DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227

Regolamento per la semplificazione di adempimenti  amministrativi  in
materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo  49,
comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12G0013) 
 
 Vigente al: 22-10-2012  
 

Capo I

Ambito di riferimento

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447; 
  Visti i  regolamenti  (CE)  n.  363/2004 e  n.   364/2004   recanti
modifiche  rispettivamente  al  regolamento  (CE)  n.  68/2001  e  al
regolamento (CE) n. 70/2001, che in allegato riportano, ai fini della
definizione  delle  piccole  e  medie   imprese,   l'estratto   della
raccomandazione 2003/361/CE; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152; 
  Visti gli articoli 25 e 38 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133; 
  Visto l'articolo 49, comma 4-quater, del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2010,
n. 160; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 18
aprile 2005, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  238  del  12
ottobre 2005, recante adeguamento  alla  disciplina  comunitaria  dei
criteri  di  individuazione  di  piccole  e  medie  imprese  ed,   in
particolare, l'articolo 2; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 3 marzo 2011; 
  Sentite le associazioni imprenditoriali; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 maggio 2011; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2011; 
  Sulla proposta del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, del Ministro per  la  semplificazione  normativa,  del
Ministro dello sviluppo economico  e  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento si applica alle categorie di imprese  di
cui  all'articolo  2  del  decreto  del  Ministro   delle   attivita'
produttive  in  data   18   aprile   2005.   Le   imprese   attestano
l'appartenenza a tali categorie mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai  sensi  dell'articolo  46  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 

Capo II

Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue

                               Art. 2 
 
 
        Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato
5 alla Parte terza del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
sono assimilate alle acque reflue domestiche: 
    a) le acque che prima di ogni trattamento  depurativo  presentano
le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla  tabella  1
dell'Allegato A; 
    b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono
attivita' di produzione di  beni  e  prestazione  di  servizi  i  cui
scarichi terminali provengono  esclusivamente  da  servizi  igienici,
cucine e mense; 
    c) le acque  reflue  provenienti  dalle  categorie  di  attivita'
elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate
nella stessa tabella. 
  2. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  101,  comma  7,
lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza
di disciplina regionale si applicano i criteri  di  assimilazione  di
cui al comma 1. 
                               Art. 3 
 
 
Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  124  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,   n.   152,   ai   fini   del   rinnovo
dell'autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei mesi  prima
della  scadenza,  qualora  non  si  siano  verificate   modificazioni
rispetto ai presupposti della autorizzazione gia' concessa,  presenta
all'autorita'  competente  un'istanza  corredata   di   dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell'articolo  47  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  che  attesti  che  sono
rimaste immutate: 
    a) le caratteristiche  quali-quantitative  dello  scarico  intese
come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate,
in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o  se,
non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza; 
    b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la  capacita'
di produzione; 
    c) le sostanze impiegate  nel  ciclo  produttivo  e  le  relative
quantita'; 
    d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e  le
relative caratteristiche tecniche; 
    e) la localizzazione dello scarico. 
  2. La modalita' semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di  cui
al comma 1 non  si  applica  per  gli  scarichi  contenenti  sostanze
pericolose di cui all'articolo 108 del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152. 

Capo III

Disposizioni in materia di inquinamento acustico

                               Art. 4 
 
 
      Semplificazione della documentazione di impatto acustico 
 
  1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui
all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n.  447,
le attivita' a bassa  rumorosita'  elencate  nell'Allegato  B,  fatta
eccezione per l'esercizio di ristoranti,  pizzerie,  trattorie,  bar,
mense,  attivita'  ricreative,   agroturistiche,   culturali   e   di
spettacolo,  sale  da  gioco,  palestre,  stabilimenti  balneari  che
utilizzino   impianti   di   diffusione   sonora   ovvero    svolgano
manifestazioni ed eventi con  diffusione  di  musica  o  utilizzo  di
strumenti musicali. In tali casi  e'  fatto  obbligo  di  predisporre
adeguata documentazione di previsione di impatto  acustico  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.  Resta
ferma la facolta' di  fare  ricorso  alla  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 8, comma 5,  della  legge
26 ottobre 1995, n.  447,  ove  non  vengano  superati  i  limiti  di
emissione di rumore di cui al comma 2. 
  2. Per le attivita' diverse da quelle indicate nel comma 1  le  cui
emissioni di rumore non  siano  superiori  ai  limiti  stabiliti  dal
documento di classificazione  acustica  del  territorio  comunale  di
riferimento ovvero, ove questo non  sia  stato  adottato,  ai  limiti
individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  in
data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del
1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3
e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, puo' essere  resa  mediante
dichiarazione  sostitutiva   dell'atto   di   notorieta'   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 
  3. In tutti i casi in cui  le  attivita'  comportino  emissioni  di
rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione
acustica del territorio comunale di riferimento  ovvero,  ove  questo
non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri in data 14 novembre 1997, e' fatto obbligo di presentare  la
documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre
1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica. 

Capo IV

Disposizioni attuative

                               Art. 5 
 
 
             Sportello unico per le attivita' produttive 
 
  1.  Le  imprese  presentano  le  istanze  di   autorizzazione,   la
documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in
materia ambientale esclusivamente per via telematica  allo  Sportello
unico per le attivita' produttive competente per territorio, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
economico, per la pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  e  per
la semplificazione  normativa,  previa  intesa  con   la   Conferenza
Unificata, e' adottato un modello semplificato  e  unificato  per  la
richiesta di autorizzazione. 
                               Art. 6 
 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare e  dello  sviluppo  economico  e  i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la  semplificazione  normativa,
in collaborazione con la Conferenza Unificata e con il coinvolgimento
delle   associazioni   imprenditoriali,   predispongono   forme    di
monitoraggio sull'attuazione del presente regolamento. 
  2.  All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,  le
amministrazioni  interessate  provvedono  con   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 19 ottobre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 
 
                                Calderoli,    Ministro     per     la
                                semplificazione normativa 
 
                                Romani,  Ministro  per  lo   sviluppo
                                economico 
 
                                Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
                                e della tutela del territorio  e  del
                                mare 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Palma 

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2012 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 187 

                                                           Allegato A 
 
                                           (previsto dall'articolo 2) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato B 
 
                                           (previsto dall'articolo 4) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico