LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447
Legge quadro sull'inquinamento acustico.
Vigente al: 22-10-2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita' della legge)
1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia
di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo
dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
117 della Costituzione.
2. I principi generali desumibili dalla presente legge
costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente
abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o
disturbo al riposo ed alle attivita' umane, pericolo per la salute
umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei
monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da
interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio
destinato alla permanenza di persone o di comunita' ed utilizzato per
le diverse attivita' umane, fatta eccezione per gli ambienti
destinati ad attivita' produttive per i quali resta ferma la
disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore
esterne ai locali in cui si svolgono le attivita' produttive;
c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e
le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria
il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali,
ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali,
commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti
di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone
e merci; le aree adibite ad attivita' sportive e ricreative;
d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese
nella lettera c);
e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che
puoessere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimita'
della sorgente stessa;
f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che
puo' essere immesso da una o piu' sorgenti sonore nell'ambiente
abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimita' dei
ricettori;
g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la
presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per
l'ambiente;
h) valori di qualita': i valori di rumore da conseguire nel
breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche
di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela
previsti dalla presente legge.
2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h), sono
determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo
della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.
3. I valori limite di immissione sono distinti in:
a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al
livello equivalente di rumore ambientale;
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla
differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il
rumore residuo.
4. Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.
5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono
di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale.
Rientrano in tale ambito:
a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai
metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla
fabbricazione;
b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione
che attestino la conformita' dei prodotti alle prescrizioni relative
ai livelli sonori ammissibile; la marcatura dei prodotti e dei
dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;
c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in
interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti
e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la
via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore
stesso;
d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico;
i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico
per la mobilita' extraurbana; la pianificazione e gestione del
traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;
e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di
delocalizzazione di attivita' rumorose o di ricettori particolarmente
sensibili.
6. Ai fini della presente legge e' definito tecnico competente la
figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare
l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i
piani di risanamento acustico, svolgere le relative attivita' di
controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma
di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma
universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea
ad indirizzo scientifico.
7. L'attivita' di tecnico competente puo' essere svolta previa
presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale
competente in materia ambientale corredata da documentazione
comprovante l'aver svolto attivita', in modo non occasionale, nel
campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomi e
da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma
universitario.
8. Le attivita' di cui al comma 6 possono essere svolte altresi'
da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore,
siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi
svolgano la propria attivita' nel campo dell'acustica ambientale,
alla data di entrata in vigore della presente legge ((nonche' da
coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di
avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge,
per almeno cinque anni, attivita' nel campo dell'acustica ambientale
in modo non occasionale)).
9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da
quelli che svolgono le attivita' sulle quali deve essere effettuato
il controllo.
Art. 3
(Competenze dello Stato)
1. Sono di competenza dello Stato:
a) la determinazione, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della sanita' e sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2;
b) il coordinamento dell'attivita' e la definizione della normativa
tecnica generale per il collaudo, l'omologazione la certificazione
e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e
dell'abbattimento del rumore; il ruolo e la qualificazione dei
soggetti preposti a tale attivita' nonche', per gli aeromobili,
per i natanti e per i veicoli circolanti su strada, le procedure
di verifica periodica dei valori limite di emissione relativa ai
prodotti medesimi. Tale verifica, per i veicoli circolanti su
strada, avviene secondo le modalita' di cui all'articolo 80 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
c) la determinazione, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e,
secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori
pubblici, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento
acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore
emesso dalle infrastrutture di trasporto;
d) il coordinamento dell'attivita' di ricerca, di sperimentazione
tecnico-scientifica ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
successive modificazioni, e dell'attivita' di raccolta, di
elaborazione e di diffusione dei dati. Al coordinamento provvede
il Ministro dell'ambiente, avvalendosi a tal fine anche
dell'Istituto superiore di sanita', del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA), dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA), dell'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (ISPESL), del Centro superiore ricerche e
prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) del Ministero dei
trasporti e della navigazione, nonche' degli istituti e dei
dipartimenti universitari;
e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei valori
determinati ai sensi della lettera a), con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e,
secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori
pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della
navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei
requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti,
allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore. Per quanto
attiene ai rumori originali dai veicoli a motore definiti dal
titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, restano salve la competenza e la
procedura di cui agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello stesso
decreto legislativo; ((3))
f) l'indicazione, con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei
criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione
delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti,
ai fini della tutela dall'inquinamento acustico));
g) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della
navigazione, dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche
antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione,
nonche' la disciplina della installazione, della manutenzione e
dell'uso dei sistemi di allarme anche antifurto e anti-intrusione
con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse, fatto
salvo quanto previsto dagli articoli 71, 72, 75, 79, 155 e 156 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera e), dei
requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di
intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo;
i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle
emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici
essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e
strade statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema
di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, delle
province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni
di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni;
l) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei
criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di
qualsiasi natura e della relativa disciplina per il contenimento
dell'inquinamento acustico;
m) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei
criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della
relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento
acustico, con particolare riguardo:
1) ai criteri generali e specifici per la definizione di pro-
cedure di abbattimento del rumore valevoli per tutti gli aeroporti
e all'adozione di misure di controllo e di riduzione
dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili nella
fase di decollo e di atterraggio;
2) ai criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione
al livello di inquinamento acustico;
3) alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e le
attivita' aeroportuali e ai criteri per regolare l'attivita'
urbanistica nelle zone di rispetto. Ai fini della presente
disposizione per attivita' aeroportuali si intendono sia le fasi
di decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione, revisione
e prove motori degli aeromobili;
4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi di
monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico
in prossimita' degli aeroporti;
n) la predisposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente,
sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai
sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche'
le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, di
campagne di informazione del consumatore e di educazione
scolastica.
2. I decreti di cui al comma 1, lettera a), c), e), h) e l), sono
emanati entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. I decreti di cui al comma 1, lettere f), g) e m),
sono emanati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a), c), d), e),
f), g), h), i), l) e m), devono essere armonizzati con le direttive
dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano e sottoposti ad
aggiornamento e verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o
di nuove situazioni.
4. I provvedimenti di competenza dello Stato devono essere
coordinati con quanto previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 7 luglio 2009, n. 88, come modificata dall'art. 15, comma 1,
lettera c) della L. 4 giugno 2010, n. 96, ha disposto (con l'art. 11,
comma 5) che "In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di
cui al comma 1, l'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26
ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina
relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro
componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in
particolare, nei rapporti tra costruttori-venditorie acquirenti di
alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali
passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola
d'arte asseverata da un tecnico abilitato".
Art. 4.
(Competenze delle regioni)
1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, definiscono con legge:
a) i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'articolo
6, comma 1, lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni
d'uso del territorio ed indicando altresi' aree da destinarsi a
spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto
procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone
previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di
qualita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), stabilendo il
divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni
confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5
dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali
stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1
marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo
1991. Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone gia'
urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di
preesistenti destinazioni d'uso, si prevede l'adozione dei piani di
risanamento di cui all'articolo 7;
b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o degli
enti competenti ovvero di conflitto tra gli stessi;
c) modalita', scadenze e sanzioni per l'obbligo di
classificazione delle zone ai sensi della lettera a) per i comuni che
adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati;
d) fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 4, le
modalita' di controllo del rispetto della normativa per la tutela
dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni
edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad
attivita' produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi
commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano
alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonche'
dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di
attivita' produttive;
e) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a
quelli di cui all'articolo 7, per la predisposizione e l'adozione da
parte dei comuni di piani di risanamento acustico;
f) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei
comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse
paesaggistico-ambientale e turistico, di valori inferiori a quelli
determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della
presente legge; tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici
essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146;
g) le modalita' di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo
svolgimento di attivita' temporanee e di manifestazioni in luogo
pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di
macchinari o di impianti rumorosi;
h) le competenze delle province in materia di inquinamento
acustico ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142;
i) l'organizzazione nell'ambito del territorio regionale dei
servizi di controllo di cui all'articolo 14;
l) i criteri da seguire per la redazione della documentazione di
cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4;
m) i criteri per la identificazione delle priorita' temporali
degli interventi di bonifica acustica del territorio.
2. Le regioni, in base alle proposte pervenute e alle
disponibilita' finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le
priorita' e predispongono un piano regionale triennale di intervento
per la bonifica dall'inquinamento acustico, fatte salve le competenze
statali relative ai piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i),
per la redazione dei quali le regioni formulano proposte non
vincolanti. I comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico
di cui all'articolo 7 al piano regionale.
Art. 5.
(Competenze delle province)
1. Sono di competenza delle province:
a) le funzioni amministrative in materia di inquinamento
acustico previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) le funzioni ad esse assegnate dalle leggi regionali di cui
all'articolo 4;
c) le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo
14, comma 1.
Art. 6.
(Competenze dei comuni)
1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e
regionali e i rispettivi statuti:
a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri
previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);
b) il coordinamento degli strumenti urbanistici gia' adottati
con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;
d) il controllo, secondo le modalita' di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela
dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni
edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad
attivita' produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi
commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano
alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonche'
dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di
attivita' produttive;
e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina
statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte
dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 258, e successive modificazioni;
g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;
h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui
all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attivita' temporanee e
di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per
spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle
prescrizioni indicate dal comune stesso.
2. Al fine di cui al comma 1, lettera e), i comuni, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i
regolamenti locali di igiene e sanita' o di polizia municipale,
prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con
particolare riferimento al controllo, al contenimento e
all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione
degli autoveicoli e dall'esercizio di attivita' che impiegano
sorgenti sonore.
3. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse
paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facolta' di
individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli
determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), secondo
gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera f). Tali riduzioni non si applicano
ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12
giugno 1990, n. 146.
4. Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, prima
della data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti
salvi altresi' gli interventi di risanamento acustico gia' effettuati
dalle imprese ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991. Qualora detti
interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla
classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo
adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a
quello necessario per completare il piano di ammortamento degli
interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai
principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle
regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).
Art. 7.
(Piani di risanamento acustico)
1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera g), nonche' nell'ipotesi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i comuni
provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando
il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con
i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I
piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani
comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera i), e all'articolo 10, comma 5.
2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono
contenere:
a) l'individuazione della tipologia ed entita' dei rumori
presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare
individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a);
b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
c) l'indicazione delle priorita', delle modalita' e dei tempi
per il risanamento;
d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la
tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e
particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano
si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
lettera b).
4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo puo' essere
adottato da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine
di perseguire i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).
5. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti
la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione
biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale
approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia
per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il piano
di risanamento di cui al comma 1, la prima relazione e' allegata al
piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione e' adottata
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8.
(Disposizioni in materia
di impatto acustico)
1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai
sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme
restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive
modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in
conformita' alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle
popolazioni interessate.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su
richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o
delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico
relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle
seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane
principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di
scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali),
secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati
macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del
clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle
seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al
comma 2.
((3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli
strumenti urbanistici di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini
dell'esercizio dell'attivita' edilizia ovvero del rilascio del
permesso di costruire, la relazione acustica e' sostituita da una
autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei
requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione
acustica di riferimento)).
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a
nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive,
sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali
polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla
utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonche' le
domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attivita'
produttive devono contenere una documentazione di previsione di
impatto acustico.
5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente
articolo e' resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le
modalita' di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle
attivita' di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede
possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere
l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le
emissioni sonore causate dall'attivita' o dagli impianti. La relativa
documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per
l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.
Art. 9.
(Ordinanze contingibili ed urgenti)
1. Qualora sia richiesta da eccezionali ed urgenti necessita' di
tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il
presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il
prefetto, il Ministro dell'ambiente, - secondo quanto previsto
dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del
Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con
provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a
speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni
sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate
attivita'. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facolta' e'
riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in
base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.
Art. 10.
(Sanzioni amministrative)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice
penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente
adottato dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 9, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 2.000.000 a lire 20.000.000.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o
mobile di emissioni sonore, (( supera i valori limite di emissione o
di immissione )) di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f),
fissati in conformita' al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera
a), e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo
11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge
dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, e' punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
500.000 a lire 20.000.000.
4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle
sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e' versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ad apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente, per essere devoluto ai comuni
per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7,
con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere f) e h).
5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le societa' e
gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative
infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento
dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e
presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del
rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con
proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalita'
e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota
fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per
le attivita' di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture
stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento
del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota e'
determinata nella misura del 2,5 per cento dei fondi di bilancio
previsti per le attivita' di manutenzione. Nel caso dei servizi
pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della
loro attuazione e' demandato al Ministero dell'ambiente.
Art. 11.
(Regolamenti di esecuzione)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente di concerto, secondo le materie di rispettiva
competenza, con i Ministri della sanita', dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, dei
lavori pubblici e della difesa, sono emanati regolamenti di
esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla
disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico
veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi anche del
contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti
servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per
attivita' sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura,
nonche' dalle nuove localizzazioni aeroportuali.
2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere armonizzati con
le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano.
3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree
esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle
attivita' delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi
dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24
dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.
Art. 12.
(Messaggi pubblicitari)
1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma
2, e' inserito il seguente:
"2-bis. E' fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai
concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva di
trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora
superiore a quella ordinaria dei programmi".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dodici mesi dopo
la data di entrata in vigore della presente legge. La vigilanza e le
sanzioni sono disposte ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 74.
Art. 13.
(Contributi agli enti locali)
1. Le regioni nell'ambito dei propri bilanci possono concedere
contributi in conto interessi ed in conto capitale per le spese da
effettuarsi dai comuni e dalle province per l'organizzazione del
sistema di monitoraggio e di controllo, nonche' per le misure
previste nei piani di risanamento.
2. Nella concessione dei contributi ai comuni, di cui al comma 1
del presente articolo, e' data priorita' ai comuni che abbiano
adottato i piani di risanamento di cui all'articolo 7.
Art. 14.
(Controlli)
1. Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le
funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente
legge in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di piu' comuni
ricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzano le strutture
delle agenzie regionali dell'ambiente di cui al decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61.
2. Il comune esercita le funzioni amministrative relative al
controllo sull'osservanza:
a) delle prescrizioni attinenti il contenimento
dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle
sorgenti fisse;
b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6,
relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da
attivita' svolte all'aperto;
c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative
all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6;
d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti
della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5.
3. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente
articolo ed il personale delle agenzie regionali dell'ambiente,
nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza,
puo' accedere agli impianti ed alle sedi di attivita' che
costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e
i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.
Tale personale e' munito di documento di riconoscimento rilasciato
dall'ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non
puo' essere opposto per evitare od ostacolare le attivita' di
verifica o di controllo.
Art. 15.
(Regime transitorio)
1. Nelle materie oggetto dei provvedimenti di competenza statale e
dei regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge, fino
all'adozione dei provvedimenti e dei regolamenti medesimi si
applicano, per quanto non in contrasto con la presente legge, le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57
dell'8 marzo 1991, fatta eccezione per le infrastrutture dei
trasporti, limitatamente al disposto di cui agli articoli 2, comma 2,
e 6, comma 2.
2. Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati
dalla presente legge, le imprese interessate devono presentare il pi-
ano di risanamento acustico di cui all'articolo 3 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, entro il
termine di sei mesi dalla classificazione del territorio comunale
secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della
presente legge. Nel piano di risanamento dovra' essere indicato con
adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese
prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui alla
presente legge.
3. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono
adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del
territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione
del piano stesso.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i criteri e le modalita' per l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991.
Art. 16.
(Abrogazione di norme)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, e' emanato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
competenti, un apposito regolamento con il quale sono individuati gli
atti normativi incompatibili con la presente legge, che sono abrogati
con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
Art. 17.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 ottobre 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: DINI