DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 1998, n. 32

  Razionalizzazione del  sistema di  distribuzione dei  carburanti, a
norma  dell'articolo   4, comma 4,  lettera c), della legge  15 marzo
1997, n. 59.
 
 Vigente al: 24-8-2012  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per   la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per  la
semplificazione amministrativa;
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  4, comma 4, lettera c), della
citata  legge  n.  59  del  1997,  il  quale  prevede  che  sia anche
riordinata  la  disciplina delle attivita' economiche ed industriali,
in  particolare  per  quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle
imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel
comparto  agroindustriale  e  nei servizi alla produzione, al fine di
promuovere  la  competitivita' delle imprese nel mercato globale e la
razionalizzazione   della   rete   commerciale,  anche  in  relazione
all'obiettivo  del  contenimento  dei  prezzi e dell'efficienza della
distribuzione;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 1 ottobre 1997;
  Visto  il  parere della commissione parlamentare istituita ai sensi
dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;
  Visto  il  parere  della  commissione parlamentare per le questioni
regionali;
  Visto  il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Considerato  l'accordo  interprofessionale  fra le associazioni dei
gestori  e  le  associazioni  dei  concessionari  degli  impianti  di
distribuzione dei carburanti, sottoscritto il 29 luglio 1997;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 9 gennaio e del 10 febbraio 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto  con  i  Ministri  dei  lavori pubblici, dell'interno, delle
finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
       Norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti

  1.  L'installazione  e l'esercizio di impianti di distribuzione dei
carburanti,   di   seguito   denominati  "impianti",  sono  attivita'
liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione di cui al comma
2  e  con  le  modalita'  di  cui  al  presente decreto. Il regime di
concessione  di  cui  all'articolo  16, comma 1, del decreto-legge 26
ottobre  1970,  n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre  1970,  n.  1034,  cessa dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  provvedono  a  quanto  disposto dal
presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione.
  2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta all'autorizzazione del
comune  in  cui  essa  e' esercitata. L'autorizzazione e' subordinata
esclusivamente  alla verifica della conformita' alle disposizioni del
piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la
sicurezza  sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la
tutela  dei beni storici e artistici, nonche' alle norme di indirizzo
programmatico  delle  regioni.  Insieme  all'autorizzazione il comune
rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'articolo 2.
L'autorizzazione  e'  subordinata  al  rispetto delle prescrizioni di
prevenzione  incendi  secondo  le  procedure  di  cui  al decreto del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
  3.  Il  richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di
autorizzazione,   un'analitica   autocertificazione  corredata  della
documentazione  prescritta  dalla  legge  e  di  una perizia giurata,
redatta   da   un   ingegnere  o  altro  tecnico  competente  per  la
sottoscrizione  del  progetto  presentato, ((abilitato ai sensi delle
specifiche   normative   vigenti  nei  Paesi  dell'Unione  europea)),
attestanti  il  rispetto  delle  prescrizioni di cui al comma 2 e dei
criteri  di cui all'articolo 2, comma 1. Trascorsi novanta giorni dal
ricevimento  degli  atti,  la  domanda si considera accolta se non e'
comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco, sussistendo ragioni
di  pubblico  interesse,  puo'  annullare  l'assenso illegittimamente
formatosi,  salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il
termine fissato dal comune stesso.
  4.  In  caso  di trasferimento della titolarita' di un impianto, le
parti  ne  danno  comunicazione al comune, alla regione e all'ufficio
tecnico di finanza entro quindici giorni.
  5.   Le   concessioni   di   cui  all'articolo  16,  comma  1,  del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono convertite di diritto in
autorizzazione  ai  sensi del comma 2. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo  3,  comma  2, i soggetti gia' titolari di concessione,
senza  necessita'  di  alcun  atto amministrativo, possono proseguire
l'attivita',  dandone  comunicazione  al  comune,  alla  regione e al
competente  ufficio  tecnico  di finanza. Le verifiche sull'idoneita'
tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale
sono  effettuate  al  momento  del collaudo e non oltre quindici anni
dalla  precedente  verifica.  Gli  impianti in esercizio alla data di
entrata  in  vigore  del presente decreto legislativo sono sottoposti
dal   comune   a   verifica,   comprendente   anche   i   profili  di
incompatibilita' di cui all'articolo 3, comma 2, entro e non oltre il
30  giugno  1998.  Le  risultanze  concernenti  tali  verifiche  sono
comunicate  all'interessato  e  trasmesse alla regione, al competente
ufficio   tecnico   di  finanza,  al  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente, anche ai
fini  di  quanto  previsto  dall'articolo 3, comma 2. Restano esclusi
dalle  verifiche  di  cui al presente comma gli impianti inseriti dal
titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di cui ai commi 1
e 2 dell'articolo 3, fermi restando i poteri di intervento in caso di
rischio  sanitario  o  ambientale.  Il  controllo,  la  verifica e la
certificazione  concernenti  la sicurezza sanitaria necessaria per le
autorizzazioni   previste   dal  presente  articolo  sono  effettuati
dall'azienda  sanitaria  locale  competente  per territorio, ai sensi
dell'articolo  7  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modifiche e integrazioni.
  6.  La  gestione  degli  impianti puo' essere affidata dal titolare
dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori,
mediante  contratti  di  durata  non  inferiore a sei anni aventi per
oggetto  la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse
e  mobili  finalizzate  alla  distribuzione  di carburanti per uso di
autotrazione, secondo le modalita' e i termini definiti dagli accordi
interprofessionali  stipulati  fra  le associazioni di categoria piu'
rappresentantive,  a  livello  nazionale,  dei gestori e dei titolari
dell'autorizzazione.  Gli  altri  aspetti  contrattuali e commerciali
sono    regolati    in    conformita'    con   i   predetti   accordi
interprofessionali.   I   medesimi   accordi   interprofessionali  si
applicano  ai  titolari  di  autorizzazione  e  ai gestori; essi sono
depositati  presso  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   che   ne  assicura  la  pubblicita'.  Gli  accordi
interprofessionali  di  cui  al presente comma prevedono un tentativo
obbligatorio   di   conciliazione   delle  controversie  contrattuali
individuali  secondo  le  modalita'  e  i  termini  ivi  definiti. Il
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  su
richiesta  di  una  delle parti, esperisce un tentativo di mediazione
delle vertenze collettive. (3)
  6-bis. Il contratto di cessione gratuita di cui al comma 6 comporta
la  stipula di un contratto di fornitura, ovvero di somministrazione,
dei carburanti.
  7.  I  contratti di affidamento in uso gratuito di cui all'articolo
16  del  decreto-legge  26  ottobre  1970,  n.  745,  convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   18   dicembre  1970,  n.  1034,  tra
concessionari  e gestori esistenti alla data di entrata in vigore del
presente  decreto  legislativo  restano  in  vigore  fino  alla  loro
scadenza,  anche  in  caso  di  trasferimento  della  titolarita' del
relativo  impianto.  A tali contratti si applicano le norme contenute
nel comma 6 per quanto riguarda la conciliazione delle controversie.
  8.   Gli   aspetti   relativi   agli  acquisti  in  esclusiva  sono
disciplinati  in  conformita'  alle disposizioni adottate dall'Unione
europea.
  9.  Nell'area dell'impianto possono essere commercializzati, previa
comunicazione  al  comune,  alle condizioni previste dai contratti di
cui  al  comma  6  e  nel  rispetto  delle  vigenti  norme in materia
sanitaria  e  ambientale,  altri prodotti secondo quanto previsto con
decreto    del    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato. Gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e
riparazione  dei  veicoli  a  motore di cui agli articoli 1, comma 2,
secondo  periodo,  e  6  della legge 5 febbraio 1992, n. 122, possono
essere effettuati dai gestori degli impianti.
  10.  Ogni  pattuizione  contraria  al presente articolo e' nulla di
diritto.  Le  clausole previste dal presente articolo sono di diritto
inserite  nel  contratto  di  gestione,  anche  in sostituzione delle
clausole difformi apposte dalle parti.
