  contratto  abbia  concesso il fondo in affitto a terzi
senza  preventivamente  comunicare  le  offerte  ricevute  secondo le
modalita'  e  i  termini  di  cui al comma 1 ovvero a condizioni piu'
favorevoli  di quelle comunicate al conduttore, quest'ultimo conserva
il  diritto di prelazione da esercitare nelle forme di cui al comma 3
entro  il  termine  di  un  anno  dalla  scadenza  del  contratto non
rinnovato.  Per  effetto  dell'esercizio del diritto di prelazione si
instaura  un  nuovo  rapporto di affitto alle medesime condizioni del
contratto concluso dal locatore con il terzo.".
                             Art. 5-bis
               Conservazione dell'integrita' aziendale

  1.  Ove  non  diversamente  disposto  dalle  leggi  regionali,  per
compendio  unico  si  intende  l'estensione  di terreno necessaria al
raggiungimento  del  livello  minimo  di redditivita' determinato dai
piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli
investimenti  previsti  dai  Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e
successive modificazioni.
  2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro
che  si  impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a
condurlo  in  qualita'  di  coltivatore  diretto  o  di  imprenditore
agricolo  professionale  per  un  periodo  di  almeno  dieci anni dal
trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-bis,
commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli onorari notarili
per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto.
  3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili ad
un  sesto  in favore della costituzione del compendio unico di cui al
comma  2  spettano  comunque  ai trasferimenti di immobili agricoli e
relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso
di  cui  alla  legge  della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre
2001,  n.  17,  effettuati  tra vivi o mortis causa ad acquirenti che
nell'atto  o  con  dichiarazione  separata  si  impegnino  a condurre
direttamente il maso per dieci anni.
  4.  I  terreni  e  le  relative  pertinenze, compresi i fabbricati,
costituenti  il compendio unico, sono considerati unita' indivisibili
per  dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo
non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di
morte  o  per  atti  tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilita'
deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli
atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri
immobiliari  dai  direttori  degli  uffici competenti. Sono nulli gli
atti  tra  vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto
il frazionamento del compendio unico.
  5.  Possono  essere  costituiti in compendio unico terreni agricoli
anche  non  confinanti  fra  loro  purche'  funzionali  all'esercizio
dell'impresa agricola.
  6.  Qualora  nel  periodo  di  cui  al  comma 4, i beni disponibili
nell'asse  ereditario  non  consentano  la soddisfazione di tutti gli
eredi secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o
dal dante causa, si provvede all'assegnazione del compendio di cui al
presente   articolo   all'erede   che   la   richieda,  con  addebito
dell'eccedenza.  A  favore degli eredi, per la parte non soddisfatta,
sorge  un  credito  di  valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa
fissa  sui  terreni  caduti in successione, da pagarsi entro due anni
dall'apertura  della  stessa con un tasso d'interesse inferiore di un
punto a quello legale.
  7.  In  caso  di  controversie sul valore da assegnare al compendio
unico  o  relativamente  ai diritti agli aiuti comunitari e nazionali
presenti  sul  compendio  stesso,  le  parti  possono  richiedere  un
arbitrato alla camera arbitrale ed allo sportello di conciliazione di
cui  al  decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1°
luglio 2002, n. 743.
  8.  Se  nessuno  degli eredi richiede l'attribuzione preferenziale,
sono  revocati  i  diritti  agli  aiuti  comunitari  e nazionali, ivi
comprese    l'attribuzione    di    quote    produttive,    assegnati
all'imprenditore defunto per i terreni oggetto della successione. Con
decreto  del  Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni,
e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le
modalita'  per  la  revoca  e  la  riattribuzione dei diritti e delle
quote.
  9.  La  disciplina  di cui al presente articolo si applica anche ai
piani  di  ricomposizione  fondiaria e di riordino fondiario promossi
dalle regioni, province, comuni e comunita' montane.
  10. Gli articoli 846, 847 e 848 del codice civile sono abrogati.
  11.  All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito
degli  stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma
2.
  ((11-bis.   La   costituzione   di   compendio  unico  avviene  con
dichiarazione  resa dalla parte acquirente o cessionaria nell'atto di
acquisto   o   di   trasferimento;   in   tale  ipotesi  sono  dovuti
esclusivamente   gli  onorari  notarili  per  l'atto  di  acquisto  o
trasferimento  ridotti  ad  un  sesto ai sensi del presente articolo,
senza alcuna maggiorazione.
  11-ter.  I  terreni  e le relative pertinenze possedute a titolo di
proprieta',  possono  concorrere al raggiungimento del livello minimo
di redditivita' di cui al comma 1.
  11-quater.  La  costituzione di compendio unico puo' avvenire anche
in  riferimento  a  terreni  agricoli  e  relative pertinenze gia' di
proprieta'   della  parte,  mediante  dichiarazione  unilaterale  del
proprietario  resa  innanzi  a notaio nelle forme dell'atto pubblico.
Gli  onorari  notarili  in  tale  ipotesi  sono determinati in misura
fissa,  con applicazione della voce di tariffa di cui all'articolo 6,
comma  2,  della  tariffa degli onorari spettanti ai notai, approvata
con  decreto  del  Ministro della giustizia in data 27 novembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2001)).
                               Art. 6.
            Utilizzazione agricola dei terreni demaniali
                    e patrimoniali indisponibili
  1.  Le  disposizioni  recate  dalla legge 12 giugno 1962, n. 567, e
successive  modificazioni,  dalla  legge  11 febbraio  1971, n. 11, e
successive  modificazioni,  dalla  legge  3 maggio  1982,  n.  203, e
successive  modificazioni,  si applicano anche ai terreni demaniali o
soggetti  al  regime  dei  beni  demaniali  di qualsiasi natura o del
patrimonio  indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali
o  non  territoriali,  ivi  compresi  i  terreni  golenali, che siano
oggetto di affitto o di concessione amministrativa.
  2.  L'ente  proprietario  puo'  recedere  in tutto o in parte dalla
concessione  o  dal  contratto  di  affitto  mediante  preavviso  non
inferiore   a   sei  mesi  e  pagamento  di  una  indennita'  per  le
coltivazioni  in corso che vadano perdute nell'ipotesi che il terreno
demaniale  o  equiparato o facente parte del patrimonio indisponibile
debba  essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la
demanialita' o l'indisponibilita' e' posta.
  3. Sui terreni di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi
soltanto i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni concordati
tra  le  parti  o  quelli  eseguiti a seguito del procedimento di cui
all'articolo  16  della  legge 3 maggio 1982, n. 203. In quest'ultimo
caso  l'autorita' competente non puo' emettere parere favorevole se i
miglioramenti,  le  addizioni  e le trasformazioni mantengono la loro
utilita' anche dopo la restituzione del terreno alla sua destinazione
istituzionale.
  4.  Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, alla scadenza
della  concessione  amministrativa o del contratto di affitto, per la
concessione  e  la  locazione  dei  terreni di loro proprieta' devono
adottare procedure di licitazione privata o trattativa privata. A tal
fine  possono  avvalersi  della  disposizione di cui all'articolo 23,
terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal
primo comma dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.
                               Art. 7.
                    Prelazione di piu' confinanti
  1.  Ai  fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto
di  cui rispettivamente all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n.
590,  e  successive  modificazioni,  ed  all'articolo  7  della legge
14 agosto  1971,  n.  817,  nel  caso di piu' soggetti confinanti, si
intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come
partecipi   nelle   rispettive   imprese  di  coltivatori  diretti  e
imprenditori agricoli a titolo principale di eta' compresa tra i 18 e
i  40  anni  o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il
numero  di  essi  nonche'  il  possesso  da  parte  degli  stessi  di
conoscenze  e  competenze  adeguate  ai  sensi  dell'articolo  8  del
regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999.
                               Art. 8.
         Conservazione dell'integrita' dell'azienda agricola
  1.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  4 e 5 della legge 31
gennaio  1994,  n. 97, si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 2002,
anche alle aziende agricole ubicate in comuni non montani.
                               Art. 9.
                     Soci di societa' di persone
  1.  Ai soci delle societa' di persone esercenti attivita' agricole,
in  possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore
agricolo  a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si
applicano  i  diritti  e  le  agevolazioni  tributarie  e  creditizie
stabiliti  dalla  normativa vigente a favore delle persone fisiche in
possesso delle predette qualifiche. I predetti soggetti mantengono la
qualifica  previdenziale  e, ai fini del raggiungimento, da parte del
socio,   del  fabbisogno  lavorativo  prescritto,  si  computa  anche
l'apporto   delle   unita'  attive  iscritte  nel  rispettivo  nucleo
familiare.
                              Art. 10.
            Attribuzione della qualifica di imprenditore
                    agricolo a titolo principale
  1.  All'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
  "Le  societa'  sono  considerate  imprenditori  agricoli  a  titolo
principale   qualora   lo   statuto  preveda  quale  oggetto  sociale
l'esercizio esclusivo dell'attivita' agricola, ed inoltre:
    a) nel  caso  di  societa' di persone qualora almeno la meta' dei
soci  sia  in  possesso  della  qualifica  di imprenditore agricolo a
titolo  principale.  Per le societa' in accomandita la percentuale si
riferisce ai soci accomandatari;
    b) nel   caso   di   societa'   cooperative   qualora  utilizzino
prevalentemente  prodotti  conferiti  dai soci ed almeno la meta' dei
soci  sia  in  possesso  della  qualifica  di imprenditore agricolo a
titolo principale;
    c) nel caso di societa' di capitali qualora oltre il 50 per cento
del  capitale  sociale  sia  sottoscritto  da imprenditori agricoli a
titolo  principale.  Tale condizione deve permanere e comunque essere
assicurata  anche in caso di circolazione delle quote o azioni. A tal
fine  lo statuto puo' prevedere un diritto di prelazione a favore dei
soci  che  abbiano  la  qualifica  di  imprenditore agricolo a titolo
principale,  nel  caso  in cui altro socio avente la stessa qualifica
intenda  trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le
proprie  azioni  o  la  propria  quota, determinando le modalita' e i
tempi  di  esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica
di  imprenditore  agricolo  a  titolo  principale  e'  tenuto a darne
comunicazione  all'organo  di  amministrazione  della  societa' entro
quindici giorni.".
  2.  Restano  ferme  le  disposizioni  di  cui  al testo unico delle
imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
                              Art. 11.
   Attenuazione dei vincoli in materia di proprieta' coltivatrice
  1.  Il  periodo  di  decadenza  dai benefici previsti dalla vigente
legislazione   in  materia  di  formazione  e  di  arrotondamento  di
proprieta' coltivatrice e' ridotto da dieci a cinque anni.
  2.  La  estinzione  anticipata  del  mutuo  o  la vendita del fondo
acquistato  con  i suddetti benefici non possono aver luogo prima che
siano decorsi cinque anni dall'acquisto.
  3.  Non  incorre  nella  decadenza  dei  benefici l'acquirente che,
durante  il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando
la  destinazione  agricola,  alieni  il  fondo o conceda il godimento
dello  stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o
di  affini  entro  il  secondo  grado,  che esercitano l'attivita' di
imprenditore  agricolo  di  cui  all'articolo 2135 del codice civile,
come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto. Le disposizioni
del  presente comma si applicano anche in tutti i casi di alienazione
conseguente  all'attuazione  di  politiche  comunitarie,  nazionali e
regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o
tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.
  4.  All'articolo  11  della  legge  14  agosto  1971,  n. 817, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo comma, le parole: "trenta anni" sono sostituite dalle
seguenti: "quindici anni";
    b) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
  "Il  suddetto  vincolo  puo' essere, altresi', revocato, secondo le
modalita'  di  cui al precedente comma, nel caso in cui sia mutata la
destinazione   agricola   del   fondo  per  effetto  degli  strumenti
urbanistici  vigenti  ((  ,  a  condizione che la porzione di terreno
interessata   sia   tale   da  consentire  l'efficiente  prosecuzione
dell'attivita'   agricola  sulla  restante  superficie.  Il  riscatto
anticipato  da  parte dell'assegnatario avviene sulla base del valore
attribuito al terreno all'epoca dell'assegnazione. ))"
  ((  4-bis.  Il  vincolo  di  indivisibilita' di cui all'articolo 11
della legge 14 agosto 1971, n. 817, come modificato dall'articolo 11,
comma 4, del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, gravante
sui  terreni  assegnati  attraverso  il  regime di aiuto fondiario n.
110/2001/Italia  puo'  essere,  altresi',  revocato  dall'Istituto di
servizi  per  il  mercato  agricolo  alimentare,  limitatamente  alla
porzione   di   terreno  interessata  dalla  procedura  espropriativa
finalizzata  alla  realizzazione  di  opere  pubbliche  o di pubblica
utilita' da parte di un soggetto pubblico o privato.
  4-ter.  All'assegnatario  del  fondo  acquistato  dall'Istituto  di
servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, sia esso in forma
singola  che  associata,  spetta in ogni caso l'indennita' aggiuntiva
prevista  dall'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,  e  successive  modificazioni.
L'indennita'  aggiuntiva  di  cui  al comma 1 e' determinata ai sensi
dell'articolo  40,  comma  4, del citato decreto del Presidente della
Repubblica. n. 327 del 2001, e successive modificazioni. ))
  5.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
agli  atti  di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno
cinque anni la data di entrata in vigore del presente decreto.
                              Art. 12.
                   Operazioni fondiarie dell'ISMEA
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  le risorse finanziarie derivanti dalla gestione finanziaria
di  cui  al  titolo  II  della  legge 26 maggio 1965, n. 590, recante
interventi  degli  enti di sviluppo nella formazione della proprieta'
coltivatrice,  sono  trasferiti all'ISMEA e destinati alle operazioni
fondiarie  previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 15 dicembre
1998,  n. 441. All'ISMEA non si applicano le disposizioni della legge
29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni.
                              Art. 13.
            Distretti rurali e agroalimentari di qualita'
  1.  Si  definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di
cui  all'articolo  36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e
successive  modificazioni,  caratterizzati  da un'identita' storica e
territoriale   omogenea  derivante  dall'integrazione  fra  attivita'
agricole e altre attivita' locali, nonche' dalla produzione di beni o
servizi  di particolare specificita', coerenti con le tradizioni e le
vocazioni naturali e territoriali.
  2.  Si  definiscono  distretti agroalimentari di qualita' i sistemi
produttivi  locali,  anche a carattere interregionale, caratterizzati
da   significativa   presenza   economica   e   da  interrelazione  e
interdipendenza  produttiva  delle imprese agricole e agroalimentari,
nonche'  da  una  o  piu'  produzioni certificate e tutelate ai sensi
della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni
tradizionali o tipiche.
  3.  Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti rurali e
dei distretti agroalimentari.

Capo III
Rapporti con le pubbliche amministrazioni

                              Art. 14.
                   Contratti di collaborazione con
                    le pubbliche amministrazioni
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  possono concludere contratti di
collaborazione,   anche   ai  sensi  dell'articolo  119  del  decreto
legislativo  18 agosto  2000,  n.  267, con gli imprenditori agricoli
anche     su    richiesta    delle    organizzazioni    professionali
agricole maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale, per la
promozione  delle  vocazioni  produttive  del  territorio e la tutela
delle produzioni di qualita' e delle tradizioni alimentari locali.
  2.  I  contratti  di collaborazione sono destinati ad assicurare il
sostegno  e  lo  sviluppo  dell'imprenditoria  agricola locale, anche
attraverso  la valorizzazione delle peculiarita' dei prodotti tipici,
biologici   e   di   qualita',  anche  tenendo  conto  dei  distretti
agroalimentari, rurali e ittici.
  3.  Al fine di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori e
di  consentire  la conoscenza della provenienza della materia prima e
della  peculiarita'  delle  produzioni  di  cui  al  commi  1 e 2, le
pubbliche amministrazioni, nel rispetto degli Orientamenti comunitari
in  materia  di  aiuti  di  Stato all'agricoltura, possono concludere
contratti   di  promozione  con  gli  imprenditori  agricoli  che  si
impegnino  nell'esercizio  dell'attivita' di impresa ad assicurare la
tutela  delle  risorse  naturali, della biodiversita', del patrimonio
culturale e del paesaggio agrario e forestale.
                               Art. 15
            Convenzioni con le pubbliche amministrazioni

  1.  Al fine di favorire lo svolgimento di attivita' funzionali alla
sistemazione  ed  alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia
del  paesaggio  agrario  e  forestale,  alla  cura ed al mantenimento
dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della
tutela  delle  vocazioni  produttive  del  territorio,  le  pubbliche
amministrazioni  (( , ivi compresi i consorzi di bonifica, )) possono
stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli.
  2.  Le  convenzioni  di  cui  al comma 1 definiscono le prestazioni
delle  pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto
degli   Orientamenti   comunitari   in  materia  di  aiuti  di  Stato
all'agricoltura  anche  in finanziamenti, concessioni amministrative,
riduzioni  tariffarie  o  realizzazione  di  opere  pubbliche. Per le
predette finalita' le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme
vigenti,  possono  stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori
agricoli  di  importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di
imprenditori  singoli,  e  a 300.000 euro nel caso di imprenditori in
forma associata.

Capo IV
Rafforzamento della filiera agroalimentare

                              Art. 16.
            Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo
                 delle imprese gestite direttamente
                       dai produttori agricoli
  1.  Il  regime  di  aiuti  istituito dall'articolo 13, comma 1, del
decreto  legislativo  30 aprile  1998, n. 173, e' finalizzato anche a
favorire il riorientamento delle filiere produttive nell'ottica della
sicurezza  alimentare  e  della  tracciabilita'  degli  alimenti e si
applica  prioritariamente a favore delle imprese gestite direttamente
dai produttori agricoli, ivi comprese:
    a) le   societa'   cooperative   agricole  e  loro  consorzi  che
utilizzano prevalentemente prodotti conferiti dai soci;
    b) le   organizzazioni  di  produttori  e  loro  forme  associate
riconosciute ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto;
    c) le  societa'  di  capitali  in  cui  oltre il 50 per cento del
capitale  sociale  sia  sottoscritto da imprenditori agricoli o dalle
societa' di cui alle lettere a) e b).
                              Art. 17.
                 Trasferimento di adeguato vantaggio
                  economico ai produttori agricoli
  1.  Il  rispetto del criterio fissato dall'articolo 26, paragrafo 2
del  regolamento  (CE)  n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999,
relativamente   alla   garanzia  del  trasferimento  di  un  adeguato
vantaggio  economico  ai  produttori agricoli nella concessione degli
aiuti  da  parte  dell'Unione  europea  e dello Stato membro, ove non
diversamente  stabilito  dai  piani  di  sviluppo  rurale  di  cui al
regolamento  (CE)  n.  1257/99 e dai programmi operativi regionali di
cui   al   regolamento   (CE)   n.  1260/99,  e'  assicurato  con  la
dimostrazione,     da    parte    delle    imprese    agroalimentari,
dell'adempimento  degli  obblighi  derivanti dai contratti stipulati,
anche  nel  rispetto  di accordi interprofessionali, con i produttori
interessati  alla  produzione  oggetto degli investimenti beneficiari
del  sostegno  pubblico.  Nel  caso  di  imprese  cooperative  e loro
consorzi  il  rispetto  del  suddetto  criterio  e' assicurato almeno
mediante    l'utilizzazione    prevalente,    nelle    attivita'   di
trasformazione  e  di  commercializzazione, dei prodotti conferiti da
parte dei produttori associati.
  2.   Le  amministrazioni  competenti  in  relazione  all'attuazione
dell'intervento  individuano  i termini e le modalita' che consentono
di  soddisfare  il  criterio  di  cui al comma 1. Il rispetto di tale
criterio  costituisce  vincolo  per  la  erogazione del sostegno agli
investimenti,  anche  in  relazione  alla restituzione del contributo
erogato.
  3.  Al  fine  di consentire l'effettivo trasferimento del vantaggio
economico  ai  produttori  da  parte delle imprese beneficiarie delle
provvidenze  di  cui  alla  legge  8 agosto  1991,  n.  252, anche ai
soggetti  che  subiscono gli effetti negativi derivanti dall'epidemia
di  encefalopatia  spongiforme  bovina,  l'impegno  a  non  cedere  o
alienare  assunto relativamente agli investimenti di cui alla lettera
c)  dell'allegato  C  alla  circolare del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste 1o ottobre 1991, n. 265, si intende a tutti gli effetti
assolto  purche'  esso  sia  stato rispettato per almeno un terzo del
periodo inizialmente previsto.
                              Art. 18.
              Promozione dei processi di tracciabilita'
  1.  Con  atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio
dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro delle politiche agricole e
forestali,  di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato  ed  il  Ministro  della sanita', d'intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome,  da  adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata  in vigore del presente decreto legislativo, sono definite le
modalita'  per  la  promozione,  in  tutte le fasi della produzione e
della distribuzione, di un sistema volontario di tracciabilita' degli
alimenti,  dei  mangimi  e  degli  animali  destinati alla produzione
alimentare  e  delle  sostanze  destinate  o  atte  a far parte di un
alimento o di un mangime in base ai seguenti criteri:
    a) favorire   la   massima  adesione  al  sistema  volontario  di
tracciabilita' anche attraverso accordi di filiera;
    b) definire  un  sistema  di  certificazione  atto a garantire la
tracciabilita', promuovendone la diffusione;
    c) definire  un  piano  di  controllo allo scopo di assicurare il
corretto funzionamento del sistema di tracciabilita'.
  2.  Le  amministrazioni  competenti,  al  fini  dell'accesso  degli
esercenti attivita' agricola, alimentare o mangimistica ai contributi
previsti   dall'ordinamento   nazionale,  assicurano  priorita'  alle
imprese  che  assicurano  la  tracciabilita',  certificata  ai  sensi
dell'atto di indirizzo e coordinamento.
                              Art. 19.
      Commissione interministeriale per la sicurezza alimentare
  1.  E'  istituita  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri,  senza  oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
la  Commissione  interministeriale  per  la  sicurezza alimentare. La
Commissione    attua   il   coordinamento   delle   attivita'   delle
amministrazioni  competenti in materia di sicurezza alimentare, ferme
restando  le  competenze  delle  amministrazioni medesime, e studia i
problemi  connessi  all'istituzione  dell'Autorita'  europea  per gli
alimenti  ed  all'individuazione  del punto di contatto nazionale con
detta Autorita'.
  2.  La  Commissione  di  cui al comma 1 e' composta di otto membri,
designati,  uno  ciascuno,  dai  Ministri  delegati  per  la funzione
pubblica  e  per  le  politiche  comunitarie e, due per ciascuno, dai
Ministri    della    sanita',   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, delle politiche agricole e forestali.
  3. A conclusione dei propri lavori la Commissione di cui al comma 1
redige  una  relazione,  anche  con  riguardo  ad  eventuali proposte
operative  in materia di coordinamento delle competenze in materia di
sicurezza  alimentare  e  di  individuazione  del  punto  di contatto
nazionale dell'Autorita' europea per gli alimenti.
                              Art. 20.
                    Istituti della concertazione
  1.  Nella  definizione delle politiche agroalimentari il Governo si
avvale  del  Tavolo agroalimentare istituito presso la Presidenza del
Consiglio   dei   Ministri,  che  e'  convocato  con  cadenza  almeno
trimestrale.  Al  Tavolo agroalimentare partecipa una delegazione del
Consiglio   nazionale   dei   consumatori   e  degli  utenti  di  cui
all'articolo  4  della  legge 30 luglio 1998, n. 281, composta di tre
rappresentanti designati dal Consiglio medesimo.
  2.  Le  modalita' delle ulteriori attivita' di concertazione presso
il  Ministero  delle politiche agricole e forestali sono definite con
decreto del Ministro.
                              Art. 21.
          Norme per la tutela dei territori con produzioni
            agricole di particolare qualita' e tipicita'
  1.  Fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n.  22,  come  modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n.
389,  e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci,
lo  Stato,  le  regioni e gli enti locali tutelano, nell'ambito delle
rispettive competenze:
    a) la  tipicita',  la  qualita',  le caratteristiche alimentari e
nutrizionali,  nonche'  le  tradizioni  rurali  di  elaborazione  dei
prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata
(DOC),  a  denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a
denominazione  di  origine  protetta  (DOP), a indicazione geografica
protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT);
    b) le  aree  agricole  in  cui si ottengono prodotti con tecniche
dell'agricoltura  biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91
del Consiglio, del 24 giugno 1991;
    c) le zone aventi specifico interesse agrituristico.
  2. La tutela di cui al comma 1 e' realizzata, in particolare, con:
    a) la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non
idonee  alla  localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero
dei rifiuti, di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e), del decreto
legislativo  5 febbraio  1997, n. 22, come modificato dall'articolo 3
del  decreto  legislativo  8 novembre  1997,  n. 389, e l'adozione di
tutte  le misure utili per perseguire gli obiettivi di cui al comma 2
dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997;
    b) l'adozione  dei  piani  territoriali  di  coordinamento di cui
all'articolo  15,  comma  2,  della  legge  8 giugno  1990, n. 142, e
l'individuazione   delle  zone  non  idonee  alla  localizzazione  di
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo
20,  comma  1,  lettera  e), del citato decreto legislativo n. 22 del
1997,  come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 389
del 1997.
                              Art. 22.
                       Sorveglianza rinforzata
  1.  I  vegetali,  le  sementi,  i  prodotti  antiparassitari di uso
agricolo  e  i  prodotti  assimilati, i fertilizzanti, i composti e i
materiali  di  sostegno,  che  sono  composti  in tutto o in parte di
organismi  geneticamente  modificati,  sono soggetti ad uno specifico
monitoraggio territoriale.
  2.  I  Servizi  fitosanitari regionali, nell'ambito delle attivita'
ispettive previste dalle vigenti normative fitosanitarie sui vegetali
e   prodotti   vegetali,  collaborano  con  le  strutture  incaricate
dell'effettuazione   dei   controlli  sugli  organismi  geneticamente
modificati.
  3.  Le modalita' per l'espletamento del monitoraggio, anche al fine
di  assicurare  omogeneita' di interventi e raccordo operativo con il
Servizio   fitosanitario   centrale  del  Ministero  delle  politiche
agricole  e  forestali, sono stabilite con decreto del Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali,  di  concerto con i Ministri della
sanita' e dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, senza oneri
aggiuntivi  a  carico  dei bilanci dello Stato, delle regioni e delle
province.
                              Art. 23.
                        Prodotti di montagna
  1.  Le  denominazioni  "montagna",  "prodotto di montagna" e simili
possono  essere  utilizzati  per  i  prodotti  agricoli e alimentari,
soltanto  ove  questi  siano  prodotti  ed  elaborati  nelle  aree di
montagna  come  definite  dalla normativa comunitaria in applicazione
dell'articolo 3 della direttiva n. 75/268 del Consiglio del 28 aprile
1975 e dai programmi di cui al regolamento CE n. 1257/99.
                              Art. 24.
                  Indicatori di tempo e temperatura
  1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle politiche agricole
e  forestali  e della sanita', sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato e regioni, sono definiti, entro centottanta giorni
dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per
promuovere    l'indicazione   in   etichetta   delle   modalita'   di
conservazione  dei  prodotti  agroalimentari in relazione al tempo ed
alla  temperatura  da  riportare  all'interno  ed  all'esterno  degli
imballaggi   preconfezionati   di  prodotti  agroalimentari  freschi,
refrigerati e surgelati di breve durabilita'.
                              Art. 25.
                  Organizzazioni interprofessionali
  1.  All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  1, all'alinea, le parole: "qualsiasi organismo che"
sono  sostituite dalle seguenti: "un'associazione costituita ai sensi
degli  articoli  14  e  seguenti  del codice civile e riconosciuta ai
sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361";
    b) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    "a)  raggruppi  organizzazioni  nazionali di rappresentanza delle
attivita'  economiche  connesse  con la produzione, il commercio e la
trasformazione dei prodotti agricoli";
    c) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
  "2. Le organizzazioni possono costituire fondi per il conseguimento
dei  fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per
tutte le imprese aderenti, in base alla normativa comunitaria ed alle
disposizioni  previste  dal decreto di cui al comma 2-quater. Al fine
dell'imposizione  dei  contributi e delle regole predette le delibere
devono  essere  adottate con il voto favorevole di almeno l'85% degli
associati interessati al prodotto.
  2-bis.   Il   riconoscimento  puo'  essere  concesso  ad  una  sola
organizzazione  interprofessionale per prodotto, che puo' articolarsi
in sezioni regionali o interregionali.
  2-ter.   Gli   accordi  conclusi  in  seno  ad  una  organizzazione
interprofessionale   non   possono   comportare   restrizioni   della
concorrenza   ad   eccezione   di   quelli   che   risultino  da  una
programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione
degli  sbocchi  di  mercato  o da un programma di miglioramento della
qualita'  che  abbia  come  conseguenza  diretta  una limitazione del
volume   di   offerta.   Gli  accordi  sono  in  tali  casi  adottati
all'unanimita' degli associati interessati al prodotto.
  2-quater.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono
definiti i criteri e le modalita' per:
    a) l'individuazione  delle  organizzazioni  nazionali di cui alla
lettera b) del comma 1;
    b) il   riconoscimento   ed   i  controlli  delle  organizzazioni
interprofessionali;
    c) la nomina degli amministratori;
    d) la  definizione  delle  condizioni  per  estendere  anche alle
imprese  non  aderenti  le  regole  approvate  ai  sensi del comma 2,
sempreche'    l'organizzazione    interprofessionale    dimostri   di
controllare   almeno  il  75  per  cento  della  produzione  o  della
commercializzazione sul territorio nazionale.".
                             Art. 26
      ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MAGGIO 2005, N. 102))
                             Art. 27
      ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MAGGIO 2005, N. 102))
                             Art. 28
      ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MAGGIO 2005, N. 102))
                             Art. 29
      ((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MAGGIO 2005, N. 102))
                               Art. 30 
                    Adeguamento delle borse merci 

 
  1. Le contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla  legge
20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, sono svolte  anche
attraverso strumenti informatici o per via telematica. 
  2. Al fine  di  rendere  uniformi  le  modalita'  di  gestione,  di
vigilanza e di accesso alle negoziazioni telematiche,  le  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, durante  un
periodo sperimentale di dodici  mesi,  apposite  norme  tecniche,  in
conformita'   a   quanto   stabilito   dal   decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  20  dicembre  2000,
idonee  a  consentire  l'accesso  alle   contrattazioni,   anche   da
postazioni remote, ad una unica piattaforma telematica. 
  (( 3. Con riferimento al  prodotti  elencati  nell'Allegato  I  del
Trattato istitutivo della Comunita' europea, negli Allegati  I  e  II
del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992,
come modificato dal  regolamento  (CE)  n.  692/2003  del  Consiglio,
dell'8 aprile 2003, ed agli altri prodotti qualificati  agricoli  dal
diritto comunitario,  anche  ai  fini  dell'uniforme  classificazione
merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e
forestali sono disciplinate le  modalita'  di  attuazione  di  quanto
previsto dal comma 1. )) 
  4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3,  i
risultati in termini di prezzi di riferimento e  di  quantita'  delle
merci e delle derrate negoziate in via  telematica  sono  oggetto  di
comunicazione, da parte delle societa' di gestione, alle  Deputazioni
delle Borse merci, nonche' di pubblicazione nel bollettino  ufficiale
dei prezzi, edito dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura. 
  5. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al  comma
3 le norme della legge 20  marzo  1913,  n.  272,  cessano  di  avere
applicazione  nei  confronti  delle   contrattazioni   dei   prodotti
fungibili agricoli, agroindustriali, ittici e tipici. 
                              Art. 31.
                      Programmazione negoziata
  1. Nel documento di programmazione agroalimentare e forestale e nel
documento  di  programmazione  economica e finanziaria sono definiti,
per il periodo di riferimento, gli obiettivi strategici da conseguire
attraverso   gli   strumenti   della   programmazione   negoziata  in
agricoltura.
  2.   Nell'ambito   dei  fondi  stanziati  annualmente  dalla  legge
finanziaria ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208, e successive
modificazioni,  il  Comitato  interministeriale per la programmazione
economica  (CIPE) provvede ad individuare una quota da destinare agli
obiettivi di cui al comma 1.

Capo V
Disposizioni diverse

                              Art. 32.
              Procedure di finanziamento della ricerca
  1.  Per  gli  enti  del settore di ricerca in agricoltura di cui al
decreto    legislativo   29 ottobre   1999,   n.   454,   nell'attesa
dell'adozione  del  relativo  decreto  ed  allo  scopo  di assicurare
l'ordinaria prosecuzione dell'attivita', il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali  e'  autorizzato ad erogare acconti sulla base
delle  previsioni  contenute  nel  decreto  di  riparto,  nonche' dei
contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
                               Art. 33
               Disposizioni per gli organismi pagatori

  1.  I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori
riconosciuti  di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo
15  giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui
confronti  siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di
controllo,   notizie   circostanziate   di   indebite  percezioni  di
erogazioni  a  carico del bilancio comunitario o nazionale, finche' i
fatti non siano definitivamente accertati.
  2.  I  procedimenti  sospesi  ai sensi del comma 1 sono riavviati a
seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.
  3.  ((  COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 OTTOBRE 2001, N. 381, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 DICEMBRE 2001, N. 441 ))
  4.  ((  COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 OTTOBRE 2001, N. 381, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 DICEMBRE 2001, N. 441 ))
  5  ((  COMMA  ABROGATO DAL D.L. 22 OTTOBRE 2001, N. 381, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 DICEMBRE 2001, N. 441 ))
                              Art. 34.
                              Garanzie
  1.  Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto del
Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato 31 maggio
1999, n. 248, l'ambito di applicazione della garanzia diretta e della
cogaranzia  di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 4 del medesimo
decreto, e' esteso ai settori agricolo, agroalimentare e della pesca.
La  garanzia diretta e la cogaranzia sono concesse nel rispetto delle
disposizioni  comunitarie in materia di aiuti di Stato sotto forma di
garanzia di cui alla comunicazione della Commissione CE 2000/C 71/07.
                              Art. 35.
                       Ambito di applicazione
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel
rispetto  e  nei  limiti  degli statuti di autonomia e delle relative
norme di attuazione.
                              Art. 36.
                      Disposizioni finanziarie
  1.   Agli   oneri  derivanti  dal  presente  decreto,  quantificati
complessivamente  in  lire 83,895  miliardi  per  l'anno  2001  e  in
lire 95,895  miliardi  a  decorrere  dal  2002,  di  cui  lire 68,963
miliardi   per  l'articolo  1,  comma  2,  lire  7,052  miliardi  per
l'articolo 3, lire 12 miliardi a decorrere dal 2002 per l'articolo 8,
lire  56 milioni per l'articolo 9, lire 7,824 miliardi per l'articolo
10, si provvede:
    a) per    gli    anni    2001    e    2002   mediante   riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  recata  dall'articolo  25 della legge
17 maggio  1999,  n.  144,  come rifinanziata dalla legge 23 dicembre
2000, n. 388;
    b) per  l'anno  2003  mediante  riduzione  dell'autorizzazione di
spesa  recata  -  ai  sensi  dell'articolo  7 del decreto legislativo
27 maggio  1999,  n.  165  -  dalla tabella C della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 18 maggio 2001
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Pecoraro    Scanio,    Ministro   delle
                              politiche agricole e forestali
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
                              Del Turco, Ministro delle finanze
                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della
                              previdenza sociale
                              Letta,   Ministro  dell'industria,  del
                              commercio   e  dell'artigianato  e  del
                              commercio con l'estero
                              Veronesi, Ministro della sanita'
                              Bordon, Ministro dell'ambiente
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Loiero,   Ministro   per   gli   affari
                              regionali
                              Mattioli,  Ministro  per  le  politiche
                              comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Fassino
                                                           Allegato 1 
                                                   (art. 27, comma 1) 
 
    
=====================================================================
      |             Settore (°)             |  Numero di produttori
=====================================================================
  A   |Apistico                             |           50
  B   |Avicunicolo                          |           50
  C   |Cerealicolo-oleaginoso               |          100
  D   |Florovivaistico                      |           50
  E   |Olivicolo                            |           50
  F   |Pataticolo                           |          100
  G   |Sementiero                           |          100
  H   |Sughericolo                          |          200
  I   |Tabacchicolo                         |          100
  J   |Vitivinicolo                         |          100
  K   |Zootecnico                           |          100
  L   |L1 - Produzioni bovine               |          100
      |L2 - Produzioni ovicaprine           |          100
      |L3 - Produzioni suine                |          100
      |L4 - Produzioni lattiero-casearie    |          100
  M   |Altri settori                        |           50

    
((3)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ha disposto (con l'art. 6, comma 11)
che "All'allegato 1 di cui all'articolo  27,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 maggio 2001, n.  228,  il  numero  dei  produttori  e'
ridotto del cinquanta per cento.".