DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160

Regolamento per la semplificazione ed il  riordino  della  disciplina
sullo  sportello  unico  per  le  attivita'  produttive,   ai   sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133.
(10G0183) 
 
 Vigente al: 29-9-2012  
 

Capo I

Principi generali ed ambito applicativo

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 116 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della
Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  123/2006/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 dicembre 2006; 
  Visto il decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; 
  Visto il decreto-legge 31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,  ed  in  particolare
l'articolo 9; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di edilizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, che ha sostituito l'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n.
241, introducendo la : «Segnalazione certificata di inizio  attivita'
- SCIA»; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2009; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni, reso nella seduta del 26 novembre 2009; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 febbraio 2010; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 10 giugno 2010 e del 4 agosto 2010; 
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per le politiche europee; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) «agenzia per le imprese» (di seguito denominata :  «Agenzia»):
il soggetto privato, accreditato ai sensi dell'articolo 38, comma  4,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    b) «amministrazioni»: le amministrazioni dello  Stato,  gli  enti
pubblici territoriali, gli altri enti  pubblici  non  economici,  gli
organismi di diritto pubblico; 
    c) «camere di commercio»:  le  camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, di cui alla legge  29  dicembre  1993,  n.
580; 
    d) «CAD»: il  Codice  dell'amministrazione  digitale  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    e) «comunicazione unica»: l'istituto di cui  all'articolo  9  del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; 
    f) «decreto-legge»: il decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    g) «SCIA»: la segnalazione certificata  di  inizio  attivita'  ai
sensi dell'articolo 19 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  come
sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, in  cui  la  ricevuta  della  segnalazione  costituisce
titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere  e)
ed f), del decreto-legge; 
    h)   «dichiarazione   di   conformita'»:   l'attestazione   della
sussistenza  dei  requisiti   previsti   dalla   normativa   per   la
realizzazione, la trasformazione, il trasferimento  e  la  cessazione
dell'esercizio dell'attivita' di impresa; 
    i) «attivita' produttive»: le attivita' di produzione di  beni  e
servizi, incluse le attivita' agricole, commerciali e artigianali, le
attivita' turistiche e alberghiere, i servizi  resi  dalle  banche  e
dagli intermediari finanziari e i servizi  di  telecomunicazioni,  di
cui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 38 del decreto-legge; 
    j) «impianti produttivi»: i  fabbricati,  gli  impianti  e  altri
luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di  produzione  di
beni e servizi; 
    k) «portale»: il sito web impresainungiorno  di  riferimento  per
imprese e  soggetti  da  esse  delegati,  che  consente  di  ottenere
informazioni e interoperare telematicamente con  gli  Enti  coinvolti
nelle diverse fasi relative ad attivita' produttive e di  prestazione
di servizi, anche attraverso le regole tecniche del Sistema  pubblico
di connettivita'; 
    l) «registro imprese»: il registro di cui  all'articolo  8  della
legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  istituito  presso  la  camera  di
commercio  e  tenuto  dall'Ufficio  competente  in  conformita'  agli
articoli 2188 e seguenti del Codice civile, sotto la vigilanza di  un
giudice delegato  dal  Presidente  del  Tribunale  del  capoluogo  di
provincia; 
    m) «sportello unico per  le  attivita'  produttive»  (di  seguito
denominato: «SUAP»): l'unico punto di accesso per il  richiedente  in
relazione a  tutte  le  vicende  amministrative  riguardanti  la  sua
attivita' produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in
luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque  coinvolte  nel
procedimento; 
    n)  «sistema  INA-SAIA»:  il  sistema  di  servizi  che  consente
l'interconnessione  e  lo  scambio  anagrafico  fra  i  comuni  e  le
pubbliche amministrazioni; 
    o) «sistema pubblico di connettivita'»  (di  seguito  denominato:
«SPC»): l'insieme di  infrastrutture  tecnologiche  tecniche  per  lo
sviluppo,  la  condivisione,  l'integrazione  e  la  diffusione   del
patrimonio informativo e dei  dati  della  pubblica  amministrazione,
necessarie per assicurare l'interoperabilita' di base ed evoluta e la
cooperazione  applicativa  dei  sistemi  informatici  e  dei   flussi
informativi,  garantendo  la   sicurezza,   la   riservatezza   delle
informazioni, nonche' la salvaguardia e  l'autonomia  del  patrimonio
informativo di ciascuna pubblica amministrazione; 
    p) «interoperabilita'»: la  capacita'  di  un  sistema  o  di  un
prodotto informatico di cooperare con altri sistemi o  prodotti,  nel
rispetto delle disposizioni del CAD e delle regole tecniche del SPC. 
                               Art. 2 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  38,  comma  3,   del
decreto-legge, e' individuato il SUAP quale unico  soggetto  pubblico
di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che  abbiano  ad
oggetto l'esercizio di  attivita'  produttive  e  di  prestazione  di
servizi,  e  quelli   relativi   alle   azioni   di   localizzazione,
realizzazione,  trasformazione,  ristrutturazione  o   riconversione,
ampliamento o trasferimento, nonche' cessazione o riattivazione delle
suddette attivita', ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59. 
  2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni
concernenti le attivita' di cui al comma 1 ed  i  relativi  elaborati
tecnici  e  allegati  sono  presentati  esclusivamente  in  modalita'
telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con
le modalita' di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP  competente
per  il  territorio  in  cui  si  svolge  l'attivita'  o  e'  situato
l'impianto. 
  3. In conformita' alle modalita' di cui all'articolo 12, commi 5  e
6, il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione  alle
altre amministrazioni che intervengono  nel  procedimento,  le  quali
adottano modalita' telematiche di ricevimento e di trasmissione. 
  4.  Sono  esclusi  dall'ambito   di   applicazione   del   presente
regolamento  gli  impianti  e  le  infrastrutture   energetiche,   le
attivita' connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e
di materie radioattive, gli impianti nucleari  e  di  smaltimento  di
rifiuti  radioattivi,  le  attivita'  di   prospezione,   ricerca   e
coltivazione di idrocarburi, nonche' le infrastrutture strategiche  e
gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e  seguenti  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. 
                               Art. 3 
 
 
                   Il portale «impresainungiorno» 
 
  1. Il portale: 
    a)  fornisce  servizi  informativi  e  operativi  ai   SUAP   per
l'espletamento delle loro attivita', anche ai fini di quanto previsto
dall'articolo 4, comma 3; 
    b) assicura la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per
le  quali  e'  sufficiente  l'attestazione   dei   soggetti   privati
accreditati, secondo criteri  omogenei  sul  territorio  nazionale  e
tenendo conto delle diverse discipline regionali; 
    c) prevede  l'utilizzo  della  procura  speciale  con  le  stesse
modalita' previste per la comunicazione unica; 
    d) contiene un sistema di pagamento per i diritti, le  imposte  e
gli oneri comunque denominati relativi ai  procedimenti  gestiti  dai
SUAP. L'interessato, anche mediante l'Agenzia per le Imprese  di  cui
all'articolo 1 lettera a), versa gli importi previsti  attraverso  il
sistema telematico messo a disposizione dal portale.  Il  sistema  di
pagamento  si  basa  sulle  regole  tecniche   approvate   ai   sensi
dell'articolo 12, comma 5; 
    e) costituisce punto di  contatto  a  livello  nazionale  per  le
attivita' di cui al decreto legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,  e
assicura  il  collegamento  con  le  autorita'  competenti  ai  sensi
dell'articolo  8,  comma  1,  lettera  i),   del   medesimo   decreto
legislativo. 
  2. Il portale, nel rispetto della  disciplina  di  cui  al  decreto
legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  interopera  con  i  sistemi
informativi e i portali gia' realizzati da Regioni o  enti  locali  e
con quelli successivamente  sviluppati  a  supporto  degli  sportelli
unici. 
  3.   Il   portale   costituisce   uno   dei   punti   di   contatto
infrastrutturale a  livello  nazionale  di  accesso  con  gli  Uffici
periferici dello Stato, secondo le  regole  di  cui  al  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  1°  aprile  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2008, ed  in
coerenza con quanto previsto all'articolo 12, commi 1, 5 e 6. 

Capo II

Funzioni e organizzazione del SUAP

                               Art. 4 
 
 
                 Funzioni e organizzazione del SUAP 
 
  1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica  e
tempestiva in luogo  degli  altri  uffici  comunali  e  di  tutte  le
amministrazioni pubbliche comunque coinvolte  nel  procedimento,  ivi
comprese     quelle     preposte     alla     tutela      ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico  o  alla
tutela della salute e della pubblica incolumita'. 
  2. Le comunicazioni al richiedente  sono  trasmesse  esclusivamente
dal SUAP; gli altri uffici comunali e  le  amministrazioni  pubbliche
diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono
trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta,  pareri  o
atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque  denominati  e
sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le
domande,  gli  atti  e  la  documentazione  ad   esse   eventualmente
presentati, dandone comunicazione al richiedente. 
  3. Il SUAP, nel rispetto dell'articolo  24  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, cura l'informazione attraverso il portale in relazione: 
    a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle  attivita'
di cui all'articolo 2, comma 1,  indicando  altresi'  quelle  per  le
quali e' consentito l'immediato avvio dell'intervento; 
    b)  alle  dichiarazioni,  alle  segnalazioni   e   alle   domande
presentate, al loro iter procedimentale e agli atti  adottati,  anche
in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall'ufficio o da
altre amministrazioni pubbliche competenti; 
    c)  alle  informazioni,  che  sono  garantite   dalle   autorita'
competenti ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo  del  26
marzo 2010, n. 59. 
  4. L'ufficio competente per il SUAP  ed  il  relativo  responsabile
sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti  interni
dei  singoli  comuni  o  dagli  accordi  sottoscritti  in   caso   di
associazione,  che  dispongono  anche   in   ordine   alla   relativa
strutturazione; nelle more dell'individuazione  del  responsabile  di
cui al presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP e' ricoperto
dal segretario comunale. Il  responsabile  del  SUAP  costituisce  il
referente  per  l'esercizio  del  diritto  di  accesso  agli  atti  e
documenti  detenuti  dal  SUAP,  anche  se   provenienti   da   altre
amministrazioni  o  da  altri  uffici  comunali.  Rimane   ferma   la
responsabilita' delle amministrazioni o  degli  uffici  comunali  per
altri atti,  comunque  connessi  o  presupposti,  diversi  da  quelli
detenuti dal SUAP. 
  5. I comuni possono esercitare le  funzioni  inerenti  al  SUAP  in
forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di
commercio. 
  6. Salva  diversa  disposizione  dei  comuni  interessati  e  ferma
restando l'unicita' del canale di  comunicazione  telematico  con  le
imprese da parte del SUAP, sono  attribuite  al  SUAP  le  competenze
dello sportello unico per l'edilizia produttiva. 
  7.  Le  domande,  le  dichiarazioni,  le  segnalazioni,  gli   atti
dell'amministrazione  e  i  relativi  allegati  sono  predisposti  in
formato elettronico e trasmessi  in  via  telematica  secondo  quanto
disposto dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12,  comma  5.  La
conoscibilita' in modalita'  telematica  degli  estremi  degli  atti,
compresi quelli della ricevuta di cui all'articolo 5,  comma  4,  non
costituisce conoscenza nei confronti dei terzi ai  fini  del  decorso
dei termini decadenziali di impugnazione. 
  8. Il collegamento tra  il  SUAP  e  il  registro  imprese  avviene
attraverso  modalita'  di  comunicazione   telematica   conformi   ai
requisiti previsti dall'Allegato  tecnico  di  cui  all'articolo  12,
comma 5,  ed  agli  standard  pubblicati  sul  portale,  nonche'  nel
rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  9. Il collegamento di cui al comma 8: 
    a) rende inammissibile ogni richiesta, da parte del  responsabile
del SUAP all'impresa interessata, di atti, documentazione o dati gia'
acquisiti dal registro imprese; 
    b) garantisce, anche ai sensi  dell'articolo  25,  comma  7,  del
decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59, che il registro imprese
renda accessibile al SUAP competente, nel rispetto  dei  principi  di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
delle misure minime di sicurezza  di  cui  al  relativo  allegato  B,
l'avvenuta  iscrizione  e  gli  eventi  modificativi  delle  imprese,
nonche' le informazioni relative  alle  segnalazioni  certificate  di
inizio attivita' ed alle comunicazioni provenienti dagli altri  SUAP,
anche con riferimento alle attivita' non soggette a SCIA,  funzionali
al procedimento in corso; 
    c) assicura lo scambio di informazioni tra il registro imprese  e
l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA; 
    d)  garantisce  l'aggiornamento  del  repertorio  delle   notizie
economiche e amministrative di cui all'articolo  9  del  decreto  del
Presidente della Repubblica del 7 dicembre  1995,  n.  581,  con  gli
estremi relativi al rilascio delle SCIA, delle comunicazioni o  altri
atti di assenso comunque denominati rilasciati dal SUAP. 
  10. Entro centoventi  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale del  presente  regolamento,  i  Comuni  attestano,
secondo le modalita' previste dall'articolo 4, comma 2, dell'Allegato
tecnico, la sussistenza in capo ai SUAP del  proprio  territorio  dei
requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a), e a-bis),  del
decreto-legge e all'articolo 2, comma 2,  del  presente  regolamento,
trasmettendola al Ministero per lo sviluppo  economico  che  cura  la
pubblicazione dell'elenco dei SUAP  sul  portale.  Tale  elenco  puo'
essere successivamente integrato su richiesta dei Comuni i  cui  SUAP
abbiano nelle more acquisito tali  requisiti.  Sono  fatte  salve  le
funzioni di verifica e di monitoraggio di cui all'articolo 11. 
  11. Nel caso in cui, al momento della scadenza del termine  di  cui
all'articolo 12, comma 1, lettera a), il comune non  abbia  istituito
il SUAP, o  questo  non  abbia  i  requisiti  di  cui  al  comma  10,
l'esercizio delle relative funzioni, decorso il  termine  di  cui  al
medesimo articolo, e' delegato, anche  in  assenza  di  provvedimenti
espressi, alla camera di commercio territorialmente  competente,  con
le modalita' previste dall'Allegato tecnico di cui  all'articolo  12,
comma 5, che assicura la partecipazione dell'ANCI alla  gestione  del
portale, sulla base della convenzione quadro tra Unioncamere e ANCI. 
  12. Nei casi di cui al comma 11, le camere di commercio, attraverso
il portale, provvedono alla  gestione  telematica  dei  procedimenti,
comprese le fasi di ricezione delle domande,  la  divulgazione  delle
informazioni, l'attivazione di adempimenti, il rilascio  di  ricevute
all'interessato e il pagamento dei diritti e delle imposte. 
  13.  In  relazione  ai  procedimenti  disciplinati   nel   presente
regolamento, il responsabile del SUAP pone a carico  dell'interessato
il pagamento delle spese e dei diritti previsti  da  disposizioni  di
leggi statali  e  regionali  vigenti,  nelle  misure  ivi  stabilite,
compresi i diritti e le spese previsti a favore  degli  altri  uffici
comunali, secondo  i  regolamenti  comunali,  provvedendo  alla  loro
riscossione e al loro trasferimento  alle  amministrazioni  pubbliche
coinvolte nel procedimento stesso. 
  14.  Il  SUAP,  espletate  le  procedure  necessarie,   trasferisce
immediatamente, in via  telematica,  e  in  assenza  di  collegamento
telematico non oltre il mese successivo al  versamento,  gli  importi
dei diritti  di  cui  al  comma  13  alle  amministrazioni  pubbliche
competenti. 

Capo III

Procedimento automatizzato

                               Art. 5 
 
 
     Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze 
 
  1. Nei casi in cui le attivita' di cui  all'articolo  2,  comma  1,
sono soggette alla disciplina della SCIA di cui all'articolo 1, comma
1, lettera g), la segnalazione e' presentata al SUAP. 
  2. La SCIA, nei casi in  cui  sia  contestuale  alla  comunicazione
unica, e' presentata presso il registro  imprese,  che  la  trasmette
immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta  con  modalita'
ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta  di  cui  al
comma 4. 
  3. La segnalazione e'  corredata  da  tutte  le  dichiarazioni,  le
attestazioni, le asseverazioni, nonche' dagli  elaborati  tecnici  di
cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  4. Il SUAP, al momento della presentazione  della  SCIA,  verifica,
con modalita' informatica, la completezza formale della  segnalazione
e dei relativi allegati.  In  caso  di  verifica  positiva,  rilascia
automaticamente  la  ricevuta  e  trasmette  immediatamente  in   via
telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni
e agli uffici competenti, in conformita' all'Allegato tecnico di  cui
all'articolo 12, commi 5 e 6. 
  5.  A  seguito  di  tale  rilascio,  il   richiedente,   ai   sensi
dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  puo'
avviare immediatamente l'intervento o l'attivita'. 
  6. Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici
comunali competenti, trasmette con modalita' telematica  al  soggetto
interessato le eventuali richieste istruttorie. 
  7.  Ai  sensi  dell'articolo  38,  comma   3,   lettera   f),   del
decreto-legge, la ricevuta di cui  al  comma  4,  costituisce  titolo
autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei
terzi e di autotutela dell'amministrazione. 
  8. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della  legge  7
agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenso, decorsi  i  termini
di cui  all'articolo  2  della  medesima  legge  dalla  presentazione
dell'istanza, ovvero i  diversi  termini  previsti  dalle  specifiche
discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a  seguito  del
rilascio della  ricevuta,  emessa  automaticamente  con  le  medesime
modalita' del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della
domanda senza necessita' di ulteriori istanze o diffide. 
                               Art. 6 
 
 
  Funzioni dell'agenzia e avvio immediato dell'attivita' d'impresa 
 
  1. Nei casi di cui all'articolo 5,  il  soggetto  interessato  puo'
avvalersi dell'Agenzia per le funzioni di cui all'articolo 38,  comma
3, lettera c), del decreto-legge. 
  2.  L'Agenzia,  compiuta  l'istruttoria,  trasmette,  in  modalita'
telematica, al SUAP una  dichiarazione  di  conformita',  comprensiva
della SCIA  o  della  domanda  presentata  dal  soggetto  interessato
corredata  dalle  certificazioni  ed  attestazioni   richieste,   che
costituisce titolo autorizzatorio per  l'esercizio  dell'attivita'  e
per l'avvio  immediato  dell'intervento  dichiarato.  Essa  ha  anche
valore di titolo edilizio con effetti immediati. Il SUAP provvede  ad
inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da
parte delle  amministrazioni  pubbliche  ai  fini  dell'attivita'  di
monitoraggio di cui al comma 1 dell'articolo 11. 
  3. L'Agenzia, in modalita'  telematica,  puo'  presentare  la  SCIA
presso l'Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa  sia
presentata  contestualmente  alla  comunicazione  unica,  secondo  la
disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 5. 
  4.  L'interessato  utilizza  gli  strumenti  informatici  messi   a
disposizione  dall'Agenzia  e  puo',   mediante   apposita   procura,
incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti  gli
atti  e  i   documenti   necessari   che   siano   in   possesso   di
un'amministrazione pubblica. 

Capo IV

Procedimento ordinario

                               Art. 7 
 
 
                         Procedimento unico 
 
  1. Fuori dei  casi  disciplinati  dal  Capo  III,  le  istanze  per
l'esercizio delle attivita' di cui  all'articolo  2,  comma  1,  sono
presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi  i
termini  piu'  brevi  previsti  dalla  disciplina   regionale,   puo'
richiedere all'interessato  la  documentazione  integrativa;  decorso
tale termine l'istanza si intende correttamente presentata. 
  2. Verificata la completezza della documentazione, il  SUAP  adotta
il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso  il  termine
di cui al  comma  1,  salvi  i  termini  piu'  brevi  previsti  dalla
normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi
del comma 3. 
  3. Quando e' necessario acquisire intese, nulla  osta,  concerti  o
assensi di diverse amministrazioni  pubbliche,  il  responsabile  del
SUAP puo' indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti
previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, ovvero dalle  altre  normative  di  settore,  anche  su
istanza del soggetto interessato o  dell'Agenzia.  La  conferenza  di
servizi e' sempre indetta nel caso in cui  i  procedimenti  necessari
per acquisire le suddette intese,  nulla  osta,  concerti  o  assensi
abbiano una durata  superiore  ai  novanta  giorni  ovvero  nei  casi
previsti dalle discipline regionali. Scaduto il  termine  di  cui  al
comma 2, ovvero  in  caso  di  mancato  ricorso  alla  conferenza  di
servizi,  si  applica  l'articolo  38,  comma  3,  lettera  h),   del
decreto-legge. 
  4. Tutti gli atti istruttori e  i  pareri  tecnici  richiesti  sono
comunicati in modalita'  telematica  dagli  organismi  competenti  al
responsabile del SUAP. 
  5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta  del
soggetto interessato, puo' svolgere attivita'  istruttoria  ai  sensi
dell'articolo 38 comma 3, lettera c), del decreto-legge, e  trasmette
la relativa documentazione, in via telematica,  al  responsabile  del
SUAP.  L'Agenzia  fornisce  assistenza   per   l'individuazione   dei
procedimenti da attivare in relazione all'esercizio  delle  attivita'
produttive o alla realizzazione degli  impianti  produttivi,  nonche'
per la redazione in formato elettronico delle domande,  dichiarazioni
e comunicazioni ed i relativi elaborati  tecnici.  Se  il  comune  lo
consente, l'Agenzia puo' fornire supporto organizzativo e  gestionale
alla conferenza di servizi. 
  6.  Il  provvedimento  conclusivo  del  procedimento,  assunto  nei
termini di cui agli articoli da 14 a  14-ter  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, e', ad ogni effetto, titolo unico per la  realizzazione
dell'intervento e per lo svolgimento delle attivita' richieste. 
  7. Il rispetto dei termini  per  la  conclusione  del  procedimento
costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli
altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi. 
                               Art. 8 
 
 
          Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici 
 
  1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico  non  individua  aree
destinate all'insediamento di impianti produttivi  o  individua  aree
insufficienti, fatta salva l'applicazione della  relativa  disciplina
regionale, l'interessato puo' richiedere al responsabile del SUAP  la
convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a
14-quinquies della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  alle  altre
normative di settore,  in  seduta  pubblica.  Qualora  l'esito  della
conferenza  di  servizi  comporti  la  variazione   dello   strumento
urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in  quella
sede, il verbale e' trasmesso al Sindaco  ovvero  al  Presidente  del
Consiglio comunale, ove esistente, che lo  sottopone  alla  votazione
del Consiglio nella prima seduta utile. Gli  interventi  relativi  al
progetto, approvato secondo le modalita' previste dal presente comma,
sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalita' previste
all'articolo 15 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  edilizia,  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  2.  E'  facolta'  degli  interessati  chiedere  tramite   il   SUAP
all'ufficio comunale competente per  materia  di  pronunciarsi  entro
trenta giorni sulla conformita', allo stato degli atti, dei  progetti
preliminari dai medesimi sottoposti  al  suo  parere  con  i  vigenti
strumenti   di   pianificazione   paesaggistica,    territoriale    e
urbanistica, senza che cio' pregiudichi la definizione dell'eventuale
successivo  procedimento;  in  caso  di   pronuncia   favorevole   il
responsabile  del  SUAP  dispone  per  il   seguito   immediato   del
procedimento con riduzione della meta' dei termini previsti. 
  3.  Sono  escluse  dall'applicazione  del  presente   articolo   le
procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli  8
e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  o  alle  relative
norme regionali di settore. 

Capo V

Disposizioni comuni

                               Art. 9 
 
 
                         Chiarimenti tecnici 
 
  1. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle  normative
tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile del SUAP,
anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni coinvolte
o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali
o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti
in associazioni o comitati che  vi  abbiano  interesse,  entro  dieci
giorni  dalla  richiesta  di  chiarimenti,  convoca  anche  per   via
telematica, dandone pubblicita' sul portale ai sensi dell'articolo 4,
comma 3, una riunione, di cui e'  redatto  apposito  verbale,  fra  i
soggetti  interessati  e  le  amministrazioni  competenti,  ai  sensi
dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.  La  convocazione
della riunione non comporta l'interruzione dell'attivita' avviata  ai
sensi delle disposizioni del presente capo. 
                               Art. 10 
 
 
                   Chiusura dei lavori e collaudo 
 
  1. Il soggetto  interessato  comunica  al  SUAP  l'ultimazione  dei
lavori, trasmettendo: 
    a) la dichiarazione del direttore dei  lavori  con  la  quale  si
attesta la conformita' dell'opera al progetto  presentato  e  la  sua
agibilita',  ove  l'interessato  non  proponga   domanda   ai   sensi
dell'articolo 25 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  edilizia,  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 
    b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il  certificato  di
collaudo effettuato da un professionista abilitato; 
  2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere
a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attivita'. 
  3.  Il  SUAP  cura  la  trasmissione  entro  cinque  giorni   della
documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli  uffici
comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i  controlli  circa
l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro  i
successivi novanta giorni, salvo il diverso  termine  previsto  dalle
specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione
non risulti la conformita'  dell'opera  al  progetto  ovvero  la  sua
rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi
di  mero  errore  materiale,  il  SUAP,  anche  su  richiesta   delle
amministrazioni o degli uffici  competenti,  adotta  i  provvedimenti
necessari assicurando l'irrogazione  delle  sanzioni  previste  dalla
legge, ivi compresa la riduzione in pristino  a  spese  dell'impresa,
dandone contestualmente comunicazione  all'interessato  entro  e  non
oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di  cui  al
comma  1;  l'intervento  di  riduzione  in   pristino   puo'   essere
direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso. 
  4.  Fatti  salvi  i  poteri  di  autotutela  e  di  vigilanza,   le
Amministrazioni e le Autorita' competenti non possono in questa  fase
adottare  interventi  difformi  dagli  adempimenti   pubblicati   sul
portale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera  a)
del presente Regolamento. 
  5.  In  conformita'  al  procedimento  di   cui   all'articolo   7,
l'imprenditore  comunica  al  SUAP  l'inizio  dei   lavori   per   la
realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo. 

Capo VI

Monitoraggio istituzionale

                               Art. 11 
 
 
         Raccordo tra Istituzioni e monitoraggio sistematico 
 
  1. I Ministri dello  sviluppo  economico,  per  la  semplificazione
normativa e per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  in
collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e Unioncamere,
assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di  rappresentanza
delle imprese, predispongono forme di monitoraggio  sull'attivita'  e
sul funzionamento del SUAP, anche con riguardo all'articolazione  sul
territorio  delle  attivita'  imprenditoriali  e  degli  insediamenti
produttivi,  alle  condizioni  di  efficienza  del  mercato  e   alla
rispondenza dei  servizi  pubblici  alle  esigenze  di  cittadini  ed
imprese, prevedendo altresi' la possibilita', per le imprese ed altri
soggetti pubblici e privati, di effettuare  segnalazioni  e  rilevare
criticita'. I monitoraggi  che  comportino  il  trattamento  di  dati
personali sono realizzati nel rispetto  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati
personali. I risultati del monitoraggio sono trasmessi, per  i  primi
tre anni dalla data di entrata in vigore della  presente  disciplina,
al Parlamento in una relazione annuale. Di essi sono  informati,  ove
necessario, il responsabile del SUAP e le  amministrazioni  pubbliche
interessate, anche ai fini dell'attivazione di controlli e  verifiche
di competenza. 
  2. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo  38,
comma  5,  del  decreto-legge,  i  Ministri  di  cui   al   comma   1
predispongono, nell'ambito degli stanziamenti di  bilancio  destinati
allo scopo a carico della finanza pubblica, un  piano  di  formazione
dei dipendenti pubblici, in collaborazione con  la  Conferenza  delle
Regioni, dell'ANCI e di Unioncamere, con la eventuale  partecipazione
anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere  sul
territorio nazionale la capacita' delle amministrazioni pubbliche  di
assicurare  sempre  e  tempestivamente  l'esercizio  del  diritto  di
iniziativa economica di cui all'articolo 38 del decreto-legge. 

Capo VII

Disposizioni finali

                               Art. 12 
 
 
       Abrogazioni e disposizioni transitorie e di attuazione 
 
  1. Il presente regolamento ha efficacia: 
    a) in relazione ai Capi I, II, III,  V  e  VI,  a  decorrere  dal
centottantesimo giorno  dalla  data  della  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta ufficiale, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 10; 
    b) in relazione al Capo IV, a decorrere da  un  anno  dalla  data
della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. 
  2. Fino alla scadenza dei termini di cui alle lettere a) e  b)  del
comma 1, ai rispettivi procedimenti continuano ad applicarsi, in  via
transitoria,  le  disposizioni  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni. 
  3. Il Governo, le Regioni e gli  Enti  locali,  in  attuazione  del
principio di leale collaborazione,  promuovono  intese  o  concludono
accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma  6,  della  legge  5  giugno
2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281, in sede di  Conferenza  unificata,  al  fine  di
definire modalita' di cooperazione organizzativa e gestionale per  la
funzionalita' e l'operativita' del sistema di sportelli unici  e  per
l'attivazione di strumenti di controllo. Le intese e gli  accordi  di
cui al periodo precedente sono, altresi', finalizzati  ad  assicurare
la standardizzazione dei procedimenti e l'unificazione, quantomeno in
ambito   regionale,   della   modulistica    delle    amministrazioni
responsabili dei sub-procedimenti, nonche' la definizione di  criteri
minimi di omogeneita' della modulistica a livello nazionale. 
  4. Fino alla definizione dei criteri minimi  di  omogeneita'  della
modulistica di cui al comma 3, il soggetto interessato  utilizza  gli
strumenti messi a disposizione dal portale, che si potra' avvalere di
quanto predisposto dai SUAP gia' operativi. 
  5.  L'Allegato  tecnico,  che  costituisce  parte  integrante   del
presente regolamento,  individua  le  modalita'  telematiche  per  la
comunicazione ed il trasferimento dei dati  tra  i  SUAP  e  tutti  i
soggetti  coinvolti  nel  procedimento,  nel  rispetto  del   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Eventuali modifiche  all'allegato
tecnico  sono  adottate  con  decreto  dei  Ministri  della  pubblica
amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico  e  per  la
semplificazione normativa, sentito il Garante per la  protezione  dei
dati personali. 
  6. Fermo restando l'esigenza di garantire le modalita'  telematiche
di comunicazione  e  di  trasferimento  dei  dati  tra  le  pubbliche
amministrazioni, le Regioni possono integrare, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, in conformita' alle regole tecniche
del SPC,  sentito  il  DigitPA  e  per  quanto  di  loro  competenza,
l'allegato tecnico di cui al comma 5, senza oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica. 
  7. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre  1998,  n.
447, e successive modificazioni, e' abrogato a decorrere dal  termine
di cui al comma 1, lettera b). 
  8. Le amministrazioni interessate  provvedono  all'adempimento  dei
compiti derivanti dal presente  regolamento  con  le  risorse  umane,
strumentali  e  finanziarie  previste  a  legislazione   vigente   e,
comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 7 settembre 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri e  ad  interim  Ministro
                                dello sviluppo economico 
 
                                Calderoli,    Ministro     per     la
                                semplificazione normativa 
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 
 
                                Ronchi,  Ministro  per  le  politiche
                                europee 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2010 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 4, foglio n. 157 
                                                             Allegato 
 
 
Specifiche tecniche per il regolamento di cui  all'art  38  del  D.L.
                  112/2008 '"Impresa in un giorno" 
 
 
                              Allegato 
 
 
(ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  5,  del  Regolamento  per   la
semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico
per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
                 dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) 
 
 
               MODALITA' TELEMATICHE DI COMUNICAZIONE 
          E TRASFERIMENTO DEI DATI TRA IL SUAP E I SOGGETTI 
                     COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO 
 
 
Art. 1 - Definizioni, riferimenti e convenzioni 
 
Ai fini del presente allegato si intendono per: 
a. "regolamento", il decreto previsto al comma 3 dell'articolo 38 del
decreto-legge 112 del 2008; 
b. "decreto-legge n. 7 del 2007", il decreto-legge 31  gennaio  2007,
n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2  aprile  2007,  n.
40; 
c. "decreto della modulistica della comunicazione unica", il  decreto
interministeriale previsto dall'articolo 9, comma 7,  primo  periodo,
del decreto-legge n. 7 del 2007; 
d. "R.E.A", il Repertorio delle notizie Economiche  e  Amministrative
di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
581 del 1995; 
e. "PEC", la Posta Elettronica Certificata ai sensi del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 68 del 2005; 
f. "provider di PEC", Certificatore accreditato di Posta  Elettronica
Certificata ai sensi del Decreto Ministeriale 2 novembre 2005; 
g. "sito istituzionale del  SUAP",  il  sito  internet  che  eroga  i
servizi previsti per il SUAP e conforme ai requisiti di legge; 
h. "W3C", World Wide Web Consortium, Consorzio internazionale per  la
promozione degli standard tecnici sui sistemi della rete Internet; 
i. "XML", eXtensible Markup Language, linguaggio basato sull'utilizzo
di elementi (tag) per creare documenti  informatici  strutturati,  in
base alle specifiche definite dal W3C; 
j. "Schema XML", documento XML che definisce la  struttura  di  altri
documenti scritti in linguaggio XML elencando quali  elementi  devono
comparire in tali documenti ed il loro ordine e  gerarchia,  in  base
alle specifiche definite dal W3C; 
k. "Web Services", insieme di standard di comunicazione in  rete  tra
applicazioni informatiche, definito dal W3C; 
l.  "WSDL",  Web  Service  Definition  Language,  linguaggio  XML  di
definizione di un servizio informatico di tipo Web Service,  definito
dal W3C; 
m. "Web Browser", un'applicazione informatica che permette all'utente
di navigare i contenuti dei siti della  rete  internet,  definito  in
base agli standard del W3C; 
n. "firma digitale", la firma elettronica di cui all'art. 1, comma 1,
lett. s del CAD; 
o. "validazione temporale", la validazione temporale di cui  all'art.
1, comma 1, lett. bb del CAD; 
p. "casella dell'impresa", la casella di PEC dell'impresa; 
q. "Documento Informatico", il documento di cui all'art. 1, comma  1,
lett. p del CAD; 
r. "PDF" o "Portable Document Format", il linguaggio informatico  per
la definizione di documenti elettronici; 
s. "PDF/A", la definizione della parte delle specifiche PDF  regolate
dallo  standard  pubblico  "ISO  19005-1,   Document   management   -
Electronic document file format for long-term preservation"; 
t.  "HTTPS",  il  protocollo  informatico  definito  dalla  specifica
pubblica RFC 2818. 
u. "autenticazione informatica", la  procedura  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lett. b del CAD; 
v. "Carta Nazionale  dei  Servizi"  o  "CNS",  il  documento  di  cui
all'art. 1, comma 1, lett. d del CAD; 
w. "Carta d'Identita'  Elettronica"  o  "CIE"  il  documento  di  cui
all'art. 1, comma 1, lett. c del CAD; 
x. "porta di dominio" componente architetturale del SPC attraverso il
quale si  accede  al  dominio  applicativo  dell'Amministrazione  per
l'utilizzo dei servizi applicativi; 
y. "protocollo informatico",  le  procedure  informatiche  utilizzate
dalle amministrazioni per la gestione  dei  documenti  ai  sensi  del
d.p.r. n. 445 del 2000; 
z. nel presente documento,  nel  caso  di  testi  da  utilizzare  nei
messaggi informatici, i termini racchiusi tra doppi apici, ad esempio
"etichetta", indicano una dicitura che i sistemi  informatici  devono
utilizzare in modo fisso; i termini racchiusi tra i simboli di minore
e maggiore, ad esempio <valore>, indicano  valori  variabili  che  il
sistemi  informatici  dovranno  attribuire  in   base   al   contesto
operativo; 
aa. l' "oggetto", il "corpo", gli "allegati" di un messaggio di posta
elettronica certificata sono  da  intendersi  come  oggetti  definiti
dalle regole tecniche della PEC di  cui  al  Decreto  Ministeriale  2
novembre 2005 pubblicato nella G.U. del 15 novembre 2005, n. 266. 
Art. 2 - Oggetto 
Il  presente  Allegato  descrive  le  modalita'  telematiche  per  la
comunicazione ed il trasferimento dei dati tra  il  SUAP  e  tutti  i
soggetti  coinvolti  nel  procedimento,  ai   sensi   del   comma   5
dell'articolo 12 del regolamento. 
In particolare sono descritti: 
- i servizi informativi e di modulistica del Portale. 
- la modalita' di formazione della domanda telematica e le specifiche
di tracciato e composizione dei documenti da allegare; 
- le modalita' di invio telematico da parte del dichiarante; 
- le modalita' di risposta telematica di un SUAP; 
- le modalita' di gestione telematica dei procedimenti nel Portale; 
- i collegamenti tra SUAP e registro delle imprese; 
- i collegamenti tra SUAP e altri enti; 
- i sistemi di pagamento; 
Art. 3 - Pubblicazione delle specifiche di formato 
La pubblicazione di specifiche tecniche di formato e'  curata  da  un
gruppo tecnico di gestione del Portale composto da rappresentanti del
DigitPA, dell'ANCI, delle Province, delle Regioni e dell'UnionCamere. 
Ad Unioncamere e' assegnato il coordinamento del gruppo tecnico. 
Il  gruppo  tecnico  si  avvale  dei  contributi  delle  associazioni
imprenditoriali  e  degli  ordini   professionali,   convocandone   i
rappresentanti con periodicita' almeno trimestrale. 
Nel Portale,  alla  sezione  "regole  tecniche",  sono  pubblicati  i
documenti  che  dettagliano  le  specifiche  tecniche  previste   nel
presente Allegato. 
La pubblicazione dei documenti relativi alle specifiche  tecniche  e'
effettuata inizialmente  in  forma  provvisoria,  resa  pubblica  per
l'inoltro di commenti da parte dei soggetti interessati. 
La pubblicazione in  forma  provvisoria  contiene  l'indicazione  del
periodo - comunque non inferiore ai 60 e non superiore ai 90 giorni -
disponibile  per  l'inoltro  dei  commenti,   che   potranno   essere
formalizzati tramite  apposita  sezione  del  portale.  Decorso  tale
periodo, il gruppo tecnico integra il documento pubblicato  in  forma
provvisoria, se necessario, e pubblica  il  documento  di  specifiche
tecniche definitivo. 

 
 
Art. 4 - Servizi informativi e modulistica del Portale 
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) e comma 2, del regolamento il
Portale deve rendere disponibili servizi informativi per i SUAP e per
gli utenti. 
Ai sensi dell'art. 4, comma 3, il Portale deve permettere al SUAP  la
pubblicazione di informazioni e modulistica. 
Ai sensi dell'art. 12, comma 4, il Portale rende disponibili, ai SUAP
o  a  soggetti  da  essi  individuati,  appositi  strumenti  per   la
definizione e la condivisione della modulistica. 
1. Sezione informazioni e modulistica 
Il Portale contiene una sezione "informazioni  e  modulistica".  Tale
sezione consente l'interrogazione di una banca dati suddivisa in aree
per Regione e SUAP. 
Per ogni SUAP saranno pubblicati: 
-  l'identificativo  dello  sportello  SUAP  (assegnato  dal  sistema
informatico e indicato nel seguito con identificativo SUAP) 
- le  caselle  PEC  messe  a  disposizione  ai  fini  della  gestione
telematica; 
- la tipologia del SUAP (comunale, associato, camerale); 
- informazioni utili ai  fini  dell'attivita'  del  SUAP  (indirizzi,
responsabili, ecc). 
A livello regionale o di singolo  SUAP,  sara'  disponibile  l'elenco
delle attivita' produttive, secondo  la  classificazione  ATECO.  Per
ciascuna attivita' saranno pubblicate le seguenti informazioni: 
- adempimenti necessari per l'attivita'; 
- classificazione  dell'adempimento  in  base  alla  possibilita'  di
immediato avvio (art 4, comma 3 punto a) del regolamento); 
- modulistica per le domande da presentare al SUAP; 
- istruzioni di compilazione; 
- altre informazioni. 
La modulistica presente nella banca dati sara' pubblicata in  formato
XML, e, nelle more della definizione di  tale  formato,  in  PDF/A  o
altro formato individuato dal gruppo tecnico. 
Ogni modulo XML, definito attraverso un  proprio  XML  Schema,  sara'
corredato  di  apposita  documentazione  che  definisca  i  controlli
semantici  minimali  per  consentire  il  controllo   formale   degli
adempimenti prima dell'accettazione delle pratiche. 
2. Caricamento e aggiornamento di informazioni e modulistica 
Il gruppo tecnico provvedera', qualora necessario, ad  effettuare  un
primo caricamento degli elementi  presenti  nella  banca  dati  della
sezione "informazioni e modulistica" anche acquisendo le informazioni
disponibili  presso  le  associazioni  imprenditoriali,  gli   ordini
professionali e gli altri enti  partecipanti  ai  lavori  del  gruppo
tecnico medesimo. 
Ai SUAP e ai soggetti  da  essi  delegati  dovranno  essere  messi  a
disposizione  accessi  riservati  alla  banca  dati   della   sezione
"informazioni e modulistica"  per  il  caricamento,  aggiornamento  e
modificazione degli elementi in essa contenuti. 
Ai  sensi  dell'art.  4  comma  10  la  banca  dati   della   sezione
"Informazioni e modulistica" costituisce  l'elenco  dei  SUAP  con  i
requisiti di cui all'art. 38, comma 3, lettere a), a-bis), e all'art.
2, comma 2 del regolamento. 
Il portale rende disponibile ai Comuni un  sistema  di  verifica  dei
requisiti per operare secondo le modalita' previste dal regolamento. 
Al termine previsto dall'art. 4, comma 10 saranno pubblicati  i  SUAP
registrati nella banca dati. 
Al termine del periodo previsto dall'art. 12 comma 1, lettera  a)  le
risultanze della banca dati saranno rese disponibili al pubblico e il
Portale entrera' in esercizio. 
La pubblicazione delle modifiche successive alla data di ingresso  in
esercizio sara' convalidata dal gruppo tecnico con cadenza al massimo
trimestrale. 

 
 
Art. 5 - Domande telematiche al SUAP 
Ai sensi dell'art. 4, comma 7, il regolamento prevede che le  istanze
verso lo sportello SUAP siano telematiche. Nel presente  articolo  si
definiscono le regole tecniche per la  formazione  di  tali  istanze,
indicate con il termine di pratiche telematiche SUAP o  semplicemente
pratiche SUAP. 
1. Pratica SUAP 
Ogni  pratica  telematica  SUAP  e'  una  collezione  di   file   che
rappresentano modelli (o moduli) e documenti, strutturata in: 
- Modello di riepilogo: 
- Un file modello-riepilogo con i dati principali che  descrivono  il
soggetto, l'oggetto della comunicazione,  il  riepilogo  degli  altri
file allegati (relativi a modulistiche e atti) e la procura  speciale
ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera c del regolamento; 
- Un file distinta-del-modello-riepilogo con la  rappresentazione  di
stampa (in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico)
del modello-generale, sottoscritto digitalmente. 
- Le relative specifiche di formato sono riportate  nel  seguito  del
presente Allegato. 
- Modulistica specifica dell'attivita' oggetto della dichiarazione: 
- Un file modello-attivita': file  informatico  che  riporta  i  dati
previsti per la dichiarazione di una specifica attivita',  contenente
le informazioni indicate dalle regole di cui all'art. 4 sezione 1 del
presente Allegato; 
-  Un  file   distinta-attivita':   documento   informatico   firmato
digitalmente, che riporta in formato di stampa  le  informazioni  del
modello cosi' come scritte nel file-pratica. 
- Allegati alla dichiarazione: 
- Eventuali moduli aggiuntivi: documenti informatici  da  allegare  a
particolari adempimenti, sottoscritti digitalmente; 
- Eventuali documenti allegati: documenti  informatici  previsti  per
alcuni  adempimenti,  es.  copia  autentica  dell'atto,  sottoscritti
digitalmente. 
La collezione di file che compongono la pratica e' raggruppata in  un
unico file compresso secondo il formato "ZIP" secondo  le  specifiche
della RFC 1950 e successive integrazioni. 
2. Nomi standard dei file 
In base al paragrafo predente, ogni pratica SUAP  e'  strutturata  in
file, il cui nome e' definito come segue. 
Ogni pratica informatica ha un codice indicato  come  codice  pratica
nella forma: 
"<codice-fiscale>-<GGMMAAAA-HHMM>" dove 
- il <codice fiscale> e'  il  codice  dell'impresa  o  di  colui  che
ricoprira'  il  ruolo  di  legale  rappresentante  della  stessa   se
l'impresa medesima non e' ancora costituita 
- i successivi 13 caratteri rappresentano la "date-time"  in  cui  la
pratica e' stata predisposta, secondo le seguenti convenzioni: 
GG ...... giorno (valori compresi tra 01 e 31) 
MM ..... mese (valori compresi tra 01 e 12) 
AAAA .. anno (valori compresi tra 2008 e 9999) 
HH .... ora (valori compresi tra 00 e 23) 
MM .... minuto (valori compresi tra 00 e 59) 
Ogni pratica informatica ha un nome file standard: "<codice-pratica>.
SUAP.zip" 
In base a quanto previsto al paragrafo 1 la pratica  e'  composta  da
dai seguenti file, denominati come segue: 
- Un  file  modello-riepilogo  (obbligatorio),  file  informatico  in
formato xml con nome: "<Codice-pratica>. SUAP.xml" 
- Un file distinta-del-modello-riepilogo (obbligatorio), documento in
formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico, con  firma
digitale: 
"<Codice-pratica>. SUAP.PDF.P7M" 
- Un file modello-attivita', file  informatico  in  formato  xml  con
nome: "<Codice-pratica>.MDA.xml" 
- Un file distinta-del-modello-attivita' (obbligatorio), documento in
formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico, con  firma
digitale: 
"<Codice-pratica>. MDA.PDF.P7M" 
- Eventuali allegati: 
"<Codice-pratica>.<NNN numero progressivo nella pratica>.PDF.P7M" 
3. Il formato del modello-riepilogo 
Il modello e' composto dai seguenti riquadri: 
1. Ufficio destinatario 
2. Informazioni anagrafiche dell'impresa che invia l'istanza 
3. Oggetto della comunicazione 
4. Procura speciale - dati e dichiarazioni (solo in caso di delega) 
5. Estremi del dichiarante (titolare, legale rappresentante,  notaio,
intermediario, delegato) 
6. Domicilio elettronico (Posta Elettronica Certificata) dell'impresa
dove notificare le ricevute previste dalla procedura amministrativa 
7. Elenco dei documenti informatici allegati (riquadro ripetitivo per
ogni file presente nella pratica ) 
8. Estremi di protocollazione e versione tracciato 
Il formato XML del modello e' pubblicato nel Portale. 
4. La presentazione a stampa del modello-riepilogo 
Il  fac-simile  con  la  rappresentazione  grafica  del  modello   e'
pubblicato nel Portale in formato PDF/A o altro formato indicato  dal
gruppo tecnico. 
5. Invio della pratica telematica 
La pratica SUAP e' trasmessa al Portale o al sito  istituzionale  del
SUAP tramite Web Browser, previa autenticazione  informatica  secondo
le modalita' previste dal CAD, ovvero in allegato ad un messaggio PEC
indirizzato alla casella PEC individuata da ciascun SUAP e pubblicata
nel Portale. 
In caso di utilizzo di PEC: il contenuto del messaggio PEC  avra'  il
seguente formato: 
- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi: 
"SUAP: <identificativo  sportello  destinatario>  -  <codice  fiscale
impresa> - <denominazione impresa>" 
- Nel corpo del messaggio i seguenti campi: 
"SUAP: <identificativo SUAP destinatario>" 
"Pratica: <codice pratica SUAP>" 
"Impresa: <codice fiscale impresa> - <denominazione impresa>" 
"Richiesta <tipologia richiesta> " 
- In allegato: Il file di pratica SUAP  ("<codice-pratica>.SUAP.zip")
previsto ai paragrafi precedenti. 
Il campo <tipologia richiesta> potra' assumere  i  valori  pubblicati
nel Portale  nell'ambito  delle  specifiche  tecniche.  A  titolo  di
esempio : "richiesta", "esito", "domanda" 
6. Invio della pratica telematica tra pubbliche amministrazioni 
La pratica SUAP e' trasmessa via SPC o, nelle more della  definizione
degli  accordi  di  servizio,  tramite  PEC,  secondo  le  specifiche
descritte all'articolo 10 del presente allegato. 

 
 
Art. 6 - Risposte telematiche di un SUAP 
Ai sensi dell'art. 4, comma 1 del regolamento, il SUAP  assicura  una
risposta telematica alla pratica ricevuta secondo i termini  previsti
per i singoli procedimenti amministrativi di competenza. 
1. Ricevute telematiche 
La ricevuta di pratica SUAP, anche ai sensi dell'art. 5, comma 4, del
regolamento e' emessa in modalita' automatica dal Portale o dal  sito
istituzionale del SUAP tramite  Web  Browser,  previa  autenticazione
informatica e secondo le modalita' previste  dal  CAD,  ovvero  dalla
casella PEC del SUAP, ed e' firmata digitalmente dal responsabile del
procedimento o dal responsabile del SUAP. 
In caso di utilizzo di PEC: il contenuto del messaggio PEC  avra'  il
seguente formato: 
- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi: 
"SUAP: <identificativo SUAP mittente> - <codice  fiscale  impresa>  -
<denominazione impresa>" 
- Nel corpo del messaggio i seguenti campi: "Pratica: <codice pratica
SUAP>" 
"Protocollo <identificativo protocollo>" 
Il messaggio e' composto di allegati descritti nel seguito. 
La ricevuta e' composta da un file XML  nominato  "SUAP-ricevuta.xml"
che riporta: 
- Ufficio ricevente 
- Informazioni anagrafiche dell'impresa che invia l'istanza 
- Oggetto della comunicazione 
- Estremi del dichiarante 
- Elenco dei documenti informatici allegati 
- Estremi del responsabile del procedimento 
- Estremi di protocollazione 
Il formato XML della ricevuta  di  pratica  SUAP  e'  pubblicato  nel
Portale. 
La  ricevuta  di  pratica  SUAP  e'  inoltre  completata  dalla   sua
rappresentazione a stampa in formato PDF/A o altro  formato  indicato
dal gruppo tecnico, secondo il fac-simile riportato nel Portale. Tale
documento e' il file a cui e' apposta la firma digitale. 
Nelle more del rilascio automatico  di  una  ricevuta  di  protocollo
sottoscritta dal responsabile del procedimento,  da  inviare  tramite
PEC, si riterra' valida, ai fini  della  decorrenza  dei  termini  ai
sensi dell'art. 5 commi 4 lettera b) e 6 del regolamento, la ricevuta
di avvenuta consegna rilasciata dal provider di PEC. 
2. Altre comunicazioni 
Le comunicazioni e i provvedimenti relativi  alla  pratica  SUAP,  ai
sensi dell'art. 5, comma 6, del regolamento,  sono  resi  accessibili
dal Portale o dal sito istituzionale del SUAP  tramite  Web  Browser,
previa autenticazione informatica secondo le modalita'  previste  dal
CAD, ovvero inviati dalla  casella  PEC  del  SUAP,  e  sono  firmati
digitalmente dal responsabile del procedimento o dal responsabile del
SUAP. 
In caso di utilizzo di PEC: il contenuto del messaggio PEC  avra'  il
seguente formato: 
- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi: 
"SUAP: <identificativo SUAP mittente> - <codice  fiscale  impresa>  -
<denominazione impresa>" 
- Nel corpo del messaggio i seguenti campi: "Pratica: <codice pratica
SUAP> " 
"Protocollo <identificativo protocollo>" 
La   comunicazione   e'   composta   da   un   file   XML    nominato
"SUAP-comunicazione.xml" che riporta: 
- Ufficio emittente 
- Destinatario, cioe' l'impresa che ha inviato l'istanza 
- Destinatario per conoscenza, cioe' il dichiarante 
- Oggetto della comunicazione 
- Testo della comunicazione/provvedimento 
- Estremi del responsabile del procedimento 
- Estremi di protocollazione 
Il formato XML della comunicazione e' pubblicato nel Portale. 
La comunicazione e' inoltre completata dalla sua  rappresentazione  a
stampa in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo  tecnico,
secondo il fac-simile riportato nel Portale.  Tale  documento  e'  il
file a cui e' apposta la firma digitale. 

 
 
Art. 7 - Gestione telematica dei procedimenti nel sito  istituzionale
del SUAP 
Ai sensi dell'articolo 2 comma  2  del  regolamento  il  SUAP  riceve
domande, dichiarazioni e comunicazioni  esclusivamente  in  modalita'
telematica. 
1. Protocollo Informatico 
Le comunicazioni al SUAP sono protocollate secondo la disciplina  del
protocollo  informatico.  Il  SUAP  puo'  utilizzare  il   protocollo
informatico dell'ente, mediante assegnazione in  una  specifica  area
organizzativa. 
2. Ricevute e comunicazioni telematiche 
Le  ricevute  e  le  altre  comunicazioni  rispettano  le  specifiche
dell'articolo 6 del presente allegato. 
3. Accesso alle pratiche presentate 
Ai sensi del art 4, comma  3,  punto  b)  del  regolamento,  il  sito
istituzionale del SUAP rende disponibile tramite Web Browser  un'area
riservata ad ogni  utente  al  fine  della  gestione  delle  pratiche
telematiche. 
L'utente accede all'area riservata tramite autenticazione informatica
secondo le modalita' previste dal CAD. 
Dall'area riservata sara'  possibile  consultare  informazioni  sullo
stato avanzamento della pratica SUAP  e  accedere  alle  informazioni
previste dall'art 4, comma 3, punto b del regolamento. 

 
 
Art. 8 - Gestione telematica dei procedimenti nel Portale nei casi di
delega alla Camera di Commercio 
Ai sensi dell'articolo 4, commi 10 e 11, del regolamento la camera di
commercio puo' essere delegata dal comune per l'esercizio del SUAP. 
1. Protocollo Informatico 
Le comunicazioni al SUAP sono protocollate secondo la disciplina  del
protocollo informatico. Il SUAP gestito  dalla  camera  di  commercio
puo'  utilizzare  il  protocollo  informatico   dell'ente   camerale,
mediante assegnazione in una specifica area organizzativa. 
2. Ricevute e comunicazioni telematiche 
Le  ricevute  e  le  altre  comunicazioni  rispettano  le  specifiche
dell'articolo 6 del presente allegato. 
3. Accesso alle pratiche presentate 
Ai sensi del art 4, comma 3, punto b)  del  regolamento,  il  Portale
rende disponibile tramite  Web  Browser  un'area  riservata  ad  ogni
utente al fine della gestione delle pratiche telematiche. 
L'utente accede all'area riservata tramite autenticazione informatica
secondo le modalita' previste dal CAD. 
Dall'area riservata sara'  possibile  consultare  informazioni  sullo
stato avanzamento della pratica SUAP  e  accedere  alle  informazioni
previste dall'art 4, comma 3, punto b del regolamento. 

 
 
Art. 9 - SCIA contestuale alla comunicazione unica 
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del  regolamento  e'  prevista  la
presentazione di SCIA contestuale alla comunicazione unica. 
La comunicazione unica e' quindi integrata secondo quanto di  seguito
previsto. 
1. Estenzioni al modello di comunicazione unica 
Il modello previsto per la comunicazione unica e'  integrato  con  la
possibilita'  di  allegazione  dei  documenti  della  SCIA  e   della
indicazione del SUAP destinatario della pratica. 
2. Trasmissione al SUAP 
La SCIA e relativi documenti allegati nella comunicazione unica  sono
trasmessi dall'ufficio del registro delle imprese competente via  SPC
o, nelle more della  definizione  degli  accordi  di  servizio,  alla
casella PEC individuata da ciascun SUAP e pubblicata nel Portale. 
In caso di utilizzo di PEC: il contenuto del messaggio PEC  avra'  il
seguente formato: 
- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi: 
"RI: <uficio registro imprese mittente> - <codice fiscale impresa>  -
<denominazione impresa>" 
- Nel corpo del messaggio i seguenti campi: 
"SUAP: <identificativo SUAP destinatario>" 
"Pratica: <codice comunicazione unica>" 
"Impresa:  <codice  fiscale  impresa>  -   <denominazione   impresa>"
"Protocollo RI <identificativo protocollo>" 
- In allegato il file del modulo SCIA, gli altri  allegati  necessari
al SUAP ed un file "SUAPRI.xml"  con  le  informazioni  previste  nel
corpo del messaggio e con formato definito nel portale nella  sezione
delle specifiche tecniche. 

 
 
Art. 10 - Specifiche tecniche per la cooperazione 
Il presente articolo descrive  le  caratteristiche  del  sistema  per
l'interscambio telematico  dei  dati  tra  il  SUAP  e  le  pubbliche
amministrazioni che devono interagire con il  SUAP,  anche  ai  sensi
dell'art. 3 comma 2 del regolamento. 
Le pubbliche amministrazioni interessate devono adottare la modalita'
di cooperazione e colloquio telematico al  fine  di  trasmettere  con
immediatezza  al  SUAP  l'esito  e  lo  stato  di   avanzamento   del
procedimento. 
Le  comunicazioni  sono  inviate  tramite  il  Sistema  Pubblico   di
Connettivita' e Cooperazione e,  nelle  more  della  definizione  dei
relativi accordi di servizio, tramite PEC. 
- In caso di utilizzo di PEC: 
- la trasmissione della domanda o  richiesta  all'Ente  e'  inoltrata
alla casella PEC 
definita dall'Amministrazione, mediante la casella di  PEC  del  SUAP
mittente; 
- l'esito della richiesta  e'  inoltrato  tramite  posta  elettronica
certificata dall'Amministrazione destinataria alla  casella  PEC  del
SUAP mittente; 
- ad ogni domanda trasmessa dall'utente al SUAP  deve  corrispondere,
in funzione dei contenuti della richiesta, l'invio di un messaggio di
posta certificata ad una o piu' caselle PEC definite dal  sistema  di
cooperazione. 
Il contenuto del messaggio PEC avra' il seguente formato: 
- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi: 
"<ufficio ente mittente> - <codice fiscale impresa> -  <denominazione
impresa>" 
- Nel corpo del messaggio i seguenti campi: 
"SUAP: <identificativo SUAP competente>" 
"Pratica: <codice pratica SUAP> " 
"Impresa:  <codice  fiscale  impresa>  -   <denominazione   impresa>"
"Protocollo RI <identificativo protocollo della comunicazione unica>"
"Protocollo Ente: <identificativo protocollo dell'ente>" 
"Tipo messaggio: <codice che identifica il tipo di messaggio>" 
- In allegato al messaggio i documenti necessari per la comunicazione
ed un file "SUAPENTE.xml" con le informazioni previste nel corpo  del
messaggio e con formato definito  nel  portale  nella  sezione  delle
specifiche tecniche. 

 
 
Art. 11 - Collegamento tra SUAP e Registro Imprese 
Sono definite le specifiche di comunicazione tra SUAP ed il  registro
imprese ai sensi del art. 4, comma 8 del regolamento. 
L'art. 4 comma 9, lettera  b)  stabilisce  che  il  Registro  imprese
garantisca ai SUAP  competenti  il  ricevimento  di  informazioni  in
merito all'iscrizione ed alle modificazioni dell'impresa nel registro
imprese. 
A tal fine, il SUAP accedera' alle informazioni del registro  imprese
tramite i servizi resi disponibili dal sistema camerale  mediante  il
sito internet www.impresainungiorno.gov.it oppure  con  la  porta  di
dominio del registro delle imprese. 
Nel caso di accesso alla  porta  di  dominio  saranno  necessari  gli
opportuni accordi  di  servizio  previsti  dal  Sistema  Pubblico  di
Connettivita'. 
L'art. 4, comma 9, lettera d) prevede l'aggiornamento del  repertorio
delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo  9  del
D.P.R. 581/1995 con gli estremi relativi al  rilascio  delle  SCIA  o
altri atti di assenso rilasciati dal SUAP comunque denominati. A  tal
fine il SUAP invia il contenuto della SCIA  via  SPC  o,  nelle  more
della definizione degli accordi di servizio, tramite PEC. 
In tal caso il contenuto del messaggio PEC avra' il seguente formato: 
- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi: 
"SUAP: <identificativo SUAP competente> - <codice fiscale impresa>  -
<denominazione impresa>" 
- Nel corpo del messaggio i seguenti campi: 
"SUAP: <identificativo SUAP competente>" 
"Pratica: <codice pratica SUAP> " 
"Impresa:  <codice  fiscale  impresa>  -   <denominazione   impresa>"
"Protocollo: <identificativo protocollo >" 
"RI: <uficio RI destinatario>" 
"Tipo messaggio: <codice che identifica il tipo di messaggio>" 
- In allegato il file del modulo SCIA ed un file  "SUAP-REA.xml"  con
le informazioni previste  nel  corpo  del  messaggio  e  con  formato
definito nel portale nella sezione delle specifiche tecniche. 
L'art. 4, comma 9, lettera d) prevede lo scambio di informazioni  tra
il  registro  imprese  e  l'anagrafe  comunale  mediante  il  sistema
INA-SAIA. I gestori dei rispettivi sistemi  concordano  le  modalita'
tecniche  di  comunicazione  ai  fini  dell'aggiornamento  dei   dati
dell'anagrafe comunale con il registro imprese. 

 
 
Art. 12 - Sicurezza e riservatezza dei collegamenti 
I dati personali oggetto di trattamento devono essere protetti contro
il rischio di intrusione mediante l'attivazione di  idonei  strumenti
elettronici, secondo le misure minime di sicurezza per i  trattamenti
con strumenti elettronici prescritte dal codice per la protezione dei
dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  e  dal
relativo  disciplinare  tecnico  in  materia  di  misure  minime   di
sicurezza, allegato B. 
I collegamenti dei precedenti articoli 8 e 9 sono gestiti tramite SPC
e PEC nell'ottemperanza dei requisiti di sicurezza e riservatezza  di
tali standard e in considerazione delle misure  minime  previste  dal
Codice in materia di protezione dei dati  personali.  Su  valutazione
dei singoli enti, i messaggi descritti potranno essere protetti anche
tramite  l'utilizzo  del  protocollo  SSL   o   di   altre   tecniche
crittografiche al fine  di  garantire  la  riservatezza,  e  comunque
secondo gli standard di sicurezza previsti dall'SPC. 
Gli accessi alle banche dati degli enti devono avvenire nel  rispetto
delle misure minime di sicurezza previste dall'allegato B  al  Codice
per la protezione dei dati personali. Gli  utenti  dovranno  pertanto
essere dotati di credenziali  di  autenticazione  che  consentano  il
superamento  di  una  procedura  di  autenticazione  relativa  a  uno
specifico trattamento o a un insieme  di  trattamenti.  Tali  accessi
saranno autorizzati per le persone definite dagli enti e riconosciute
tramite apposita credenziale di autenticazione informatica, quale  la
Carta Nazionale dei Servizi e la Carta  d'identita'  elettronica,  in
possesso e uso esclusivo dell'incaricato ed eventualmente associata a
un codice identificativo o a una parola chiave, oppure altra forma di
autenticazione informatica prevista dal CAD. 
L'elenco  delle  persone  autorizzate  all'accesso  e'  definito  con
procedure interne di ciascuna amministrazione. 
Al fine di facilitare  la  gestione  delle  abilitazioni,  il  gruppo
tecnico di gestione del Portale potra' definire e rendere disponibile
un  registro  informatico  dei  certificati  digitali  delle  persone
autorizzate e i livelli di abilitazione e delega a loro assegnati. 
I  profili  di  autorizzazione   sono   individuati   e   configurati
anteriormente  all'inizio  del  trattamento,  in  modo  da   limitare
l'accesso ai soli dati necessari  per  effettuare  le  operazioni  di
trattamento. Almeno annualmente il gruppo  tecnico  di  gestione  del
Portale deve  verificare  la  sussistenza  delle  condizioni  per  la
conservazione dei profili di autorizzazione. 

 
 
Art. 13 - Sistemi di pagamento 
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett.  c)  il  Portale  consente  agli
utenti di effettuare il pagamento per i diritti e le imposte relativi
ai procedimenti gestiti dal SUAP. 
Il sistema di pagamento,  immediatamente  operativo  ai  sensi  della
normativa vigente, si adegua alle regole tecniche di cui all'art.  38
del  CAD,  qualora  applicabili.  Il  sistema  inoltre  consente   di
effettuare i versamenti ai SUAP in modalita' telematica relativamente
a: 
- imposte (imposta di bollo virtuale); 
- tasse di concessione governativa (nazionali e/o regionali); 
- Diritti di segreteria 
Il Portale fornisce servizi infrastrutturali ("Gateway di Pagamento")
per la gestione della logica del  flusso  dei  pagamenti  da/verso  i
circuiti di pagamento, consentendo di interfacciare i diversi sistemi
di pagamento e gestire il  flusso  delle  transazioni  di  pagamento,
garantendone l'integrita', la registrazione su appositi log contabili
e la successiva rendicontazione e gestione. 
<NOTA: In relazione  alla  progettazione  del  sistema  di  pagamento
occorre definire, con i vari soggetti coinvolti, modalita'  condivise
per il versamento e  la  contabilizzazione  delle  imposte,  tasse  e
diritti di segreteria che gli utenti  devono  versare  in  base  alle
procedure richieste. 
Il sistema di pagamento sara' attivato sul Portale  fornendo  servizi
infrastrutturali per il flusso dei pagamenti verso tutti  gli  attori
coinvolti. La quantita' delle transazioni previste e la necessita' di
garantirne l'integrita', la registrazione su appositi log contabili e
la successiva rendicontazione e gestione, richiederanno  comunque  un
confronto con le pubbliche amministrazioni interessate>