LEGGE 2 aprile 1968, n. 475
Norme concernenti il servizio farmaceutico.
Vigente al: 15-3-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'autorizzazione ad aprire una farmacia e' rilasciata con provvedimento definitivo dell'autorita' sanitaria competente per territorio. ((Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso)). Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorita' sanitaria competente per territorio. Tale lo- cale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie. La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unita' sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia. Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sara' ubicato l'esercizio farmaceutico. Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie.
Art. 1-bis. ((1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia: a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensita' di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purche' non sia gia' aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri; b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purche' non sia gia' aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri)).
Art. 1-ter. ((1. Le sedi farmaceutiche di cui all'articolo 1-bis sono considerate, agli effetti della normativa vigente, come sedi urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel comune in cui sono istituite)).
Art. 2. ((1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilita' al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresi' conto dell'esigenza di garantire l'accessibilita' del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. 2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e' sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica)).
Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 362))
Art. 4. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 362))
Art. 5. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 362))
Art. 6. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 362))
Art. 7. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 362))
Art. 8. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 362))
Art. 9. La titolarita' delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica puo' essere assunta per la meta' dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme: a) in economia; b) a mezzo di azienda speciale; c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari; d) a mezzo di societa' di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della societa', prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarita'. All'atto della costituzione della societa' cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti. Nel caso che la sede della farmacia resasi vacante o di nuova istituzione accolga uno o piu' ospedali civili, il diritto alla prelazione per l'assunzione della gestione spetta rispettivamente all'amministrazione dell'unico ospedale o di quello avente il maggior numero di posti letto. Quando la farmacia vacante o di nuova istituzione sia unica, la prelazione prevista ai commi precedenti si esercita alternativamente al concorso previsto al precedente articolo 3, tenendo presenti le prelazioni previste nei due commi precedenti per determinare l'inizio dell'alternanza. Quando il numero delle farmacie vacanti e di nuova istituzione risulti dispari la preferenza spetta, per l'unita' eccedente, al comune. Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso le farmacie il cui precedente titolare abbia il figlio o, in difetto di figli, il coniuge farmacista purche' iscritti all'albo. Nei casi di relazione previsti dal presente articolo restano salvi gli obblighi contemplati dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. ((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non puo' essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune".
Art. 10. Il medico provinciale da' notizia, mediante pubblicazione sul foglio degli annunzi legali della provincia, delle farmacie vacanti o di nuova istituzione. Entro 20 giorni dalla pubblicazione sul foglio indicato al comma precedente del decreto che dichiara la vacanza della sede o del decreto di revisione della pianta organica, il medico provinciale comunica il decreto stesso al sindaco del comune o al presidente dell'amministrazione ospedaliera interessata indicando il numero delle sedi offerte in prelazione. L'amministrazione comunale o quella ospedaliera entro 60 giorni dall'avvenuta notifica delibera, nei modi di legge, l'eventuale assunzione della gestione della farmacia dandone immediata comunicazione al medico provinciale. In mancanza di tempestiva comunicazione l'amministrazione comunale o quella ospedaliera decade dal diritto di prelazione. Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia, da parte del comune, l'amministrazione comunale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto di approvazione da parte della giunta provinciale amministrativa, deve approvare il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore. Per la nomina dei farmacisti addetti alle farmacie dei comuni e delle aziende municipalizzate, si applica l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854. Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia resasi vacante o di nuova istituzione da parte dell'amministrazione ospedaliera, questa deve deliberare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione da parte del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore, in base alle vigenti disposizioni sui concorsi per farmacisti ospedalieri. E' in facolta' dell'amministrazione ospedaliera affidare la direzione della farmacia ad uno dei propri farmacisti iscritti all'albo professionale e sempreche' assunto a seguito di concorso per farmacisti ospedalieri.
Art. 11. ((1. Il titolare della farmacia ha la responsabilita' del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia. 2. L'unita' sanitaria locale competente per territorio autorizza, a seguito di motivata domanda del titolare della farmacia, la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia: a) per infermita'; b) per gravi motivi di famiglia; c) per gravidanza, parto ed allattamento, nei termini e con le condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternita'; d) a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia; e) per servizio militare; f) per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale; g) per ferie. 3. Nel caso previsto dalla lettera a) del comma 2 l'unita' sanitaria locale competente per territorio, trascorsi tre mesi di malattia, ha facolta' di sottoporre il farmacista a visita medica, a seguito della quale viene fissata la data di riassunzione della gestione della farmacia. 4. La durata complessiva della sostituzione per infermita' non puo' superare un periodo continuativo di cinque anni, ovvero di sei anni per un decennio. 5. Due periodi di sostituzione temporanea agli effetti del periodo massimo previsto dal comma 4 non si sommano quando tra essi intercorre un periodo di gestione personale superiore ad un mese. 6. La durata della sostituzione per gravi motivi di famiglia non puo' superare un periodo di tre mesi in un anno. 7. E' in facolta' del titolare della farmacia conferire al sostituto la conduzione economica)).
Art. 12. E' consentito il trasferimento della titolarita' della farmacia decorsi tre anni dalla conseguita titolarita'. Il trasferimento puo' aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarita' o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico provinciale. Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo articolo 18 non puo' concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento. A tal fine, il medico provinciale della provincia in cui ha sede l'esercizio ceduto e' tenuto a segnalare l'avvenuto trasferimento al Ministero della sanita'. Il farmacista titolare al momento del trasferimento decade dalla precedente titolarita'. ((Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia e' consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia senza dovere superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma. Al farmacista che abbia trasferito la titolarita' della propria farmacia senza acquistarne un'altra entro due anni dal trasferimento, e' consentito, per una sola volta nella vita, l'acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attivita' professionale certificata dall'autorita' sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l'anno precedente l'acquisto, ovvero abbia conseguito l'idoneita' in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori)). Il trasferimento di farmacia puo' aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneita' o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorita' sanitaria competente. Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all'autorita' sanitaria competente le generalita' del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonche' di effettiva cessazione della stessa. Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorita' sanitaria competente che e' tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale. Il trasferimento della titolarita' delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non e' ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi e' connessa, pena la decadenza. Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarita' della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarita' o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilita' di un direttore.
Art. 13. Il titolare di una farmacia ed il direttore responsabile, non possono ricoprire posti di ruolo nella amministrazione dello Stato, compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici, ne' esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali. Il dipendente dello Stato o di un ente pubblico, qualora a seguito di pubblico concorso accetti la farmacia assegnatagli, dovra' dimettersi dal precedente impiego e l'autorizzazione alla farmacia sara' rilasciata dopo che sia intervenuto il provvedimento di accettazione delle dimissioni.
Art. 14. La decadenza dall'autorizzazione, oltre che per i casi previsti dagli articoli 108, 111 e 113 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, viene dichiarata per effetto di condanna che comporti l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici ovvero l'interdizione dalla professione, quando la condanna non sia stata pronunziata per reati di carattere politico.
Art. 15. E' riconosciuto ad ogni cittadino, anche se assistito in regime mutualistico, il diritto di libera scelta della farmacia.
Art. 16. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 362))
Art. 17. Al vincitore di pubblico concorso di farmacia precedentemente gestita in via provvisoria, fanno carico, nei confronti del cessante, tutte le obbligazioni previste dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte costituzionale, con sentenza 11-24 marzo 1988, n. 333 (in G.U. 1a s.s. 30/03/1988, n. 13) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennita' di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265".
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 18. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di farmacie e gli eredi di titolari deceduti le cui farmacie non sono state ancora conferite per concorso possono, per una volta tanto trasferire la titolarita' dell'esercizio a condizione che l'acquirente sia un farmacista iscritto all'albo professionale
Art. 19. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i medici provinciali dovranno stabilire con proprio decreto, la pianta organica delle farmacie secondo le modalita' del precedente articolo 2. Entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente i medici provinciali dovranno bandire il concorso per il conferimento delle residue farmacie vacanti e di nuova istituzione.
Art. 20. Alle istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica ed alle cooperative ed enti cooperativistici, in possesso dei requisiti mutualistici stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni con la legge 2 aprile 1951, n. 302, che siano titolari di farmacia alla data della entrata in vigore della presente legge, e' riconosciuto il diritto di continuare la gestione, senza possibilita' di trasferimento salvo il caso di motivi di forza maggiore non imputabili a responsabilita' della cooperativa. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le farmacie, i cui titolari non siano farmacisti, comprese quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, n. 197, e che risultino intestate a societa' di qualunque natura debbano essere trasferite ad un farmacista iscritto all'albo, a norma del precedente articolo 12. Trascorso il termine senza che abbia avuto luogo il trasferimento, le farmacie anzidette verranno assegnate secondo le modalita' previste dall'articolo 9 e seguenti.
Art. 21. Ai concorsi previsti nell'articolo precedente per il conferimento di farmacie urbane potranno partecipare tutti i farmacisti iscritti all'albo.
Art. 22. Sono abrogati gli articoli 104, primo, secondo e quinto comma, 105, 106, 107, 109, terzo e quarto comma, 119, secondo comma, 371, 372, secondo comma, 373 e 375 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, l'articolo 27 della legge 9 giugno 1947, n. 530, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
Art. 23. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 26, il Ministero della sanita' istituira', anche ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti di controllo e di vigilanza sul funzionamento del servizio farmaceutico, l'albo nazionale dei titolari di farmacia. Le modalita' della istituzione e della tenuta dell'albo saranno stabilite dal regolamento stesso.
Art. 24. La norma di cui al primo comma dell'articolo 13 per la prima applicazione della legge si applica a partire dal terzo anno dalla sua pubblicazione; entro tale periodo le farmacie possono essere trasferite ad un farmacista iscritto all'albo secondo le modalita' previste dal precedente articolo 12.
Art. 25. Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge sono ammessi al concorso per il conferimento delle farmacie di cui al primo comma dell'articolo 3 soltanto i farmacisti non titolari, i farmacisti rurali, i direttori e i farmacisti di farmacie ospedaliere e i farmacisti di cui alla lettera f) dell'articolo 3 medesimo.
Art. 26. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sara' emanato il regolamento di esecuzione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 aprile 1968 SARAGAT MORO - MARIOTTI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE