DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2001, n. 311
Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attivita' disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonche' al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999).
Vigente al: 11-2-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1,
numeri 18, 19, 20 e 35;
Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento
di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Visti il testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n.
690, ed il relativo regolamento speciale per gli ufficiali ed
impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
20 agosto 1909, n. 666;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
Vista la legge 6 ottobre 1995, n. 425;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
Visto l'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.
51;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 7 luglio 2000;
Sentita la Conferenza unificata;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 gennaio 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 2001,
concernente il "regolamento per la semplificazione dei procedimenti
relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attivita'
disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
nonche' al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica
sicurezza";
Visto il rilievo n. 73 dell'Ufficio di controllo di legittimita' su
atti dei Ministeri istituzionali della Corte dei conti, in data
5 aprile 2001;
Considerata l'opportunita' di accogliere il suddetto rilievo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri
dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero, della sanita', delle finanze, per i beni e le
attivita' culturali e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento concerne la semplificazione dei seguenti
procedimenti disciplinati dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal
relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto
6 maggio 1940, n. 635:
a) procedimenti per il rilascio e rinnovo delle autorizzazioni di
pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri,
esercizi ed attivita' imprenditoriali di cui al titolo III del
predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e la tenuta
dei relativi registri;
b) procedimenti per il rilascio della licenza di porto d'armi
comuni da sparo, di cui all'articolo 42 del predetto testo unico;
c) procedimento per il rilascio della licenza di collezione delle
armi comuni da sparo di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile
1975, n. 110;
d) procedimenti per la concessione dell'agibilita' dei locali di
pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza;
e) procedimenti e obblighi previsti dagli articoli 126 e 128 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
2. Il presente regolamento concerne anche la semplificazione del
procedimento per l'attribuzione della qualita' di agente di pubblica
sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 43 del testo unico
della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, e dell'articolo
81 del relativo regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n.
666.
Art. 2.
Semplificazioni a carattere generale
1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti commi:
"In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 della legge, le
autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata
non sia gia' stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno
carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attivita' da
svolgersi per un tempo determinato.
Nel caso di trasferimento di taluna delle attivita' di cui al
titolo III della legge in locali diversi da quelli per i quali
l'autorizzazione e' stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni
degli stessi, restano in vigore le disposizioni di legge o di
regolamento che subordinano l'esercizio dell'attivita' alla verifica
di idoneita', comunque definita, dei locali medesimi.";
b) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - Per la documentazione necessaria a comprovare il
possesso nel richiedente dei requisiti personali e l'adempimento
delle altre condizioni prescritte si osservano le disposizioni in
vigore in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative.
E' fatta salva la facolta' dell'amministrazione di verificare
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e
di disporre, se ne ricorrono i presupposti, con provvedimento
motivato, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione
dei suoi effetti.
Nei casi in cui e' consentita la rappresentanza nell'esercizio di
un'attivita' autorizzata, la domanda dell'interessato deve contenere
il consenso scritto dell'eventuale rappresentante.
Gli atti di consenso possono essere assunti davanti al dipendente
competente a ricevere la documentazione.";
c) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
"Art. 12-bis. - Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se
si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria,
colui che vi subentra, puo' richiedere il rilascio di una nuova
autorizzazione, continuando l'attivita' nei tre mesi successivi alla
data della morte. L'autorita' di pubblica sicurezza puo' ordinare la
cessazione immediata dell'attivita' se l'interessato o il
rappresentante esercente e' privo dei requisiti soggettivi di cui
all'articolo 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto,
per le attivita' ricettive, dall'articolo 17-ter della legge.";
d) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - La prestazione di cauzione, quando richiesta dalla
legge o disposta dall'autorita' nei casi previsti dalla legge, puo'
essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza
fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni
regolarmente autorizzata all'esercizio di tale attivita' e con ogni
altra modalita' prevista dalle disposizioni vigenti in materia di
contabilita' pubblica.";
e) all'articolo 15, primo comma, le parole "conforme alla legge
sul bollo", sono sostituite dalle seguenti: "conforme alla legge sul
bollo, se prescritto";
f) all'articolo 16 e' aggiunto infine il seguente comma:
"I registri di cui al primo comma possono essere tenuti con
modalita' informatiche. A tal fine con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalita'
tecniche di tenuta, vidimazione, assolvimento dell'obbligo di bollo
ed esibizione dei registri di cui al primo comma, predisposti con
mezzi informatici, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni
vigenti in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di
documenti con strumenti informatici o telematici. Con lo stesso
decreto puo' prevedersi che idonei supporti informatici, con
specifici programmi, siano resi disponibili, anche presso rivendite
autorizzate, mediante specifiche convenzioni.";
g) all'articolo 152, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Per le attivita' ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86
della legge o dall'articolo 158 del presente regolamento,
disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la
licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato,
previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica
della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione
di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l'osservanza
delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100,
101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonche' di quelle del
presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che
disciplinano specificamente la materia.";
h) il secondo comma dell'articolo 195 e' sostituito dal seguente:
"In deroga a quanto previsto dall'articolo 110, primo comma, della
legge, la vidimazione e' effettuata dal sindaco o suo delegato, in
ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli
d'azzardo, stabiliti dal questore o, se si tratta di giochi in uso in
tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno.";
i) all'articolo 247 e' aggiunto il seguente comma:
"Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del
riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si
applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le
cose antiche, di pregio o preziose, nonche' al commercio ed alla
detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle
artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre
preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose
usate prive di valore o di valore esiguo.".
