DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio.
Vigente al: 22-10-2012
Capo I
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128; Vista la direttiva 95/16/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori; Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 7, e successive modificazioni; Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497; Visto l'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1998; Sentita la conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 aprile 1999; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, per la funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 (( (Ambito di applicazione). 1. Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonche' ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV. 2. Gli apparecchi di sollevamento che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, sono considerati apparecchi che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento. 3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento: a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11; b) gli ascensori da cantiere; c) gli impianti a fune, comprese le funicolari; d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine; e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori; f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni; h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto; i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine; l) i treni a cremagliera; m) le scale mobili e i marciapiedi mobili.))
Art. 2 (( (Definizioni). 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi, destinato al trasporto: 1) di persone, 2) di persone e cose, 3) soltanto di cose, se il supporto del carico e' accessibile, ossia se una persona puo' entrarvi senza difficolta', ed e' munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico; b) montacarichi: un apparecchio di sollevamento a motore, di portata non inferiore a 25 kg, che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide, o che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico; c) supporto del carico: la parte dell'ascensore o del montacarichi che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle; d) installatore dell'ascensore: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformita'; e) commercializzazione di un ascensore: ha luogo allorche' l'installatore mette per la prima volta l'ascensore a disposizione dell'utente; f) commercializzazione di un componente di sicurezza: la prima immissione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego; g) componenti di sicurezza: i componenti elencati nell'allegato IV; h) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformita'; i) ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dall'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono chiaramente specificate, con indicazione dei valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite tra l'ascensore modello e quelli derivati dallo stesso. E' permesso dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione la similarita' di una serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza; l) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore o del componente di sicurezza; m) modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare: 1) il cambiamento della velocita'; 2) il cambiamento della portata; 3) il cambiamento della corsa; 4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico; 5) la sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali; n) norme armonizzate: le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione europea su mandato della Commissione europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee e trasposte in una norma nazionale; o) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.))
Art. 3. Dimostrazione di prototipi 1. E' consentita la presentazione, in particolare in occasione di fiere, esposizioni e dimostrazioni di ascensori o di componenti di sicurezza non conformi alle disposizioni del presente regolamento, purche' l'apparecchio non sia messo in uso e un apposito cartello indichi chiaramente la non conformita' dell'ascensore o dei componenti di sicurezza e l'impossibilita' di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea.
Art. 4. Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute 1. Gli ascensori e i componenti di sicurezza cui si applica il presente regolamento devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti nell'allegato I. 2. Gli ascensori e i componenti di sicurezza muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformita' di cui all'allegato II sono considerati conformi a tutte le prescrizioni del presente regolamento. 3. Ogni altra apparecchiatura destinata, per dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, ad essere incorporata in un ascensore cui si applica il presente regolamento, puo' essere liberamente commercializzata. 4. La persona responsabile della realizzazione dell'edificio o della costruzione e l'installatore dell'ascensore devono comunicarsi reciprocamente gli elementi necessari e devono prendere le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell'impianto. 5. I soggetti cui al comma 4 devono assicurare che all'interno dei vani di corsa previsti per gli ascensori non vi siano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell'impianto.
Art. 5. Norme armonizzate e disposizioni di carattere equivalente 1. Le norme tecniche nazionali che traspongono le norme armonizzate sono pubblicate, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata prevede uno o piu' requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, l'ascensore costruito in conformita' di tale norma si considera conforme ai suddetti requisiti. Si considera altresi' conforme ai requisiti di cui si tratta il componente di sicurezza atto a consentire all'ascensore su cui sia correttamente montato di rispondere agli stessi requisiti. 3. In assenza di norme armonizzate, con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le norme tecniche nazionali, che sono importanti o utili per la corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. 4. Gli enti normatori italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, adottano le procedure necessarie per consentire alle parti sociali la partecipazione nel processo di elaborazione e controllo delle norme armonizzate in materia di ascensori. 5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se le norme armonizzate non appaiono rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, provvede ad adire il comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE.
Art. 6. Procedura di valutazione della conformita' 1. Prima della commercializzazione dei componenti di sicurezza elencati nell'allegato IV, il fabbricante di un componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunita' devono: a) presentare il modello del componente di sicurezza per un esame CE del tipo conforme all'allegato V e sottoporlo a controlli della produzione da parte di un organismo notificato ai sensi dell'allegato XI, oppure presentare il modello del componente di sicurezza per un esame CE del tipo conforme all'allegato V e applicare un sistema di garanziaqualita' conforme all'allegato VIII per il controllo della produzione oppure applicare un sistema di garanziaqualita' completo conforme all'allegato IX; b) apporre la marcatura CE su ciascun componente di sicurezza e redigere una dichiarazione di conformita' recante gli elementi indicati nell'allegato II, tenendo conto delle prescrizioni previste negli allegati VIII, IX, XI di riferimento; c) conservare una copia della dichiarazione di conformita' per dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza. 2. Prima della commercializzazione ogni ascensore e' costruito, installato e provato attuando una delle seguenti procedure: a) di controllo finale di cui all'allegato VI, oppure di garanzia di qualita' di cui all'allegato XII, oppure di garanzia di qualita' di cui all'allegato XIV, se progettato in conformita' ad un ascensore sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato V, ovvero, se progettato in conformita' ad un ascensore modello sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato V, ovvero, se progettato in conformita' ad un ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia di qualita' conforme all'allegato XIII, integrato da un controllo del progetto ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate; b) di verifica dell'unita', di cui all'allegato X, ad opera di un organismo notificato; c) di garanzia di qualita' di cui all'allegato XIII, integrata da un controllo del progetto se quest'ultimo non e' interamente conforme alle norme armonizzate. 3. Le procedure relative alle fasi di progettazione e costruzione e a quelle di installazione e prova, possono essere compiute sullo stesso ascensore, se questo e' progettato in conformita' ad un ascensore sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato V. 4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), il responsabile del progetto fornisce al responsabile della costruzione, dell'installazione e delle prove, tutta la documentazione e le indicazioni necessarie affinche' queste operazioni si possano svolgere in piena sicurezza. 5. In tutti i casi menzionati al comma 2, l'installatore appone la marcatura CE all'ascensore e redige una dichiarazione di conformita' recante gli elementi indicati nell'allegato II tenendo conto delle prescrizioni previste nell'allegato di riferimento (allegato VI, X, XII, XIII, XIV), conservandone una copia per dieci anni a decorrere dalla data di commercializzazione dell'ascensore. La Commissione dell'Unione europea, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere dall'installatore, su richiesta, una copia della suddetta dichiarazione di conformita' e dei verbali delle prove relative all'esame finale. 6. Quando gli ascensori o i componenti di sicurezza costituiscono oggetto di altre direttive comunitarie relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica altresi' che gli ascensori o i componenti di sicurezza si presumono conformi alle disposizioni di queste altre direttive. 7. Quando una o piu' delle direttive di cui al comma 6, lasciano al fabbricante la facolta' di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli ascensori o i componenti di sicurezza sono conformi soltanto alle disposizioni delle direttive applicate dall'installatore o dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti dalle direttive e che accompagnano l'ascensore o il componente di sicurezza. 8. Quando l'installatore dell'ascensore, il fabbricante del componente di sicurezza, il suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea non rispettano gli obblighi previsti dal presente articolo, tali obblighi devono essere adempiuti da chi immette sul mercato l'ascensore o il componente di sicurezza, gli stessi obblighi gravano su chi costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza per uso personale.
Art. 7. Marcatura CE 1. La marcatura CE di conformita' e' costituita dalle iniziali "CE" secondo il modello grafico riportato all'allegato III. 2. La marcatura CE deve essere apposta in ogni cabina di ascensore in modo chiaro e visibile conformemente al punto 5 dell'allegato I e deve, altresi', essere apposta su ciascun componente di sicurezza elencato nell'allegato IV o, se cio' non e' possibile, su un'etichetta fissata al componente di sicurezza. 3. E' vietato apporre sugli ascensori o sui componenti di sicurezza marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli ascensori o sui componenti di sicurezza puo' essere apposto ogni altro marchio purche' questo non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE. 4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, quando sia accertata una apposizione irregolare di marcatura CE l'installatore dell'ascensore, il fabbricante del componente di sicurezza o il mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio dell'Unione europea, devono conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. Nel caso in cui persiste la mancanza di conformita', il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prende tutte le misure atte a limitare o a vietare la commercializzazione di detto componente di sicurezza o a garantirne il ritiro dal commercio e a vietare l'utilizzazione dell'ascensore, informandone la Commissione e gli Stati membri.
Art. 8. Controllo di mercato e clausola di salvaguardia 1. Per gli ascensori o i componenti di sicurezza commercializzati, ai sensi del presente regolamento, il controllo della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I e' operato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a campione o su segnalazione, attraverso i propri organi ispettivi, in coordinamento permanente tra loro, al fine di evitare duplicazione dei controlli. 2. Le amministrazioni di cui al comma 1, si avvalgono per gli accertamenti di carattere tecnico dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) e degli altri uffici tecnici dello Stato. 3. Quando gli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione e la sicurezza accertano la non conformita' di un ascensore o di un componente di sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I ne danno immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 4. Quando e' constatato che un ascensore o un componente di sicurezza, pur munito della marcatura CE ed utilizzato conformemente alla sua destinazione, rischia di pregiudicare la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione, con provvedimento motivato e notificato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di ricorso e del termine entro cui e' possibile ricorrere. 5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa la Commissione dell'Unione europea dei provvedimenti di cui al comma 4, precisando se il provvedimento e' motivato da: a) non conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 4; b) applicazione non corretta delle norme di cui all'articolo 5, comma 1, ovvero lacuna nelle stesse. 6. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione dell'Unione europea i provvedimenti di cui al comma 4, possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati. 7. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato degli ascensori o dei componenti di sicurezza ai sensi del presente articolo sono a carico dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante dei componenti di sicurezza o del mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio dell'Unione europea.
