DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162

  Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE
sugli  ascensori  e  di   semplificazione  dei  procedimenti  per  la
concessione  del nulla  osta  per ascensori  e montacarichi,  nonche'
della relativa licenza di esercizio.
 
 Vigente al: 22-10-2012  
 

Capo I

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
  Vista  la  direttiva  95/16/CE  concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
  Visto  l'articolo  20,  comma  8, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
allegato 1, n. 7, e successive modificazioni;
  Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951,
n. 1767;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n.
1497;
  Visto  l'articolo  2  del  decreto-legge  30  giugno  1982, n. 390,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
441;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 settembre 1998;
  Sentita  la conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 1999;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 9 aprile 1999;
  Sulla  proposta  dei  Ministri per le politiche comunitarie, per la
funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di  concerto con i Ministri per gli affari regionali, della sanita' e
del lavoro e della previdenza sociale;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

                    (( (Ambito di applicazione).

  1.  Le  norme del presente regolamento si applicano agli ascensori,
in  servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonche' ai
componenti  di  sicurezza,  utilizzati  in tali ascensori ed elencati
nell'allegato IV.
  2. Gli apparecchi di sollevamento che si spostano lungo un percorso
perfettamente  definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide
rigide,   sono   considerati   apparecchi  che  rientrano  nel  campo
d'applicazione del presente regolamento.
    3.   Sono   esclusi   dal  campo  di  applicazione  del  presente
regolamento:  a)  gli  apparecchi di sollevamento la cui velocita' di
spostamento   non  supera  0,15  m/s,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 11;
    b) gli ascensori da cantiere;
    c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;
    d)  gli  ascensori  appositamente  progettati  e costruiti a fini
militari o di mantenimento dell'ordine;
    e)  gli  apparecchi  di  sollevamento  dai  quali  possono essere
effettuati lavori;
    f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
    g)  gli  apparecchi  di sollevamento destinati al sollevamento di
artisti durante le rappresentazioni;
    h)   gli  apparecchi  di  sollevamento  installati  in  mezzi  di
trasporto;
    i)  gli  apparecchi  di  sollevamento collegati ad una macchina e
destinati  esclusivamente  all'accesso ai posti di lavoro, compresi i
punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
    l) i treni a cremagliera;
    m) le scale mobili e i marciapiedi mobili.))
                               Art. 2
                          (( (Definizioni).

  1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
    a)  ascensore:  un  apparecchio di sollevamento che collega piani
definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide
rigide  e  la  cui  inclinazione  sull'orizzontale  e' superiore a 15
gradi, destinato al trasporto:
      1) di persone,
      2) di persone e cose,
      3)  soltanto di cose, se il supporto del carico e' accessibile,
ossia se una persona puo' entrarvi senza difficolta', ed e' munito di
comandi  situati  all'interno  del supporto del carico o a portata di
una persona all'interno del supporto del carico;
    b)  montacarichi:  un  apparecchio  di  sollevamento a motore, di
portata non inferiore a 25 kg, che collega piani definiti mediante un
supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta
lungo  un  percorso  perfettamente  definito  nello  spazio, e la cui
inclinazione  sull'orizzontale  e' superiore a 15 gradi, destinato al
trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile,
non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a
portata di una persona all'interno del supporto del carico;
    c)   supporto   del   carico:   la  parte  dell'ascensore  o  del
montacarichi  che  sorregge  le  persone e/o le cose per sollevarle o
abbassarle;
    d)    installatore    dell'ascensore:   il   responsabile   della
progettazione,   della   fabbricazione,  dell'installazione  e  della
commercializzazione  dell'ascensore,  che  appone  la  marcatura CE e
redige la dichiarazione CE di conformita';
    e)  commercializzazione  di  un  ascensore:  ha  luogo  allorche'
l'installatore  mette  per  la prima volta l'ascensore a disposizione
dell'utente;
    f)  commercializzazione  di  un componente di sicurezza: la prima
immissione  sul  mercato  dell'Unione  europea,  a  titolo  oneroso o
gratuito,  di  un  componente di sicurezza per la sua distribuzione o
impiego;
    g)  componenti  di sicurezza: i componenti elencati nell'allegato
IV;
    h) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della
progettazione  e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che
appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformita';
    i)   ascensore  modello:  un  ascensore  rappresentativo  la  cui
documentazione  tecnica  indica  come  saranno rispettati i requisiti
essenziali  di  sicurezza  negli  ascensori  derivati  dall'ascensore
modello,  definito  in  base  a  parametri  oggettivi  e che utilizza
componenti  di  sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono
chiaramente specificate, con indicazione dei valori massimi e minimi,
tutte  le  varianti  consentite  tra  l'ascensore  modello  e  quelli
derivati dallo stesso. E' permesso dimostrare con calcoli o in base a
schemi  di progettazione la similarita' di una serie di dispositivi o
disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza;
    l)  messa  in  esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore o
del componente di sicurezza;
    m)   modifiche   costruttive   non  rientranti  nell'ordinaria  o
straordinaria manutenzione, in particolare:
      1) il cambiamento della velocita';
      2) il cambiamento della portata;
      3) il cambiamento della corsa;
      4)  il  cambiamento  del  tipo  di  azionamento,  quali  quello
idraulico o elettrico;
      5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con
la    sua    intelaiatura,   del   quadro   elettrico,   del   gruppo
cilindro-pistone,  delle  porte  di piano, delle difese del vano e di
altri componenti principali;
    n)  norme  armonizzate:  le  disposizioni  di  carattere  tecnico
adottate  dagli  organismi  di  normazione  europea  su mandato della
Commissione  europea  e  da quest'ultima approvate, i cui riferimenti
sono  pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee e
trasposte in una norma nazionale;
    o)  ascensori  e montacarichi in servizio privato: gli ascensori,
montacarichi   e   apparecchi   di   sollevamento   rispondenti  alla
definizione  di  ascensore la cui velocita' di spostamento non supera
0,15  m/s  installati  in  edifici pubblici o privati, a scopi ed usi
privati, anche se accessibili al pubblico.))
                               Art. 3.
                     Dimostrazione di prototipi

  1.  E'  consentita la presentazione, in particolare in occasione di
fiere,  esposizioni  e  dimostrazioni di ascensori o di componenti di
sicurezza  non  conformi  alle disposizioni del presente regolamento,
purche'  l'apparecchio  non  sia  messo in uso e un apposito cartello
indichi   chiaramente   la   non  conformita'  dell'ascensore  o  dei
componenti  di  sicurezza e l'impossibilita' di acquistarli prima che
siano  resi  conformi  dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito
nel territorio dell'Unione europea.
                               Art. 4.
     Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute

  1.  Gli  ascensori  e  i  componenti di sicurezza cui si applica il
presente  regolamento  devono  rispondere  ai requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute previsti nell'allegato I.
  2. Gli ascensori e i componenti di sicurezza muniti della marcatura
CE  e  accompagnati  dalla  dichiarazione  CE  di  conformita' di cui
all'allegato II sono considerati conformi a tutte le prescrizioni del
presente regolamento.
  3.  Ogni  altra  apparecchiatura  destinata,  per dichiarazione del
fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione
europea,  ad  essere  incorporata  in  un ascensore cui si applica il
presente regolamento, puo' essere liberamente commercializzata.
  4.  La  persona  responsabile  della  realizzazione dell'edificio o
della  costruzione e l'installatore dell'ascensore devono comunicarsi
reciprocamente  gli  elementi  necessari  e devono prendere le misure
adeguate  per  garantire  il corretto funzionamento e la sicurezza di
utilizzazione dell'impianto.
  5.  I soggetti cui al comma 4 devono assicurare che all'interno dei
vani  di  corsa  previsti  per gli ascensori non vi siano tubazioni o
installazioni  diverse  da  quelle necessarie al funzionamento o alla
sicurezza dell'impianto.
                               Art. 5.
                  Norme armonizzate e disposizioni
                      di carattere equivalente

  1. Le norme tecniche nazionali che traspongono le norme armonizzate
sono   pubblicate,  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio   e   dell'artigianato,   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  2.  Quando  una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata
prevede  uno  o  piu'  requisiti  essenziali di sicurezza e di tutela
della  salute,  l'ascensore costruito in conformita' di tale norma si
considera  conforme  ai  suddetti  requisiti.  Si  considera altresi'
conforme  ai  requisiti  di  cui si tratta il componente di sicurezza
atto  a  consentire all'ascensore su cui sia correttamente montato di
rispondere agli stessi requisiti.
  3.  In  assenza  di norme armonizzate, con regolamento adottato con
decreto    del    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato,  sono  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica  italiana le norme tecniche nazionali, che sono importanti
o  utili  per  la  corretta  applicazione dei requisiti essenziali di
sicurezza di cui all'allegato I.
  4. Gli enti normatori italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n.
317,  adottano  le  procedure  necessarie  per  consentire alle parti
sociali  la  partecipazione  nel processo di elaborazione e controllo
delle norme armonizzate in materia di ascensori.
  5.  Il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
se  le  norme  armonizzate  non  appaiono  rispondenti  ai  requisiti
essenziali  di  sicurezza e di tutela della salute, provvede ad adire
il comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE.
                               Art. 6.
             Procedura di valutazione della conformita'

