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Decreto Sviluppo 2012 - Misure di semplificazione e accelerazione
Decreto Legge , testo coordinato, 22.06.2012 n° 83 , G.U. 11.08.2012

Decreto Sviluppo 2012

TITOLO I - Misure urgenti per le infrastrutture l’edilizia ed i trasporti

Capo I - Infrastrutture – Misure per l’attrazione di capitali privati (artt. 1-4 bis)

Capo II - Infrastrutture - Misure di semplificazione e accelerazione (artt. 5-8)

Capo III - Misure per l’edilizia (artt. 9-13ter)

Capo IV - Misure per i trasporti (artt. 14-17)

Capo IV bis - Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilita' mediante veicoli a basse emissioni complessive (artt. 17 bis - 17 terdecies)

TITOLO II – Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione (artt. 18-22)

TITOLO III – Misure urgenti per lo sviluppo economico

Capo I – Misure per la crescita sostenibile (artt. 23-31)

Capo II – Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese (artt. 32-32 bis)

Capo III – Misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali (art. 33)

Capo IV – Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico (artt. 34-40)

Capo V – Ulteriori misure a sostegno delle imprese (artt. 41-52)

Capo VI – Misure per accelerare l’apertura dei servizi pubblici locali al mercato (art. 53)

Capo VII – Ulteriori misure per la giustizia civile (artt. 54-56)

Capo VIII – Misure per l’occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel settore agricolo (artt. 57-59 quater)

Capo IX - Misure per la ricerca scientifica e tecnologica (artt. 60-63)

Capo X - Misure per il turismo e lo sport (artt. 64-67)

Capo X bis - Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile2009, nonche' per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati (Artt. 67 bis-67 octies)

TITOLO IV – Disposizioni finanziarie (artt. 68-70)

Allegato 1 - Allegato 2






Capo II

Infrastrutture - Misure di semplificazione e accelerazione

Art. 5

Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresi' definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.».

2. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9 comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ((
introdotto dal comma 1 del presente articolo )), le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali.

Art. 6
Utilizzazione crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali

1. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo l'articolo 26, e' inserito il seguente:
«Art. 26-bis (Utilizzazione di crediti d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali e investimenti finalizzati al miglioramento dei servizi pubblici locali). - 1. A decorrere dall'esercizio 2012, il limite massimo determinato dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dei crediti di imposta compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applica agli enti locali che abbiano maturato il credito di imposta in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in societa' per azioni.
2. I rimborsi dovuti ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e le compensazioni di cui al comma 1 sono destinati esclusivamente alla realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici, nel rispetto degli obiettivi fissati dal patto di stabilita' interno.».

Art. 7
Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini

1. Per le attivita' di cui al numero 80 della Tabella dell'Allegato I del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di pubblicazione del predetto regolamento, gli adempimenti amministrativi stabiliti dal medesimo regolamento sono espletati entro i sei mesi successivi al completamento degli adeguamenti previsti nei termini disciplinati dall'articolo 55, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (( Resta fermo quanto previsto dall'articolo 53 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. ))

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, per ciascuna attivita' di cui al comma 1 del presente articolo, i gestori presentano al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una scheda asseverata da un tecnico qualificato, contenente le caratteristiche e le dotazioni antincendio allo stato esistenti, nonche' una relazione riportante, per gli aspetti di sicurezza antincendio, il programma operativo degli interventi di adeguamento da realizzare nei termini prescritti. (( 2-bis. All'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni». ))

3. All'articolo 59 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
b) (( (soppressa) ));
c) prove di laboratorio su terre e rocce.».

Art. 8
Grande evento EXPO 2015 e Fondazione La Grande Brera

1. Al fine di reintegrare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'importo originariamente previsto, per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 e' autorizzata la spesa di (( 9.092.408 euro per il 2012, di 9.680.489 euro per il 2013, di 8.661.620 euro )) per il 2014 e di 987.450 euro per il 2015.

(( 1-bis. Una quota delle somme di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, e' destinata alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per straordinari interventi conservativi e manutentivi del Duomo di Milano necessari anche in vista dello svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015. ))

2. All'articolo 14, comma 2, (( primo periodo )), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la parola: «urgente», sono aggiunte le seguenti: «. (( Il Commissario straordinario )), con proprio provvedimento, puo' nominare uno o piu' delegati per specifiche funzioni.».

(( 2-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere necessarie al grande evento EXPO Milano 2015, il termine di cui al comma 5 dell'articolo 127 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'espressione del parere sui progetti relativi alle predette opere da rendere ai sensi del medesimo comma 5, e' stabilito in trenta giorni non prorogabili. A tale fine il Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche convocando sedute straordinarie, procede all'esame dei progetti relativi al grande evento EXPO Milano 2015 con assoluta priorita'. Nel caso in cui il parere debba essere espresso dai comitati tecnici amministrativi di cui al comma 3 del citato articolo 127, il termine e' fissato entro trenta giorni non prorogabili, con la medesima priorita' di cui al periodo precedente. ))

(( 2-ter. All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito A.N.A.S» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta degli interessati, e sentita la societa' ANAS Spa, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale, in esito ad apposita valutazione tecnica, sono individuati specificamente i tratti stradali oggetto di deroga e, in relazione ad essi, le distanze minime da osservare». ))

3. A seguito dell'ampliamento e della risistemazione degli spazi espositivi della Pinacoteca di Brera e del riallestimento della relativa collezione, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, nell'anno 2013, costituisce la fondazione di diritto privato denominata «Fondazione La Grande Brera», con sede in Milano, finalizzata al miglioramento della valorizzazione dell'Istituto, nonche' alla gestione secondo criteri di efficienza economica.

4. La Fondazione di cui al comma 3 e' costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491 e del codice civile. L'atto costitutivo prevede il conferimento in uso alla Fondazione, mediante assegnazione al relativo fondo di dotazione, della collezione della Pinacoteca di Brera, dell'immobile che la ospita, nonche' degli eventuali ulteriori beni mobili e immobili individuati con apposito decreto ministeriale. Lo statuto della Fondazione prevede l'esercizio da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarita' della Fondazione.

5. Oltre al Ministero per i beni e le attivita' culturali, che assume la qualita' di fondatore, possono partecipare alla Fondazione di cui al comma 3, in qualita' di soci promotori, secondo le modalita' stabilite dallo statuto, gli enti territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede, che assumano l'impegno di contribuire stabilmente al fondo di gestione in misura non inferiore al Ministero. Possono altresi' diventare soci, previo consenso del fondatore e dei soci promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione nella misura e secondo le modalita' stabilite dallo statuto.

6. Il funzionamento della Fondazione di cui al comma 3 e' assicurato mediante un apposito fondo di gestione, alimentato annualmente dal Ministero per i beni e le attivita' culturali per un importo pari a 2.000.000,00 di euro. Alla relativa spesa si provvede, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, con specifico riferimento alle risorse di parte corrente.

7. La Fondazione di cui al comma 3 puo' avvalersi di personale appartenente ai ruoli del Ministero per i beni e le attivita' culturali e degli enti territoriali che abbiano acquisito la qualita' di soci promotori, sulla base di protocolli d'intesa stipulati ai sensi dell'articolo 23-bis, commi 7 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I protocolli d'intesa prevedono l'integrale rimborso della spesa per il suddetto personale alle amministrazioni di appartenenza. La gestione finanziaria della Fondazione e' soggetta al controllo della Corte dei conti.


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