Art. 9. Organismi di certificazione 1. Le procedure di valutazione della conformita' di cui all'articolo 6 sono espletate da organismi autorizzati e notificati ai sensi del comma 6 e dell'articolo 10, oppure dagli organismi notificati dagli altri Paesi dell'Unione europea. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono autorizzati gli organismi in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII e degli altri requisiti stabiliti nel decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, di attuazione del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. Gli organismi che rilasciano certificazioni dei sistemi di qualita' oltre agli altri requisiti prescritti devono possedere un'organizzazione conforme alle norme UNI-EN 45012. 3. L'autorizzazione e' rilasciata entro centoventi giorni dalla domanda. Trascorso inutilmente il suddetto termine l'autorizzazione si intende negata. 4. Le spese relative ai controlli preliminari connessi alla procedura di autorizzazione degli organismi sono a totale carico del richiedente. Le spese relative alla certificazione del tipo o del modello o del sistema di qualita' sono a totale carico dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del componente di sicurezza o del mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio dell'Unione europea. Le spese relative alla certificazione del singolo ascensore, secondo gli allegati VI e X, sono a totale carico dell'installatore dell'ascensore. 5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determinano gli indirizzi volti ad assicurare la necessaria omogeneita' dell'attivita' di certificazione e, operando in coordinamento permanente tra di loro, vigilano sull'attivita' degli organismi autorizzati, procedendo attraverso i tecnici dei propri uffici ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti e il regolare svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento. 6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, notifica tempestivamente alla Commissione dell'Unione europea e agli Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di cui all'articolo 8, i compiti specifici e le procedure d'esame per i quali tali organismi sono stati designati, i numeri di identificazione loro attribuiti in precedenza dalla Commissione, ed ogni successiva modificazione, anche al fine della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura periodicamente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli elenchi aggiornati degli organismi autorizzati. 7. Quando e' constatato che l'organismo di certificazione, al quale e' stata rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 2, non soddisfa piu' i requisiti di cui al presente articolo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato revoca l'autorizzazione informandone immediatamente la Commissione dell'Unione europea e gli altri Stati membri.
Art. 10. Disciplina transitoria per la conferma degli organismi di certificazione 1. Gli organismi autorizzati in via provvisoria richiedono all'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la conferma dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. L'istanza indica le eventuali modificazioni intervenute nella struttura dell'organismo ed e' corredata dalla documentazione utile a completare quella gia' in possesso dell'amministrazione, secondo le prescrizioni del presente regolamento. 3. L'ammistrazione provvede, ai sensi dell'articolo 9, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende concessa.
Capo II
Art. 11 (( (Ambito di applicazione). 1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato, nonche' agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato. 2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s: a) per miniere e per navi; b) aventi corsa inferiore a 2 m; c) azionati a mano; d) che non sono installati stabilmente; e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.))
Art. 12 (( (Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato). 1. La messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s, non destinati ad un servizio pubblico di trasporto, e' soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto. 2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformita' dell'impianto di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, contiene: a) l'indirizzo dello stabile ove e' installato l'impianto; b) la velocita', la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento; c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17; d) la copia della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17; e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto; f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico. 3. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche. 4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonche' per le altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per territorio nonche' al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche. 5. E' fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo. 6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilita' civile, nonche' penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore e/o del fabbricante, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento. 7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente dell'inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata nell'esercizio delle loro funzioni.))
Art. 13. Verifiche periodiche 1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonche' a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica ((degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s)) provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano ad essa tale competenza, la direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole, nonche', gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformita' di cui all'allegato VI o X. 2. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonche' alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza. 3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se e' stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni. 4. Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perche' siano eseguite le verifiche periodiche dell' impianto. 5. Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli tecnici possono provvedere, per i propri impianti, alle verifiche di cui al presente articolo, direttamente per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli. In tal caso il verbale della verifica, ove negativo, e' trasmesso al competente ufficio tecnico dell'amministrazione che dispone il fermo dell'impianto. 6. Le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove e' installato l'impianto.
Art. 14. Verifiche straordinarie 1. A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente ufficio comunale dispone il fermo dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. La verifica straordinaria e' eseguita dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica. 2. In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante danno immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell'impianto. Per la rimessa in servizio dell'((impianto)), e' necessaria una verifica straordinaria, con esito positivo, ai sensi del comma 1. 3. Nel caso siano apportate all'impianto le modifiche di cui all'articolo 2, comma 1, ((lettera m) )), la verifica straordinaria e' eseguita dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1. 4. Le spese per l'effettuazione delle verifiche straordinarie sono a carico del proprietario dello stabile ove e' installato l'impianto. 5. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 13, comma 5, le amministrazioni statali possono provvedere alla verifica straordinaria avvalendosi degli ingegneri dei propri ruoli.