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AGGIORNAMENTO (3)
  La  L. 5 marzo 2001, n. 57 ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che
"All'articolo  1,  comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998,
n.  32,  le  parole  "tutte  le  attrezzature  fisse e mobili" devono
intendersi  riferite  anche  alle  attrezzature per l'erogazione e il
pagamento sia anticipato che posticipato del rifornimento".
                               Art. 2.
                   Competenze comunali e regionali

  1.  Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione
e  la  semplificazione  del  procedimento  di autorizzazione di nuovi
impianti su aree private i comuni, entro centoventi giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, individuano criteri,
requisiti  e  caratteristiche  delle  aree sulle quali possono essere
installati  detti impianti. Contestualmente i comuni dettano le norme
applicabili  a  dette aree ivi comprese quelle sulle dimensioni delle
superfici  edificabili, in presenza delle quali il comune e' tenuto a
rilasciare    la    concessione   edilizia   per   la   realizzazione
dell'impianto.  I  comuni  dettano, altresi', ogni altra disposizione
che  consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e
le   condizioni   indispensabili   per   la   corretta  presentazione
dell'autocertificazione  di cui all'articolo 1, comma 3, del presente
decreto,  anche  ai  fini  del potenziamento o della ristrutturazione
degli impianti esistenti. ((2))
  1-bis.  La  localizzazione degli impianti di carburanti costituisce
un  mero  adeguamento  degli strumenti urbanistici in tutte le zone e
sottozone  del piano regolatore generale non sottoposte a particolari
vincoli  paesaggistici,  ambientali ovvero monumentali e non comprese
nelle zone territoriali omogenee A.
  2.  Trascorso il termine di centoventi giorni dalla data di entrata
in   vigore   del   presente  decreto  senza  che  i  comuni  abbiano
individuato,  ai  sensi del comma 1, i requisiti e le caratteristiche
delle  aree  sulle  quali  possono essere installati detti impianti o
senza  che  abbiano  dettato  le norme o le disposizioni previste nel
medesimo  comma  1, provvedono in via sostitutiva le regioni entro il
termine di centoventi giorni.((2))
  2-bis.  Trascorso  inutilmente  il  termine  di  centoventi  giorni
previsto  per l'esercizio da parte delle regioni dei poteri di cui al
comma precedente, ferma restando l'autorizzazione per l'installazione
di   impianti   di  distribuzione  di  carburanti,  gia'  tacitamente
assentita  ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
11  febbraio  1998,  n.  32,  si considera contestualmente rilasciata
anche   la   relativa   concessione  edilizia,  qualora  il  progetto
presentato  sia  conforme  alle prescrizioni previste dagli strumenti
urbanistici  vigenti  per  quella  specifica  area  e  cio' sia stato
asseverato   dall'interessato   mediante  apposita  perizia  giurata,
allegata  alla  domanda  e  redatta  da un tecnico iscritto all'albo,
solidalmente  responsabile  con  il richiedente e su di essa l'organo
competente  non si sia pronunciato entro il termine di novanta giorni
dalla presentazione della domanda.
  3.  Il  comune,  entro  un anno dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  individua  le  destinazioni d'uso compatibili con
l'installazione  degli impianti all'interno delle zone comprese nelle
fasce  di  rispetto  di  cui  agli  articoli  16, 17 e 18 del decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n. 285, recante il Nuovo codice della
strada, e successive modificazioni.
  4.   Il  comune,  quando  intende  riservare  aree  pubbliche  alla
installazione  degli  impianti,  stabilisce  i  criteri  per  la loro
assegnazione,  cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara,
secondo  modalita'  che  garantiscano  la partecipazione di tutti gli
interessati  a  condizioni  eque  e non discriminatorie. I bandi sono
pubblicati  almeno  sessanta giorni prima del termine di scadenza per
la presentazione delle domande.
-------------------
AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, convertito con modificazioni dalla
L.  28  dicembre 1999, n. 496 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che
"I  termini  di  cui  ai  commi  1  e  2  dell'articolo 2 del decreto
legislativo  11 febbraio 1998, n. 32, come sostituiti dall'articolo 1
del  decreto  legislativo  8  settembre  1999, n. 346, sono ridotti a
giorni sessanta".
                               Art. 3.
                          Norme transitorie

  1.  ((Fino  al  30  giugno  2000))  in  deroga  a  quanto  disposto
dall'articolo  1  ed  al fine di agevolare la razionalizzazione della
rete  distributiva,  la promozione dell'efficienza ed il contenimento
dei  prezzi  per i consumatori, l'autorizzazione per nuovi impianti o
per  il  trasferimento  di  quelli  in  esercizio e' subordinata alla
chiusura  di  almeno  tre  impianti esistenti alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto  legislativo,  ovvero  di  almeno  due
impianti  nelle  medesime  condizioni,  purche' l'erogato complessivo
nell'anno  solare  precedente  quello  della  richiesta sia stato non
inferiore  a  1800  Kilolitri. Le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996
si applicano esclusivamente al potenziamento degli impianti.
  2.   Il   titolare   di  una  o  piu'  autorizzazioni  di  impianti
incompatibili  con  la  normativa urbanistica o con le disposizioni a
tutela  dell'ambiente,  del  traffico  urbano  ed  extraurbano, della
sicurezza  stradale  e dei beni di interesse storico e architettonico
e, comunque, in contrasto con le disposizioni emanate dalle regioni e
dai  comuni,  ha la facolta' di presentare al comune competente, alla
regione    e   al   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
vigore  del  presente  decreto  legislativo,  un proprio programma di
chiusura  e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla
vigente normativa, articolato per fasi temporali, da effettuare entro
i  successivi  diciotto  mesi nei comuni capoluogo di provincia e due
anni   negli   altri   comuni,   trasmettendone  copia  al  Ministero
dell'ambiente.  I  titolari  di  impianti  non  a norma sono comunque
tenuti  a  presentare  il predetto programma entro e non oltre trenta
giorni  dalla  comunicazione di cui all'articolo 1, comma 5. I comuni
verificano   l'adeguatezza   dei   programmi  di  conformazione  alla
normativa  vigente  e  l'attuazione  dei  medesimi.  In  assenza  del
programma,  ovvero  in  caso  di inadeguatezza o mancato rispetto del
medesimo,  e  comunque,  accertata  la  non  conformita' alle vigenti
norme,  allo  scadere  dei  termini  previsti  le  autorizzazioni dei
predetti  impianti  sono  revocate. I comuni adottano i provvedimenti
conseguenti, anche ai fini del ripristino delle aree.
  3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  2  che presentano il programma
previsto  dal  medesimo  comma  possono  installare nuovi impianti, o
potenziare  quelli  esistenti,  alle condizioni di cui al comma 1 del
presente articolo, previa effettuazione delle chiusure programmate.
  4.  Al  fine  di  assicurare  il servizio pubblico, il sindaco puo'
autorizzare  la  prosecuzione  dell'attivita'  di un solo impianto in
deroga  ai  divieti di legge, se nel medesimo territorio comunale non
e'  presente  altro  impianto  e,  comunque,  fino a quando non venga
installato   un  nuovo  impianto  conforme  alla  normativa  vigente.
L'autorizzazione di nuovi impianti nei porti marini e lacuali nonche'
di  impianti per la distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL)
per  autotrazione nonche', nelle aree servite dalla relativa rete, di
gas  metano  per  autotrazione,  e'  rilasciata dal comune, in deroga
all'obbligo  di chiusura di impianti preesistenti, nel rispetto delle
norme   di   indirizzo  programmatico  delle  regioni  purche'  siano
previamente   verificati   i   requisiti  di  sicurezza  sanitaria  e
ambientale.
  5.  Coloro che sono autorizzati a installare un nuovo impianto sono
tenuti  a impiegare con priorita' il personale gia' addetto ai propri
impianti,  dismessi  nel  corso dei due anni precedenti, nello stesso
ambito provinciale ovvero, ove occorra, regionale.
  6.  E'  abrogato l'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, della legge
10 marzo 1986, n. 61.
  7.  Se  al  termine  del  periodo  di cui al comma 2 si registra un
numero  di impianti sensibilmente divergente dalla media dei rapporti
fra  il  numero  di  veicoli  in  circolazione e gli impianti stessi,
rilevati  in Germania, Francia, Regno Unito e Spagna, con regolamento
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988,  n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato, sentite le competenti commissioni parlamentari e
l'autorita'  garante  della concorrenza e del mercato, possono essere
emanate  ulteriori  disposizioni attuative e integrative del disposto
del comma 2 al fine di perseguire l'allineamento alla predetta media.
  8.  Le  regioni  e  i comuni di cui all'articolo 17, comma 1, della
legge   8   giugno   1990,  n.  142,  dotati  di  appositi  piani  di
ristrutturazione  della  rete  degli  impianti, approvati prima della
data  di  entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono
applicare  criteri,  modalita'  e procedure ivi stabiliti in deroga a
quanto  stabilito  dal  presente  articolo,  fatti comunque salvi gli
strumenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, nonche' quanto disposto
dal comma 1 del presente articolo.
  9.  Le  regioni,  sentite le commissioni consultive, ove istituite,
effettuano annualmente un monitoraggio per verificare, sulla base dei
dati  forniti  dagli  uffici  tecnici  del  Ministero  delle  finanze
competenti    per    territorio,   l'evoluzione   del   processo   di
ristrutturazione  della  rete  i  cui  risultati  sono  trasmessi  al
Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato al fine di
emanare  le  ulteriori  disposizioni  di  cui al comma 7 del presente
articolo e all'articolo 4.
  10.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto,  l'autorizzazione  per  l'installazione e per l'esercizio di
nuovi impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti a uso
esclusivo  di  imprese  produttive  e  di  servizi, e' rilasciata dal
comune  alle  medesime  condizioni  e  nel  rispetto  della  medesima
disciplina   applicabile  per  gli  impianti  di  distribuzione.  Gli
impianti  regolarmente  in esercizio alla predetta data devono essere
conformati  a quanto previsto dal presente comma entro il 31 dicembre
1998.
  11.  I  soggetti  di  cui  all'articolo 2, comma 4, del decreto del
Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato 16 maggio
1996,  n.  392,  sono  tenuti  agli  obblighi  di  raccolta degli oli
lubrificanti usati ai sensi della vigente normativa.
                               Art. 4.
                        Decreti ministeriali

  1. Ferma restando la competenza regolamentare delle regioni a norma
dell'articolo  2,  comma  1,  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, con
regolamento    del   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge  23  agosto  1988,  n.  400, possono essere stabilite ulteriori
modalita' attuative del presente decreto.
                               Art. 5.
           Norme per la razionalizzazione dello stoccaggio

  1.  Le societa' titolari di concessioni e autorizzazioni relative a
depositi  di  oli  minerali,  di  cui  all'articolo  16 della legge 9
gennaio  1991, n. 9, sono tenute a garantire l'uso delle capacita' di
stoccaggio  non utilizzate e delle infrastrutture di trasporto per il
transito  del  prodotto  a  chiunque  ne  faccia  richiesta,  purche'
autorizzato  ai sensi delle vigenti norme di legge, a condizioni eque
e  non  discriminatorie.  Le  predette  condizioni  e  i  criteri  di
determinazione  dei  prezzi del servizio sono comunicati al Ministero
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato che provvede alla
loro   pubblicita',   pure   per   via  informatica,  anche  al  fine
dell'eventuale segnalazione all'autorita' garante della concorrenza e
del  mercato  per  l'attuazione  delle procedure di cui alla legge 10
ottobre 1990, n. 287.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  da  emanare  entro  novanta  giorni  dalla data di
entrata  in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per
individuare   le   capacita'   disponibili,   tenendo   anche   conto
dell'utilizzo  medio  delle  stesse  capacita'  negli ultimi due anni
nonche' delle capacita' di stoccaggio e di movimentazione, verificate
dal  medesimo  decreto, al netto dei quantitativi immessi a fronte di
permute tra societa' indicati separatamente.
  3.  Il  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
esercita  le  funzioni di sorveglianza e di controllo per il rispetto
delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo e
all'articolo   9,   anche  attraverso  verifiche  e  controlli  sulle
capacita'  di  stoccaggio,  sulle  capacita'  di  movimentazione  dei
depositi e sul grado di utilizzo degli stessi.
                               Art. 6.
              Fondo per la razionalizzazione della rete

  1.  E'  costituito  presso  la cassa conguaglio GPL il Fondo per la
razionalizzazione  della  rete  di  distribuzione  dei carburanti nel
quale  confluiscono  i  fondi residui disponibili nel conto economico
avente   la   medesima   denominazione,   istituito   ai   sensi  del
provvedimento   CIP   n.  18  del  12  settembre  1989  e  successive
integrazioni  e  modificazioni.  Tale  Fondo sara' integrato, per gli
anni  1998,  1999  e 2000, attraverso un contributo calcolato su ogni
litro di carburante per autotrazione (benzine, gasolio, GPL e metano)
venduto negli impianti di distribuzione, pari a lire tre a carico dei
titolari  di  concessione  o  autorizzazione  e  una  lira carico dei
gestori.  Tali  disponibilita'  sono utilizzate per la concessione di
indennizzi,  per la chiusura di impianti, ai gestori e ai titolari di
autorizzazione o concessione, secondo le condizioni, le modalita' e i
termini  stabiliti  dal  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  con  proprio  decreto,  da  emanare  entro sessanta
giorni   dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo.
                               Art. 7.
                         Orario di servizio

  1. A decorrere dalla scadenza dei termini per i comuni capoluogo di
provincia  e  per  gli  altri  comuni di cui all'articolo 3, comma 2,
((...)),  l'orario  massimo  di  servizio  puo'  essere aumentato dal
gestore  fino  al  cinquanta  per cento dell'orario minimo stabilito.
Ciascun   gestore   puo'   stabilire   autonomamente  la  modulazione
dell'orario   di  servizio  e  del  periodo  di  riposo,  nei  limiti
prescritti dal presente articolo, previa comunicazione al comune.
  2.  Esclusi  gli  impianti  funzionanti  con  sistemi automatici di
pagamento anticipato rispetto alla erogazione del carburante, per gli
impianti assistiti da personale restano ferme le vigenti disposizioni
sull'orario  minimo  settimanale, le modalita' necessarie a garantire
il  servizio  nei  giorni  festivi  e nel periodo notturno, stabilite
dalle  regioni  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto
legislativo,  nonche' la disciplina vigente per gli impianti serventi
le reti autostradali e quelle assimilate.
                               Art. 8.
                        Agenzia delle scorte

  1.  E'  costituita  l'Agenzia  nazionale  delle  scorte di riserva,
disciplinate   dalla  legge  10  marzo  1986,  n.  61,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  che gestisce le scorte obbligatorie,
sulla  base  delle immissioni in consumo dei prodotti, delle giacenze
operative  degli  impianti  e della localizzazione dei prodotti nelle
aree di consumo ai sensi della direttiva 68/414/CEE.
  2.  All'Agenzia partecipano, obbligatoriamente, in qualita' di soci
tutti  i soggetti titolari di impianti di raffinazione, i titolari di
depositi fiscali e coloro i quali, avendo immesso al consumo prodotti
petroliferi,  sono  tenuti  all'obbligo del mantenimento delle scorte
che, comunque, possono essere tenute presso gli impianti dei medesimi
soggetti,  senza  oneri  a  carico  dell'Agenzia  la quale dispone le
necessarie  verifiche.  Nei  casi  di controllo societario, diretto o
indiretto,  partecipa il soggetto controllante ai sensi dell'articolo
7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
  3.  Sono  organi dell'Agenzia: l'assemblea dei soci, il presidente,
il   consiglio   di   amministrazione  e  il  collegio  dei  sindaci.
Partecipano  all'assemblea  i  soci,  ciascuno  con  diritto  di voto
unitario,  nonche',  senza  diritto di voto, tre rappresentanti delle
associazioni   dei   consumatori   maggiormente  rappresentative  sul
territorio nazionale e tre rappresentanti dei gestori non partecipati
da   soci   dell'Agenzia  o  da  soggetti  da  essi  controllati.  Un
rappresentante di ciascuna delle due categorie sopra indicate assiste
alle  riunioni del consiglio di amministrazione alle quali partecipa,
di   diritto,   il   competente   direttore  generale  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato o un suo sostituto.
  4.  Il  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
approva  lo  statuto dell'Agenzia e puo' formulare osservazioni sulle
norme  interne  di  funzionamento,  che  devono  essergli previamente
comunicate dall'Agenzia stessa. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
  La  L.  23  luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 27, comma 3)
che  "Al fine di consentire la razionalizzazione e l'efficienza delle
strutture  di  natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia
elettrica  e  del  gas  naturale e la loro semplificazione gestionale
mediante  l'accorpamento  funzionale  con  altre  strutture  a totale
partecipazione  pubblica  esistenti,  il fondo bombole per metano, di
cui  alla  legge  8  luglio 1950, n. 640, e l'Agenzia nazionale delle
scorte  di  riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11
febbraio  1998, n. 32, sono soppressi dalla data di entrata in vigore
della presente legge".
                               Art. 9.
                        Compiti dell'Agenzia

  1. L'Agenzia provvede a:
    a)  distribuire  nel  territorio nazionale le scorte in base alle
disponibilita' di stoccaggio e al consumo dei prodotti finiti;
    b) soddisfare la domanda di prodotti finiti in caso di crisi;
    c) garantire la disponibilita' di stoccaggio per gli operatori;
    d)  registrare  le  domande di prodotti finiti nelle diverse aree
geografiche del Paese;
    e)  verificare  le capacita' di stoccaggio dei depositi fiscali e
la  capacita'  di  lavorazione  sulla base dei decreti di concessione
rilasciati    dal   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,   ai   sensi   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 18 aprile 1994, n. 420;
    f)   annotare   le   immissioni  al  consumo  degli  impianti  di
raffinazione e dei depositi fiscali;
    g)  valutare  il grado di utilizzo degli impianti di produzione e
di  stoccaggio, evidenziando separatamente i quantitativi movimentati
tramite permute;
    h)  determinare  la  capacita'  disponibile per gli operatori nei
singoli impianti;
    i)  registrare le tariffe di transito e di permuta, aggregate per
aree geografiche, praticate dai titolari degli impianti di deposito o
di produzione;
    l)  trasmettere  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio e
dell'artigianato  i dati previsti dal comma 4 del presente articolo e
ogni  altro  dato  richiesto, al fine della pubblicazione di cui allo
stesso comma e dell'eventuale attivazione delle procedure di cui alla
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
  2.   L'Agenzia  individua  annualmente  le  spese  per  il  proprio
funzionamento,  il  contributo  in  quota  fissa  a  carico dei soci,
nonche' il contributo variabile calcolato sulla quantita' di prodotto
immesso  al  consumo  nell'anno precedente dai soci e dalle eventuali
societa'  controllate,  con  proposta al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato che li determina con proprio decreto.
  3.  Il  costo  della scorta, gia' incluso nel prezzo al consumo, e'
separato contabilmente dal prezzo del prodotto.
  4.  Il  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ogni trimestre pubblica, attraverso il bollettino petrolifero, i dati
concernenti  l'attivita'  dell'Agenzia  e, in particolare, il livello
delle   capacita'  utilizzate  nei  singoli  impianti,  le  capacita'
disponibili e le tariffe praticate, anche aggregate per regione.
                              Art. 10.
           Disposizioni per l'impiego dei serbatoi di GPL

  1.  I  contratti,  stipulati  dalle aziende distributrici di gas di
petrolio  liquefatto  (GPL), per la fornitura di prodotto in serbatoi
per   uso   civile,   industriale   o  agricolo  prevedono  modalita'
alternative  di  offerta  del  serbatoio,  consentendo  l'opzione tra
l'acquisto  e  la disponibilita' dello stesso ma non possono comunque
vincolare   gli   utenti   all'acquisto   di  quantita'  di  prodotto
contrattualmente  predeterminate  o all'acquisto di detto prodotto in
regime  di  esclusiva.  Tali  contratti, di durata non superiore a un
anno,  devono  prevedere  la  facolta'  per  l'utente  di  modificare
l'opzione  inizialmente  prescelta  alla  scadenza dei medesimi, alle
stesse condizioni indicate al momento della stipula, con un preavviso
non  superiore  a  tre  mesi.  In  caso  di  locazione o comodato del
serbatoio  i  relativi contratti, di durata non superiore a due anni,
devono   predeterminare   il   prezzo   ovvero   i   criteri  per  la
quantificazione  del  prezzo  nel  caso  di esercizio dell'opzione di
acquisto nonche' le modalita' di acquisto in regime di esclusiva.
  2.  I contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo possono avere durata non superiore a tre
anni  e sono modificati secondo gli altri criteri indicati al comma 1
entro  il  1  settembre  1998;  in  mancanza di tale adeguamento alla
medesima data i contratti si intendono risolti con effetto immediato.
A decorrere dalla predetta data coloro che hanno concesso in comodato
il  serbatoio  hanno  la  facolta'  o,  se  richiesto,  l'obbligo  di
procedere  alla  rimozione  immediata  dello  stesso. Le spese per la
rimozione   sono  a  carico  del  comodante  ed  e'  nulla  qualunque
previsione contrattuale che stabilisca diversamente.
  3.  Al  fine  di adeguare i contratti stipulati prima della data di
entrata   in   vigore   del  presente  decreto  legislativo,  ove  il
comodatario  intenda  acquistare  la  proprieta'  del  serbatoio e il
comodante  sia  disposto  ad  alienarlo,  il  prezzo  di  cessione e'
determinato  in  misura  non superiore all'ammontare piu' alto fra il
valore residuo rilevato dal libro dei cespiti del comodante, al netto
della   quota   di   ammortamento   risultante  dall'ultimo  bilancio
approvato,  e  il 20 per cento del valore iniziale. Se il comodatario
intende prendere in locazione il serbatoio e il comodante e' disposto
a  cederlo a tale titolo, il canone annuo e' determinato nella misura
del  10  per  cento  del  valore  di  cessione,  calcolato secondo la
procedura di cui al periodo precedente.
  4.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1999,  le  aziende distributrici
assicurano  i  servizi  di  installazione e manutenzione dei serbatoi
riforniti,  effettuando  visite  ((annuali))  e  rilasciando apposita
certificazione,  ai  sensi  della  legge  5  marzo  1990,  n.  46,  e
successive  modificazioni e integrazioni. Le aziende che riforniscono
serbatoi  privi  della  predetta  certificazione o con certificazione
scaduta  sono  punite con la sanzione amministrativa da venti a cento
milioni   di   lire.   Gli  utenti  possono  richiedere  la  medesima
certificazione  a  uno dei soggetti previsti dalla citata legge n. 46
del   1990,   anziche'   alle   aziende  distributrici,  esonerandole
espressamente.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

   Dato a Roma, addi' 11 febbraio 1998

                              SCALFARO
                                      Prodi, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                      Bersani,               Ministro
                                  dell'industria,   del  commercio  e
                                  dell'artigianato
                                      Costa,   Ministro   dei  lavori
                                  pubblici
                                      Napolitano,            Ministro
                                   dell'interno
                                      Visco, Ministro delle finanze
                                      Bassanini, Ministro per la
                                     funzione  pubblica  e gli affari
                                  regionali
 Visto, il Guardasigilli: Flick