  1.  Prima  della  commercializzazione  dei  componenti di sicurezza
elencati  nell'allegato  IV,  il  fabbricante  di  un  componente  di
sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunita' devono:
    a) presentare il modello del componente di sicurezza per un esame
CE  del  tipo  conforme all'allegato V e sottoporlo a controlli della
produzione da parte di un organismo notificato ai sensi dell'allegato
XI,  oppure  presentare il modello del componente di sicurezza per un
esame  CE  del tipo conforme all'allegato V e applicare un sistema di
garanziaqualita'  conforme  all'allegato  VIII per il controllo della
produzione  oppure  applicare un sistema di garanziaqualita' completo
conforme all'allegato IX;
    b)  apporre  la marcatura CE su ciascun componente di sicurezza e
redigere  una  dichiarazione  di  conformita'  recante  gli  elementi
indicati  nell'allegato II, tenendo conto delle prescrizioni previste
negli allegati VIII, IX, XI di riferimento;
    c)  conservare  una  copia della dichiarazione di conformita' per
dieci   anni  a  decorrere  dall'ultima  data  di  fabbricazione  del
componente di sicurezza.
  2.  Prima  della  commercializzazione  ogni ascensore e' costruito,
installato e provato attuando una delle seguenti procedure:
    a) di controllo finale di cui all'allegato VI,
oppure
    di garanzia di qualita' di cui all'allegato XII,
oppure
    di garanzia di qualita' di cui all'allegato XIV,
se  progettato in conformita' ad un ascensore sottoposto all'esame CE
del  tipo di cui all'allegato V, ovvero, se progettato in conformita'
ad  un  ascensore  modello  sottoposto  all'esame  CE del tipo di cui
all'allegato  V, ovvero, se progettato in conformita' ad un ascensore
per  il  quale  sia  stato attuato un sistema di garanzia di qualita'
conforme  all'allegato  XIII,  integrato da un controllo del progetto
ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate;
    b) di verifica dell'unita', di cui all'allegato X, ad opera di un
organismo notificato;
    c) di garanzia di qualita' di cui all'allegato XIII, integrata da
un controllo del progetto se quest'ultimo non e' interamente conforme
alle norme armonizzate.
  3. Le procedure relative alle fasi di progettazione e costruzione e
a  quelle  di  installazione  e  prova, possono essere compiute sullo
stesso  ascensore,  se  questo  e'  progettato  in  conformita' ad un
ascensore sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato V.
  4.  Nei  casi  di  cui  al comma 2, lettera a), il responsabile del
progetto     fornisce     al    responsabile    della    costruzione,
dell'installazione  e  delle  prove,  tutta  la  documentazione  e le
indicazioni   necessarie   affinche'  queste  operazioni  si  possano
svolgere in piena sicurezza.
  5.  In tutti i casi menzionati al comma 2, l'installatore appone la
marcatura  CE all'ascensore e redige una dichiarazione di conformita'
recante  gli  elementi  indicati nell'allegato II tenendo conto delle
prescrizioni  previste  nell'allegato di riferimento (allegato VI, X,
XII,  XIII,  XIV), conservandone una copia per dieci anni a decorrere
dalla  data  di  commercializzazione  dell'ascensore.  La Commissione
dell'Unione   europea,   gli  Stati  membri  e  gli  altri  organismi
notificati  possono  ottenere  dall'installatore,  su  richiesta, una
copia della suddetta dichiarazione di conformita' e dei verbali delle
prove relative all'esame finale.
  6.  Quando  gli ascensori o i componenti di sicurezza costituiscono
oggetto  di altre direttive comunitarie relative ad aspetti diversi e
che   prevedono  l'apposizione  della  marcatura  CE,  questa  indica
altresi'  che  gli ascensori o i componenti di sicurezza si presumono
conformi alle disposizioni di queste altre direttive.
  7. Quando una o piu' delle direttive di cui al comma 6, lasciano al
fabbricante  la  facolta' di scegliere il regime da applicare durante
un  periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli ascensori o i
componenti  di  sicurezza  sono  conformi  soltanto alle disposizioni
delle direttive applicate dall'installatore o dal fabbricante. In tal
caso,  i  riferimenti  alle  direttive  applicate,  pubblicati  nella
Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita' europee, devono essere riportati
nei  documenti,  nelle avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti
dalle  direttive  e  che  accompagnano l'ascensore o il componente di
sicurezza.
  8.   Quando   l'installatore  dell'ascensore,  il  fabbricante  del
componente  di  sicurezza, il suo mandatario stabilito nel territorio
dell'Unione europea non rispettano gli obblighi previsti dal presente
articolo,  tali  obblighi  devono essere adempiuti da chi immette sul
mercato l'ascensore o il componente di sicurezza, gli stessi obblighi
gravano  su  chi  costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza
per uso personale.
                                Art. 7.
                            Marcatura CE