Art. 3.
Semplificazioni concernenti autorizzazioni in materia di armi ed
esplosivi
1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti ulteriori
modificazioni:
a) il secondo comma dell'articolo 47 e' sostituito dal seguente:
"La licenza per la collezione di armi ha carattere permanente e
puo' essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo quando
l'interessato non intenda avvalersi della facolta' di detenere l'arma
e il relativo munizionamento, per farne uso, previa la denuncia di
cui all'articolo 38 della legge. Se la collezione riguarda armi
artistiche, rare o antiche, la licenza deve contenere anche
l'indicazione dell'epoca a cui risalgono le armi.";
b) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole "in cui il richiedente ha la sua
residenza," sono sostituite dalle seguenti: "in cui il richiedente,
appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione europea, ha la sua
residenza o il domicilio,";
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "Il rilascio del
porto di arma lunga per difesa personale, e' soggetto alle condizioni
richieste per il porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa
la dimostrazione dell'effettivo bisogno di portare l'arma.".
Art. 4.
Semplificazioni dei procedimenti concernenti
i locali di pubblico spettacolo
1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti ulteriori
modificazioni:
a) il primo comma dell'articolo 116 e' sostituito dal seguente:
"Per le licenze di cui agli articoli 68 e 69 della legge e'
ammessa la rappresentanza. La domanda per ottenere la licenza deve
contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento
e il periodo delle rappresentazioni.";
b) gli articoli 141 e 142 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 141. - Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge
sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di
altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di
sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di solidita', di sicurezza e di
igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le
cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della
prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformita' alle disposizioni vigenti e la
visibilita' delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti
per la sicurezza e per l'incolumita' pubblica;
d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale
tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di
sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui
all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e
le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino
regolarmente, suggerendo all'autorita' competente gli eventuali
provvedimenti.
Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o
inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al
primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie
vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto
nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la
rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite
con decreto del Ministro dell'interno.
Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per
l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo
che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti
temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di
sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti
temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione
provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella
comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia gia'
concesso l'agibilita' in data non anteriore a due anni.
Art. 141-bis. - Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la
commissione di vigilanza e' comunale e le relative funzioni possono
essere svolte dai comuni anche in forma associata.
La commissione comunale di vigilanza e' nominata ogni tre anni
dal sindaco competente ed e' composta:
a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo
delegato;
c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di
base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo
delegato;
e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo
delegato;
f) da un esperto in elettrotecnica.
Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o
piu' esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione
alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
Possono altresi' far parte, su loro richiesta, un
rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un
rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone
dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni
o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici e' comunque
richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale
risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di
sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425,
alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.
Per ogni componente della commissione possono essere previsti
uno o piu' supplenti.
Il parere della commissione e' dato per iscritto e deve essere
adottato con l'intervento di tutti i componenti.
Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario
del provvedimento finale, che puo' parteciparvi, anche mediante
proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.
Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo
comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i
componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato
dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base
competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo
delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
Art. 142. - Relativamente ai locali o agli impianti indicati
nel presente articolo e quando la commissione comunale non e'
istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata,
ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la
commissione provinciale di vigilanza.
La commissione provinciale di vigilanza e' nominata ogni tre
anni dal prefetto ed e' composta:
a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che
la presiede;
b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;
c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere
realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di
base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione
regionale, svolge le funzioni del genio civile;
f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo
delegato;
g) da un esperto in elettrotecnica.
Possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu' esperti in
acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni
tecnologiche del locale o impianto da verificare.
Possono altresi' far parte, su loro richiesta, un
rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un
rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone
dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
((Per ogni componente possono essere previsti uno o piu'
supplenti, anche al fine di istituire, all'occorrenza, due o piu'
sezioni della commissione provinciale.)) Relativamente alla
composizione delle sezioni, ferma restando la facolta' di avvalersi
di supplenti, il questore puo' delegare un ufficiale di pubblica
sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente
per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile puo'
essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un
suo delegato.
Il parere della commissione o della sezione e' dato per
iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i
componenti.
Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo
dell'articolo 141-bis.
Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo
comma, lettera e), la commissione provinciale puo' delegare il
sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o
impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale
specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.
Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo
141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione
provinciale di cui al presente articolo e' sempre prescritta:
a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente
integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali
cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di
capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli
impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo
comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da
divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano
sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante
ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della sanita'.";
c) al secondo comma dell'articolo 144, le parole "articolo
142, n. 3", sono sostituite dalle seguenti: "articolo 141, primo
comma, lettera e)".
Art. 5.
Semplificazioni dei procedimenti concernenti il riconoscimento della
qualifica di agente di pubblica sicurezza
1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - In deroga a quanto previsto dall'articolo 43 del
testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, il
prefetto, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno, ed
a richiesta delle amministrazioni interessate, provvede
all'attribuzione della qualita' di agente di pubblica sicurezza alle
guardie telegrafiche e di strade ferrate, ai cantonieri di cui
all'articolo 12 del codice della strada emanato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e
integrazioni, e agli altri agenti destinati all'esecuzione ed
all'osservanza di speciali leggi e regolamenti, che risultino:
a) essere maggiorenni;
b) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;
c) non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non
colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
d) avere il godimento dei diritti civili e politici.
Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti richiesti per l'accesso
allo specifico impiego per il quale e' richiesta la qualita' di
agente di pubblica sicurezza.
All'atto dell'attribuzione della qualita' di agente di pubblica
sicurezza, l'interessato e' tenuto a prestare giuramento, in deroga
all'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,
davanti al prefetto o suo delegato, con la seguente formula: "Giuro
di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare
lealmente le leggi dello Stato e delle regioni e di adempiere alle
funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento
di perseguire il pubblico interesse .
L'attribuzione della qualita' di agente di pubblica sicurezza e'
revocata, previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio, qualora venga a mancare taluno dei requisiti
prescritti, ed e' sospesa nei casi in cui la legge prevede la
sospensione dal servizio o, comunque, quando nei confronti
dell'interessato e' adottato un provvedimento restrittivo della
liberta' personale.
Le disposizioni del presente articolo, si osservano in tutti i casi
in cui disposizioni di legge o di regolamento rimettono all'autorita'
amministrativa il riconoscimento della qualita' di agente di pubblica
sicurezza, fatte salve le disposizioni in vigore per la polizia
municipale.".
Art. 6.
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento sono abrogati:
a) l'articolo 81 del regolamento speciale per gli ufficiali ed
impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
20 agosto 1909, n. 666;
b) gli articoli 84, 93, primo comma, 94, 102, 103, 108, primo
comma, limitatamente alla previsione che richiede, per l'esercizio
delle attivita' ivi indicate, la preventiva dichiarazione
all'autorita' di pubblica sicurezza, 108, secondo comma, 121, primo e
secondo comma, 122, 124 e 125 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
c) gli articoli 154, 157, 188, secondo e terzo comma, 190 e 192,
nonche' gli articoli da 224 a 229 compresi, e gli articoli 232 e 233
del regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773,
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
6 maggio 1940, n. 635.
Art. 7.
Disposizioni transitorie
1. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del
presente regolamento sono perfezionati con l'osservanza delle norme
previgenti.
2. Le domande per l'attribuzione della qualifica di agente di
pubblica sicurezza a norma dell'articolo 43 del testo unico della
legge sugli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, in corso di istruttoria alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, sono trasferite
d'ufficio alle prefetture competenti per territorio per la loro
definizione ai sensi dell'articolo 5.
Art. 8.
Disposizione finale
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della
legge 8 marzo 1999, n. 50, il presente regolamento entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Bianco, Ministro dell'interno
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Veronesi, Ministro della sanita'
Del Turco, Ministro delle finanze
Melandri, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2001
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 10, foglio n. 156