DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2001, n. 218

Regolamento  recante  disciplina  delle  vendite  sottocosto, a norma
dell'articolo  15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114.
 
 Vigente al: 24-8-2012  
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 114, recante la
"Riforma  della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto  l'articolo  15  del predetto decreto recante disposizioni in
materia  di  vendite  staordinarie,  ed in particolare il comma 8, il
quale  prevede  che ai fini della disciplina delle vendite sottocosto
il Governo si avvalga della facolta' prevista dall'articolo 20, comma
11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto l'articolo 15, comma 9, del predetto decreto il quale prevede
che  il  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
promuova  la  sottoscrizione  di codici di autoregolamentazione delle
vendite   sottocosto  tra  le  organizzazioni  rappresentative  delle
imprese produttrici e distributive;
  Considerato   che   i   diversi  incontri  promossi  dal  Ministero
dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  tra  le  parti
interessate  non  hanno  consentito di pervenire alla definizione dei
codici di autoregolamentazione di cui sopra;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 giugno 2000;
  Visti  i  pareri  del  Consiglio  Nazionale dei Consumatori e degli
utenti espressi in data 16 febbraio 1999 e 5 luglio 2000;
  Visti  i  pareri  dell'Autorita'  Garante  della  Concorrenza e del
Mercato  n.  21897 del 18 giugno 1998, n. 31819 del 29 ottobre 1999 e
n. 37946 del 28 dicembre 2000;
  Visto il parere della Conferenza Unificata reso nella seduta del 20
luglio 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  rispettivamente in data
11 gennaio 2001 e 10 gennaio 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 febbraio 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  e del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
commercio con l'estero;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                 Disciplina delle vendite sottocosto
  1.  Nel  presente  regolamento si intende per vendita sottocosto la
vendita  al  pubblico  di uno o piu' prodotti effettuata ad un prezzo
inferiore  a  quello  risultante dalle fatture di acquisto maggiorato
dell'imposta  del  valore  aggiunto  e  di ogni altra imposta o tassa
connessa  alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti
o   contribuzioni   riconducibili   al   prodotto   medesimo  purche'
documentati, secondo la definizione contenuta nell'articolo 15, comma
7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
  2.  E'  vietata  la  vendita  sottocosto effettuata da un esercizio
commerciale  che,  da  solo  o  congiuntamente  a quelli dello stesso
gruppo  di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per
cento   della   superficie   di  vendita  complessiva  esistente  nel
territorio  della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento
al settore merceologico di appartenenza.
  3.  Ai  fini  del  comma  2 per gruppo si intende una pluralita' di
imprese commerciali, controllate da una societa' o collegate ai sensi
dell'articolo  2359 del codice civile, ovvero all'interno della quale
vi  sia  comunque  la  possibilita'  di stabilire politiche comuni di
prezzo.
  4.  La  vendita  sottocosto e' una modalita' di effettuazione delle
vendite  di  cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n.
114  del  1998. Essa deve essere comunicata al comune dove e' ubicato
l'esercizio  almeno  dieci  giorni  prima  dell'inizio  e puo' essere
effettuata   solo   tre  volte  nel  corso  dell'anno;  ogni  vendita
sottocosto  non  puo' avere una durata superiore a dieci giorni ed il
numero  delle  referenze  oggetto  di ciascuna vendita sottocosto non
puo' essere superiore a cinquanta.
  5.  Non  puo'  essere  effettuata  una vendita sottocosto se non e'
decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima
vendita sottocosto dell'anno.
  6.  Fatta  salva  l'applicazione del decreto legislativo 25 gennaio
1992,  n.  74,  indipendentemente  dalla  effettiva  esecuzione della
vendita   sottocosto,   sono   vietati   gli  annunci  e  i  messaggi
pubblicitari,  effettuati con qualsiasi mezzo, relativi ad operazioni
non consentite dal presente decreto.
  7.  Ai  fini  della  individuazione  di una vendita sottocosto, per
prezzo  di  vendita  al  pubblico di un prodotto si intende il prezzo
effettivamente praticato ai consumatori alle casse.
  8.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  non si applicano alle
vendite  promozionali  non  effettuate  sottocosto  e alle vendite di
liquidazione  e  di  fine  stagione,  nonche'  alle  vendite disposte
dall'autorita' giudiziaria nell'ambito di una procedura di esecuzione
forzata o fallimentare.
  9.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  non si applicano agli
esercenti il commercio sulle aree pubbliche.
                               Art. 2.
                           Ammissibilita'
  1. E' comunque consentito effettuare la vendita sottocosto:
    a) dei prodotti alimentari freschi e deperibili;
    b) dei  prodotti  alimentari  qualora manchino meno di tre giorni
alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine
minimo  di conservazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
    c) dei prodotti tipici delle festivita' tradizionali, qualora sia
trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;
    d) dei  prodotti il cui valore commerciale sia significativamente
diminuito  a  causa  di  modifiche della tecnologia utilizzata per la
loro  produzione  o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate
agli  stessi  prodotti,  ovvero  a  causa  dell'introduzione di nuove
normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
    e) dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la
vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che
abbiano  subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero
ad  agenti naturali o a fatti accidentali nonche' di quelli usati per
dimostrazioni,  mostre,  fiere  o  prove o che, comunque, siano stati
concretamente utilizzati prima della vendita.
  2.  E' altresi' consentito effettuare la vendita sottocosto in caso
di   ricorrenza  dell'apertura  dell'esercizio  commerciale  o  della
partecipazione  al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza
almeno  quinquennale;  di apertura di un nuovo esercizio commerciale;
di  avvenuta  ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia
proceduto,    prima   della   ristrutturazione,   alla   vendita   di
liquidazione;  o  di  modifica  e  integrazione  dell'insegna tali da
incidere sul carattere individuante della stessa.
  3.  Le  vendite  sottocosto  di  cui  al presente articolo non sono
soggette alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4.
                               Art. 3.
               Obblighi di informazione al consumatore
  1.  Fermo  quanto  disposto  dall'articolo 15, comma 5, del decreto
legislativo  n.  114  del 1998, ai fini della garanzia della tutela e
della  corretta  informazione  del consumatore, le vendite sottocosto
previste  dal  presente  decreto  sono  effettuate nel rispetto delle
seguenti condizioni:
    a) specifica   comunicazione   anche   nel   caso   di   messaggi
pubblicitari   all'esterno   o   all'interno   del   locale,  recante
l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo
disponibile  per  ciascuna  referenza  e  del periodo temporale della
vendita,  nonche' delle relative circostanze nel caso dei prodotti di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e);
    b) inequivocabile   identificazione   dei   prodotti  in  vendita
sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale.
  2.  In  caso  di  impossibilita' a rispettare, per l'intero periodo
preannunciato,  le  condizioni  di  cui  al  comma 1,  lettera a), e'
immediatamente  resa  pubblica  la fine anticipata dell'offerta con i
medesimi mezzi di comunicazione.
  3.  Sono  considerate ingannevoli, ai sensi del decreto legislativo
n.  74  del  1992,  le  comunicazioni  di cui al comma 1, nel caso di
vendita non effettivamente effettuata sottocosto.
                               Art. 4.
                   Monitoraggio vendite sottocosto
  1. L'Osservatorio Nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
g), del decreto legislativo n. 114 del 1998, effettua il monitoraggio
degli effetti del presente regolamento sul sistema distributivo. Alle
riunioni   dell'Osservatorio   Nazionale  in  materia  di  sottocosto
partecipa  un rappresentante dell'Autorita' garante della concorrenza
e  del  mercato,  istituita  dall'articolo  10 della legge n. 287 del
1990,   e   un   rappresentante  per  ciascuna  delle  Confederazioni
imprenditoriali dell'industria maggiormente rappresentative.
  2.   L'Osservatorio   presenta   al  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, le risultanze del monitoraggio relative
al  primo anno di vigenza delle disposizioni del presente decreto, al
fine  della  verifica  dell'efficacia  delle  medesime, entro novanta
giorni. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
trasmette, a fini conoscitivi, le predette risultanze al Parlamento.
                               Art. 5.
                              Sanzioni
  1.  Ai  sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n.
114 del 1998, le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1,
commi  2,  4,  5  e  6,  e  all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente
decreto,  sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da L.
1.000.000 a L. 6.000.000.
  2.  Chiunque  effettua vendite sottocosto al di fuori delle ipotesi
previste  dall'articolo  2,  commi  1  e 2, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
  3.  Ai  sensi  del  predetto  articolo  22,  comma  2,  in  caso di
particolare  gravita'  o  di  recidiva  puo'  essere  disposta, quale
sanzione  amministrativa accessoria, la sospensione dell'attivita' di
vendita  per  un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si
verifica  qualora  sia  stata  commessa  la stessa violazione per due
volte  in  un  anno  nel  medesimo  punto  di vendita, anche se si e'
proceduto al pagamento in misura ridotta.
                               Art. 6.
                         Disposizioni finali
  1.   Resta   ferma   la  competenza  dell'Autorita'  garante  della
concorrenza  e  del  mercato  ad  intervenire  ai  sensi  del decreto
legislativo n. 74 del 1992.
  2.   Resta   ferma   la  competenza  dell'Autorita'  garante  della
concorrenza  e  del mercato nel caso di vendita sottocosto effettuata
da  un  esercizio  commerciale  che  abusa di posizione dominante, ai
sensi  dell'articolo  3  della  legge  10 ottobre 1990, n. 287. Resta
ferma  altresi',  la  competenza  del  giudice ordinario, nel caso di
vendita  sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che compie
atti   di   concorrenza   sleale  rientranti  nelle  ipotesi  di  cui
all'articolo 2598, comma primo, numero 3), del codice civile.
  3.  Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate a
decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 6 aprile 2001
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Letta,   Ministro  dell'industria,  del
                              commercio   e  dell'artigianato  e  del
                              commercio con l'estero
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2001
  Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri  delle attivita' produttive,
registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 64