DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59

Regolamento   recante   la   disciplina   dell'autorizzazione   unica
ambientale e la  semplificazione  di  adempimenti  amministrativi  in
materia ambientale gravanti sulle piccole e  medie  imprese  e  sugli
impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma
dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00101) 
 
 Vigente al: 11-11-2013  
 

Capo I

Principi generali

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 23  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
recante disposizioni urgenti  in  materia  di  semplificazione  e  di
sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,
n. 5; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la legge 26  ottobre  1995,  n.  447,  recante  legge  quadro
sull'inquinamento acustico; 
  Visti gli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15  marzo  1997,
n. 59, recante delega al Governo per il conferimento  di  funzioni  e
compiti alle regioni ed enti locali, per la  riforma  della  Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 
  Visto il regolamento (CE) n.  800/2008  della  Commissione,  del  6
agosto 2008, ai fini della definizione delle piccole e medie imprese; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale; 
  Visti gli articoli 25 e 38 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, recante disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto l'articolo 49, comma 4-quater, del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, recante misure urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
finanziaria  e   di   competitivita'   economica,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2010,
n. 160, recante regolamento per la  semplificazione  ed  il  riordino
della disciplina sullo sportello unico per le  attivita'  produttive,
ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19  ottobre  2011,
n. 227, recante regolamento per  la  semplificazione  di  adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a  norma
dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18  aprile
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005,
recante  adeguamento  alla  disciplina  comunitaria  dei  criteri  di
individuazione  di  piccole  e  medie  imprese  ed,  in  particolare,
l'articolo 2; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del
Ministro per la semplificazione normativa in data 10  novembre  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  267  del  16  novembre  2011,
recante  misure  per  l'attuazione  dello  sportello  unico  per   le
attivita'  produttive  di  cui  all'articolo  38,  comma  3-bis,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 14 settembre 2012; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 22 novembre 2012; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 29 novembre 2012; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Ritenuto, alla luce del  parere  di  Consiglio  di  Stato  e  delle
Commissioni  parlamentari  competenti,  che  l'autorizzazione   unica
ambientale debba avere comunque una durata non inferiore  al  periodo
di  validita'  massimo  previsto  per  le  autorizzazioni  da  questa
sostituite, al fine di evitare maggiori  oneri  per  le  imprese,  in
linea con quanto stabilito dal citato articolo 23, comma  1,  lettera
c),  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 febbraio 2013; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento, in attuazione della previsione  di  cui
all'articolo 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si applica  alle
categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto  del  Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 238 del 12  ottobre  2005,  nonche'  agli  impianti  non
soggetti alle disposizioni in  materia  di  autorizzazione  integrata
ambientale. 
  2. Le disposizioni del presente regolamento  non  si  applicano  ai
progetti sottoposti alla  valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA)
laddove  la  normativa  statale   e   regionale   disponga   che   il
provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti  gli  altri
atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi
dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152. 
                               Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
    a) autorizzazione unica ambientale: il  provvedimento  rilasciato
dallo sportello unico per le attivita'  produttive,  che  sostituisce
gli atti di comunicazione,  notifica  ed  autorizzazione  in  materia
ambientale di cui all'articolo 3; 
    b) autorita' competente: la  Provincia  o  la  diversa  autorita'
indicata dalla normativa  regionale  quale  competente  ai  fini  del
rilascio,   rinnovo   e   aggiornamento   dell'autorizzazione   unica
ambientale,  che  confluisce   nel   provvedimento   conclusivo   del
procedimento  adottato  dallo  sportello  unico  per   le   attivita'
produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010,  n.  160,  ovvero  nella  determinazione
motivata di cui all'articolo  14-ter,  comma  6-bis,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241; 
    c)  soggetti  competenti  in  materia  ambientale:  le  pubbliche
amministrazioni e gli enti  pubblici  che,  in  base  alla  normativa
vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione
unica ambientale; 
    d)  gestore:  la  persona  fisica  o  giuridica  che  ha   potere
decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento  e
che e' responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni
disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    e) sportello unico per le attivita'  produttive  (SUAP):  l'unico
punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte  le  vicende
amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva, che  fornisce
una risposta unica e  tempestiva  in  luogo  di  tutte  le  pubbliche
amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160; 
    f) modifica:  ogni  variazione  al  progetto,  gia'  autorizzato,
realizzato o in fase di  realizzazione  o  dell'impianto,  che  possa
produrre effetti sull'ambiente; 
    g) modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata
sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano  gli
atti  di  comunicazione,  notifica  e   autorizzazione   in   materia
ambientale compresi nell'autorizzazione unica  ambientale  in  quanto
possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente. 

Capo II

Autorizzazione unica ambientale

                               Art. 3 
 
 
                   Autorizzazione unica ambientale 
 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori  degli
impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda  di  autorizzazione
unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai  sensi  della
normativa  vigente,  al  rilascio,  alla  formazione,  al  rinnovo  o
all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi: 
    a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del  titolo  IV
della sezione II della Parte terza del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152; 
    b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  per  l'utilizzazione  agronomica
degli effluenti  di  allevamento,  delle  acque  di  vegetazione  dei
frantoi oleari e delle acque reflue  provenienti  dalle  aziende  ivi
previste; 
    c)  autorizzazione  alle   emissioni   in   atmosfera   per   gli
stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152; 
    d) autorizzazione generale di cui all'articolo  272  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8,  commi  4  o
comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; 
    f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal  processo
di depurazione in agricoltura  di  cui  all'articolo  9  del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; 
    g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e
216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2. Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in
materia, le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
possono individuare ulteriori  atti  di  comunicazione,  notifica  ed
autorizzazione in materia  ambientale  che  possono  essere  compresi
nell'autorizzazione unica ambientale. 
  3. E' fatta comunque salva la facolta' dei gestori  degli  impianti
di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui
si tratti di attivita'  soggette  solo  a  comunicazione,  ovvero  ad
autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione
della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP. 
  4. Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo  20
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione unica
ambientale puo' essere richiesta solo dopo che l'autorita' competente
a tale verifica  abbia  valutato  di  non  assoggettare  alla  VIA  i
relativi progetti. 
  5. L'autorizzazione unica ambientale contiene  tutti  gli  elementi
previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri
atti che sostituisce e definisce  le  modalita'  per  lo  svolgimento
delle  attivita'  di   autocontrollo,   ove   previste,   individuate
dall'autorita' competente tenendo conto della dimensione dell'impresa
e del settore di attivita'. In caso di scarichi  contenenti  sostanze
pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare,
almeno ogni quattro anni,  una  comunicazione  contenente  gli  esiti
delle attivita' di autocontrollo all'autorita' competente,  la  quale
puo'  procedere  all'aggiornamento  delle  condizioni   autorizzative
qualora  dalla  comunicazione  emerga  che  l'inquinamento  provocato
dall'attivita' e dall'impianto e' tale da renderlo  necessario.  Tale
aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione. 
  6. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha  durata  pari  a
quindici anni a decorrere dalla data di rilascio. 
                               Art. 4 
 
 
   Procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale 
 
  1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica  ambientale
corredata  dai  documenti,  dalle   dichiarazioni   e   dalle   altre
attestazioni previste dalle vigenti  normative  di  settore  relative
agli  atti  di  comunicazione,  notifica  e  autorizzazione  di   cui
all'articolo 3, commi 1 e 2, e' presentata al SUAP che  la  trasmette
immediatamente, in modalita' telematica all'autorita' competente e ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e  ne  verifica,
in accordo con l'autorita' competente, la correttezza formale.  Nella
domanda  sono  indicati  gli  atti  di  comunicazione,   notifica   e
autorizzazione di cui all'articolo  3,  per  i  quali  si  chiede  il
rilascio   dell'autorizzazione   unica   ambientale,    nonche'    le
informazioni richieste dalle specifiche normative di settore. 
  2. Qualora  l'autorita'  competente  riscontri  che  e'  necessario
integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e
in modalita' telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti  ed
il termine per il deposito delle integrazioni. 
  3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si  concludono  entro  trenta
giorni dal  ricevimento  della  domanda.  Decorso  tale  termine,  in
assenza  di  comunicazioni,  l'istanza   si   intende   correttamente
presentata. Nel caso di  richiesta  di  integrazione  documentale  ai
sensi del comma 2, si applica l'articolo 2, comma 7,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241. Qualora  il  gestore  non  abbia  depositato  la
documentazione richiesta  entro  il  termine  fissato  dall'autorita'
competente, l'istanza e' archiviata, fatta salva la facolta'  per  il
gestore di chiedere una proroga in ragione della  complessita'  della
documentazione da presentare; in tal caso, il termine e' sospeso  per
il tempo della proroga. 
  4.  Se  l'autorizzazione  unica  ambientale  sostituisce  i  titoli
abilitativi per i quali la conclusione del procedimento e' fissata in
un termine inferiore o pari a novanta giorni, l'autorita'  competente
adotta  il  provvedimento  nel  termine  di  novanta   giorni   dalla
presentazione della domanda e lo  trasmette  immediatamente  al  SUAP
che, rilascia il  titolo.  Resta  ferma  la  facolta'  di  indire  la
conferenza  di  servizi  di  cui  all'articolo  7  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.  La  conferenza
di servizi e' sempre indetta dal SUAP nei casi previsti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e nei casi previsti dalle normative regionali  e
di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo  o
l'aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1
e 2, del  presente  regolamento  compresi  nell'autorizzazione  unica
ambientale. 
  5.  Se  l'autorizzazione  unica  ambientale  sostituisce  i  titoli
abilitativi per i quali almeno uno dei  termini  di  conclusione  del
procedimento e' superiore a novanta giorni,  il  SUAP,  salvo  quanto
previsto al comma 7, indice,  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione
della domanda, la conferenza di servizi di  cui  all'articolo  7  del
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.  In
tale  caso,  l'autorita'  competente  adotta  l'autorizzazione  unica
ambientale entro centoventi giorni dal ricevimento della  domanda  o,
in caso di richiesta di integrazione della documentazione,  ai  sensi
dell'articolo 14-ter, comma 8, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,
entro il termine  di  centocinquanta  giorni  dal  ricevimento  della
domanda medesima. Tale atto confluisce nella determinazione  motivata
di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241. I soggetti competenti in materia ambientale di cui  all'articolo
2, comma 1, lettera c), che esprimono  parere  positivo  possono  non
intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi  atti
di assenso, dei quali si tiene conto  ai  fini  della  individuazione
delle  posizioni  prevalenti  per  l'adozione  della   determinazione
motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter,
comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo l'autorita'
competente promuove il coordinamento dei soggetti  competenti,  anche
nell'ambito della conferenza di servizi. 
  7. Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione
unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del  rinnovo
o dell'aggiornamento di titoli abilitativi  di  cui  all'articolo  3,
commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la  relativa
documentazione all'autorita' competente che, ove previsto, convoca la
conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della  legge
7 agosto 1990, n. 241. L'autorita' competente adotta il provvedimento
e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo. 
  8. L'autorita' competente trasmette, in modalita' telematica,  ogni
comunicazione al gestore tramite il SUAP e mette a  disposizione  del
medesimo tutte le informazioni sulla documentazione da  presentare  e
sull'iter relativo alla procedura di autorizzazione unica ambientale.
Il SUAP, assicura a  tutti  gli  interessati  le  informazioni  sugli
adempimenti in materia secondo quanto previsto  dall'articolo  6  del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo  54  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                               Art. 5 
 
 
            Rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale 
 
  1. Ai fini del  rinnovo  dell'autorizzazione  unica  ambientale  il
titolare della stessa, almeno sei mesi prima  della  scadenza,  invia
all'autorita' competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla
documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1. 
  2. E' consentito far riferimento alla documentazione  eventualmente
gia' in  possesso  dell'autorita'  competente  nel  caso  in  cui  le
condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute,
siano rimaste immutate. 
  3. L'autorita' competente  si  esprime  sulla  domanda  di  rinnovo
secondo la procedura prevista dall'articolo 4. 
  4. Per le attivita' e gli impianti per cui le  istanze  di  rinnovo
sono  presentate  nei  termini  di  cui  al  comma  1,   nelle   more
dell'adozione del  provvedimento  di  rinnovo,  fatta  salva  diversa
previsione  contenuta   nella   specifica   normativa   di   settore,
l'esercizio dell'attivita' o dell'impianto puo' continuare sulla base
della precedente autorizzazione. 
  5.  L'autorita'  competente  puo'  comunque  imporre   il   rinnovo
dell'autorizzazione, o  la  revisione  delle  prescrizioni  contenute
nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando: 
  a)  le  prescrizioni   stabilite   nella   stessa   impediscano   o
pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualita' ambientale
stabiliti dagli  strumenti  di  pianificazione  e  programmazione  di
settore; 
  b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o  regionali
lo esigono. 
                               Art. 6 
 
 
                              Modifiche 
 
  1. Il gestore che intende effettuare una modifica dell'attivita'  o
dell'impianto ne da' comunicazione all'autorita' competente e,  salvo
quanto previsto dal comma 3, nel caso  in  cui  quest'ultima  non  si
esprima entro sessanta giorni  dalla  comunicazione,  puo'  procedere
all'esecuzione della modifica. L'autorita' competente  provvede,  ove
necessario,  ad  aggiornare   l'autorizzazione   in   atto   e   tale
aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione. 
  2. Il gestore  che  intende  effettuare  una  modifica  sostanziale
presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti  di
cui all'articolo 4. 
  3. L'autorita' competente, se ritiene che la modifica comunicata ai
sensi del comma 1 e' una  modifica  sostanziale,  nei  trenta  giorni
successivi  alla  comunicazione  medesima,  ordina  al   gestore   di
presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per  gli  effetti
di cui all'articolo 4  e  la  modifica  comunicata  non  puo'  essere
eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione. 
  4. Le Regioni e le Province Autonome possono,  nel  rispetto  delle
norme  di  settore  vigenti,  definire  ulteriori  criteri   per   la
qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare  modifiche  non
sostanziali per le  quali  non  vi  e'  l'obbligo  di  effettuare  la
comunicazione di cui al comma 1. 

Capo III

Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera

                               Art. 7 
 
 
                Autorizzazioni di carattere generale 
 
  1. E' fatta salva la facolta' del gestore  di  aderire  tramite  il
SUAP, ricorrendone i  presupposti,  all'autorizzazione  di  carattere
generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo
3 aprile 2006,  n.  152.  Il  SUAP  trasmette,  per  via  telematica,
l'adesione all'autorita' competente. 
  2. Per gli stabilimenti in cui  sono  presenti  esclusivamente  gli
impianti e le attivita' di cui alla parte II  dell'allegato  IV  alla
parte quinta del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  nelle
more  dell'adozione  delle  autorizzazioni  di   carattere   generale
previste dall'articolo 272, comma 2, del medesimo decreto legislativo
da parte dell'autorita' di cui all'articolo 268, comma 1, lettera o),
i gestori degli stabilimenti interessati comunicano tramite il SUAP a
tale autorita' o ad altra autorita' da  questa  delegata  la  propria
adesione alle autorizzazioni generali riportate  nell'Allegato  I  al
presente regolamento, il quale trova applicazione in ciascuna Regione
sino all'adozione della pertinente disciplina regionale. 
  3. Le autorizzazioni  generali  adottate  dalle  autorita'  di  cui
all'articolo 268, comma 1, lettera  o),  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sostituiscono, per  il  territorio  interessato,
quelle riportate nell'Allegato I. Sono  fatte  comunque  salve,  fino
alla scadenza,  le  adesioni  alle  autorizzazioni  generali  di  cui
all'Allegato I. 

Capo IV

Disposizioni attuative

                               Art. 8 
 
 
                     Oneri istruttori e tariffe 
 
  1.  In  relazione  ai  procedimenti   disciplinati   nel   presente
regolamento sono posti a carico dell'interessato le spese e i diritti
previsti da disposizioni di leggi statali e regionali  vigenti  nelle
misure ivi stabilite. Possono essere, altresi', previsti  diritti  di
istruttoria la cui misura, sommata agli oneri di  cui  al  precedente
periodo, non puo' comunque eccedere quella complessivamente  posta  a
carico dell'interessato prima dell'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli  abilitanti
sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale. 
                               Art. 9 
 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. I Ministri dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, in raccordo con la Conferenza Unificata e sentite le
associazioni imprenditoriali,  predispongono  forme  di  monitoraggio
almeno annuali  sull'attuazione  del  presente  regolamento  volte  a
verificare, tra l'altro, il numero delle domande presentate al  SUAP,
i tempi impiegati per l'istruttoria,  per  l'invio  telematico  della
documentazione   agli   enti   competenti   e   per    il    rilascio
dell'autorizzazione unica ambientale, nonche' il rispetto  dei  tempi
previsti per lo svolgimento della conferenza di servizi. 
  2.  All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,  le
amministrazioni  interessate  provvedono,  nel  rispetto  di   quanto
previsto dall'articolo 12, comma 1, con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

                               Art. 10 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del
presente regolamento sono conclusi ai sensi delle  norme  vigenti  al
momento dell'avvio dei procedimenti stessi. 
  2. L'autorizzazione unica ambientale  puo'  essere  richiesta  alla
scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e del Ministro per la pubblica  amministrazione
e la semplificazione, di concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico,  previa  intesa  con  la  Conferenza  Unificata  ai  sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  e'
adottato un modello semplificato e  unificato  per  la  richiesta  di
autorizzazione unica ambientale. Sino all'adozione del decreto di cui
al primo periodo, le domande  per  l'ottenimento  dell'autorizzazione
unica ambientale sono comunque  presentate  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 4, comma 1. 
                               Art. 11 
 
 
                  Poteri sostitutivi e abrogazioni 
 
  1.  Decorsi  inutilmente  i  termini   per   la   conclusione   dei
procedimenti previsti dal presente regolamento, si applica l'articolo
2, commi da 9-bis a 9-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  i  poteri
sostitutivi gia' attribuiti al Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare per la conclusione dei procedimenti di  cui
all'articolo 269, comma 3, e per la prosecuzione dell'esercizio degli
stabilimenti  di  cui  all'articolo  281,  comma   1,   del   decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  sono  attribuiti  al  soggetto
responsabile dei poteri sostitutivi  di  cui  all'articolo  2,  comma
9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241,  che  li  esercita  con  le
modalita' e nei termini dei commi 9-ter, 9-quater e  9-quinquies  del
medesimo articolo. 
  3. Per la prosecuzione dell'esercizio  degli  stabilimenti  di  cui
all'articolo 281, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in caso  di  mancata  pronuncia  entro  i  termini  previsti,
l'esercizio degli stessi puo' essere proseguito  fino  alla  scadenza
del  termine  previsto  per  la  pronuncia  del   soggetto   di   cui
all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui
sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269. 
  4. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  regolamento  al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) nell'articolo 269, comma 3, il quarto periodo e' abrogato; 
    b) nell'articolo 272, comma 2, il quarto  e  sesto  periodo  sono
abrogati; 
    c) nell'articolo 281: 
      1) al comma 1 le parole: «; in caso di mancata pronuncia  entro
i termini previsti  l'esercizio  puo'  essere  proseguito  fino  alla
scadenza  del  termine  previsto  per  la  pronuncia   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  a  cui  sia
stato richiesto  di  provvedere  ai  sensi  dell'articolo  269»  sono
abrogate; 
      2) al comma 3 le parole: «; in caso di mancata pronuncia  entro
i termini previsti  l'esercizio  puo'  essere  proseguito  fino  alla
scadenza  del  termine  previsto  per  la  pronuncia   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  a  cui  sia
stato richiesto  di  provvedere  ai  sensi  dell'articolo  269»  sono
abrogate; 
      3) al comma 4 il secondo periodo e' abrogato; 
      4) il comma 8 e' abrogato; 
      5) il comma 11 e' abrogato. 
                               Art. 12 
 
 
                  Clausola d'invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente provvedimento non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica.  Agli  adempimenti
previsti le Amministrazioni interessate  provvedono  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 13 marzo 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                         Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
                                                                 mare 
 
Patroni  Griffi,  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
                                                      semplificazione 
 
                           Passera, Ministro dello sviluppo economico 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2013 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 4, foglio n. 168 

 
                             Allegato I 
 
 
  A) 
  Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06,  Parte  Quinta,  Allegato  IV,
Parte II 
  Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli,  mezzi  e
macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e  utilizzo
complessivo di prodotti vernicianti pronti  all'uso  giornaliero  non
superiore a 20 kg. 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
  Ambito di applicazione 
  Riparazione e verniciatura  di  carrozzerie  di  veicoli,  mezzi  e
macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e  utilizzo
complessivo di prodotti vernicianti pronti  all'uso  giornaliero  non
superiore a 20 kg. 
  Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
  Nell' attivita' di  riparazione  e  verniciatura  carrozzerie  sono
comprese operazioni quali: 
  • Saldatura; 
  • Pulizia meccanica delle superfici metalliche; 
  • Preparazione di prodotti vernicianti; 
  tali attivita', essendo  strettamente  complementari  all'attivita'
principale, sono ricomprese nel presente allegato tecnico. 
  Fasi lavorative 
  A. Saldatura 
  B. Preparazione/pulizia meccanica (carteggiatura,  smerigliatura  e
assimilabili) 
  C. Preparazione dei prodotti vernicianti 
  D. Applicazione delle vernici 
  E. Appassimento/essiccazione 
  F. Pulizia delle attrezzature. 
  Materie prime 
  1.  Prodotti  vernicianti  pronti  all'uso  (prodotti  vernicianti,
diluenti, catalizzatori) 
  2. Stucchi 
  3. Materiale di saldatura 
  4. Materiale per la pulizia delle attrezzature. 
  Concorrono al limite di 20 kg/giorno le materie  prime  di  cui  al
punto 1. 
  Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
  Fasi di provenienza 
  Sostanze inquinanti 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Note 
  1.  Per  le  emissioni  di  composti  organici  volatili  non  sono
prescritti valori limite in emissione poiche', nel caso specifico, si
ritiene  opportuno  intervenire   esclusivamente   in   merito   alle
caratteristiche qualitative delle materie prime  utilizzate  ed  alle
tecnologie di applicazione. Qualora non  fosse  possibile  rispettare
anche una sola delle condizioni relative alla qualita'  dei  prodotti
vernicianti, espresse nelle successive note nn. 2,  3  e  4,  non  si
potra' aderire alla  procedura  di  autorizzazione  in  via  generale
prevista dall'art. 272, comma 2 del D.Lgs. 152/06, ma  dovra'  essere
richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del medesimo  decreto
legislativo. 
  2. Non e' ammesso l'uso  di  prodotti  vernicianti,  catalizzatori,
diluenti e solventi contenenti COV: 
  2.1. classificati con le seguenti frasi di  rischio:  H350,  H350i,
H340, H360D, H360FD; 
  2.2. contenenti impurita' in quantita'  superiore  complessivamente
al 0,1% in peso; 
  2.3. in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 2.1,  a
quanto di seguito indicato: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  3. Non sono ammessi prodotti vernicianti contenenti composti di Cr,
Pb, Cd nella pigmentazione. 
  4. I singoli prodotti vernicianti e diluenti dovranno contenere COV
in misura non superiore ai valori (espressi in  g/l)  della  seguente
tabella (D.Lgs. 161/2006 e s.m. e i.): 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  5. Per la verifica del rispetto delle condizioni indicate alle note
nn. 2, 3, 4,  la  ditta  dovra'  tenere  a  disposizione  degli  Enti
preposti al controllo la seguente documentazione: 
  5.1. dichiarazione del produttore (Scheda di  Conformita',  secondo
il modello  riportato  di  seguito)  attestante  la  conformita'  dei
prodotti utilizzati (smalti, fondi ecc.) a  quanto  prescritto  dalla
normativa vigente (D.Lgs. 161/2006 e s.m. e i.); 
  5.2. elenco  dei  prodotti  utilizzati  (smalti,  fondi  ecc.),  da
allegare ad ogni scheda di conformita'. 
  6. In  deroga  agli  impianti  previsti  per  l'abbattimento  delle
polveri da carteggiatura, potra' essere utilizzato un sistema a secco
basato sul principio dei separatori a mezzo filtrante  anche  se  non
contemplato dalle schede identificative riportate nella parte  finale
del presente ALLEGATO, purche'  l'esercente  dimostri  analiticamente
l'efficienza del sistema e dichiari  la  tipologia  e  la  tempistica
delle operazioni di manutenzione. 
  7. Per la  riduzione  delle  emissioni  di  materiale  particellare
(particolato residuo)  derivanti  da  operazioni  di  verniciatura  a
spruzzo, dovranno essere utilizzate  apparecchiature  applicative  ad
alta efficienza di trasferimento. 
  In assenza di impianti di abbattimento, le cabine  di  applicazione
dovranno essere dotate di almeno uno dei seguenti 
  sistemi di contenimento: 
  - Ad umido - a velo d'acqua, con  labirinti,  nebulizzatori,  ecc.,
con eventuale separatore di gocce terminale; 
  - A secco - materassino filtrante  di  grammatura  >=  350  g/m2  o
sistemi assimilabili; 
  8.  L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovra'  obbligatoriamente
essere: 
  8.1. Installato autonomamente qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
  8.2. Individuato nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
  8.3. Conforme alle caratteristiche indicate  da  una  della  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
  Definizioni 
  PRODOTTI PER CARROZZERIA: 
  a.  prodotti  preparatori  e  di  pulizia:  prodotti  destinati  ad
eliminare,  con  azione   meccanica   o   chimica,   i   preesistenti
rivestimenti e  gli  ossidi  metallici  o  a  fornire  una  base  per
l'applicazione di nuovi rivestimenti; tali prodotti comprendono: 
  - prodotti preparatori: i detergenti per la pulizia delle pistole a
spruzzo e di altre apparecchiature e  i  prodotti  per  eliminare  il
silicone; 
  - predetergenti: i detergenti  per  la  rimozione  di  contaminanti
dalla superficie durante la preparazione e prima dell'applicazione di
prodotti vernicianti; 
  b. stucco/mastice: composti densi destinati ad essere applicati per
riempire profonde imperfezioni della superficie prima di applicare il
surfacer/filler; 
  c. primer: qualsiasi  tipo  di  rivestimento  destinato  ad  essere
applicato sul metallo nudo o su finiture  esistenti,  per  assicurare
una protezione contro la corrosione, prima dell'applicazione  di  uno
strato di finitura; tali prodotti comprendono: 
  - surfacer/filler: rivestimento da usare immediatamente prima dello
strato di finitura  allo  scopo  di  assicurare  la  resistenza  alla
corrosione e l'adesione dello strato di finitura  e  di  ottenere  la
formazione  di  una  superficie  uniforme   riempiendo   le   piccole
imperfezioni della superficie stessa; 
  - primer universali per metalli: i rivestimenti destinati ad essere
applicati come  prima  mano,  quali  i  promotori  di  adesione,  gli
isolanti, i fondi, i  sottofondi,  i  primer  in  plastica,  i  fondi
riempitivi bagnato su bagnato non carteggiabili e i fondi  riempitivi
a spruzzo; 
  - wash primer: 
    - rivestimenti  contenenti  almeno  lo  0,5%  in  peso  di  acido
fosforico  e  destinati  ad  essere  applicati   direttamente   sulle
superfici metalliche nude per assicurare resistenza alla corrosione e
adesione; 
    - primer saldabili; 
    - soluzioni mordenti per superfici galvanizzate e zincate; 
  d. strato di finitura (topcoat): rivestimento pigmentato  destinato
ad essere applicato in un solo strato o in piu' strati per  conferire
brillantezza e durata; sono inclusi tutti  i  prodotti  di  finitura,
come le basi «base coating»  (rivestimento  contenente  pigmenti  che
serve a conferire al sistema di verniciatura il  colore  e  qualsiasi
effetto ottico desiderato ma non  la  brillantezza  o  la  resistenza
della  superficie)  e  le   vernici   trasparenti   «clear   coating»
(rivestimento trasparente che conferisce al sistema  di  verniciatura
la brillantezza finale e le proprieta' di resistenza richieste); 
  e. finiture speciali: rivestimenti destinati  ad  essere  applicati
come  finiture  per  conferire  proprieta'  speciali  (come   effetti
metallici o perlati in un unico strato), strati di colore uniforme  o
trasparenti ad alte prestazioni (per esempio, le vernici  trasparenti
antigraffio e fluorurate), basi  riflettenti,  finiture  testurizzate
(per esempio,  con  effetto  martellato),  rivestimenti  antiscivolo,
sigillanti sottoscocca,  rivestimenti  antisasso,  finiture  interne.
Sono inclusi gli aerosol. 
 
  Schede impianti di abbattimento 
 
    

---------------------------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01  DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                  (filtro a tessuto)
---------------------------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02  DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                  (filtro a cartucce)
---------------------------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.03  DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                  (filtro a pannelli)
---------------------------------------------------------------------
SCHEDA D.MM.01  DEPOLVERATORE A SECCO (Ciclone e multiciclone)
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Soglia massima 
  Qualora il quantitativo di prodotti vernicianti pronti all'uso  sia
inferiore a  4  kg/g,  la  Ditta  e'  esonerata  dal  rispetto  delle
prescrizioni di cui ai punti 9 e 10  del  paragrafo  "PRESCRIZIONI  E
CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
  L'esercente   deve   fare   riferimento   alle    prescrizioni    e
considerazioni sotto riportate  relativamente  ai  cicli  tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 
  1. Tutte le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
  2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
  3. Gli impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
  3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo  adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
  Nella definizione della loro ubicazione si  deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
  Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni  (opportunamente  documentate)  e,  comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o   dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia  degli  interventi.  In
ogni caso, qualora: 
  • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
  • si verifichi una interruzione nell'esercizio  degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
  l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al  ciclo  tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  Gli impianti produttivi potranno essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
  Stoccaggio 
  4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
  Qualora il materiale solido stoccato non  presenti  caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche  per
la riproduzione e/o  mutagene  (peraltro  non  ammesse  nel  caso  di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla  Parte  Quinta  del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio  d'aria  attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
  Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
  Criteri di manutenzione 
  5. Le operazioni di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
  In  particolare  devono  essere  garantiti  i  seguenti   parametri
minimali: 
  5.1.  manutenzione  parziale   (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
  5.2. manutenzione totale  da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
  5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe  e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
  5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno  essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
  • la data di effettuazione dell'intervento; 
  • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
  • la descrizione sintetica dell'intervento; 
  • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
  Tale registro deve essere tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
  Messa in esercizio e a regime 
  6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
  7. Il termine massimo per la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
  Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
  • descritti sommariamente  gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
  • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
  La proroga s'intende concessa qualora la  Autorita'  competente  di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
  8. In caso di impianto gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
  In caso  di  rinnovo  o  di  impianto  soggetto  a  diverso  regime
autorizzativo: 
  In caso di impianto precedentemente non soggetto ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
  Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
  Modalita' e controllo delle emissioni 
  9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
  Il ciclo di campionamento deve: 
  9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita'  di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
  9.2. essere condotto seguendo le  previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
  Gli esiti delle rilevazioni  analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
  10. Le verifiche successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
  11. I bilanci di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
  12.  L'eventuale  riscontro  di  inadempimenti  alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
  13.  Qualora  sia  necessaria   l'installazione   di   sistemi   di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a  disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli  impianti
ai  requisiti  impiantistici  riportati  negli   specifici   allegati
tecnici. 
  14.   L'esercente,   se   in   possesso   di   piu'   provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza  temporale  dei  controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  15. Qualora venga adottato un sistema di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
  Metodologia analitica 
  16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e  determinare  gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
  Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  Si ricorda in ogni caso che: 
  16.1. L'accesso ai  punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
  16.2. I punti di emissione devono essere  chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
  16.3. I controlli degli inquinanti  devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
  16.4. I  risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
  • Portata di aeriforme, espressa in m3/h riferita  alle  condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
  • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita  alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
  • Temperatura dell'effluente in °C; 
  nonche' le condizioni operative in atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                    MODELLO SCHEDA di CONFORMITA' 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Con la presente dichiariamo che i prodotti da Noi  forniti,  pronti
all'uso, come da elenco allegato (firmato e timbrato), sono  conformi
a quanto disposto dal D.Lgs. 27 marzo 2006, n. 161 "Attuazione  della
direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di  composti
organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e
vernici, nonche' in prodotti per la carrozzeria" e s.m.i. 
  In particolare, sono rispettate le seguenti condizioni: 
  Prodotti per carrozzeria. (La tabella 2 dell'allegato II  e'  stata
cosi' modificata dal D.Lgs. 14 febbraio 2008, n. 33). 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
  La relazione tecnica semplificata dovra' essere  compilata  secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica. 
  Materie prime 
  Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
  Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
  Quantita'  in  kg/anno:  indicare  la  quantita'  annua  attuale  e
prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare
la quantita' annua prevista. 
  Quantita' di solvente  in  kg/anno:  indicare  la  quantita'  annua
attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede  tecniche/di
sicurezza la percentuale di solvente contenuto  nelle  materie  prime
della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua
prevista. 
  N.B. Nella  penultima  riga  indicare  la  quantita'  annua  totale
prevista  sommando  le  quantita'  delle  sole  materie   prime   con
asterisco. 
  Nell'ultima  riga  indicare  la  quantita'  annua  totale  prevista
sommando le quantita'  di  solvente.  Ai  fini  del  calcolo  per  il
rispetto della soglia di  0,5  t/anno  di  COV,  si  precisa  che  il
quantitativo di solvente da considerare dovra' essere: 
  - pari al 20% dell'utilizzato, nel caso in  cui  la  pulizia  delle
attrezzature di  verniciatura  sia  eseguita  utilizzando  specifiche
apparecchiature di lavaggio chiuse, eventualmente dotate  di  sistemi
di recupero/distillazione del solvente; 
  - pari al 100% in tutti gli altri casi. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  [*] Concorrono al limite per i prodotti vernicianti pronti  all'uso
di 20 kg/giorno esclusivamente le materie prime con asterisco 
  [**] Concorrono al limite di 0,5  t/anno  di  solvente  le  materie
prime con doppio asterisco. 
  Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
  Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
  Gia'  effettuata:  barrare  se  la  fase  lavorativa  veniva   gia'
effettuata si/no. 
  E n.: indicare l'emissione connessa  alla  fase  lavorativa  ed  il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
  N.B.  dalla  stessa  fase  lavorativa  si  possono  generare   piu'
emissioni. 
  Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
  Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
  Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un  impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  B) 
  Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06,  Parte  Quinta,  Allegato  IV,
Parte II 
 
  Tipografia,  litografia,  serigrafia,  con   utilizzo   giornaliero
massimo di prodotti per la stampa (inchiostri,  vernici  e  similari)
non superiore a 30 kg. 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
  Ambito di applicazione 
  Tipografia,  litografia,  serigrafia,  tampografia   con   utilizzo
massimo  di  prodotti  per  la   stampa   (inchiostri,   vernici   ed
assimilabili) non superiore a 30 kg/giorno. 
  Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
  Fasi lavorative 
  A. Preparazione delle matrici, lastre di stampa 
  B. Preparazione inchiostri, prodotti vernicianti  ed  assimilabili,
mediante miscelazione e/o dissoluzione delle materie prime 
  C.  Tipografia,  litografia,  serigrafia,  tampografia   ed   altre
operazioni assimilabili 
  D. Essiccazione/polimerizzazione 
  E. Trattamento e pulizia delle  apparecchiature  con  detergenti  a
base: 
  E.1 acqua 
  E.2 COV 
  F. Operazioni accessorie di: 
  F.1 finitura meccanica dei supporti (rifilatura, taglio) 
  F.2 incollaggio, legatoria 
  G. Confezionamento e imballaggio. 
  Materie prime 
  1. Inchiostri 
  2. Vernici 
  3. Colle 
  4. Solventi/detergenti di pulizia 
  5. Diluenti 
  6. Supporto di stampa di vario tipo 
  7. Matrici/lastre per stampa. 
  Concorrono al limite di 30 kg/giorno le materie  prime  di  cui  ai
punti 1, 2, 3, 4, 5. 
  Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Note 
  1. Non sono ammessi prodotti contenenti  COV  classificati  con  le
seguenti frasi di rischio:H350, H350i, H340, H360D; 
  2. Per effluenti gassosi contenti COV, il limite in  concentrazione
dovra' essere verificato  qualora  non  venga  rispettato  il  limite
imposto come flusso di massa. 
  3.  L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovra'  obbligatoriamente
essere: 
  3.1. Installato autonomamente qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
  3.2. Individuato nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
  3.3. Conforme alle caratteristiche indicate dal Dlgs 03/04/2006  n.
152 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. 
  Schede impianti di abbattimento 
 
    

---------------------------------------------------------------------
SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  INTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  ESTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  ESTERNA (a strato sottile)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a cartucce)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MM.01  | DEPOLVERATORE A SECCO (Ciclone e multiciclone)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.C.01  | COMBUSTIONE CATALITICA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.01  | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.02  | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Soglia massima 
  Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a
3 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di
cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E  CONSIDERAZIONI  di
CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI di CARATTERE GENERALE 
 
  L'esercente   deve   fare   riferimento   alle    prescrizioni    e
considerazioni sotto riportate  relativamente  ai  cicli  tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 
  1. Tutte le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
  2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
  3. Gli impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
  3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo  adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
  Nella definizione della loro ubicazione si  deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
  Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni  (opportunamente  documentate)  e,  comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o   dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia  degli  interventi.  In
ogni caso, qualora: 
  • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
  • si verifichi una interruzione nell'esercizio  degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
  l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al  ciclo  tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  Gli impianti produttivi potranno essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
  Stoccaggio 
  4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
  Qualora il materiale solido stoccato non  presenti  caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche  per
la riproduzione e/o  mutagene  (peraltro  non  ammesse  nel  caso  di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla  Parte  Quinta  del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio  d'aria  attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
  Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
  Criteri di manutenzione 
  5. Le operazioni di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
  In  particolare  devono  essere  garantiti  i  seguenti   parametri
minimali: 
  5.1.  manutenzione  parziale   (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
  5.2. manutenzione totale  da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
  5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe  e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
  5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno  essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
  • la data di effettuazione dell'intervento; 
  • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
  • la descrizione sintetica dell'intervento; 
  • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
  Tale registro deve essere tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
  Messa in esercizio e a regime 
  6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
  7. Il termine massimo per la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
  Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
  • descritti sommariamente  gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
  • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
  La proroga s'intende concessa qualora la  Autorita'  competente  di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
  8. In caso di impianto gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
  In caso  di  rinnovo  o  di  impianto  soggetto  a  diverso  regime
autorizzativo: 
  In caso di impianto precedentemente non soggetto ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
  Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
  Modalita' e controllo delle emissioni 
  9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
  Il ciclo di campionamento deve: 
  9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita'  di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
  9.2. essere condotto seguendo le  previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
  Gli esiti delle rilevazioni  analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
  10. Le verifiche successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
  11. I bilanci di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo; 
  12.  L'eventuale  riscontro  di  inadempimenti  alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
  13.  Qualora  sia  necessaria   l'installazione   di   sistemi   di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a  disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli  impianti
ai  requisiti  impiantistici  riportati  negli   specifici   allegati
tecnici. 
  14.   L'esercente,   se   in   possesso   di   piu'   provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza  temporale  dei  controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  15. Qualora venga adottato un sistema di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
  Metodologia analitica 
  16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e  determinare  gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
  Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  Si ricorda in ogni caso che: 
  16.1. L'accesso ai  punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
  16.2. I punti di emissione devono essere  chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
  16.3. I controlli degli inquinanti  devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
  16.4. I  risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
  • Portata di aeriforme, espressa in m3/h riferita  alle  condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
  • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita  alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
  • Temperatura dell'effluente in °C; 
  nonche' le condizioni operative in atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
  La relazione tecnica semplificata dovra' essere  compilata  secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica. 
  Materie prime 
  Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
  Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
  Quantita'  in  kg/anno:  indicare  la  quantita'  annua  attuale  e
prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare
la quantita' annua prevista. 
  N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua  totale  prevista
sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
  Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
  Gia'  effettuata:  barrare  se  la  fase  lavorativa  veniva   gia'
effettuata si/no. 
  E n.: indicare l'emissione connessa  alla  fase  lavorativa  ed  il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
  N.B.  dalla  stessa  fase  lavorativa  si  possono  generare   piu'
emissioni. 
  Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
  Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
  Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un  impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  C) 
  Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06,  Parte  Quinta,  Allegato  IV,
Parte II 
 
   Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero 
            massimo complessivo di resina pronta all'uso 
                       non superiore a 200 kg 
 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
  Ambito di applicazione 
  Produzione  di  oggetti  in  vetroresina   con   utilizzo   massimo
complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg/giorno 
  Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
  Fasi lavorative 
  A. Produzione di  manufatti  rinforzati  in  vetroresina  (natanti,
serbatoi, contenitori, pannelli): 
  A.1 Modelleria e/od operazioni meccaniche per la  preparazione  del
modello/stampo utilizzato per la produzione del manufatto 
  A.2 Applicazione allo stampo del  distaccante  e  del  gelcoat  con
sistemi a spruzzo 
  A.3     Preparazione      della      resina      additivata      in
dissolutori/miscelatori, applicazione della resina e della  fibra  di
vetro per la formazione del manufatto 
  A.4 Formatura del manufatto con tecniche manuali, utilizzando anche
semilavorati pronti all'uso, o con tecniche di termoformatura a caldo
e/o a  freddo  con  macchine  operanti  a  pressione  ambiente  o  in
depressione controllata 
  A.5 Maturazione in luogo definito ed attrezzato (tunnel, cabina,  o
altro spazio di maturazione dotato di paratie e/o strutture  isolanti
collegate con sistemi d'aerazione ed a temperatura controllata) 
  A.6  Operazioni  meccaniche  di  rifinitura  (taglio,   rifilatura,
smerigliatura delle  superfici),  applicazione  d'apparecchiature  ed
altri elementi atti alla formazione  del  manufatto  con  impiego  di
resina catalizzata, lucidatura delle  superfici  in  vetroresina  e/o
resina poliestere 
  A.7  Operazioni   di   lavaggio   e   pulizia   d'attrezzature   ed
apparecchiature con utilizzo di solventi organici 
  A.8 Montaggio manufatto, finitura e spedizione. 
  B. Produzione di manufatti rinforzati in vetroresina colata: 
  B.1 Modelleria e/o operazioni meccaniche per  la  preparazione  del
modello/stampo utilizzato per la produzione del manufatto 
  B.2 Applicazione a spruzzo  o  a  pennello  del  distaccante  sulla
superficie dello stampo o del sistema di colata/formatura 
  B.3     Preparazione     della      resina      additivata      nei
dissolutori/miscelatori,   colata   della    resina    con    sistemi
manuali/automatici e della  fibra  di  vetro  o  di  altro  materiale
riempitivo per la formazione del  manufatto  nello  stampo  chiuso  o
nella tramoggia della linea di formazione del sandwich 
  B.4 Formazione del manufatto con tecniche di termoformatura a caldo
e/o a freddo con forni  chiusi  e/o  macchine  operanti  a  pressione
ambiente o in depressione controllata utilizzando  semilavorati  gia'
pronti all'uso. 
  Formatura del sandwich a base di  resina  poliestere  caricata  con
fibra di vetro ed altro materiale inerte contenute tra due substrati.
Le  apparecchiature  utilizzate  sono  linee  operanti  a   pressione
ambiente 
  B.5 Maturazione in luogo definito ed attrezzato (tunnel, cabina,  o
altro spazio di maturazione dotato di paratie e/o strutture  isolanti
collegate con sistemi d'aerazione ed a temperatura controllata) 
  B.6  Operazioni  meccaniche  di  rifinitura  (taglio,   rifilatura,
smerigliatura delle  superfici),  applicazione  d'apparecchiature  ed
altri elementi atti alla formazione  del  manufatto  con  impiego  di
resina catalizzata, lucidatura delle  superfici  in  vetroresina  e/o
resina poliestere 
  B.7  Operazioni  di  lavaggio  e   pulizia   di   attrezzature   ed
apparecchiature con utilizzo di solventi organici 
  B.8 Montaggio manufatto, finitura e spedizione. 
  C. Produzione di bottoni ed altri manufatti  per  abbigliamento  in
resina poliestere: 
  C.1 Modelleria e/o operazioni meccaniche per  la  preparazione  del
modello/stampo utilizzato per la produzione del manufatto 
  C.2 Applicazione del distaccante allo stampo e/o al punto di colata
della resina 
  C.3     Preparazione     della      resina      additivata      nei
dissolutori/miscelatori,  colata  della  miscela  nella  resina   con
sistemi manuali per la formazione del manufatto nello  stampo  chiuso
(bastoni) o nella centrifuga la formazione della lastra di vario tipo
e spessore 
  C.4 Estrazione del pezzo e successiva immissione  in  forni  chiusi
operanti a caldo per la completa polimerizzazione 
  C.5 Operazioni meccaniche di rifinitura (taglio) per la  formazione
delle rondelle, foratura, levigatura e lucidatura delle superfici 
  C.6 Tintura degli articoli  in  buratti  o  apparecchi  simili  con
coloranti e vernici in acqua e successivo essiccamento 
  C.7  Operazioni  di  lavaggio  e   pulizia   di   attrezzature   ed
apparecchiature con utilizzo di solventi organici. 
  D. Produzione di manufatti di vario  tipo  non  inclusi  nei  punti
precedenti: 
  D.1 Modelleria e/o operazioni meccaniche per  la  preparazione  del
modello/stampo per la produzione del manufatto 
  D.2 Preparazione della resina additivata in dissolutori/miscelatori
e mescolatori. Il prodotto ottenuto puo' essere liquido o in forma di
massa preimpregnata solida con solventi 
  D.3 Applicazione distaccanti allo stampo-contenitore,  applicazione
delle  resine,  polimerizzazione  in  apparecchiature  specifiche   e
maturazione in luoghi appositamente predisposti 
  D.4  Operazioni  meccaniche  di  rifinitura  ed   applicazione   di
specifici componenti mediante incollaggio con la resina stessa 
  D.5  Operazioni  di  lavaggio  e   pulizia   di   attrezzature   ed
apparecchiature con utilizzo di solventi organici. 
  Materie prime 
  1. Gelcoat 
  2. Resina pronta 
  3. Resine sotto forma di masse preimpregnate in solvente 
  4. Semilavorati in resina poliestere 
  5. Fibra di vetro 
  6. Tessuto non tessuto 
  7. Catalizzatori, attivatori, induritori 
  8. Distaccante in solvente 
  9. Cariche minerali, coloranti, plastificanti, cere 
  10. Materiali metallici di vario tipo e forma 
  11. Substrati di polimeri plastici, carta politenata 
  12. Vernici a base acqua. 
  Concorrono al limite di 200 kg/giorno le materie prime  di  cui  ai
punti 1, 2, 3. 
  Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
  Fasi di provenienza 
  Sostanze inquinanti 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Note 
  1. La ditta non  sara'  soggetta  a  limitazioni  relative  ai  COV
qualora siano rispettate le condizioni sotto riportate: 
  1.1. Relativamente allo Stirene introdotto per la diluizione  della
resina e contenuto negli additivi  -  catalizzatore  /  induritore  /
accelerante ecc. dovranno essere rispettate le seguenti condizioni: 
  1.1.1.  Impiego   di   resine   poliestere   ad   alto   grado   di
polimerizzazione - reticolazione, che fissano una maggiore  quantita'
di Stirene riducendone pertanto la quantita' libera (non reticolato). 
  1.1.2. La percentuale di Stirene libero (dopo il  completamento  di
tutto il ciclo  di  applicazione  -polimerizzazione  reticolazione  -
maturazione) non potra' superare i seguenti limiti: 
 
    

---------------------------------------------------------------------
Stirene (% in peso)       | COV totale come % in peso della resina
                          |  applicata
--------------------------|------------------------------------------
dei COV | della resina    |
        |  applicata      |
--------|-----------------|------------------------------------------
50      | 2,5             | 5
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Tale valore dovra' essere confermato con  una  scheda/dichiarazione
fornita dal produttore che  attesti  e  garantisca  un  valore  dello
Stirene libero a 2.5%. 
  1.2 Relativamente allo Stirene contenuto  nella  resina  poliestere
pronta  all'uso  ed   agli   altri   COV   presenti   nella   miscela
all'applicazione, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni: 
  1.2.1. Impiego di resine poliestere del tipo: 
  1.2.1.1. Ad alto grado di polimerizzazione -  reticolazione  capaci
di ridurre lo Stirene come indicato al precedente punto 1.1.1. 
  1.2.1.2. Con presenza  di  agenti  inibenti  la  volatilita'  dello
Stirene. 
  1.2.2. La percentuale di Stirene libero (dopo il  completamento  di
tutto il ciclo di applicazione  -  polimerizzazione  reticolazione  -
maturazione) non potra' superare i seguenti limiti: 
 
    

---------------------------------------------------------------------
Stirene (% in peso)       | COV totale come % in peso della resina
                          |  applicata
--------------------------|------------------------------------------
dei COV | della resina    |
        |  applicata      |
--------|-----------------|------------------------------------------
50      | 2,5             | 5
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Il valore reale dovra' essere inferiore al valore limite fissato  e
dovra' essere dimostrato il suo  rispetto  mediante  un  bilancio  di
massa,    riportato    su    una     scheda/dichiarazione     fornita
dall'utilizzatore che: 
  1.2.2.1. Indichi le caratteristiche della resina in particolare: 
a) Il tipo 
b) La percentuale dei COV presenti prima dell'applicazione 
c) Il tipo di COV impiegati per la diluizione e la loro percentuale 
d) Il residuo secco finale e la percentuale di COV all'applicazione 
  1.2.2.2. Indichi la  quantita'  giornaliera  ed  annuale  impiegata
della resina pronta  all'uso  con  riferimento  alle  caratteristiche
sopra indicate; 
  1.2.2.3.  Indichi  la  quantita'  di  resina  per  ogni   manufatto
fabbricato prima e dopo la sua formazione (al  fine  di  definire  la
quantita' di COV non reticolati o comunque  rimasti  all'interno  del
manufatto). I dati dovranno evidenziare separatamente i  COV  totali,
lo Stirene e gli altri restanti; 
  2. Non  potranno  essere  utilizzate  resine  poliestere  ed  altre
materie prime che contengano sostanze classificate  con  le  seguenti
frasi di rischio: H350, H350i, H340, H360D, H360FD 
  3. Per effluenti gassosi contenti COV, il limite in  concentrazione
dovra' essere verificato  qualora  non  venga  rispettato  il  limite
imposto come flusso di massa; 
  4.  L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovra'  obbligatoriamente
essere: 
  4.1. Installato autonomamente qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
  4.2. Individuato nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
  4.3. Conforme alle caratteristiche indicate  in  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
  Schede impianti di abbattimento 
 
    

---------------------------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  ESTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  ESTERNA (a strato sottile)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  INTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a cartucce)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.03  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a pannelli)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.C.01  | COMBUSTIONE CATALITICA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.01  | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.02  | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Soglia massima 
  Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a
20 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto  delle  prescrizioni
di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI  E  CONSIDERAZIONI
DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI di CARATTERE GENERALE 
 
  L'esercente   deve   fare   riferimento   alle    prescrizioni    e
considerazioni sotto riportate  relativamente  ai  cicli  tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 
  1. Tutte le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
  2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte I dell'allegato IV, parte quinta e  dall'art.
272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
  3. Gli impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
  3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo  adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
  Nella definizione della loro ubicazione si  deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
  Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni  (opportunamente  documentate)  e,  comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o   dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
  In ogni caso, qualora: 
  • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
  • si verifichi una interruzione nell'esercizio  degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
  l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al  ciclo  tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  Gli impianti produttivi potranno essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
  Stoccaggio 
  4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
  Qualora il materiale solido stoccato non  presenti  caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche  per
la riproduzione e/o  mutagene  (peraltro  non  ammesse  nel  caso  di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla  Parte  Quinta  del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio  d'aria  attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
  Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
  Criteri di manutenzione 
  5. Le operazioni di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
  In  particolare  devono  essere  garantiti  i  seguenti   parametri
minimali: 
  5.1.  manutenzione  parziale   (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
  5.2. manutenzione totale  da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
  5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe  e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
  5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno  essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
  • la data di effettuazione dell'intervento; 
  • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
  • la descrizione sintetica dell'intervento; 
  • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
  Tale registro deve essere tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
  Messa in esercizio e a regime 
  6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
  7. Il termine massimo per la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
  Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
  • descritti sommariamente  gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
  • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
  La proroga s'intende concessa qualora la  Autorita'  competente  di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
  8. In caso di impianto gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
  In caso  di  rinnovo  o  di  impianto  soggetto  a  diverso  regime
autorizzativo: 
  In caso di impianto precedentemente non soggetto ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
  Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
  Modalita' e controllo delle emissioni 
  9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
  Il ciclo di campionamento deve: 
  9.1. . permettere la definizione e la valutazione  della  quantita'
di effluente in  atmosfera,  della  concentrazione  degli  inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
  9.2. essere condotto seguendo le  previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
  Gli esiti delle rilevazioni  analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
  10. Le verifiche successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
  11. I bilanci di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
  12.  L'eventuale  riscontro  di  inadempimenti  alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
  13.  Qualora  sia  necessaria   l'installazione   di   sistemi   di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a  disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli  impianti
ai  requisiti  impiantistici  riportati  negli   specifici   allegati
tecnici. 
  14.   L'esercente,   se   in   possesso   di   piu'   provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza  temporale  dei  controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  15. Qualora venga adottato un sistema di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
  Metodologia analitica 
  16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e  determinare  gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
  Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  Si ricorda in ogni caso che: 
  16.1. L'accesso ai  punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
  16.2. I punti di emissione devono essere  chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
  16.3. I controlli degli inquinanti  devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
  16.4. I  risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
  • Portata di aeriforme, espressa in m3/h riferita  alle  condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
  • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita  alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
  • Temperatura dell'effluente in °C; 
  nonche' le condizioni operative in atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
  La relazione tecnica semplificata dovra' essere  compilata  secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica. 
  Materie prime 
  Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
  Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
  Quantita'  in  kg/anno:  indicare  la  quantita'  annua  attuale  e
prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare
la quantita' annua prevista. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
  Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
  Gia'  effettuata:  barrare  se  la  fase  lavorativa  veniva   gia'
effettuata si/no. 
  E n.: indicare l'emissione connessa  alla  fase  lavorativa  ed  il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
  N.B.  dalla  stessa  fase  lavorativa  si  possono  generare   piu'
emissioni. 
  Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
  Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
  Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un  impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  D) 
  Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06,  Parte  Quinta,  Allegato  IV,
Parte II 
 
             Produzione di articoli in gomma e prodotti 
          delle materie plastiche con utilizzo giornaliero 
                massimo complessivo di materie prime 
                       non superiore a 500 kg. 
 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
  Ambito di applicazione 
  Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie  plastiche
con utilizzo di materie prime non superiore a 500 kg/giorno 
  Il presente allegato verra'  suddiviso  in  due  sezioni,  relative
rispettivamente a: 
  A)  operazioni  di  produzione  di  manufatti  in  gomma  ed  altri
elastomeri 
  B) operazioni di trasformazione di materie plastiche con esclusione
di quelle relative alla  produzione  espansi,  laminati,  accoppiati,
stampa di film plastici. 
  A conclusione dell'allegato vi  e'  il  paragrafo  "Prescrizioni  e
considerazioni a carattere generale", valido per entrambe le  sezioni
dell'allegato. 
  N.B.  Qualora  vengano  svolte   entrambe   le   attivita'   (cicli
tecnologici A + B), il limite delle  materie  prime  ed  il  rispetto
della "soglia massima" vanno calcolati come somma delle materie prime
utilizzate per le singole attivita'. 
  Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' contenuta nella
dicitura dello stesso. 
 
A) OPERAZIONI di PRODUZIONE di MANUFATTI IN GOMMA ED ALTRI ELASTOMERI 
 
  N.B. L'attivita' potra' essere svolta come attivita' in  deroga  ex
art. 272 comma  2  del  D.Lgs.  152/06  se,  oltre  al  rispetto  del
quantitativo delle materie prime indicato in precedenza, non verranno
utilizzati solventi per un quantitativo superiore a 15 t/anno.  Oltre
tale  quantitativo,  la  ditta  dovra'  richiedere  un'autorizzazione
ordinaria ex art. 275 del D.Lgs. 152/06. 
  Fasi lavorative 
  A.1 Stoccaggio, movimentazione,  trasporto  pneumatico  di  materie
prime solide e pesatura manuale/automatica di sostanze solide/liquide 
  A.2 Preparazione in mescolatori chiusi ed aperti delle mescole nere
e bianche di gomme ed altri elastomeri 
  A.3 Vulcanizzazione della mescola in presse, in calandre estrusori,
in autoclave ad aria calda, vapore  o  altro  fluido  caldo,  per  la
produzione di manufatti e/o articoli tecnici 
  A.4 Estrusione, trafila ed altre operazioni a caldo 
  A.5 Lavaggio pezzi 
  A.6 Postvulcanizzazione a temperature superiori a 200 °C in forni a
ciclo aperto o a ciclo chiuso, in linea con sali fusi o  in  linea  o
forno a micro o radioonde 
  A.7 Macinazione e sinterizzazione sfridi di elastomeri 
  A.8 Lavaggio stampi in vasca con soluzioni o emulsioni liquide 
  Materie prime 
  1.  Elastomeri  naturali  e  sintetici,  polifluoroolefine,   gomme
siliconiche liquide e solide 
  2. collanti, adesivi e solventi 
  3. cariche bianche e cariche nere; 
  4.    additivi,    antiossidanti,    acceleranti,    catalizzatori,
plastificanti, cere 
  5. soluzioni detergenti. 
  Concorrono al limite di 500 kg/giorno le materie prime  di  cui  al
punto 1. 
 
  Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Note 
  1. Da lavorazioni di elastomeri a secco. 
  2.  Per  una  portata   specifica   di   2.500   Nm3/h   per   ogni
apparecchiatura presente, solo per le fasi lavorative A.3 ed A.4, per
le restanti fasi si utilizza una portata  di  riferimento  di  10.000
Nm3/h. 
  3. Da lavorazioni di elastomeri con solventi. 
  4. I COV utilizzati in questa operazione sono  identificabili  come
idrocarburi alifatici a catena lineare e/o ramificata con  un  numero
di atomo di C ? 9. 
  5.  L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovra'  obbligatoriamente
essere: 
  5.1. Installato autonomamente qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
  5.2. Individuato nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
  5.3. Conforme alle caratteristiche indicate  in  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
  6. I forni o gli impianti di postvulcanizzazione a circuito  chiuso
dovranno essere: 
  -  dotati  di  sistemi  atti  a  raffreddare  i   fumi   contenenti
gl'inquinanti fino ad una temperatura prossima a  0°C  senza  causare
malfunzionamenti  derivanti  dal  congelamento  della   batteria   di
raffreddamento; 
  - dotati  di  sistemi  di  controllo,  ispezione  e  pulizia  della
batteria di raffreddamento anche nel  caso  di  trattamento  di  fumi
inquinati i cui prodotti si presentino solidi a temperatura ambiente; 
  - dotati di un sistema di verifica del condensato. 
  7. Gli effluenti gassosi derivanti dalle fasi A.3,  A.4,  A.6,  A.7
dovranno essere captati  e  comunque  convogliati  ad  uno  specifico
impianto di abbattimento. 
  8. E' consentito l'utilizzo  di  detergenti  ionici  o  non  ionici
contenenti una percentuale di COV ? 5% e solubili o emulsionabili  in
acqua. 
 
  Schede impianti di abbattimento 
 
    
   
---------------------------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  ESTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  ESTERNA (a strato sottile)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  INTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.ST.02 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.ST.03 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
                |  (colonna a letti flottanti)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a cartucce)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA DC.PE.01 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.C.01  | COMBUSTIONE CATALITICA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.01  | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.02  | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Soglia massima 
  Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a
50 kg/g, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui
ai punti 9 e 10  del  paragrafo  "PRESCRIZIONI  E  CONSIDERAZIONI  DI
CARATTERE GENERALE". 
 
        B) OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE DI MATERIE PLASTICHE 
 
  Si precisa che dal presente allegato sono escluse le  attivita'  di
produzione espansi, laminati, accoppiati, stampa  di  film  plastici,
per le quali dovra' essere ottenuta l'autorizzazione in via ordinaria
ex art. 269 del 152/2006 . 
  Fasi lavorative 
  B.1 Stoccaggio, movimentazione,  trasporto  pneumatico  di  materie
prime solide e pesatura manuale/automatica di sostanze solide 
  B.2 preparazione della mescola e carico delle tramogge 
  B.3 estrusione, pressoiniezione, trafilatura, stampaggio 
  B.4 plastificazione di oggetti  metallici  ed  altre  operazioni  a
caldo non espressamente indicate, compresa la saldatura di  parti  di
manufatti e di film flessibili, senza utilizzo di solvente 
  B.5 macinazione degli scarti 
  B.6 densificazione su materiale plastico flessibile 
  B.7 lavorazioni meccaniche a freddo sul manufatto. 
  Materie prime 
  1. Resine polimeriche, plastificanti, lubrificanti,  antiossidanti,
acceleranti, catalizzatori, ed assimilabili 
  2. Cariche, coloranti, master batch. 
  Concorrono al limite dei 500 kg/giorno le materie prime di  cui  al
punto 1. 
  Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Note 
  1.  Per  una  portata   specifica   di   2.500   Nm3/h   per   ogni
apparecchiatura presente, solo per la fase  lavorativa  B.3,  per  le
restanti fasi si utilizza una portata di riferimento di 10.000 Nm3/h. 
  2.  L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovra'  obbligatoriamente
essere: 
  2.1. Installato autonomamente qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
  2.2. Individuato nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
  2.3. Conforme alle caratteristiche indicate  in  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
  Schede impianti di abbattimento 
 
    

---------------------------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  ESTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  ESTERNA (a strato sottile)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA ACRI.01  | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  INTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a cartucce)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA DC.PE.01 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.C.01  | COMBUSTIONE CATALITICA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.01  | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.02  | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Soglia massima 
  Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a
50 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto  delle  prescrizioni
di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI  E  CONSIDERAZIONI
DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI di CARATTERE GENERALE 
 
  L'esercente   deve   fare   riferimento   alle    prescrizioni    e
considerazioni sotto riportate  relativamente  ai  cicli  tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 
  1. Tutte le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
  2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli  impianti  cosi'  come
individuati nell'allegato IV, parte quinta e dall'art. 272, c. 5  del
D.Lgs. 152/2006. 
  3. Gli impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
  3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo  adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
  Nella definizione della loro ubicazione si  deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
  Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni  (opportunamente  documentate)  e,  comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o   dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
  In ogni caso, qualora: 
  • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
  • si verifichi una interruzione nell'esercizio  degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
  l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al  ciclo  tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  Gli impianti produttivi potranno essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
  Stoccaggio 
  4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
  Qualora il materiale solido stoccato non  presenti  caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche  per
la riproduzione e/o  mutagene  (peraltro  non  ammesse  nel  caso  di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla  Parte  Quinta  del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio  d'aria  attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
  Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
  Criteri di manutenzione 
  5. Le operazioni di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
  In  particolare  devono  essere  garantiti  i  seguenti   parametri
minimali: 
  5.1.  manutenzione  parziale   (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
  5.2. manutenzione totale  da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
  5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe  e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
  5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno  essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
  • la data di effettuazione dell'intervento; 
  • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
  • la descrizione sintetica dell'intervento; 
  • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
  Tale registro deve essere tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
  Messa in esercizio e a regime 
  6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
  7. Il termine massimo per la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
  Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
  • descritti sommariamente  gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
  • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
  La proroga s'intende concessa qualora la  Autorita'  competente  di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
  8. In caso di impianto gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
  In caso  di  rinnovo  o  di  impianto  soggetto  a  diverso  regime
autorizzativo: 
  In caso di impianto precedentemente non soggetto ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
  Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
  Modalita' e controllo delle emissioni 
  9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
  Il ciclo di campionamento deve: 
  9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita'  di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
  9.2. essere condotto seguendo le  previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
  Gli esiti delle rilevazioni  analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
  10. Le verifiche successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
  11. I bilanci di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
  12.  L'eventuale  riscontro  di  inadempimenti  alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
  13.  Qualora  sia  necessaria   l'installazione   di   sistemi   di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a  disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli  impianti
ai  requisiti  impiantistici  riportati  negli   specifici   allegati
tecnici. 
  14.   L'esercente,   se   in   possesso   di   piu'   provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza  temporale  dei  controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  15. Qualora venga adottato un sistema di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
  Metodologia analitica 
  16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e  determinare  gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
  Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  Si ricorda in ogni caso che: 
  16.1. L'accesso ai  punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
  16.2. I punti di emissione devono essere  chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
  16.3. I controlli degli inquinanti  devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
  16.4. I  risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
  • Portata di aeriforme, espressa in m3/h riferita  alle  condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
  • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita  alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
  • Temperatura dell'effluente in °C; 
  nonche' le condizioni operative in atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
  La relazione tecnica semplificata dovra' essere  compilata  secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica. 
  Materie prime 
  Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
  Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
  Quantita'  in  kg/anno:  indicare  la  quantita'  annua  attuale  e
prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare
la quantita' annua prevista. 
  Quantita' di solvente  in  kg/anno:  indicare  la  quantita'  annua
attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede  tecniche/di
sicurezza la percentuale di solvente contenuto  nelle  materie  prime
della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua
prevista. 
  N.B. Nella  penultima  riga  indicare  la  quantita'  annua  totale
prevista  sommando  le  quantita'  delle  sole  materie   prime   con
asterisco. 
  Nell'ultima  riga  indicare  la  quantita'  annua  totale  prevista
sommando le quantita' di solvente con doppio asterisco. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
  Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
  Gia'  effettuata:  barrare  se  la  fase  lavorativa  veniva   gia'
effettuata si/no. 
  E n.: indicare l'emissione connessa  alla  fase  lavorativa  ed  il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
  N.B.  dalla  stessa  fase  lavorativa  si  possono  generare   piu'
emissioni. 
  Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
  Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
  Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un  impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  E) 
  Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06,  Parte  Quinta,  Allegato  IV,
Parte II 
 
             Produzione di mobili, oggetti, imballaggi , 
          prodotti semifiniti in materiale a base di legno 
    con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime 
                       non superiore a 2000 kg 
 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
  Ambito di applicazione 
  Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti  semifiniti  in
materiale a base legno ad esclusione delle  fasi  di  verniciatura  e
comprensive  della  fase  di   incollaggio   con   utilizzo   massimo
complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg/giorno 
  Qualora vengano svolte operazioni di  verniciatura  o  utilizzo  di
collanti con solventi, dovranno essere presentate anche le istanze di
adesione agli specifici allegati tecnici: 
  • "Verniciatura, laccatura, doratura di mobili e oggetti  in  legno
con utilizzo  massimo  complessivo  di  prodotti  vernicianti  pronti
all'uso non superiore a 50 kg/giorno"; 
  • "Utilizzo di mastici e colle con consumo complessivo di  sostanze
collanti non superiore a 100 kg/giorno". 
  Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' contenuta nella
dicitura dello stesso. 
  Fasi lavorative 
  A.  Lavorazioni  meccaniche  (taglio,  squadratura,  bordatura   ed
operazioni assimilabili): 
  A.1 su legno vergine 
  A.2  su  semilavorati  di  materiali   compositi,   nobilitati   ed
assimilabili 
  B. Lavorazioni di levigatura 
  B.1 di legno vergine 
  B.2  di  semilavorati  di  materiali   compositi,   nobilitati   ed
assimilabili 
  C.  Assemblaggio  con  utilizzo  di  sostanze  collanti   di   tipo
vinilico/senza solventi 
  D. Stoccaggio finale di polveri derivanti da lavorazioni meccaniche 
  D.1 su legno vergine 
  D.2  su  semilavorati  di  materiali   compositi,   nobilitati   ed
assimilabili 
  Materie prime 
  1. Legno vergine 
  2. Materiali compositi (pannello di  tipo  truciolare,  compensato,
nobilitato ecc.) 
  3. Collanti vinilici, comunque non a base COV 
  4. Solventi organici impiegati esclusivamente per la pulizia  delle
attrezzature 
  Concorrono al limite di 2000 kg/giorno le materie prime di  cui  ai
punti 1, 2, 3. 
  Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  [*] Polveri derivanti dalle essenze di legno  riportate,  a  titolo
indicativo e non esaustivo, nella  tabella  sotto  riportata  (D.Lgs.
66/00, come sostituito dal D.Lgs. 81/08). 
  [**]Polveri derivanti da operazioni su  semilavorati  di  materiali
compositi, nobilitati ed assimilati. 
    
 
    

---------------------------------------------------------------------
                    |   Genere e Specie   |  Nome Comune Italiano
--------------------|---------------------|---------------------------
Essenze legni dolci | Abies               | Abete
                    |---------------------|---------------------------
                    | Chamaecyparis       | Cipresso-Cedro
                    |---------------------|---------------------------
                    | Cupressus           | Cipresso
                    |---------------------|---------------------------
                    | Larix               | Larice
                    |---------------------|---------------------------
                    | Picea               | Peccio - Abete
                    |---------------------|---------------------------
                    | Pinus               | Pino
                    |---------------------|---------------------------
                    | Pseudotsuga         | Abete di Douglas   
                    |---------------------|---------------------------
                    | Sequoia             | Sequoia gigante
                    | sempervirens        |      
                    |---------------------|---------------------------
                    | Thuja               | Tuia - Cipresacea
                    |---------------------|---------------------------
                    | Tsuga               | Tsuga - Pinacea
--------------------|---------------------|---------------------------
Essenze dure forti  | Acer                | Acero
                    |---------------------|---------------------------
                    | Alnus               | Olmo
                    |---------------------|---------------------------
                    | Betula              | Betulla
                    |---------------------|---------------------------
                    | Carya               | Noce americano o
                    |                     |   Noce Hickory      
                    |---------------------|---------------------------
                    | Carpinus            | Carpino o Faggio bianco
                    |---------------------|---------------------------
                    | Castanea            | Castagno
                    |---------------------|---------------------------
                    | Fagus               | Faggio
                    |---------------------|---------------------------
                    | Fraxinus            | Frassino
                    |---------------------|---------------------------
                    | Jaglans             | Noce
                    |---------------------|---------------------------
                    | Platanus            | Platano americano
--------------------|---------------------|---------------------------
Essenze dure forti  | Populus             | Pioppo
                    |---------------------|---------------------------
                    | Prunus              | Ciliegio
                    |---------------------|---------------------------
                    | Salix               | Salice
                    |---------------------|---------------------------
                    | Quercus             | Quercia
                    |---------------------|---------------------------
                    | Tilia               | Tiglio
                    |---------------------|---------------------------
                    | Ulmus               | Olmo
--------------------|---------------------|---------------------------
Essenze legni duri  |                     |
 tropicali          | Agathis australis   | Pino kauri
                    |---------------------|---------------------------
                    | Chlorophora excelsa | Iroko
                    |---------------------|---------------------------
                    | Dacrydium           | Pino rosso
                    |---------------------|---------------------------
                    | cupressinum         |      
                    | Dalbergia           | Palissandro
                    |---------------------|---------------------------
                    | Dalbergia nigra     | Palissandro brasiliano
                    |---------------------|---------------------------
                    | Diospyros           | Ebano
                    |---------------------|---------------------------
                    | Khaya               | Mogano Africano
                    |---------------------|---------------------------
                    | Mansonia            | Mansonia
                    |---------------------|---------------------------
                    | Ochroma             | Balsa
                    |---------------------|---------------------------
                    | Palaquium hexandrum | Nyatoh
                    |---------------------|---------------------------
                    | Pericopsis elata    | Afrormosia
                    |---------------------|---------------------------
                    | Shorea              | Meranti
                    |---------------------|---------------------------
                    | Tectona grandis     | Teak
                    |---------------------|---------------------------
                    | Terminalia superba  | Limba
                    |---------------------|---------------------------
                    | Triplochiton        | Obeche
                    | scleroxylon         |
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Note 
  1. Non sono imposti limiti  alle  emissioni  di  COV  derivanti  da
incollaggio  in  quanto  eseguite  con  utilizzo  di  colle  di  tipo
vinilico/senza solventi; in caso di utilizzo di  colle  con  solvente
occorre presentare istanza di adesione  anche  all'Allegato  Tecnico:
"Utilizzo di mastici e colle  con  consumo  complessivo  di  sostanze
collanti non superiore a 100 kg/giorno". 
  2. Non sono imposti limiti di  emissione  di  COV  derivanti  dalle
operazioni di pulizia delle attrezzature, data la saltuarieta'  delle
stesse ed i ridotti quantitativi di solventi impiegati. 
  3. Alcune essenze di legno, descritte  nella  tabella  soprastante,
sono caratterizzate da frasi di rischio elencate tra  quelle  escluse
dal campo di applicazione delle attivita'  in  deroga  (H340,  H350i,
H360F, H360D, H341): solo per la presente attivita'  viene  applicata
una deroga, e permesso l'utilizzo di tali materie prime. 
  4.  L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovra'  obbligatoriamente
essere: 
  4.1. Installato autonomamente qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
  4.2. Individuato nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
  4.3. Conforme alle caratteristiche indicate  in  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
  Schede impianti di abbattimento 
 
    

---------------------------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a cartucce)
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Soglia massima 
  Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a
200 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle  prescrizioni
di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI  E  CONSIDERAZIONI
di CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
  L'esercente   deve   fare   riferimento   alle    prescrizioni    e
considerazioni sotto riportate  relativamente  ai  cicli  tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 
  1. Tutte le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
  2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
  3. Gli impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
  3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo  adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
  Nella definizione della loro ubicazione si  deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
  Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni  (opportunamente  documentate)  e,  comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o   dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
  In ogni caso, qualora: 
  • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
  • si verifichi una interruzione nell'esercizio  degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
  l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al  ciclo  tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  Gli impianti produttivi potranno essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
  Stoccaggio 
  4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
  Qualora il materiale solido stoccato non  presenti  caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche  per
la riproduzione e/o  mutagene  (peraltro  non  ammesse  nel  caso  di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla  Parte  Quinta  del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio  d'aria  attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
  Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
  Criteri di manutenzione 
  5. Le operazioni di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta   dall'esercente   ed   opportunamente   registrate.   In
particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 
  5.1  manutenzione   parziale   (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
  5.2 manutenzione  totale  da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
  5.3 controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle  pompe  e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
  5.4 tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in
un  registro  dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva   ove
riportare: 
  • la data di effettuazione dell'intervento; 
  • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
  • la descrizione sintetica dell'intervento; 
  • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
  Tale registro deve essere tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
  Messa in esercizio e a regime 
  6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
  7. Il termine massimo per la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
  Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
  • descritti sommariamente  gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
  • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
  La proroga s'intende concessa qualora la  Autorita'  competente  di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
  8. In caso di impianto gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
  In caso  di  rinnovo  o  di  impianto  soggetto  a  diverso  regime
autorizzativo: 
  In caso di impianto precedentemente non soggetto ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
  Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
  Modalita' e controllo delle emissioni 
  9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
  Il ciclo di campionamento deve: 
  9.1 permettere la definizione e la valutazione della  quantita'  di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
  9.2 essere condotto seguendo  le  previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
  Gli esiti delle rilevazioni  analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
  10. Le verifiche successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
  11. I bilanci di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
  12.  L'eventuale  riscontro  di  inadempimenti  alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
  13.  Qualora  sia  necessaria   l'installazione   di   sistemi   di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a  disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli  impianti
ai  requisiti  impiantistici  riportati  negli   specifici   allegati
tecnici. 
  14.   L'esercente,   se   in   possesso   di   piu'   provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza  temporale  dei  controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  15. Qualora venga adottato un sistema di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
  Metodologia analitica 
  16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e  determinare  gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
  Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  Si ricorda in ogni caso che: 
  16.1 L'accesso  ai  punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
  16.2 I punti di emissione devono  essere  chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
  16.3 I controlli degli  inquinanti  devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
  16.4. I  risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
  • Portata di aeriforme, espressa in m3/h riferita  alle  condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
  • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita  alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
  • Temperatura dell'effluente in °C; 
  nonche' le condizioni operative in atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
  La relazione tecnica semplificata dovra' essere  compilata  secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica. 
  Materie prime 
  Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
  Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
  Quantita'  in  kg/anno:  indicare  la  quantita'  annua  attuale  e
prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare
la quantita' annua prevista. 
  N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua  totale  prevista
sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
  Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
  Gia'  effettuata:  barrare  se  la  fase  lavorativa  veniva   gia'
effettuata si/no. 
  E n.: indicare l'emissione connessa  alla  fase  lavorativa  ed  il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
  N.B.  dalla  stessa  fase  lavorativa  si  possono  generare   piu'
emissioni. 
  Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
  Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
  Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un  impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  F) 
  Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06,  Parte  Quinta,  Allegato  IV,
Parte II 
 
             Verniciatura, laccatura, doratura di mobili 
   ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti 
            pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno. 
 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
  Ambito di applicazione 
  Verniciatura, laccatura, doratura di mobili  ed  altri  oggetti  in
legno  con  utilizzo  di  prodotti  vernicianti  pronti  all'uso  non
superiore a 50 kg/giorno. 
  Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
  N.B. in conformita' a  quanto  previsto  nelle  prescrizioni  degli
allegati relativi ad attivita'  di  verniciatura  su  altri  supporti
(metalli, vetro e plastica),  il  paragrafo  "Sostanze  inquinanti  e
prescrizioni specifiche" sara' distinto nelle due casistiche: 
  A) Consumo di COV fino a 5 tonnellate annue 
  B) Consumo di COV tra 5 e 15 tonnellate annue 
  Fasi lavorative 
  A. Preparazione del  supporto  e  trattamenti  intermedi  su  legno
vergine 
  B. Preparazione del  supporto  e  trattamenti  intermedi  su  legno
verniciato/materiali compositi 
  C. Preparazione dei P.V. (Prodotti Vernicianti) 
  D. Applicazione dei P.V. 
  D.1 a spruzzo 
  D.2 a rullo manuale, pennello ed assimilabili 
  D.3 a spalmatura 
  D.4 a velatura 
  D.5 ad immersione/impregnazione 
  D.6 a pioggia (flow-coating) 
  E. Appassimento/essiccazione 
  F. Pulizia delle attrezzature 
  Materie prime 
  1. Prodotti vernicianti 
  1.1. a base COV (Composti Organici Volatili) 
  1.2. a base acqua 
  2. Diluenti per la preparazione dei P.V. 
  3. Solventi Organici per la pulizia delle attrezzature 
  Concorrono al limite di 50 kg/g i COV contenuti nelle materie prime
dei punti 1, 2, 3. 
  Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
  A) CONSUMO DI COV FINO A 5 T/anno 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Note 
  1. Le emissioni di COV derivanti dal processo di  verniciatura  non
sono soggette  a  limitazioni  e,  fermo  restando  che  deve  essere
rispettato inderogabilmente il limite di  50  kg/giorno  di  prodotti
vernicianti pronti all'uso, la quantita' percentuale media in peso di
COV espressa come C dovra' essere: 
 
    

---------------------------------------------------------------------
Quantitativo di prodotti vernicianti | Quantita' massima (% sui P.V.
         (P.V.) in kg/anno           |  utilizzati)  di COV senza
                                     |  impianto di abbattimento
-------------------------------------|-------------------------------
PV fino a 2.000                      | Non sono definiti limiti di
                                     |  percentuale di COV
-------------------------------------|-------------------------------
2.000 < P.V.< 4.000                  | 75%
-------------------------------------|-------------------------------
4.000 < P.V.< 6.000                  | 65%
-------------------------------------|-------------------------------
6.000 < P.V.< 10.000                 | 50%
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Il calcolo dovra' essere eseguito per l'anno solare  (1  gennaio-31
dicembre),  su  prodotti  vernicianti,  catalizzatori,   diluenti   e
solventi organici per  la  pulizia  delle  attrezzature,  secondo  lo
schema esemplificativo seguente. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  2. Non e' ammesso l'uso  di  prodotti  vernicianti,  catalizzatori,
diluenti e solventi contenenti COV: 
  2.1. classificati con le seguenti frasi  di  rischio:  H350,  H340,
H350i, H360F, H360D, H341; 
  2.2. contenenti impurita' in quantita'  superiore  complessivamente
al 0,1% in peso; 
  2.3. in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 2.1,  a
quanto di seguito indicato: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  3. Non sono ammessi P.V. contenenti composti di Cr,  Pb,  Cd  nella
pigmentazione. 
  4. Per  quanto  riguarda  il  materiale  particellare  (particolato
residuo), si evidenzia che, l'utilizzo di apparecchiature applicative
ad alta efficienza di trasferimento  contribuisce  significativamente
alla sua riduzione. 
  In caso di rispetto del limite di  cui  alla  voce  "Limiti"  della
Tabella Sostanze inquinanti  e  prescrizioni  specifiche  in  assenza
degli impianti di abbattimento previsti alla voce "Tipologia impianto
di abbattimento" della medesima tabella, le  cabine  di  applicazione
devono essere comunque dotate di almeno uno dei seguenti  sistemi  di
contenimento 
  • Ad umido - a velo d'acqua, con  labirinti,  nebulizzatori,  ecc.,
con eventuale separatore di gocce terminale; 
  • A secco - materassino  filtrante  di  grammatura  ?  350  g/m2  o
sistemi assimilabili. 
  5.  L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovra'  obbligatoriamente
essere: 
  5.1. Installato autonomamente qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
  5.2. Individuato nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
  5.3. Conforme alle caratteristiche indicate  in  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
 
  B) CONSUMO DI COV TRA 5 E 15 T/anno 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Note 
  1.  Il  gestore  dovra',  oltre   a   rispettare   il   limite   in
concentrazione  indicato,  calcolare  il  quantitativo  di   solvente
effettivamente utilizzato nel corso dell'anno. 
  Il calcolo dovra' essere eseguito per l'anno solare (1 gennaio - 31
dicembre),  su  prodotti  vernicianti,  catalizzatori,   diluenti   e
solventi organici per la  pulizia  delle  attrezzature,  seguendo  lo
schema esemplificativo riportato alla nota 1 del  paragrafo  "Consumo
fino a 5 t/anno". 
  2. Non e' ammesso l'uso  di  prodotti  vernicianti,  catalizzatori,
diluenti e solventi contenenti COV: 
  2.1. classificati con le seguenti frasi di  rischio:  (H350,  H340,
H350i, H360F, H360D, H341 
  2.2. contenenti impurita' in quantita'  superiore  complessivamente
al 0,1% in peso; 
  2.3. in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 2.1,  a
quanto di seguito indicato: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  3. Non sono ammessi P. V. contenenti composti di Cr, Pb,  Cd  nella
pigmentazione. 
  4. Per gli impianti esistenti e dotati di sistema  di  abbattimento
diverso dal postcombustore, cosi' come previsto dall'art.  275  comma
16, il limite relativo al parametro COV sara'  uguale  a  150  mg/Nm3
fino alla data del 1° aprile 2013. 
  5. Per  quanto  riguarda  il  materiale  particellare  (particolato
residuo), si evidenzia che, l'utilizzo di apparecchiature applicative
ad alta efficienza di trasferimento  contribuisce  significativamente
alla sua riduzione. 
  In caso di rispetto del limite di  cui  alla  voce  "Limiti"  della
Tabella Sostanze inquinanti  e  prescrizioni  specifiche  in  assenza
degli impianti di abbattimento previsti alla voce "Tipologia impianto
di abbattimento" della medesima tabella, le  cabine  di  applicazione
devono essere comunque dotate di almeno uno dei seguenti  sistemi  di
contenimento 
  • Ad umido - a velo d'acqua, con  labirinti,  nebulizzatori,  ecc.,
con eventuale separatore di gocce terminale; 
  • A secco - materassino  filtrante  di  grammatura  >  350  g/m2  o
sistemi assimilabili. 
  6.  L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovra'  obbligatoriamente
essere: 
  6.1. Installato autonomamente qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
  6.2. Individuato nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
  6.3. Conforme alle caratteristiche indicate  in  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
 
  Schede impianti di abbattimento 
 
    

---------------------------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                | ESTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                | ESTERNA (a strato sottile)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                | INTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA DC.CF.01 | IMPIANTO A COALESCENZA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA DC.PE.01 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                | (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                | (filtro a cartucce)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.03  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                | (filtro a pannelli)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.C.01  | COMBUSTIONE CATALITICA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.01  | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.02  | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Soglia massima 
  Qualora il quantitativo  massimo  di  prodotti  vernicianti  pronti
all'uso sia inferiore a  5  kg/giorno,  la  Ditta  e'  esonerata  dal
rispetto delle prescrizioni di cui ai punti  9  e  10  del  paragrafo
"PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
  L'esercente   deve   fare   riferimento   alle    prescrizioni    e
considerazioni sotto riportate  relativamente  ai  cicli  tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 
  1. Tutte le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
  2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
  3. Gli impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
  3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo  adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
  Nella definizione della loro ubicazione si  deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
  Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni  (opportunamente  documentate)  e,  comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o   dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
  In ogni caso, qualora: 
  • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
  • si verifichi una interruzione nell'esercizio  degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
  l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al  ciclo  tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  Gli impianti produttivi potranno essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
  Stoccaggio 
  4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
  Qualora il materiale solido stoccato non  presenti  caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche  per
la riproduzione e/o  mutagene  (peraltro  non  ammesse  nel  caso  di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla  Parte  Quinta  del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio  d'aria  attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
  Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
  Criteri di manutenzione 
  5. Le operazioni di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
  In  particolare  devono  essere  garantiti  i  seguenti   parametri
minimali: 
  5.1.  manutenzione  parziale   (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
  5.2. manutenzione totale  da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
  5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe  e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
  5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno  essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
  • la data di effettuazione dell'intervento; 
  • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
  • la descrizione sintetica dell'intervento; 
  • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
  Tale registro deve essere tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
  Messa in esercizio e a regime 
  6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
  7. Il termine massimo per la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
  Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
  • descritti sommariamente  gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
  • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
  La proroga s'intende concessa qualora la  Autorita'  competente  di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
  8. In caso di impianto gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
  In caso  di  rinnovo  o  di  impianto  soggetto  a  diverso  regime
autorizzativo: 
  In caso di impianto precedentemente non soggetto ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
  Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
  Modalita' e controllo delle emissioni 
  9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
  Il ciclo di campionamento deve: 
  9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita'  di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
  9.2. essere condotto seguendo le  previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
  Gli esiti delle rilevazioni  analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
  10. Le verifiche successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
  11. I bilanci di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
  12.  L'eventuale  riscontro  di  inadempimenti  alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
  13.  Qualora  sia  necessaria   l'installazione   di   sistemi   di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a  disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli  impianti
ai  requisiti  impiantistici  riportati  negli   specifici   allegati
tecnici. 
  14.   L'esercente,   se   in   possesso   di   piu'   provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza  temporale  dei  controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  15. Qualora venga adottato un sistema di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
  Metodologia analitica 
  16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e  determinare  gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
  Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  Si ricorda in ogni caso che: 
  16.1. L'accesso ai  punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
  16.2. I punti di emissione devono essere  chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
  16.3. I controlli degli inquinanti  devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
  16.4. I  risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
  • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle  condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
  • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita  alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
  • Temperatura dell'effluente in °C; 
  nonche' le condizioni operative in atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
  La relazione tecnica semplificata dovra' essere  compilata  secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica. 
  Materie prime 
  Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
  Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
  Quantita'  in  kg/anno:  indicare  la  quantita'  annua  attuale  e
prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare
la quantita' annua prevista. 
  Quantita' di solvente  in  kg/anno:  indicare  la  quantita'  annua
attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede 
  tecniche/di sicurezza la percentuale di  solvente  contenuto  nelle
materie prime della stessa riga; se non gia' utilizzate  indicare  la
quantita' annua prevista. 
  N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua  totale  prevista
sommando le quantita' di solvente con 1 asterisco. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
  Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
  Gia'  effettuata:  barrare  se  la  fase  lavorativa  veniva   gia'
effettuata si/no. 
  E n.: indicare l'emissione connessa  alla  fase  lavorativa  ed  il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
  N.B.  dalla  stessa  fase  lavorativa  si  possono  generare   piu'
emissioni. 
  Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
  Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
  Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un  impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  G) 
  Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06,  Parte  Quinta,  Allegato  IV,
Parte II 
 
  Verniciatura di oggetti  vari  in  metalli  o  vetro  con  utilizzo
complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50
kg/giorno. 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
  Ambito di applicazione 
  Verniciatura su metallo e vetro con consumo complessivo di prodotti
vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno. 
  Si precisa che non  vi  sono  limiti  quantitativi  di  vernici  in
polvere per l'applicazione del presente allegato. 
  Qualora siano svolte operazioni di pulizia chimica,  dovra'  essere
presentata anche istanza di adesione allo specifico allegato tecnico: 
  • "Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo  di
solventi non superiore a 10 kg/g"; 
  Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
  Fasi lavorative 
  A. Preparazione dei P.V. (Prodotti Vernicianti) 
  B. Applicazione dei P.V. liquidi: 
  B.1 A spruzzo di vario tipo 
  B.2 Applicazioni manuali ed assimilabili 
  B.3 A spalmatura 
  B.4 A velatura 
  B.5 Ad immersione (impregnazione, cataforesi/anaforesi) 
  B.6 A flow-coating (a pioggia) 
  C. Applicazione dei P.V. in polvere: 
  C.1 Elettrostatica 
  C.2 A letto fluido ed assimilabili 
  D. Appassimento/essiccazione 
  E. Pulizia delle attrezzature 
  Materie prime 
  1. Prodotti vernicianti: 
  1.1. A base COV (Composti Organici Volatili) 
  1.2. A base acqua 
  1.3. In polvere 
  2. Diluenti per la diluizione dei P.V. 
  3. Solventi Organici per la pulizia delle attrezzature 
  Concorrono al limite di 50 kg/giorno i COV contenuti nelle  materie
prime di cui ai punti 1, 2, 3. 
  Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Note 
  1. Le emissioni di COV derivanti dal processo di  verniciatura  non
sono soggette  a  limitazioni  e,  fermo  restando  che  deve  essere
rispettato inderogabilmente il limite di  50  kg/giorno  di  prodotti
vernicianti pronti all'uso, la quantita' percentuale media in peso di
COV espressa come C dovra' essere: 
 
    

---------------------------------------------------------------------
Quantitativo di prodotti vernicianti | Quantita' massima (% sui P.V.
         (P.V.) in kg/anno           |  utilizzati)  di COV senza
                                     |  impianto di abbattimento
-------------------------------------|-------------------------------
PV fino a 2.000                      | Non sono definiti limiti di
                                     |  percentuale di COV
-------------------------------------|-------------------------------
2.000 < P.V.< 4.000                  | 75%
-------------------------------------|-------------------------------
4.000 < P.V.< 6.000                  | 65%
-------------------------------------|-------------------------------
6.000 < P.V.< 10.000                 | 50%
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Il calcolo dovra' essere eseguito per l'anno solare (1 gennaio - 31
dicembre),  su  prodotti  vernicianti,  catalizzatori,   diluenti   e
solventi organici per  la  pulizia  delle  attrezzature,  secondo  lo
schema esemplificativo seguente. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  2. Non e' ammesso l'uso  di  prodotti  vernicianti,  catalizzatori,
diluenti e solventi contenenti COV: 
  2.1. classificati con le seguenti frasi  di  rischio:  H340,  H350,
H350i, H360F, H360D, H341; 
  2.2. contenenti impurita' in quantita'  superiore  complessivamente
al 0,1% in peso; 
  2.3. in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 2.1,  a
quanto di seguito indicato: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  3. Non sono ammessi P.V. contenenti composti di Cr,  Pb,  Cd  nella
pigmentazione. 
  4. Qualora siano utilizzati P.V. in polvere, per la  sola  fase  D:
"Appassimento/essiccazione" non dovra' essere ricercato il  parametro
COV. 
  5. Per  quanto  riguarda  il  materiale  particellare  (particolato
residuo), si evidenzia che, l'utilizzo di apparecchiature applicative
ad alta efficienza di trasferimento  contribuisce  significativamente
alla sua riduzione. 
  In caso di rispetto del limite di  cui  alla  voce  "Limiti"  della
Tabella Sostanze inquinanti  e  prescrizioni  specifiche  in  assenza
degli impianti di abbattimento previsti alla voce "Tipologia impianto
di abbattimento" della medesima tabella, le  cabine  di  applicazione
devono essere comunque dotate di almeno uno dei seguenti  sistemi  di
contenimento 
  • Ad umido - a velo d'acqua, con  labirinti,  nebulizzatori,  ecc.,
con eventuale separatore di gocce terminale; 
  • A secco - materassino  filtrante  di  grammatura  ?  350  g/m2  o
sistemi assimilabili. 
  6.  L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovra'  obbligatoriamente
essere: 
  6.1. Installato autonomamente qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
  6.2. Individuato nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
  6.3. Conforme alle caratteristiche indicate  in  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
  Schede impianti di abbattimento 
 
    

---------------------------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
               | (filtro a tessuto)
---------------|-----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
               | (filtro a cartucce)
---------------|-----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.03 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
               | (filtro a pannelli)
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Soglia massima 
  Qualora il quantitativo di prodotti vernicianti pronti all'uso  sia
inferiore a 5 kg/giorno, la Ditta e'  esonerata  dal  rispetto  delle
prescrizioni di cui ai punti 9 e 10  del  paragrafo  "PRESCRIZIONI  E
CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". 
  Qualora  vengano  utilizzati  P.V.  in  polvere  la  ditta   dovra'
rispettare le prescrizioni di cui ai  punti  9  e  10  del  paragrafo
"PRESCRIZIONI    E    CONSIDERAZIONI    DI    CARATTERE     GENERALE"
indipendentemente dai quantitativi di materie prime utilizzate. 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
  L'esercente   deve   fare   riferimento   alle    prescrizioni    e
considerazioni sotto riportate  relativamente  ai  cicli  tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 
  1. Tutte le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
  2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e  dall'
art 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
  3. Gli impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
  3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo  adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
  Nella definizione della loro ubicazione si  deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
  Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni  (opportunamente  documentate)  e,  comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o   dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
  In ogni caso, qualora: 
  • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
  • si verifichi una interruzione nell'esercizio  degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
  l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al  ciclo  tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  Gli impianti produttivi potranno essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
  Stoccaggio 
  4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
  Qualora il materiale solido stoccato non  presenti  caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche  per
la riproduzione e/o  mutagene  (peraltro  non  ammesse  nel  caso  di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla  Parte  Quinta  del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio  d'aria  attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
  Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
  Criteri di manutenzione 
  5. Le operazioni di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
  In  particolare  devono  essere  garantiti  i  seguenti   parametri
minimali: 
  5.1.  manutenzione  parziale   (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
  5.2. manutenzione totale  da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
  5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe  e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
  5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno  essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
  • la data di effettuazione dell'intervento; 
  • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
  • la descrizione sintetica dell'intervento; 
  • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
  Tale registro deve essere tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
  Messa in esercizio e a regime 
  6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
  7. Il termine massimo per la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
  Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
  • descritti sommariamente  gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
  • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
  La proroga s'intende concessa qualora la  Autorita'  competente  di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
  8. In caso di impianto gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
  In caso di impianto precedentemente non soggetto ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
  Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
  Modalita' e controllo delle emissioni 
  9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
  Il ciclo di campionamento deve: 
  9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita'  di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
  9.2. essere condotto seguendo le  previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
  Gli esiti delle rilevazioni  analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
  10. Le verifiche successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
  11. I bilanci di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
  12.  L'eventuale  riscontro  di  inadempimenti  alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
  13.  Qualora  sia  necessaria   l'installazione   di   sistemi   di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a  disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli  impianti
ai  requisiti  impiantistici  riportati  negli   specifici   allegati
tecnici. 
  14.   L'esercente,   se   in   possesso   di   piu'   provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza  temporale  dei  controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  15. Qualora venga adottato un sistema di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
  Metodologia analitica 
  16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e  determinare  gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
  Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  Si ricorda in ogni caso che: 
  16.1. L'accesso ai  punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
  16.2. I punti di emissione devono essere  chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
  16.3. I controlli degli inquinanti  devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
  16.4. I  risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
  • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle  condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
  • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita  alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
  • Temperatura dell'effluente in °C; 
  nonche' le condizioni operative in atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
  La relazione tecnica semplificata dovra' essere  compilata  secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica. 
  Materie prime 
  Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
  Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
  Quantita'  in  kg/anno:  indicare  la  quantita'  annua  attuale  e
prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare
la quantita' annua prevista. 
  Quantita' di solvente  in  kg/anno:  indicare  la  quantita'  annua
attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede  tecniche/di
sicurezza la percentuale di solvente contenuto  nelle  materie  prime
della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua
prevista. 
  N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua  totale  prevista
sommando le quantita' di solvente con 1 asterisco. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
  Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
  Gia'  effettuata:  barrare  se  la  fase  lavorativa  veniva   gia'
effettuata si/no. 
  E n.: indicare l'emissione connessa  alla  fase  lavorativa  ed  il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
  N.B.  dalla  stessa  fase  lavorativa  si  possono  generare   piu'
emissioni. 
  Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
  Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
  Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un  impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  H) 
  Attivita' in deroga - D.lgs 152/2006, Parte  Quinta,  Allegato  IV,
Parte II 
 
      Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina 
                   non superiore a 1500 kg/giorno. 
 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
  Ambito di applicazione 
  Operazioni di panificazione,  pasticceria  e  affini  con  utilizzo
complessivo di farina non superiore a 1500 kg/giorno. 
  Se l'attivita' e' svolta con utilizzo giornaliero di materie  prime
non superiore a  300  kg  si  e'  nel  campo  di  applicazione  delle
attivita' in deroga di cui all'art.  272,  comma  1  (D.Lgs.  152/06,
Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, lettera f). 
  Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
  Fasi lavorative 
  A. Movimentazione materia prima (farina, amidi, ecc.) 
  B. Preparazione di lieviti ed impasti e pesatura 
  C. Impasto 
  D. Formazione del prodotto 
  E. Lievitazione 
  F. Cottura in forno 
  G. Confezionamento 
  Materie prime 
  1. Farina 
  2. Lieviti, amidi 
  3. Acqua 
  4. Aromatizzanti 
  5. Zucchero, cacao, cioccolato, confetture, nocciole, latte,  uova,
frutta, grassi vegetali/animali e vari  additivi  utilizzati  per  le
lavorazioni di pasticceria e altri ingredienti  per  panificazione  e
operazioni similari 
  Concorrono al limite di 1500 kg/giorno le materie prime di  cui  al
punto 1. 
  Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Note 
  1.  L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovra'  obbligatoriamente
essere: 
  1.1. Installato autonomamente qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
  1.2. Individuato nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
  1.3. Conforme alle caratteristiche indicate  in  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
  Schede impianti di abbattimento 
 
    

---------------------------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  ESTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  ESTERNA (a strato sottile)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  INTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.SV.01 | ABBATTITORE AD UMIDO (scrubber venturi o
                |  jet venturi)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a cartucce)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.C.01  | COMBUSTIONE CATALITICA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.01  | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.02  | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Soglia massima 
  Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a
400 kg/g, la Ditta e' esonerata dal rispetto  delle  prescrizioni  di
cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E  CONSIDERAZIONI  DI
CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
  L'esercente   deve   fare   riferimento   alle    prescrizioni    e
considerazioni sotto riportate  relativamente  ai  cicli  tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 
  1. Tutte le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
  2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
  3. Gli impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
  3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo  adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
  Nella definizione della loro ubicazione si  deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
  Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni  (opportunamente  documentate)  e,  comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o   dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
  In ogni caso, qualora: 
  • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
  • si verifichi una interruzione nell'esercizio  degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
  l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al  ciclo  tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  Gli impianti produttivi potranno essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
  Stoccaggio 
  4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
  Qualora il materiale solido stoccato non  presenti  caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche  per
la riproduzione e/o  mutagene  (peraltro  non  ammesse  nel  caso  di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla  Parte  Quinta  del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio  d'aria  attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
  Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
  Criteri di manutenzione 
  5. Le operazioni di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
  In  particolare  devono  essere  garantiti  i  seguenti   parametri
minimali: 
  5.1.  manutenzione  parziale   (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
  5.2. manutenzione totale  da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
  5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe  e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
  5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno  essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
  • la data di effettuazione dell'intervento; 
  • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
  • la descrizione sintetica dell'intervento; 
  • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
  Tale registro deve essere tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
  Messa in esercizio e a regime 
  6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
  7. Il termine massimo per la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
  Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
  • descritti sommariamente  gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
  • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
  La proroga s'intende concessa qualora la  Autorita'  competente  di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
  8. In caso di impianto gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
  In caso di impianto precedentemente non soggetto ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
  Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
  Modalita' e controllo delle emissioni 
  9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
  Il ciclo di campionamento deve: 
  9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita'  di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
  9.2. essere condotto seguendo le  previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
  Gli esiti delle rilevazioni  analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
  10. Le verifiche successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
  11. I bilanci di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
  12.  L'eventuale  riscontro  di  inadempimenti  alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
  13.  Qualora  sia  necessaria   l'installazione   di   sistemi   di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a  disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli  impianti
ai  requisiti  impiantistici  riportati  negli   specifici   allegati
tecnici. 
  14.   L'esercente,   se   in   possesso   di   piu'   provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza  temporale  dei  controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  15. Qualora venga adottato un sistema di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
  Metodologia analitica 
  16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e  determinare  gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
  Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  Si ricorda in ogni caso che: 
  16.1. L'accesso ai  punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
  16.2. I punti di emissione devono essere  chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
  16.3. I controlli degli inquinanti  devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
  16.4. I  risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
  • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle  condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
  • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita  alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
  • Temperatura dell'effluente in °C; 
  nonche' le condizioni operative in atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
  La relazione tecnica semplificata dovra' essere  compilata  secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica. 
  Materie prime 
  Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
  Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
  Quantita'  in  kg/anno:  indicare  la  quantita'  annua  attuale  e
prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare
la quantita' annua prevista. 
  N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua  totale  prevista
sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
  Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
  Gia'  effettuata:  barrare  se  la  fase  lavorativa  veniva   gia'
effettuata si/no. 
  E n.: indicare l'emissione connessa  alla  fase  lavorativa  ed  il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
  N.B.  dalla  stessa  fase  lavorativa  si  possono  generare   piu'
emissioni. 
  Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
  Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
  Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un  impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  i) 
  Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06,  Parte  Quinta,  Allegato  IV,
Parte II 
 
          Torrefazione di caffe' ed altri prodotti tostati 
            con produzione non superiore a 450 kg/giorno. 
 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
  Ambito di applicazione 
  Operazioni di torrefazione di caffe' ed altri prodotti tostati, con
produzione non superiore a 450 kg/giorno. 
  Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
  Fasi lavorative 
  A. Stoccaggio materia prima (caffe' ed altri prodotti vegetali)  in
silos e/o sacchi 
  B. Pesatura 
  C. Pulitura 
  D. Trasporto manuale/pneumatico 
  E. Essiccazione e tostatura 
  F. Raffreddamento 
  G. Macinazione 
  H. Miscelazione dei prodotti tostati 
  I. Confezionamento. 
  Materie prime 
  1. Caffe' e succedanei (orzo, segale, cicoria, ecc.) 
  2. Prodotti vegetali in genere,  da  sottoporre  ad  operazioni  di
tostatura. 
  Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Note 
  1. Nessun limite per lo stoccaggio in sacchi e caricamento manuale. 
  2. L'impianto/sistema di abbattimento basato sulla tecnologia della
postcombustione,  posto  a  presidio  della  fase  di  tostatura,  in
presenza di impianti in grado di trattare quantitativi: 
  2.1. Maggiori di 30 kg/carica  -  dovra'  essere  obbligatoriamente
installato qualora non  sia  rispettato  quanto  previsto  alle  voci
"Limiti" e "Note" riportate  nel  paragrafo  "Sostanze  inquinanti  e
prescrizioni specifiche" e dovra' rispettare un tempo di contatto  di
1 sec. ed una temperatura di 600 °C. 
  2.2. Minori / uguali di 30 kg/carica - non dovra' essere installato
anche qualora non sia rispettato quanto previsto alle voci "Limiti" e
"Note" riportate nel paragrafo "Sostanze  inquinanti  e  prescrizioni
specifiche"; salvo il verificarsi di eventuali problematiche inerenti
ad episodi di molestia olfattiva. 
  3.  L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovra'  obbligatoriamente
essere: 
  3.1. Installato autonomamente qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
  3.2. Individuato nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
  3.3. Conforme alle caratteristiche indicate  da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
  Schede impianti di abbattimento 
 
    

---------------------------------------------------------------------
SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                | INTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                | ESTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                | ESTERNA (a strato sottile)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                | (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                | (filtro a cartucce)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.C.01  | COMBUSTIONE CATALITICA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.01  | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.02  | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
---------------------------------------------------------------------

    
  Soglia massima 
  Qualora la produzione sia inferiore a 45  kg/giorno,  la  Ditta  e'
esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10  del
paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
  L'esercente   deve   fare   riferimento   alle    prescrizioni    e
considerazioni sotto riportate  relativamente  ai  cicli  tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 
  1. Tutte le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
  2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
  3. Gli impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
  3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo  adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
  Nella definizione della loro ubicazione si  deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
  Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni  (opportunamente  documentate)  e,  comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o   dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
  In ogni caso, qualora: 
  • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
  • si verifichi una interruzione nell'esercizio  degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
  l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al  ciclo  tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  Gli impianti produttivi potranno essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
  Stoccaggio 
  4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
  Qualora il materiale solido stoccato non  presenti  caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche  per
la riproduzione e/o  mutagene  (peraltro  non  ammesse  nel  caso  di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla  Parte  Quinta  del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio  d'aria  attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
  Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
  Criteri di manutenzione 
  5. Le operazioni di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
  In  particolare  devono  essere  garantiti  i  seguenti   parametri
minimali: 
  5.1.  manutenzione  parziale   (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
  5.2. manutenzione totale  da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
  5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe  e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
  5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno  essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
  • la data di effettuazione dell'intervento; 
  • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
  • la descrizione sintetica dell'intervento; 
  • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
  Tale registro deve essere tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
  Messa in esercizio e a regime 
  6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
  7. Il termine massimo per la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
  Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
  • descritti sommariamente  gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
  • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
  La proroga s'intende concessa qualora la  Autorita'  competente  di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
  8. In caso di impianto gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
  In caso di impianto precedentemente non soggetto ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
  Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
  Modalita' e controllo delle emissioni 
  9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
  Il ciclo di campionamento deve: 
  9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita'  di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
  9.2. essere condotto seguendo le  previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
  Gli esiti delle rilevazioni  analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
  10. Le verifiche successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
  11. I bilanci di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
  12.  L'eventuale  riscontro  di  inadempimenti  alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
  13.  Qualora  sia  necessaria   l'installazione   di   sistemi   di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a  disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli  impianti
ai  requisiti  impiantistici  riportati  negli   specifici   allegati
tecnici. 
  14.   L'esercente,   se   in   possesso   di   piu'   provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza  temporale  dei  controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  15. Qualora venga adottato un sistema di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
  Metodologia analitica 
  16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e  determinare  gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
  Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  Si ricorda in ogni caso che: 
  16.1. L'accesso ai  punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
  16.2. I punti di emissione devono essere  chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
  16.3. I controlli degli inquinanti  devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
  16.4. I  risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
  • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle  condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
  • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita  alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
  • Temperatura dell'effluente in °C; 
  nonche' le condizioni operative in atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
  La relazione tecnica semplificata dovra' essere  compilata  secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica. 
  Materie prime 
  Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
  Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
  Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
  N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua  totale  prevista
sommando le quantita' delle materie prime. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Produzione 
  Quantita'  in  kg/anno:  nel  caso  di  comunicazione  di  modifica
indicare la produzione annua attuale e prevista  altrimenti  indicare
solo la produzione annua prevista. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
  Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
  Gia'  effettuata:  barrare  se  la  fase  lavorativa  veniva   gia'
effettuata si/no. 
  E n.: indicare l'emissione connessa  alla  fase  lavorativa  ed  il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
  N.B.  dalla  stessa  fase  lavorativa  si  possono  generare   piu'
emissioni. 
  Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
  Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
  Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un  impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  l) 
  Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06,  Parte  Quinta,  Allegato  IV,
Parte II 
 
 Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini 
       con produzione complessiva non superiore a 500 kg/ora. 
 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
  Ambito di applicazione 
  Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e  affini
con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h. 
  Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
  Fasi lavorative 
  A. Movimentazione,  trasporto  pneumatico  e  dosaggio  di  materie
prime: 
  A.1 Solide 
  A.2 Liquide 
  B.  Preparazione  mescole  e  miscele  solide   con   utilizzo   di
mescolatori,   dispersori   ed   impastatrici,    calandratrici    ed
assimilabili 
  C. Processi di macinazione, raffinazione 
  D. Dispersione 
  E. Finitura, maturazione e/o messa a ricetta del prodotto 
  F. Stoccaggio delle materie finite 
  G. Confezionamento prodotti 
  H. Pulizia delle apparecchiature e dei contenitori. 
  N.B. La pulizia dei contenitori e' auspicabile che venga attuata in
luoghi dedicati ed idonei ad evitare lo spandimento anche accidentale
dei liquidi di pulizia. Nel caso di utilizzo di prodotti  a  base  di
CIV e/o di  COV,  questa  operazione  deve  comportare  l'impiego  di
strutture chiuse presidiate da un idoneo sistema di aspirazione delle
emissioni e di recupero dei liquidi di lavaggio. 
  Materie prime 
  1. Leganti (resine polimeriche sintetiche e naturali) 
  2.  Solventi  e  diluenti  (idrocarburi  aromatici,   alifatici   e
clorurati, chetoni, esteri, glicoli - eteri, alcooli) 
  3. Plastificanti (oli vegetali, monomeri ed assimilabili) 
  4.   Additivi    antinvecchianti,    antiossidanti,    disperdenti,
emulsionanti ed assimilabili 
  5. Cariche inerti/  pigmenti  (organici  ed  inorganici,  coloranti
organici in solvente e/o in pasta ecc.) 
  6. Catalizzatori. 
  Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Note 
  1. Non sono ammessi prodotti contenenti  COV  classificati  con  le
seguenti frasi di rischio: H340, H350, H350i, H360F, H360D, H341 
  2. Per effluenti gassosi contenti COV, il limite in  concentrazione
dovra' essere verificato  qualora  non  venga  rispettato  il  limite
imposto come flusso di massa. 
  3.  L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovra'  obbligatoriamente
essere: 
  3.1. Installato autonomamente qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche". 
  3.2. Individuato nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche". 
  3.3. Conforme alle caratteristiche indicate  da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
  Schede impianti di abbattimento 
 
    

---------------------------------------------------------------------
SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                | INTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                | ESTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                | ESTERNA (a strato sottile)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.ST.02 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                | (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                | (filtro a cartucce)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.03  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                | (filtro a pannelli)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MM.01  | DEPOLVERATORE A SECCO (Ciclone e multiciclone)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.C.01  | COMBUSTIONE CATALITICA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.01  | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.02  | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Soglia massima 
  Qualora la produzione sia inferiore a 50  kg/giorno,  la  Ditta  e'
esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10  del
paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
  L'esercente   deve   fare   riferimento   alle    prescrizioni    e
considerazioni sotto riportate  relativamente  ai  cicli  tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 
  1. Tutte le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
  2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
  3. Gli impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
  3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo  adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
  Nella definizione della loro ubicazione si  deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
  Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni  (opportunamente  documentate)  e,  comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o   dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
  In ogni caso, qualora: 
  • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
  • si verifichi una interruzione nell'esercizio  degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
  l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al  ciclo  tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  Gli impianti produttivi potranno essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
  Stoccaggio 
  4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
  Qualora il materiale solido stoccato non  presenti  caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche  per
la riproduzione e/o  mutagene  (peraltro  non  ammesse  nel  caso  di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla  Parte  Quinta  del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio  d'aria  attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
  Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
  Criteri di manutenzione 
  5. Le operazioni di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
  In  particolare  devono  essere  garantiti  i  seguenti   parametri
minimali: 
  5.1.  manutenzione  parziale   (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
  5.2. manutenzione totale  da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
  5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe  e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
  5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno  essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
  • la data di effettuazione dell'intervento; 
  • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
  • la descrizione sintetica dell'intervento; 
  • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
  Tale registro deve essere tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
  Messa in esercizio e a regime 
  6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
  7. Il termine massimo per la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
  Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
  • descritti sommariamente  gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
  • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
  La proroga s'intende concessa qualora la  Autorita'  competente  di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
  8. In caso di impianto gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
  In caso di impianto precedentemente non soggetto ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
  Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
  Modalita' e controllo delle emissioni 
  9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
  Il ciclo di campionamento deve: 
  9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita'  di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
  9.2. essere condotto seguendo le  previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
  Gli esiti delle rilevazioni  analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
  10. Le verifiche successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
  11. I bilanci di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
  12.  L'eventuale  riscontro  di  inadempimenti  alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
  13.  Qualora  sia  necessaria   l'installazione   di   sistemi   di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a  disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli  impianti
ai  requisiti  impiantistici  riportati  negli   specifici   allegati
tecnici. 
  14.   L'esercente,   se   in   possesso   di   piu'   provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza  temporale  dei  controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  15. Qualora venga adottato un sistema di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
  Metodologia analitica 
  16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e  determinare  gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
  Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  Si ricorda in ogni caso che: 
  16.1. L'accesso ai  punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
  16.2. I punti di emissione devono essere  chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
  16.3. I controlli degli inquinanti  devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
  16.4. I  risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
  • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle  condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
  • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita  alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
  • Temperatura dell'effluente in °C; 
  nonche' le condizioni operative in atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
  La relazione tecnica semplificata dovra' essere  compilata  secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica. 
  Materie prime 
  Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
  Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
  Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
  Quantita' di solvente  in  kg/anno:  indicare  la  quantita'  annua
attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede  tecniche/di
sicurezza la percentuale di solvente contenuto  nelle  materie  prime
della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua
prevista. 
  N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua  totale  prevista
sommando le quantita' di solvente con 1 asterisco. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Produzione 
  Quantita'  in  kg/anno:  nel  caso  di  comunicazione  di  modifica
indicare la produzione annua attuale e prevista  altrimenti  indicare
solo la produzione annua prevista. 
 
    

---------------------------------------------------------------------
                                       |   Quantita' in kg/anno [*]
---------------------------------------|-----------------------------
             Produzione                |     Attuale  |   Prevista
---------------------------------------|-----------------------------
                                       |
---------------------------------------------------------------------

    
  [*] Concorre al limite di 500 kg/ora. 
 
  Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
  Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
  Gia'  effettuata:  barrare  se  la  fase  lavorativa  veniva   gia'
effettuata si/no. 
  E n.: indicare l'emissione connessa  alla  fase  lavorativa  ed  il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
  N.B.  dalla  stessa  fase  lavorativa  si  possono  generare   piu'
emissioni. 
  Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
  Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
  Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un  impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  m) 
  Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06,  Parte  Quinta,  Allegato  IV,
Parte II 
 
    Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo 
              di solventi non superiore a 10 kg/giorno. 
 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
  Ambito di applicazione 
  Sgrassaggio superficiale di  metalli  con  consumo  complessivo  di
solventi non superiore a 10 kg/giorno. 
  Sgrassaggio superficiale di metalli con  detergenti  e/o  soluzioni
privi di solventi. 
  Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
  Fasi lavorative 
  A. Sgrassaggio con utilizzo di prodotti a base di COV con  presenza
di alogeni 
  B. Sgrassaggio con utilizzo di prodotti a base COV  senza  presenza
di alogeni 
  C. Pulizia con detergenti in soluzione acquosa 
  D. Pulizia con utilizzo di soluzioni a base di acidi o basi 
  Materie prime 
  1. Detergenti in soluzione acquosa 
  2. Detergenti a base di COV con presenza di alogeni 
  3. Detergenti a base di COV senza presenza di alogeni 
  4. Soluzioni di acidi o di basi 
  Concorrono al limite di 10 kg/giorno i COV contenuti nelle  materie
prime di cui ai punti 2, 3. 
  Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Note 
  1. Non sono ammessi prodotti contenenti  COV  classificati  con  le
seguenti frasi di rischio: H350, H340, H350i, H360F, H360F, H341. 
  2. Per effluenti gassosi contenti COV, il limite in  concentrazione
e' da verificare qualora non venga rispettato il limite imposto  come
flusso di massa. 
  3. Valutazione della conformita' dell'emissione. 
  Caso A (portata effettiva <= 1.400 m3 /h per ogni m2 di  superficie
libera della vasca) 
  Per la conformita' dell'emissione dovra' essere considerato solo ed
esclusivamente  il  valore  analitico  senza  applicazione  di  alcun
fattore di correzione 
  Caso B (portata effettiva > 1.400 m3 /h per ogni m2  di  superficie
libera della vasca) 
  Per la  conformita'  dell'emissione  dovra'  essere  utilizzata  la
seguente formula: 
 
    

                           Ci = A/AR * C

    
 
  Ove: 
  Ci: concentrazione dell'inquinante da  confrontare  con  il  valore
limite  imposto  C:  concentrazione   dell'inquinante   rilevata   in
emissione, espressa in mg/Nm 
  A: portata effettiva dell'aeriforme in emissione espressa in m3  /h
per ogni m2 di superficie libera della vasca 
  AR: portata di riferimento dell'aeriforme espressa  in  m3  /h  per
ogni m2 di superficie libera della vasca e determinata in 1400 m3 /h 
  N.B. Per il calcolo della superficie totale dell'impianto si dovra'
tenere conto esclusivamente delle vasche con  superficie  libera  che
per composizione e/o per modalita'  operative  determinano  emissioni
(ad es. temperatura di  esercizio  >  30  °C,  presenza  di  composti
chimici in soluzione, insufflaggio di aria per agitazione, ecc.).  Il
valore della portata  di  riferimento  per  ogni  metro  quadrato  di
superficie libera potra' essere considerato pari a  700  Nm3  /h  nei
casi in cui l'impianto sia dotato di vasche provviste di  dispositivi
idonei a diminuire l'evaporazione o di copertura  totale  (tunnel)  e
relativo presidio aspirante. 
  4.  L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovra'  obbligatoriamente
essere: 
  4.1. Installato autonomamente qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
  4.2. Individuato nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
  4.3. Conforme alle caratteristiche indicate  da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
  Prescrizioni specifiche: 
  1.  Le  apparecchiature  utilizzate  dovranno  avere   i   seguenti
requisiti minimi. 
  Impianti a circuito chiuso 
  Per impianto di lavaggio a circuito chiuso s'intende: 
  • Impianto che durante le fasi di lavaggio dei pezzi (eseguite  per
immersione,  a  spruzzo  e  in  vapori  di  solvente)  non  determini
emissioni di solvente ne' in atmosfera ne' in ambiente di lavoro. 
  • Impianto che durante  le  fasi  di  distillazione  del  solvente,
recupero  del  solvente  a  mezzo  condensazione,  adsorbimento   del
solvente su  eventuali  carboni  attivi  (deodorizzazione  camera  di
lavaggio), desorbimento dei carboni attivi, non  determini  emissioni
di solvente ne' in atmosfera ne' in ambiente di lavoro. 
  •  Impianto  che  puo'  generare  emissioni  durante  la  fase   di
produzione del vuoto (ove applicabile) e la  fase  di  carico/scarico
dei pezzi, limitatamente al  periodo  di  apertura  del  portello  di
carica. 
  • Impianto provvisto di camino di scarico in atmosfera, in  accordo
con le autorizzazioni regionali. 
  I requisiti minimi sono i seguenti: 
  • Sistema di recupero per condensazione funzionante  a  temperatura
adeguata rispetto al solvente utilizzato (es: per il  percloroetilene
temperatura del fluido refrigerante compresa tra - 25 ÷ - 28°C). 
  • Sistema di recupero del solvente a carbone  attivo  per  impianti
con camera di lavaggio di dimensioni > 0,6 m3 . 
  • Sistema di regolazione che consenta di modificare i  tempi  delle
fasi del processo  di  lavaggio,  e  in  particolare  della  fase  di
asciugatura, in funzione della conformazione dei pezzi da lavare. 
  • Sistema idraulico che consenta il carico del solvente fresco e lo
scarico del residuo di distillazione in circuito  chiuso,  escludendo
operazioni manuali eseguite con recipienti aperti (evitando stoccaggi
anche temporanei in contenitori aperti destinati  alla  raccolta  dei
residui). 
  • Sistema di asciugatura del truciolo, sia esso raccolto in botte o
separato in appositi filtri, eseguito  senza  movimentazione  manuale
dello stesso fino ad avvenuta asciugatura. 
  • Stoccaggio del solvente fresco e dei reflui di  distillazione  in
recipienti chiusi. 
  • Accurata gestione del processo eseguita, se possibile, attraverso
manutenzione programmata. 
  • Sistema di aspirazione che tenga in depressione  il  distillatore
nel corso delle operazioni di manutenzione, con  annesso  trattamento
degli sfiati a carico del circuito di recupero del solvente. 
  Requisiti  e  modalita'  operative  ritenute  utili   a   contenere
ulteriormente le emissioni: 
  • Rilevatore della concentrazione residua di solvente nella  camera
di lavaggio che dia il consenso all'apertura del portello  di  carica
solo al raggiungimento di  una  concentrazione  di  solvente  residuo
nella camera stessa < 1 g/m3 . 
  •  Distillazione  che  consenta,  anche   attraverso   l'intervento
discontinuo (a "batch"), di conseguire  un  tenore  di  solvente  nel
refluo < 10% in peso. 
  • Sistema sotto vuoto per pezzi di difficile asciugatura. 
  Impianti aperti 
  I requisiti minimi sono i seguenti: 
  • Sistema di recupero del solvente  mediante  carbone  attivo,  con
efficienza minima del 90%. 
  • Sistema di regolazione che consenta di modificare i  tempi  delle
fasi del processo  di  lavaggio,  e  in  particolare  della  fase  di
asciugatura, in funzione della conformazione dei pezzi da lavare. 
  • Sistema idraulico che consenta il carico del solvente fresco e lo
scarico del residuo di distillazione in circuito  chiuso,  escludendo
operazioni manuali eseguite con recipienti aperti (evitando stoccaggi
anche temporanei in contenitori aperti destinati  alla  raccolta  dei
residui). 
  • Stoccaggio del solvente fresco e dei reflui di  distillazione  in
recipienti chiusi. 
  • Accurata gestione del processo eseguita, se possibile, attraverso
manutenzione programmata. 
  2. Requisiti e  modalita'  operative  ritenute  utili  a  contenere
ulteriormente le emissioni: 
  •  Distillazione  che  consenta,  anche   attraverso   l'intervento
discontinuo (a "batch"), di conseguire  un  tenore  di  solvente  nel
refluo < 10% in peso. 
  Schede impianti di abbattimento 
 
    

---------------------------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  ESTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  ESTERNA (a strato sottile)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  INTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.SV.01 | ABBATTITORE AD UMIDO (scrubber venturi o
                |  jet venturi)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.ST.02 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.ST.03 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
                |  (colonna a letti flottanti)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.C.01  | COMBUSTIONE CATALITICA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.01  | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.02  | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Soglia massima 
  Qualora il quantitativo di solventi sia inferiore a 1 kg/giorno, la
Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti  9
e 10  del  paragrafo  "PRESCRIZIONI  E  CONSIDERAZIONI  DI  CARATTERE
GENERALE". 
  Qualora utilizzi soluzioni di acidi e/o basi, la Ditta e' esonerata
dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del  paragrafo
"PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE" nel caso in cui
il contenuto di acidi e/o basi nella soluzione sia inferiore al 15%. 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
  L'esercente   deve   fare   riferimento   alle    prescrizioni    e
considerazioni sotto riportate  relativamente  ai  cicli  tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 
  1. Tutte le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
  2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
  3. Gli impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
  3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo  adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
  Nella definizione della loro ubicazione si  deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
  Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni  (opportunamente  documentate)  e,  comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o   dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
  In ogni caso, qualora: 
  • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
  • si verifichi una interruzione nell'esercizio  degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
  l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al  ciclo  tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  Gli impianti produttivi potranno essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
  Stoccaggio 
  4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
  Qualora il materiale solido stoccato non  presenti  caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche  per
la riproduzione e/o  mutagene  (peraltro  non  ammesse  nel  caso  di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla  Parte  Quinta  del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio  d'aria  attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
  Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
  Criteri di manutenzione 
  5. Le operazioni di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
  In  particolare  devono  essere  garantiti  i  seguenti   parametri
minimali: 
  5.1.  manutenzione  parziale   (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
  5.2. manutenzione totale  da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
  5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe  e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
  5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno  essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
  • la data di effettuazione dell'intervento; 
  • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
  • la descrizione sintetica dell'intervento; 
  • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
  Tale registro deve essere tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
  Messa in esercizio e a regime 
  6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
  7. Il termine massimo per la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
  Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
  • descritti sommariamente  gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
  • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
  La proroga s'intende concessa qualora la  Autorita'  competente  di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
  8. In caso di impianto gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
  In caso di impianto precedentemente non soggetto ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
  Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
  Modalita' e controllo delle emissioni 
  9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
  Il ciclo di campionamento deve: 
  9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita'  di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
  9.2. essere condotto seguendo le  previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
  Gli esiti delle rilevazioni  analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
  10. Le verifiche successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
  11. I bilanci di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
  12.  L'eventuale  riscontro  di  inadempimenti  alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
  13.  Qualora  sia  necessaria   l'installazione   di   sistemi   di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a  disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli  impianti
ai  requisiti  impiantistici  riportati  negli   specifici   allegati
tecnici. 
  14.   L'esercente,   se   in   possesso   di   piu'   provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza  temporale  dei  controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  15. Qualora venga adottato un sistema di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
  Metodologia analitica 
  16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e  determinare  gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
  Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  Si ricorda in ogni caso che: 
  16.1. L'accesso ai  punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
  16.2. I punti di emissione devono essere  chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
  16.3. I controlli degli inquinanti  devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
  16.4. I  risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
  • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle  condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
  • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita  alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
  • Temperatura dell'effluente in °C; 
  nonche' le condizioni operative in atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
  La relazione tecnica semplificata dovra' essere  compilata  secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica. 
  Materie prime 
  Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
  Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
  Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
  Quantita' di solvente in kg/anno con utilizzo di COV alogenati  con
H351: indicare la quantita' annua attuale e prevista di solvente  con
utilizzo di COV alogenati caratterizzati dalle frasi di rischio R 40,
verificandone  dalle  schede  tecniche/di  sicurezza  la  percentuale
contenuta  nelle  materie  prime  della  stessa  riga;  se  non  gia'
utilizzate indicare la quantita' annua prevista. 
  Quantita' di solvente in kg/anno in tutti gli altri casi:  indicare
la quantita' annua attuale e prevista di solvente con utilizzo di COV
in tutti gli  altri  casi,  verificandone  dalle  schede  tecniche/di
sicurezza la percentuale contenuta nelle materie prime  della  stessa
riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua prevista. 
  N.B. Nella  penultima  riga  indicare  la  quantita'  annua  totale
prevista sommando le quantita' di solvente con asterisco. 
  Nell'ultima  riga  indicare  la  quantita'  annua  totale  prevista
sommando le quantita' di solvente con doppio asterisco. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
  Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
  Gia'  effettuata:  barrare  se  la  fase  lavorativa  veniva   gia'
effettuata si/no. 
  E n.: indicare l'emissione connessa  alla  fase  lavorativa  ed  il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
  N.B.  dalla  stessa  fase  lavorativa  si  possono  generare   piu'
emissioni. 
  Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
  Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
  Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un  impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  n)  
  Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06,  Parte  Quinta,  Allegato  IV,
Parte II 
  Laboratori orafi con fusione di metalli  con  meno  di  venticinque
addetti 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
  Ambito di applicazione 
  Lavorazioni orafe realizzate da meno  di  25  addetti,  comprensive
della fase di fusione. 
  Qualora l'attivita' sia svolta senza effettuazione  della  fase  di
fusione, si e' nel campo di applicazione delle attivita' in deroga di
cui all'art. 272, comma 1 (Parte Quinta - Allegato IV  -  Parte  I  -
lettera b 1). 
  Le lavorazioni orafe possono comprendere operazioni di: 
  •  pulizia  meccanica  e  chimica  (sgrassaggio)  delle   superfici
metalliche; 
  • trattamenti elettrochimici; 
  • saldatura; 
  • applicazione prodotti vernicianti / protettivi; 
  tali attivita', essendo  strettamente  complementari  all'attivita'
principale di laboratorio oreficeria, sono  ricomprese  nel  presente
allegato tecnico. 
  Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
  Fasi lavorative 
  A. Microfusione 
  B. Preparazione delle  superfici  mediante  operazioni  di  pulizia
meccanica (spazzolatura, smerigliatura, granigliatura, sabbiatura  ed
altre operazioni assimilabili) 
  C. Preparazione delle  superfici  mediante  operazioni  di  pulizia
chimica (sgrassaggio) 
  D. Trattamenti elettrochimici 
  E. Saldatura 
  F. Verniciatura/smaltatura ornamentale selettiva ed applicazione di
protettivi 
  G. Finitura e/o lucidatura 
  Materie prime 
  1. Materiali metallici 
  2. Scorificanti 
  3. Prodotti vernicianti/protettivi ed assimilabili 
  4. Prodotti per sgrassaggio chimico 
  5. Prodotti per lavorazioni galvaniche 
  6. Materiali per saldatura (saldobrasatura) 
  7. Paste abrasive e lucidanti 
  Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Note 
  1.  In  considerazione  dei  quantitativi  limitati   di   solventi
utilizzati  nella  lavorazione,  non  vengono  poste  limitazioni  ai
quantitativi di COV emessi. 
  2. Non e' ammesso l'uso  di  prodotti  vernicianti,  catalizzatori,
diluenti e solventi contenenti COV: 
  2.1. classificati con le seguenti frasi di rischio: R45, R46,  R49,
R60, R61, R68; 
  2.2. contenenti impurita' in quantita'  superiore  complessivamente
al 0,1% in peso; 
  2.3. in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 1.1,  a
quanto di seguito indicato: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  3. Non sono ammessi P.V. contenenti composti di Cr,  Pb,  Cd  nella
pigmentazione. 
  4. Per la conformita' delle emissioni derivante  dalle  lavorazioni
galvaniche dovra' essere considerato solo ed esclusivamente il valore
analitico senza applicazione di alcun fattore  di  correzione  se  la
portata effettiva  e'  <  1400  Nm³/h  per  ogni  metro  quadrato  di
superficie libera  della  vasca,  in  caso  contrario  dovra'  essere
utilizzata la formula di seguito riportata: 
 
                            Ci = A/AR x C 
 
  Ove: 
  Ci = concentrazione dell'inquinante da confrontare  con  il  valore
limite imposto; 
  C = concentrazione dell'inquinante rilevata in emissione,  espressa
in mg/Nm³ 
  A = portata effettiva dell'aeriforme in emissione espressa in Nm³/h
per un metro quadrato di superficie libera della vasca 
  AR = portata di riferimento dell'aeriforme espressa  in  Nm³/h  per
ogni metro quadrato di superficie libera della vasca e determinata in
1400 Nm³/h. 
  Il valore della portata di riferimento per ogni metro  quadrato  di
superficie libera potra' essere considerato pari a 700 Nm³/h nei casi
in cui l'impianto sia: 
  - dotato di vasche provviste  di  dispositivi  idonei  a  diminuire
l'evaporazione; 
  - dotato di copertura totale (tunnel) e relativo presidio aspirante 
  Per il calcolo della  superficie  totale  dell'impianto  si  dovra'
tenere conto esclusivamente delle vasche con  superficie  libera  che
per composizione e/o per modalita'  operative  determinano  emissioni
(ad es. temperatura di esercizio > 30°C, presenza di composti chimici
in soluzione, insufflaggio di aria per agitazione, ecc.) 
  5.  L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovra'  obbligatoriamente
essere: 
  5.1. Installato autonomamente qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alle  voci  "Limiti"  e  "Note"  riportate  nel   paragrafo
"Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
  5.2. Individuato nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
  5.3. Conforme alle caratteristiche indicate  da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
  Schede impianti di abbattimento 
 
    

---------------------------------------------------------------------
SCHEDA AU.SV.01 | ABBATTITORE AD UMIDO (scrubber venturi o
                |  jet venturi)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.ST.02 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.ST.03 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE (colonna a
                |  letti flottanti)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a cartucce)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.03  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a pannelli)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA DC.PE.01 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Soglia massima 
  Qualora il numero di addetti sia inferiore o uguale a 6,  la  Ditta
e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9  e  10
del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
  L'esercente   deve   fare   riferimento   alle    prescrizioni    e
considerazioni sotto riportate  relativamente  ai  cicli  tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 
  1. Tutte le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
  2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
  3. Gli impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
  3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo  adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
  Nella definizione della loro ubicazione si  deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
  Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni  (opportunamente  documentate)  e,  comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o   dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
  In ogni caso, qualora: 
  • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
  • si verifichi una interruzione nell'esercizio  degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
  l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al  ciclo  tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  Gli impianti produttivi potranno essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
  Stoccaggio 
  4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
  Qualora il materiale solido stoccato non  presenti  caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche  per
la riproduzione e/o  mutagene  (peraltro  non  ammesse  nel  caso  di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla  Parte  Quinta  del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio  d'aria  attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
  Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
  Criteri di manutenzione 
  5. Le operazioni di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
  In  particolare  devono  essere  garantiti  i  seguenti   parametri
minimali: 
  5.1.  manutenzione  parziale   (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
  5.2. manutenzione totale  da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
  5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe  e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
  5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno  essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
  • la data di effettuazione dell'intervento; 
  • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
  • la descrizione sintetica dell'intervento; 
  • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
  Tale registro deve essere tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
  Messa in esercizio e a regime 
  6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
  7. Il termine massimo per la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
  Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
  • descritti sommariamente  gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
  • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
  La proroga s'intende concessa qualora la  Autorita'  competente  di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
  8. In caso di impianto gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
  In caso di impianto precedentemente non soggetto ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
  Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
  Modalita' e controllo delle emissioni 
  9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
  Il ciclo di campionamento deve: 
  9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita'  di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
  9.2. essere condotto seguendo le  previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
  Gli esiti delle rilevazioni  analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
  10. Le verifiche successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
  11. I bilanci di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
  12.  L'eventuale  riscontro  di  inadempimenti  alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
  13.  Qualora  sia  necessaria   l'installazione   di   sistemi   di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a  disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli  impianti
ai  requisiti  impiantistici  riportati  negli   specifici   allegati
tecnici. 
  14.   L'esercente,   se   in   possesso   di   piu'   provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza  temporale  dei  controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  15. Qualora venga adottato un sistema di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
  Metodologia analitica 
  16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e  determinare  gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
  Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  Si ricorda in ogni caso che: 
  16.1. L'accesso ai  punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
  16.2. I punti di emissione devono essere  chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
  16.3. I controlli degli inquinanti  devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
  16.4. I  risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
  • Portata di aeriforme, espressa in m3/h riferita  alle  condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
  • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita  alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
  • Temperatura dell'effluente in °C; 
  nonche' le condizioni operative in atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
  La relazione tecnica semplificata dovra' essere  compilata  secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica. 
  Materie prime 
  Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
  Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
  Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista
di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare 
  la quantita' anno prevista. 
  N.B. Nell'ultima riga indicare il numero totale degli addetti 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
  Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
  Gia'  effettuata:  barrare  se  la  fase  lavorativa  veniva   gia'
effettuata si/no. 
  E n.: indicare l'emissione connessa  alla  fase  lavorativa  ed  il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
  N.B.  dalla  stessa  fase  lavorativa  si  possono  generare   piu'
emissioni. 
  Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
  Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
  Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un  impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  o) 
  Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06,  Parte  Quinta,  Allegato  IV,
Parte II 
 
             Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione 
       di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici 
                     non superiore 10 kg/giorno. 
 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
  Ambito di applicazione 
  Operazioni  di  anodizzazione,  galvanotecnica  e  fosfatazione  su
superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore  a
10 kg/giorno. 
  Qualora vengano svolte operazioni di pulizia chimica, dovra' essere
presentata anche istanza di adesione allo specifico allegato tecnico: 
  • "Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo  di
solventi non superiore a 10 kg/g". 
  Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
  Fasi lavorative 
  A. Applicazioni galvanotecniche 
  B. Applicazione protettivi / mascheranti 
  C. Asciugatura 
  Materie prime 
  1. Prodotti protettivi e/o mascheranti (es. adesivi) 
  2. Prodotti chimici per applicazioni galvanotecniche 
  Concorrono al limite di 10 kg/giorno le materie  prime  di  cui  al
punto 2. 
  Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Le  operazioni  di  mascheratura/applicazione  di  protettivi,   in
considerazione delle materie prime  utilizzate  si  considerano  poco
rilevanti per quanto concerne l'inquinamento atmosferico  e  pertanto
non sono imposti limiti alle emissioni. 
  Note 
  1. Valutazione della conformita' dell'emissione. 
  Caso A (portata effettiva < 1.400 m3 /h per ogni m2  di  superficie
libera della vasca) 
  Per la conformita' dell'emissione dovra' essere considerato solo ed
esclusivamente  il  valore  analitico  senza  applicazione  di  alcun
fattore di correzione 
  Caso B (portata effettiva > 1.400 m3 /h per ogni m2  di  superficie
libera della vasca) 
  Per la  conformita'  dell'emissione  dovra'  essere  utilizzata  la
seguente formula: 
 
                            Ci = A/AR * C 
 
  Ove: 
  Ci: concentrazione dell'inquinante da  confrontare  con  il  valore
limite  imposto  C:  concentrazione   dell'inquinante   rilevata   in
emissione, espressa in mg/Nm 
  A: portata effettiva dell'aeriforme in emissione espressa in m3  /h
per ogni m2 di superficie libera della vasca 
  AR: portata di riferimento dell'aeriforme espressa  in  m3  /h  per
ogni m2 di superficie libera della vasca e determinata in 1400 m3 /h 
  N. B. Per il  calcolo  della  superficie  totale  dell'impianto  si
dovra' tenere conto esclusivamente delle vasche con superficie libera
che  per  composizione  e/o  per  modalita'   operative   determinano
emissioni (ad es. temperatura di  esercizio  >  30  °C,  presenza  di
composti chimici in soluzione, insufflaggio di aria  per  agitazione,
ecc.). Il valore della portata di riferimento per ogni metro quadrato
di superficie libera potra' essere considerato pari a 700 Nm3 /h  nei
casi in cui l'impianto sia dotato di vasche provviste di  dispositivi
idonei a diminuire l'evaporazione o di copertura  totale  (tunnel)  e
relativo presidio aspirante. 
  2.  L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovra'  obbligatoriamente
essere: 
  2.1. Installato autonomamente qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
  2.2. Individuato nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
  2.3. Conforme alle caratteristiche indicate  da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
  Schede impianti di abbattimento 
 
    

---------------------------------------------------------------------
SCHEDA AU.SV.01 | ABBATTITORE AD UMIDO (scrubber venturi o
                |  jet venturi)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.ST.02 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.ST.03 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
                |  (colonna a letti flottanti)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a cartucce)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MM.01  | DEPOLVERATORE A SECCO (ciclone e multiciclone)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA DC.CF.01 | IMPIANTO A COALESCENZA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA DC.PE.01 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA DC.PE.02 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
                |  (nebbie oleose e COV altobollenti)
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Soglia massima 
  Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a
1 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di
cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E  CONSIDERAZIONI  DI
CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
  L'esercente   deve   fare   riferimento   alle    prescrizioni    e
considerazioni sotto riportate  relativamente  ai  cicli  tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 
  1. Tutte le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
  2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
  3. Gli impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
  3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo  adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
  Nella definizione della loro ubicazione si  deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
  Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni  (opportunamente  documentate)  e,  comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o   dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
  In ogni caso, qualora: 
  • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
  • si verifichi una interruzione nell'esercizio  degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
  l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al  ciclo  tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  Gli impianti produttivi potranno essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
  Stoccaggio 
  4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
  Qualora il materiale solido stoccato non  presenti  caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche  per
la riproduzione e/o  mutagene  (peraltro  non  ammesse  nel  caso  di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla  Parte  Quinta  del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio  d'aria  attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
  Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
  Criteri di manutenzione 
  5. Le operazioni di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
  In  particolare  devono  essere  garantiti  i  seguenti   parametri
minimali: 
  5.1.  manutenzione  parziale   (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
  5.2. manutenzione totale  da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
  5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe  e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
  5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno  essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
  • la data di effettuazione dell'intervento; 
  • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
  • la descrizione sintetica dell'intervento; 
  • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
  Tale registro deve essere tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
  Messa in esercizio e a regime 
  6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
  7. Il termine massimo per la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
  Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
  • descritti sommariamente  gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
  • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
  La proroga s'intende concessa qualora la  Autorita'  competente  di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
  8. In caso di impianto gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
  In caso di impianto precedentemente non soggetto ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
  Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
  Modalita' e controllo delle emissioni 
  9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
  Il ciclo di campionamento deve: 
  9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita'  di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
  9.2. essere condotto seguendo le  previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
  Gli esiti delle rilevazioni  analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
  10. Le verifiche successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
  11. I bilanci di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
  12.  L'eventuale  riscontro  di  inadempimenti  alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
  13.  Qualora  sia  necessaria   l'installazione   di   sistemi   di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a  disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli  impianti
ai  requisiti  impiantistici  riportati  negli   specifici   allegati
tecnici. 
  14.   L'esercente,   se   in   possesso   di   piu'   provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza  temporale  dei  controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  15. Qualora venga adottato un sistema di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
  Metodologia analitica 
  16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e  determinare  gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
  Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  Si ricorda in ogni caso che: 
  16.1. L'accesso ai  punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
  16.2. I punti di emissione devono essere  chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
  16.3. I controlli degli inquinanti  devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
  16.4. I  risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
  • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle  condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
  • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita  alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
  • Temperatura dell'effluente in °C; 
  nonche' le condizioni operative in atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
  La relazione tecnica semplificata dovra' essere  compilata  secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica. 
  Materie prime 
  Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
  Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
  Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
  N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua  totale  prevista
sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
  Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
  Gia'  effettuata:  barrare  se  la  fase  lavorativa  veniva   gia'
effettuata si/no. 
  E n.: indicare l'emissione connessa  alla  fase  lavorativa  ed  il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
  N.B.  dalla  stessa  fase  lavorativa  si  possono  generare   piu'
emissioni. 
  Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
  Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
  Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un  impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  p) 
  Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06,  Parte  Quinta,  Allegato  IV,
Parte II, 
 
      Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo 
         di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno. 
 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
  Ambito di applicazione 
  Operazioni e/o fasi di cicli tecnologici con incollaggio  di  parti
di oggetti con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore
a 100 kg/g. 
  Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
  Fasi lavorative 
  A. Calzature e pelletteria: 
  A.1  Lavorazioni   meccaniche   (es.   sgarzatura,   smerigliatura,
raspatura) per la preparazione dei materiali 
  A.2  Incollaggio  delle  parti  eseguito  su  banchi   o   macchine
d'incollaggio 
  A.3 Essiccazione. 
  B. Incollaggio di due substrati su linee di accoppiamento: 
  B.1 Lavorazioni  meccaniche  di  taglio  per  la  preparazione  dei
materiali (es. film plastici  flessibili,  tessuti,  carta,  cartone,
alluminio) 
  B.2 Trattamento corona della superficie dei film plastici 
  B.3 Spalmatura ed incollaggio delle parti 
  B.4 Essiccazione. 
  C. Incollaggio e spalmatura di un substrato per  la  produzione  di
nastri adesivi: 
  C.1 Lavorazioni  meccaniche  di  taglio  per  la  preparazione  del
substrato alla successiva fase di spalmatura 
  C.2 Trattamento corona 
  C.3 Spalmatura ed incollaggio delle parti 
  C.4 Essiccazione. 
  D. Incollaggio di  parti  in  gomma,  plastica  e  metallo  per  la
produzione di articoli tecnici: 
  D.1 Lavorazioni meccaniche per la preparazione dei  materiali  (es.
sgarzatura,  smerigliatura,  raspatura,  tornitura,  rettifica  delle
superfici metalliche e delle superfici vulcanizzate) 
  D.2 Spalmatura ed incollaggio delle parti 
  D.3 Essiccazione dei pezzi in forni e/o successiva  vulcanizzazione
in autoclavi. 
  E. Incollaggio di imbottiture: 
  E.1 Lavorazioni meccaniche per la preparazione dei  materiali  (es.
taglio, sagomatura) 
  E.2 Applicazione dei collanti: 
  E.2.1 a spruzzo 
  E.2.2 diversamente dal punto E.2.1 
  E.3 Asciugatura dei pezzi. 
  F. Incollaggio di parti in legno: 
  F.1 Applicazione dei collanti 
  F.2 Incollaggio con utilizzo di presse a caldo o a freddo. 
  G. Operazioni e/o fasi di  cicli  tecnologici,  diversi  da  quelli
indicati ai punti precedenti: 
  G.1 Lavorazioni meccaniche per la preparazione dei  materiali  (es.
taglio, sagomatura) 
  G.2 Preparazione delle superfici (es. sgrassaggio, carteggiatura) 
  G.3 Incollaggio delle parti: 
  G.3.1 a spruzzo di colle a solvente o all'acqua 
  G.3.2 a pennello di colle a solvente o all'acqua 
  G.3.3 con tecnica applicativa diversa dalle precedenti e/o a  caldo
di colle, adesivi e mastici ad alto secco senza solvente od all'acqua 
  G.4 Asciugatura dei pezzi. 
  Materie prime 
  1. Prodotti collanti, adesivi, mastici e resine polimeriche  solide
(HOT MELT) 
  2. Imbottiture 
  3. Substrati per la produzione di nastri adesivi 
  4. Substrati di materiale vario  (film  plastici,  tessuti,  carta,
cartone, alluminio, cuoio, plastica, gomma, metallo, legno ecc.) 
  Concorrono al limite di 100 kg/g  i  COV  contenuti  nelle  materie
prime di cui al punto 1. 
  Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Note 
  1. Le emissioni di COV non sono sottoposte  a  limitazioni  qualora
siano garantite le seguenti condizioni  relative  alla  qualita'  dei
prodotti collanti: 
  - con un residuo secco del 100% (hot melt); 
  - in dispersione acquosa con un contenuto  di  monomero  libero  <=
0,5% in peso e di cosolventi <= al 5% in peso. 
  2. da intendersi come somma dei seguenti composti: 
  - metile acrilato 
  - etile acrilato 
  - butile acrilato. 
  3. Le cabine a  velo  d'acqua  utilizzate  per  l'applicazione  del
collante a spruzzo dovranno essere dotate di idonei sistemi ad  umido
(labirinti, nebulizzatori, ecc.) con eventuale  separatore  di  gocce
terminale o comunque di sistemi a questi assimilabili. 
  4.  L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovra'  obbligatoriamente
essere: 
  4.1. Installato autonomamente qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alle  voci  "Limiti"  e  "Note"  riportate  nel   paragrafo
"Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
  4.2. Individuato nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
  4.3. Conforme alle caratteristiche indicate  da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
  5. Per gli impianti esistenti e dotati di sistema  di  abbattimento
diverso dal postcombustore, cosi' come previsto dall'art.  275  comma
16, il limite relativo al parametro COV sara'  uguale  a  150  mg/Nm3
fino alla data del 1° aprile 2013. 
  6. Valore compreso nel limite di 50 mg/Nm3 del parametro "COV". 
  Schede impianti di abbattimento 
 
    

---------------------------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  ESTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  ESTERNA (a strato sottile)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  INTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a cartucce)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.03  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a pannelli)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.C.01  | COMBUSTIONE CATALITICA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.01  | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.02  | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Soglia massima 
  Qualora il quantitativo di consumo complessivo di sostanze collanti
sia inferiore a 10 kg/giorno, la  Ditta  e'  esonerata  dal  rispetto
delle prescrizioni di cui ai punti 8 e 9 del paragrafo  "PRESCRIZIONI
E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
  L'esercente   deve   fare   riferimento   alle    prescrizioni    e
considerazioni sotto riportate  relativamente  ai  cicli  tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 
  1. Tutte le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
  2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
  3. Gli impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
  3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo  adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
  Nella definizione della loro ubicazione si  deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
  Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni  (opportunamente  documentate)  e,  comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o   dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
  In ogni caso, qualora: 
  • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
  • si verifichi una interruzione nell'esercizio  degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
  l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al  ciclo  tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  Gli impianti produttivi potranno essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
  Stoccaggio 
  4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
  Qualora il materiale solido stoccato non  presenti  caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche  per
la riproduzione e/o  mutagene  (peraltro  non  ammesse  nel  caso  di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla  Parte  Quinta  del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio  d'aria  attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
  Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
  Criteri di manutenzione 
  5. Le operazioni di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
  In  particolare  devono  essere  garantiti  i  seguenti   parametri
minimali: 
  5.1.  manutenzione  parziale   (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
  5.2. manutenzione totale  da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
  5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe  e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
  5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno  essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
  • la data di effettuazione dell'intervento; 
  • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
  • la descrizione sintetica dell'intervento; 
  • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
  Tale registro deve essere tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
  Messa in esercizio e a regime 
  6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
  7. Il termine massimo per la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
  Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
  • descritti sommariamente  gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
  • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
  La proroga s'intende concessa qualora la  Autorita'  competente  di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
  8. In caso di impianto gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
  In caso di impianto precedentemente non soggetto ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
  Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
  Modalita' e controllo delle emissioni 
  9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
  Il ciclo di campionamento deve: 
  9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita'  di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
  9.2. essere condotto seguendo le  previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
  Gli esiti delle rilevazioni  analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
  10. Le verifiche successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
  11. I bilanci di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
  12.  L'eventuale  riscontro  di  inadempimenti  alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
  13.  Qualora  sia  necessaria   l'installazione   di   sistemi   di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a  disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli  impianti
ai  requisiti  impiantistici  riportati  negli   specifici   allegati
tecnici. 
  14.   L'esercente,   se   in   possesso   di   piu'   provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza  temporale  dei  controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  15. Qualora venga adottato un sistema di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
  Metodologia analitica 
  16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e  determinare  gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
  Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  Si ricorda in ogni caso che: 
  16.1. L'accesso ai  punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
  16.2. I punti di emissione devono essere  chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
  16.3. I controlli degli inquinanti  devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
  16.4. I  risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
  • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle  condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
  • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita  alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
  • Temperatura dell'effluente in °C; 
  nonche' le condizioni operative in atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
  La relazione tecnica semplificata dovra' essere  compilata  secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica. 
  Materie prime 
  Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
  Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
  Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
  Quantita' di solvente  in  kg/anno:  indicare  la  quantita'  annua
attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede  tecniche/di
sicurezza la percentuale di solvente contenuto  nelle  materie  prime
della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua
prevista. 
  N.B. Nella  penultima  riga  indicare  la  quantita'  annua  totale
prevista sommando le quantita' delle materie prime. 
  Nell'ultima  riga  indicare  la  quantita'  annua  totale  prevista
sommando le quantita' di solvente con asterisco. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
  Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
  Gia'  effettuata:  barrare  se  la  fase  lavorativa  veniva   gia'
effettuata si/no. 
  E n.: indicare l'emissione connessa  alla  fase  lavorativa  ed  il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
  N.B.  dalla  stessa  fase  lavorativa  si  possono  generare   piu'
emissioni. 
  Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
  Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
  Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un  impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  q) 
  Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06,  Parte  Quinta,  Allegato  IV,
Parte II 
 
  Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene 
            e la profumeria con utilizzo di materie prime 
                   non superiori a 200 kg/giorno. 
 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
  Ambito di applicazione 
  Produzione di saponi e detergenti sintetici, prodotti per  l'igiene
e la  profumeria  con  utilizzo  giornaliero  di  materie  prime  non
superiore a 200 kg/g. 
  Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
  Fasi lavorative 
  A. Stoccaggio delle materie prime  e/o  dei  prodotti  finiti,  con
eventuale trasporto pneumatico e caricamento delle stesse 
  B. Macinazione 
  C. Pesatura e dosaggio 
  D. Miscelazione a freddo 
  E. Miscelazione a caldo 
  F. Miscelazione con eventuale reazione di neutralizzazione 
  G. Fusione 
  H. Colatura 
  I. Pressatura in stampi 
  J. Trafilatura a freddo 
  K. Dissoluzione per la preparazione di prodotti a base alcolica 
  L. Filtrazione 
  Materie prime 
  1. Acqua 
  2. Acidi grassi 
  3. Grassi 
  4. Paraffine 
  5. Emulsionanti 
  6. Essenze/ oli essenziali 
  7. Solventi organici 
  8. Sostanze organiche 
  9.  Acidi,  basi,   ossidanti   (es.acido   cloridrico,   soluzioni
ammoniacali, acqua ossigenata) 
  10. Cariche addittivanti polverulente (mica, talco ed assimilabili) 
  Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
  Concorrono al limite di 200 kg/g tutte le materie  prime  indicate,
esclusa l'acqua (punto 1). 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Note 
  1.  L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovra'  obbligatoriamente
essere: 
  1.1. Installato autonomamente qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
  1.2. Individuato nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
  1.3. Conforme alle caratteristiche indicate  da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
  2. Per minimizzare le  emissioni  diffuse  in  ambiente  di  lavoro
dovranno essere applicate le seguenti buone pratiche: 
  2.1. i composti organici volatili e i composti inorganici  volatili
devono essere caricati sotto battente liquido e non a caduta; 
  2.2. le polveri  confezionate  in  sacchi  devono  essere  caricate
mediante tramogge  rompisacco  (o  apparecchiature  similari),  o  in
postazioni fisse chiuse e sotto aspirazione; 
  2.3. i miscelatori sia di polveri sia  di  liquidi  e/o  emulsioni,
devono operare chiusi. Le apparecchiature utilizzate per le eventuali
operazioni di saponificazione  devono  essere  presidiate  da  idonea
aspirazione; 
  2.4. le apparecchiature adibite al confezionamento di  prodotti  in
polvere, o contenenti composti organici o inorganici volatili, devono
essere chiuse (compatibilmente con la fase operativa). 
  3. I valori relativi a  mica,  talco  ed  assimilabili  s'intendono
compresi nel limite di 10 mg/Nm3 delle "Polveri". 
  4. Il limite per il parametro "polveri" e' di 10 mg/Nm3  ;  qualora
la ditta,  per  motivazioni  di  tecnica  analitica,  decida  di  non
misurare il parametro "mica  e  talco"  separatamente  dal  parametro
"polveri", il limite di riferimento per lo stesso parametro "polveri"
sara' 5 mg/Nm3 . L'autorita' di controllo dovra' uniformarsi, per  la
verifica del rispetto dei limiti, alla scelta effettuata dalla ditta. 
  Schede impianti di abbattimento 
 
    

---------------------------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a cartucce)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.SV.01 | ABBATTITORE AD UMIDO (scrubber venturi o
                |  jet venturi)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.ST.02 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.ST.03 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
                |  (colonna a letti flottanti)
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Soglia massima 
  Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a
20 kg/g, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui
ai punti 9 e 10  del  paragrafo  "PRESCRIZIONI  E  CONSIDERAZIONI  DI
CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
  L'esercente   deve   fare   riferimento   alle    prescrizioni    e
considerazioni sotto riportate  relativamente  ai  cicli  tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 
  1. Tutte le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
  2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
  3. Gli impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
  3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo  adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
  Nella definizione della loro ubicazione si  deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
  Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni  (opportunamente  documentate)  e,  comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o   dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
  In ogni caso, qualora: 
  • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
  • si verifichi una interruzione nell'esercizio  degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
  l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al  ciclo  tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  Gli impianti produttivi potranno essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
  Stoccaggio 
  4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
  Qualora il materiale solido stoccato non  presenti  caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche  per
la riproduzione e/o  mutagene  (peraltro  non  ammesse  nel  caso  di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla  Parte  Quinta  del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio  d'aria  attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
  Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
  Criteri di manutenzione 
  5. Le operazioni di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
  In  particolare  devono  essere  garantiti  i  seguenti   parametri
minimali: 
  5.1.  manutenzione  parziale   (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
  5.2. manutenzione totale  da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
  5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe  e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
  5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno  essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
  • la data di effettuazione dell'intervento; 
  • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
  • la descrizione sintetica dell'intervento; 
  • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
  Tale registro deve essere tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
  Messa in esercizio e a regime 
  6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
  7. Il termine massimo per la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
  Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
  • descritti sommariamente  gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
  • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
  La proroga s'intende concessa qualora la  Autorita'  competente  di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
  8. In caso di impianto gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
  In caso di impianto precedentemente non soggetto ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
  Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
  Modalita' e controllo delle emissioni 
  9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
  Il ciclo di campionamento deve: 
  9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita'  di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
  9.2. essere condotto seguendo le  previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
  Gli esiti delle rilevazioni  analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
  10. Le verifiche successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
  11. I bilanci di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
  12.  L'eventuale  riscontro  di  inadempimenti  alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
  13.  Qualora  sia  necessaria   l'installazione   di   sistemi   di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a  disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli  impianti
ai  requisiti  impiantistici  riportati  negli   specifici   allegati
tecnici. 
  14.   L'esercente,   se   in   possesso   di   piu'   provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza  temporale  dei  controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  15. Qualora venga adottato un sistema di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
  Metodologia analitica 
  16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e  determinare  gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
  Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  Si ricorda in ogni caso che: 
  16.1. L'accesso ai  punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
  16.2. I punti di emissione devono essere  chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
  16.3. I controlli degli inquinanti  devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
  16.4. I  risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
  • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle  condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
  • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita  alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
  • Temperatura dell'effluente in °C; 
  nonche' le condizioni operative in atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo  il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda  di  adesione  o
alla comunicazione di modifica. 
 
Materie prime 
 
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia'  in  utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale  e  prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
N.B. Nell'ultima riga indicare la  quantita'  annua  totale  prevista
sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
[*] Concorrono al limite di 200 kg/g esclusivamente le materie  prime
con asterisco. 
 
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
 
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no. 
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. 
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la  sigla  di  cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
    

----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Fasi lavorative |    Gia'    |En.| Nuova | Macchinari |  Impianti di
                | effettuata |   |       |  connessi  | abbattimento
----------------|------------|---|-------|------------|--------------

    

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
r) 
 
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
II 
 
Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/giorno. 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
Ambito di applicazione 
 
Operazioni di trattamenti  termici  su  metalli  in  genere  mediante
lavorazioni di tempera e  rinvenimento  ed  operazioni  similari  e/o
assimilabili  con  consumo  di  materia  prima  (oli,  emulsioni   ed
assimilabili) non superiore a 10 kg/g. 
Qualora vengano  svolte  operazioni  di  pulizia  chimica  o  pulizia
meccanica/lavorazioni meccaniche o trattamenti termici  in  atmosfera
controllata, dovra' essere presentata anche istanza di adesione  allo
specifico allegato tecnico: 
   • "Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di
solventi non superiore a 10 kg/g 
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad  uno  specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
 
Fasi lavorative 
A. Trattamenti termici: riscaldamento / ricottura (per induzione,  in
forno e assimilabili) 
B. Spegnimento - Rinvenimento 
 
Materie prime 
1. Materiali metallici 
2. Oli, emulsioni ed assimilabili 
Concorrono al limite di 10 kg/gionro le materie prime del punto 2. 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Note 
1.  L'impianto/sistema  di  abbattimento   dovra'   obbligatoriamente
essere: 
   1.1. Installato autonomamente qualora non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
   1.2. Individuato nell'ambito della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
   1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
    

                   Schede impianti di abbattimento

|=========================|=========================================|
|     SCHEDA DC.CF.01     |         IMPIANTO A COALESCENZA          |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| SCHEDA DC.PE.01         |  PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO   |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| SCHEDA DC.PE.02         |  PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO   |
|                         |   (nebbie oleose e COV altobollenti)    |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| SCHEDA PC.C.01          |         COMBUSTIONE CATALITICA          |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.01          |    COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE     |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.02          |    COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA     |
|=========================|=========================================|

    
Soglia massima 
Qualora  il  quantitativo  di  olio  utilizzato  sia  inferiore  a  1
kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle  prescrizioni  di
cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E  CONSIDERAZIONI  DI
CARATTERE GENERALE". 
 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e  considerazioni
sotto riportate relativamente  ai  cicli  tecnologici  dichiarati  ed
oggetto della domanda di autorizzazione. 
1.  Tutte  le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
2. Non sono sottoposti ad  autorizzazione  gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
3.  Gli  impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
   3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
   Nella definizione della loro ubicazione si deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
   Laddove le  norme  tecniche  non  fossero  attuabili,  l'esercente
potra'  applicare  altre  opzioni  (opportunamente  documentate)   e,
comunque,  concordate  con  il  Dipartimento  ARPA   competente   per
territorio. 
   3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o  dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
   In ogni caso, qualora: 
      • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
      • si verifichi una interruzione nell'esercizio  degli  impianti
di  abbattimento  motivata  dalla  loro  manutenzione  o  da   guasti
accidentali, 
      l'esercente   dovra'   provvedere,   limitatamente   al   ciclo
tecnologico ad  essi  collegato,  all'arresto  totale  dell'esercizio
degli impianti industriali dandone comunicazione entro  le  otto  ore
successive all'evento alla Autorita' competente di cui  alla  lettera
o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
      Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
 
Stoccaggio 
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei  prodotti  finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche  di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per  la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto  previsto  dalla  Parte  Quinta  del  D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso  sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in  silos,  i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
 
Criteri di manutenzione 
5. Le  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 
   5.1.  manutenzione  parziale  (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
   5.2. manutenzione totale da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
   5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
   5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
      • la data di effettuazione dell'intervento; 
      • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
      • la descrizione sintetica dell'intervento; 
      • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
Tale registro deve  essere  tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
 
Messa in esercizio e a regime 
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla  messa  in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
7. Il termine massimo  per  la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
Qualora durante la fase di messa a regime  si  evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
   • descritti sommariamente gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
   • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di  cui
alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
8. In caso di  impianto  gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
In caso di impianto precedentemente non  soggetto  ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un  progetto  di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
 
Modalita' e controllo delle emissioni 
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20  giorni  nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
Il ciclo di campionamento deve: 
   9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
   9.2. essere condotto seguendo le previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
   Gli esiti delle rilevazioni analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
10. Le  verifiche  successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
11. I  bilanci  di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
12.  L'eventuale  riscontro  di   inadempimenti   alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione  le  relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti  autorizzativi,
potra'  unificare  la  cadenza   temporale   dei   controlli   previa
comunicazione alla  Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
15. Qualora venga adottato un  sistema  di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
 
Metodologia analitica 
16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e   determinare   gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di  cui  sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
Si ricorda in ogni caso che: 
   16.1. L'accesso ai punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
   16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
   16.3. I controlli degli inquinanti devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
   16.4. I risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
   • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
   • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
   • Temperatura dell'effluente in °C; 
nonche' le condizioni operative  in  atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo  il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda  di  adesione  o
alla comunicazione di modifica. 
 
Materie prime 
 
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia'  in  utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale  e  prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
N.B. Nell'ultima riga indicare la  quantita'  annua  totale  prevista
sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
[*] Concorrono al limite di 10 kg/giorno  esclusivamente  le  materie
prime con asterisco. 
 
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
 
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no. 
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. 
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la  sigla  di  cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
    

----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Fasi lavorative |    Gia'    |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di
                | effettuata |   |       |  connessi  |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------

    

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
S) 
 
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
                                 II 
 
Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta  o  vetro  in
                              forni in 
muffola discontinua con utilizzo  nel  ciclo  produttivo  di  smalti,
                              colori e 
                 affini non superiore a 50 kg/giorno 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
Ambito di applicazione 
Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta  o  vetro  in
forni in muffola discontinua con utilizzo  nel  ciclo  produttivo  di
smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g. 
Se viene svolta l'attivita' di decorazione  di  piastrelle  ceramiche
senza procedimento di cottura, si e' nel campo di applicazione  delle
attivita' in deroga di cui all'art.  272,  comma  1  (D.Lgs.  152/06,
Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, lettera c). 
Qualora vengano svolte operazioni di pulizia chimica (sgrassaggio del
supporto) o di produzione  di  ceramiche  artistiche,  dovra'  essere
presentata anche istanza di adesione agli specifici allegati tecnici: 
   • "Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di
solventi non superiore 10 kg/g"; 
   • "Produzione di ceramiche artistiche esclusa  la  decoratura  con
utilizzo massimo di materia prima giornaliero non  superiore  a  4000
kg". 
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad  uno  specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
 
Fasi lavorative 
A. Movimentazione, trasporto pneumatico, pesatura automatica/manuale,
preparazione di smalti, colori ed affini 
B. Pulizia degli oggetti in vetro 
C. Decorazione: 
   C.1 con applicazione degli smalti, dei colori  e  altri  materiali
assimilabili allo stato solido, in emulsione acquosa  o  in  solvente
mediante tecnologie manuali o automatiche 
   C.2 satinatura 
   C.3 decorazione con acido fluoridrico di oggetti in vetro 
D. Cottura oggetti artistici in muffola 
E. Finitura di oggetti in vetro con materiale abradente 
 
Materie prime 
1. Smalti, pigmenti di varia composizione e consistenza 
2. Prodotti per pulizia 
3. acido fluoridrico 
Concorrono al limite di 50 kg/g le materie prime di cui al punto 1. 
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
[*] Valore da  ricercare  solo  qualora  venga  utilizzato  materiale
abradente contenente silice libera cristallina, il valore e' compreso
nel limite relativo al parametro "Polveri". 
[**] Il depolveratore a secco puo' essere utilizzato solo  se  dotato
d'iniezione di sostanze basiche solide granulari. 
 
Note 
1. Non sono ammessi prodotti vernicianti, catalizzatori,  diluenti  e
solventi contenenti COV con le seguenti caratteristiche: 
   1.1. Prodotti a solvente con contenuto di COV >50%; 
   1.2. Prodotti a base acqua con contenuto di COV solubili in  acqua
> 5%. 
2. Fatto salvo quanto previsto dal punto 1, non e' ammesso  l'uso  di
prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e  solventi  contenenti
COV: 
   2.1. classificati con le seguenti frasi di  rischio:  H350,  H340,
H350i, H360F, H360D, H341; 
   2.2. contenenti impurita' in quantita' superiore  complessivamente
al 0,1% in peso; 
   2.3. in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 2.1, a
quanto di seguito indicato: 
    

|=================|=================================================|
|    Sostanza     |               Quantita' ammessa                 |
|                 |========================|========================|
|                 |   Prodotti a base COV  |     Prodotti a base    |
|                 |                        |        acqua [*]       |
|=================|========================|========================|
|     Ftalati     |< al 3% in peso nel P.V.|            -           |
|-----------------|------------------------|------------------------|
|     Ammine      |< al 0,5% in peso       |< al 1,5% in peso       |
|   alifatiche    |nel P.V.                |nel P.V.                |
|-----------------|------------------------|------------------------|
|       TDI       |< al 0,5% in peso       |< al 0,5% in peso       |
|   (toluendii-   |nel catalizzatore       |nel catalizzatore       |
|    socianato)   |                        |                        |
|-----------------|------------------------|------------------------|
|       MDI       |< al 2% in peso         |< al 2% in peso         |
|(difenilmetandii-|nel catalizzatore       |nel catalizzatore       |
|     socianato)  |                        |                        |
|-----------------|------------------------|------------------------|
|[*] sono da considerarsi a "base acqua" tutti i prodotti           |
|    idrosolubili contenenti all'applicazione cosolvente            |
|    organico volatile in misura < 10% in peso                      |
|=================|=================================================|

    
3.  L'impianto/sistema  di  abbattimento   dovra'   obbligatoriamente
essere: 
   3.1. Installato autonomamente qualora non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
   3.2. Individuato nell'ambito della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
   3.3. Conforme alle caratteristiche indicate da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
    

                    Schede impianti di abbattimento

|================|==================================================|
| SCHEDA D.MM.01 | DEPOLVERATORE A SECCO (ciclone e multiciclone)   |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE          |
|                |(filtro a tessuto)                                |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE          |
|                |(filtro a cartucce)                               |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA AU.ST.02| ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE            |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA AU.ST.03| ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE            |
|                |(colonna a letti flottanti)                       |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA AC.RI.01| ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                 |
|                | RIGENERAZIONE INTERNA                            |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA AC.RE.01| ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                 |
|                | RIGENERAZIONE ESTERNA                            |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA AC.RE.02| ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                 |
|                |RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile)          |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.01 | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE                 |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.02 | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA                 |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.C.01 | COMBUSTIONE CATALITICA                           |
|================|==================================================|

    
Soglia massima 
Qualora il quantitativo di smalti, colori ed affini non  superiori  a
15 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto  delle  prescrizioni
di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "CONSIDERAZIONI  E  PRESCRIZIONI
DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e  considerazioni
sotto riportate relativamente  ai  cicli  tecnologici  dichiarati  ed
oggetto della domanda di autorizzazione. 
1.  Tutte  le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
2. Non sono sottoposti ad  autorizzazione  gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
3.  Gli  impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
   3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
   Nella definizione della loro ubicazione si deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
   Laddove le  norme  tecniche  non  fossero  attuabili,  l'esercente
potra'  applicare  altre  opzioni  (opportunamente  documentate)   e,
comunque,  concordate  con  il  Dipartimento  ARPA   competente   per
territorio. 
   3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o  dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
In ogni caso, qualora: 
   • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
   • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
   l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo  tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
   Gli impianti produttivi potranno essere riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
 
Stoccaggio 
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei  prodotti  finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche  di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per  la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto  previsto  dalla  Parte  Quinta  del  D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso  sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in  silos,  i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
 
Criteri di manutenzione 
5. Le  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 
   5.1.  manutenzione  parziale  (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
   186 
   5.2. manutenzione totale da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
   5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
   5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
      • la data di effettuazione dell'intervento; 
      • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
      • la descrizione sintetica dell'intervento; 
      • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
Tale registro deve  essere  tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
 
Messa in esercizio e a regime 
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla  messa  in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
7. Il termine massimo  per  la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
Qualora durante la fase di messa a regime  si  evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
   • descritti sommariamente gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
   • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di  cui
alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
8. In caso di  impianto  gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
In caso di impianto precedentemente non  soggetto  ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un  progetto  di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
 
Modalita' e controllo delle emissioni 
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20  giorni  nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
Il ciclo di campionamento deve: 
   9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
   9.2. essere condotto seguendo le previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
   Gli esiti delle rilevazioni analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
10. Le  verifiche  successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
11. I  bilanci  di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
12.  L'eventuale  riscontro  di   inadempimenti   alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione  le  relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti  autorizzativi,
potra'  unificare  la  cadenza   temporale   dei   controlli   previa
comunicazione alla  Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
15. Qualora venga adottato un  sistema  di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
 
Metodologia analitica 
16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e   determinare   gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di  cui  sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
Si ricorda in ogni caso che: 
   16.1. L'accesso ai punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
   16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
   16.3. I controlli degli inquinanti devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
   16.4. I risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
   • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
   • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
   • Temperatura dell'effluente in °C; 
nonche' le condizioni operative  in  atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo  il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda  di  adesione  o
alla comunicazione di modifica. 
 
Materie prime 
 
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia'  in  utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale  e  prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
Quantita' di solvente in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale
e  prevista  di  solvente,  verificando  dalle   schede   tecniche/di
sicurezza la percentuale di solvente contenuto  nelle  materie  prime
della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua
prevista. 
N.B. Nella penultima riga indicare la quantita' annua totale prevista
sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco. 
Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando
le quantita' di solvente con doppio asterisco. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
[*] Concorrono al  limite  di  50  kg/giorno  le  materie  prime  con
asterisco e con doppio asterisco. 
 
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
 
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no. 
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. 
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la  sigla  di  cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
    

----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Fasi lavorative |    Gia'    |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di
                | effettuata |   |       |  connessi  |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------

    

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
t) 
 
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
                                 II 
 
 Trasformazione e conservazione esclusa la surgelazione, di frutta, 
    ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/giorno 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
Ambito di applicazione 
Trasformazione e conservazione esclusa la  surgelazione,  di  frutta,
ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/giorno. 
Se l'attivita' implica una produzione giornaliera non superiore a 350
kg si e' nel campo di applicazione delle attivita' in deroga  di  cui
all'art. 272, comma 1 (d.l.gs  152/06,  Parte  Quinta,  Allegato  IV,
Parte I, lettera t). 
Si ricorda che il gestore puo' richiedere l'adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
 
Fasi lavorative 
 
A. Eventuale trasporto pneumatico e caricamento delle  materie  prime
e/o dei prodotti finiti 
B. Spremitura, centrifugazione 
C. Disidratazione 
D.  Trattamenti  termici   (riscaldamento,   cottura,   essiccazione,
concentrazione, ecc.) 
D.1 a temperature < 100 °C 
D.2 a temperature ≥ 100 °C 
E. Pastorizzazione con acqua o vapore 
F. Tostatura 
G. Raffreddamento 
H. Macinazione 
I. Confezionamento 
N.B.  Eventuali  trattamenti  con  gas  tossici  e/o  con   atmosfera
modificata, sono assoggettati al rispetto delle normative  specifiche
di settore 
 
Materie prime 
1. Frutta, verdura, funghi. 
2. Sale 
3. Zucchero 
4. Additivi 
5. Conservanti 
6. Coloranti 
7. Condimenti 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Note 
1. Per operazioni di trattamento termico  con  T  <  100  °C  non  e'
fissato il limite. 
2. Nessun limite per  la  fase  di  raffreddamento  conseguente  alla
tostatura. 
193 
3.  L'impianto/sistema  di  abbattimento   dovra'   obbligatoriamente
essere: 
   3.1. Installato autonomamente qualora non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
   3.2. Individuato nell'ambito della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
   3.3. Conforme alle caratteristiche indicate da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
    

                     Schede impianti di abbattimento

|=================|=================================================|
| SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                |
|                 | RIGENERAZIONE ESTERNA                           |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                |
|                 | RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile)        |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                |
|                 | RIGENERAZIONE INTERNA                           |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE         |
|                 |(Filtro a Tessuto)                               |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE         |
|                 |(Filtro a Cartucce)                              |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.C.01  | COMBUSTIONE CATALITICA                          |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.01  | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE                |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.02  | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA                |
|=================|=================================================|

    
Soglia massima 
Qualora la produzione sia inferiore a  550  kg/giorno,  la  Ditta  e'
esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10  del
paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e  considerazioni
sotto riportate relativamente  ai  cicli  tecnologici  dichiarati  ed
oggetto della domanda di autorizzazione. 
1.  Tutte  le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
2. Non sono sottoposti ad  autorizzazione  gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
3.  Gli  impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
   3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
   194 
   Nella definizione della loro ubicazione si deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
   Laddove le  norme  tecniche  non  fossero  attuabili,  l'esercente
potra'  applicare  altre  opzioni  (opportunamente  documentate)   e,
comunque,  concordate  con  il  Dipartimento  ARPA   competente   per
territorio. 
   3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o  dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
In ogni caso, qualora: 
   • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
   • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
   l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo  tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
   Gli impianti produttivi potranno essere riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
 
Stoccaggio 
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei  prodotti  finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche  di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per  la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto  previsto  dalla  Parte  Quinta  del  D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso  sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in  silos,  i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
 
Criteri di manutenzione 
5. Le  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 
   5.1.  manutenzione  parziale  (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
   5.2. manutenzione totale da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
   5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
   5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
   • la data di effettuazione dell'intervento; 
   • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
   • la descrizione sintetica dell'intervento; 
   • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
Tale registro deve  essere  tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
 
Messa in esercizio e a regime 
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla  messa  in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
7. Il termine massimo  per  la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
Qualora durante la fase di messa a regime  si  evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
   • descritti sommariamente gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
   • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di  cui
alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
8. In caso di  impianto  gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
In caso di impianto precedentemente non  soggetto  ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un  progetto  di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
 
Modalita' e controllo delle emissioni 
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20  giorni  nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
Il ciclo di campionamento deve: 
   9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
   9.2. essere condotto seguendo le previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
   Gli esiti delle rilevazioni analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
10. Le  verifiche  successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
11. I  bilanci  di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
12.  L'eventuale  riscontro  di   inadempimenti   alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione  le  relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti  autorizzativi,
potra'  unificare  la  cadenza   temporale   dei   controlli   previa
comunicazione alla  Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
15. Qualora venga adottato un  sistema  di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
 
Metodologia analitica 
16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e   determinare   gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di  cui  sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
Si ricorda in ogni caso che: 
   16.1. L'accesso ai punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
   16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
   16.3. I controlli degli inquinanti devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
   16.4. I risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
   • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
   • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
   • Temperatura dell'effluente in °C; 
nonche' le condizioni operative  in  atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo  il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda  di  adesione  o
alla comunicazione di modifica. 
 
Materie prime 
 
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia'  in  utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale  e  prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
N.B. Nell'ultima riga indicare la  quantita'  annua  totale  prevista
sommando le quantita' delle materie prime. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Produzione 
Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica  indicare
la produzione annua attuale e prevista altrimenti  indicare  solo  la
produzione annua prevista. 
    

|========================|==========================================|
|                        |          Quantita' in kg/anno [*]        |
|========================|=====================|====================|
|       Produzione       |         Attuale     |       Prevista     |
|========================|=====================|====================|

    
[*] Concorre al limite dei 1000 kg/g. 
 
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
 
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no. 
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. 
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la  sigla  di  cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
    

----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Fasi lavorative |    Gia'    |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di
                | effettuata |   |       |  connessi  |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------

    

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
u) 
 
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
                                 II 
 
Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con 
             produzione non superiore a 1000 kg/giorno. 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
Ambito di applicazione 
Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con
produzione non superiore a 1000 kg/g. 
Se l'attivita' e'  svolta  con  produzione  giornaliera  massima  non
superiore a 350 kg si e' nel campo di applicazione delle attivita' in
deroga di cui all'art. 272, comma 1  (D.Lgs.  152/06,  Parte  Quinta,
Allegato IV, Parte I, lettera u). 
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad  uno  specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
 
Fasi lavorative 
 
A. Macellazione di animali 
B. Fusione 
C. Produzione di insaccati: 
   C.1 ricevimento delle materie prime 
   C.2 stoccaggio 
   C.3 scongelamento delle materie prime 
   C.4 lavorazioni varie (ad es.  mondatura,  sezionamento,  disosso,
cernita, macinatura, rifilatura, eventuale  aggiunta  di  additivi  e
spezie) 
   C.5 insaccamento 
   C.6 asciugatura 
   C.7 affumicatura 
   C.8 stagionatura 
   C.9 rimozione delle muffe dagli insaccati con sistemi vari 
   C.10 soffiatura insaccati 
   C.11 confezionamento e stoccaggio prodotto finito. 
D. Produzione di wurstel: 
   D.1 ricevimento delle materie prime 
   D.2 stoccaggio 
   D.3 scongelamento delle materie prime 
   D.4 triturazione 
   D.5 impasto 
   D.6 omogeneizzazione dell'impasto 
   D.7 stoccaggio intermedio 
   D.8 trattamento in salamoia e collagene 
   D.9 estrusione della farcia 
   D.10 insacco 
   D.11 essiccazione a 80 °C circa 
   D.12 affumicatura 
   D.13 raffreddamento 
   D.14 confezionamento 
   D.15 pastorizzazione del confezionato con acqua ad una temperatura
di 80 °C 
   D.16 raffreddamento ulteriore 
   D.17 confezionamento e stoccaggio prodotto finito. 
E. Produzione di carni con operazioni di cottura: 
   E.1 ricevimento materie prime 
   E.2 stoccaggio 
   E.3 scongelamento 
   E.4 lavorazioni varie (mondatura, sezionamento, disosso,  cernita,
macinatura, zangolatura, rifilatura) 
   E.5 operazioni di cottura: 
      E.5.1 bollitura (cottura a lesso, a vapore) 
      E.5.2 al forno 
      E.5.3 arrosto 
      E.5.4 friggitura 
      E.6 affumicatura 
      E.7 eventuale stagionatura 
      E.8 confezionamento e stoccaggio 
 
Materie prime 
1. Animali da macello 
2. Carne, grasso, cotenne 
3. Sale, additivi (ad esempio  polifosfati,  collagene),  conservanti
(ad esempio: nitriti, nitrati), coloranti, spezie (ad esempio: aglio,
peperoncino, pepe) 
4. Farine, pane grattugiato, uova, acqua, ecc. 
5. Oli vegetali 
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Note 
1.  L'impianto/sistema  di  abbattimento   dovra'   obbligatoriamente
essere: 
1.1. Installato  autonomamente  qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
1.2.  Individuato  nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
1.3. Conforme alle  caratteristiche  indicate  da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
    

                    Schede impianti di abbattimento

|=================|=================================================|
| SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                |
|                 | RIGENERAZIONE ESTERNA                           |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                |
|                 | RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile)        |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA ACRI.01  | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                |
|                 | RIGENERAZIONE INTERNA                           |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AU.SV.01 | ABBATTITORE AD UMIDO                            |
|                 |(scrubber venturi o jet venturi)                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE         |
|                 |(filtro a tessuto)                               |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE         |
|                 |(filtro a cartucce)                              |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA DC.CF.01 | IMPIANTO A COALESCENZA                          |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA DC.PE.02 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO            |
|                 |(nebbie oleose e COV altobollenti)               |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.C.01  | COMBUSTIONE CATALITICA                          |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.01  | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE                |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.02  | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA                |
|=================|=================================================|

    
Soglia massima 
Qualora la produzione sia inferiore a 550 kg/g, la Ditta e' esonerata
dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del  paragrafo
"PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e  considerazioni
sotto riportate relativamente  ai  cicli  tecnologici  dichiarati  ed
oggetto della domanda di autorizzazione. 
1.  Tutte  le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
2. Non sono sottoposti ad  autorizzazione  gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
3.  Gli  impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
   3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
   Nella definizione della loro ubicazione si deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
   Laddove le  norme  tecniche  non  fossero  attuabili,  l'esercente
potra'  applicare  altre  opzioni  (opportunamente  documentate)   e,
comunque,  concordate  con  il  Dipartimento  ARPA   competente   per
territorio. 
   3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o  dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
In ogni caso, qualora: 
   • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
   • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, l'esercente dovra' provvedere,  limitatamente  al  ciclo
tecnologico ad  essi  collegato,  all'arresto  totale  dell'esercizio
degli impianti industriali dandone comunicazione entro  le  otto  ore
successive all'evento alla Autorita' competente di cui  alla  lettera
o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
Gli impianti produttivi  potranno  essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
 
Stoccaggio 
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei  prodotti  finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche  di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per  la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto  previsto  dalla  Parte  Quinta  del  D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso  sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in  silos,  i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
 
Criteri di manutenzione 
5. Le  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 
   5.1.  manutenzione  parziale  (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
   5.2. manutenzione totale da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
   5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
   5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
      • la data di effettuazione dell'intervento; 
      • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
      • la descrizione sintetica dell'intervento; 
      • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
Tale registro deve  essere  tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
 
Messa in esercizio e a regime 
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla  messa  in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
7. Il termine massimo  per  la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
Qualora durante la fase di messa a regime  si  evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
   • descritti sommariamente gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
   • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di  cui
alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
8. In caso di  impianto  gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
In caso di impianto precedentemente non  soggetto  ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un  progetto  di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
 
Modalita' e controllo delle emissioni 
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20  giorni  nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
Il ciclo di campionamento deve: 
   9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
   9.2. essere condotto seguendo le previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
   Gli esiti delle rilevazioni analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
10. Le  verifiche  successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
11. I  bilanci  di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
209 
12.  L'eventuale  riscontro  di   inadempimenti   alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione  le  relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti  autorizzativi,
potra'  unificare  la  cadenza   temporale   dei   controlli   previa
comunicazione alla  Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
15. Qualora venga adottato un  sistema  di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
 
Metodologia analitica 
16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e   determinare   gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di  cui  sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
Si ricorda in ogni caso che: 
   16.1. L'accesso ai punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
   16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
   16.3. I controlli degli inquinanti devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
   16.4. I risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
      • Portata  di  aeriforme,  espressa  in  m3  /h  riferita  alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
      • Concentrazione degli inquinanti, espressa in  mg/m3  riferita
alle condizioni di temperatura 0°C  e  pressione  0,101  MPa,  previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
      • Temperatura dell'effluente in °C; 
nonche' le condizioni operative  in  atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo  il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda  di  adesione  o
alla comunicazione di modifica. 
 
Materie prime 
 
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia'  in  utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale  e  prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
N.B. Nell'ultima riga indicare la  quantita'  annua  totale  prevista
sommando le quantita' delle materie prime. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Produzione 
Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica  indicare
la produzione annua attuale e prevista altrimenti  indicare  solo  la
produzione annua prevista. 
    

|========================|==========================================|
|       Produzione       |          Quantita' in kg/anno [*]        |
|========================|=====================|====================|
|                        |         Attuale     |       Prevista     |
|========================|=====================|====================|

    
[*] Concorre al limite dei 1000 kg/giorno. 
 
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
 
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no. 
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. 
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la  sigla  di  cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
    

----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Fasi lavorative |    Gia'    |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di
                | effettuata |   |       |  connessi  |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------

    

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
v) 
 
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
                                 II 
 
   Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/giorno. 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
Ambito di applicazione 
Molitura di cereali con produzione non superiore a 1500 kg/giorno. 
Se l'attivita' e' svolta con produzione giornaliera non  superiore  a
500 kg si e' nel campo di applicazione delle attivita' in  deroga  di
cui all'art. 272, comma 1 (D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato  IV,
Parte I, lettera v). 
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad  uno  specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
Fasi lavorative 
A. Stoccaggio cereali 
B. Trasferimento 
C. Molitura 
D. Confezionamento 
 
Materie prime 
 
1. Cereali 
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Note 
1.  L'impianto/sistema  di  abbattimento   dovra'   obbligatoriamente
essere: 
   1.1. Installato autonomamente qualora non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
   1.2. Individuato nell'ambito della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
   1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
2. Per quanto concerne gli impianti mobili, l'impresa agricola dovra'
acquisire  dal  proprietario  dell'impianto  una   dichiarazione   di
conformita'  dei  sistemi  di  abbattimento  presenti   alle   schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
3. Per gli impianti esistenti il limite del parametro polveri  dovra'
essere adeguato al valore di 10 mg/Nm3 entro il 31 dicembre 2011. 
    

                     Schede impianti di abbattimento

|================|==================================================|
| SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE          |
|                |(filtro a tessuto)                                |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE          |
|                |(filtro a cartucce)                               |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MM.01 | DEPOLVERATORE A SECCO                            |
|                |(Ciclone e multiciclone)                          |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MM.02 | DEPOLVERATORE A SECCO (Camera di calma)          |
|================|==================================================|

    
Soglia massima 
Qualora la produzione sia inferiore a 1000  kg/giorno,  la  Ditta  e'
esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10  del
paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e  considerazioni
sotto riportate relativamente  ai  cicli  tecnologici  dichiarati  ed
oggetto della domanda di autorizzazione. 
1.  Tutte  le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
2. Non sono sottoposti ad  autorizzazione  gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
3.  Gli  impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
   3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
   Nella definizione della loro ubicazione si deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
   Laddove le  norme  tecniche  non  fossero  attuabili,  l'esercente
potra'  applicare  altre  opzioni  (opportunamente  documentate)   e,
comunque,  concordate  con  il  Dipartimento  ARPA   competente   per
territorio. 
   3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o  dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
In ogni caso, qualora: 
   • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
   • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico  ad
essi collegato,  all'arresto  totale  dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
Gli impianti produttivi  potranno  essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
 
Stoccaggio 
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei  prodotti  finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche  di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per  la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto  previsto  dalla  Parte  Quinta  del  D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso  sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in  silos,  i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
 
Criteri di manutenzione 
5. Le  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 
   5.1.  manutenzione  parziale  (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
   5.2. manutenzione totale da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
   5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
   5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
      • la data di effettuazione dell'intervento; 
      • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
      • la descrizione sintetica dell'intervento; 
      • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
Tale registro deve  essere  tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
 
Messa in esercizio e a regime 
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla  messa  in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
7. Il termine massimo  per  la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
Qualora durante la fase di messa a regime  si  evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
   • descritti sommariamente gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
   • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di  cui
alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
8. In caso di  impianto  gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
In caso di impianto precedentemente non  soggetto  ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un  progetto  di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
 
Modalita' e controllo delle emissioni 
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20  giorni  nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
Il ciclo di campionamento deve: 
   9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
   9.2. essere condotto seguendo le previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro
60 gg. dalla data di messa a regime degli  impianti,  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti
la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni  generate
nonche'  quella  delle  strategie   di   rilevazione   effettivamente
adottate. 
10. Le  verifiche  successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
11. I  bilanci  di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
12.  L'eventuale  riscontro  di   inadempimenti   alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione  le  relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti  autorizzativi,
potra'  unificare  la  cadenza   temporale   dei   controlli   previa
comunicazione alla  Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
15. Qualora venga adottato un  sistema  di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
 
Metodologia analitica 
16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e   determinare   gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di  cui  sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
Si ricorda in ogni caso che: 
   16.1. L'accesso ai punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
   16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
   16.3. I controlli degli inquinanti devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
   16.4. I risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
      • Portata  di  aeriforme,  espressa  in  m3  /h  riferita  alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
      • Concentrazione degli inquinanti, espressa in  mg/m3  riferita
alle condizioni di temperatura 0°C  e  pressione  0,101  MPa,  previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
      • Temperatura dell'effluente in °C; 
nonche' le condizioni operative  in  atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo  il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda  di  adesione  o
alla comunicazione di modifica. 
 
Materie prime 
 
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia'  in  utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale  e  prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
N.B. Nell'ultima riga indicare la  quantita'  annua  totale  prevista
sommando le quantita' delle materie prime. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Produzione 
Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica  indicare
la produzione annua attuale e prevista altrimenti  indicare  solo  la
produzione annua prevista. 
    

|========================|==========================================|
|       Produzione       |          Quantita' in kg/anno [*]        |
|========================|=====================|====================|
|                        |         Attuale     |       Prevista     |
|========================|=====================|====================|

    
[*] Concorre al limite dei 1500 kg/giorno. 
 
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
 
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no. 
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. 
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la  sigla  di  cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
z) 
 
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
                                 II 
Lavorazione e conservazione, esclusa la  surgelazione,  di  pesce  ed
                                altri 
   prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 
                             kg/giorno. 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
Ambito di applicazione 
Lavorazione e conservazione, esclusa la  surgelazione,  di  pesce  ed
altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a  1000
kg/giorno. 
224 
Se l'attivita' e'  svolta  con  produzione  giornaliera  massima  non
superiore a 350 kg si e' nel campo di applicazione delle attivita' in
deroga di cui all'art. 272, comma 1  (d.l.gs  152/06,  Parte  Quinta,
Allegato IV, Parte I, lettera w). 
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad  uno  specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
 
Fasi lavorative 
A. Movimentazione delle materie prime 
B. Desquamatura, eviscerazione, sfilettatura, lavaggio  con  acqua  a
freddo e operazioni assimilabili 
C. Produzione affumicati: 
   C.1 Salatura a secco e maturazione in cella frigorifera 
   C.2 Eventuale risciacquo residui della salatura 
   C.3 Trattamenti termici: 
   C.3.1 asciugatura preliminare 
   C.3.2 affumicatura 
   C.3.3 asciugatura finale 
C.4 Taglio, affettatura ed operazioni assimilabili 
C.5 Confezionamento sottovuoto ed imballaggio 
C.6 Trasferimento in cella frigorifera (eventuale congelamento) 
D. Produzione di pesce e prodotti ittici con operazioni di cottura: 
   D.1 Scongelamento in acqua salata 
   D.2 Operazioni di cottura: 
   D.2.1 bollitura (cottura a lesso, a vapore) 
   D.2.2 al forno 
   D.2.3 arrosto 
   D.2.4 friggitura 
D.3 Confezionamento e stoccaggio 
E. Produzione di prodotti finiti da pesce congelato: 
   E.1 Decongelazione in  vasche  di  lavaggio  in  acqua  salata  ed
eventuale arricciatura 
   E.2 Confezionamento con ghiaccio secco e stoccaggio. 
 
Materie prime 
1. Pesce 
2. Farina, pane grattato, sale 
3. Additivi, conservanti e spezie 
4. Olio e altri condimenti 
 
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Note 
1.  L'impianto/sistema  di  abbattimento   dovra'   obbligatoriamente
essere: 
   1.1. Installato autonomamente qualora non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
   1.2. Individuato nell'ambito della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
   1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
    

                   Schede impianti di abbattimento

|=================|=================================================|
| SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                |
|                 | RIGENERAZIONE ESTERNA                           |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                |
|                 | RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile)        |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                |
|                 | RIGENERAZIONE INTERNA                           |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AU.SV.01 | ASSORBITORE AD UMIDO                            |
|                 |(scrubber venturi o jet venturi)                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE         |
|                 |(filtro a tessuto)                               |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE         |
|                 |(filtro a cartucce)                              |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA DC.CF.01 | IMPIANTO A COALESCENZA                          |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA DC.PE.02 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO            |
|                 |(nebbie oleose e COV altobollenti)               |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.C.01  | COMBUSTIONE CATALITICA                          |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.01  | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE                |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.02  | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA                |
|=================|=================================================|

    
Soglia massima 
Qualora la produzione sia inferiore a  550  kg/giorno,  la  Ditta  e'
esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10  del
paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e  considerazioni
sotto riportate relativamente  ai  cicli  tecnologici  dichiarati  ed
oggetto della domanda di autorizzazione. 
1.  Tutte  le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
2. Non sono sottoposti ad  autorizzazione  gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
3.  Gli  impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
   3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
   Nella definizione della loro ubicazione si deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
   Laddove le  norme  tecniche  non  fossero  attuabili,  l'esercente
potra'  applicare  altre  opzioni  (opportunamente  documentate)   e,
comunque,  concordate  con  il  Dipartimento  ARPA   competente   per
territorio. 
   3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o  dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
In ogni caso, qualora: 
   • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
   • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico  ad
essi collegato,  all'arresto  totale  dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
Gli impianti produttivi  potranno  essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
 
Stoccaggio 
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei  prodotti  finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche  di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per  la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto  previsto  dalla  Parte  Quinta  del  D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso  sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in  silos,  i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
 
Criteri di manutenzione 
5. Le  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 
   5.1.  manutenzione  parziale  (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
   5.2. manutenzione totale da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
   5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
   5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
      • la data di effettuazione dell'intervento; 
      • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
      • la descrizione sintetica dell'intervento; 
      • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
Tale registro deve  essere  tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
 
Messa in esercizio e a regime 
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla  messa  in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
7. Il termine massimo  per  la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
Qualora durante la fase di messa a regime  si  evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
   • descritti sommariamente gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
   • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di  cui
alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
8. In caso di  impianto  gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
In caso di impianto precedentemente non  soggetto  ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un  progetto  di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
 
Modalita' e controllo delle emissioni 
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20  giorni  nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
Il ciclo di campionamento deve: 
   9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
   9.2. essere condotto seguendo le previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro
60 gg. dalla data di messa a regime degli  impianti,  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti
la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni  generate
nonche'  quella  delle  strategie   di   rilevazione   effettivamente
adottate. 
10. Le  verifiche  successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
11. I  bilanci  di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
12.  L'eventuale  riscontro  di   inadempimenti   alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione  le  relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti  autorizzativi,
potra'  unificare  la  cadenza   temporale   dei   controlli   previa
comunicazione alla  Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
15. Qualora venga adottato un  sistema  di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
 
Metodologia analitica 
16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e   determinare   gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di  cui  sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
Si ricorda in ogni caso che: 
   16.1. L'accesso ai punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
   16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
   16.3. I controlli degli inquinanti devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
   16.4. I risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
      • Portata  di  aeriforme,  espressa  in  m3  /h  riferita  alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
      • Concentrazione degli inquinanti, espressa in  mg/m3  riferita
alle condizioni di temperatura 0°C  e  pressione  0,101  MPa,  previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
      • Temperatura dell'effluente in °C; 
      nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo  il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda  di  adesione  o
alla comunicazione di modifica. 
 
