LEGGE 2 aprile 1968, n. 475

Norme concernenti il servizio farmaceutico.
 
 Vigente al: 15-3-2013  
 
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'autorizzazione  ad  aprire  una  farmacia   e'   rilasciata   con
provvedimento  definitivo  dell'autorita'  sanitaria  competente  per
territorio. 
  ((Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo  che  vi  sia
una farmacia ogni 3.300 abitanti. 
  La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui  al  secondo
comma, consente l'apertura di una  ulteriore  farmacia,  qualora  sia
superiore al 50 per cento del parametro stesso)). 
  Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale  nell'ambito
della sede per la  quale  fu  concessa  l'autorizzazione  deve  farne
domanda all'autorita' sanitaria competente per territorio.  Tale  lo-
cale,  indicato  nell'ambito  della  stessa   sede   ricompresa   nel
territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli  altri
esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza e'  misurata  per  la
via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie. 
  La domanda di cui  al  quarto  comma  deve  essere  pubblicata  per
quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unita' sanitaria locale ed
in quello del comune ove ha sede la farmacia. 
  Il provvedimento di trasferimento indica il  nuovo  locale  in  cui
sara' ubicato l'esercizio farmaceutico. 
  Ogni nuovo  esercizio  di  farmacia  deve  essere  situato  ad  una
distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo  da
soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. 
  La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e
soglia delle farmacie. 
 
                             Art. 1-bis. 
 
  ((1. In aggiunta alle  sedi  farmaceutiche  spettanti  in  base  al
criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite  del  5  per  cento
delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province  autonome  di
Trento e di Bolzano, sentita l'azienda  sanitaria  locale  competente
per territorio, possono istituire una farmacia: 
    a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a  traffico
internazionale, nelle stazioni marittime e  nelle  aree  di  servizio
autostradali ad  alta  intensita'  di  traffico,  dotate  di  servizi
alberghieri o di  ristorazione,  purche'  non  sia  gia'  aperta  una
farmacia a una distanza inferiore a 400 metri; 
    b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie
di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purche'  non  sia  gia'
aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri)). 
                             Art. 1-ter. 
 
  ((1.  Le  sedi  farmaceutiche  di  cui  all'articolo   1-bis   sono
considerate, agli effetti della normativa vigente, come sedi  urbane,
indipendentemente dalla popolazione residente nel comune in cui  sono
istituite)). 
                               Art. 2. 
 
  ((1. Ogni comune deve avere un numero di  farmacie  in  rapporto  a
quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare  una  maggiore
accessibilita' al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda
sanitaria  e  l'Ordine  provinciale  dei  farmacisti  competente  per
territorio,  identifica  le  zone  nelle  quali  collocare  le  nuove
farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio,
tenendo altresi' conto dell'esigenza  di  garantire  l'accessibilita'
del servizio farmaceutico anche a quei cittadini  residenti  in  aree
scarsamente abitate. 
  2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e' sottoposto a
revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in  base  alle
rilevazioni  della  popolazione  residente  nel  comune,   pubblicate
dall'Istituto nazionale di statistica)). 
                               Art. 3.
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 362))
                               Art. 4.
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 362))
                               Art. 5.
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 362))
                               Art. 6.
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 362))
                               Art. 7.
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 362))
                               Art. 8.
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 362))
                               Art. 9. 
 
  La titolarita' delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di
nuova istituzione a seguito della  revisione  della  pianta  organica
puo' essere assunta per la meta' dal comune. Le farmacie di cui  sono
titolari i comuni possono essere gestite,  ai  sensi  della  legge  8
giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme: 
    a) in economia; 
    b) a mezzo di azienda speciale; 
    c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle  farmacie
di cui sono unici titolari; 
    d) a mezzo di societa' di capitali costituite tra il comune  e  i
farmacisti  che,  al  momento  della  costituzione  della   societa',
prestino  servizio  presso  farmacie  di  cui  il  comune  abbia   la
titolarita'. All'atto della  costituzione  della  societa'  cessa  di
diritto il  rapporto  di  lavoro  dipendente  tra  il  comune  e  gli
anzidetti farmacisti. 
  Nel caso che la sede della  farmacia  resasi  vacante  o  di  nuova
istituzione accolga uno o  piu'  ospedali  civili,  il  diritto  alla
prelazione per l'assunzione  della  gestione  spetta  rispettivamente
all'amministrazione dell'unico ospedale o di quello avente il maggior
numero di posti letto. 
  Quando la farmacia vacante o di nuova  istituzione  sia  unica,  la
prelazione prevista ai commi precedenti si esercita  alternativamente
al concorso previsto al precedente articolo 3,  tenendo  presenti  le
prelazioni previste nei due commi precedenti per determinare l'inizio
dell'alternanza. 
  Quando il numero delle farmacie  vacanti  e  di  nuova  istituzione
risulti dispari la preferenza  spetta,  per  l'unita'  eccedente,  al
comune. 
  Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso  le  farmacie
il cui precedente titolare abbia il figlio o, in difetto di figli, il
coniuge farmacista purche' iscritti all'albo. 
  Nei casi di relazione previsti dal presente articolo restano  salvi
gli obblighi contemplati dall'articolo  110  del  testo  unico  delle
leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 
                                                                ((5)) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "In
deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2  aprile  1968,
n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma  1
o  comunque  vacanti  non  puo'  essere  esercitato  il  diritto   di
prelazione da parte del comune". 
                              Art. 10.

  Il  medico  provinciale  da'  notizia,  mediante  pubblicazione sul
foglio degli annunzi legali della provincia, delle farmacie vacanti o
di nuova istituzione.
  Entro  20  giorni  dalla pubblicazione sul foglio indicato al comma
precedente  del  decreto  che  dichiara  la  vacanza della sede o del
decreto  di  revisione  della  pianta organica, il medico provinciale
comunica  il  decreto  stesso  al  sindaco del comune o al presidente
dell'amministrazione  ospedaliera  interessata  indicando  il  numero
delle sedi offerte in prelazione.
  L'amministrazione  comunale  o  quella  ospedaliera entro 60 giorni
dall'avvenuta  notifica  delibera,  nei  modi  di  legge, l'eventuale
assunzione   della   gestione   della   farmacia   dandone  immediata
comunicazione  al  medico  provinciale.  In  mancanza  di  tempestiva
comunicazione  l'amministrazione comunale o quella ospedaliera decade
dal diritto di prelazione.
  Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia, da parte del
comune, l'amministrazione comunale, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento   dell'atto   di   approvazione  da  parte  della  giunta
provinciale  amministrativa,  deve approvare il bando di concorso per
titoli ed esami al posto di farmacista direttore.
  Per  la  nomina  dei  farmacisti addetti alle farmacie dei comuni e
delle  aziende  municipalizzate, si applica l'articolo 32 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854.
  Nel  caso  di  assunzione  della  gestione  di  una farmacia resasi
vacante   o   di  nuova  istituzione  da  parte  dell'amministrazione
ospedaliera,  questa  deve  deliberare, entro 30 giorni dalla data di
comunicazione  dell'approvazione da parte del Comitato provinciale di
assistenza e beneficenza pubblica, il bando di concorso per titoli ed
esami  al  posto  di  farmacista  direttore,  in  base  alle  vigenti
disposizioni sui concorsi per farmacisti ospedalieri.
  E'   in   facolta'  dell'amministrazione  ospedaliera  affidare  la
direzione  della  farmacia  ad  uno  dei  propri  farmacisti iscritti
all'albo professionale e sempreche' assunto a seguito di concorso per
farmacisti ospedalieri.
                              Art. 11.

  ((1.  Il titolare della farmacia ha la responsabilita' del regolare
esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia.
  2. L'unita' sanitaria locale competente per territorio autorizza, a
seguito   di   motivata  domanda  del  titolare  della  farmacia,  la
sostituzione  temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei
farmacisti nella conduzione professionale della farmacia:
    a) per infermita';
    b) per gravi motivi di famiglia;
    c)  per  gravidanza,  parto ed allattamento, nei termini e con le
condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternita';
    d) a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per
i  nove  mesi  successivi  all'effettivo  ingresso  del  minore nella
famiglia;
    e) per servizio militare;
    f)  per  chiamata  a  funzioni pubbliche elettive o per incarichi
sindacali elettivi a livello nazionale;
    g) per ferie.
  3.  Nel  caso  previsto  dalla  lettera  a)  del  comma  2 l'unita'
sanitaria  locale  competente  per  territorio, trascorsi tre mesi di
malattia,  ha facolta' di sottoporre il farmacista a visita medica, a
seguito  della  quale  viene  fissata  la  data di riassunzione della
gestione della farmacia.
  4. La durata complessiva della sostituzione per infermita' non puo'
superare  un  periodo continuativo di cinque anni, ovvero di sei anni
per un decennio.
  5.  Due periodi di sostituzione temporanea agli effetti del periodo
massimo  previsto  dal  comma  4  non  si  sommano  quando  tra  essi
intercorre un periodo di gestione personale superiore ad un mese.
  6.  La  durata  della sostituzione per gravi motivi di famiglia non
puo' superare un periodo di tre mesi in un anno.
  7.  E'  in  facolta'  del  titolare  della  farmacia  conferire  al
sostituto la conduzione economica)).
                              Art. 12.

  E'  consentito  il  trasferimento  della titolarita' della farmacia
decorsi tre anni dalla conseguita titolarita'.
  Il  trasferimento  puo'  aver luogo solo a favore di farmacista che
abbia  conseguito  la  titolarita'  o  che sia risultato idoneo in un
precedente concorso.
  Il  trasferimento  del  diritto  di  esercizio  della farmacia deve
essere riconosciuto con decreto del medico provinciale.
  Il  farmacista  che  abbia  ceduto la propria farmacia ai sensi del
presente  articolo  o  del successivo articolo 18 non puo' concorrere
all'assegnazione  di  un'altra  farmacia se non sono trascorsi almeno
dieci anni dall'atto del trasferimento.
  A  tal  fine,  il medico provinciale della provincia in cui ha sede
l'esercizio  ceduto e' tenuto a segnalare l'avvenuto trasferimento al
Ministero della sanita'.
  Il  farmacista  titolare  al momento del trasferimento decade dalla
precedente titolarita'.
  ((Al  farmacista  che  abbia  trasferito  la  propria  farmacia  e'
consentito,  per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal
trasferimento,  di acquistare un'altra farmacia senza dovere superare
il  concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma. Al farmacista
che  abbia  trasferito  la  titolarita'  della propria farmacia senza
acquistarne un'altra entro due anni dal trasferimento, e' consentito,
per  una  sola  volta  nella vita, l'acquisto di una farmacia qualora
abbia   svolto  attivita'  professionale  certificata  dall'autorita'
sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l'anno
precedente  l'acquisto,  ovvero  abbia  conseguito  l'idoneita' in un
concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori)).
  Il   trasferimento   di  farmacia  puo'  aver  luogo  a  favore  di
farmacista,  iscritto  all'albo  professionale,  che abbia conseguito
l'idoneita'  o  che  abbia  almeno due anni di pratica professionale,
certificata dall'autorita' sanitaria competente.
  Ai  fini  della  pratica professionale il titolare di farmacia deve
comunicare  all'autorita'  sanitaria  competente  le  generalita' del
farmacista  praticante,  la  data  di  effettivo  inizio  nonche'  di
effettiva cessazione della stessa.
  Le  suddette  comunicazioni  devono  essere  trascritte in apposito
registro  tenuto dall'autorita' sanitaria competente che e' tenuta ad
effettuare  periodiche  verifiche  sull'effettivo  svolgimento  della
pratica professionale.
  Il  trasferimento  della  titolarita'  delle  farmacie, a tutti gli
effetti  di  legge,  non e' ritenuto valido se insieme col diritto di
esercizio   della  farmacia  non  venga  trasferita  anche  l'azienda
commerciale che vi e' connessa, pena la decadenza.
  Nel  caso  di  morte  del  titolare gli eredi possono entro un anno
effettuare  il  trapasso della titolarita' della farmacia a norma dei
commi   precedenti   a   favore   di  farmacista  iscritto  nell'albo
professionale,   che  abbia  conseguito  la  titolarita'  o  che  sia
risultato  idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli
eredi  hanno  diritto  di  continuare  l'esercizio in via provvisoria
sotto la responsabilita' di un direttore.
                              Art. 13.

  Il  titolare  di  una  farmacia  ed  il direttore responsabile, non
possono  ricoprire  posti di ruolo nella amministrazione dello Stato,
compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e
di  enti locali o comunque pubblici, ne' esercitare la professione di
propagandista di prodotti medicinali.
  Il  dipendente dello Stato o di un ente pubblico, qualora a seguito
di   pubblico  concorso  accetti  la  farmacia  assegnatagli,  dovra'
dimettersi  dal  precedente  impiego e l'autorizzazione alla farmacia
sara'  rilasciata  dopo  che  sia  intervenuto  il  provvedimento  di
accettazione delle dimissioni.
                              Art. 14.

  La  decadenza  dall'autorizzazione,  oltre  che per i casi previsti
dagli  articoli  108, 111 e 113 del testo unico delle leggi sanitarie
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, viene dichiarata
per  effetto  di  condanna  che  comporti  l'interdizione  perpetua o
temporanea   dai   pubblici   uffici   ovvero   l'interdizione  dalla
professione,  quando  la condanna non sia stata pronunziata per reati
di carattere politico.
                              Art. 15.

  E'  riconosciuto  ad  ogni  cittadino, anche se assistito in regime
mutualistico, il diritto di libera scelta della farmacia.
                              Art. 16.
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 362))
                              Art. 17.

  Al  vincitore  di  pubblico  concorso  di  farmacia precedentemente
gestita in via provvisoria, fanno carico, nei confronti del cessante,
tutte  le  obbligazioni  previste  dall'articolo  110 del testo unico
delle  leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265.((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  Corte costituzionale, con sentenza 11-24 marzo 1988, n. 333 (in
G.U.  1a  s.s.  30/03/1988,  n.  13) ha dichiarato "la illegittimita'
costituzionale  dell'art.  17 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme
concernenti il servizio farmaceutico), nella parte in cui non prevede
anche  per  i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione
la  regolamentazione dell'indennita' di avviamento prevista dall'art.
110  del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934
n. 1265".

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 18.
Entro  cinque  anni  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge  i titolari di farmacie e gli eredi di titolari deceduti le cui
farmacie non sono state ancora conferite per concorso possono, per
una volta tanto trasferire la titolarita' dell'esercizio a condizione
 che l'acquirente sia un farmacista iscritto all'albo professionale
                              Art. 19.

  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
i  medici  provinciali  dovranno  stabilire  con  proprio decreto, la
pianta  organica  delle  farmacie secondo le modalita' del precedente
articolo 2.
  Entro  due  mesi  dalla data di pubblicazione del decreto di cui al
comma  precedente  i  medici provinciali dovranno bandire il concorso
per  il  conferimento  delle  residue  farmacie  vacanti  e  di nuova
istituzione.
                              Art. 20.

  Alle  istituzioni  di  assistenza  e  beneficenza  pubblica ed alle
cooperative  ed  enti  cooperativistici,  in  possesso  dei requisiti
mutualistici  stabiliti  dal decreto legislativo del Capo provvisorio
dello  Stato  14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni
con  la  legge  2 aprile 1951, n. 302, che siano titolari di farmacia
alla   data   della  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  e'
riconosciuto il diritto di continuare la gestione, senza possibilita'
di  trasferimento  salvo  il  caso  di  motivi  di forza maggiore non
imputabili a responsabilita' della cooperativa.
  Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le  farmacie, i cui titolari non siano farmacisti, comprese quelle di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 3 ottobre 1946, n. 197, e che risultino intestate a societa' di
qualunque  natura debbano essere trasferite ad un farmacista iscritto
all'albo, a norma del precedente articolo 12.
  Trascorso  il termine senza che abbia avuto luogo il trasferimento,
le   farmacie  anzidette  verranno  assegnate  secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 9 e seguenti.
                              Art. 21.

  Ai  concorsi  previsti nell'articolo precedente per il conferimento
di  farmacie  urbane potranno partecipare tutti i farmacisti iscritti
all'albo.
                              Art. 22.

  Sono abrogati gli articoli 104, primo, secondo e quinto comma, 105,
106,  107,  109,  terzo e quarto comma, 119, secondo comma, 371, 372,
secondo  comma,  373  e  375  del  testo  unico delle leggi sanitarie
approvato  con  regio  decreto 27 luglio 1934, n. 1265, l'articolo 27
della  legge  9  giugno  1947,  n.  530, e ogni altra disposizione in
contrasto con la presente legge.
                              Art. 23.

  Entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  regolamento di cui
all'articolo 26, il Ministero della sanita' istituira', anche ai fini
dell'assolvimento  dei  suoi  compiti di controllo e di vigilanza sul
funzionamento   del   servizio  farmaceutico,  l'albo  nazionale  dei
titolari  di  farmacia. Le modalita' della istituzione e della tenuta
dell'albo saranno stabilite dal regolamento stesso.
                              Art. 24.

  La  norma  di  cui  al  primo  comma  dell'articolo 13 per la prima
applicazione  della  legge  si applica a partire dal terzo anno dalla
sua  pubblicazione;  entro  tale  periodo  le farmacie possono essere
trasferite  ad  un  farmacista iscritto all'albo secondo le modalita'
previste dal precedente articolo 12.
                              Art. 25.

  Nei  cinque  anni  successivi  all'entrata in vigore della presente
legge  sono ammessi al concorso per il conferimento delle farmacie di
cui  al  primo  comma  dell'articolo  3  soltanto  i  farmacisti  non
titolari, i farmacisti rurali, i direttori e i farmacisti di farmacie
ospedaliere  e  i  farmacisti  di cui alla lettera f) dell'articolo 3
medesimo.
                              Art. 26.

  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
sara' emanato il regolamento di esecuzione.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 aprile 1968

                               SARAGAT

                                                    MORO - MARIOTTI -
                                                              TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: REALE