DECRETO 17 dicembre 1992, n. 564

  Regolamento  concernente  i  criteri di sorvegliabilita' dei locali
adibiti a pubblici esercizi per la  somministrazione  di  alimenti  e
bevande.
 
 Vigente al: 8-10-2012  
 

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
  Visto l'art. 3, comma 1,  della  legge  25  agosto  1991,  n.  287,
contenente: "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e  sulla
attivita' dei pubblici esercizi"; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
  Visto il regolamento per l'esecuzione del  testo  unico  18  giugno
1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con  regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635; 
  Visto l'art. 19, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616, contenente:  "Attuazione  della  delega  di  cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 5 ottobre 1992; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota  n.
559/LEG/223.000.3/S.1 del 1 dicembre 1992); 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                      Sorvegliabilita' esterna 
  1. I  locali  e  le  aree  adibiti,  anche  temporaneamente  o  per
attivita'  stagionale,  ad  esercizio  per  la  somministrazione   al
pubblico  di  alimenti  o  bevande   devono   avere   caratteristiche
costruttive tali  da  non  impedire  la  sorvegliabilita'  delle  vie
d'accesso o d'uscita. 
  2. Le porte o altri ingressi devono  consentire  l'accesso  diretto
dalla strada, piazza o altro luogo  pubblico  e  non  possono  essere
utilizzati per l'accesso ad abitazioni private. 
  3. In caso di locali parzialmente  interrati,  gli  accessi  devono
essere integralmente visibili dalla  strada,  piazza  o  altro  luogo
pubblico. 
  4. Nel caso di locali ubicati ad un livello  o  piano  superiore  a
quello della strada, piazza o  altro  luogo  pubblico  d'accesso,  la
visibilita'   esterna   deve   essere    specificamente    verificata
dall'autorita' di pubblica sicurezza, che puo' prescrivere, quando la
misura risulti sufficiente ai fini di cui al comma  1,  l'apposizione
di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi  e
la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita. 
                               Art. 2. 
                 Caratteristiche delle vie d'accesso 
  1. Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso  o  uscita
del locale durante l'orario di apertura  dell'esercizio  e  la  porta
d'accesso  deve  essere  costruita  in  modo  da  consentire   sempre
l'apertura dall'esterno. 
                               Art. 3. 
                      Sorvegliabilita' interna 
  1. Le suddivisioni interne del locale, ad  esclusione  dei  servizi
igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse
da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi  di  chiusura
che non consentano un immediato accesso. 
  2. Eventuali locali interni non aperti al  pubblico  devono  essere
indicati  al  momento  della  richiesta  dell'autorizzazione  di  cui
all'art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, e  non  puo'
essere impedito  l'accesso  agli  ufficiali  ed  agenti  di  pubblica
sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge. 
  3. In ogni caso deve essere  assicurata  mediante  targhe  o  altre
indicazioni anche luminose,  quando  prescritto,  l'identificabilita'
degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le  vie  d'uscita  del
medesimo. 
                               Art. 4. 
Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di  alimenti
                 e bevande annessi a circoli privati 
  1. I locali di circoli privati o di enti in  cui  si  somministrano
alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della  struttura
adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono  avere
accesso  diretto  da  strade,  piazze  o   altri   luoghi   pubblici.
All'esterno della  struttura  non  possono  essere  apposte  insegne,
targhe  o  altre  indicazioni  che  pubblicizzino  le  attivita'   di
somministrazione esercitate all'interno. 
                               Art. 5. 
                          Norma transitoria 
  (( 1. I locali per i  quali  e'  gia'  autorizzata,  alla  data  di
entrata in vigore del presente regolamento,  la  somministrazione  di
alimenti e bevande, dovranno essere resi conformi  alle  disposizioni
degli articoli 2 e 3 del presente decreto entro il 31  ottobre  1994.
Entro la stessa data, i  circoli  privati  o  enti  che  siano  stati
autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
a somministrare alimenti e bevande, devono  altresi'  ottemperare  al
divieto di apporre all'esterno dei locali  insegne,  targhe  o  altre
indicazioni  che  pubblicizzino   l'attivita'   di   somministrazione
effettuata all'interno. )) 
  2. Le  comunicazioni  interne  fra  i  locali  adibiti  a  pubblico
esercizio e i locali aventi diversa destinazione, esistenti alla data
di entrata in vigore del presente regolamento debbono essere chiuse a
chiave durante l'orario di apertura del  pubblico  esercizio  e  deve
essere impedito l'accesso a chiunque. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 17 dicembre 1992 
                                                 Il Ministro: MANCINO 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
  Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1993 
  Registro n. 6 Interno, foglio n. 363