Materie prime 
 
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia'  in  utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale  e  prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
N.B. Nell'ultima riga indicare la  quantita'  annua  totale  prevista
sommando le quantita' delle materie prime. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Produzione 
Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica  indicare
la produzione annua attuale e prevista altrimenti  indicare  solo  la
produzione annua prevista. 
    

|========================|==========================================|
|       Produzione       |          Quantita' in kg/anno [*]        |
|========================|=====================|====================|
|                        |         Attuale     |       Prevista     |
|========================|=====================|====================|

    
[*] Concorre al limite dei 1000 kg/giorno. 
 
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
 
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no. 
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. 
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la  sigla  di  cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
    

----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Fasi lavorative |    Gia'    |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di
                | effettuata |   |       |  connessi  |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------

    

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
aa) 
 
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
                                 II 
 
 Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantita' non superiore a 1500 
                             kg/giorno. 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
Ambito di applicazione 
Produzione di calcestruzzo e  gesso  con  quantitativi  di  materiali
finiti non superiore a 1500 kg/giorno. 
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad  uno  specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
 
Fasi lavorative 
A. Carico/scarico materie prime 
B. Stoccaggio 
C. Trasferimento 
D. Impasto 
E. Molatura, sbavatura (eventuali sul pezzo finito) 
 
Materie prime 
1. Sabbia 
2. Ghiaia 
3. Gesso 
4. Cemento 
5. Additivi vari (addensanti, antigelivi ecc.) 
 
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Note 
1. Il carico/scarico e  il  trasferimento  degli  inerti  sfusi  deve
avvenire in modo da evitare emissioni diffuse. La movimentazione  del
cemento e del gesso,  se  sfusi,  deve  avvenire  mediante  trasporto
pneumatico nei sili di stoccaggio. I piazzali di scarico e le vie  di
transito interne devono essere tenuti puliti ed umidificati. 
2.  L'impianto/sistema  di  abbattimento   dovra'   obbligatoriamente
essere: 
   2.1. Installato autonomamente qualora non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
   2.2.   Individuato   nell'ambito   della   voce   "Tipologia    di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
   2.3. Conforme alle caratteristiche indicate da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
3. Per le fasi di carico/scarico delle materie prime, il  limite  del
parametro  polveri  s'intende  rispettato  qualora  tali  fasi  siano
presidiate da un impianto di abbattimento elencato in tabella. 
    

                   Schede impianti di abbattimento

|================|==================================================|
| SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE          |
|                | (filtro a tessuto)                               |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE          |
|                |(filtro a cartucce)                               |
|================|==================================================|

    
Soglia massima 
Qualora la produzione sia inferiore a  150  kg/giorno,  la  Ditta  e'
esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10  del
paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e  considerazioni
sotto riportate relativamente  ai  cicli  tecnologici  dichiarati  ed
oggetto della domanda di autorizzazione. 
1.  Tutte  le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
2. Non sono sottoposti ad  autorizzazione  gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
3.  Gli  impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
   3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
   Nella definizione della loro ubicazione si deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
   Laddove le  norme  tecniche  non  fossero  attuabili,  l'esercente
potra'  applicare  altre  opzioni  (opportunamente  documentate)   e,
comunque,  concordate  con  il  Dipartimento  ARPA   competente   per
territorio. 
   3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o  dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
In ogni caso, qualora: 
   • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
   • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico  ad
essi collegato,  all'arresto  totale  dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
Gli impianti produttivi  potranno  essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
 
Stoccaggio 
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei  prodotti  finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche  di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per  la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto  previsto  dalla  Parte  Quinta  del  D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso  sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in  silos,  i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
 
Criteri di manutenzione 
5. Le  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 
   5.1.  manutenzione  parziale  (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
   5.2. manutenzione totale da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
   5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
   5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
      • la data di effettuazione dell'intervento; 
      • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
      • la descrizione sintetica dell'intervento; 
      • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
Tale registro deve  essere  tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
 
Messa in esercizio e a regime 
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla  messa  in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
7. Il termine massimo  per  la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
Qualora durante la fase di messa a regime  si  evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
   • descritti sommariamente gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
   • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di  cui
alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
8. In caso di  impianto  gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
In caso di impianto precedentemente non  soggetto  ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un  progetto  di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
 
Modalita' e controllo delle emissioni 
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20  giorni  nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
Il ciclo di campionamento deve: 
   9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
   9.2. essere condotto seguendo le previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
   Gli esiti delle rilevazioni analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
10. Le  verifiche  successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
11. I  bilanci  di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
12.  L'eventuale  riscontro  di   inadempimenti   alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione  le  relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti  autorizzativi,
potra'  unificare  la  cadenza   temporale   dei   controlli   previa
comunicazione alla  Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
15. Qualora venga adottato un  sistema  di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
 
Metodologia analitica 
16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e   determinare   gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di  cui  sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
Si ricorda in ogni caso che: 
   16.1. L'accesso ai punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
   16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
   16.3. I controlli degli inquinanti devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
   16.4. I risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
   • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
   • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
   • Temperatura dell'effluente in °C; 
nonche' le condizioni operative  in  atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo  il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda  di  adesione  o
alla comunicazione di modifica. 
 
Materie prime 
 
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia'  in  utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale  e  prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
N.B. Nell'ultima riga indicare la  quantita'  annua  totale  prevista
sommando le quantita' delle materie prime. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Produzione 
Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica  indicare
la produzione annua attuale e prevista altrimenti  indicare  solo  la
produzione annua prevista. 
    

|========================|==========================================|
|       Produzione       |          Quantita' in kg/anno [*]        |
|========================|=====================|====================|
|                        |         Attuale     |       Prevista     |
|========================|=====================|====================|

    
[*] Concorre al limite dei 1500 kg/giorno. 
 
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
 
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no. 
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. 
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la  sigla  di  cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
bb) 
 
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
                                 II 
 
Pressofusione con utilizzo  di  metalli  e  leghe  in  quantita'  non
                              superiore 
                          a 100 kg/giorno. 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
Ambito di applicazione 
Pressofusione con utilizzo  di  metalli  e  leghe  in  quantita'  non
superiore a 100 kg/giorno. 
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad  uno  specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
 
Fasi lavorative 
A. Fusione del metallo con eventuale  aggiunta  di  scorificanti  e/o
assimilabili 
B. Caricamento automatico/manuale delle presse 
C. Applicazione del distaccante/lubrificante 
D. Pressofusione 
E. Prelievo automatico/manuale del materiale pressofuso sagomato 
F. Raffreddamento naturale o forzato 
 
Materie prime 
1. Leghe metalliche 
2. Scorificanti e/o assimilabili 
3. Lubrificanti/distaccanti 
Concorrono al limite di 100 kg/g metalli e leghe di cui al punto 1. 
 
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Note 
1.  L'impianto/sistema  di  abbattimento   dovra'   obbligatoriamente
essere: 
   1.1. Installato autonomamente qualora non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
   1.2. Individuato nell'ambito della  voce  "Tipologia  impianti  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
   1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
    

                    Schede impianti di abbattimento

|=================|=================================================|
| SCHEDA AU.ST.02 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AU.ST.03 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE           |
|                 |(colonna a letti flottanti)                      |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AU.SV.01 | ABBATTITORE AD UMIDO                            |
|                 |(scrubber venturi o jet venturi)                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MM.01  | DEPOLVERATORE A SECCO                           |
|                 |(Ciclone e multiciclone -                        |
|                 | preseparatore gravimetrico)                     |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE         |
|                 |(filtro a tessuto)                               |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE         |
|                 |(filtro a cartucce)                              |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA DC.CF.01 | IMPIANTO A COALESCENZA                          |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA DC.PE.01 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO            |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA DC.PE.02 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO            |
|                 |(nebbie oleose e COV altobollenti)               |
|=================|=================================================|

    
Soglia massima 
Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia  inferiore  a
10 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto  delle  prescrizioni
di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI  E  CONSIDERAZIONI
DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e  considerazioni
sotto riportate relativamente  ai  cicli  tecnologici  dichiarati  ed
oggetto della domanda di autorizzazione. 
1.  Tutte  le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
2. Non sono sottoposti ad  autorizzazione  gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
3.  Gli  impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
   3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
   Nella definizione della loro ubicazione si deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
   Laddove le  norme  tecniche  non  fossero  attuabili,  l'esercente
potra'  applicare  altre  opzioni  (opportunamente  documentate)   e,
comunque,  concordate  con  il  Dipartimento  ARPA   competente   per
territorio. 
   3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o  dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
In ogni caso, qualora: 
   • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
   • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico  ad
essi collegato,  all'arresto  totale  dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
Gli impianti produttivi  potranno  essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
 
Stoccaggio 
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei  prodotti  finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche  di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per  la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto  previsto  dalla  Parte  Quinta  del  D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso  sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in  silos,  i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
 
Criteri di manutenzione 
5. Le  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 
   5.1.  manutenzione  parziale  (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
   5.2. manutenzione totale da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
   5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
   5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
      • la data di effettuazione dell'intervento; 
      • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
      • la descrizione sintetica dell'intervento; 
      • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
Tale registro deve  essere  tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
 
Messa in esercizio e a regime 
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla  messa  in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
7. Il termine massimo  per  la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
Qualora durante la fase di messa a regime  si  evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
   • descritti sommariamente gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
   • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di  cui
alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
8. In caso di  impianto  gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
In caso di impianto precedentemente non  soggetto  ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un  progetto  di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
 
Modalita' e controllo delle emissioni 
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20  giorni  nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
Il ciclo di campionamento deve: 
   9.1 permettere la definizione e la valutazione della quantita'  di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
   9.2 essere condotto seguendo le  previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
   Gli esiti delle rilevazioni analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
10. Le  verifiche  successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
11. I  bilanci  di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
12.  L'eventuale  riscontro  di   inadempimenti   alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione  le  relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti  autorizzativi,
potra'  unificare  la  cadenza   temporale   dei   controlli   previa
comunicazione alla  Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
15. Qualora venga adottato un  sistema  di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
 
Metodologia analitica 
16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e   determinare   gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di  cui  sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
Si ricorda in ogni caso che: 
   16.1. L'accesso ai punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
   16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
   16.3. I controlli degli inquinanti devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
   16.4. I risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
   • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
   • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
   • Temperatura dell'effluente in °C; 
nonche' le condizioni operative  in  atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo  il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda  di  adesione  o
alla comunicazione di modifica. 
 
Materie prime 
 
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia'  in  utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale  e  prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
N.B. Nell'ultima riga indicare la  quantita'  annua  totale  prevista
sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
[*] Concorrono al limite di 100 kg/giorno esclusivamente  le  materie
prime con asterisco. 
 
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
 
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no. 
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. 
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la  sigla  di  cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
cc) 
 
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
                                 II 
 
Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di  materie  prime
                                 non 
                     superiori a 1000 kg/giorno 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
Ambito di applicazione 
Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di  materie  prime
non superiore a 1000 kg/giorno. 
Se l'attivita' e' svolta con utilizzo giornaliero  di  materie  prime
non superiore a  350  kg  si  e'  nel  campo  di  applicazione  delle
attivita' in deroga di cui all'art.  272,  comma  1  (d.l.gs  152/06,
Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, lettera x). 
Il presente  allegato  verra'  suddiviso  in  due  sezioni,  relative
rispettivamente a: 
   A) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo  di  materie
prime non superiore a 1000 kg/giorno 
   B) Attivita' di essicazione di materiali vegetali  presso  aziende
agricole [*], con produzione non superiore a 1000 kg/giorno. 
A conclusione  dell'allegato  vi  e'  il  paragrafo  "Prescrizioni  e
considerazioni a carattere generale", valido per entrambe le  sezioni
dell'allegato. 
[*] E' definito imprenditore agricolo, secondo l'art. 2135 del Codice
Civile, chi  esercita  un'attivita'  diretta  alla  coltivazione  del
fondo, alla silvicoltura,all'allevamento del  bestiame  ed  attivita'
connesse.   Si   reputano   connesse   le   attivita'   legate   alla
trasformazione  o  all'alienazione  dei  prodotti  agricoli,   quando
rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura. 
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad  uno  specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
 
   A) LAVORAZIONI MANIFATTURIERE ALIMENTARI CON UTILIZZO  DI  MATERIE
PRIME NON SUPERIORE A 1000 kg/giorno 
 
   Qualora vengano svolte attivita' di trasformazione e conservazione
della carne e/o del pesce, dovra' essere presentata anche istanza  di
adesione agli specifici allegati tecnici: 
   • "Trasformazione e  conservazione,  eclusa  la  surgelazione,  di
frutta,  ortaggi,  funghi  con  produzione  non  superiore   a   1000
kg/giorno"; 
   • "Trasformazione e conservazione,  esclusa  la  surgelazione,  di
carne con produzione non superiore a 1000 kg/giorno"; 
   • "Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di  pesce
ed altri prodotti alimentari marini con produzione  non  superiore  a
1000 kg/giorno". 
 
   Fasi lavorative 
   A.1  Scarico,  carico,  movimentazione,  trasporto  pneumatico  di
materie prime e/o dei prodotti finiti 
   A.2 Frantumazione, macinazione 
   A.3 Trattamenti termici con temperatura superiore  ai  100  °C  di
prodotti vari di origine animale e vegetale 
   A.4 Pulitura di semi oleosi e cereali vari 
   A.5 Essiccazione, condizionamento e lavorazione  di  semi  oleosi,
cereali e farine ed altri prodotti di origine vegetale 
   A.6 Estrazione di oli con solventi 
   A.7  Processi  di  raffinazione  e  depurazione  dell'olio  grezzo
(depurazione, raffinazione, sedimentazione, filtrazione, eliminazione
della mucillagine, centrifugazione) 
   A.8 Friggitura 
   A.9 Movimentazione/trasporto pneumatico dei prodotti finiti 
   A.10 Confezionamento 
   A.11 Stoccaggio dei prodotti finiti 
 
   Materie prime 
   1. carni, grassi animali 
   2. semi oleosi e cereali vari 
   3. solventi per oli 
   4. prodotti vari di origine vegetale e animale 
Concorrono al  limite  di  1000  kg/giorno  tutte  le  materie  prime
indicate ed al limite di 25 kg/giorno solo le materie prime di cui al
punto 3. 
Eventuali trattamenti con gas tossici e/o  con  atmosfera  modificata
sono assoggettati al rispetto delle normative specifiche di settore. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Note 
1.  L'impianto/sistema  di  abbattimento   dovra'   obbligatoriamente
essere: 
   1.1. Installato autonomamente qualora non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
   1.2. Individuato nell'ambito della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
   1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
    

                   Schede impianti di abbattimento

|=================|=================================================|
| SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                |
|                 | RIGENERAZIONE ESTERNA                           |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                |
|                 | RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile)        |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                |
|                 | RIGENERAZIONE INTERNA                           |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE         |
|                 |(filtro a tessuto)                               |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE         |
|                 |(filtro a cartucce)                              |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA DC.CF.01 | IMPIANTO A COALESCENZA                          |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA DC.PE.01 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO            |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA DC.PE.02 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO            |
|                 |(nebbie oleose e COV altobollenti)               |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.C.01  | COMBUSTIONE CATALITICA                          |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.01  | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE                |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.02  | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA                |
|=================|=================================================|

    
Soglia massima 
Qualora la produzione sia inferiore a  550  kg/giorno,  la  Ditta  e'
esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10  del
paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". 
 
B) ATTIVITA' DI ESSICAZIONE  DI  MATERIALI  VEGETALI  PRESSO  AZIENDE
AGRICOLE [*], CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1000 kg/giorno 
[*] E' definito imprenditore agricolo, secondo l'art. 2135 del Codice
Civile, chi  esercita  un'attivita'  diretta  alla  coltivazione  del
fondo, alla silvicoltura,all'allevamento del  bestiame  ed  attivita'
connesse.  Si  reputano   connesse   le   attivita'   connesse   alla
trasformazione  o  all'alienazione  dei  prodotti  agricoli,   quando
rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura. 
Nel  caso  l'attivita'  sia  svolta  presso  l'azienda  agricola  con
"impianti mobili", gli impianti dovranno rispettare esclusivamente le
prescrizioni   minimali   indicate   al   paragrafo    considerazioni
particolari/note, l'autorizzazione dovra' essere  comunque  richiesta
dal gestore del sito (impresa agricola). 
 
Fasi lavorative 
B.1 Ricevimento/ stoccaggio 
B.2 Trasporto delle materie prime 
   B.2.1 pneumatico 
   B.2.2 meccanico 
B.3 Eventuale pulitura 
B.4 Essiccazione: 
   B.4.1 di cereali/semi oleosi 
   B.4.2 di foraggio 
B.5 Stoccaggio, eventuale condizionamento, movimentazione,  trasporto
pneumatico/meccanico    dei    prodotti    finiti    ed     eventuale
confezionamento. 
 
Materie prime 
1. semi oleosi e cereali vari 
2. foraggi (esempio erba medica) 
Eventuali trattamenti con gas tossici e/o  con  atmosfera  modificata
sono assoggettati al rispetto delle normative specifiche di settore. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Note: 
1 Il sistema di abbattimento delle polveri per la fase  di  trasporto
pneumatico dovra' essere  scelto  tenuto  conto  dell'umidita'  delle
materie prime in ingresso; 
2 Prescrizioni tecnico/gestionali per gli impianti mobili: 
   2.1. l'impianto di essicazione dovra' essere dotato  contaore  non
azzerabile con registratore grafico di eventi; 
   2.2. per la minimizzazione dei fenomeni di molestia olfattiva,  il
gestore dovra' adottare almeno una delle indicazioni sotto riportate: 
   i. il luogo di  effettuazione  delle  operazioni  di  essiccazione
dovra' essere delimitato  attraverso  un  sistema  di  piantumazione,
fasce tampone o sistemi equivalenti adatti  a  fornire  una  barriera
verso l'esterno alle polveri che si possono generare  nell'attivita',
tenuto conto della direzione  predominante  dei  venti  ai  fini  del
miglioramento della dispersione delle emissioni; 
   ii. l'impianto dovra' essere posizionato ad una distanza minima di
500 m dalla abitazione piu' vicina, qualora  l'attivita'  sia  svolta
all'esterno (in campo); 
   iii. predisposizione di  idonea  compartimentazione  dell'area  di
lavoro (barriere mobili). 
   3  L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovra'  obbligatoriamente
essere: 
   3.1 Installato autonomamente qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
   3.2 Individuato nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
   3.3 Conforme alle caratteristiche indicate  da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
   4 Per quanto concerne  gli  impianti  mobili,  l'impresa  agricola
dovra' acquisire dal proprietario dell'impianto una dichiarazione  di
conformita'  dei  sistemi  di  abbattimento  presenti   alle   schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
 
Schede impianti di abbattimento 
 
Gli impianti di abbattimento citati  nel  presente  allegato  sono  i
seguenti: 
    

|================|==================================================|
| SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE          |
|                |(filtro a tessuto)                                |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE          |
|                |(filtro a cartucce)                               |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MM.01 | DEPOLVERATORE A SECCO (ciclone e multiciclone)   |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MM.02 | DEPOLVERATORE A SECCO (camera di calma)          |
|================|==================================================|

    
Soglia massima 
Qualora l'attivita' sia  svolta  con  impianti  fissi  o  mobili  con
produzione inferiore a 550  kg/giorno,  la  Ditta  e'  esonerata  dal
rispetto delle prescrizioni di cui ai punti  9  e  10  del  paragrafo
"CONSIDERAZIONI E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE". 
Per i soli impianti mobili l'impresa agricola NON  dovra'  comunicare
la messa in esercizio dell'impianto. 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e  considerazioni
sotto riportate relativamente  ai  cicli  tecnologici  dichiarati  ed
oggetto della domanda di autorizzazione. 
1.  Tutte  le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
2. Non sono sottoposti ad  autorizzazione  gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
3.  Gli  impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
   3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
   Nella definizione della loro ubicazione si deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
   Laddove le  norme  tecniche  non  fossero  attuabili,  l'esercente
potra'  applicare  altre  opzioni  (opportunamente  documentate)   e,
comunque,  concordate  con  il  Dipartimento  ARPA   competente   per
territorio. 
   3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o  dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
In ogni caso, qualora: 
   • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
   • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico  ad
essi collegato,  all'arresto  totale  dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
Gli impianti produttivi  potranno  essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
 
Stoccaggio 
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei  prodotti  finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche  di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per  la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto  previsto  dalla  Parte  Quinta  del  D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso  sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in  silos,  i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
 
Criteri di manutenzione 
5. Le  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 
   5.1  manutenzione  parziale   (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
   5.2 manutenzione totale  da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
   5.3 controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe  e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
   5.4 tutte le operazioni di manutenzione dovranno  essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
      • la data di effettuazione dell'intervento; 
      • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
      • la descrizione sintetica dell'intervento; 
      • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
Tale registro deve  essere  tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
 
Messa in esercizio e a regime 
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla  messa  in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
7. Il termine massimo  per  la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
Qualora durante la fase di messa a regime  si  evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
   • descritti sommariamente gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
   • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di  cui
alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
8. In caso di  impianto  gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
In caso di impianto precedentemente non  soggetto  ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un  progetto  di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
 
Modalita' e controllo delle emissioni 
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20  giorni  nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
Il ciclo di campionamento deve: 
   9.1 permettere la definizione e la valutazione della quantita'  di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
   9.2 essere condotto seguendo le  previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
   Gli esiti delle rilevazioni analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
10. Le  verifiche  successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
11. I  bilanci  di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
12.  L'eventuale  riscontro  di   inadempimenti   alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione  le  relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti  autorizzativi,
potra'  unificare  la  cadenza   temporale   dei   controlli   previa
comunicazione alla  Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
15. Qualora venga adottato un  sistema  di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
 
Metodologia analitica 
16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e   determinare   gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di  cui  sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
Si ricorda in ogni caso che: 
   16.1. L'accesso ai punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
   16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
   16.3. I controlli degli inquinanti devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
   16.4. I risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
   • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
   • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
   • Temperatura dell'effluente in °C; 
nonche' le condizioni operative  in  atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo  il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda  di  adesione  o
alla comunicazione di modifica. 
 
Materie prime 
 
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia'  in  utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale  e  prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
Quantita' di solvente in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale
e prevista di solvente; se non gia' utilizzate indicare la  quantita'
annua prevista. 
N.B. Nella penultima riga indicare la quantita' annua totale prevista
sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco. 
Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando
le quantita' di solvente con doppio asterisco. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
[*] Concorrono al limite di  1000  kg/giorno  della  sottosezione  A)
dell'allegato: "Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di
materie prime  non  superiore  a  1000  kg/giorno  esclusivamente  le
materie prime con asterisco. 
[**] Concorrono al limite per  il  solvente  di  25  kg/giorno  della
sottosezione A) dell'allegato: "Lavorazioni manifatturiere alimentari
con utilizzo  di  materie  prime  non  superiore  a  1000  kg/giorno,
esclusivamente le materie prime con doppio asterisco. 
 
Produzione 
Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica  indicare
la produzione annua attuale e prevista altrimenti  indicare  solo  la
produzione annua prevista. 
    

|========================|==========================================|
|       Produzione       |          Quantita' in kg/anno [*]        |
|========================|=====================|====================|
|                        |         Attuale     |       Prevista     |
|========================|=====================|====================|

    
[*] Concorre al limite dei 1000 kg/giorno della sottosezione  B)  del
l'allegato:"Attivita' di essicazione  di  materiali  vegetali  presso
aziende agricole, cosi'  come  definite  dall'art.  2135  del  Codice
Civile, con produzione non superiore a 1000 kg/giorno". 
 
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
 
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no. 
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. 
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la  sigla  di  cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
    

----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Fasi lavorative |    Gia'    |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di
                | effettuata |   |       |  connessi  |abbattimento
----------------|------------|---|-------|------------|--------------

    

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
dd) 
 
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
                                 II 
 
Lavorazioni conciarie con utilizzo  di  prodotti  vernicianti  pronti
                               all'uso 
             giornaliero massimo non superiore a 50 kg. 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
Ambito di applicazione 
Lavorazioni conciarie con utilizzo  di  prodotti  vernicianti  pronti
all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg. 
Le lavorazioni conciarie considerate  nell'allegato  sono  quelle  di
rifinizione,  escludendo  la  fase  definita  di  riviera  (fase  che
comprende tutti i trattamenti che precedono la concia vera e propria)
e di concia. 
Qualora vengano utilizzati macchinari a ciclo chiuso  di  concerie  e
pelliccerie, si e' nel  campo  di  applicazione  delle  attivita'  in
deroga di cui all'art. 272, comma 1  (D.Lgs.  152/06,  Parte  Quinta,
Allegato IV, Parte I, lettera q). 
Qualora vengano  svolte  attivita'  di  serigrafia  e/o  tampografia,
dovra' essere presentata anche istanza  di  adesione  allo  specifico
allegato tecnico: 
   • "Tipografia, litografia, serigrafia, con  utilizzo  di  prodotti
per la stampa (inchiostri, vernici e  similari)  giornaliero  massimo
complessivo non superiore a 30 kg". 
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad  uno  specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
 
Fasi lavorative 
A. Pesatura delle materie prime con modalita' automatica o manuale 
B. Tintura in vasche aperte o tini chiusi ed assimilabili 
C. Ingrasso delle pelli in apparecchi chiusi 
D. Asciugatura delle pelli finite 
E. Palissonatura e folonaggio (le pelli sono sottoposte a  stiramenti
e  sollecitazioni  per  renderle  morbide,  nella  palissonatura   in
apposito macchinario, nel folonaggio in bottali con acqua o segatura) 
F. Rifinizione o verniciatura. La  rifinizione  e'  costituita  da  3
strati: fondo (paste pigmento), copertura e lucido (con  prodotti  ad
acqua e/o con prodotti nitrocellulosici in emulsione  acquosa  o  con
prodotti vernicianti - P.V. - a base solvente) 
G. Fissaggio dopo la  verniciatura,  con  utilizzo  di  soluzione  di
formaldeide al 10 - 15% 
H. Asciugatura e fissatura 
 
Materie prime 
1. Pelli conciate 
2. Fissativi, caseine, tannini sintetici, oli 
3. Acidi organici ed inorganici, basi, ammine ed aniline, pigmenti in
polvere ed in pasta, coloranti organici, sali e cariche minerali. 
4. Vernici nitro e diluenti 
Concorrono al limite di 50 kg/giorno di prodotti  vernicianti  pronti
all'uso, i COV contenuti nelle materie prime di cui ai punti 3, 4. 
 
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
[*] Comprensivi del contributo di cromo e nichel. 
[**] Comprensivi del contributo della formaldeide. 
Note 
1.  L'impianto/sistema  di  abbattimento   dovra'   obbligatoriamente
essere: 
   1.1. Installato autonomamente qualora non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
   1.2. Individuato nell'ambito della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
   1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
2. Non si applica alcun  limite  in  caso  di  utilizzo  di  prodotti
vernicianti all'acqua. 
    

                    Schede impianti di abbattimento

|=================|=================================================|
| SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                |
|                 | RIGENERAZIONE ESTERNA                           |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                |
|                 | RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile)        |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                |
|                 | RIGENERAZIONE INTERNA                           |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AU.SV.01 | ASSORBITORE AD UMIDO                            |
|                 |(scrubber venturi o jet venturi)                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE         |
|                 |(filtro a tessuto)                               |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE         |
|                 |(filtro a cartucce)                              |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.01  | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE                |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.02  | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA                |
|=================|=================================================|

    
Soglia massima 
Qualora il quantitativo di COV  contenuto  nelle  materie  prime  sia
inferiore a 5 kg/giorno, la Ditta e'  esonerata  dal  rispetto  delle
prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo  "CONSIDERAZIONI  E
PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e  considerazioni
sotto riportate relativamente  ai  cicli  tecnologici  dichiarati  ed
oggetto della domanda di autorizzazione. 
1.  Tutte  le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
2. Non sono sottoposti ad  autorizzazione  gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
3.  Gli  impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
   3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
   Nella definizione della loro ubicazione si deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
   Laddove le  norme  tecniche  non  fossero  attuabili,  l'esercente
potra'  applicare  altre  opzioni  (opportunamente  documentate)   e,
comunque,  concordate  con  il  Dipartimento  ARPA   competente   per
territorio. 
   3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o  dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
In ogni caso, qualora: 
   • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
   • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico  ad
essi collegato,  all'arresto  totale  dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
Gli impianti produttivi  potranno  essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
 
Stoccaggio 
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei  prodotti  finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche  di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per  la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto  previsto  dalla  Parte  Quinta  del  D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso  sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in  silos,  i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
 
Criteri di manutenzione 
5. Le  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 
   5.1.  manutenzione  parziale  (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
   5.2. manutenzione totale da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
   5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
   5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
      • la data di effettuazione dell'intervento; 
      • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
      • la descrizione sintetica dell'intervento; 
      • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
Tale registro deve  essere  tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
 
Messa in esercizio e a regime 
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla  messa  in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
7. Il termine massimo  per  la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
Qualora durante la fase di messa a regime  si  evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
   • descritti sommariamente gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
   • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di  cui
alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
8. In caso di  impianto  gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
In caso di impianto precedentemente non  soggetto  ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un  progetto  di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
 
Modalita' e controllo delle emissioni 
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20  giorni  nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
Il ciclo di campionamento deve: 
   9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
   9.2. essere condotto seguendo le previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
   Gli esiti delle rilevazioni analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
10. Le  verifiche  successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
11. I  bilanci  di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
12.  L'eventuale  riscontro  di   inadempimenti   alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione  le  relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti  autorizzativi,
potra'  unificare  la  cadenza   temporale   dei   controlli   previa
comunicazione alla  Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
15. Qualora venga adottato un  sistema  di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
 
Metodologia analitica 
16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e   determinare   gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di  cui  sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
Si ricorda in ogni caso che: 
   16.1. L'accesso ai punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
   16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
   16.3. I controlli degli inquinanti devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
   16.4. I risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
   • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
   • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
   • Temperatura dell'effluente in °C; 
nonche' le condizioni operative  in  atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo  il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda  di  adesione  o
alla comunicazione di modifica. 
 
Materie prime 
 
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia'  in  utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale  e  prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
Quantita' di solvente in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale
e  prevista  di  solvente,  verificando  dalle   schede   tecniche/di
sicurezza la percentuale di solvente contenuto  nelle  materie  prime
della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua
prevista. 
N.B. Nell'ultima riga indicare la  quantita'  annua  totale  prevista
sommando le quantita' di solvente con asterisco. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
[*] Concorrono al limite di 50 kg/giorno per l'utilizzo  di  prodotti
vernicianti  pronti  all'uso  esclusivamente  le  materie  prime  con
asterisco. 
 
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
 
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no. 
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. 
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la  sigla  di  cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
    

----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Fasi lavorative |    Gia'    |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di
                | effettuata |   |       |  connessi  |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------

    

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
ee) 
 
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
                                 II 
 
 Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliera 
                   massima non superiore a 100 kg. 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
Ambito di applicazione 
Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici  massima  non
superiore a 100 kg/giorno. 
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad  uno  specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
 
Fasi lavorative 
A. Stoccaggio cere e sabbie vergini/prerivestite 
B. Preparazione delle sabbie prerivestite 
C. Formatura anime 
D. Preparazione anime compreso il  rivestimento  con  refrattario  ed
operazioni ad esso collegato 
   D.1 in cera 
   D.2 in sabbie 
E. Recupero cera. 
F. Recupero/rigenerazione sabbie. 
G. Fusione 
   G.1 di materiali esenti da contaminanti (ad es. materozze,  sfridi
di lavorazione esenti da oli di taglio o lubrorefrigeranti, materiali
di recupero, pani, rottami ed assimilabili) 
   G.2 di materiali con presenza di contaminanti (ad  es.  sfridi  di
lavorazione con  presenza  di  oli  da  taglio  o  lubrorefrigeranti,
materiali  di  recupero  trattati   superficialmente   con   prodotti
vernicianti e/o  con  componenti  costituiti  da  materie  plastiche,
rottami non selezionati ed assimilabili). 
H. Colata. 
I. Distaffatura 
 
Materie prime 
1. Sabbie / Sabbie prerivestite 
2. Resine / distaccanti 
3. Cere 
4. Refrattari 
5. Materiali metallici 
6. Scarificanti 
 
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
[*] Valore da intendersi comprensivo delle concentrazioni rilevate di
formaldeide e fenoli. 
[**] Valore da intendersi compreso nel valore di  10  mg/Nm3  per  le
polveri totali comprese nebbie oleose. 
 
Note 
1.  L'impianto/sistema  di  abbattimento   dovra'   obbligatoriamente
essere: 
   1.1. Installato autonomamente qualora non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
   1.2. Individuato nell'ambito della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
   1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
    

                   Schede impianti di abbattimento

|=================|=================================================|
| SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                |
|                 | RIGENERAZIONE ESTERNA                           |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                |
|                 | RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile)        |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON                |
|                 | RIGENERAZIONE INTERNA                           |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AU.ST.02 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE           |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA DC.CF.01 | IMPIANTO A COALESCENZA                          |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE         |
|                 |(filtro a tessuto)                               |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE         |
|                 |(filtro a cartucce)                              |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MM.01  | DEPOLVERATORE A SECCO (Ciclone e multiciclone)  |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.01  | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE                |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.02  | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA                |
|=================|=================================================|

    
Soglia massima 
Qualora la produzione sia inferiore  a  10  kg/giorno,  la  Ditta  e'
esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10  del
paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e  considerazioni
sotto riportate relativamente  ai  cicli  tecnologici  dichiarati  ed
oggetto della domanda di autorizzazione. 
1.  Tutte  le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
2. Non sono sottoposti ad  autorizzazione  gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta  e  272,
c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
3.  Gli  impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
   3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
   Nella definizione della loro ubicazione si deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
   Laddove le  norme  tecniche  non  fossero  attuabili,  l'esercente
potra'  applicare  altre  opzioni  (opportunamente  documentate)   e,
comunque,  concordate  con  il  Dipartimento  ARPA   competente   per
territorio. 
3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli   eventi   o   dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
In ogni caso, qualora: 
   • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
   • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico  ad
essi collegato,  all'arresto  totale  dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
Gli impianti produttivi  potranno  essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
 
Stoccaggio 
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei  prodotti  finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche  di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per  la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto  previsto  dalla  Parte  Quinta  del  D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso  sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in  silos,  i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto 
prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto  ad  operazioni  di
manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro. 
 
Criteri di manutenzione 
5. Le  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 
   5.1.  manutenzione  parziale  (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
   5.2. manutenzione totale da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
   5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
   5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
      • la data di effettuazione dell'intervento; 
      • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
      • la descrizione sintetica dell'intervento; 
      • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
Tale registro deve  essere  tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
 
Messa in esercizio e a regime 
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla  messa  in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
7. Il termine massimo  per  la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
Qualora durante la fase di messa a regime  si  evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
   • descritti sommariamente gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
   • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
La proroga si intende concessa qualora la Autorita' competente di cui
alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
8. In caso di  impianto  gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
In caso di impianto precedentemente non  soggetto  ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un  progetto  di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
 
Modalita' e controllo delle emissioni 
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20  giorni  nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
Il ciclo di campionamento deve: 
   9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
   9.2. essere condotto seguendo le previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
   Gli esiti delle rilevazioni analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
10. Le  verifiche  successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
11. I  bilanci  di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
12.  L'eventuale  riscontro  di   inadempimenti   alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione  le  relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti  autorizzativi,
potra'  unificare  la  cadenza   temporale   dei   controlli   previa
comunicazione alla  Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
15. Qualora venga adottato un  sistema  di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
 
Metodologia analitica 
16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e   determinare   gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di  cui  sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
Si ricorda in ogni caso che: 
   16.1. L'accesso ai punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
   16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
   16.3. I controlli degli inquinanti devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
   16.4. I risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
   • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
   • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
   • Temperatura dell'effluente in °C; 
nonche' le condizioni operative  in  atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo  il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda  di  adesione  o
alla comunicazione di modifica. 
 
Materie prime 
 
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia'  in  utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale  e  prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
N.B. Nell'ultima riga indicare la  quantita'  annua  totale  prevista
sommando le quantita' delle materie prime. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Produzione 
Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica  indicare
la produzione annua attuale e prevista altrimenti  indicare  solo  la
produzione annua prevista. 
    

|========================|==========================================|
|       Produzione       |          Quantita' in kg/anno [*]        |
|========================|=====================|====================|
|                        |         Attuale     |       Prevista     |
|========================|=====================|====================|

    
[*] Concorre al limite dei 100 kg/giorno. 
 
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
 
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no. 
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. 
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la  sigla  di  cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
    

----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Fasi lavorative |    Gia'    |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di
                | effettuata |   |       |  connessi  |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------

    

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
ff) 
 
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
                                 II 
 
Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo
                                 di 
      materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
Ambito di applicazione 
Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo
di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg. 
Qualora vengano svolte operazioni di decorazione oggetti in ceramica,
terracotta  o  vetro,  dovra'  essere  presentata  anche  istanza  di
adesione allo specifico allegato tecnico: 
   • "Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro
in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo  di
smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno". 
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad  uno  specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' contenuta nella
dicitura dello stesso. 
 
Fasi lavorative 
A. Movimentazione, trasporto pneumatico di  materie  prime  solide  e
pesatura manuale/automatica di sostanze solide, macinazione argille e
smalti 
B. Preparazione mescole e miscele  solide,  scarico,  movimentazione,
conservazione, insacco 
C. Formatura/sagomatura dei vari oggetti: 
   C.1 Preparazione dei vari oggetti artistici 
   C.2 Applicazione di materiali di vario tipo allo stato solido 
D. Finitura degli oggetti mediante operazioni meccaniche (soffiatura,
taglio, molatura ed assimilabili) 
E. Cottura di prodotti ceramici 
 
Materie prime 
1. Argille 
2. Smalti, coloranti e pigmenti 
3. Acqua 
Concorrono al limite di 3000 kg/giorno le materie  prime  di  cui  ai
punti 1 e 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
[*] Il depolveratore a secco puo' essere utilizzato  solo  se  dotato
d'iniezione di sostanze basiche solide granulari. 
Note 
1.  L'impianto/sistema  di  abbattimento   dovra'   obbligatoriamente
essere: 
   1.1. Installato autonomamente qualora non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
   1.2. Individuato nell'ambito della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
   1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
    

                    Schede impianti di abbattimento

|=================|=================================================|
| SCHEDA AU.SV.01 | ASSORBITORE AD UMIDO                            |
|                 |(scrubber venturi o jet venturi)                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AU.ST.02 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE           |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE         |
|                 |(filtro a tessuto)                               |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE         |
|                 |(filtro a cartucce)                              |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MM.01  | DEPOLVERATORE A SECCO (Ciclone e multiciclone)  |
|=================|=================================================|

    
Soglia massima 
Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia  inferiore  a
300 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle  prescrizioni
di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI  E  CONSIDERAZIONI
DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e  considerazioni
sotto riportate relativamente  ai  cicli  tecnologici  dichiarati  ed
oggetto della domanda di autorizzazione. 
1.  Tutte  le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
2. Non sono sottoposti ad  autorizzazione  gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
3.  Gli  impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
   3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
   Nella definizione della loro ubicazione si deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
   Laddove le  norme  tecniche  non  fossero  attuabili,  l'esercente
potra'  applicare  altre  opzioni  (opportunamente  documentate)   e,
comunque,  concordate  con  il  Dipartimento  ARPA   competente   per
territorio. 
   3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o  dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
In ogni caso, qualora: 
   • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
   • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico  ad
essi collegato,  all'arresto  totale  dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
Gli impianti produttivi  potranno  essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
 
Stoccaggio 
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei  prodotti  finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche  di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per  la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto  previsto  dalla  Parte  Quinta  del  D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso  sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in  silos,  i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
 
Criteri di manutenzione 
5. Le  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 
   5.1.  manutenzione  parziale  (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
   5.2. manutenzione totale da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
   5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
   5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
      • la data di effettuazione dell'intervento; 
      • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
      • la descrizione sintetica dell'intervento; 
      • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
Tale registro deve  essere  tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
 
Messa in esercizio e a regime 
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla  messa  in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
7. Il termine massimo  per  la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
Qualora durante la fase di messa a regime  si  evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
   • descritti sommariamente gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
   • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di  cui
alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
8. In caso di  impianto  gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
In caso di impianto precedentemente non  soggetto  ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un  progetto  di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
 
Modalita' e controllo delle emissioni 
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20  giorni  nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
Il ciclo di campionamento deve: 
   9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
   9.2. essere condotto seguendo le previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
   Gli esiti delle rilevazioni analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
10. Le  verifiche  successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
11. I  bilanci  di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
12.  L'eventuale  riscontro  di   inadempimenti   alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione  le  relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti  autorizzativi,
potra'  unificare  la  cadenza   temporale   dei   controlli   previa
comunicazione alla  Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
15. Qualora venga adottato un  sistema  di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
 
Metodologia analitica 
16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e   determinare   gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di  cui  sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
Si ricorda in ogni caso che: 
   16.1. L'accesso ai punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti. 
   16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni. 
   16.3. I controlli degli inquinanti devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico. 
   16.4. I risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
   • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
   • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
   • Temperatura dell'effluente in °C; 
nonche' le condizioni operative  in  atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo  il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda  di  adesione  o
alla comunicazione di modifica. 
 
Materie prime 
 
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia'  in  utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale  e  prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
N.B. Nell'ultima riga indicare la  quantita'  annua  totale  prevista
sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
[*] Concorrono al limite di 3000 kg/giorno esclusivamente le  materie
prime con asterisco. 
 
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
 
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no. 
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. 
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la  sigla  di  cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
    

----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Fasi lavorative |    Gia'    |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di
                | effettuata |   |       |  connessi  |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------

    

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
gg) 
 
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
                                 II 
 
Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime 
             giornaliero massimo non superiore a 4000 kg 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
Ambito di applicazione 
Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime
giornaliero massimo non superiore a 4000 kg 
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad  uno  specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
 
Fasi lavorative 
A. Stoccaggio/Scarico materie prime 
B. Trasferimento 
C. Spappolamento 
D. Sfibratura 
E. Sbiancatura 
F. Formatura foglio 
G. Taglio, rifilatura e foratura 
 
Materie prime 
1. Carta ed assimilabili 
2. Cellulosa 
3. Legno 
4. Pasta di legno 
5. Sbiancanti 
6. Additivi 
Concorrono al limite di 4000 kg/gionro le materie  prime  di  cui  ai
punti 1, 2, 3, 4. 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Note 
1. Valutazione della conformita' dell'emissione. 
Caso A (portata effettiva ^ 1.400 m3/h  per  ogni  m2  di  superficie
libera della vasca) 
Per la conformita' dell'emissione dovra' essere considerato  solo  ed
esclusivamente  il  valore  analitico  senza  applicazione  di  alcun
fattore di correzione. 
Caso B (portata effettiva > 1.400 m3/h  per  ogni  m2  di  superficie
libera della vasca) 
Per  la  conformita'  dell'emissione  dovra'  essere  utilizzata   la
seguente formula: Ci = A/AR * C 
Ove: 
Ci: concentrazione  dell'inquinante  da  confrontare  con  il  valore
limite imposto 
C: concentrazione dell'inquinante rilevata in emissione, espressa  in
mg/Nm3 
A: portata effettiva dell'aeriforme in emissione espressa in m3/h per
ogni m2 di superficie libera della vasca 
AR: portata di riferimento dell'aeriforme espressa in m3/h  per  ogni
m2 di superficie libera della vasca e determinata in 1.400 m3/h 
N.B. Per il calcolo della superficie totale dell'impianto  si  dovra'
tenere conto esclusivamente delle vasche con  superficie  libera  che
per composizione e/o per modalita'  operative  determinano  emissioni
(ad es. temperatura di  esercizio  >  30  °C,  presenza  di  composti
chimici in soluzione, insufflaggio di aria per agitazione, ecc.).  Il
valore della portata  di  riferimento  per  ogni  metro  quadrato  di
superficie libera potra' essere considerato pari a 700 Nm3/h nei casi
in cui l'impianto sia  dotato  di  vasche  provviste  di  dispositivi
idonei a diminuire l'evaporazione o di copertura  totale  (tunnel)  e
relativo presidio aspirante. 
2.  L'impianto/sistema  di  abbattimento   dovra'   obbligatoriamente
essere: 
   2.1. Installato autonomamente qualora non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
   2.2. Individuato nell'ambito della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
   2.3. Conforme alle caratteristiche indicate da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
    

                     Schede impianti di abbattimento

|================|==================================================|
| SCHEDA AU.ST.02| ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE            |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA AU.ST.03| ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE            |
|                |(colonna a letti flottanti)                       |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA AU.SV.01| ABBATTITORE AD UMIDO                             |
|                |(scrubber venturi o jet venturi)                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE          |
|                |(filtro a tessuto)                                |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE          |
|                |(filtro a cartucce)                               |
|================|==================================================|

    
Soglia massima 
Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia  inferiore  a
400 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle  prescrizioni
di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI  E  CONSIDERAZIONI
DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e  considerazioni
sotto riportate relativamente  ai  cicli  tecnologici  dichiarati  ed
oggetto della domanda di autorizzazione. 
1.  Tutte  le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
2. Non sono sottoposti ad  autorizzazione  gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta  e  272,
c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
3.  Gli  impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
   3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
   Nella definizione della loro ubicazione si deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
   Laddove le  norme  tecniche  non  fossero  attuabili,  l'esercente
potra'  applicare  altre  opzioni  (opportunamente  documentate)   e,
comunque,  concordate  con  il  Dipartimento  ARPA   competente   per
territorio. 
   3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o  dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
In ogni caso, qualora: 
   • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
   • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico  ad
essi collegato,  all'arresto  totale  dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
Gli impianti produttivi  potranno  essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
 
Stoccaggio 
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei  prodotti  finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche  di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per  la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto  previsto  dalla  Parte  Quinta  del  D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso  sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in  silos,  i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
 
Criteri di manutenzione 
5. Le  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 
   5.1.  manutenzione  parziale  (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
   5.2. manutenzione totale da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
   5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria. 
   5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
      • la data di effettuazione dell'intervento; 
      • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
      • la descrizione sintetica dell'intervento; 
      • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
Tale registro deve  essere  tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
 
Messa in esercizio e a regime 
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla  messa  in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
7. Il termine massimo  per  la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
Qualora durante la fase di messa a regime  si  evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
   • descritti sommariamente gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
   • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di  cui
alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
8. In caso di  impianto  gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
In caso di impianto precedentemente non  soggetto  ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un  progetto  di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
 
Modalita' e controllo delle emissioni 
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20  giorni  nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
Il ciclo di campionamento deve: 
   9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
   9.2. essere condotto seguendo le previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
   Gli esiti delle rilevazioni analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
10. Le  verifiche  successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
11. I  bilanci  di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
12.  L'eventuale  riscontro  di   inadempimenti   alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione  le  relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti  autorizzativi,
potra'  unificare  la  cadenza   temporale   dei   controlli   previa
comunicazione alla  Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
15. Qualora venga adottato un  sistema  di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
 
Metodologia analitica 
16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e   determinare   gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di  cui  sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
Si ricorda in ogni caso che: 
   16.1. L'accesso ai punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti. 
   16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni. 
   16.3. I controlli degli inquinanti devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico. 
   16.4. I risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
   • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
   • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
   • Temperatura dell'effluente in °C; 
nonche' le condizioni operative  in  atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo  il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda  di  adesione  o
alla comunicazione di modifica. 
 
Materie prime 
 
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia'  in  utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale  e  prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
N.B. Nell'ultima riga indicare la  quantita'  annua  totale  prevista
sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
[*] Concorrono al limite di 4000 kg/giorno esclusivamente le  materie
prime con asterisco. 
 
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
 
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no. 
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. 
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la  sigla  di  cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
    

----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Fasi lavorative |    Gia'    |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di
                | effettuata |   |       |  connessi  |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------

    

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
hh) 
 
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
                                 II 
 
             Saldatura di oggetti e superfici metalliche 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
Ambito di applicazione 
Saldatura  di  oggetti   e   superfici   metalliche   ed   operazioni
assimilabili. 
Nel caso di attrezzerie o reparti  di  manutenzione,  l'attivita'  di
saldatura, svolta saltuariamente, solo a tale scopo, e non parte  del
ciclo produttivo della ditta, rientra tra  le  attivita'  considerate
scarsamente rilevanti dal punto di vista emissivo. 
Qualora vengano  svolte  operazioni  di  pulizia  chimica  o  pulizia
meccanica/lavorazioni  meccaniche,  dovra'  essere  presentata  anche
istanza di adesione agli specifici allegati tecnici: 
   • "Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di
solventi non superiore a 10 kg/giorno" 
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad  uno  specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' contenuta nella
dicitura dello stesso. 
 
Fasi lavorative 
A. Puntatura e Saldatura per fusione: 
   A.1 Ad arco elettrico (arco tra l'oggetto e l'elettrodo) 
   A.1.1 Ad arco elettrico normale 
   A.1.2 Ad arco elettrico con protettivo in gas 
   A.1.2.1 TIG 
   A.1.2.2 MAG 
   A.1.2.3 MIG 
   A.1.3 Ad arco elettrico con protettivo in polvere 
   A.1.4 Ad arco sommerso 
A.2 Saldature a gas (il calore viene fornito dalla combustione di  un
gas) 
 
B. Saldature eterogenee 
   B.1 Saldobrasatura 
   B.2 Brasatura 
 
C. Saldature speciali 
   C.1 Alluminotermia 
   C.2 Al plasma (compreso il taglio al plasma) 
   C.3 Con ultrasuoni 
 
D. Operazioni assimilabili alle saldature/taglio termico 
   D.1 MASER 
   D.2 LASER 
N.B. Alcune delle operazioni di cui sopra possono essere condotte  in
atmosfera  gassosa  con  utilizzo  di  gas  tecnici  inerti  e   non,
eventualmente in miscele dosate (ad esempio  Elio,  Argon,  Idrogeno,
Anidride carbonica, ecc.). 
 
Materie prime 
1. Gas tecnici 
2. Materiali di apporto 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Note 
1.  L'impianto/sistema  di  abbattimento   dovra'   obbligatoriamente
essere: 
   1.1. Installato autonomamente qualora non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
   1.2. Individuato nell'ambito della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
   1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
2. Valori compresi nel limite di 10 mg/Nm3 del parametro "Polveri". 
    

                    Schede impianti di abbattimento

|================|==================================================|
| SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE          |
|                |(filtro a tessuto)                                |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE          |
|                |(filtro a cartucce)                               |
|================|==================================================|

    
Soglia massima 
Qualora il quantitativo  di  materiali  di  apporto  (esclusi  i  gas
tecnici) sia inferiore a  50  kg/anno,  la  Ditta  e'  esonerata  dal
rispetto delle prescrizioni di cui ai punti  9  e  10  del  paragrafo
"PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". 
Qualora la ditta effettui operazioni di taglio e saldatura al plasma,
non vi e' esonero dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e
10  del  paragrafo  "PRESCRIZIONI  E  CONSIDERAZIONI   DI   CARATTERE
GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e  considerazioni
sotto riportate relativamente  ai  cicli  tecnologici  dichiarati  ed
oggetto della domanda di autorizzazione. 
1.  Tutte  le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
2. Non sono sottoposti ad  autorizzazione  gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
3.  Gli  impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
   3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
   Nella definizione della loro ubicazione si deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
   Laddove le  norme  tecniche  non  fossero  attuabili,  l'esercente
potra'  applicare  altre  opzioni  (opportunamente  documentate)   e,
comunque,  concordate  con  il  Dipartimento  ARPA   competente   per
territorio. 
   3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o  dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
In ogni caso, qualora: 
   • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
   • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico  ad
essi collegato,  all'arresto  totale  dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
Gli impianti produttivi  potranno  essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
 
Stoccaggio 
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei  prodotti  finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche  di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per  la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto  previsto  dalla  Parte  Quinta  del  D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso  sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in  silos,  i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
 
Criteri di manutenzione 
5. Le  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 
   5.1.  manutenzione  parziale  (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
   5.2. manutenzione totale da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
   5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria. 
   5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
      • la data di effettuazione dell'intervento; 
      • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
      • la descrizione sintetica dell'intervento; 
      • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
Tale registro deve  essere  tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
 
Messa in esercizio e a regime 
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla  messa  in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
7. Il termine massimo  per  la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
Qualora durante la fase di messa a regime  si  evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
   • descritti sommariamente gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
   • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di  cui
alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
8. In caso di  impianto  gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
In caso di impianto precedentemente non  soggetto  ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un  progetto  di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
 
Modalita' e controllo delle emissioni 
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20  giorni  nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
Il ciclo di campionamento deve: 
   9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
   9.2. essere condotto seguendo le previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
   Gli esiti delle rilevazioni analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
10. Le  verifiche  successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
11. I  bilanci  di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
12.  L'eventuale  riscontro  di   inadempimenti   alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione  le  relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti  autorizzativi,
potra'  unificare  la  cadenza   temporale   dei   controlli   previa
comunicazione alla  Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
15. Qualora venga adottato un  sistema  di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
 
Metodologia analitica 
16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e   determinare   gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di  cui  sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
Si ricorda in ogni caso che: 
   16.1. L'accesso ai punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti. 
   16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni. 
   16.3. I controlli degli inquinanti devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico. 
   16.4. I risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
   • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
   • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
   • Temperatura dell'effluente in °C; 
nonche' le condizioni operative  in  atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo  il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda  di  adesione  o
alla comunicazione di modifica. 
 
Materie prime 
 
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia'  in  utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale  e  prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
    

|======================|====================|=======================|
|     Materie prime    |    Gia' utilizzata |  Quantita' in kg/anno |
|======================|====================|=======================|

    

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
[*] La quantita' annuale di  materiali  di  apporto  (esclusi  i  gas
tecnici) determina la soglia massima di 50 kg/anno, al di sotto della
quale la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai
punti  9  e  10  del  paragrafo  "PRESCRIZIONI  E  CONSIDERAZIONI  DI
CARATTERE GENERALE". 
 
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
 
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no. 
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. 
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la  sigla  di  cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
    

----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Fasi lavorative |    Gia'    |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di
                | effettuata |   |       |  connessi  |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------

    

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
ii) 
 
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
                                 II 
 
   Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non 
                         superiore a 1000 kg 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
Ambito di applicazione 
Trasformazioni  lattiero-casearie  con  produzione  giornaliera   non
superiore a 1000 kg. 
Se l'attivita' e'  svolta  con  produzione  giornaliera  massima  non
superiore a 350 kg si e' nel campo di applicazione delle attivita' in
deroga di cui all'art. 272, comma 1 (Parte Quinta  -  Allegato  IV  -
Parte I - lettera y). 
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad  uno  specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
 
Fasi lavorative 
A. Lavorazioni finalizzate alla produzione di formaggi: 
   A.1 Ricevimento delle materie prime 
   A.2 Stoccaggio del latte e delle altre materie prime 
   A.3  Trasferimento  in  vasche  di  affioramento,  a   temperatura
ambiente 
   A.4 Affioramento della crema - Scrematura 
   A.5 Depurazione fisica 
   A.6 Standardizzazione (correzione percentuale di grasso) 
   A.7 Sosta del latte a temperatura controllata 
   A.8 Insemenzamento 
   A.9 Riscaldamento per favorire la coagulazione del caglio 
   A.10 Coagulazione acida o presamica 
   A.11 Formazione della cagliata 
   A.12 Lavorazione cagliata: 
   A.12.1 Sosta del coagulo 
   A.12.2 Rottura della cagliata 
   A.12.3 Cottura della cagliata in caldaia 
   A.12.4 Sosta della cagliata in presenza di siero 
   A.13 Estrazione cagliata 
   A.14 Riposo in forma o in fascere con o senza pressatura, nel caso
di formaggi a pasta filata acidificazione della cagliata  e  filatura
con acqua calda 
   A.15 Salatura 
   A.16 Maturazione, paraffinatura per formaggi a pasta filata 
   A.17 Pulizia della forma 
   A.18 Asciugatura 
   A.19 Operazioni varie: 
   A.19.1 Taglio 
   A.19.2 Essiccazione 
   A.19.3 Grattuggiatura non manuale 
   A.20 Confezionamento 
 
B. Lavorazioni finalizzate alla produzione di yogurt: 
   B.1 Ricevimento delle materie prime 
   B.2 Stoccaggio del latte e delle altre materie prime 
   B.3 Depurazione fisica 
   B.4 Standardizzazione (correzione percentuale di grasso) 
   B.5 Concentrazione per evaporazione 
   B.6 Omogeneizzazione 
   B.7 Pastorizzazione 
   B.8 Coagulazione totale siero/proteine a temperatura controllata 
   B.9 Raffreddamento 
   B.10 Inoculo batteri lattici 
   B.11 Fermentazione 
   B.12 Rottura e lavorazione del coagulo 
   B.13 Raffreddamento 
   B.14 Aggiunta frutta o altro 
   B.15 Confezionamento 
 
C. Lavorazioni finalizzate alla produzione di Burro: 
   C.1 Ricevimento delle materie prime 
   C.2 Stoccaggio del latte e delle altre materie prime 
   C.3  Trasferimento  in  vasche  di  affioramento,  a   temperatura
ambiente 
   C.4 Affioramento della crema - Scrematura 
   C.5 Depurazione fisica 
   C.6 Controllo acidita' della crema 
   C.7 Pastorizzazione 
   C.8 Raffreddamento 
   C.9 Zangolatura 
   C.10 Lavaggio 
   C.11 Impasto 
   C.12 Confezionamento 
 
D. Lavorazione finalizzata alla produzione di latte in polvere: 
   D.1 Ricevimento delle materie prime 
   D.2 Stoccaggio del latte 
   D.3  Trasferimento  in  vasche  di  affioramento,  a   temperatura
ambiente 
   D.4 Affioramento della crema - Scrematura 
   D.5 Depurazione fisica 
   D.6 Omogeneizzazione 
   D.7 Preriscaldamento ad alta temperatura o pastorizzazione 
   D.8 Concentrazione 
   D.9 Essicamento 
   D.10 Raffreddamento 
   D.11 Setacciatura 
   D.12 Confezionamento 
 
E. Lavorazioni finalizzate alla produzione di gelato: 
   E.1 Ricevimento delle materie prime 
   E.2 Stoccaggio del latte 
   E.3 Miscelazione 
   E.4 Pastorizzazione 
   E.5 Omogeneizzazione 
   E.6 Maturazione (mantenimento a basse temperature  e  sotto  lenta
agitazione) 
   E.7 Congelamento (alla miscela viene  addizionata  aria  finemente
dispersa) 
   E.8 Dosaggio (colatura in stampi, estrusione  a  taglio,  dosaggio
volumetrico) 
   E.9 Indurimento (congelamento in tunnel) 
   E.10 Confezionamento 
 
Materie prime 
1. Latte 
2. Sale 
3. Additivi (ad esempio acido citrico, enzimi, batteri) 
4. Frutta, marmellata, aromatizzanti e dolcificanti 
 
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Note 
1.  L'impianto/sistema  di  abbattimento   dovra'   obbligatoriamente
essere: 
   1.1. Installato autonomamente qualora non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
   1.2. Individuato nell'ambito della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
   1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
    

                      Schede impianti di abbattimento

|================|==================================================|
| SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE          |
|                |(filtro a tessuto)                                |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE          |
|                |(filtro a cartucce)                               |
|================|==================================================|

    
Soglia massima 
Qualora la produzione sia inferiore a  550  kg/giorno,  la  Ditta  e'
esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10  del
paragrafo "CONSIDERAZIONI E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e  considerazioni
sotto riportate relativamente  ai  cicli  tecnologici  dichiarati  ed
oggetto della domanda di autorizzazione. 
1.  Tutte  le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
2. Non sono sottoposti ad  autorizzazione  gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
3.  Gli  impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
   3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
   Nella definizione della loro ubicazione si deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
   Laddove le  norme  tecniche  non  fossero  attuabili,  l'esercente
potra'  applicare  altre  opzioni  (opportunamente  documentate)   e,
comunque,  concordate  con  il  Dipartimento  ARPA   competente   per
territorio. 
   3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o  dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
In ogni caso, qualora: 
   • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
   • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico  ad
essi collegato,  all'arresto  totale  dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
Gli impianti produttivi  potranno  essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
 
Stoccaggio 
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei  prodotti  finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche  di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per  la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto  previsto  dalla  Parte  Quinta  del  D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso  sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in  silos,  i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
 
Criteri di manutenzione 
5. Le  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 
   5.1.  manutenzione  parziale  (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
   5.2. manutenzione totale da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
   5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria. 
   5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
      • la data di effettuazione dell'intervento; 
      • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
      • la descrizione sintetica dell'intervento; 
      • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
Tale registro deve  essere  tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
 
Messa in esercizio e a regime 
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla  messa  in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
7. Il termine massimo  per  la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
Qualora durante la fase di messa a regime  si  evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
   • descritti sommariamente gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
   • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di  cui
alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
8. In caso di  impianto  gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
In caso di impianto precedentemente non  soggetto  ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un  progetto  di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
 
Modalita' e controllo delle emissioni 
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20  giorni  nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
Il ciclo di campionamento deve: 
   9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
   9.2. essere condotto seguendo le previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
   Gli esiti delle rilevazioni analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
10. Le  verifiche  successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
11. I  bilanci  di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
12.  L'eventuale  riscontro  di   inadempimenti   alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione  le  relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti  autorizzativi,
potra'  unificare  la  cadenza   temporale   dei   controlli   previa
comunicazione alla  Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
15. Qualora venga adottato un  sistema  di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
 
Metodologia analitica 
16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e   determinare   gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di  cui  sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
Si ricorda in ogni caso che: 
   16.1. L'accesso ai punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti. 
   16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni. 
   16.3. I controlli degli inquinanti devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico. 
   16.4. I risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
   • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
   • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo; 
   • Temperatura dell'effluente in °C; 
nonche' le condizioni operative  in  atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo  il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda  di  adesione  o
alla comunicazione di modifica. 
 
Materie prime 
 
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia'  in  utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale  e  prevista
di materie prime utilizzate;  se  non  gia'  utilizzate  indicare  la
quantita' anno prevista. 
N.B. Nell'ultima riga indicare la  quantita'  annua  totale  prevista
sommando le quantita' delle materie prime. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Produzione 
Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica  indicare
la produzione annua attuale e prevista altrimenti  indicare  solo  la
produzione annua prevista. 
    

|========================|==========================================|
|       Produzione       |          Quantita' in kg/anno [*]        |
|========================|=====================|====================|
|                        |         Attuale     |       Prevista     |
|========================|=====================|====================|

    
[*] Concorre al limite dei 1000 kg/giorno. 
 
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
 
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no. 
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. 
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la  sigla  di  cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
    

----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Fasi lavorative |    Gia'    |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di
                | effettuata |   |       |  connessi  |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------

    

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
oo) 
 
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
                                 II 
 
 Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio 
(come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore 
                            a 500 kg/anno 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
Ambito di applicazione 
Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo  complessivo  di  olio
(come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore
a 500 kg/giorno. 
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad  uno  specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
Si considerano lavorazioni meccaniche dei metalli: 
   • tornitura, 
   • alesatura, 
   • foratura, 
   • limatura, 
   • calandratura, 
   • imbutitura, 
   • bordatura, 
   • fustellatura, 
   • fresatura, 
   • tranciatura, 
   • trapanatura, 
   • filettatura, 
   • maschiatura, 
   • piallatura, 
   • piegatura, 
   • aggraffatura, 
   • cesoiatura 
con consumo complessivo di olio (come tale  o  come  frazione  oleosa
delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno, sono  comprese  nell'elenco
delle attivita' di cui alla  parte  I  dell'Allegato  IV  alla  parte
quinta del d.lgs. 152/2006 e pertanto, ai sensi dell'art. 272,  comma
1, dello stesso decreto, non sono sottoposte ad autorizzazione. 
Gli effluenti provenienti da lavorazioni meccaniche dei  metalli,  se
captati e convogliati in  atmosfera,  devono  rispettare  i  seguenti
limiti di emissione: 
    

|=======================================|===========================|
|              Emissione                |           Limite          |
|=======================================|===========================|
| Polveri totali comprese nebbie oleose |          10 mg/m3         |
|=======================================|===========================|

    
Non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni. 
    

|===================================================================|
| SCHEDA CO.01                                                      |
| IMPIANTO A CONDENSAZIONE                                          |
|===================================================================|

    
SCHEDE IDENTIFICATIVE IMPIANTI DI ABBATIMENTO 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico