DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228
Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
Vigente al: 22-10-2012
Capo I
Soggetti e attivita'
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 aprile 2001;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso il 24 aprile 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, delle finanze, del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del commercio con l'estero, della sanita', dell'ambiente, per la
funzione pubblica, per gli affari regionali e per le politiche
comunitarie;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Imprenditore agricolo
1. L'articolo 2135 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti
attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di
animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo
di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di
carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il
fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal
medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione
che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali,
nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi
mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione
ed ospitalita' come definite dalla legge".
2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di
imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo
svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice
civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente
ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo
biologico.
Art. 2.
Iscrizione al registro delle imprese
1. L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori
diretti e delle societa' semplici esercenti attivita' agricola nella
sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188
e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione
anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia
di cui all'articolo 2193 del codice civile.
Art. 3.
Attivita' agrituristiche
1. Rientrano fra le attivita' agrituristiche di cui alla legge
5 dicembre 1985, n. 730, ancorche' svolte all'esterno dei beni
fondiari nella disponibilita' dell'impresa, l'organizzazione di
attivita' ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva,
escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore
fruizione e conoscenza del territorio, nonche' la degustazione dei
prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della
legge 27 luglio 1999, n. 268. La stagionalita' dell'ospitalita'
agrituristica si intende riferita alla durata del soggiorno dei
singoli ospiti.
2. Possono essere addetti ad attivita' agrituristiche, e sono
considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina
previdenziale, assicurativa e fiscale, i familiari di cui
all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori dipendenti a
tempo indeterminato, determinato e parziale.
3. Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attivita'
agrituristiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9,
lettera a) ed all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
nonche' di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per
l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche.
Art. 4
Esercizio dell'attivita' di vendita
1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel
registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il
territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura
prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni
vigenti in materia di igiene e sanita'.
((2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e'
soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di
produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data di invio
della medesima comunicazione.)) Per la vendita al dettaglio
esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola
o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la
disponibilita' non e' richiesta la comunicazione di inizio attivita'.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle
generalita' del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle
imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la
specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e
delle modalita' con cui si intende effettuarla, ivi compreso il
commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in
forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la
comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si intende
esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche
mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere
la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi
dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di
prodotti derivati, ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o
trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al
completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attivita' di vendita diretta gli
imprenditori agricoli, singoli o soci di societa' di persone e le
persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato,
nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella
societa', condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in
materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione degli
alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni
dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto
legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformita' a quanto
stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto
legislativo n. 114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei
prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare
precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori
individuali ovvero a 4 milioni di euro per le societa', si applicano
le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.
Art. 4-bis
(( Imprenditoria agricola giovanile ))
(( 1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, e'
considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo
avente una eta' non superiore a 40 anni. ))
Capo II
Contratti agrari, integrita' aziendale e distretti
Art. 5
Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203
1. Dopo l'articolo 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203, e' inserito
il seguente:
"Art. 4-bis (Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto). - 1. Il
locatore che, alla scadenza prevista dall'articolo 1, ovvero a quella
prevista dal primo comma dell'articolo 22 o alla diversa scadenza
pattuita tra le parti, intende concedere in affitto il fondo a terzi,
deve comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno novanta giorni prima
della scadenza. Le offerte possono avere ad oggetto anche proposte di
affitto definite dal locatore e dai terzi al sensi del terzo comma
dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito
dal primo comma dell'articolo 45 della presente legge.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non ricorre quando il conduttore
abbia comunicato che non intende rinnovare l'affitto e nei casi di
cessazione del rapporto di affitto per grave inadempienza o recesso
del conduttore ai sensi dell'articolo 5.
3. Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro quarantacinque
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e nelle
forme ivi previste, offre condizioni uguali a quelle comunicategli
dal locatore.
4. Nel caso in cui il locatore entro i sei mesi successivi alla
scadenza del contratto abbia concesso il fondo in affitto a terzi
senza preventivamente comunicare le offerte ricevute secondo le
modalita' e i termini di cui al comma 1 ovvero a condizioni piu'
favorevoli di quelle comunicate al conduttore, quest'ultimo conserva
il diritto di prelazione da esercitare nelle forme di cui al comma 3
entro il termine di un anno dalla scadenza del contratto non
rinnovato. Per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione si
instaura un nuovo rapporto di affitto alle medesime condizioni del
contratto concluso dal locatore con il terzo.".
Art. 5-bis
Conservazione dell'integrita' aziendale
1. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per
compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al
raggiungimento del livello minimo di redditivita' determinato dai
piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli
investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e
successive modificazioni.
2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro
che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a
condurlo in qualita' di coltivatore diretto o di imprenditore
agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal
trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-bis,
commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli onorari notarili
per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto.
3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili ad
un sesto in favore della costituzione del compendio unico di cui al
comma 2 spettano comunque ai trasferimenti di immobili agricoli e
relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso
di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre
2001, n. 17, effettuati tra vivi o mortis causa ad acquirenti che
nell'atto o con dichiarazione separata si impegnino a condurre
direttamente il maso per dieci anni.
4. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati,
costituenti il compendio unico, sono considerati unita' indivisibili
per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo
non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di
morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilita'
deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli
atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri
immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Sono nulli gli
atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto
il frazionamento del compendio unico.
5. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli
anche non confinanti fra loro purche' funzionali all'esercizio
dell'impresa agricola.
6. Qualora nel periodo di cui al comma 4, i beni disponibili
nell'asse ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli
eredi secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o
dal dante causa, si provvede all'assegnazione del compendio di cui al
presente articolo all'erede che la richieda, con addebito
dell'eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non soddisfatta,
sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa
fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni
dall'apertura della stessa con un tasso d'interesse inferiore di un
punto a quello legale.
7. In caso di controversie sul valore da assegnare al compendio
unico o relativamente ai diritti agli aiuti comunitari e nazionali
presenti sul compendio stesso, le parti possono richiedere un
arbitrato alla camera arbitrale ed allo sportello di conciliazione di
cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1°
luglio 2002, n. 743.
8. Se nessuno degli eredi richiede l'attribuzione preferenziale,
sono revocati i diritti agli aiuti comunitari e nazionali, ivi
comprese l'attribuzione di quote produttive, assegnati
all'imprenditore defunto per i terreni oggetto della successione. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni,
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le
modalita' per la revoca e la riattribuzione dei diritti e delle
quote.
9. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai
piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi
dalle regioni, province, comuni e comunita' montane.
10. Gli articoli 846, 847 e 848 del codice civile sono abrogati.
11. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito
degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma
2.
((11-bis. La costituzione di compendio unico avviene con
dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell'atto di
acquisto o di trasferimento; in tale ipotesi sono dovuti
esclusivamente gli onorari notarili per l'atto di acquisto o
trasferimento ridotti ad un sesto ai sensi del presente articolo,
senza alcuna maggiorazione.
11-ter. I terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di
proprieta', possono concorrere al raggiungimento del livello minimo
di redditivita' di cui al comma 1.
11-quater. La costituzione di compendio unico puo' avvenire anche
in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze gia' di
proprieta' della parte, mediante dichiarazione unilaterale del
proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell'atto pubblico.
Gli onorari notarili in tale ipotesi sono determinati in misura
fissa, con applicazione della voce di tariffa di cui all'articolo 6,
comma 2, della tariffa degli onorari spettanti ai notai, approvata
con decreto del Ministro della giustizia in data 27 novembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2001)).
Art. 6.
Utilizzazione agricola dei terreni demaniali
e patrimoniali indisponibili
1. Le disposizioni recate dalla legge 12 giugno 1962, n. 567, e
successive modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e
successive modificazioni, dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, e
successive modificazioni, si applicano anche ai terreni demaniali o
soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del
patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali
o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano
oggetto di affitto o di concessione amministrativa.
2. L'ente proprietario puo' recedere in tutto o in parte dalla
concessione o dal contratto di affitto mediante preavviso non
inferiore a sei mesi e pagamento di una indennita' per le
coltivazioni in corso che vadano perdute nell'ipotesi che il terreno
demaniale o equiparato o facente parte del patrimonio indisponibile
debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la
demanialita' o l'indisponibilita' e' posta.
3. Sui terreni di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi
soltanto i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni concordati
tra le parti o quelli eseguiti a seguito del procedimento di cui
all'articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203. In quest'ultimo
caso l'autorita' competente non puo' emettere parere favorevole se i
miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni mantengono la loro
utilita' anche dopo la restituzione del terreno alla sua destinazione
istituzionale.
4. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, alla scadenza
della concessione amministrativa o del contratto di affitto, per la
concessione e la locazione dei terreni di loro proprieta' devono
adottare procedure di licitazione privata o trattativa privata. A tal
fine possono avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23,
terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal
primo comma dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.
Art. 7.
Prelazione di piu' confinanti
1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto
di cui rispettivamente all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n.
590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge
14 agosto 1971, n. 817, nel caso di piu' soggetti confinanti, si
intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come
partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e
imprenditori agricoli a titolo principale di eta' compresa tra i 18 e
i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il
numero di essi nonche' il possesso da parte degli stessi di
conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del
regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999.
Art. 8.
Conservazione dell'integrita' dell'azienda agricola
1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31
gennaio 1994, n. 97, si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 2002,
anche alle aziende agricole ubicate in comuni non montani.
Art. 9.
Soci di societa' di persone
1. Ai soci delle societa' di persone esercenti attivita' agricole,
in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore
agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si
applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie
stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in
possesso delle predette qualifiche. I predetti soggetti mantengono la
qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento, da parte del
socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche
l'apporto delle unita' attive iscritte nel rispettivo nucleo
familiare.
Art. 10.
Attribuzione della qualifica di imprenditore
agricolo a titolo principale
1. All'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"Le societa' sono considerate imprenditori agricoli a titolo
principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale
l'esercizio esclusivo dell'attivita' agricola, ed inoltre:
a) nel caso di societa' di persone qualora almeno la meta' dei
soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a
titolo principale. Per le societa' in accomandita la percentuale si
riferisce ai soci accomandatari;
b) nel caso di societa' cooperative qualora utilizzino
prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la meta' dei
soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a
titolo principale;
c) nel caso di societa' di capitali qualora oltre il 50 per cento
del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a
titolo principale. Tale condizione deve permanere e comunque essere
assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni. A tal
fine lo statuto puo' prevedere un diritto di prelazione a favore dei
soci che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo
principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa qualifica
intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le
proprie azioni o la propria quota, determinando le modalita' e i
tempi di esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica
di imprenditore agricolo a titolo principale e' tenuto a darne
comunicazione all'organo di amministrazione della societa' entro
quindici giorni.".
2. Restano ferme le disposizioni di cui al testo unico delle
imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 11.
Attenuazione dei vincoli in materia di proprieta' coltivatrice
1. Il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente
legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di
proprieta' coltivatrice e' ridotto da dieci a cinque anni.
2. La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo
acquistato con i suddetti benefici non possono aver luogo prima che
siano decorsi cinque anni dall'acquisto.
3. Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che,
durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando
la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento
dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o
di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attivita' di
imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile,
come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto. Le disposizioni
del presente comma si applicano anche in tutti i casi di alienazione
conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e
regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o
tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.
4. All'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "trenta anni" sono sostituite dalle
seguenti: "quindici anni";
b) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
"Il suddetto vincolo puo' essere, altresi', revocato, secondo le
modalita' di cui al precedente comma, nel caso in cui sia mutata la
destinazione agricola del fondo per effetto degli strumenti
urbanistici vigenti (( , a condizione che la porzione di terreno
interessata sia tale da consentire l'efficiente prosecuzione
dell'attivita' agricola sulla restante superficie. Il riscatto
anticipato da parte dell'assegnatario avviene sulla base del valore
attribuito al terreno all'epoca dell'assegnazione. ))"
(( 4-bis. Il vincolo di indivisibilita' di cui all'articolo 11
della legge 14 agosto 1971, n. 817, come modificato dall'articolo 11,
comma 4, del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, gravante
sui terreni assegnati attraverso il regime di aiuto fondiario n.
110/2001/Italia puo' essere, altresi', revocato dall'Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare, limitatamente alla
porzione di terreno interessata dalla procedura espropriativa
finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica
utilita' da parte di un soggetto pubblico o privato.
4-ter. All'assegnatario del fondo acquistato dall'Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, sia esso in forma
singola che associata, spetta in ogni caso l'indennita' aggiuntiva
prevista dall'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.
L'indennita' aggiuntiva di cui al comma 1 e' determinata ai sensi
dell'articolo 40, comma 4, del citato decreto del Presidente della
Repubblica. n. 327 del 2001, e successive modificazioni. ))
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno
cinque anni la data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 12.
Operazioni fondiarie dell'ISMEA
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le risorse finanziarie derivanti dalla gestione finanziaria
di cui al titolo II della legge 26 maggio 1965, n. 590, recante
interventi degli enti di sviluppo nella formazione della proprieta'
coltivatrice, sono trasferiti all'ISMEA e destinati alle operazioni
fondiarie previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 15 dicembre
1998, n. 441. All'ISMEA non si applicano le disposizioni della legge
29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 13.
Distretti rurali e agroalimentari di qualita'
1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di
cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e
successive modificazioni, caratterizzati da un'identita' storica e
territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attivita'
agricole e altre attivita' locali, nonche' dalla produzione di beni o
servizi di particolare specificita', coerenti con le tradizioni e le
vocazioni naturali e territoriali.
2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualita' i sistemi
produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati
da significativa presenza economica e da interrelazione e
interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari,
nonche' da una o piu' produzioni certificate e tutelate ai sensi
della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni
tradizionali o tipiche.
3. Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti rurali e
dei distretti agroalimentari.
Capo III
Rapporti con le pubbliche amministrazioni
Art. 14.
Contratti di collaborazione con
le pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni possono concludere contratti di
collaborazione, anche ai sensi dell'articolo 119 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con gli imprenditori agricoli
anche su richiesta delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, per la
promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela
delle produzioni di qualita' e delle tradizioni alimentari locali.
2. I contratti di collaborazione sono destinati ad assicurare il
sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria agricola locale, anche
attraverso la valorizzazione delle peculiarita' dei prodotti tipici,
biologici e di qualita', anche tenendo conto dei distretti
agroalimentari, rurali e ittici.
3. Al fine di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori e
di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima e
della peculiarita' delle produzioni di cui al commi 1 e 2, le
pubbliche amministrazioni, nel rispetto degli Orientamenti comunitari
in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, possono concludere
contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si
impegnino nell'esercizio dell'attivita' di impresa ad assicurare la
tutela delle risorse naturali, della biodiversita', del patrimonio
culturale e del paesaggio agrario e forestale.
Art. 15
Convenzioni con le pubbliche amministrazioni
1. Al fine di favorire lo svolgimento di attivita' funzionali alla
sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia
del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento
dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della
tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche
amministrazioni (( , ivi compresi i consorzi di bonifica, )) possono
stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni
delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto
degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato
all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative,
riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le
predette finalita' le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme
vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori
agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di
imprenditori singoli, e a 300.000 euro nel caso di imprenditori in
forma associata.
Capo IV
Rafforzamento della filiera agroalimentare
Art. 16.
Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo
delle imprese gestite direttamente
dai produttori agricoli
1. Il regime di aiuti istituito dall'articolo 13, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e' finalizzato anche a
favorire il riorientamento delle filiere produttive nell'ottica della
sicurezza alimentare e della tracciabilita' degli alimenti e si
applica prioritariamente a favore delle imprese gestite direttamente
dai produttori agricoli, ivi comprese:
a) le societa' cooperative agricole e loro consorzi che
utilizzano prevalentemente prodotti conferiti dai soci;
b) le organizzazioni di produttori e loro forme associate
riconosciute ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto;
c) le societa' di capitali in cui oltre il 50 per cento del
capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dalle
societa' di cui alle lettere a) e b).
Art. 17.
Trasferimento di adeguato vantaggio
economico ai produttori agricoli
1. Il rispetto del criterio fissato dall'articolo 26, paragrafo 2
del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999,
relativamente alla garanzia del trasferimento di un adeguato
vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli
aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro, ove non
diversamente stabilito dai piani di sviluppo rurale di cui al
regolamento (CE) n. 1257/99 e dai programmi operativi regionali di
cui al regolamento (CE) n. 1260/99, e' assicurato con la
dimostrazione, da parte delle imprese agroalimentari,
dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti stipulati,
anche nel rispetto di accordi interprofessionali, con i produttori
interessati alla produzione oggetto degli investimenti beneficiari
del sostegno pubblico. Nel caso di imprese cooperative e loro
consorzi il rispetto del suddetto criterio e' assicurato almeno
mediante l'utilizzazione prevalente, nelle attivita' di
trasformazione e di commercializzazione, dei prodotti conferiti da
parte dei produttori associati.
2. Le amministrazioni competenti in relazione all'attuazione
dell'intervento individuano i termini e le modalita' che consentono
di soddisfare il criterio di cui al comma 1. Il rispetto di tale
criterio costituisce vincolo per la erogazione del sostegno agli
investimenti, anche in relazione alla restituzione del contributo
erogato.
3. Al fine di consentire l'effettivo trasferimento del vantaggio
economico ai produttori da parte delle imprese beneficiarie delle
provvidenze di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 252, anche ai
soggetti che subiscono gli effetti negativi derivanti dall'epidemia
di encefalopatia spongiforme bovina, l'impegno a non cedere o
alienare assunto relativamente agli investimenti di cui alla lettera
c) dell'allegato C alla circolare del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste 1o ottobre 1991, n. 265, si intende a tutti gli effetti
assolto purche' esso sia stato rispettato per almeno un terzo del
periodo inizialmente previsto.
Art. 18.
Promozione dei processi di tracciabilita'
1. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato ed il Ministro della sanita', d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definite le
modalita' per la promozione, in tutte le fasi della produzione e
della distribuzione, di un sistema volontario di tracciabilita' degli
alimenti, dei mangimi e degli animali destinati alla produzione
alimentare e delle sostanze destinate o atte a far parte di un
alimento o di un mangime in base ai seguenti criteri:
a) favorire la massima adesione al sistema volontario di
tracciabilita' anche attraverso accordi di filiera;
b) definire un sistema di certificazione atto a garantire la
tracciabilita', promuovendone la diffusione;
c) definire un piano di controllo allo scopo di assicurare il
corretto funzionamento del sistema di tracciabilita'.
2. Le amministrazioni competenti, al fini dell'accesso degli
esercenti attivita' agricola, alimentare o mangimistica ai contributi
previsti dall'ordinamento nazionale, assicurano priorita' alle
imprese che assicurano la tracciabilita', certificata ai sensi
dell'atto di indirizzo e coordinamento.
Art. 19.
Commissione interministeriale per la sicurezza alimentare
1. E' istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
la Commissione interministeriale per la sicurezza alimentare. La
Commissione attua il coordinamento delle attivita' delle
amministrazioni competenti in materia di sicurezza alimentare, ferme
restando le competenze delle amministrazioni medesime, e studia i
problemi connessi all'istituzione dell'Autorita' europea per gli
alimenti ed all'individuazione del punto di contatto nazionale con
detta Autorita'.
2. La Commissione di cui al comma 1 e' composta di otto membri,
designati, uno ciascuno, dai Ministri delegati per la funzione
pubblica e per le politiche comunitarie e, due per ciascuno, dai
Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, delle politiche agricole e forestali.
3. A conclusione dei propri lavori la Commissione di cui al comma 1
redige una relazione, anche con riguardo ad eventuali proposte
operative in materia di coordinamento delle competenze in materia di
sicurezza alimentare e di individuazione del punto di contatto
nazionale dell'Autorita' europea per gli alimenti.
Art. 20.
Istituti della concertazione
1. Nella definizione delle politiche agroalimentari il Governo si
avvale del Tavolo agroalimentare istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, che e' convocato con cadenza almeno
trimestrale. Al Tavolo agroalimentare partecipa una delegazione del
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui
all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, composta di tre
rappresentanti designati dal Consiglio medesimo.
2. Le modalita' delle ulteriori attivita' di concertazione presso
il Ministero delle politiche agricole e forestali sono definite con
decreto del Ministro.
Art. 21.
Norme per la tutela dei territori con produzioni
agricole di particolare qualita' e tipicita'
1. Fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n.
389, e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci,
lo Stato, le regioni e gli enti locali tutelano, nell'ambito delle
rispettive competenze:
a) la tipicita', la qualita', le caratteristiche alimentari e
nutrizionali, nonche' le tradizioni rurali di elaborazione dei
prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata
(DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a
denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica
protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT);
b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche
dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91
del Consiglio, del 24 giugno 1991;
c) le zone aventi specifico interesse agrituristico.
2. La tutela di cui al comma 1 e' realizzata, in particolare, con:
a) la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non
idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero
dei rifiuti, di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 3
del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e l'adozione di
tutte le misure utili per perseguire gli obiettivi di cui al comma 2
dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997;
b) l'adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui
all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo
20, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 22 del
1997, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 389
del 1997.
Art. 22.
Sorveglianza rinforzata
1. I vegetali, le sementi, i prodotti antiparassitari di uso
agricolo e i prodotti assimilati, i fertilizzanti, i composti e i
materiali di sostegno, che sono composti in tutto o in parte di
organismi geneticamente modificati, sono soggetti ad uno specifico
monitoraggio territoriale.
2. I Servizi fitosanitari regionali, nell'ambito delle attivita'
ispettive previste dalle vigenti normative fitosanitarie sui vegetali
e prodotti vegetali, collaborano con le strutture incaricate
dell'effettuazione dei controlli sugli organismi geneticamente
modificati.
3. Le modalita' per l'espletamento del monitoraggio, anche al fine
di assicurare omogeneita' di interventi e raccordo operativo con il
Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche
agricole e forestali, sono stabilite con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della
sanita' e dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, senza oneri
aggiuntivi a carico dei bilanci dello Stato, delle regioni e delle
province.
Art. 23.
Prodotti di montagna
1. Le denominazioni "montagna", "prodotto di montagna" e simili
possono essere utilizzati per i prodotti agricoli e alimentari,
soltanto ove questi siano prodotti ed elaborati nelle aree di
montagna come definite dalla normativa comunitaria in applicazione
dell'articolo 3 della direttiva n. 75/268 del Consiglio del 28 aprile
1975 e dai programmi di cui al regolamento CE n. 1257/99.
Art. 24.
Indicatori di tempo e temperatura
1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle politiche agricole
e forestali e della sanita', sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato e regioni, sono definiti, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per
promuovere l'indicazione in etichetta delle modalita' di
conservazione dei prodotti agroalimentari in relazione al tempo ed
alla temperatura da riportare all'interno ed all'esterno degli
imballaggi preconfezionati di prodotti agroalimentari freschi,
refrigerati e surgelati di breve durabilita'.
Art. 25.
Organizzazioni interprofessionali
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, all'alinea, le parole: "qualsiasi organismo che"
sono sostituite dalle seguenti: "un'associazione costituita ai sensi
degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361";
b) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) raggruppi organizzazioni nazionali di rappresentanza delle
attivita' economiche connesse con la produzione, il commercio e la
trasformazione dei prodotti agricoli";
c) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2. Le organizzazioni possono costituire fondi per il conseguimento
dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per
tutte le imprese aderenti, in base alla normativa comunitaria ed alle
disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-quater. Al fine
dell'imposizione dei contributi e delle regole predette le delibere
devono essere adottate con il voto favorevole di almeno l'85% degli
associati interessati al prodotto.
2-bis. Il riconoscimento puo' essere concesso ad una sola
organizzazione interprofessionale per prodotto, che puo' articolarsi
in sezioni regionali o interregionali.
2-ter. Gli accordi conclusi in seno ad una organizzazione
interprofessionale non possono comportare restrizioni della
concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una
programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione
degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della
qualita' che abbia come conseguenza diretta una limitazione del
volume di offerta. Gli accordi sono in tali casi adottati
all'unanimita' degli associati interessati al prodotto.
2-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono
definiti i criteri e le modalita' per:
a) l'individuazione delle organizzazioni nazionali di cui alla
lettera b) del comma 1;
b) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni
interprofessionali;
c) la nomina degli amministratori;
d) la definizione delle condizioni per estendere anche alle
imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2,
sempreche' l'organizzazione interprofessionale dimostri di
controllare almeno il 75 per cento della produzione o della
commercializzazione sul territorio nazionale.".
Art. 26
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MAGGIO 2005, N. 102))
Art. 27
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MAGGIO 2005, N. 102))
Art. 28
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MAGGIO 2005, N. 102))
Art. 29
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 MAGGIO 2005, N. 102))
Art. 30
Adeguamento delle borse merci
1. Le contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla legge
20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, sono svolte anche
attraverso strumenti informatici o per via telematica.
2. Al fine di rendere uniformi le modalita' di gestione, di
vigilanza e di accesso alle negoziazioni telematiche, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, durante un
periodo sperimentale di dodici mesi, apposite norme tecniche, in
conformita' a quanto stabilito dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 dicembre 2000,
idonee a consentire l'accesso alle contrattazioni, anche da
postazioni remote, ad una unica piattaforma telematica.
(( 3. Con riferimento al prodotti elencati nell'Allegato I del
Trattato istitutivo della Comunita' europea, negli Allegati I e II
del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992,
come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio,
dell'8 aprile 2003, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal
diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione
merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e
forestali sono disciplinate le modalita' di attuazione di quanto
previsto dal comma 1. ))
4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i
risultati in termini di prezzi di riferimento e di quantita' delle
merci e delle derrate negoziate in via telematica sono oggetto di
comunicazione, da parte delle societa' di gestione, alle Deputazioni
delle Borse merci, nonche' di pubblicazione nel bollettino ufficiale
dei prezzi, edito dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
5. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
3 le norme della legge 20 marzo 1913, n. 272, cessano di avere
applicazione nei confronti delle contrattazioni dei prodotti
fungibili agricoli, agroindustriali, ittici e tipici.
Art. 31.
Programmazione negoziata
1. Nel documento di programmazione agroalimentare e forestale e nel
documento di programmazione economica e finanziaria sono definiti,
per il periodo di riferimento, gli obiettivi strategici da conseguire
attraverso gli strumenti della programmazione negoziata in
agricoltura.
2. Nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge
finanziaria ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208, e successive
modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) provvede ad individuare una quota da destinare agli
obiettivi di cui al comma 1.
Capo V
Disposizioni diverse
Art. 32.
Procedure di finanziamento della ricerca
1. Per gli enti del settore di ricerca in agricoltura di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, nell'attesa
dell'adozione del relativo decreto ed allo scopo di assicurare
l'ordinaria prosecuzione dell'attivita', il Ministero delle politiche
agricole e forestali e' autorizzato ad erogare acconti sulla base
delle previsioni contenute nel decreto di riparto, nonche' dei
contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
Art. 33
Disposizioni per gli organismi pagatori
1. I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori
riconosciuti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo
15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui
confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di
controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di
erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finche' i
fatti non siano definitivamente accertati.
2. I procedimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono riavviati a
seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 OTTOBRE 2001, N. 381, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 DICEMBRE 2001, N. 441 ))
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 OTTOBRE 2001, N. 381, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 DICEMBRE 2001, N. 441 ))
5 (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 OTTOBRE 2001, N. 381, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 DICEMBRE 2001, N. 441 ))
Art. 34.
Garanzie
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio
1999, n. 248, l'ambito di applicazione della garanzia diretta e della
cogaranzia di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 4 del medesimo
decreto, e' esteso ai settori agricolo, agroalimentare e della pesca.
La garanzia diretta e la cogaranzia sono concesse nel rispetto delle
disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato sotto forma di
garanzia di cui alla comunicazione della Commissione CE 2000/C 71/07.
Art. 35.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel
rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative
norme di attuazione.
Art. 36.
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, quantificati
complessivamente in lire 83,895 miliardi per l'anno 2001 e in
lire 95,895 miliardi a decorrere dal 2002, di cui lire 68,963
miliardi per l'articolo 1, comma 2, lire 7,052 miliardi per
l'articolo 3, lire 12 miliardi a decorrere dal 2002 per l'articolo 8,
lire 56 milioni per l'articolo 9, lire 7,824 miliardi per l'articolo
10, si provvede:
a) per gli anni 2001 e 2002 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 25 della legge
17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziata dalla legge 23 dicembre
2000, n. 388;
b) per l'anno 2003 mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa recata - ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo
27 maggio 1999, n. 165 - dalla tabella C della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 18 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Pecoraro Scanio, Ministro delle
politiche agricole e forestali
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Del Turco, Ministro delle finanze
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Veronesi, Ministro della sanita'
Bordon, Ministro dell'ambiente
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Allegato 1
(art. 27, comma 1)
=====================================================================
| Settore (°) | Numero di produttori
=====================================================================
A |Apistico | 50
B |Avicunicolo | 50
C |Cerealicolo-oleaginoso | 100
D |Florovivaistico | 50
E |Olivicolo | 50
F |Pataticolo | 100
G |Sementiero | 100
H |Sughericolo | 200
I |Tabacchicolo | 100
J |Vitivinicolo | 100
K |Zootecnico | 100
L |L1 - Produzioni bovine | 100
|L2 - Produzioni ovicaprine | 100
|L3 - Produzioni suine | 100
|L4 - Produzioni lattiero-casearie | 100
M |Altri settori | 50
((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ha disposto (con l'art. 6, comma 11)
che "All'allegato 1 di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il numero dei produttori e'
ridotto del cinquanta per cento.".