LEGGE 14 febbraio 1963, n. 161
Disciplina dell'attivita' di barbiere, parrucchiere ed affini.
Vigente al: 1-10-2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le
attivita' di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri
affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque
denominati, dovunque tali attivita' siano esercitate, in luogo
pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
Tutte le imprese che esercitano le suddette attivita', siano esse
individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono
soggette alla disciplina del suddetto regolamento, il quale deve
conformarsi alle norme ((legislative vigenti in materia)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO
DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO
DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO
DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO
DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147)).
Art. 2.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO
DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147))
Art. 2-bis.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO
DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147))
Art. 3.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO
DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147))
Art. 4.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO
DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147))
Art. 5.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO
DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147))