DECRETO 17 dicembre 1992, n. 564
Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
Vigente al: 8-10-2012
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287,
contenente: "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sulla
attivita' dei pubblici esercizi";
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno
1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Visto l'art. 19, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, contenente: "Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382";
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 5 ottobre 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n.
559/LEG/223.000.3/S.1 del 1 dicembre 1992);
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
Sorvegliabilita' esterna
1. I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per
attivita' stagionale, ad esercizio per la somministrazione al
pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche
costruttive tali da non impedire la sorvegliabilita' delle vie
d'accesso o d'uscita.
2. Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto
dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere
utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.
3. In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono
essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo
pubblico.
4. Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a
quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso, la
visibilita' esterna deve essere specificamente verificata
dall'autorita' di pubblica sicurezza, che puo' prescrivere, quando la
misura risulti sufficiente ai fini di cui al comma 1, l'apposizione
di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e
la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.
Art. 2.
Caratteristiche delle vie d'accesso
1. Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita
del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio e la porta
d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre
l'apertura dall'esterno.
Art. 3.
Sorvegliabilita' interna
1. Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi
igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse
da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura
che non consentano un immediato accesso.
2. Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere
indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione di cui
all'art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, e non puo'
essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.
3. In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre
indicazioni anche luminose, quando prescritto, l'identificabilita'
degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del
medesimo.
Art. 4.
Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti
e bevande annessi a circoli privati
1. I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano
alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura
adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere
accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.
All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne,
targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attivita' di
somministrazione esercitate all'interno.
Art. 5.
Norma transitoria
(( 1. I locali per i quali e' gia' autorizzata, alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, la somministrazione di
alimenti e bevande, dovranno essere resi conformi alle disposizioni
degli articoli 2 e 3 del presente decreto entro il 31 ottobre 1994.
Entro la stessa data, i circoli privati o enti che siano stati
autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
a somministrare alimenti e bevande, devono altresi' ottemperare al
divieto di apporre all'esterno dei locali insegne, targhe o altre
indicazioni che pubblicizzino l'attivita' di somministrazione
effettuata all'interno. ))
2. Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico
esercizio e i locali aventi diversa destinazione, esistenti alla data
di entrata in vigore del presente regolamento debbono essere chiuse a
chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio e deve
essere impedito l'accesso a chiunque.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 17 dicembre 1992
Il Ministro: MANCINO
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1993
Registro n. 6 Interno, foglio n. 363