Art. 15. Manutenzione 1. Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema ((degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s)) a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato. Il certificato di abilitazione e' rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico- pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767. 2. Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di necessita', puo' essere effettuata anche da personale di custodia istruito per questo scopo. 3. Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto: a) a verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature; b) a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene; c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti. 4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ((ascensori, compresi gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0.15 m/s,)) e almeno una volta all'anno per i montacarichi: a) a verificare l'integrita' e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocita' e degli altri dispositivi di sicurezza; b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi; c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra; d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all'articolo 16. 5. Il manutentore promuove, altresi', tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate, o a verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione. 6. Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni. 7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonche' il comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
Art. 16 (( (Libretto e targa). 1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformita' di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonche' copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all'impianto. 2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilita' del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma 1, del presente regolamento ovvero all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17. 3. In ogni supporto del carico devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni: a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche; b) installatore/fabbricante e numero di fabbricazione; c) numero di matricola; d) portata complessiva in chilogrammi; e) se del caso, numero massimo di persone.))
Art. 17. D i v i e t i 1. E' vietato l'uso ((degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0.15 m/s)) ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di eta' piu' elevata. 2. E', inoltre, vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a moto continuo ai ciechi, alla persone con abolita o diminuita funzionalita' degli arti ed ai minori di dodici anni, anche se accompagnati. 3. Resta fermo il divieto di occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni in lavori di manovra degli ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ai sensi della voce 69, della tabella A annessa al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720.
Art. 18. Norma di rinvio 1. Alle procedure relative all'attivita' di certificazione di cui all'articolo 6 e a quelle finalizzate alla autorizzazione degli organismi di certificazione, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonche' all'effettuazione dei controlli sui prodotti ((, fermo restando quanto previsto dai commi 1-bis ed 1-ter)), si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. ((1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminate, fino a concorrenza del costo effettivo del servizio, le tariffe di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 13 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2004, e le relative modalita' di versamento. Le predette tariffe sono aggiornate, sulla base del costo effettivo del servizio e con le stesse modalita', almeno ogni due anni. 1-ter. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 1-bis sono riattribuite agli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quest'ultimo per la parte di competenza relativa all'attivita' di sorveglianza di cui all'articolo 8, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008. 1-quater. Il decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 13 febbraio 2004, concernente determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attivita' produttive e relative modalita' di pagamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, resta in vigore fino alla data di entrata in vigore del decreto di rideterminazione delle tariffe previsto dal comma 1-bis del presente articolo.))
Art. 19 Norme finali e transitorie 1. Salvo quanto previsto al comma 3, fino alla data del 30 giugno 1999, e' consentito commercializzare e mettere in servizio gli ascensori conformi alle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Fino alla data del 30 giugno 1999 si intendono legittimamente commercializzati e messi in servizio i componenti di sicurezza conformi alle normative vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento. ((3. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sprovvisti della certificazione CE di conformita' ovvero della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonche' gli impianti di cui al comma 1, sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30 settembre 2002, il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento: a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL); b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9; c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualita' certificato, ai sensi del presente regolamento; d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.)) 4. Copia della documentazione di collaudo, ove effettuato dagli organismi di cui al comma 3, lettere b) , c) e d), e' trasmessa, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante all'organismo gia' competente per il collaudo di primo impianto ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 20. Abrogazioni 1. Salvo quanto previsto all'articolo 19, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: l'articolo 60, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
Art. 21. Entrata in vigore 1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1999, n. 50, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 aprile 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le politiche comunitarie Piazza, Ministro per la funzione pubblica Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Bellillo, Ministro per gli affari regionali Bindi, Ministro della sanita' Bassolino, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1999 Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 23
ALLEGATO I
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((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 214 ha disposto (con l'art. 12, comma
1) che "All'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1999, n. 162, il punto 1.2 e' sostituito dal seguente:
"1.2. Supporto del carico. - Il supporto del carico di ogni
ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e
costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti
al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore
fissati dall'installatore.
Se l'ascensore e' destinato al trasporto di persone e le dimensioni
lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo
da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali,
l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti
gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione
da parte loro"."
ALLEGATO II
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ALLEGATO III
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ALLEGATO IV
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ALLEGATO V
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ALLEGATO VI
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ALLEGATO VII
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ALLEGATO VIII
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ALLEGATO IX
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ALLEGATO X
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ALLEGATO XI
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ALLEGATO XII
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ALLEGATO XIII
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ALLEGATO XIV
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