Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge disciplina, in applicazione del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
(Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di
protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), l’organizzazione e
lo svolgimento delle funzioni del Servizio fitosanitario regionale,
istituito presso la Regione Toscana a decorrere dal 1° marzo 2011 ai
sensi dell’
articolo 22 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).
Art. 2
- Funzioni del servizio fitosanitario regionale
1. Il servizio fitosanitario regionale:
a) rilascia le autorizzazioni previste dalla normativa nazionale e regionale;
b)
esercita il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato
fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché sui prodotti
nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine
di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso
l’esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche;
c) accerta le violazioni alla normativa in materia fitosanitaria e alle altre normative espressamente affidate;
d) rilascia la certificazione fitosanitaria per i vegetali e i prodotti vegetali destinati all’esportazione verso paesi terzi;
e)
effettua i controlli documentali, d’identità e fitosanitari sui
vegetali, sui prodotti vegetali e sugli altri materiali regolamentati
provenienti da paesi terzi;
f)
prescrive sul territorio regionale ogni misura ufficiale ritenuta
necessaria, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali
ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di
imballaggio, recipienti o quant’altro possa essere veicolo di diffusione
di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, in applicazione
delle normative vigenti;
g) esercita il controllo e la vigilanza sull’applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria;
h)
istituisce le zone caratterizzate da uno specifico status sanitario e
prescrive per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a
prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di
messa a dimora e l’estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;
i) mette a punto, definisce e divulga le strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;
j)
raccoglie e divulga i dati relativi alla presenza e alla diffusione di
organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, anche attraverso
l’effettuazione di indagini sistematiche;
k) monitora lo stato fitosanitario delle colture agrarie e forestali anche con l’ausilio dei dati meteoclimatici;
l)
comunica al servizio fitosanitario centrale la presenza di organismi
nocivi, regolamentati e non, precedentemente non presenti nel territorio
regionale;
m) dà supporto tecnico specialistico agli enti pubblici in materia fitosanitaria;
n) esercita il controllo e la certificazione sulle colture e sul materiale di moltiplicazione della vite;
o) compie attività di informazione agli operatori in materia fitosanitaria;
p)
predispone relazioni periodiche sullo stato fitosanitario del
territorio regionale o su singole colture da inviare al servizio
fitosanitario centrale, secondo termini da questo stabiliti;
q) gestisce, tramite l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), di cui alla
legge regionale 19 novembre 1999, n. 60
(Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura “ARTEA”),
il registro ufficiale dei produttori e ogni altro registro previsto
dalla normativa di settore;
r) gestisce il laboratorio di diagnostica fitopatologica e di biologia molecolare;
s) accredita i laboratori allo svolgimento di analisi fitosanitarie e di rispondenza varietale, previste dalla normativa;
u) procede alla formazione degli ispettori fitosanitari e dei tecnici fitosanitari;
v) collabora con le istituzioni scientifiche per gli approfondimenti tecnici in materia fitosanitaria;
w) svolge ogni altra attività a questo demandata dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Art. 3
- Autorizzazione fitosanitaria e registro ufficiale dei produttori
1. La
richiesta di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di
produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali e
le variazioni della stessa sono presentate mediante la dichiarazione
unica aziendale (DUA) di cui all'articolo 11 della legge regionale 27
luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice
agricoli e di impresa agricola), al servizio fitosanitario regionale.
(2) Art. 4
- Personale
1. Il servizio fitosanitario regionale, in conformità agli articoli 34 e 35
del d.lgs. 214/2005 , svolge le funzioni di cui all’articolo 2 con le seguenti tipologie di personale:
a) ispettori fitosanitari;
b) tecnici fitosanitari in possesso di specifiche conoscenze in materia fitosanitaria.
2.
Gli ispettori fitosanitari e i tecnici fitosanitari sono abilitati
mediante la frequenza di specifici corsi di formazione teorico-pratici.
3.
I tecnici fitosanitari supportano gli ispettori fitosanitari
nell’espletamento delle loro funzioni e inoltre, nell’ambito delle
funzioni non riservate in via esclusiva dalla normativa vigente agli
ispettori fitosanitari, svolgono compiti di monitoraggio, azioni di
vigilanza, prelievo campioni e accertamenti.
4.
Agli ispettori fitosanitari e ai tecnici fitosanitari è rilasciato
dalla Giunta regionale apposito documento di riconoscimento di validità
quinquennale.
6.
I nominativi degli ispettori fitosanitari sono comunicati al servizio
fitosanitario centrale per l’iscrizione nel registro nazionale di cui
all’
articolo 34 del d.lgs. 214/2005 .
7. I nominativi del personale tecnico di cui al comma 1, lettera b), e comma 9, sono inseriti in un elenco regionale.
8. Il personale di cui ai commi 1 e 9, è periodicamente aggiornato mediante specifici corsi di formazione.
9.
La Regione può stipulare convenzioni con gli enti locali, le
università, i laboratori diagnostici e gli istituti di ricerca pubblici,
al fine di reperire e destinare personale qualificato per le attività
di sorveglianza fitosanitaria, informazione agli operatori e
monitoraggio.
Art. 5
- Tariffa fitosanitaria
1. Gli operatori sono tenuti al versamento alla Regione Toscana della tariffa fitosanitaria prevista nell’allegato XX del
d.lgs. 214/2005 , nonché delle altre tariffe previste dalla normativa nazionale vigente.
2.
La Regione stabilisce, tramite specifico tariffario approvato dalla
Giunta regionale, ulteriori tariffe destinate a coprire spese sostenute
per particolari attività comunque connesse ai controlli.
3.
La Regione destina annualmente al funzionamento del servizio
fitosanitario regionale un importo equivalente alla previsione del
gettito relativo alle somme di cui ai commi 1 e 2.
4. La tariffa fitosanitaria è gestita mediante il sistema informativo regionale (SIR) di cui all’
articolo 15 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54
(Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico
regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei
servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della
conoscenza).
Art. 6
- Emergenza fitosanitaria
1.
Per impedire la diffusione di malattie pericolose e diffusibili, il
Presidente della Giunta regionale, con ordinanza, su proposta del
servizio fitosanitario regionale, istituisce la quarantena fitosanitaria
indicando la modalità della messa a dimora dei vegetali, il tempo di
permanenza, i tempi e le modalità dei controlli, nonché le direttive
tecniche per la conduzione della quarantena stessa.
2. L’ordinanza indica il soggetto a carico del quale sono poste le spese per le operazioni, comprese le cure colturali.
3.
Entro il 31 marzo di ogni anno il servizio fitosanitario regionale
trasmette al servizio fitosanitario centrale le informazioni relative ai
casi di quarantena fitosanitaria accertati nell’anno precedente.
Art. 7
Sanzioni
1.
Chiunque non esegue, in tutto o in parte, o esegue oltre la scadenza,
il versamento della tariffa fitosanitaria di cui all’articolo 5, comma
1, è soggetto al pagamento della sanzione prevista dall’
articolo 10 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali).
2. Le somme di cui al comma 1, sono destinate al potenziamento del servizio fitosanitario regionale.
3.
Alle violazioni in materia fitosanitaria il cui accertamento compete al
servizio fitosanitario regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera c), si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale
vigente.
Art. 8
- Norme transitorie per il personale e per la destinazione delle risorse derivanti dalle attività ispettive
1. Il personale distaccato, ai sensi dell’
articolo 22 della l.r. 65/2010
, dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana
(ARPAT) può chiedere di essere trasferito alla Regione Toscana.
2.
Il personale che presenta domanda ai sensi del comma 1, viene
inquadrato nella corrispondente categoria giuridica prevista per il
comparto regioni-autonomie locali sulla base delle relative tabelle di
equiparazione vigenti. Al personale trasferito è riconosciuta a tutti
gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l’anzianità maturata
presso ARPAT.
3.
All’atto dell’inquadramento di cui al comma 2, l’importo complessivo
del trattamento fisso e continuativo in godimento presso ARPAT determina
l’attribuzione al dipendente della corrispondente posizione di sviluppo
economico nella categoria di inquadramento ovvero, in mancanza di
corrispondenza, della posizione di sviluppo economico immediatamente
inferiore. Qualora l’importo complessivo del trattamento fisso e
continuativo in godimento presso ARPAT sia superiore a quello derivante
dall’inquadramento presso la Regione Toscana la differenza viene
retribuita a titolo di assegno “ad personam” riassorbibile.
4.
A decorrere dal 1° gennaio 2012 le risorse di ARPAT previste dagli
articoli 8, 9 e 10, del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto del servizio sanitario regionale quadriennio
normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2008 – 2009, relative ai commi
2, 3 e 5, confluiscono per l’intero importo tra le risorse della
Regione Toscana destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane
e alla produttività di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro
1° aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 e al
biennio economico 1998 – 1999 del personale del comparto delle regioni e
delle autonomie locali).
5.
Le risorse necessarie per le retribuzioni spettanti al personale
trasferito ai sensi dei commi precedenti, vengono detratte dal
contributo regionale ordinario annuale di cui all’
articolo 30, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30
(Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale
della Toscana “ARPAT”) e confluiscono nella competente unità
previsionale di base (UPB) del bilancio regionale annuale.
6.
In via straordinaria, gli accertamenti per il mancato pagamento della
tariffa fitosanitaria riferiti agli anni dal 2006 al 2011, effettuati
dalla Regione Toscana nell’anno 2011, nonché le maggiori entrate, in
relazione alla posta del bilancio preventivo 2011 di ARPAT, derivanti
dallo svolgimento delle attività nel 2011 del servizio fitosanitario
regionale, rimangono nella disponibilità del bilancio ARPAT. Dal 1°
gennaio 2012 le entrate a qualsiasi titolo inerenti il servizio
fitosanitario sono di competenza del bilancio regionale.
Art. 9
- Norma finanziaria
1.
Gli oneri di cui alla presente legge, a partire dal 2012, sono stimati
in euro 600.000,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 cui si fa fronte
con gli stanziamenti dell’UPB 711 “Funzionamento della struttura
regionale – Spese correnti“ del bilancio pluriennale vigente, annualità
2012 e 2013.
2.
Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 5, sono
stimate in euro 600.000,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e sono
iscritte rispettivamente per euro 535.000,00 alla UPB di entrata 111
“Imposte e tasse” e per euro 65.000,00 alla UPB di entrata 322 “Proventi
diversi”.
3.
Al bilancio pluriennale vigente 2011 – 2013, annualità 2012 e 2013,
sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza di uguale
importo:
- anno 2012
in aumento, UPB 111 di entrata “Imposte e tasse“, euro 535.000,00
in aumento, UPB 322 di entrata “Proventi diversi”, euro 65.000,00
in aumento, UPB 711 di spesa “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, euro 600.000,00
- anno 2013
in aumento, UPB 111 di entrata “Imposte e tasse“, euro 535.000,00
in aumento, UPB 322 di entrata “proventi diversi”, euro 65.000,00
in aumento, UPB 711 di spesa “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, euro 600.000,00.
3 bis. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
(4) Art. 10
- Norme finali e transitorie
1.
Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della
presente legge conservano la loro validità a condizione che, nel periodo
1° gennaio – 15 marzo 2012, (1) siano comunicate al servizio fitosanitario regionale mediante la dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all’
articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45
(Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di
impresa agricola). Decorso inutilmente il termine predetto le
autorizzazioni decadono.
2. Le attività di controllo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), sono effettuate a partire dal 1° gennaio 2012.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 5 si applicano a partire dal 1° gennaio 2012.
Art. 11
- Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi o disposizioni: