DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 1998, n. 32
Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Vigente al: 24-8-2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 4, lettera c), della
citata legge n. 59 del 1997, il quale prevede che sia anche
riordinata la disciplina delle attivita' economiche ed industriali,
in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle
imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel
comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione, al fine di
promuovere la competitivita' delle imprese nel mercato globale e la
razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione
all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della
distribuzione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 1 ottobre 1997;
Visto il parere della commissione parlamentare istituita ai sensi
dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;
Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni
regionali;
Visto il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Considerato l'accordo interprofessionale fra le associazioni dei
gestori e le associazioni dei concessionari degli impianti di
distribuzione dei carburanti, sottoscritto il 29 luglio 1997;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 9 gennaio e del 10 febbraio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno, delle
finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti
1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei
carburanti, di seguito denominati "impianti", sono attivita'
liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione di cui al comma
2 e con le modalita' di cui al presente decreto. Il regime di
concessione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26
ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 1970, n. 1034, cessa dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal
presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta all'autorizzazione del
comune in cui essa e' esercitata. L'autorizzazione e' subordinata
esclusivamente alla verifica della conformita' alle disposizioni del
piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la
sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la
tutela dei beni storici e artistici, nonche' alle norme di indirizzo
programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune
rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'articolo 2.
L'autorizzazione e' subordinata al rispetto delle prescrizioni di
prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
3. Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di
autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata della
documentazione prescritta dalla legge e di una perizia giurata,
redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la
sottoscrizione del progetto presentato, ((abilitato ai sensi delle
specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea)),
attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei
criteri di cui all'articolo 2, comma 1. Trascorsi novanta giorni dal
ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non e'
comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco, sussistendo ragioni
di pubblico interesse, puo' annullare l'assenso illegittimamente
formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il
termine fissato dal comune stesso.
4. In caso di trasferimento della titolarita' di un impianto, le
parti ne danno comunicazione al comune, alla regione e all'ufficio
tecnico di finanza entro quindici giorni.
5. Le concessioni di cui all'articolo 16, comma 1, del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono convertite di diritto in
autorizzazione ai sensi del comma 2. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 3, comma 2, i soggetti gia' titolari di concessione,
senza necessita' di alcun atto amministrativo, possono proseguire
l'attivita', dandone comunicazione al comune, alla regione e al
competente ufficio tecnico di finanza. Le verifiche sull'idoneita'
tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale
sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni
dalla precedente verifica. Gli impianti in esercizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sottoposti
dal comune a verifica, comprendente anche i profili di
incompatibilita' di cui all'articolo 3, comma 2, entro e non oltre il
30 giugno 1998. Le risultanze concernenti tali verifiche sono
comunicate all'interessato e trasmesse alla regione, al competente
ufficio tecnico di finanza, al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente, anche ai
fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. Restano esclusi
dalle verifiche di cui al presente comma gli impianti inseriti dal
titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di cui ai commi 1
e 2 dell'articolo 3, fermi restando i poteri di intervento in caso di
rischio sanitario o ambientale. Il controllo, la verifica e la
certificazione concernenti la sicurezza sanitaria necessaria per le
autorizzazioni previste dal presente articolo sono effettuati
dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modifiche e integrazioni.
6. La gestione degli impianti puo' essere affidata dal titolare
dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori,
mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per
oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse
e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di
autotrazione, secondo le modalita' e i termini definiti dagli accordi
interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria piu'
rappresentantive, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari
dell'autorizzazione. Gli altri aspetti contrattuali e commerciali
sono regolati in conformita' con i predetti accordi
interprofessionali. I medesimi accordi interprofessionali si
applicano ai titolari di autorizzazione e ai gestori; essi sono
depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato che ne assicura la pubblicita'. Gli accordi
interprofessionali di cui al presente comma prevedono un tentativo
obbligatorio di conciliazione delle controversie contrattuali
individuali secondo le modalita' e i termini ivi definiti. Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
richiesta di una delle parti, esperisce un tentativo di mediazione
delle vertenze collettive. (3)
6-bis. Il contratto di cessione gratuita di cui al comma 6 comporta
la stipula di un contratto di fornitura, ovvero di somministrazione,
dei carburanti.
7. I contratti di affidamento in uso gratuito di cui all'articolo
16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, tra
concessionari e gestori esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo restano in vigore fino alla loro
scadenza, anche in caso di trasferimento della titolarita' del
relativo impianto. A tali contratti si applicano le norme contenute
nel comma 6 per quanto riguarda la conciliazione delle controversie.
8. Gli aspetti relativi agli acquisti in esclusiva sono
disciplinati in conformita' alle disposizioni adottate dall'Unione
europea.
9. Nell'area dell'impianto possono essere commercializzati, previa
comunicazione al comune, alle condizioni previste dai contratti di
cui al comma 6 e nel rispetto delle vigenti norme in materia
sanitaria e ambientale, altri prodotti secondo quanto previsto con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e
riparazione dei veicoli a motore di cui agli articoli 1, comma 2,
secondo periodo, e 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, possono
essere effettuati dai gestori degli impianti.
10. Ogni pattuizione contraria al presente articolo e' nulla di
diritto. Le clausole previste dal presente articolo sono di diritto
inserite nel contratto di gestione, anche in sostituzione delle
clausole difformi apposte dalle parti.
-----------------
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 5 marzo 2001, n. 57 ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che
"All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998,
n. 32, le parole "tutte le attrezzature fisse e mobili" devono
intendersi riferite anche alle attrezzature per l'erogazione e il
pagamento sia anticipato che posticipato del rifornimento".
Art. 2.
Competenze comunali e regionali
1. Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione
e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi
impianti su aree private i comuni, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, individuano criteri,
requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere
installati detti impianti. Contestualmente i comuni dettano le norme
applicabili a dette aree ivi comprese quelle sulle dimensioni delle
superfici edificabili, in presenza delle quali il comune e' tenuto a
rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione
dell'impianto. I comuni dettano, altresi', ogni altra disposizione
che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e
le condizioni indispensabili per la corretta presentazione
dell'autocertificazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente
decreto, anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione
degli impianti esistenti. ((2))
1-bis. La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce
un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e
sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari
vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese
nelle zone territoriali omogenee A.
2. Trascorso il termine di centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto senza che i comuni abbiano
individuato, ai sensi del comma 1, i requisiti e le caratteristiche
delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti o
senza che abbiano dettato le norme o le disposizioni previste nel
medesimo comma 1, provvedono in via sostitutiva le regioni entro il
termine di centoventi giorni.((2))
2-bis. Trascorso inutilmente il termine di centoventi giorni
previsto per l'esercizio da parte delle regioni dei poteri di cui al
comma precedente, ferma restando l'autorizzazione per l'installazione
di impianti di distribuzione di carburanti, gia' tacitamente
assentita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
11 febbraio 1998, n. 32, si considera contestualmente rilasciata
anche la relativa concessione edilizia, qualora il progetto
presentato sia conforme alle prescrizioni previste dagli strumenti
urbanistici vigenti per quella specifica area e cio' sia stato
asseverato dall'interessato mediante apposita perizia giurata,
allegata alla domanda e redatta da un tecnico iscritto all'albo,
solidalmente responsabile con il richiedente e su di essa l'organo
competente non si sia pronunciato entro il termine di novanta giorni
dalla presentazione della domanda.
3. Il comune, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, individua le destinazioni d'uso compatibili con
l'installazione degli impianti all'interno delle zone comprese nelle
fasce di rispetto di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della
strada, e successive modificazioni.
4. Il comune, quando intende riservare aree pubbliche alla
installazione degli impianti, stabilisce i criteri per la loro
assegnazione, cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara,
secondo modalita' che garantiscano la partecipazione di tutti gli
interessati a condizioni eque e non discriminatorie. I bandi sono
pubblicati almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza per
la presentazione delle domande.
-------------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, convertito con modificazioni dalla
L. 28 dicembre 1999, n. 496 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che
"I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituiti dall'articolo 1
del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, sono ridotti a
giorni sessanta".
Art. 3.
Norme transitorie
1. ((Fino al 30 giugno 2000)) in deroga a quanto disposto
dall'articolo 1 ed al fine di agevolare la razionalizzazione della
rete distributiva, la promozione dell'efficienza ed il contenimento
dei prezzi per i consumatori, l'autorizzazione per nuovi impianti o
per il trasferimento di quelli in esercizio e' subordinata alla
chiusura di almeno tre impianti esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, ovvero di almeno due
impianti nelle medesime condizioni, purche' l'erogato complessivo
nell'anno solare precedente quello della richiesta sia stato non
inferiore a 1800 Kilolitri. Le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996
si applicano esclusivamente al potenziamento degli impianti.
2. Il titolare di una o piu' autorizzazioni di impianti
incompatibili con la normativa urbanistica o con le disposizioni a
tutela dell'ambiente, del traffico urbano ed extraurbano, della
sicurezza stradale e dei beni di interesse storico e architettonico
e, comunque, in contrasto con le disposizioni emanate dalle regioni e
dai comuni, ha la facolta' di presentare al comune competente, alla
regione e al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, un proprio programma di
chiusura e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla
vigente normativa, articolato per fasi temporali, da effettuare entro
i successivi diciotto mesi nei comuni capoluogo di provincia e due
anni negli altri comuni, trasmettendone copia al Ministero
dell'ambiente. I titolari di impianti non a norma sono comunque
tenuti a presentare il predetto programma entro e non oltre trenta
giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 5. I comuni
verificano l'adeguatezza dei programmi di conformazione alla
normativa vigente e l'attuazione dei medesimi. In assenza del
programma, ovvero in caso di inadeguatezza o mancato rispetto del
medesimo, e comunque, accertata la non conformita' alle vigenti
norme, allo scadere dei termini previsti le autorizzazioni dei
predetti impianti sono revocate. I comuni adottano i provvedimenti
conseguenti, anche ai fini del ripristino delle aree.
3. I soggetti di cui al comma 2 che presentano il programma
previsto dal medesimo comma possono installare nuovi impianti, o
potenziare quelli esistenti, alle condizioni di cui al comma 1 del
presente articolo, previa effettuazione delle chiusure programmate.
4. Al fine di assicurare il servizio pubblico, il sindaco puo'
autorizzare la prosecuzione dell'attivita' di un solo impianto in
deroga ai divieti di legge, se nel medesimo territorio comunale non
e' presente altro impianto e, comunque, fino a quando non venga
installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente.
L'autorizzazione di nuovi impianti nei porti marini e lacuali nonche'
di impianti per la distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL)
per autotrazione nonche', nelle aree servite dalla relativa rete, di
gas metano per autotrazione, e' rilasciata dal comune, in deroga
all'obbligo di chiusura di impianti preesistenti, nel rispetto delle
norme di indirizzo programmatico delle regioni purche' siano
previamente verificati i requisiti di sicurezza sanitaria e
ambientale.
5. Coloro che sono autorizzati a installare un nuovo impianto sono
tenuti a impiegare con priorita' il personale gia' addetto ai propri
impianti, dismessi nel corso dei due anni precedenti, nello stesso
ambito provinciale ovvero, ove occorra, regionale.
6. E' abrogato l'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, della legge
10 marzo 1986, n. 61.
7. Se al termine del periodo di cui al comma 2 si registra un
numero di impianti sensibilmente divergente dalla media dei rapporti
fra il numero di veicoli in circolazione e gli impianti stessi,
rilevati in Germania, Francia, Regno Unito e Spagna, con regolamento
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentite le competenti commissioni parlamentari e
l'autorita' garante della concorrenza e del mercato, possono essere
emanate ulteriori disposizioni attuative e integrative del disposto
del comma 2 al fine di perseguire l'allineamento alla predetta media.
8. Le regioni e i comuni di cui all'articolo 17, comma 1, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, dotati di appositi piani di
ristrutturazione della rete degli impianti, approvati prima della
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono
applicare criteri, modalita' e procedure ivi stabiliti in deroga a
quanto stabilito dal presente articolo, fatti comunque salvi gli
strumenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, nonche' quanto disposto
dal comma 1 del presente articolo.
9. Le regioni, sentite le commissioni consultive, ove istituite,
effettuano annualmente un monitoraggio per verificare, sulla base dei
dati forniti dagli uffici tecnici del Ministero delle finanze
competenti per territorio, l'evoluzione del processo di
ristrutturazione della rete i cui risultati sono trasmessi al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al fine di
emanare le ulteriori disposizioni di cui al comma 7 del presente
articolo e all'articolo 4.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio di
nuovi impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti a uso
esclusivo di imprese produttive e di servizi, e' rilasciata dal
comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima
disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione. Gli
impianti regolarmente in esercizio alla predetta data devono essere
conformati a quanto previsto dal presente comma entro il 31 dicembre
1998.
11. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio
1996, n. 392, sono tenuti agli obblighi di raccolta degli oli
lubrificanti usati ai sensi della vigente normativa.
Art. 4.
Decreti ministeriali
1. Ferma restando la competenza regolamentare delle regioni a norma
dell'articolo 2, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, con
regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori
modalita' attuative del presente decreto.
Art. 5.
Norme per la razionalizzazione dello stoccaggio
1. Le societa' titolari di concessioni e autorizzazioni relative a
depositi di oli minerali, di cui all'articolo 16 della legge 9
gennaio 1991, n. 9, sono tenute a garantire l'uso delle capacita' di
stoccaggio non utilizzate e delle infrastrutture di trasporto per il
transito del prodotto a chiunque ne faccia richiesta, purche'
autorizzato ai sensi delle vigenti norme di legge, a condizioni eque
e non discriminatorie. Le predette condizioni e i criteri di
determinazione dei prezzi del servizio sono comunicati al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede alla
loro pubblicita', pure per via informatica, anche al fine
dell'eventuale segnalazione all'autorita' garante della concorrenza e
del mercato per l'attuazione delle procedure di cui alla legge 10
ottobre 1990, n. 287.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per
individuare le capacita' disponibili, tenendo anche conto
dell'utilizzo medio delle stesse capacita' negli ultimi due anni
nonche' delle capacita' di stoccaggio e di movimentazione, verificate
dal medesimo decreto, al netto dei quantitativi immessi a fronte di
permute tra societa' indicati separatamente.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
esercita le funzioni di sorveglianza e di controllo per il rispetto
delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e
all'articolo 9, anche attraverso verifiche e controlli sulle
capacita' di stoccaggio, sulle capacita' di movimentazione dei
depositi e sul grado di utilizzo degli stessi.
Art. 6.
Fondo per la razionalizzazione della rete
1. E' costituito presso la cassa conguaglio GPL il Fondo per la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti nel
quale confluiscono i fondi residui disponibili nel conto economico
avente la medesima denominazione, istituito ai sensi del
provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre 1989 e successive
integrazioni e modificazioni. Tale Fondo sara' integrato, per gli
anni 1998, 1999 e 2000, attraverso un contributo calcolato su ogni
litro di carburante per autotrazione (benzine, gasolio, GPL e metano)
venduto negli impianti di distribuzione, pari a lire tre a carico dei
titolari di concessione o autorizzazione e una lira carico dei
gestori. Tali disponibilita' sono utilizzate per la concessione di
indennizzi, per la chiusura di impianti, ai gestori e ai titolari di
autorizzazione o concessione, secondo le condizioni, le modalita' e i
termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato con proprio decreto, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
Art. 7.
Orario di servizio
1. A decorrere dalla scadenza dei termini per i comuni capoluogo di
provincia e per gli altri comuni di cui all'articolo 3, comma 2,
((...)), l'orario massimo di servizio puo' essere aumentato dal
gestore fino al cinquanta per cento dell'orario minimo stabilito.
Ciascun gestore puo' stabilire autonomamente la modulazione
dell'orario di servizio e del periodo di riposo, nei limiti
prescritti dal presente articolo, previa comunicazione al comune.
2. Esclusi gli impianti funzionanti con sistemi automatici di
pagamento anticipato rispetto alla erogazione del carburante, per gli
impianti assistiti da personale restano ferme le vigenti disposizioni
sull'orario minimo settimanale, le modalita' necessarie a garantire
il servizio nei giorni festivi e nel periodo notturno, stabilite
dalle regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, nonche' la disciplina vigente per gli impianti serventi
le reti autostradali e quelle assimilate.
Art. 8.
Agenzia delle scorte
1. E' costituita l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva,
disciplinate dalla legge 10 marzo 1986, n. 61, e successive
modificazioni e integrazioni, che gestisce le scorte obbligatorie,
sulla base delle immissioni in consumo dei prodotti, delle giacenze
operative degli impianti e della localizzazione dei prodotti nelle
aree di consumo ai sensi della direttiva 68/414/CEE.
2. All'Agenzia partecipano, obbligatoriamente, in qualita' di soci
tutti i soggetti titolari di impianti di raffinazione, i titolari di
depositi fiscali e coloro i quali, avendo immesso al consumo prodotti
petroliferi, sono tenuti all'obbligo del mantenimento delle scorte
che, comunque, possono essere tenute presso gli impianti dei medesimi
soggetti, senza oneri a carico dell'Agenzia la quale dispone le
necessarie verifiche. Nei casi di controllo societario, diretto o
indiretto, partecipa il soggetto controllante ai sensi dell'articolo
7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
3. Sono organi dell'Agenzia: l'assemblea dei soci, il presidente,
il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci.
Partecipano all'assemblea i soci, ciascuno con diritto di voto
unitario, nonche', senza diritto di voto, tre rappresentanti delle
associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative sul
territorio nazionale e tre rappresentanti dei gestori non partecipati
da soci dell'Agenzia o da soggetti da essi controllati. Un
rappresentante di ciascuna delle due categorie sopra indicate assiste
alle riunioni del consiglio di amministrazione alle quali partecipa,
di diritto, il competente direttore generale del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato o un suo sostituto.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
approva lo statuto dell'Agenzia e puo' formulare osservazioni sulle
norme interne di funzionamento, che devono essergli previamente
comunicate dall'Agenzia stessa. ((5))
-----------------
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 27, comma 3)
che "Al fine di consentire la razionalizzazione e l'efficienza delle
strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia
elettrica e del gas naturale e la loro semplificazione gestionale
mediante l'accorpamento funzionale con altre strutture a totale
partecipazione pubblica esistenti, il fondo bombole per metano, di
cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e l'Agenzia nazionale delle
scorte di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, sono soppressi dalla data di entrata in vigore
della presente legge".
Art. 9.
Compiti dell'Agenzia
1. L'Agenzia provvede a:
a) distribuire nel territorio nazionale le scorte in base alle
disponibilita' di stoccaggio e al consumo dei prodotti finiti;
b) soddisfare la domanda di prodotti finiti in caso di crisi;
c) garantire la disponibilita' di stoccaggio per gli operatori;
d) registrare le domande di prodotti finiti nelle diverse aree
geografiche del Paese;
e) verificare le capacita' di stoccaggio dei depositi fiscali e
la capacita' di lavorazione sulla base dei decreti di concessione
rilasciati dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica del 18 aprile 1994, n. 420;
f) annotare le immissioni al consumo degli impianti di
raffinazione e dei depositi fiscali;
g) valutare il grado di utilizzo degli impianti di produzione e
di stoccaggio, evidenziando separatamente i quantitativi movimentati
tramite permute;
h) determinare la capacita' disponibile per gli operatori nei
singoli impianti;
i) registrare le tariffe di transito e di permuta, aggregate per
aree geografiche, praticate dai titolari degli impianti di deposito o
di produzione;
l) trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato i dati previsti dal comma 4 del presente articolo e
ogni altro dato richiesto, al fine della pubblicazione di cui allo
stesso comma e dell'eventuale attivazione delle procedure di cui alla
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. L'Agenzia individua annualmente le spese per il proprio
funzionamento, il contributo in quota fissa a carico dei soci,
nonche' il contributo variabile calcolato sulla quantita' di prodotto
immesso al consumo nell'anno precedente dai soci e dalle eventuali
societa' controllate, con proposta al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato che li determina con proprio decreto.
3. Il costo della scorta, gia' incluso nel prezzo al consumo, e'
separato contabilmente dal prezzo del prodotto.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ogni trimestre pubblica, attraverso il bollettino petrolifero, i dati
concernenti l'attivita' dell'Agenzia e, in particolare, il livello
delle capacita' utilizzate nei singoli impianti, le capacita'
disponibili e le tariffe praticate, anche aggregate per regione.
Art. 10.
Disposizioni per l'impiego dei serbatoi di GPL
1. I contratti, stipulati dalle aziende distributrici di gas di
petrolio liquefatto (GPL), per la fornitura di prodotto in serbatoi
per uso civile, industriale o agricolo prevedono modalita'
alternative di offerta del serbatoio, consentendo l'opzione tra
l'acquisto e la disponibilita' dello stesso ma non possono comunque
vincolare gli utenti all'acquisto di quantita' di prodotto
contrattualmente predeterminate o all'acquisto di detto prodotto in
regime di esclusiva. Tali contratti, di durata non superiore a un
anno, devono prevedere la facolta' per l'utente di modificare
l'opzione inizialmente prescelta alla scadenza dei medesimi, alle
stesse condizioni indicate al momento della stipula, con un preavviso
non superiore a tre mesi. In caso di locazione o comodato del
serbatoio i relativi contratti, di durata non superiore a due anni,
devono predeterminare il prezzo ovvero i criteri per la
quantificazione del prezzo nel caso di esercizio dell'opzione di
acquisto nonche' le modalita' di acquisto in regime di esclusiva.
2. I contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo possono avere durata non superiore a tre
anni e sono modificati secondo gli altri criteri indicati al comma 1
entro il 1 settembre 1998; in mancanza di tale adeguamento alla
medesima data i contratti si intendono risolti con effetto immediato.
A decorrere dalla predetta data coloro che hanno concesso in comodato
il serbatoio hanno la facolta' o, se richiesto, l'obbligo di
procedere alla rimozione immediata dello stesso. Le spese per la
rimozione sono a carico del comodante ed e' nulla qualunque
previsione contrattuale che stabilisca diversamente.
3. Al fine di adeguare i contratti stipulati prima della data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, ove il
comodatario intenda acquistare la proprieta' del serbatoio e il
comodante sia disposto ad alienarlo, il prezzo di cessione e'
determinato in misura non superiore all'ammontare piu' alto fra il
valore residuo rilevato dal libro dei cespiti del comodante, al netto
della quota di ammortamento risultante dall'ultimo bilancio
approvato, e il 20 per cento del valore iniziale. Se il comodatario
intende prendere in locazione il serbatoio e il comodante e' disposto
a cederlo a tale titolo, il canone annuo e' determinato nella misura
del 10 per cento del valore di cessione, calcolato secondo la
procedura di cui al periodo precedente.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1999, le aziende distributrici
assicurano i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi
riforniti, effettuando visite ((annuali)) e rilasciando apposita
certificazione, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e
successive modificazioni e integrazioni. Le aziende che riforniscono
serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione
scaduta sono punite con la sanzione amministrativa da venti a cento
milioni di lire. Gli utenti possono richiedere la medesima
certificazione a uno dei soggetti previsti dalla citata legge n. 46
del 1990, anziche' alle aziende distributrici, esonerandole
espressamente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 11 febbraio 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bersani, Ministro
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato
Costa, Ministro dei lavori
pubblici
Napolitano, Ministro
dell'interno
Visco, Ministro delle finanze
Bassanini, Ministro per la
funzione pubblica e gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Flick