  1. La marcatura CE di conformita' e' costituita dalle iniziali "CE"
secondo il modello grafico riportato all'allegato III.
  2.  La marcatura CE deve essere apposta in ogni cabina di ascensore
in  modo chiaro e visibile conformemente al punto 5 dell'allegato I e
deve,  altresi',  essere  apposta  su ciascun componente di sicurezza
elencato   nell'allegato   IV   o,  se  cio'  non  e'  possibile,  su
un'etichetta fissata al componente di sicurezza.
  3. E' vietato apporre sugli ascensori o sui componenti di sicurezza
marcature  che possano indurre in errore i terzi circa il significato
ed  il  simbolo  grafico  della  marcatura  CE. Sugli ascensori o sui
componenti  di  sicurezza  puo'  essere  apposto  ogni  altro marchio
purche'  questo  non  limiti  la  visibilita' e la leggibilita' della
marcatura CE.
  4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, quando sia accertata
una   apposizione   irregolare   di   marcatura   CE   l'installatore
dell'ascensore,  il  fabbricante  del  componente  di  sicurezza o il
mandatario  di  quest'ultimo  stabilito  nel  territorio  dell'Unione
europea,  devono  conformare  il  prodotto  alle  disposizioni  sulla
marcatura CE e far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  5.  Nel  caso  in  cui  persiste  la  mancanza  di  conformita', il
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato prende
tutte le misure atte a limitare o a vietare la commercializzazione di
detto  componente di sicurezza o a garantirne il ritiro dal commercio
e   a   vietare   l'utilizzazione   dell'ascensore,  informandone  la
Commissione e gli Stati membri.
                               Art. 8.
           Controllo di mercato e clausola di salvaguardia

  1.  Per gli ascensori o i componenti di sicurezza commercializzati,
ai  sensi del presente regolamento, il controllo della conformita' ai
requisiti  essenziali  di  sicurezza di cui all'allegato I e' operato
dal  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, a campione o su
segnalazione,  attraverso i propri organi ispettivi, in coordinamento
permanente tra loro, al fine di evitare duplicazione dei controlli.
  2.  Le  amministrazioni  di  cui  al  comma 1, si avvalgono per gli
accertamenti   di   carattere   tecnico  dell'Istituto  superiore  di
prevenzione  e  sicurezza  del  lavoro  (ISPESL) e degli altri uffici
tecnici dello Stato.
  3.  Quando gli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione
e  la  sicurezza accertano la non conformita' di un ascensore o di un
componente  di  sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza di cui
all'allegato   I   ne  danno  immediata  comunicazione  al  Ministero
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato e al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
  4.  Quando  e'  constatato  che  un  ascensore  o  un componente di
sicurezza,  pur munito della marcatura CE ed utilizzato conformemente
alla  sua  destinazione,  rischia  di  pregiudicare la sicurezza e la
salute  delle  persone  ed  eventualmente  la  sicurezza dei beni, il
Ministero  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, previa
verifica  dell'esistenza  dei  rischi  segnalati, ne ordina il ritiro
temporaneo   dal   mercato   ed  il  divieto  di  utilizzazione,  con
provvedimento    motivato    e    notificato   all'interessato,   con
l'indicazione  dei  mezzi  di  ricorso  e  del  termine  entro cui e'
possibile ricorrere.
  5.  Il  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
informa  la  Commissione dell'Unione europea dei provvedimenti di cui
al comma 4, precisando se il provvedimento e' motivato da:
    a)  non  conformita'  ai requisiti essenziali di sicurezza di cui
all'articolo 4;
    b)  applicazione  non corretta delle norme di cui all'articolo 5,
comma 1, ovvero lacuna nelle stesse.
  6.  A  seguito  delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla
Commissione  dell'Unione  europea  i provvedimenti di cui al comma 4,
possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati.
  7.  Gli  oneri relativi al ritiro dal mercato degli ascensori o dei
componenti  di sicurezza ai sensi del presente articolo sono a carico
dell'installatore  dell'ascensore o del fabbricante dei componenti di
sicurezza  o  del mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio
dell'Unione europea.
                               Art. 9.
                     Organismi di certificazione

  1.   Le   procedure   di   valutazione  della  conformita'  di  cui
all'articolo  6  sono espletate da organismi autorizzati e notificati
ai  sensi  del  comma  6  e  dell'articolo 10, oppure dagli organismi
notificati dagli altri Paesi dell'Unione europea.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  sentito il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana,  sono  autorizzati  gli organismi in possesso dei requisiti
minimi  di cui all'allegato VII e degli altri requisiti stabiliti nel
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
22  marzo  1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  78  del  3  aprile  1993,  di  attuazione  del  decreto
legislativo  4  dicembre  1992,  n. 475. Gli organismi che rilasciano
certificazioni  dei  sistemi  di  qualita' oltre agli altri requisiti
prescritti  devono  possedere  un'organizzazione  conforme alle norme
UNI-EN 45012.
  3.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  entro centoventi giorni dalla
domanda.  Trascorso  inutilmente il suddetto termine l'autorizzazione
si intende negata.
  4.  Le  spese  relative  ai  controlli  preliminari  connessi  alla
procedura  di autorizzazione degli organismi sono a totale carico del
richiedente.  Le  spese  relative  alla certificazione del tipo o del
modello   o   del   sistema   di   qualita'   sono  a  totale  carico
dell'installatore  dell'ascensore o del fabbricante del componente di
sicurezza  o  del mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio
dell'Unione  europea.  Le  spese  relative  alla  certificazione  del
singolo  ascensore, secondo gli allegati VI e X, sono a totale carico
dell'installatore dell'ascensore.
  5.  Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
il  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale determinano gli
indirizzi    volti    ad   assicurare   la   necessaria   omogeneita'
dell'attivita'   di   certificazione  e,  operando  in  coordinamento
permanente  tra  di  loro,  vigilano  sull'attivita'  degli organismi
autorizzati,  procedendo  attraverso  i  tecnici dei propri uffici ad
ispezioni  e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti e il
regolare   svolgimento   delle   procedure   previste   dal  presente
regolamento.
  6.  Il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
tramite  il  Ministero  degli affari esteri, notifica tempestivamente
alla  Commissione  dell'Unione  europea  e agli Stati membri l'elenco
degli   organismi  autorizzati  ad  espletare  le  procedure  di  cui
all'articolo  8,  i  compiti  specifici  e le procedure d'esame per i
quali   tali   organismi   sono   stati   designati,   i   numeri  di
identificazione  loro  attribuiti in precedenza dalla Commissione, ed
ogni  successiva  modificazione,  anche  al  fine della pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee.  Il  Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato cura periodicamente
la  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
degli elenchi aggiornati degli organismi autorizzati.
  7. Quando e' constatato che l'organismo di certificazione, al quale
e'  stata rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 2, non soddisfa
piu'   i   requisiti  di  cui  al  presente  articolo,  il  Ministero
dell'industria,    del    commercio    e    dell'artigianato   revoca
l'autorizzazione    informandone    immediatamente   la   Commissione
dell'Unione europea e gli altri Stati membri.
                              Art. 10.
               Disciplina transitoria per la conferma
                  degli organismi di certificazione

  1.   Gli   organismi  autorizzati  in  via  provvisoria  richiedono
all'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  la conferma dell'autorizzazione entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
  2.  L'istanza  indica  le eventuali modificazioni intervenute nella
struttura dell'organismo ed e' corredata dalla documentazione utile a
completare  quella  gia' in possesso dell'amministrazione, secondo le
prescrizioni del presente regolamento.
  3.  L'ammistrazione  provvede,  ai  sensi dell'articolo 9, entro il
termine  di  novanta  giorni dalla data di ricevimento della domanda.
Trascorso   inutilmente  tale  termine  l'autorizzazione  si  intende
concessa.

Capo II

                               Art. 11
                    (( (Ambito di applicazione).

  1.  Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e
ai  montacarichi  in  servizio  privato,  nonche'  agli apparecchi di
sollevamento   rispondenti  alla  definizione  di  ascensore  la  cui
velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato.
  2.  Le  disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli
ascensori,   ai   montacarichi  e  agli  apparecchi  di  sollevamento
rispondenti  alla  definizione  di  ascensore  la  cui  velocita'  di
spostamento non supera 0,15 m/s:
    a) per miniere e per navi;
    b) aventi corsa inferiore a 2 m;
    c) azionati a mano;
    d) che non sono installati stabilmente;
    e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.))
                               Art. 12
              (( (Messa in esercizio degli ascensori e
                 montacarichi in servizio privato).

  1. La messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi
di  sollevamento  rispondenti  alla  definizione  di ascensore la cui
velocita'  di  spostamento  non  supera 0,15 m/s, non destinati ad un
servizio pubblico di trasporto, e' soggetta a comunicazione, da parte
del   proprietario   o  del  suo  legale  rappresentante,  al  comune
competente  per  territorio  o  alla  provincia  autonoma  competente
secondo il proprio statuto.
  2.  La  comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci
giorni dalla data della dichiarazione di conformita' dell'impianto di
cui   all'articolo  6,  comma  5,  del  presente  regolamento  ovvero
all'articolo  3,  comma  3,  lettera  e),  del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 17, contiene:
    a) l'indirizzo dello stabile ove e' installato l'impianto;
    b)  la velocita', la portata, la corsa, il numero delle fermate e
il tipo di azionamento;
    c)   il   nominativo   o  la  ragione  sociale  dell'installatore
dell'ascensore  o del fabbricante del montacarichi o dell'apparecchio
di  sollevamento  rispondente  alla  definizione  di ascensore la cui
velocita'  di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'articolo
3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
    d)   la   copia   della   dichiarazione  di  conformita'  di  cui
all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo
3,  comma  3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
17;
    e)  l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del
Ministro  dello  sviluppo  economico  22  gennaio 2008, n. 37, cui il
proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;
    f)   l'indicazione  del  soggetto  incaricato  di  effettuare  le
ispezioni  periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma
1, che abbia accettato l'incarico.
  3.  L'ufficio  competente  del  comune  assegna all'impianto, entro
trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o
al  suo  legale  rappresentante  dandone  contestualmente  notizia al
soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
  4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo
2,   comma   1,  lettera  m),  il  proprietario,  previo  adeguamento
dell'impianto,  per  la  parte modificata o sostituita nonche' per le
altre  parti  interessate alle disposizioni del presente regolamento,
invia  la  comunicazione  di  cui al comma 1 al comune competente per
territorio  nonche'  al soggetto competente per l'effettuazione delle
verifiche periodiche.
  5.  E' fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per
i  quali  non  siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di
eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.
  6.  Ferme  restando  in  capo agli organi competenti le funzioni di
controllo  ad  essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo
l'eventuale  accertamento di responsabilita' civile, nonche' penale a
carico  del  proprietario dell'immobile e/o dell'installatore e/o del
fabbricante, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in
caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.
  7.  Gli  organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva
comunicazione al comune territorialmente competente dell'inosservanza
degli    obblighi   imposti   dal   presente   regolamento   rilevata
nell'esercizio delle loro funzioni.))
                              Art. 13.
                        Verifiche periodiche

  1.  Il  proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante,
sono  tenuti  ad  effettuare  regolari manutenzioni dell'impianto ivi
installato,  nonche' a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni
due anni. Alla verifica periodica ((degli ascensori, dei montacarichi
e  degli  apparecchi  di sollevamento rispondenti alla definizione di
ascensore  la  cui  velocita'  di  spostamento  non supera 0,15 m/s))
provvedono,  secondo  i  rispettivi  ordinamenti,  a mezzo di tecnici
forniti   di   laurea   in  ingegneria,  l'azienda  sanitaria  locale
competente  per  territorio,  ovvero,  l'ARPA, quando le disposizioni
regionali   di  attuazione  della  legge  21  gennaio  1994,  n.  61,
attribuiscano  ad  essa tale competenza, la direzione provinciale del
lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente
per  territorio  per  gli impianti installati presso gli stabilimenti
industriali   o  le  aziende  agricole,  nonche',  gli  organismi  di
certificazione  notificati  ai  sensi del presente regolamento per le
valutazioni di conformita' di cui all'allegato VI o X.
  2.  Il  soggetto  che ha eseguito la verifica periodica rilascia al
proprietario,  nonche'  alla  ditta incaricata della manutenzione, il
verbale  relativo  e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente
ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.
  3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se
le  parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto
sono  in  condizioni  di  efficienza,  se  i dispositivi di sicurezza
funzionano  regolarmente  e se e' stato ottemperato alle prescrizioni
eventualmente   impartite   in   precedenti  verifiche.  Il  soggetto
incaricato  della  verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto
le suddette operazioni.
  4.  Il  proprietario  o  il  suo legale rappresentante forniscono i
mezzi  e gli aiuti indispensabili perche' siano eseguite le verifiche
periodiche dell' impianto.
  5.  Le  amministrazioni  statali  che  hanno  propri  ruoli tecnici
possono  provvedere,  per i propri impianti, alle verifiche di cui al
presente   articolo,  direttamente  per  mezzo  degli  ingegneri  dei
rispettivi  ruoli.  In  tal  caso  il  verbale  della  verifica,  ove
negativo,    e'    trasmesso    al    competente    ufficio   tecnico
dell'amministrazione che dispone il fermo dell'impianto.
  6.  Le  spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a
carico del proprietario dello stabile ove e' installato l'impianto.
                              Art. 14.
                       Verifiche straordinarie

  1.  A  seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo,
il  competente  ufficio  comunale dispone il fermo dell'impianto fino
alla  data  della  verifica  straordinaria  con  esito favorevole. La
verifica  straordinaria  e' eseguita dai soggetti di cui all'articolo
13,  comma 1, ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante
rivolgono   richiesta   dopo  la  rimozione  delle  cause  che  hanno
determinato l'esito negativo della verifica.
  2.  In  caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono
seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante
danno  immediata  notizia al competente ufficio comunale che dispone,
immediatamente,  il  fermo  dell'impianto. Per la rimessa in servizio
dell'((impianto)),  e'  necessaria  una  verifica  straordinaria, con
esito positivo, ai sensi del comma 1.
  3.  Nel  caso  siano  apportate  all'impianto  le  modifiche di cui
all'articolo  2,  comma 1, ((lettera m) )), la verifica straordinaria
e' eseguita dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1.
  4.  Le spese per l'effettuazione delle verifiche straordinarie sono
a carico del proprietario dello stabile ove e' installato l'impianto.
  5.   Nell'ipotesi   prevista   dall'articolo   13,   comma   5,  le
amministrazioni    statali    possono    provvedere   alla   verifica
straordinaria avvalendosi degli ingegneri dei propri ruoli.
                              Art. 15.
                            Manutenzione

  1.  Ai  fini  della  conservazione  dell'impianto e del suo normale
funzionamento,  il  proprietario  o il suo legale rappresentante sono
tenuti  ad  affidare  la  manutenzione  di  tutto  il sistema ((degli
ascensori,  dei  montacarichi  e  degli  apparecchi  di  sollevamento
rispondenti  alla  definizione  di  ascensore  la  cui  velocita'  di
spostamento  non supera 0,15 m/s)) a persona munita di certificato di
abilitazione   o   a   ditta  specializzata  ovvero  a  un  operatore
comunitario   dotato  di  specializzazione  equivalente  che  debbono
provvedere a mezzo di personale abilitato.
  Il  certificato  di  abilitazione  e'  rilasciato  dal prefetto, in
seguito  all'esito  favorevole  di  una  prova  teorico-  pratica, da
sostenersi  dinanzi  ad  apposita  commissione  esaminatrice ai sensi
degli  articoli  6,  7,  8,  9  e 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
  2.  Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in
caso  di  necessita',  puo'  essere  effettuata anche da personale di
custodia istruito per questo scopo.
  3.  Il  manutentore  provvede,  periodicamente, secondo le esigenze
dell'impianto:
    a)   a  verificare  il  regolare  funzionamento  dei  dispositivi
meccanici,  idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei
piani e delle serrature;
    b)  a  verificare  lo  stato  di conservazione delle funi e delle
catene;
    c)  alle  operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle
parti.
  4.  Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli
((ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla
definizione  di  ascensore la cui velocita' di spostamento non supera
0.15 m/s,)) e almeno una volta all'anno per i montacarichi:
    a)  a  verificare l'integrita' e l'efficienza del paracadute, del
limitatore di velocita' e degli altri dispositivi di sicurezza;
    b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
    c)   a   verificare   l'isolamento   dell'impianto   elettrico  e
l'efficienza dei collegamenti con la terra;
    d)  ad  annotare  i risultati di queste verifiche sul libretto di
cui all'articolo 16.
  5.   Il   manutentore   promuove,   altresi',   tempestivamente  la
riparazione  e  la  sostituzione  delle  parti  rotte o logorate, o a
verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione.
  6.  Il  proprietario  o  il  suo  legale  rappresentante provvedono
prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni.
  7.  Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve
fermare  l'impianto,  fino  a  quando  esso  non  sia  stato riparato
informandone,  tempestivamente,  il  proprietario  o  il  suo  legale
rappresentante  e  il soggetto incaricato delle verifiche periodiche,
nonche'  il  comune  per  l'adozione degli eventuali provvedimenti di
competenza.
                               Art. 16
                       (( (Libretto e targa).

  1.  I  verbali  dalle  verifiche periodiche e straordinarie debbono
essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali
delle  verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite
di   manutenzione,   deve  contenere  copia  delle  dichiarazioni  di
conformita'  di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento
ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 27
gennaio  2010,  n. 17, e copia delle comunicazioni del proprietario o
suo  legale  rappresentante  al  competente ufficio comunale, nonche'
copia   della   comunicazione  del  competente  ufficio  comunale  al
proprietario  o  al  suo  legale rappresentante relative al numero di
matricola assegnato all'impianto.
  2.  Il  proprietario  o  il suo legale rappresentante assicurano la
disponibilita'  del  libretto  all'atto  delle verifiche periodiche o
straordinarie  o  nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma
1,  del  presente  regolamento  ovvero  all'articolo  6, comma 1, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.
  3.  In  ogni  supporto  del  carico  devono  esporsi,  a  cura  del
proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso
e una targa recante le seguenti indicazioni:
    a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;
    b) installatore/fabbricante e numero di fabbricazione;
    c) numero di matricola;
    d) portata complessiva in chilogrammi;
    e) se del caso, numero massimo di persone.))
                              Art. 17.
                            D i v i e t i

  1.  E'  vietato  l'uso  ((degli ascensori, dei montacarichi e degli
apparecchi  di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore
la  cui  velocita'  di spostamento non supera 0.15 m/s)) ai minori di
anni 12, non accompagnati da persone di eta' piu' elevata.
  2.  E',  inoltre, vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a
moto  continuo  ai  ciechi,  alla  persone  con  abolita  o diminuita
funzionalita'  degli  arti  ed  ai  minori  di  dodici anni, anche se
accompagnati.
  3.  Resta  fermo  il  divieto  di occupazione dei fanciulli e delle
donne minorenni in lavori di manovra degli ascensori, montacarichi ed
apparecchi  di sollevamento a trazione meccanica, ai sensi della voce
69, della tabella A annessa al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720.
                              Art. 18.
                           Norma di rinvio

  1.  Alle  procedure relative all'attivita' di certificazione di cui
all'articolo  6  e  a  quelle  finalizzate  alla autorizzazione degli
organismi  di  certificazione, alla vigilanza sugli organismi stessi,
nonche'  all'effettuazione  dei  controlli  sui  prodotti  ((,  fermo
restando  quanto previsto dai commi 1-bis ed 1-ter)), si applicano le
disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
((1-bis.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico, di
concerto  con  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta
giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, sono
rideterminate,  fino  a concorrenza del costo effettivo del servizio,
le  tariffe di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive
in  data  13 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
del 9 aprile 2004, e le relative modalita' di versamento. Le predette
tariffe  sono aggiornate, sulla base del costo effettivo del servizio
e con le stesse modalita', almeno ogni due anni.
  1-ter.  Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 1-bis sono
riattribuite  agli  stati  di previsione del Ministero dello sviluppo
economico  e  del  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali,
quest'ultimo  per  la  parte  di competenza relativa all'attivita' di
sorveglianza   di   cui   all'articolo  8,  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 2, commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 - legge finanziaria 2008.
  1-quater.  Il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive in
data 13 febbraio 2004, concernente determinazione delle tariffe per i
servizi  resi  dal  Ministero  delle  attivita' produttive e relative
modalita'  di  pagamento,  ai  sensi del decreto del Presidente della
Repubblica  30  aprile  1999, n. 162 e dell'articolo 47 della legge 6
febbraio  1996,  n.  52, resta in vigore fino alla data di entrata in
vigore  del  decreto  di  rideterminazione delle tariffe previsto dal
comma 1-bis del presente articolo.))
                               Art. 19
                     Norme finali e transitorie

  1.  Salvo  quanto previsto al comma 3, fino alla data del 30 giugno
1999,  e'  consentito  commercializzare  e  mettere  in  servizio gli
ascensori  conformi  alle  norme vigenti fino alla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
  2.  Fino  alla  data del 30 giugno 1999 si intendono legittimamente
commercializzati  e  messi  in  servizio  i  componenti  di sicurezza
conformi  alle  normative vigenti fino alla data di entrata in vigore
del presente regolamento.
((3.  Gli  impianti  che  alla data di entrata in vigore del presente
regolamento  sono  sprovvisti  della certificazione CE di conformita'
ovvero  della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della legge
24  ottobre  1942,  n.  1415, nonche' gli impianti di cui al comma 1,
sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30 settembre 2002,
il  proprietario  o  il  suo  legale  rappresentante  trasmettono  al
competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato,
ai  sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del
presente regolamento:
    a)  dagli  organismi  competenti  ai sensi della legge 24 ottobre
1942,  n.  1415,  e  dall'Istituto  superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL);
    b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;
    c)  dall'installatore  avente  il  proprio  sistema  di  qualita'
certificato, ai sensi del presente regolamento;
    d)  con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia
giurata di un ingegnere iscritto all'albo.))
  4.  Copia  della  documentazione  di collaudo, ove effettuato dagli
organismi  di  cui  al comma 3, lettere b) , c) e d), e' trasmessa, a
cura  del  proprietario o del suo legale rappresentante all'organismo
gia'  competente  per  il  collaudo  di primo impianto ai sensi della
legge  24  ottobre  1942,  n.  1415,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.
                              Art. 20.
                             Abrogazioni

  1.  Salvo  quanto  previsto all'articolo 19, ai sensi dell'articolo
20,  comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata
in   vigore  del  presente  regolamento  sono  abrogate  le  seguenti
disposizioni:  l'articolo  60,  del  regio decreto 18 giugno 1931, n.
773,  la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e
11  del  decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n.
1767.
                              Art. 21. 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15  marzo  1997,
n. 59, come modificato dall'articolo 2, comma 1,  lettera  b),  della
legge 8 marzo 1999, n. 50, il presente regolamento entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
  Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
Dato a Roma, addi' 30 aprile 1999 
 
                              SCALFARO 
 
                                    D'Alema, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
 
                                     Letta, Ministro per le politiche 
                                  comunitarie 
 
                                     Piazza, Ministro per la funzione 
                                  pubblica 
 
                                    Bersani, Ministro dell'industria, 
                                  del commercio e dell'artigianato 
 
                                    Bellillo, Ministro per gli affari 
                                  regionali 
 
                                   Bindi, Ministro della sanita' 
 
                                     Bassolino, Ministro del lavoro e 
                                  della previdenza sociale 
 
Visto, il Guardasigilli: Diliberto 
  Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1999 
  Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 23 
                             ALLEGATO I 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           ((3)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 214 ha disposto (con l'art. 12,  comma
1) che "All'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1999, n. 162, il punto 1.2 e' sostituito dal seguente: 
  "1.2. Supporto del  carico.  -  Il  supporto  del  carico  di  ogni
ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata  e
costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti
al numero massimo di persone  e  al  carico  nominale  dell'ascensore
fissati dall'installatore. 
  Se l'ascensore e' destinato al trasporto di persone e le dimensioni
lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita  in  modo
da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali,
l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti
gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione 
da parte loro"." 
                             ALLEGATO II 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                            ALLEGATO III 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                        ALLEGATO IV 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                        ALLEGATO V 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                         ALLEGATO VI 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                            ALLEGATO VII 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                            ALLEGATO VIII 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                       ALLEGATO IX 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                      ALLEGATO X 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                      ALLEGATO XI 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                       ALLEGATO XII 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                       ALLEGATO XIII 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                       ALLEGATO XIV 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico