LEGGE 6 marzo 1998, n. 40

  Disciplina  dell'immigrazione   e  norme  sulla   condizione  dello
straniero.
 
 Vigente al: 22-10-2012  
 

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1
                       Ambito di applicazione
    1. La presente legge, in  attuazione  dell'articolo  10,  secondo
comma,  della  Costituzione,  si  applica, salvo che sia diversamente
disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e
agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
    2. La presente legge non si  applica  ai  cittadini  degli  Stati
membri  dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme piu'
favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45.
    3.  Quando  altre  disposizioni  di  legge  fanno  riferimento  a
istituti  concernenti  persone  di  cittadinanza  diversa  da  quella
italiana ovvero ad  apolidi,  il  riferimento  deve  intendersi  agli
istituti   previsti   dalla  presente  legge.  Sono  fatte  salve  le
disposizioni interne, comunitarie e  internazionali  piu'  favorevoli
comunque vigenti nel territorio dello Stato.
    4.  Nelle  materie  di  competenza  legislativa delle regioni, le
disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali
ai sensi dell'articolo 117 della  Costituzione.  Per  le  materie  di
competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
esse  hanno  il  valore  di  norme fondamentali di riforma economico-
sociale della Repubblica.
    5. Le disposizioni della presente legge non si applicano  qualora
sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
    6.  Il regolamento di attuazione della presente legge, di seguito
denominato  "regolamento  di  attuazione",  e'   emanato   ai   sensi
dell'articolo  17,  comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    7. Prima dell'emanazione, lo schema del  regolamento  di  cui  al
comma  6  e'  trasmesso  al  Parlamento per l'acquisizione del parere
delle Commissioni competenti per  materia,  che  si  esprimono  entro
trenta giorni.  Decorso tale termine, il regolamento e' emanato anche
in mancanza del parere.

TITOLO I
Principi generali

                               Art. 2
                  Diritti e doveri dello straniero
    1.   Allo  straniero  comunque  presente  alla  frontiera  o  nel
territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della
persona  umana  previsti  dalle  norme  di  diritto  interno,   dalle
convenzioni  internazionali  in  vigore  e  dai  principi  di diritto
internazionale generalmente riconosciuti.
    2. Lo straniero regolarmente soggiornante  nel  territorio  dello
Stato  gode  dei  diritti  in  materia civile attribuiti al cittadino
italiano, salvo che  le  convenzioni  internazionali  in  vigore  per
l'Italia e la presente legge dispongano diversamente. Nei casi in cui
la  presente  legge  o  le  convenzioni  internazionali  prevedano la
condizione di reciprocita', essa e' accertata secondo i criteri e  le
modalita' previsti dal regolamento di attuazione.
    3.  Lo  straniero  regolarmente  soggiornante partecipa alla vita
pubblica locale.
    4. Allo straniero e' riconosciuta parita' di trattamento  con  il
cittadino  relativamente  alla  tutela  giurisdizionale dei diritti e
degli   interessi   legittimi,   nei   rapporti   con   la   pubblica
amministrazione  e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei
modi previsti dalla legge.
    5. Ai fini della comunicazione allo straniero  dei  provvedimenti
concernenti  l'ingresso,  il  soggiorno e l'espulsione, gli atti sono
tradotti,  anche  sinteticamente,  in  una  lingua  comprensibile  al
destinatario,  ovvero,  quando  cio'  non sia possibile, nelle lingue
francese, inglese o spagnola,  con  preferenza  per  quella  indicata
dall'interessato.
    6. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme
previsti  dalle  norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino
motivate  e  gravi  ragioni  attinenti  alla  amministrazione   della
giustizia  e  alla  tutela  dell'ordine  pubblico  e  della sicurezza
nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto  di  prendere
contatto  con  le autorita' del Paese di cui e' cittadino e di essere
in  cio'  agevolato  da  ogni  pubblico  ufficiale   interessato   al
procedimento.   L'autorita'   giudiziaria,  l'autorita'  di  pubblica
sicurezza  e  ogni  altro  pubblico  ufficiale  hanno  l'obbligo   di
informare,  nei  modi  e  nei  termini  previsti  dal  regolamento di
attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare piu' vicina del
Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui essi  abbiano
proceduto  ad  adottare  nei  confronti  di  costui  provvedimenti in
materia di liberta' personale, di allontanamento dal territorio dello
Stato, di tutela dei minori di status personale  ovvero  in  caso  di
decesso  dello  straniero  o  di ricovero ospedaliero urgente e hanno
altresi' l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e
oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti
per motivi previsti dalla  legge.  Non  si  fa  luogo  alla  predetta
informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una
domanda  di  asilo,  di  stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo
status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state
adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
    7.  Gli  accordi internazionali stipulati per le finalita' di cui
all'articolo 9, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche piu'
favorevoli  per  i  cittadini  degli  Stati  interessati  a  speciali
programmi  di  cooperazione  per prevenire o limitare le immigrazioni
clandestine.
    8. Lo straniero presente  nel  territorio  italiano  e'  comunque
tenuto   all'osservanza   degli  obblighi  previsti  dalla  normativa
vigente.
                               Art. 3
                        Politiche migratorie
    1.  Il  Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri
interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e  del  lavoro,  la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza  Stato-citta'
e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente
attivi  nell'assistenza  e  nell'integrazione  degli  immigrati  e le
organizzazioni dei lavoratori e dei  datori  di  lavoro  maggiormente
rappresentative  sul  piano  nazionale,  predispone  ogni tre anni il
documento programmatico relativo alla  politica  dell'immigrazione  e
degli  stranieri  nel  territorio  dello  Stato, che e' approvato dal
Governo  e  trasmesso  al  Parlamento.  Le   competenti   Commissioni
parlamentari  esprimono  il  loro  parere  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento del documento programmatico. Il  documento  programmatico
e'  emanato,  tenendo  conto  dei  pareri  ricevuti,  con decreto del
Presidente della Repubblica ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana.  Il   ministro   dell'Interno   presenta
annualmente  al  Parlamento  una  relazione  sui  risultati raggiunti
attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.
    2. Il documento programmatico indica le azioni e  gli  interventi
che  lo  Stato  italiano,  anche  in cooperazione con gli altri Stati
membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con
le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non  governative,  si
propone  di  svolgere  in  materia di immigrazione, anche mediante la
conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso  indica  altresi'
le  misure  di  carattere  economico  e  sociale  nei confronti degli
stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie  che
non debbono essere disciplinate con legge.
    3.  Il  documento  individua  inoltre  i  criteri generali per la
definizione dei  flussi  di  ingresso  nel  territorio  dello  Stato,
delinea  gli  interventi  pubblici  volti  a  favorire  le  relazioni
familiari, l'inserimento sociale  e  l'integrazione  culturale  degli
stranieri  residenti in Italia, nel rispetto delle diversita' e delle
identita' culturali  delle  persone,  purche'  non  confliggenti  con
l'ordinamento  giuridico,  e  prevede ogni possibile strumento per un
positivo reinserimento nei Paesi di origine.
    4. Con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  sentiti i ministri interessati e le competenti Commissioni
parlamentari, sono definite annualmente, sulla  base  dei  criteri  e
delle  altre  indicazioni del documento programmatico di cui al comma
1, le quote massime di stranieri da ammettere  nel  territorio  dello
Stato,  per  lavoro  subordinato,  anche  per  esigenze  di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei  ricongiungimenti
familiari  e  delle  misure  di  protezione  temporanea eventualmente
disposte a norma dell'articolo 18. I visti  di  ingresso  per  lavoro
subordinato,  anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati
entro  il  limite  delle  quote  predette.   In   caso   di   mancata
pubblicazione    dei    decreti   di   programmazione   annuale,   la
determinazione delle quote e' disciplinata  in  conformita'  con  gli
ultimi  decreti  pubblicati  ai  sensi della presente legge nell'anno
precedente.
    5.  Nell'ambito  delle  rispettive  attribuzioni  e  dotazioni di
bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri  enti  locali
adottano  i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo
di  rimuovere  gli  ostacoli  che  di  fatto  impediscono  il   pieno
riconoscimento  dei  diritti  e  degli  interessi  riconosciuti  agli
stranieri nel territorio dello  Stato,  con  particolare  riguardo  a
quelli  inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale,
nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
    6. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare  di  concerto  con  il  ministro  dell'Interno,  si provvede
all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione,  in  cui
siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato,
la  regione,  gli  enti locali, gli enti e le associazioni localmente
attivi  nel   soccorso   e   nell'assistenza   agli   immigrati,   le
organizzazioni  dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di
analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare  a
livello locale.
    7.  Nella  prima  applicazione  delle  disposizioni  del presente
articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 e' predisposto
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge.  Lo  stesso documento indica la data entro cui sono adottati i
decreti di cui al comma 4.
    8. Lo schema del documento programmatico di cui  al  comma  7  e'
trasmesso   al   Parlamento   per  l'acquisizione  del  parere  delle
Commissioni competenti per materia, che  si  esprimono  entro  trenta
giorni. Decorso tale termine, il decreto e' emanato anche in mancanza
del parere.

TITOLO II
Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e
l'allontanamento dal territorio dello Stato
CAPO I
Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno

                               Art. 4
                 Ingresso nel territorio dello Stato
    1.  L'ingresso  nel  territorio  dello  Stato  e' consentito allo
straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e
del visto d'ingresso, salvi i casi di  esenzione,  e  puo'  avvenire,
salvi  i  casi  di  forza  maggiore, soltanto attraverso i valichi di
frontiera appositamente istituiti.
    2. Il  visto  di  ingresso  e'  rilasciato  dalle  rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza  dello  straniero.  Per soggiorni non superiori a tre mesi,
sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici  accordi,
dalle   autorita'   diplomatiche   o   consolari   di   altri  Stati.
Contestualmente  al  rilascio  del   visto   d'ingresso   l'autorita'
diplomatica   o   consolare  italiana  consegna  allo  straniero  una
comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile  che  illustri  i
diritti  e  i  doveri  dello  straniero  relativi  all'ingresso ed al
soggiorno in Italia. Il diniego del visto di ingresso o reingresso e'
adottato con  provvedimento  scritto  e  motivato,  che  deve  essere
comunicato  all'interessato unitamente alle modalita' di impugnazione
e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza,  in
inglese,  francese, spagnolo o arabo. Per lo straniero in possesso di
permesso di soggiorno e' sufficiente,  ai  fini  del  reingresso  nel
territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorita' di
frontiera.
    3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4,
l'Italia,  in  armonia  con  gli  obblighi  assunti  con l'adesione a
specifici accordi internazionali, consentira' l'ingresso nel  proprio
territorio  allo  straniero  che  dimostri  di  essere in possesso di
idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni  del
soggiorno,   nonche'   la  disponibilita'  di  mezzi  di  sussistenza
sufficienti per la durata del soggiorno  e,  fatta  eccezione  per  i
permessi  di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel
Paese di provenienza.   I mezzi  di  sussistenza  sono  definiti  con
apposita  direttiva emanata dal ministro dell'Interno, sulla base dei
criteri indicati nel documento di programmazione di cui  all'articolo
3,  comma 1. Non potra' essere ammesso in Italia lo straniero che non
soddisfi tali requisiti  o  che  sia  considerato  una  minaccia  per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i
quali  l'Italia  abbia  sottoscritto  accordi per la soppressione dei
controlli alle frontiere  interne  e  la  libera  circolazione  delle
persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi.
    4.  L'ingresso  in  Italia  puo'  essere consentito con visti per
soggiorni di breve durata,  validi  fino  a  novanta  giorni,  e  per
soggiorni   di  lunga  durata  che  comportano  per  il  titolare  la
concessione di un permesso di soggiorno  in  Italia  con  motivazione
identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre
mesi   saranno  considerati  validi  anche  i  motivi  esplicitamente
indicati in visti rilasciati da autorita' diplomatiche o consolari di
altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e
ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.
    5.  Il  ministero  degli Affari esteri adotta, dandone tempestiva
comunicazione  alle   competenti   Commissioni   parlamentari,   ogni
opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi
i  cui  cittadini  siano  soggetti  ad  obbligo  di  visto,  anche in
attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.
    6. Non possono fare ingresso nel territorio dello  Stato  e  sono
respinti  dalla  frontiera  gli  stranieri espulsi, salvo che abbiano
ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di
divieto di ingresso, gli  stranieri  che  debbono  essere  espulsi  e
quelli   segnalati,   anche   in   base   ad  accordi  o  convenzioni
internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della
non ammissione per gravi motivi  di  ordine  pubblico,  di  sicurezza
nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
    7.   L'ingresso   e'   comunque  subordinato  al  rispetto  degli
adempimenti e delle  formalita'  prescritti  con  il  regolamento  di
attuazione.
                               Art. 5
                        Permesso di soggiorno
    1.  Possono  soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che  siano  muniti  di
carta  di  soggiorno  o  di  permesso di soggiorno rilasciati a norma
della presente legge o che siano in possesso di permesso di soggiorno
o titolo equipollente rilasciato dalla competente  autorita'  di  uno
Stato  appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni
previsti da specifici accordi.
    2. Il permesso di soggiorno deve  essere  richiesto,  secondo  le
modalita'  previste  nel regolamento di attuazione, al questore della
provincia in cui lo straniero si trova entro otto  giorni  lavorativi
dal  suo  ingresso nel territorio dello Stato ed e' rilasciato per le
attivita' previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione puo'  prevedere  speciali  modalita'  di
rilascio  relativamente  ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di
giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per  l'esercizio
delle  funzioni  di ministro di culto nonche' ai soggiorni in case di
cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.
    3. La durata del permesso di soggiorno  e'  quella  prevista  dal
visto  d'ingresso,  nei  limiti  stabiliti  dalla presente legge o in
attuazione  degli  accordi  e  delle  convenzioni  internazionali  in
vigore. La durata non puo' comunque essere:
    a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
    b)  superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per
lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
    c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un  corso
per  studio  o per formazione debitamente certificata; il permesso e'
tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
    d)  superiore  a  due  anni,  per  lavoro  autonomo,  per  lavoro
subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
    e)  superiore  alle  necessita' specificamente documentate, negli
altri casi consentiti dalla  presente  legge  o  dal  regolamento  di
attuazione.
    4.  Il  rinnovo  del  permesso di soggiorno deve essere richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui  si  trova  almeno
trenta  giorni  prima  della  scadenza ed e' sottoposto alla verifica
delle condizioni previste per il rilascio o delle diverse  condizioni
previste dalla presente legge. Fatti salvi i diversi termini previsti
dalla  presente legge o dal regolamento di attuazione, il permesso di
soggiorno e' rinnovato per una durata  non  superiore  al  doppio  di
quella stabilita con il rilascio iniziale.
    5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se
il permesso di soggiorno e' stato rilasciato, esso e' revocato quando
mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il
soggiorno  nel  territorio  dello  Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 20, comma 7, e sempre che non siano sopraggiunti  nuovi
elementi  che  ne  consentano  il  rilascio  e  che  non si tratti di
irregolarita' amministrative sanabili.:
    6.  Il  rifiuto  o  la  revoca  del permesso di soggiorno possono
essere  altresi'  adottati  sulla  base  di  convenzioni  o   accordi
internazionali,  resi  esecutivi  in  Italia, quando lo straniero non
soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in  uno  degli  Stati
contraenti,  salvo  che  ricorrano  seri  motivi,  in  particolare di
carattere  umanitario  o  risultanti  da  obblighi  costituzionali  o
internazionali dello Stato italiano.
    7.  G1i  stranieri  muniti  del  permesso  di  soggiorno o titolo
equipollente rilasciato  dall'autorita'  di  uno  Stato  appartenente
all'Unione  europea, valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a
dichiarare la loro presenza  al  questore  con  le  modalita'  e  nei
termini di cui al comma 2.  Agli stessi e' rilasciata idonea ricevuta
della  dichiarazione  di  soggiorno.  Ai contravventori si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200mila  a
lire  600mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro sessanta
giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato puo' essere  disposta
l'espulsione amministrativa.
    8.  Il  permesso di soggiorno, la ricevuta della dichiarazione di
soggiorno e  la  carta  di  soggiorno  di  cui  all'articolo  7  sono
rilasciati    su    modelli    a    stampa,    con    caratteristiche
anticontraffazione,  conformi  ai   tipi   approvati   dal   ministro
dell'Interno, in attuazione dell'azione comune adottata dal Consiglio
dell'Unione europea il 16 dicembre 1996.
    9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o convertito
entro  venti giorni dalla data in cui e' stata presentata la domanda,
se sussistono i requisiti e le  condizioni  previsti  dalla  presente
legge  e  dal  regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questi, per altro tipo  di  permesso
da rilasciare in applicazione della presente legge.
                               Art. 6
             Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno
    1.  Il  permesso  di  soggiorno  rilasciato  per motivi di lavoro
subordinato, lavoro autonomo e familiari puo' essere utilizzato anche
per le altre attivita' consentite.  Quello rilasciato per  motivi  di
studio  e formazione puo' essere convertito, comunque prima della sua
scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di  lavoro  nell'ambito
delle  quote  stabilite  a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le
modalita' previste dal regolamento di attuazione.
    2. Fatta eccezione  per  i  provvedimenti  riguardanti  attivita'
sportive  e  ricreative  a carattere temporaneo e per quelli inerenti
agli atti di  stato  civile  o  all'accesso  a  pubblici  servizi,  i
documenti  inerenti  al  soggiorno  di  cui  all'articolo 5, comma 8,
devono essere esibiti agli uffici della pubblica  amministrazione  ai
fini  del  rilascio  di  licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
    3. Lo straniero che, a richiesta  degli  ufficiali  e  agenti  di
pubblica  sicurezza,  non  esibisce,  senza  giustificato  motivo, il
passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o
la carta di soggiorno, e' punito con l'arresto  fino  a  sei  mesi  e
l'ammenda fino a lire ottocentomila.
    4.   Per  le  verifiche  previste  dalla  presente  legge  o  dal
regolamento di attuazione, l'autorita' di pubblica sicurezza,  quando
vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti
comprovanti  la  disponibilita'  di  un reddito, da lavoro o da altra
fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
conviventi nel territorio dello Stato.
    5.  Le  iscrizioni  e  variazioni  anagrafiche  dello   straniero
regolarmente  soggiornante  sono  effettuate alle medesime condizioni
dei cittadini italiani con le modalita' previste dal  regolamento  di
attuazione.  In  ogni  caso  la  dimora  dello straniero si considera
abituale anche in caso di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi
presso  un  centro  di  accoglienza.   Dell'avvenuta   iscrizione   o
variazione l'ufficio da' comunicazione alla questura territorialmente
competente.
    6.  Fuori  dei  casi  di  cui  al  comma  5,  gli  stranieri  che
soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al  questore
competente  per  territorio,  entro  i quindici giorni successivi, le
eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
    7. Il documento di identificazione per stranieri e' rilasciato su
modello  conforme  al  tipo  approvato  con  decreto   del   ministro
dell'Interno.  Esso  non  e'  valido  per  l'espatrio,  salvo che sia
diversamente   disposto   dalle   convenzioni   o    dagli    accordi
internazionali.
    8.  Contro  i  provvedimenti  di cui all'articolo 5 e al presente
articolo e' ammesso ricorso  al  tribunale  amministrativo  regionale
competente.
                               Art. 7
                         Carta di soggiorno
    1.  Lo  straniero  regolarmente soggiornante nel territorio dello
Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per
un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi,  il  quale
dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio
e  dei familiari, puo' richiedere al questore il rilascio della carta
di soggiorno per se', per il coniuge e per i figli minori conviventi.
La carta di soggiorno e' a tempo indeterminato.
    2. La carta  di  soggiorno  puo'  essere  richiesta  anche  dallo
straniero  coniuge  o  figlio  minore  o  genitore  conviventi  di un
cittadino italiano o di cittadino di uno  Stato  dell'Unione  europea
residente in Italia.
    3.  La  carta di soggiorno e' rilasciata sempre che nei confronti
dello straniero non sia stato disposto il  giudizio  per  taluno  dei
delitti di cui all'articolo 380 nonche', limitatamente ai delitti non
colposi,   all'articolo   381   del  Codice  di  procedura  penale  o
pronunciata sentenza di condanna, anche  non  definitiva,  salvo  che
abbia  ottenuto  la riabilitazione. Successivamente al rilascio della
carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se e' stata  emessa
sentenza  di  condanna,  anche  non definitiva, per i reati di cui al
presente comma. Qualora non  debba  essere  disposta  l'espulsione  e
ricorrano i requisiti previsti dalla legge, e' rilasciato permesso di
soggiorno.  Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e
contro la  revoca  della  stessa  e'  ammesso  ricorso  al  tribunale
amministrativo regionale competente.
    4.   Oltre  a  quanto  previsto  per  lo  straniero  regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della  carta  di
soggiorno puo':
    a)  fare  ingresso  nel  territorio  dello  Stato in esenzione di
visto;
    b) svolgere nel territorio dello  Stato  ogni  attivita'  lecita,
salvo  quelle  che  la  legge  espressamente  vieta  allo straniero o
comunque riserva al cittadino;
    c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica
amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;
    d) partecipare  alla  vita  pubblica  locale,  esercitando  anche
l'elettorato  quando  previsto  dall'ordinamento  e in armonia con le
previsioni del capitolo  C  della  Convenzione  sulla  partecipazione
degli  stranieri  alla  vita  pubblica  a  livello  locale,  fatta  a
Strasburgo il 5 febbraio 1992.
    5.  Nei  confronti  del  titolare  della   carta   di   soggiorno
l'espulsione  amministrativa  puo'  essere  disposta  solo  per gravi
motivi di ordine pubblico o sicurezza  nazionale,  ovvero  quando  lo
stesso  appartiene  a  una  delle  categorie indicate dall'articolo 1
della legge 27 dicembre 1956, n.  1423, come sostituito dall'articolo
2 della legge 3 agosto 1988, n. 327,  ovvero  dall'articolo  1  della
legge  31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della
legge  13  settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche in
via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19
marzo 1990, n. 55.

TITOLO II
Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e
l'allontanamento dal territorio dello Stato
CAPO II
Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione

                               Art. 8
                            Respingimento
    1.  La  polizia  di  frontiera  respinge  gli  stranieri  che  si
presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti  richiesti
dalla presente legge per l'ingresso nel territorio dello Stato.
    2.   Il  respingimento  con  accompagnamento  alla  frontiera  e'
altresi' disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
    a) che, entrando  nel  territorio  dello  Stato  sottraendosi  ai
controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
    b)  che,  nelle  circostanze  di  cui  al  comma  1,  sono  stati
temporaneamente ammessi nel territorio  per  necessita'  di  pubblico
soccorso.
    3.  Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo
dei documenti di cui  all'articolo  4  o  che  deve  essere  comunque
respinto  a  norma  del  presente  articolo  e'  tenuto  a  prenderlo
immediatamente a carico e a ricondurlo nello Stato di provenienza,  o
in  quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in
possesso dello straniero.
    4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3  del  presente  articolo  e
quelle  dell'articolo  4,  commi  3  e  6,  non si applicano nei casi
previsti  dalle  disposizioni  vigenti   che   disciplinano   l'asilo
politico,   il  riconoscimento  dello  status  di  rifugiato,  ovvero
l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
    5. Per lo straniero respinto e' prevista l'assistenza  necessaria
presso i valichi di frontiera.
    6.  I  respingimenti  di cui al presente articolo sono registrati
dall'autorita' di pubblica sicurezza.
                               Art. 9
                    Potenziamento e coordinamento
                     dei controlli di frontiera
    1.  Il  ministro  dell'Interno  e il ministro degli Affari esteri
adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento e il
perfezionamento,  anche  attraverso  l'automazione  delle  procedure,
delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle
compatibilita'  con  i  sistemi informativi di livello extranazionale
previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
    2. Delle  parti  di  piano  che  riguardano  sistemi  informativi
automatizzati   e   dei  relativi  contratti  e'  data  comunicazione
all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.
    3. Nell'ambito e  in  attuazione  delle  direttive  adottate  dal
ministro dell'Interno, i prefetti delle province di confine terrestre
e  i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera
marittima promuovono le misure occorrenti per  il  coordinamento  dei
controlli  di  frontiera  e  della  vigilanza  marittima e terrestre,
d'intesa con i prefetti delle altre province interessate,  sentiti  i
questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonche' le
autorita'  marittime  e  militari  e  i  responsabili degli organi di
polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendono all'attuazione delle  direttive  emanate
in materia.
    4.  Il  ministero degli Affari esteri e il ministero dell'Interno
promuovono  le  iniziative   occorrenti,   d'intesa   con   i   Paesi
interessati,  al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti
e il rilascio dei documenti eventualmente  necessari  per  migliorare
l'efficacia  dei provvedimenti previsti dalla presente legge.  A tale
fine, le intese di collaborazione possono  prevedere  la  cessione  a
titolo gratuito alle autorita' dei Paesi interessati di beni mobili e
apparecchiature   specificamente   individuate,   nei   limiti  delle
compatibilita'  funzionali  e  finanziarie  definite   dal   ministro
dell'Interno, di concerto con il ministro del Tesoro.
    5.  Presso  i  valichi  di  frontiera  sono  previsti  servizi di
accoglienza  al  fine  di  fornire  informazioni  e  assistenza  agli
stranieri  che  intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso
in Italia per un soggiorno di  durata  superiore  a  tre  mesi.  Tali
servizi  sono  messi a disposizione, ove possibile, all'interno della
zona di transito.
                               Art. 10
           Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
    1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca piu' grave reato, chiunque
compie attivita' dirette a favorire l'ingresso  degli  stranieri  nel
territorio   dello  Stato  in  violazione  delle  disposizioni  della
presente legge e' punito con la reclusione fino a tre anni e  con  la
multa fino a lire trenta milioni.
    2.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 54 del Codice
penale, non costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza
umanitaria prestate  in  Italia  nei  confronti  degli  stranieri  in
condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
    3. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso a fine di lucro o da
tre  o  piu' persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso
di cinque o piu' persone, e nei casi in  cui  il  fatto  e'  commesso
mediante  l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di
documenti contraffatti, la pena e'  della  reclusione  da  quattro  a
dodici  anni  e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero
di cui e' stato favorito  l'ingresso  in  violazione  della  presente
legge.  Se il fatto e' commesso al fine di reclutamento di persone da
destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della  prostituzione
ovvero  riguarda  l'ingresso  di  minori  da  impiegare  in attivita'
illecite al fine di favorirne  lo  sfruttamento,  la  pena  e'  della
reclusione  da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta
milioni per ogni straniero di cui e'  stato  favorito  l'ingresso  in
violazione della presente legge.
    4.  Nei  casi  previsti  dai  commi  1  e  3 e' sempre consentito
l'arresto in flagranza ed  e'  disposta  la  confisca  del  mezzo  di
trasporto  utilizzato  per  i  medesimi reati, salvo che si tratti di
mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona
estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio
direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
    5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo  che  il
fatto  non  costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre
un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello  straniero
o  nell'ambito  delle attivita' punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di  questi  nel  territorio  dello  Stato  in
violazione  delle  norme  della  presente  legge,  e'  punito  con la
reclusione fino a quattro anni e con la  multa  fino  a  lire  trenta
milioni.
    6.   Il  vettore  aereo,  marittimo  o  terrestre  e'  tenuto  ad
accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti
richiesti per  l'ingresso  nel  territorio  dello  Stato,  nonche'  a
riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a
bordo  dei  rispettivi  mezzi  di trasporto di stranieri in posizione
irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli  obblighi
di  cui  al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque  milioni  per
ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi piu' gravi e' disposta
la  sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,
autorizzazione o concessione rilasciate dall'autorita' amministrativa
italiana, inerenti all'attivita' professionale svolta e al  mezzo  di
trasporto  utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689.
    7. Nel corso di operazioni di polizia  finalizzate  al  contrasto
delle  immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive
di cui all'articolo 9, comma 3, gli ufficiali e  agenti  di  pubblica
sicurezza   operanti   nelle   province  di  confine  e  nelle  acque
territoriali possono procedere al  controllo  e  alle  ispezioni  dei
mezzi  di  trasporto  e  delle cose trasportate, ancorche' soggetti a
speciale regime doganale, quando, anche  in  relazione  a  specifiche
circostanze  di  luogo  e  di  tempo,  sussistono  fondati  motivi di
ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal
presente articolo. Dell'esito dei  controlli  e  delle  ispezioni  e'
redatto  processo  verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro
quarantotto ore al procuratore della  Repubblica,  il  quale,  se  ne
ricorrono  i  presupposti,  lo convalida nelle successive quarantotto
ore.  Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria
possono altresi' procedere a perquisizioni,  con  l'osservanza  delle
disposizioni  di  cui  all'articolo  352,  commi 3 e 4, del Codice di
procedura penale.
    8. I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri,
sequestrati nel corso  di  operazioni  di  polizia  finalizzate  alla
prevenzione  e  repressione dei reati previsti dal presente articolo,
possono essere  affidati  dall'autorita'  giudiziaria  procedente  in
custodia  giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta
per l'impiego  immediato  in  attivita'  di  polizia;  se  vi  ostano
esigenze  processuali,  l'autorita' giudiziaria rigetta l'istanza con
decreto  motivato.  Si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del Testo unico delle
leggi   in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze
psicotrope, approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309.
    9.  Le  somme  di denaro confiscate a seguito di condanna per uno
dei reati previsti dal presente articolo, nonche' le somme di  denaro
ricavate  dalla  vendita,  ove  disposta,  dei  beni confiscati, sono
destinate  al  potenziamento  delle  attivita'   di   prevenzione   e
repressione  dei  medesimi  reati,  anche  a  livello  internazionale
mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza
tecnico-operativa con le forze di polizia dei  Paesi  interessati.  A
tal  fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base  di  specifiche
richieste,  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato  di previsione del
ministero dell'Interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
                               Art. 11
                      Espulsione amministrativa
    1.  Per  motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il
ministro dell'Interno  puo'  disporre  l'espulsione  dello  straniero
anche  non  residente  nel territorio dello Stato, dandone preventiva
notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro  degli
Affari esteri.
    2. L'espulsione e' disposta dal prefetto quando lo straniero:
    a)   e'  entrato  nel  territorio  dello  Stato  sottraendosi  ai
controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi dell'articolo
8;
    b) si e'  trattenuto  nel  territorio  dello  Stato  senza  avere
richiesto  il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che
il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di
soggiorno e' stato revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di
sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo;
    c) appartiene a taluna delle categorie indicate  nell'articolo  1
della  legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo
2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31
maggio 1965, n.  575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646.
    3. L'espulsione e' disposta in ogni caso  con  decreto  motivato.
Quando  lo straniero e' sottoposto a procedimento penale, l'autorita'
giudiziaria rilascia nulla osta  salvo  che  sussistano  inderogabili
esigenze  processuali.  Nel  caso di arresto in flagranza, il giudice
rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo  che  applichi
una  misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del Codice
di procedura penale. Se tale misura non e' applicata o e' cessata, il
questore puo' adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1.
    4. L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero:
    a)  e'  espulso  ai  sensi  del  comma  1  o  si  e'   trattenuto
indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con
l'intimazione;
    b)  e'  espulso  ai  sensi del comma 2, lettera c), e il prefetto
rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che
lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
    5. Si procede altresi' all'accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica dello straniero espulso ai sensi  del  comma  2,
lettera  a),  qualora  quest'ultimo  sia  privo  di  valido documento
attestante la sua identita' e  nazionalita'  e  il  prefetto  rilevi,
tenuto  conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento
sociale,  familiare  e  lavorativo,  un  concreto  pericolo  che   lo
straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
    6.  Negli  altri  casi,  l'espulsione  contiene  l'intimazione  a
lasciare il territorio dello  Stato  entro  il  termine  di  quindici
giorni  e  a  osservare  le  prescrizioni  per  il  viaggio  e per la
presentazione   all'ufficio   di   polizia   di   frontiera.   Quando
l'espulsione  e'  disposta  ai  sensi  del  comma  2,  lettera b), il
questore puo' adottare la misura di cui  all'articolo  12,  comma  1,
qualora  il  prefetto  rilevi,  tenuto conto di circostanze obiettive
riguardanti  l'inserimento  sociale,  familiare  e  lavorativo  dello
straniero,   il  concreto  pericolo  che  quest'ultimo  si  sottragga
all'esecuzione del provvedimento.
    7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma  1
dell'articolo  12, nonche' ogni altro atto concernente l'ingresso, il
soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato  unitamente
all'indicazione delle modalita' di impugnazione e a una traduzione in
una  lingua  da  lui  conosciuta,  ovvero,  ove non sia possibile, in
lingua francese, inglese o spagnola.
    8. Avverso  il  decreto  di  espulsione  puo'  essere  presentato
unicamente   ricorso   al   pretore,   entro   cinque   giorni  dalla
comunicazione del decreto o  del  provvedimento.  Il  termine  e'  di
trenta  giorni  qualora l'espulsione sia eseguita con accompagnamento
immediato.
    9. Il ricorso e' presentato al pretore del luogo di  residenza  o
di dimora dello straniero. Nei casi di espulsione con accompagnamento
immediato,  sempreche'  sia  disposta  la  misura  di  cui al comma 1
dell'articolo 12, provvede il pretore competente per la convalida  di
tale  misura.  Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con
unico provvedimento adottato in ogni caso, entro dieci  giorni  dalla
data  di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui
agli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile.
    10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 puo' essere sottoscritto
anche personalmente.  Nel  caso  di  espulsione  con  accompagnamento
immediato,  il  ricorso  puo'  essere presentato anche per il tramite
della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato  di
destinazione,   entro   trenta   giorni   dalla   comunicazione   del
provvedimento; in tali casi,  il  ricorso  puo'  essere  sottoscritto
anche  personalmente  dalla  parte alla presenza dei funzionari delle
rappresentanze   diplomatiche   o   consolari,   che   provvedono   a
certificarne  l'autenticita'  e  ne  curano  l'inoltro  all'autorita'
giudiziaria. Lo straniero e' ammesso al gratuito patrocinio  a  spese
dello  Stato  e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito
da un  difensore  designato  dal  giudice  nell'ambito  dei  soggetti
iscritti  nella  tabella  di  cui  all'articolo  29  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  Codice  di  procedura
penale,  approvate  con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, nonche', ove necessario, da un interprete.
    11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma  1
e'  ammesso  ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sede di Roma.
    12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo  17,  lo  straniero
espulso  e'  rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando cio'
non sia possibile, allo Stato di provenienza.
    13. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel territorio  dello
Stato senza una speciale autorizzazione del ministro dell'Interno; in
caso di trasgressione, e' punito con l'arresto da due mesi a sei mesi
ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato.
    14.  Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque
anni, salvo che il pretore o il tribunale  amministrativo  regionale,
con  il  provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11,
ne determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore  a
tre  anni,  sulla base di motivi legittimi addotti dall'interessato e
tenuto conto della complessiva condotta tenuta  dall'interessato  nel
territorio dello Stato.
    15.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 5 non si applicano allo
straniero che dimostri sulla base di  elementi  obiettivi  di  essere
giunto  nel  territorio  dello  Stato  prima della data di entrata in
vigore della presente legge. In tal caso, il questore  puo'  adottare
la misura di cui all'articolo 12, comma 1.
    16.  L'onere  derivante  dal  comma  10  del presente articolo e'
valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997  e  in  lire  8  miliardi
annui a decorrere dall'anno 1998.
                               Art. 12
                     Esecuzione dell'espulsione
    1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante  accompagnamento  alla  frontiera,  ovvero il respingimento,
perche'  occorre  procedere   al   soccorso   dello   straniero,   ad
accertamenti   supplementari   in   ordine   alla   sua  identita'  o
nazionalita', ovvero all'acquisizione di documenti  per  il  viaggio,
ovvero  per  l'indisponibilita' di vettore o altro mezzo di trasporto
idoneo, il questore dispone che lo straniero sia  trattenuto  per  il
tempo   strettamente   necessario  presso  il  centro  di  permanenza
temporanea  e  assistenza  piu'  vicino,  tra  quelli  individuati  o
costituiti  con  decreto del ministro dell'Interno, di concerto con i
ministri per la Solidarieta' sociale e del Tesoro.
    2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con  modalita'  tali  da
assicurare  la  necessaria  assistenza  e il pieno rispetto della sua
dignita'. Oltre a  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma  5,  e'
assicurata   in   ogni  caso  la  liberta'  di  corrispondenza  anche
telefonica con l'esterno.
    3. Il questore del luogo in cui  si  trova  il  centro  trasmette
copia  degli  atti  al  pretore,  senza  ritardo  e comunque entro le
quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
    4. Il pretore, ove  ritenga  sussistenti  i  presupposti  di  cui
all'articolo  11  e  al presente articolo, convalida il provvedimento
del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del  Codice
di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di
avere  ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore
successive. Entro tale termine, la  convalida  puo'  essere  disposta
anche  in  sede  di  esame  del  ricorso  avverso il provvedimento di
espulsione.
    5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un  periodo
di  complessivi  venti  giorni. Su richiesta del questore, il pretore
puo' prorogare il termine  sino  a  un  massimo  di  ulteriori  dieci
giorni,   qualora   sia   imminente  l'eliminazione  dell'impedimento
all'espulsione o al respingimento. Anche prima di  tale  termine,  il
questore  esegue  l'espulsione  o  il  respingimento  non  appena  e'
possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore.
    6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al  comma  5
e'  proponibile  ricorso  per  Cassazione.  Il  relativo  ricorso non
sospende l'esecuzione della misura.
    7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci
misure  di  vigilanza  affinche'  lo  straniero  non   si   allontani
indebitamente  dal  centro e provvede a ripristinare senza ritardo la
misura nel caso questa venga violata.
    8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla  frontiera,
possono  essere  stipulate  convenzioni  con  soggetti che esercitano
trasporti di linea o con organismi anche internazionali che  svolgono
attivita' di assistenza per stranieri.
    9.  Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle
norme in materia di giurisdizione, il ministro dell'Interno adotta  i
provvedimenti  occorrenti  per  l'esecuzione  di  quanto disposto dal
presente   articolo,   anche   mediante   convenzioni    con    altre
amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari  di  aree, strutture e altre installazioni, nonche' per
la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe  alle  disposizioni
vigenti  in  materia  finanziaria  e di contabilita' sono adottate di
concerto  con  il  ministro  del  Tesoro.  Il  ministro  dell'Interno
promuove   inoltre   le  intese  occorrenti  per  gli  interventi  di
competenza di altri ministri.
                               Art. 13
             Espulsione a titolo di misura di sicurezza
    1.  Fuori  dei  casi  previsti dal Codice penale, il giudice puo'
ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato  per  taluno
dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del Codice di procedura
penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.
                               Art. 14
             Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva
                          della detenzione
    1.  Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato
non  colposo  o  nell'applicare  la  pena  su  richiesta   ai   sensi
dell'articolo  444 del Codice di procedura penale nei confronti dello
straniero  che  si  trovi  in  taluna   delle   situazioni   indicate
nell'articolo  11, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena
detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono  le  condizioni
per   ordinare  la  sospensione  condizionale  della  pena  ai  sensi
dell'articolo 163 del Codice penale ne' le  cause  ostative  indicate
nell'articolo  12,  comma 1, della presente legge, puo' sostituire la
medesima pena con  la  misura  dell'espulsione  per  un  periodo  non
inferiore a cinque anni.
    2. L'espulsione e' eseguita dal questore anche se la sentenza non
e'  irrevocabile,  secondo le modalita' di cui all'articolo 11, comma
4.
                               Art. 15
                          Diritto di difesa
    1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale e' autorizzato a
rientrare   in  Italia  per  il  tempo  strettamente  necessario  per
l'esercizio del diritto di difesa, al solo  fine  di  partecipare  al
giudizio  o  al  compimento  di atti per i quali e' necessaria la sua
presenza. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore  anche  per  il
tramite  di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata
richiesta dell'imputato o del difensore.

TITOLO II
Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e
l'allontanamento dal territorio dello Stato
CAPO III
Disposizioni di carattere umanitario

                               Art. 16
             Soggiorno per motivi di protezione sociale
    1.  Quando,  nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di
un procedimento per taluno dei delitti di cui  all'articolo  3  della
legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380
del  Codice  di  procedura  penale,  ovvero  nel  corso di interventi
assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano  accertate
situazioni  di  violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno
straniero ed emergano concreti pericoli per la sua  incolumita',  per
effetto   dei   tentativi   di   sottrarsi   ai   condizionamenti  di
un'associazione  dedita  ad  uno  dei  predetti   delitti   o   delle
dichiarazioni  rese  nel  corso  delle  indagini  preliminari  o  del
giudizio  il  questore,  anche  su  proposta  del  procuratore  della
Repubblica,  o  con  il  parere  favorevole  della  stessa autorita',
rilascia uno speciale  permesso  di  soggiorno  per  consentire  allo
straniero   di   sottrarsi   alla   violenza   e  ai  condizionamenti
dell'organizzazione criminale e di partecipare  ad  un  programma  di
assistenza e integrazione sociale.
    2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati
al  questore  gli  elementi  da  cui  risulti  la  sussistenza  delle
condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita'  e
attualita' del pericolo e alla rilevanza del contributo offerto dallo
straniero  per  l'efficace  contrasto  dell'organizzazione criminale,
ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili  dei  delitti
indicati  nello  stesso  comma.  Le  modalita'  di  partecipazione al
programma di assistenza e integrazione  sociale  sono  comunicate  al
sindaco.
    3.   Con   il   regolamento   di  attuazione  sono  stabilite  le
disposizioni occorrenti per  l'affidamento  della  realizzazione  del
programma  a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai
servizi sociali dell'ente locale e per  l'espletamento  dei  relativi
controlli.  Con  lo  stesso  regolamento sono individuati i requisiti
idonei  a  garantire  la  competenza  e  la  capacita'  di   favorire
l'assistenza  e  l'integrazione sociale, nonche' la disponibilita' di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
    4. Il permesso di  soggiorno  rilasciato  a  norma  del  presente
articolo  ha  la  durata  di  sei mesi e puo' essere rinnovato per un
anno, o per il maggior periodo occorrente per  motivi  di  giustizia.
Esso  e' revocato in caso di interruzione del programma o di condotta
incompatibile  con  le  finalita'   dello   stesso,   segnalate   dal
procuratore  della  Repubblica  o,  per  quanto  di  competenza,  dal
servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore,
ovvero  quando  vengono  meno  le  altre  condizioni  che  ne   hanno
giustificato il rilascio.
    5.  Il  permesso  di  soggiorno  previsto  dal  presente articolo
consente l'accesso ai servizi assistenziali e  allo  studio,  nonche'
l'iscrizione  nelle  liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro
subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di  eta'.  Qualora,  alla
scadenza  del  permesso  di soggiorno, l'interessato risulti avere in
corso un rapporto di lavoro, il permesso  puo'  essere  ulteriormente
prorogato  o  rinnovato  per  la  durata  del rapporto medesimo o, se
questo e' a tempo indeterminato, con le modalita' stabilite per  tale
motivo  di  soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo puo' essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per
motivi di studio  qualora  il  titolare  sia  iscritto  ad  un  corso
regolare di studi.
    6.  Il  permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo'
essere altresi' rilasciato, all'atto delle  dimissioni  dall'istituto
di  pena,  anche  su  proposta del procuratore della Repubblica o del
giudice di sorveglianza presso il tribunale  per  i  minorenni,  allo
straniero  che  ha  terminato  l'espiazione  di  una  pena detentiva,
inflitta per reati commessi durante la minore eta', e ha  dato  prova
concreta   di   partecipazione   a   un  programma  di  assistenza  e
integrazione sociale.
    7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire  5
miliardi  per  l'anno  1997  e  in lire 10 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1998.
                               Art. 17
              Divieti di espulsione e di respingimento
    1.  In  nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il respingimento
verso  uno  Stato  in  cui  lo  straniero  possa  essere  oggetto  di
persecuzione   per   motivi   di  razza,  di  sesso,  di  lingua,  di
cittadinanza, di religione,  di  opinioni  politiche,  di  condizioni
personali  o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso
un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
    2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che  nei  casi  previsti
dall'articolo 11, comma 1, nei confronti:
    a)  degli  stranieri  minori di anni diciotto, salvo il diritto a
seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
    b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il
disposto dell'articolo 7;
    c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o
con il coniuge, di nazionalita' italiana;
    d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei  mesi  successivi
alla nascita del figlio cui provvedono.
                               Art. 18
                 Misure straordinarie di accoglienza
                       per eventi eccezionali
    1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
adottato d'intesa con i ministri degli affari  esteri,  dell'Interno,
per  la  solidarieta'  sociale e con gli altri ministri eventualmente
interessati, sono stabilite, nei  limiti  delle  risorse  preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 43, le misure di
protezione  temporanea  da  adottarsi, anche in deroga a disposizioni
della presente legge, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione
di  conflitti,  disastri  naturali  o  altri  eventi  di  particolare
gravita' in Paesi non appartenenti all'Unione europea.
    2.  Il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui
delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione  delle
misure adottate.

TITOLO III
DISCIPLINA DEL LAVORO

                               Art. 19
                Determinazione dei flussi di ingresso
    1.  L'ingresso  nel  territorio  dello Stato per motivi di lavoro
subordinato,  anche  stagionale,  e  di  lavoro   autonomo,   avviene
nell'ambito  delle  quote  di  ingresso  stabilite nei decreti di cui
all'articolo 3, comma 4. Con tali decreti sono altresi' assegnate  in
via   preferenziale  quote  riservate  agli  Stati  non  appartenenti
all'Unione europea, con i quali il ministro degli affari  esteri,  di
concerto  con il ministro dell'Interno e con il ministro del Lavoro e
della previdenza sociale, abbia  concluso  accordi  finalizzati  alla
regolamentazione   dei   flussi   d'ingresso  e  delle  procedure  di
riammissione. Nell'ambito di  tali  intese  possono  essere  definiti
appositi  accordi  in materia di flussi per lavoro stagionale, con le
corrispondenti autorita' nazionali responsabili delle  politiche  del
mercato del lavoro dei Paesi di provenienza.
    2.  I  decreti  annuali  devono  tenere  conto  delle indicazioni
fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal  ministero
del Lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione
e  dei  tassi  di  disoccupazione  a  livello  nazionale e regionale,
nonche'  sul  numero  dei  cittadini   stranieri   non   appartenenti
all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.
    3.  Le  intese  o  accordi  bilaterali  di cui al comma 1 possono
prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare  ingresso  in
Italia  per  motivi  di  lavoro  subordinato,  anche  stagionale,  si
iscrivano in apposite  liste,  identificate  dalle  medesime  intese,
specificando  le  loro  qualifiche  o  mansioni,  nonche'  gli  altri
requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette  intese
possono  inoltre prevedere le modalita' di tenuta delle liste, per il
successivo inoltro agli uffici  del  ministero  del  Lavoro  e  della
previdenza sociale.
    4.  Il  regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di
una anagrafe annuale informatizzata delle offerte e  delle  richieste
di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri.
    5.  L'onere  derivante  dal presente articolo e' valutato in lire
350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
                               Art. 20
               Lavoro subordinato a tempo determinato
                           e indeterminato
    1.   Il  datore  di  lavoro  italiano  o  straniero  regolarmente
soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un  rapporto
di  lavoro  subordinato  a  tempo determinato o indeterminato con uno
straniero   residente   all'estero,   deve   presentare   all'ufficio
periferico  del  ministero  del  Lavoro  e  della  previdenza sociale
competente  per   territorio   apposita   richiesta   nominativa   di
autorizzazione  al  lavoro.  Nei  casi in cui il datore di lavoro non
abbia  una  conoscenza  diretta  dello  straniero,  puo'   richiedere
l'autorizzazione al lavoro di una o piu' persone iscritte nelle liste
di cui all'articolo 19, comma 3, selezionate secondo criteri definiti
nel regolamento di attuazione.
    2.  Contestualmente  alla domanda di autorizzazione al lavoro, il
datore di lavoro deve  esibire  idonea  documentazione  indicante  le
modalita'   della   sistemazione   alloggiativa   per  il  lavoratore
straniero.
    3.  L'ufficio  periferico  del  ministero  del  Lavoro  e   della
previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti
numerici,   quantitativi   e   qualitativi,   determinati   a   norma
dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19, previa  verifica  delle
condizioni  offerte  dal  datore  di  lavoro  allo straniero, che non
possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti  collettivi
nazionali di lavoro applicabili.
    4.  Ai  fini  di  cui  al  comma 3, l'ufficio periferico fornisce
mensilmente al ministero del Lavoro e  della  previdenza  sociale  il
numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime
classificazioni  adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4,
precisando quelle relative agli  Stati  non  appartenenti  all'Unione
europea con quote riservate.
    5.  L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata
entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.
    6.  Il  datore  di  lavoro  deve  altresi'  esibire   all'ufficio
periferico  del  ministero  del  Lavoro  e  della  previdenza sociale
competente per territorio copia del contratto di lavoro stipulato con
lo straniero.
    7. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di  soggiorno
per  lavoro  subordinato  che  perde  il  posto di lavoro puo' essere
iscritto nelle liste  di  collocamento  per  il  periodo  di  residua
validita'  del  permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti
di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per  un  periodo  non
inferiore ad un anno.
    8.  Il  datore  di  lavoro  che  occupa  alle  proprie dipendenze
lavoratori stranieri privi del permesso  di  soggiorno  previsto  dal
presente  articolo,  ovvero  il  cui permesso sia scaduto, revocato o
annullato, e' punito con l'arresto da  tre  mesi  a  un  anno  o  con
l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni.
                               Art. 21
           Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro
    1.  Il  cittadino  italiano o straniero regolarmente soggiornante
che  intenda  farsi  garante  dell'ingresso  di  uno  straniero   per
consentirgli  l'inserimento  nel  mercato del lavoro, deve presentare
entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  dei  decreti  di   cui
all'articolo  3, comma 4, apposita richiesta nominativa alla questura
della provincia di  residenza,  la  cui  autorizzazione  all'ingresso
costituisce  titolo  per  il  rilascio  del  visto  di  ingresso.  Il
richiedente deve dimostrare di potere effettivamente assicurare  allo
straniero  alloggio,  copertura  dei  costi  per  il  sostentamento e
assistenza  sanitaria  per  la  durata  del  permesso  di  soggiorno.
L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri
requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote stabilite e secondo
le  modalita'  indicate  nei  decreti  di  attuazione  del  documento
programmatico per gli ingressi per lavoro e  deve  essere  utilizzata
entro  e  non  oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa
consente di ottenere, previa iscrizione alle liste  di  collocamento,
un  permesso  di  soggiorno  per  un  anno  a fini di inserimento nel
mercato del lavoro.
    2. Sono ammessi a prestare le garanzie  di  cui  al  comma  1  le
regioni,  gli enti locali, le Associazioni professionali e sindacali,
gli enti e le associazioni  del  volontariato  operanti  nel  settore
dell'immigrazione   da  almeno  tre  anni,  provvisti  dei  requisiti
patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da  adottare
con decreto del ministro per la Solidarieta' sociale, di concerto con
i  ministri  dell'Interno e del Lavoro e della previdenza sociale. Lo
stesso regolamento puo' prevedere la formazione  e  le  modalita'  di
tenuta  di  un  elenco degli enti e delle associazioni ammessi a pre-
stare la suddetta garanzia.
    3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e'  ammessa
secondo le modalita' indicate nel regolamento di attuazione, il quale
stabilisce  in  particolare il numero massimo di garanzie che ciascun
soggetto puo' prestare in un anno.
    4. Trascorso il termine di sessanta  giorni  dalla  pubblicazione
dei  decreti  di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo le
modalita' stabiliti  da  detti  decreti,  i  visti  di  ingresso  per
inserimento  nel  mercato  del lavoro sono rilasciati su richiesta di
lavoratori stranieri residenti  all'estero  e  iscritti  in  apposite
liste  tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane,
con graduatoria basata sull'anzianita' di iscrizione. Il  regolamento
di  attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al
presente comma.
                               Art. 22
                          Lavoro stagionale
    1.   Il  datore  di  lavoro  italiano  o  straniero  regolarmente
soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto  dei
loro  associati,  che  intendano  instaurare in Italia un rapporto di
lavoro subordinato a carattere stagionale con  uno  straniero  devono
presentare  all'ufficio  periferico  del ministero del Lavoro e della
previdenza  sociale  competente  per  territorio  apposita  richiesta
nominativa.  Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non  abbiano
una  conoscenza  diretta  dello  straniero,  la richiesta puo' essere
effettuata nei confronti di una o piu' persone iscritte  nelle  liste
di cui all'articolo 19, comma 3, selezionate secondo criteri definiti
nel regolamento di attuazione.
    2.   L'ufficio  periferico  del  ministero  del  Lavoro  e  della
previdenza sociale rilascia l'autorizzazione nel rispetto del diritto
di precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla  data
di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
    3.  L'autorizzazione al lavoro stagionale puo' avere la validita'
minima di venti giorni e massima di sei mesi,  o  di  nove  mesi  nei
settori  che  richiedono  tale estensione, corrispondente alla durata
del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento  a  gruppi  di
lavori  di  piu'  breve  periodo da svolgere presso diversi datori di
lavoro.
    4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato  le  condizioni
indicate  nel  permesso  di  soggiorno e sia rientrato nello Stato di
provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza  per
il  rientro  in  Italia  nell'anno  successivo  per ragioni di lavoro
stagionale, rispetto ai  cittadini  del  suo  stesso  Paese  che  non
abbiano  mai  fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Puo'  inoltre  convertire  il  permesso  di  soggiorno   per   lavoro
stagionale  in  permesso  di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
    5. Le Commissioni regionali per l'impiego possono  stipulare  con
le  organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative a livello
regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con
gli enti locali apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei
lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati.    Le
convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo,
comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani, e
le   misure   per   assicurare  idonee  condizioni  di  lavoro  della
manodopera, nonche'  eventuali  incentivi  diretti  o  indiretti  per
favorire  l'attivazione  dei  flussi  e  dei  deflussi  e  le  misure
complementari relative all'accoglienza.
    6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori
di carattere stagionale, uno o piu' stranieri privi del  permesso  di
soggiorno  per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto,
revocato o annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 20, comma 8.
                               Art. 23
         Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali
    1.  In considerazione della durata limitata dei contratti nonche'
della loro specificita',  agli  stranieri  titolari  di  permesso  di
soggiorno  per  lavoro  stagionale  si applicano le seguenti forme di
previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le  norme  vigenti  nei
settori di attivita':
    a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
    b)  assicurazione  contro  gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
    c) assicurazione contro le malattie;
    d) assicurazione di maternita'.
    2. In sostituzione dei contributi per  l'assegno  per  il  nucleo
familiare    e   per   l'assicurazione   contro   la   disoccupazione
involontaria, il datore di lavoro e' tenuto  a  versare  all'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  (Inps) un contributo in misura
pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e
alle modalita' stabilite per  questi  ultimi.  Tali  contributi  sono
destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei
lavoratori di cui all'articolo 43.
    3.   Nei  decreti  attuativi  del  documento  programmatico  sono
definiti i requisiti, gli ambiti e le modalita' degli  interventi  di
cui al comma 2.
    4.  Sulle  contribuzioni  di  cui  ai commi 1 e 2 si applicano le
riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di  svolgimento
dell'attivita' lavorativa.
    5.  Ai  contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le
disposizioni dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n.
335, concernenti il trasferimento degli stessi  all'istituto  o  ente
assicuratore  dello  Stato di provenienza del lavoratore, ovvero, nei
casi in cui la materia non sia regolata da accordi o  da  convenzioni
internazionali,  la  loro  liquidazione ai lavoratori che lasciano il
territorio  dello  Stato  e'   fatta   salva   la   possibilita'   di
ricostruzione  della  posizione  contributiva  in  caso di successivo
ingresso.
                               Art. 24
              Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo
    1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti
all'Unione  europea  che  intendono  esercitare  nel territorio dello
Stato un'attivita' non occasionale di  lavoro  autonomo  puo'  essere
consentito  a  condizione  che  l'esercizio di tali attivita' non sia
riservato dalla legge ai cittadini italiani, o  a  cittadini  di  uno
degli Stati membri dell'Unione europea.
    2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una
attivita'  industriale,  professionale,  artigianale  o  commerciale,
ovvero costituire societa' di capitali o  di  persone  o  accedere  a
cariche  societarie,  deve altresi' dimostrare di disporre di risorse
adeguate per l'esercizio dell'attivita' che intende intraprendere  in
Italia;  di  essere  in  possesso  dei requisiti previsti dalla legge
italiana per  l'esercizio  della  singola  attivita',  compresi,  ove
richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere
in possesso di una attestazione dell'autorita' competente in data non
anteriore  a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi
al  rilascio  dell'autorizzazione  o  della  licenza   prevista   per
l'esercizio dell'attivita' che lo straniero intende svolgere.
    3.   Il  lavoratore  non  appartenente  all'Unione  europea  deve
comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e
di  un  reddito  annuo,  proveniente  da  fonti  lecite,  di  importo
superiore  al  livello  minimo  previsto  dalla legge per l'esenzione
dalla  partecipazione  alla  spesa  sanitaria  o  di   corrispondente
garanzia   da   parte  di  enti  o  cittadini  italiani  o  stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
    4. Sono fatte salve le norme piu' favorevoli previste da  accordi
internazionali in vigore per l'Italia.
    5.  La  rappresentanza  diplomatica  o  consolare,  accertato  il
possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti  i
nullaosta   del   ministero   degli   Affari  esteri,  del  ministero
dell'Interno e del ministero eventualmente  competente  in  relazione
all'attivita'  che  lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia
il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa  indicazione
dell'attivita'  cui  il  visto  si  riferisce,  nei  limiti  numerici
stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19.
    6. Le procedure di cui al comma  5  sono  effettuate  secondo  le
modalita' previste dal regolamento di attuazione.
    7.   Il  Visto  di  ingresso  per  lavoro  autonomo  deve  essere
rilasciato  o  negato  entro  centoventi   giorni   dalla   data   di
presentazione  della  domanda  e della relativa documentazione e deve
essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.
                               Art. 25
               Ingresso per lavoro in casi particolari
    1.  Al  di  fuori  degli ingressi per lavoro di cui agli articoli
precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di  cui  all'articolo
3,  comma  4,  il  regolamento  di  attuazione disciplina particolari
modalita' e termini per il rilascio delle autorizzazioni  al  lavoro,
dei  visti  di  ingresso  e  dei  permessi  di  soggiorno  per lavoro
subordinato,  per  ognuna  delle  seguenti  categorie  di  lavoratori
stranieri:
    a)  dirigenti  o  personale  altamente  specializzato di societa'
aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di
societa' estere che abbiano  la  sede  principale  di  attivita'  nel
territorio  di  uno  Stato  membro  dell'Organizzazione  mondiale del
commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di  societa'
italiane o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
    b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
    c)  professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in
Italia un incarico accademico o un'attivita'  retribuita  di  ricerca
presso  universita',  istituti di istruzione e di ricerca operanti in
Italia;
    d) traduttori e interpreti;
    e)  collaboratori  familiari   aventi   regolarmente   in   corso
all'estero,  da  almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo
pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri  dell'Unione
europea  residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la
prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
    f)  persone  che,  autorizzate  a  soggiornare  per   motivi   di
formazione    professionale,    svolgano    periodi   temporanei   di
addestramento presso datori di  lavoro  italiani,  effettuando  anche
prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
    g)   lavoratori  alle  dipendenze  di  organizzazioni  o  imprese
operanti  nel  territorio   italiano,   che   siano   stati   ammessi
temporaneamente,  a  domanda  del  datore  di  lavoro,  per adempiere
funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o  determinato,
tenuti  a  lasciare  l'Italia  quando  tali  compiti o funzioni siano
terminati;
    h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le  modalita'
stabilite nel regolamento di attuazione;
    i)  lavoratori  dipendenti  regolarmente  retribuiti da datori di
lavoro,  persone  fisiche  o  giuridiche,  residenti  o  aventi  sede
all'estero  e  da  questi  direttamente  retribuiti,  i  quali  siano
temporaneamente  trasferiti  dall'estero  presso  persone  fisiche  o
giuridiche,  italiane  o  straniere,  residenti in Italia, al fine di
effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di
contratto di appalto stipulato tra  le  predette  persone  fisiche  o
giuridiche  residenti  o  aventi  sede in Italia e quelle residenti o
aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo
1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle
norme internazionali e comunitarie;
    l)  lavoratori  occupati  presso  circhi  o spettacoli viaggianti
all'estero;
    m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali,
concertistici o di balletto;
    n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso  locali  di
intrattenimento;
    o)   artisti   da   impiegare   da   enti   musicali  teatrali  o
cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive,  pubbliche  o
private,  o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali
o folcloristiche;
    p) stranieri che siano destinati a  svolgere  qualsiasi  tipo  di
attivita' sportiva professionistica presso societa' sportive italiane
ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
    q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia
e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o
periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
    r)  persone  che,  secondo  le norme di accordi internazionali in
vigore per l'Italia, svolgono in Italia attivita'  di  ricerca  o  un
lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di
mobilita' di giovani o sono persone collocate "alla pari".
    2.  Il  regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresi' norme
per l'attuazione  delle  convenzioni  ed  accordi  internazionali  in
vigore   relativamente   all'ingresso   e  soggiorno  dei  lavoratori
stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze  diplomatiche  o
consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
    3.  L'ingresso  e  il  soggiorno  dei  lavoratori frontalieri non
appartenenti all'Unione europea e'  disciplinato  dalle  disposizioni
particolari  previste  negli accordi internazionali in vigore con gli
Stati confinanti.

TITOLO IV
Diritto all'unita' familiare e tutela dei minori

                               Art. 26
                    Diritto all'unita' familiare
    1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare nei
confronti  dei  familiari  stranieri e' riconosciuto, alle condizioni
previste dalla presente legge, agli stranieri titolari  di  carta  di
soggiorno  o  di  permesso  di soggiorno di durata non inferiore a un
anno rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro  autonomo  ovvero
per asilo, per studio o per motivi religiosi.
    2.  Ai  familiari  stranieri di cittadini italiani o di uno Stato
membro dell'Unione europea continuano ad applicarsi  le  disposizioni
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 dicembre 1965, n.
1656, fatte salve quelle piu' favorevoli della presente legge  o  del
regolamento di attuazione.
    3.  In  tutti  i  procedimenti  amministrativi  e giurisdizionali
finalizzati a dare  attuazione  al  diritto  all'unita'  familiare  e
riguardanti   i  minori  deve  essere  preso  in  considerazione  con
carattere  di  priorita'  il  superiore  interesse   del   fanciullo,
conformemente  a  quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma 1, della
Convenzione  sui  diritti  del  fanciullo  del  20   novembre   1989,
ratificata  e  resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.
176.
                               Art. 27
                     Ricongiungimento familiare
    1.  Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti
familiari:
    a) coniuge non legalmente separato;
    b) figli minori a carico, anche del  coniuge  o  nati  fuori  del
matrimonio,  non  coniugati  ovvero legalmente separati, a condizione
che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
    c) genitori a carico;
    d) parenti entro il terzo grado,  a  carico,  inabili  al  lavoro
secondo la legislazione italiana.
    2.  Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di
eta' inferiore a diciotto  anni.  I  minori  adottati  o  affidati  o
sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
    3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il
ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita':
    a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla
legge  regionale  per  gli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
ovvero, nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni quattordici
al  seguito  di  uno  dei  genitori,  del   consenso   del   titolare
dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera';
    b)  di  un  reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore
all'importo   annuo   dell'assegno   sociale   se   si   chiede    il
ricongiungimento  di  un solo familiare, al doppio dell'importo annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di  due  o  tre
familiari,  al  triplo  dell'importo annuo dell'assegno sociale se si
chiede il ricongiungimento di quattro o piu' familiari. Ai fini della
determinazione del reddito si tiene conto  anche  del  reddito  annuo
complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
    4.  E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare
di  carta  di  soggiorno  o  di  un  visto  di  ingresso  per  lavoro
subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o
per  lavoro  autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi
religiosi,  dei  familiari  con  i  quali  e'  possibile  attuare  il
ricongiungimento,   a   condizione   che  ricorrano  i  requisiti  di
disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
    5.  Oltre  a  quanto  previsto  dall'articolo  26,  comma  2,  e'
consentito   l'ingresso,   al   seguito   del  cittadino  italiano  o
comunitario, dei familiari  con  i  quali  e'  possibile  attuare  il
ricongiungimento.
    6.  Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e' consentito
l'ingresso,  per  ricongiungimento  al  figlio  minore   regolarmente
soggiornante  in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un
anno  dall'ingresso  in  Italia,  il  possesso   dei   requisiti   di
disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
    7.  La  domanda  di  nulla  osta  al  ricongiungimento familiare,
corredata  della  prescritta  documentazione,  e'   presentata   alla
questura  del  luogo  di dimora del richiedente, la quale ne rilascia
copia contrassegnata  con  timbro  datario  e  sigla  del  dipendente
incaricato  del  ricevimento. Il questore, verificata l'esistenza dei
requisiti di  cui  al  presente  articolo,  emette  il  provvedimento
richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
    8.  Trascorsi  novanta  giorni  dalla  richiesta  del nulla osta,
l'interessato puo' ottenere il visto di ingresso  direttamente  dalle
rappresentanze  diplomatiche  e consolari italiane, dietro esibizione
della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui  risulti
la   data   di   presentazione   della   domanda   e  della  relativa
documentazione.
    9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano
altresi' il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal  comma
5.
                               Art. 28
             Permesso di soggiorno per motivi familiari
    1.  Fatti  salvi  i  casi di rilascio o di rinnovo della carta di
soggiorno,  il  permesso  di  soggiorno  per  motivi   familiari   e'
rilasciato:
    a)  allo  straniero  che ha fatto ingresso in Italia con visto di
ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso
al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo  27,
ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
    b)  agli  stranieri  regolarmente soggiornanti ad altro titolo da
almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio  dello
Stato  con  cittadini  italiani  o  di  uno  Stato membro dell'Unione
europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
    c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in  possesso
dei  requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di
uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero  con
straniero  regolarmente  soggiornante  in  Italia.  In  tal  caso  il
permesso del familiare e' convertito in  permesso  di  soggiorno  per
motivi  familiari. La conversione puo' essere richiesta entro un anno
dalla data  di  scadenza  del  titolo  di  soggiorno  originariamente
posseduto dal familiare.  Qualora detto cittadino sia un rifugiato si
prescinde  dal  possesso  di un valido permesso di soggiorno da parte
del familiare;
    d) al genitore straniero,  anche  naturale,  di  minore  italiano
residente  in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi
familiari e' rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido
titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia
stato privato della potesta' genitoriale secondo la legge italiana.
    2.  Il  permesso  di  soggiorno  per  motivi  familiari  consente
l'accesso  ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o
di   formazione   professionale,   l'iscrizione   nelle   liste    di
collocamento,  lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi
i requisiti minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro.
    3. Il permesso di soggiorno per motivi  familiari  ha  la  stessa
durata  del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso
dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 27 ed e'
rinnovabile insieme con quest'ultimo.
    4.  Allo  straniero  che  effettua  il  ricongiungimento  con  il
cittadino  italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero
con straniero titolare della carta di soggiorno di  cui  all'articolo
7, e' rilasciata una carta di soggiorno.
    5. In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio
o,  per  il  figlio  che non possa ottenere la carta di soggiorno, al
compimento del diciottesimo anno di eta', il  permesso  di  soggiorno
puo' essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro
autonomo  o  per  studio,  fermi  i  requisiti  minimi di eta' per lo
svolgimento di attivita' di lavoro.
    6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare
e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' contro  gli
altri  provvedimenti  dell'autorita'  amministrativa  in  materia  di
diritto all'unita' familiare, l'interessato puo'  presentare  ricorso
al  pretore  del  luogo  in  cui  risiede, il quale provvede, sentito
l'interessato, nei modi di cui  agli  articoli  737  e  seguenti  del
codice  di  procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso puo'
disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla  osta.  Gli
atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e
da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente
comma  e'  valutato  in  lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno
1998.
                               Art. 29
                  Disposizioni a favore dei minori
    1.  Il  figlio  minore  dello  straniero con questi convivente e.
regolarmente soggiornante e' iscritto nel  permesso  di  soggiorno  o
nella  carta  di  soggiorno  di  uno o di entrambi i genitori fino al
compimento del quattordicesimo anno di eta'  e  segue  la  condizione
giuridica   del  genitore  con  il  quale  convive,  ovvero  la  piu'
favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al  medesimo
limite  di eta' il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo
4 della legge 4 maggio 1983, n. 184,  e'  iscritto  nel  permesso  di
soggiorno  o  nella  carta  di  soggiorno dello straniero al quale e'
affidato e segue la condizione giuridica  di  quest'ultimo,  se  piu'
favorevole.   L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello
Stato  non  esclude  il  requisito  della  convivenza  e  il  rinnovo
dell'iscrizione.
    2.  Al  compimento  del  quattordicesimo  anno  di eta' al minore
iscritto nel permesso di soggiorno o nella  carta  di  soggiorno  del
genitore ovvero dello straniero affidatario e' rilasciato un permesso
di  soggiorno  per  motivi  familiari valido fino al compimento della
maggiore eta', ovvero una carta di soggiorno.
    3. Il tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo
sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'eta' e delle  condizioni  di
salute  del  minore  che  si  trova  nel  territorio  italiano,  puo'
autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un  periodo
di  tempo  determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della
presente legge.    L'autorizzazione  e'  revocata  quando  vengono  a
cessare  i  gravi  motivi  che  ne  giustificavano  il rilascio o per
attivita' del familiare incompatibili con le esigenze  del  minore  o
con  la  permanenza  in  Italia. I provvedimenti sono comunicati alla
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  e  al  questore  per   gli
adempimenti di rispettiva competenza.
    4.  Qualora  ai  sensi della presente legge debba essere disposta
l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento e' adottato, su
richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni.
                               Art. 30
              Disposizioni concernenti minori affidati
                  al compimento della maggiore eta'
    1.  Al  compimento  della  maggiore  eta', allo straniero nei cui
confronti sono state applicate le disposizioni  di  cui  all'articolo
29, commi I e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo
2  della  legge  4  maggio  1983,  n.  184, puo' essere rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro,  di
lavoro  subordinato  o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il
permesso di soggiorno per accesso al lavoro  prescinde  dal  possesso
dei requisiti di cui all'articolo 21.
                               Art. 31
                   Comitato per i minori stranieri
    1.  Al  fine  di vigilare sulle modalita' di soggiorno dei minori
stranieri temporaneamente ammessi sul territorio  dello  Stato  e  di
coordinare   le   attivita'   delle  amministrazioni  interessate  e'
istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato un
Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto  da
rappresentanti  dei  ministeri degli Affari esteri, dell'interno e di
grazia e giustizia, del Dipartimento per  gli  affari  sociali  della
Presidenza  del Consiglio dei ministri, nonche' da due rappresentanti
dell'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  (Anci),  da   un
rappresentante   dell'Unione   province   d'Italia  (Upi)  e  da  due
rappresentanti   di   organizzazioni   maggiormente   rappresentative
operanti nel settore dei problemi della famiglia.
    2.  Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri o del
ministro da lui delegato, sentiti i  ministri  degli  Affari  esteri,
dell'interno  e  di  grazia  e giustizia, sono definiti i compiti del
Comitato concernenti la tutela dei diritti dei  minori  stranieri  in
conformita'   alle  previsioni  della  Convenzione  sui  diritti  del
fanciullo del 20 novembre 1989 ratificata e resa esecutiva  ai  sensi
della  legge  27 maggio 1991, n. 176, e sono stabilite le regole e le
modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale dei
minori stranieri, limitatamente a quelli in eta' superiore a sei anni
che entrano in  Italia  nell'ambito  di  programmi  solidaristici  di
accoglienza  temporanea  promossi  da  enti,  associazioni o famiglie
italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei
medesimi.
    3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle  attivita'  di
competenza,  del  personale  e dei mezzi in dotazione al Dipartimento
per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed
ha sede presso il Dipartimento medesimo.

TITOLO V
Disposizioni in materia sanitaria, nonche' di
istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
pubblica e integrazione sociale
CAPO I
Disposizioni in materia sanitaria

                               Art. 32
                Assistenza per gli stranieri iscritti
                   al Servizio sanitario nazionale
    1.  Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale
e hanno parita' di trattamento  e  piena  uguaglianza  di  diritti  e
doveri  rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo
contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario
nazionale e alla sua validita' temporale:
    a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano  in  corso
regolari attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano
iscritti nelle liste di collocamento;
    b)  gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto
il rinnovo del titolo  di  soggiorno,  per  lavoro  subordinato,  per
lavoro  autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario,  per  richiesta  di  asilo,  per  attesa  adozione,   per
affidamento, per acquisto della cittadinanza.
    2.  L'assistenza  sanitaria spetta altresi' ai familiari a carico
regolarmente soggiornanti. Nelle  more  dell'iscrizione  al  Servizio
sanitario  nazionale,  ai  minori  figli  di  stranieri  iscritti  al
Servizio sanitario nazionale e' assicurato, fino  dalla  nascita,  il
medesimo trattamento dei minori iscritti.
    3.  Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le
categorie indicate nei commi 1 e 2, e' tenuto ad  assicurarsi  contro
il  rischio  di malattie, infortunio e maternita' mediante stipula di
apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o
straniero,  valida  sul   territorio   nazionale,   ovvero   mediante
iscrizione  al  Servizio  sanitario  nazionale,  valida  anche  per i
familiari a carico. Per l'iscrizione al Servizio sanitario  nazionale
deve  essere  corrisposto  a  titolo  di partecipazione alle spese un
contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per
i cittadini italiani, sul reddito  complessivo  conseguito  nell'anno
precedente  in  Italia  e  all'estero.  L'ammontare del contributo e'
determinato con decreto del ministro della Sanita', di  concerto  con
il  ministro  del  Tesoro,  e non puo' essere inferiore al contributo
minimo previsto dalle norme vigenti.
    4. L'iscrizione volontaria al Servizio sanitario  nazionale  puo'
essere altresi' richiesta:
    a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di
soggiorno per motivi di studio;
    b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari,
ai  sensi dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a
Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai  sensi
della legge 18 maggio 1973, n. 304.
    5.  I  soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per
l'iscrizione  al  Servizio   sanitario   nazionale,   a   titolo   di
partecipazione  alla  spesa,  un contributo annuale forfettario negli
importi e secondo le modalita' previsti dal decreto di cui  al  comma
3.
    6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4 lettere a)
e b), non e' valido per i familiari a carico.
    7.  Lo  straniero  assicurato  al Servizio sanitario nazionale e'
iscritto nella azienda sanitaria locale  del  comune  in  cui  dimora
secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione.
                               Art. 33
         Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti
                   al Servizio sanitario nazionale
    1.  Per  le  prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri
non  iscritti  al  Servizio   sanitario   nazionale   devono   essere
corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le
tariffe  determinate  dalle  regioni  e  province  autonome  ai sensi
dell'articolo 8, commi 5 e 7, del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.
    2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria
ai  cittadini  stranieri  in  Italia  in  base  a  trattati e accordi
internazionali   bilaterali   o   multilaterali    di    reciprocita'
sottoscritti dall'Italia.
    3.  Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non
in regola con le norme relative all'ingresso ed  al  soggiorno,  sono
assicurate,   nei   presidi   pubblici   ed   accreditati,   le  cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche'
continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di
medicina  preventiva  a  salvaguardia  della  salute  individuale   e
collettiva. Sono, in particolare, garantiti:
    a)  la  tutela  sociale  della  gravidanza  e della maternita', a
parita' di trattamento con le  cittadine  italiane,  ai  sensi  delle
leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto
del  ministro  della  Sanita' 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parita' di  trattamento  con  i
cittadini italiani;
    b)  la  tutela  della  salute  del  minore  in  esecuzione  della
Convenzione  sui  diritti  del  fanciullo  del  20   novembre   1989,
ratificata  e  resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.
176;
    c)  le  vaccinazioni  secondo  la  normativa  e  nell'ambito   di
interventi  di  campagne  di prevenzione collettiva autorizzati dalle
regioni;
    d) gli interventi di profilassi internazionale;
    e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie  infettive
ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
    4.  Le  prestazioni  di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a
carico  dei  richiedenti  qualora   privi   di   risorse   economiche
sufficienti,  fatte  salve  le  quote  di partecipazione alla spesa a
parita' con i cittadini italiani.
    5. L'accesso alle strutture sanitarie da  parte  dello  straniero
non  in  regola  con le norme sul soggiorno non puo' comportare alcun
tipo  di  segnalazione  all'autorita'  salvo  i  casi  in   cui   sia
obbligatorio  il  referto,  a  parita' di condizioni con il cittadino
italiano.
    6.  Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere
urgenti o comunque essenziali a carico  del  ministero  dell'Interno,
agli  oneri  recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma
3,  nei  confronti  degli  stranieri  privi  di  risorse   economiche
sufficienti,  si  provvede nell'ambito delle disponibilita' del Fondo
sanitario  nazionale,  con  corrispondente  riduzione  dei  programmi
riferiti agli interventi di emergenza.
                               Art. 34
                Ingresso e soggiorno per cure mediche
    1.  Lo  straniero  che  intende ricevere cure mediche in Italia e
l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno  specifico  visto  di
ingresso  ed  il  relativo  permesso  di  soggiorno.  A tale fine gli
interessati  devono  presentare  una  dichiarazione  della  struttura
sanitaria  italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di
inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico,
devono  attestare  l'avvenuto  deposito  di  una   somma   a   titolo
cauzionale,  tenendo  conto  del  costo presumibile delle prestazioni
sanitarie richieste, secondo modalita' stabilite dal  regolamento  di
attuazione,  nonche' documentare la disponibilita' in Italia di vitto
e alloggio per l'accompagnatore e per  il  periodo  di  convalescenza
dell'interessato.  La  domanda  di rilascio del visto o di rilascio o
rinnovo del permesso puo' anche essere presentata da un  familiare  o
da chiunque altro vi abbia interesse.
    2.  Il  trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso
di soggiorno per cure mediche e' altresi' consentito  nell'ambito  di
programmi  umanitari  definiti  ai  sensi  dell'articolo 12, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  come
modificato  dal  decreto  legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa
autorizzazione del ministero della Sanita', d'intesa con il ministero
degli Affari  esteri.  Le  aziende  sanitarie  locali  e  le  aziende
ospedaliere,   tramite   le  regioni,  sono  rimborsate  delle  spese
sostenute, che fanno carico al Fondo sanitario nazionale.
    3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una  durata  pari
alla  durata  presunta  del trattamento terapeutico ed e' rinnovabile
finche' durano le necessita' terapeutiche documentate.
    4. Sono fatte salve le  disposizioni  in  materia  di  profilassi
internazionale.

TITOLO V
Disposizioni in materia sanitaria, nonche' di
istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
pubblica e integrazione sociale
CAPO II
Disposizioni in materia di istruzione
e diritto allo studio e professione

                               Art. 35
                       Attivita' professionali
    1.   Agli  stranieri  regolarmente  soggiornanti  in  Italia,  in
possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti  in  Italia
abilitanti  all'esercizio delle professioni, e' consentita, in deroga
alle disposizioni  che  prevedono  il  requisito  della  cittadinanza
italiana entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  l'iscrizione  agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso
di professioni sprovviste di Albi, l'iscrizione in  elenchi  speciali
da  istituire  presso i ministeri competenti, secondo quanto previsto
dal regolamento  di  attuazione.  L'iscrizione  ai  predetti  Albi  o
elenchi  e'  condizione  necessaria per l'esercizio delle professioni
anche con rapporto di lavoro  subordinato.    Non  possono  usufruire
della  deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai
corsi  di  diploma,  di   laurea   o   di   specializzazione,   salvo
autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza
    2.  Le  modalita',  le  condizioni  ed  i  limiti  temporali  per
l'autorizzazione   all'esercizio   delle   professioni   e   per   il
riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti
in  Italia  sono  stabiliti  con  il  regolamento  di  attuazione. Le
disposizioni per il riconoscimento dei titoli  saranno  definite  dai
ministri  competenti,  di concerto con il ministro dell'Universita' e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,   sentiti   gli   Ordini
professionali e le associazioni di categoria interessate.
    3.  Gli  stranieri  di cui al comma l, a decorrere dalla scadenza
del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi  ed
elenchi   speciali   nell'ambito   delle   quote   definite  a  norma
dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali  massime  di  impiego
definite  in  conformita'  ai  criteri  stabiliti  dal regolamento di
attuazione.
    4. In caso di lavoro  subordinato  e'  garantita  la  parita'  di
trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.
                               Art. 36
                     Istruzione degli stranieri.
                      Educazione interculturale
    1.  I  minori  stranieri  presenti  sul  territorio sono soggetti
all'obbligo scolastico; ad essi si applicano  tutte  le  disposizioni
vigenti  in  materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi
educativi, di partecipazione alla vita della comunita' scolastica.
    2. L'effettivita' del diritto  allo  studio  e'  garantita  dallo
Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione
di  appositi  corsi  ed  iniziative  per l'apprendimento della lingua
italiana.
    3. La comunita' scolastica accoglie le differenze linguistiche  e
culturali  come  valore da porre a fondamento del rispetto reciproco,
dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove
e favorisce iniziative volte  alla  accoglienza,  alla  tutela  della
cultura  e  della  lingua d'origine e alla realizzazione di attivita'
interculturali comuni.
    4. Le iniziative e le attivita' di cui al comma 3 sono realizzate
sulla  base  di  una  rilevazione  dei  bisogni  locali  e   di   una
programmazione  territoriale  integrata,  anche in convenzione con le
associazioni degli stranieri, con le  rappresentanze  diplomatiche  o
consolari  dei  Paesi  di  appartenenza  e  con  le organizzazioni di
volontariato.
    5.Le istituzioni scolastiche, nel quadro  di  una  programmazione
territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le
Regioni e gli enti locali, promuovono:
    a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti
mediante  l'attivazione  di  corsi  di  alfabetizzazione nelle scuole
elementari e medie;
    b) la  realizzazione  di  un'offerta  culturale  valida  per  gli
stranieri  adulti  regolarmente soggiornanti che intendano conseguire
il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
    c)  la  predisposizione  di  percorsi  integrativi  degli   studi
sostenuti  nel  Paese  di  provenienza  al fine del conseguimento del
titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
    d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
    e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel  quadro  di
accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
    6.  Con  regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le  disposizioni  di
attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
    a)   delle  modalita'  di  realizzazione  di  specifici  progetti
nazionali e locali, con particolare  riferimento  all'attivazione  di
corsi  intensivi  di lingua italiana, nonche' dei corsi di formazione
ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e  docente  delle
scuole  di  ogni  ordine  e grado e dei criteri per l'adattamento dei
programmi di insegnamento;
    b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli
studi  effettuati  nei  Paesi di provenienza ai fini dell'inserimento
scolastico, nonche' dei criteri e delle  modalita'  di  comunicazione
con  le  famiglie  degli  alunni  stranieri,  anche  con l'ausilio di
mediatori culturali qualificati;
    c) dei criteri per  l'iscrizione  e  l'inserimento  nelle  classi
degli  stranieri  provenienti  dall'estero, per la ripartizione degli
alunni stranieri nelle  classi  e  per  l'attivazione  di  specifiche
attivita' di sostegno linguistico;
    d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4
e 5.
                               Art. 37
                 Accesso ai corsi delle universita'
    1.  In  materia  di  accesso  all'istruzione  universitaria  e di
relativi interventi per il  diritto  allo  studio  e'  assicurata  la
parita'  di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei
limiti e con le modalita' di cui al presente articolo.
    2. Le universita', nella loro autonomia e nei limiti  delle  loro
disponibilita'    finanziarie,    assumono    iniziative   volte   al
conseguimento degli obiettivi  del  documento  programmatico  di  cui
all'articolo  3,  promuovendo  l'accesso  degli  stranieri  ai  corsi
universitari di cui all'articolo l della legge 19 novembre  1990,  n.
341,  tenendo  conto  degli  orientamenti  comunitari  in materia, in
particolare  riguardo  all'inserimento  di  una  quota  di   studenti
universitari  stranieri,  stipulando  apposite  intese con gli atenei
stranieri  per  la  mobilita'   studentesca,   nonche'   organizzando
attivita' di orientamento e di accoglienza.
    3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
    a)  gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento
del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di  stu-
dio,  anche con riferimento alle modalita' di prestazione di garanzia
di copertura economica da  parte  di  enti  o  cittadini  italiani  o
stranieri  regolarmente  soggiornanti  nel  territorio dello Stato in
luogo della dimostrazione di disponibilita' di mezzi  sufficienti  di
sostentamento da parte dello studente straniero;
    b) la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per motivi di stu-
dio  e  l'esercizio  in  vigenza  di  esso  di  attivita'  di  lavoro
subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare;
    c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti
stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al  primo,  in
coordinamento  con  la  concessione  delle provvidenze previste dalla
normativa vigente in materia di diritto allo studio  universitario  e
senza obbligo di reciprocita';
    d)  i criteri per la valutazione della condizione economica dello
straniero ai fini dell'uniformita'  di  trattamento  in  ordine  alla
concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);
    e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri
che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;
    f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
    4.  In  base  alle  norme  previste  dal  presente articolo e dal
regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilita' comunicate
dalle universita',  e'  disciplinato  annualmente,  con  decreto  del
ministro   degli   Affari   esteri,   di  concerto  con  il  ministro
dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e  con  il
ministro  dell'Interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei
permessi di  soggiorno  per  l'accesso  all'istruzione  universitaria
degli  studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema del decreto
e'  trasmesso  al  Parlamento  per  l'acquisizione  del  parere delle
Commissioni  competenti  per  materia  che  si  esprimono   entro   i
successivi trenta giorni.
    5.  E'  comunque  consentito  l'accesso  ai corsi universitari, a
parita' di condizioni  con  gli  studenti  italiani,  agli  stranieri
titolari  di  carta  di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi  familiari,  per
asilo  politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, Ovvero
agli stranieri regolarmente soggiornanti in  possesso  di  titolo  di
studio  superiore  conseguito  in Italia o, se conseguito all'estero,
equipollente.

TITOLO V
Disposizioni in materia sanitaria, nonche' di
istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
pubblica e integrazione sociale
CAPO III
Disposizioni in materia di alloggio
e assistenza sociale

                               Art. 38
            Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione
    1. Le Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni e
con   le   associazioni   e   le   organizzazioni   di  volontariato,
predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare,  anche  in
strutture  ospitanti  cittadini  italiani  o cittadini di altri Paesi
dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti  per  motivi
diversi  dal  turismo,  che  siano  temporaneamente impossibilitati a
provvedere autonomamente alle  proprie  esigenze  alloggiative  e  di
sussistenza.  Il  sindaco,  quando  vengano individuate situazioni di
emergenza, puo' disporre l'alloggiamento nei centri di accoglienza di
stranieri non in regola  con  le  disposizioni  sull'ingresso  e  sul
soggiorno  nel  territorio  dello  Stato,  ferme  restando  le  norme
sull'allontanamento dal territorio dello  Stato  degli  stranieri  in
tali condizioni.
    2.   I   centri   di   accoglienza  sono  finalizzati  a  rendere
autosufficienti gli stranieri  ivi  ospitati  nel  piu'  breve  tempo
possibile.  I  centri  di  accoglienza  provvedono, ove possibile, ai
servizi  sociali  e  culturali  idonei  a  favorire   l'autonomia   e
l'inserimento   sociale   degli  ospiti.  Ogni  Regione  determina  i
requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente  convenzioni
con enti privati e finanziamenti.
    3.   Per   centri   di  accoglienza  si  intendono  le  strutture
alloggiative che,  anche  gratuitamente,  provvedono  alle  immediate
esigenze   alloggiative   ed   alimentari,  nonche',  ove  possibile,
all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua  italiana,  di
formazione  professionale,  di  scambi  culturali  con la popolazione
italiana,   e   all'assistenza   socio-sanitaria   degli    stranieri
impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente
necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze
di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
    4.  Lo  straniero  regolarmente  soggiornante  puo'  accedere  ad
alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri
previsti dalle leggi regionali, dai Comuni di  maggiore  insediamento
degli  stranieri  o  da  associazioni, fondazioni o organizzazioni di
volontariato, ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di
strutture  alloggiative,  prevalentemente  organizzate  in  forma  di
pensionato,  aperte  ad  italiani e stranieri, finalizzate ad offrire
una sistemazione alloggiativa dignitosa a  pagamento,  secondo  quote
calmierate,  nell'attesa  del reperimento di un alloggio ordinario in
via definitiva.
    5. Le Regioni concedono contributi a Comuni,  Province,  consorzi
di Comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento
igienico-sanitario  di alloggi di loro proprieta' o di cui abbiano la
disponibilita' legale per  almeno  quindici  anni,  da  destinare  ad
abitazioni  di stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso
di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio,
per  motivi  familiari,  per  asilo  politico  o  asilo umanitario. I
contributi possono essere in conto  capitale  o  a  fondo  perduto  e
comportano  l'imposizione,  per  un numero determinato di anni, di un
vincolo sull'alloggio all'ospitabilita' temporanea o alla locazione a
stranieri regolarmente soggiornanti. L'assegnazione  e  il  godimento
dei  contributi e degli alloggi cosi' strutturati e' effettuata sulla
base dei criteri e delle modalita' previsti dalla legge regionale.
    6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e  gli  stranieri
regolarmente   soggiornanti   che   siano  iscritti  nelle  liste  di
collocamento o  che  esercitino  una  regolare  attivita'  di  lavoro
subordinato  o  di  lavoro  autonomo  hanno  diritto  di accedere, in
condizioni di parita' con  i  cittadini  italiani,  agli  alloggi  di
edilizia  residenziale  pubblica, ai servizi di intermediazione delle
agenzie sociali eventualmente predisposte da  ogni  Regione  o  dagli
enti  locali  per  agevolare  l'accesso alle locazioni abitative e al
credito agevolato  in  materia  di  edilizia,  recupero,  acquisto  e
locazione della prima casa di abitazione.
                               Art. 39
                         Assistenza sociale
    1.  Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso
di soggiorno di durata non inferiore ad un  anno,  nonche'  i  minori
iscritti  nella  loro  carta  di  soggiorno  o  nel  loro permesso di
soggiorno, sono  equiparati  ai  cittadini  italiani  ai  fini  della
fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di
assistenza  sociale,  incluse  quelle  previste  per  coloro che sono
affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti,  per  i
ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

TITOLO V
Disposizioni in materia sanitaria, nonche' di
istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
pubblica e integrazione sociale
CAPO IV
Disposizioni sull'integrazione sociale
sulle discriminazioni e istituzione del fondo
per le politiche migratorie

                               Art. 40
                   Misure di integrazione sociale
    1.  Lo  Stato,  le  Regioni,  le Province e i Comuni, nell'ambito
delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni
di stranieri e con le organizzazioni  stabilmente  operanti  in  loro
favore,  nonche'  in  collaborazione  con  le  autorita'  o  con enti
pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:
    a) le attivita' intraprese in favore degli stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia, anche  al  fine  di  effettuare  corsi  della
lingua  e  della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni
culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e
successive modificazioni ed integrazioni;
    b)   la   diffusione  di  ogni  informazione  utile  al  positivo
inserimento degli stranieri nella societa' italiana,  in  particolare
riguardante  i  loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunita'
di integrazione e crescita  personale  e  comunitaria  offerte  dalle
amministrazioni   pubbliche   e  dall'associazionismo,  nonche'  alle
possibilita' di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
    c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali,
ricreative,  sociali,  economiche   e   religiose   degli   stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione
sulle  cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni
razziali o della xenofobia, anche attraverso la  raccolta  presso  le
biblioteche   scolastiche  e  universitarie  di  libri,  periodici  e
materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale  dei  Paesi  di
origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;
    d)  la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente
iscritte nel registro di cui al comma  2  per  l'impiego  all'interno
delle  proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno di durata non inferiore  a  due  anni,  in
qualita'  di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti
tra le  singole  amministrazioni  e  gli  stranieri  appartenenti  ai
diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;
    e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di
convivenza  in  una  societa'  multiculturale  e  di  prevenzione  di
comportamenti discriminatori, xenofobi  o  razzisti,  destinati  agli
operatori  degli  organi  e  uffici pubblici e degli enti privati che
hanno rapporti abituali con stranieri  o  che  esercitano  competenze
rilevanti in materia di immigrazione.
    2.  Per  i  fini  indicati  nel  comma  1  e' istituito presso la
presidenza del Consiglio dei ministri un registro delle  associazioni
selezionate  secondo  criteri e requisiti previsti nel regolamento di
attuazione.
    3.  Ferme  restando  le iniziative promosse dalle Regioni e dagli
enti locali, allo scopo di individuare,  con  la  partecipazione  dei
cittadini  stranieri,  le  iniziative  idonee  alla  rimozione  degli
ostacoli che impediscono l'effettivo  esercizio  dei  diritti  e  dei
doveri  dello  straniero,  e' istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro un organismo nazionale  di  coordinamento.
I1  Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle
proprie attribuzioni,  svolge  compiti  di  studio  e  promozione  di
attivita'  volte  a  favorire  la partecipazione degli stranieri alla
vita pubblica e la circolazione delle informazioni  sull'applicazione
della presente legge.
                               Art. 41
            Discriminazione per motivi razziali, etnici,
                        nazionali o religiosi
    1.  Ai  fini  del presente capo, costituisce discriminazione ogni
comportamento  che,  direttamente  o  indirettamente,  comporti   una
distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza,
il   colore,   l'ascendenza   o  l'origine  nazionale  o  etnica,  le
convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto
di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il  godimento  o
l'esercizio,  in  condizioni  di  parita',  dei diritti umani e delle
liberta'  fondamentali  in  campo  politico  economico,   sociale   e
culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
    2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
    a)  il  pubblico  ufficiale  o  la persona incaricata di pubblico
servizio o la persona esercente un servizio  di  pubblica  necessita'
che  nell'esercizio  delle  sue  funzioni  compia  od ometta atti nei
riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a  causa  della  sua
condizione  di  straniero o di appartenente ad una determinata razza,
religione, etnia o nazionalita', lo discriminino ingiustamente;
    b) chiunque imponga condizioni piu' svantaggiose o si rifiuti  di
fornire  beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto
a causa della sua condizione di straniero o di  appartenente  ad  una
determinata razza, religione, etnia o nazionalita';
    c) chiunque illegittimamente imponga condizioni piu' svantaggiose
o  si  rifiuti  di  fornire  l'accesso all'occupazione, all'alloggio,
all'istruzione  alla  formazione  e  ai  servizi  sociali  e   socio-
assistenziali  allo  straniero  regolarmente  soggiornante  in Italia
soltanto  in  ragione  della  sua  condizione  di  straniero   o   di
appartenente   ad   una   determinata   razza,   religione,  etnia  o
nazionalita';
    d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni,  l'esercizio
di  un'attivita' economica legittimamente intrapresa da uno straniero
regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in  ragione  della  sua
condizione  di  straniero o di appartenente ad una determinata razza,
confessione religiosa, etnia o nazionalita';
    e) il datore di lavoro o  i  suoi  preposti  i  quali,  ai  sensi
dell'articolo  15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata
e integrata dalla legge 9 dicembre l977, n. 903,  e  dalla  legge  11
maggio  1990,  n.  108,  compiano  qualsiasi atto o comportamento che
produca   un    effetto    pregiudizievole    discriminando,    anche
indirettamente,  i  lavoratori  in ragione della loro appartenenza ad
una razza, ad un gruppo etnico  o  linguistico,  ad  una  confessione
religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta
ogni  trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri
che svantaggino  in  modo  proporzionalmente  maggiore  i  lavoratori
appartenenti  ad  una  determinata  razza,  ad  un determinato gruppo
etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa  o  ad
una   cittadinanza   e   riguardino  requisiti  non  essenziali  allo
svolgimento dell'attivita' lavorativa.
    3. Il presente articolo e l'articolo 42 si applicano  anche  agli
atti  xenofobi,  razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei
cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri  Stati  membri
dell'Unione europea presenti in Italia.
                               Art. 42
               Azione civile contro la discriminazione
    1.  Quando  il  comportamento  di  un  privato  o  della pubblica
amministrazione produce  una  discriminazione  per  motivi  razziali,
etnici,  nazionali o religiosi, il giudice puo', su istanza di parte,
ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole  e  adottare
ogni  altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere
gli effetti della discriminazione.
    2.  La  domanda  si  propone  con   ricorso   depositato,   anche
personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di
domicilio dell'istante.
    3.  Il  pretore,  sentite  le  parti,  omessa ogni formalita' non
essenziale al contraddittorio, procede  nel  modo  che  ritiene  piu'
opportuno  agli  atti  di  istruzione  indispensabili in relazione ai
presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.
    4. Il  pretore  provvede  con  ordinanza  all'accoglimento  o  al
rigetto della domanda. Se accoglie la domanda, emette i provvedimenti
richiesti che sono immediatamente esecutivi.
    5.  Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato,
assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso  fissa,  con
lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a se
entro   un   termine  non  superiore  a  quindici  giorni  assegnando
all'istante  un  termine  non  superiore  a  otto   giorni   per   la
notificazione  del  ricorso e del decreto. A tale udienza il pretore,
con ordinanza, conferma, modifica o revoca  i  provvedimenti  emanati
nel decreto.
    6.  Contro  i  provvedimenti  del  pretore  e' ammesso reclamo al
tribunale nei termini di cui all'articolo  739,  secondo  comma,  del
Codice  di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 737, 738 e 739 del Codice di procedura civile.
    7. Con la decisione che definisce il  giudizio  il  giudice  puo'
altresi' condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non
patrimoniale.
    8.  Chiunque  elude  l'esecuzione di provvedimenti del pretore di
cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al  comma
6  e'  punito  ai  sensi  dell'articolo  388, primo comma, del Codice
penale.
    9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a  proprio
danno  del  comportamento discriminatorio in ragione della razza, del
gruppo etnico o  linguistico,  della  provenienza  geografica,  della
confessione  religiosa  o della cittadinanza puo' dedurre elementi di
fatto anche a  carattere  statistico  relativi  alle  assunzioni,  ai
regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai
trasferimenti,  alla  progressione  in  carriera  ed ai licenziamenti
dell'azienda interessata. Il  giudice  valuta  i  fatti  dedotti  nei
limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del Codice civile.
    10.  Qualora  il  datore  di  lavoro ponga in essere un atto o un
comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in  casi
in  cui  non  siano  individuabili  in  modo  immediato  e  diretto i
lavoratori  lesi  dalle  discriminazioni,  il  ricorso  puo'   essere
presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali
maggiormente  rappresentativi  a livello nazionale. Il giudice, nella
sentenza che  accerta  le  discriminazioni  sulla  base  del  ricorso
presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro
di  definire,  sentiti  i  predetti soggetti e organismi, un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate.
    11. Ogni accertamento di atti o comportamenti  discriminatori  ai
sensi  dell'articolo  41  posti in essere da imprese alle quali siano
stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello  Stato  o
delle  Regioni,  ovvero  che  abbiano  stipulato contratti di appalto
attinenti  all'esecuzione  di  opere  pubbliche,  di  servizi  o   di
forniture,  e'  immediatamente  comunicato  dal  pretore,  secondo le
modalita'   previste   dal   regolamento    di    attuazione,    alle
amministrazioni  pubbliche  o  enti  pubblici che abbiano disposto la
concessione del beneficio,  incluse  le  agevolazioni  finanziarie  o
creditizie,  o  dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il
beneficio  e,  nei  casi  piu'  gravi,  dispongono  l'esclusione  del
responsabile  per  due  anni  da  qualsiasi  ulteriore concessione di
agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
    12. Le Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni,
con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai  fini
dell'applicazione  delle  norme  del presente articolo e dello studio
del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e
di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
                               Art. 43
             Fondo nazionale per le politiche migratorie
    1.  Presso  la presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito
il  Fondo  nazionale  per  le  politiche  migratorie,  destinato   al
finanziamento  delle iniziative di cui agli articoli 18, 36, 38, 40 e
44, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello  Stato,  delle
Regioni,  delle  Province  e  dei  Comuni. La dotazione del Fondo, al
netto delle somme derivanti dal contributo di  cui  al  comma  3,  e'
stabilita  in  lire  12.500  milioni  per l'anno 1997, in lire 58.000
milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000  milioni  per  l'anno  1999.
Alla  determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),  della  legge  5  agosto
1978,  n.  468,  e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo
affluiscono altresi' le somme derivanti  da  contributi  e  donazioni
eventualmente   disposti  da  privati,  enti,  organizzazioni,  anche
internazionali, da organismi dell'Unione europea,  che  sono  versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto
Fondo.  Il  Fondo e' annualmente ripartito con decreto del presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i  ministri  interessati.
Il   regolamento   di  attuazione  disciplina  le  modalita'  per  la
presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione
e la revoca del finanziamento del Fondo.
    2. Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni  adottano,  nelle
materie  di  propria  competenza,  programmi  annuali  o  pluriennali
relativi a proprie iniziative e attivita' concernenti l'immigrazione,
con  particolare  riguardo  all'effettiva   e   completa   attuazione
operativa  della presente legge e del regolamento di attuazione, alle
attivita' culturali, formative, informative,  di  integrazione  e  di
promozione  di pari opportunita'. I programmi sono adottati secondo i
criteri e le modalita'  indicati  dal  regolamento  di  attuazione  e
indicano  le  iniziative  pubbliche  e  private  prioritarie  per  il
finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi
agli enti locali per l'attuazione del programma.
    3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge e comunque da data non successiva al  1  gennaio
1998,  il  95  per  cento  delle  somme  derivanti  dal  gettito  del
contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge  30  dicembre
1986,  n.    943,  e'  destinato al finanziamento delle politiche del
Fondo di cui al comma 1. A tal fine le predette  somme  sono  versate
dall'Inps  all'entrata  del bilancio dello Stato per essere assegnate
al predetto Fondo. Il contributo di cui  all'articolo  13,  comma  2,
della legge 30 dicembre 1986, n.  943, e' soppresso a decorrere dal 1
gennaio 2000.
                               Art. 44
            Commissione per le politiche di integrazione
    1. Presso la presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per  gli  affari sociali e' istituita la Commissione per le politiche
di integrazione.
    2. La Commissione ha i compiti di  predisporre  per  il  Governo,
anche  ai  fini  dell'obbligo  di riferire al Parlamento, il rapporto
annuale sullo stato di attuazione delle politiche per  l'integrazione
degli  immigrati,  di formulare proposte di interventi di adeguamento
di tali politiche nonche' di fornire risposta  a  quesiti  posti  dal
Governo  concernenti le politiche per l'immigrazione, interculturali,
e gli interventi contro il razzismo.
    3. La Commissione e' composta da rappresentanti del  Dipartimento
per  gli affari sociali della presidenza del Consiglio dei ministri e
dei ministeri degli Affari esteri, dell'Interno, del Lavoro  e  della
previdenza sociale, della Sanita', della Pubblica istruzione, nonche'
da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel
campo  dell'analisi  sociale,  giuridica  ed  economica  dei problemi
dell'immigrazione, nominati con decreto del presidente del  Consiglio
dei  ministri,  sentito  il  ministro per la Solidarieta' sociale. Il
presidente della Commissione e' scelto tra i professori  universitari
di  ruolo esperti nelle materie suddette ed e' collocato in posizione
di fuori ruolo presso  la  presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.
Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i
rappresentanti  della  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
della   Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e  di  altre
amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto  di
esame.
    4.   Con   il   decreto  di  cui  al  comma  3  sono  determinati
l'organizzazione della segreteria della Commissione, istituita presso
il Dipartimento per gli affari sociali della presidenza del Consiglio
dei ministri nonche' i rimborsi ed i  compensi  spettanti  ai  membri
della  Commissione  e  ad  esperti  dei  quali la Commissione intenda
avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.
    5. Entro i limiti dello  stanziamento  annuale  previsto  per  il
funzionamento  della  Commissione dal decreto di cui all'articolo 43,
comma 1, la Commissione puo'  affidare  l'effettuazione  di  studi  e
ricerche  ad  istituzioni  pubbliche  e private, a gruppi o a singoli
ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla Commissione e stip-
ulate dal presidente della medesima,  e  provvedere  all'acquisto  di
pubblicazioni  o  materiale  necessario per lo svolgimento dei propri
compiti.
    6.  Per  l'adempimento  dei  propri  compiti  la Commissione puo'
avvalersi della collaborazione  di  tutte  le  amministrazioni  dello
Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  degli enti pubblici, delle
Regioni e degli enti locali.

TITOLO VI
Disposizioni concernenti i cittadini degli stati
membri dell'Unione europea

                               Art. 45
           Delega legislativa per l'attuazione delle norme
           comunitarie in materia di ingresso, soggiorno e
           allontanamento dei cittadini degli Stati membri
                         dell'Unione europea
    1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, un decreto
legislativo contenente  la  disciplina  organica  dell'ingresso,  del
soggiorno  e  dell'allontanamento  dei  cittadini  degli  altri Stati
membri dell'Unione europea.
    2. Il decreto legislativo deve osservare i  seguenti  principi  e
criteri direttivi:
    a) garantire piena ed integrale attuazione alle norme comunitarie
relative  alla  libera  circolazione  delle  persone  in  materia  di
ingresso, soggiorno, allontanamento, con particolare riferimento alla
condizione del lavoratore subordinato e del lavoratore  autonomo  che
intenda stabilirsi, prestare o ricevere un servizio in Italia;
    b)   assicurare  la  massima  semplificazione  degli  adempimenti
amministrativi  richiesti  ai  cittadini  degli  altri  Stati  membri
dell'Unione  europea  per la documentazione del diritto di ingresso e
soggiorno in Italia, nonche' per l'iscrizione anagrafica nelle  liste
della   popolazione  residente,  con  eliminazione  di  ogni  atto  o
attivita' non essenziale  alla  tutela  dell'ordine  pubblico,  della
sicurezza nazionale e della sanita' pubblica;
    c)  garantire  il  diritto  all'impugnativa giurisdizionale degli
atti  amministrativi  restrittivi  della  liberta'  di   ingresso   e
soggiorno  dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea
mediante ricorso al giudice ordinario.   Gli  atti  concernenti  tale
procedimento   giurisdizionale  saranno  esenti  da  ogni  tributo  o
prelievo di natura fiscale;
    d) assicurare in  ogni  caso  che,  nella  materia  trattata,  la
disciplina  posta  sia  pienamente  conforme  alle  norme comunitarie
rilevanti, tenuto conto  delle  eventuali  modificazioni  intervenute
fino  al  momento  dell'esercizio della delega e della giurisprudenza
della Corte di giustizia delle Comunita' europee;
    e) provvedere  all'esplicita  abrogazione  di  ogni  disposizione
legislativa  e  regolamentare  previgente  in  materia  di  ingresso,
soggiorno e allontanamento dei cittadini  degli  altri  Stati  membri
dell'Unione europea;
    f) assicurare il necessario coordinamento degli istituti previsti
nel decreto legislativo con analoghi istituti previsti dalla presente
legge e dal suo regolamento d'attuazione;
    g)   prevedere   ogni   disposizione   necessaria  alla  concreta
attuazione del decreto legislativo, nonche' le norme di coordinamento
con tutte le altre norme statali ed eventualmente norme di  carattere
transitorio.
    3.   Lo  schema  di  decreto  legislativo,  previa  deliberazione
preliminare del  Consiglio  dei  ministri,  sara'  trasmesso,  almeno
sessanta  giorni  prima della scadenza del termine di cui al comma 1,
al  Parlamento  per  l'acquisizione  del  parere  delle   Commissioni
competenti  per  materia,  che devono esprimersi entro quarantacinque
giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito. Con le
medesime modalita' ed entro lo stesso termine lo  schema  di  decreto
legislativo e' trasmesso alla Commissione delle Comunita' europoe.

TITOLO VII
Norme finali

                               Art. 46
                             Abrogazioni
    1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
    a)  l'articolo  151  del  Testo  unico  delle  leggi  di pubblica
sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
    b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
    c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
    d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla  legge
29 febbraio 1980, n. 33;
    e)  gli articoli 2 e seguenti del decreto legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1990,
n. 39;
    f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50
    g)   l'articolo   116  del  Testo  unico  approvato  con  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
    2. All'articolo 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390,
sono soppresse le parole: ", sempre che esistano trattati  o  accordi
internazionali  bilaterali  o  multilaterali  di  reciprocita' tra la
Repubblica italiana e gli Stati  di  origine  degli  studenti,  fatte
salve  le  diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in
favore dei Paesi in via di sviluppo".
                               Art. 47
                Testo unico - Disposizioni correttive
    1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare,  entro  il termine di
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge,  un  decreto  legislativo  contenente  il  Testo  unico  delle
disposizioni concernenti  gli  stranieri,  nel  quale  devono  essere
riunite  e  coordinate  fra loro e con le norme della presente legge,
con le modifiche a tal fine necessarie:
    a)  le  disposizioni  vigenti  in  materia   di   stranieri   non
incompatibili  con le disposizioni della presente legge contenute nel
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  approvato  con  Regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773
    b)  le disposizioni della legge 30 dicembre 1986 n. 943, e quelle
dell'articolo 3, comma  13,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,
compatibili con le disposizioni della presente legge.
    2.  II  Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro il termine
di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che  si
dimostrino  necessarie  per  realizzare  pienamente  i principi della
presente legge o per  assicurarne  la  migliore  attuazione.  Con  le
medesime  modalita'  saranno  inoltre armonizzate con le disposizioni
della presente legge le altre disposizioni di  legge  riguardanti  la
condizione giuridica dello straniero.
    3.  Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione
preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,  sono  trasmessi,  almeno
sessanta  giorni prima della scadenza dei termini indicati ai commi I
e 2, al Parlamento per l'acquisizione del  parere  delle  Commissioni
competenti  per  materia,  che devono esprimersi entro quarantacinque
giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito.
                               Art. 48
                        Copertura finanziaria
    1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente legge,
valutato in lire 42.500 milioni per l'anno 1997  e  in  lire  124.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:
    a)  quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1997-1999,  al
capitolo  6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per
l'anno 1997, allo  scopo  parzialmente  utilizzando,  quanto  a  lire
22.500  milioni  per l'anno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno
degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo  al  ministero  del
Tesoro;  quanto  a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e
1999 l'accantonamento relativo  alla  presidenza  del  Consiglio  dei
ministri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e
1999,   l'accantonamento   relativo   al   ministero  della  Pubblica
istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni  1998
e 1999, l'accantonamento relativo al ministero degli Affari esteri;
    b)  quanto  a  lire  20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997,
1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai  fini
del  bilancio  triennale  1997-1999,  al capitolo 9001 dello stato di
previsione del ministero del  Tesoro  per  l'anno  1997,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  ministero
dell'Interno.
    2. Il ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,   le   occorrenti   variazioni   di    bilancio    derivanti
dall'applicazione della presente legge.
                               Art. 49
                         Disposizioni finali
    1.  Nella  prima  applicazione  delle disposizioni della presente
legge si provvede a dotare le questure  che  ancora  non  ne  fossero
provviste   delle  apparecchiature  tecnologiche  necessarie  per  la
trasmissione in via telematica dei dati di identificazione  personale
nonche'  delle  operazioni  necessarie per assicurare il collegamento
tra le questure e il sistema  informativo  della  Direzione  centrale
della polizia criminale.
    2.  All'onere  conseguente all'applicazione del comma 1, valutato
in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si  provvede  a  carico  delle
risorse  di  cui  all'articolo  48  e comunque nel rispetto del tetto
massimo di spesa ivi previsto.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare.
   Data a Roma, addi' 6 marzo 1998
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  TURCO, Ministro per la solidarieta'
                                  sociale
                                  DINI, Ministro degli affari esteri
                                  NAPOLITANO, Ministro degli interni
Visto, il guardasigilli: FLICK