LEGGE 18 giugno 2002, n. 136
Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze delle attivita' motorie e sportive.
Vigente al: 24-8-2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. I diplomi in educazione fisica rilasciati dall'Istituto superiore
di educazione fisica statale di Roma e dagli istituti superiori di
educazione fisica pareggiati ai sensi dell'articolo 28 della legge 7
febbraio 1958, n. 88, sono equiparati alle lauree afferenti alla
classe 33 di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre
2000, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi ed alle attivita'
professionali.
2. Ogni ateneo, nell'ambito della propria autonomia, puo' definire
l'accesso di coloro che sono in possesso del titolo rilasciato dagli
istituti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e di coloro che hanno conseguito
il titolo previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 15 gennaio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1999,
ai corsi di laurea specialistica afferenti alle classi 53/S, 75/S e
76/S di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
2001, nonche' ai master universitari di primo livello.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 giugno 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli