LEGGE 6 marzo 1998, n. 40
Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Vigente al: 22-10-2012
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 10, secondo
comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente
disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e
agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
2. La presente legge non si applica ai cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme piu'
favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a
istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella
italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli
istituti previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le
disposizioni interne, comunitarie e internazionali piu' favorevoli
comunque vigenti nel territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le
disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali
ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di
competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-
sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano qualora
sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione della presente legge, di seguito
denominato "regolamento di attuazione", e' emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al
comma 6 e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere
delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento e' emanato anche
in mancanza del parere.
TITOLO I
Principi generali
Art. 2
Diritti e doveri dello straniero
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel
territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della
persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle
convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto
internazionale generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello
Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino
italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per
l'Italia e la presente legge dispongano diversamente. Nei casi in cui
la presente legge o le convenzioni internazionali prevedano la
condizione di reciprocita', essa e' accertata secondo i criteri e le
modalita' previsti dal regolamento di attuazione.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita
pubblica locale.
4. Allo straniero e' riconosciuta parita' di trattamento con il
cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e
degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica
amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei
modi previsti dalla legge.
5. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti
concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono
tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al
destinatario, ovvero, quando cio' non sia possibile, nelle lingue
francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata
dall'interessato.
6. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme
previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino
motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della
giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza
nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere
contatto con le autorita' del Paese di cui e' cittadino e di essere
in cio' agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al
procedimento. L'autorita' giudiziaria, l'autorita' di pubblica
sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di
informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di
attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare piu' vicina del
Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui essi abbiano
proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in
materia di liberta' personale, di allontanamento dal territorio dello
Stato, di tutela dei minori di status personale ovvero in caso di
decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno
altresi' l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e
oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti
per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta
informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una
domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo
status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state
adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
7. Gli accordi internazionali stipulati per le finalita' di cui
all'articolo 9, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche piu'
favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali
programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni
clandestine.
8. Lo straniero presente nel territorio italiano e' comunque
tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa
vigente.
Art. 3
Politiche migratorie
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri
interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citta'
e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente
attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni il
documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e
degli stranieri nel territorio dello Stato, che e' approvato dal
Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal
ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico
e' emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del
Presidente della Repubblica ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Il ministro dell'Interno presenta
annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti
attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi
che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati
membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con
le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si
propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la
conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresi'
le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli
stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che
non debbono essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la
definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato,
delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni
familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli
stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversita' e delle
identita' culturali delle persone, purche' non confliggenti con
l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un
positivo reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti i ministri interessati e le competenti Commissioni
parlamentari, sono definite annualmente, sulla base dei criteri e
delle altre indicazioni del documento programmatico di cui al comma
1, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti
familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente
disposte a norma dell'articolo 18. I visti di ingresso per lavoro
subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati
entro il limite delle quote predette. In caso di mancata
pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la
determinazione delle quote e' disciplinata in conformita' con gli
ultimi decreti pubblicati ai sensi della presente legge nell'anno
precedente.
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di
bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali
adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo
di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno
riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli
stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a
quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale,
nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare di concerto con il ministro dell'Interno, si provvede
all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui
siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato,
la regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente
attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di
analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a
livello locale.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente
articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 e' predisposto
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i
decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta
giorni. Decorso tale termine, il decreto e' emanato anche in mancanza
del parere.
TITOLO II
Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e
l'allontanamento dal territorio dello Stato
CAPO I
Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno
Art. 4
Ingresso nel territorio dello Stato
1. L'ingresso nel territorio dello Stato e' consentito allo
straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e
del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e puo' avvenire,
salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di
frontiera appositamente istituiti.
2. Il visto di ingresso e' rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi,
sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi,
dalle autorita' diplomatiche o consolari di altri Stati.
Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso l'autorita'
diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una
comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i
diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al
soggiorno in Italia. Il diniego del visto di ingresso o reingresso e'
adottato con provvedimento scritto e motivato, che deve essere
comunicato all'interessato unitamente alle modalita' di impugnazione
e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in
inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo straniero in possesso di
permesso di soggiorno e' sufficiente, ai fini del reingresso nel
territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorita' di
frontiera.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4,
l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a
specifici accordi internazionali, consentira' l'ingresso nel proprio
territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di
idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del
soggiorno, nonche' la disponibilita' di mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i
permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel
Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con
apposita direttiva emanata dal ministro dell'Interno, sulla base dei
criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo
3, comma 1. Non potra' essere ammesso in Italia lo straniero che non
soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i
quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei
controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle
persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi.
4. L'ingresso in Italia puo' essere consentito con visti per
soggiorni di breve durata, validi fino a novanta giorni, e per
soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la
concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione
identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre
mesi saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente
indicati in visti rilasciati da autorita' diplomatiche o consolari di
altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e
ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.
5. Il ministero degli Affari esteri adotta, dandone tempestiva
comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni
opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi
i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in
attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono
respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano
ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di
divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e
quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della
non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza
nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
7. L'ingresso e' comunque subordinato al rispetto degli
adempimenti e delle formalita' prescritti con il regolamento di
attuazione.
Art. 5
Permesso di soggiorno
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di
carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma
della presente legge o che siano in possesso di permesso di soggiorno
o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorita' di uno
Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni
previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le
modalita' previste nel regolamento di attuazione, al questore della
provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi
dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed e' rilasciato per le
attivita' previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione puo' prevedere speciali modalita' di
rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di
giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio
delle funzioni di ministro di culto nonche' ai soggiorni in case di
cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.
3. La durata del permesso di soggiorno e' quella prevista dal
visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dalla presente legge o in
attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in
vigore. La durata non puo' comunque essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per
lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso
per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso e'
tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro
subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
e) superiore alle necessita' specificamente documentate, negli
altri casi consentiti dalla presente legge o dal regolamento di
attuazione.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui si trova almeno
trenta giorni prima della scadenza ed e' sottoposto alla verifica
delle condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni
previste dalla presente legge. Fatti salvi i diversi termini previsti
dalla presente legge o dal regolamento di attuazione, il permesso di
soggiorno e' rinnovato per una durata non superiore al doppio di
quella stabilita con il rilascio iniziale.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se
il permesso di soggiorno e' stato rilasciato, esso e' revocato quando
mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il
soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 20, comma 7, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi
elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di
irregolarita' amministrative sanabili.:
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono
essere altresi' adottati sulla base di convenzioni o accordi
internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non
soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati
contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di
carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano.
7. G1i stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo
equipollente rilasciato dall'autorita' di uno Stato appartenente
all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a
dichiarare la loro presenza al questore con le modalita' e nei
termini di cui al comma 2. Agli stessi e' rilasciata idonea ricevuta
della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200mila a
lire 600mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro sessanta
giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato puo' essere disposta
l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta della dichiarazione di
soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 7 sono
rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche
anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal ministro
dell'Interno, in attuazione dell'azione comune adottata dal Consiglio
dell'Unione europea il 16 dicembre 1996.
9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o convertito
entro venti giorni dalla data in cui e' stata presentata la domanda,
se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dalla presente
legge e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questi, per altro tipo di permesso
da rilasciare in applicazione della presente legge.
Art. 6
Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato, lavoro autonomo e familiari puo' essere utilizzato anche
per le altre attivita' consentite. Quello rilasciato per motivi di
studio e formazione puo' essere convertito, comunque prima della sua
scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito
delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le
modalita' previste dal regolamento di attuazione.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivita'
sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti
agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i
documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8,
devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai
fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il
passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o
la carta di soggiorno, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e
l'ammenda fino a lire ottocentomila.
4. Per le verifiche previste dalla presente legge o dal
regolamento di attuazione, l'autorita' di pubblica sicurezza, quando
vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti
comprovanti la disponibilita' di un reddito, da lavoro o da altra
fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
conviventi nel territorio dello Stato.
5. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero
regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni
dei cittadini italiani con le modalita' previste dal regolamento di
attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera
abituale anche in caso di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi
presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o
variazione l'ufficio da' comunicazione alla questura territorialmente
competente.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5, gli stranieri che
soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore
competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le
eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
7. Il documento di identificazione per stranieri e' rilasciato su
modello conforme al tipo approvato con decreto del ministro
dell'Interno. Esso non e' valido per l'espatrio, salvo che sia
diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi
internazionali.
8. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente
articolo e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente.
Art. 7
Carta di soggiorno
1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello
Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per
un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale
dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio
e dei familiari, puo' richiedere al questore il rilascio della carta
di soggiorno per se', per il coniuge e per i figli minori conviventi.
La carta di soggiorno e' a tempo indeterminato.
2. La carta di soggiorno puo' essere richiesta anche dallo
straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un
cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea
residente in Italia.
3. La carta di soggiorno e' rilasciata sempre che nei confronti
dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei
delitti di cui all'articolo 380 nonche', limitatamente ai delitti non
colposi, all'articolo 381 del Codice di procedura penale o
pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che
abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della
carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se e' stata emessa
sentenza di condanna, anche non definitiva, per i reati di cui al
presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e
ricorrano i requisiti previsti dalla legge, e' rilasciato permesso di
soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e
contro la revoca della stessa e' ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di
soggiorno puo':
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di
visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita' lecita,
salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o
comunque riserva al cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica
amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;
d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche
l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le
previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione
degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a
Strasburgo il 5 febbraio 1992.
5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno
l'espulsione amministrativa puo' essere disposta solo per gravi
motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo
stesso appartiene a una delle categorie indicate dall'articolo 1
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo
2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della
legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche in
via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19
marzo 1990, n. 55.
TITOLO II
Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e
l'allontanamento dal territorio dello Stato
CAPO II
Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione
Art. 8
Respingimento
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si
presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti
dalla presente legge per l'ingresso nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera e'
altresi' disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
a) che, entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai
controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati
temporaneamente ammessi nel territorio per necessita' di pubblico
soccorso.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo
dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque
respinto a norma del presente articolo e' tenuto a prenderlo
immediatamente a carico e a ricondurlo nello Stato di provenienza, o
in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in
possesso dello straniero.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo e
quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi
previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo
politico, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero
l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto e' prevista l'assistenza necessaria
presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati
dall'autorita' di pubblica sicurezza.
Art. 9
Potenziamento e coordinamento
dei controlli di frontiera
1. Il ministro dell'Interno e il ministro degli Affari esteri
adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento e il
perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure,
delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle
compatibilita' con i sistemi informativi di livello extranazionale
previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi
automatizzati e dei relativi contratti e' data comunicazione
all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal
ministro dell'Interno, i prefetti delle province di confine terrestre
e i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera
marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei
controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre,
d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i
questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonche' le
autorita' marittime e militari e i responsabili degli organi di
polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate
in materia.
4. Il ministero degli Affari esteri e il ministero dell'Interno
promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi
interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti
e il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare
l'efficacia dei provvedimenti previsti dalla presente legge. A tale
fine, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a
titolo gratuito alle autorita' dei Paesi interessati di beni mobili e
apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle
compatibilita' funzionali e finanziarie definite dal ministro
dell'Interno, di concerto con il ministro del Tesoro.
5. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di
accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli
stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso
in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali
servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della
zona di transito.
Art. 10
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
compie attivita' dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel
territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della
presente legge e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la
multa fino a lire trenta milioni.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del Codice
penale, non costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza
umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in
condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso a fine di lucro o da
tre o piu' persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso
di cinque o piu' persone, e nei casi in cui il fatto e' commesso
mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di
documenti contraffatti, la pena e' della reclusione da quattro a
dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero
di cui e' stato favorito l'ingresso in violazione della presente
legge. Se il fatto e' commesso al fine di reclutamento di persone da
destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione
ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attivita'
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena e' della
reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta
milioni per ogni straniero di cui e' stato favorito l'ingresso in
violazione della presente legge.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' sempre consentito
l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo di
trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di
mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona
estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio
direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il
fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre
un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero
o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in
violazione delle norme della presente legge, e' punito con la
reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta
milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre e' tenuto ad
accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti
richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonche' a
riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a
bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione
irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi
di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per
ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi piu' gravi e' disposta
la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,
autorizzazione o concessione rilasciate dall'autorita' amministrativa
italiana, inerenti all'attivita' professionale svolta e al mezzo di
trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto
delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive
di cui all'articolo 9, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque
territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei
mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a
speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche
circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di
ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal
presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e'
redatto processo verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro
quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne
ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto
ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria
possono altresi' procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del Codice di
procedura penale.
8. I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri,
sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla
prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo,
possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in
custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta
per l'impiego immediato in attivita' di polizia; se vi ostano
esigenze processuali, l'autorita' giudiziaria rigetta l'istanza con
decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno
dei reati previsti dal presente articolo, nonche' le somme di denaro
ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono
destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e
repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale
mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza
tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A
tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche
richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
ministero dell'Interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
Art. 11
Espulsione amministrativa
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il
ministro dell'Interno puo' disporre l'espulsione dello straniero
anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva
notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro degli
Affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai
controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi dell'articolo
8;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato senza avere
richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che
il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di
soggiorno e' stato revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di
sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo
2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646.
3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto motivato.
Quando lo straniero e' sottoposto a procedimento penale, l'autorita'
giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili
esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice
rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi
una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del Codice
di procedura penale. Se tale misura non e' applicata o e' cessata, il
questore puo' adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1.
4. L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero:
a) e' espulso ai sensi del comma 1 o si e' trattenuto
indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con
l'intimazione;
b) e' espulso ai sensi del comma 2, lettera c), e il prefetto
rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che
lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
5. Si procede altresi' all'accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica dello straniero espulso ai sensi del comma 2,
lettera a), qualora quest'ultimo sia privo di valido documento
attestante la sua identita' e nazionalita' e il prefetto rilevi,
tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento
sociale, familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo
straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
6. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici
giorni e a osservare le prescrizioni per il viaggio e per la
presentazione all'ufficio di polizia di frontiera. Quando
l'espulsione e' disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il
questore puo' adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1,
qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive
riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello
straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga
all'esecuzione del provvedimento.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1
dell'articolo 12, nonche' ogni altro atto concernente l'ingresso, il
soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente
all'indicazione delle modalita' di impugnazione e a una traduzione in
una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in
lingua francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato
unicamente ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla
comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine e' di
trenta giorni qualora l'espulsione sia eseguita con accompagnamento
immediato.
9. Il ricorso e' presentato al pretore del luogo di residenza o
di dimora dello straniero. Nei casi di espulsione con accompagnamento
immediato, sempreche' sia disposta la misura di cui al comma 1
dell'articolo 12, provvede il pretore competente per la convalida di
tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con
unico provvedimento adottato in ogni caso, entro dieci giorni dalla
data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui
agli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile.
10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 puo' essere sottoscritto
anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento
immediato, il ricorso puo' essere presentato anche per il tramite
della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di
destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento; in tali casi, il ricorso puo' essere sottoscritto
anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle
rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a
certificarne l'autenticita' e ne curano l'inoltro all'autorita'
giudiziaria. Lo straniero e' ammesso al gratuito patrocinio a spese
dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito
da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, nonche', ove necessario, da un interprete.
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1
e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, lo straniero
espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando cio'
non sia possibile, allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel territorio dello
Stato senza una speciale autorizzazione del ministro dell'Interno; in
caso di trasgressione, e' punito con l'arresto da due mesi a sei mesi
ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque
anni, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regionale,
con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11,
ne determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a
tre anni, sulla base di motivi legittimi addotti dall'interessato e
tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel
territorio dello Stato.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo
straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere
giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in
vigore della presente legge. In tal caso, il questore puo' adottare
la misura di cui all'articolo 12, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo e'
valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi
annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 12
Esecuzione dell'espulsione
1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento,
perche' occorre procedere al soccorso dello straniero, ad
accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o
nazionalita', ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio,
ovvero per l'indisponibilita' di vettore o altro mezzo di trasporto
idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il
tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza
temporanea e assistenza piu' vicino, tra quelli individuati o
costituiti con decreto del ministro dell'Interno, di concerto con i
ministri per la Solidarieta' sociale e del Tesoro.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita' tali da
assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua
dignita'. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, e'
assicurata in ogni caso la liberta' di corrispondenza anche
telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette
copia degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le
quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui
all'articolo 11 e al presente articolo, convalida il provvedimento
del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del Codice
di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di
avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore
successive. Entro tale termine, la convalida puo' essere disposta
anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di
espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo
di complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore
puo' prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci
giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento
all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine, il
questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena e'
possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5
e' proponibile ricorso per Cassazione. Il relativo ricorso non
sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci
misure di vigilanza affinche' lo straniero non si allontani
indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la
misura nel caso questa venga violata.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera,
possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano
trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono
attivita' di assistenza per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle
norme in materia di giurisdizione, il ministro dell'Interno adotta i
provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal
presente articolo, anche mediante convenzioni con altre
amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonche' per
la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni
vigenti in materia finanziaria e di contabilita' sono adottate di
concerto con il ministro del Tesoro. Il ministro dell'Interno
promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di
competenza di altri ministri.
Art. 13
Espulsione a titolo di misura di sicurezza
1. Fuori dei casi previsti dal Codice penale, il giudice puo'
ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno
dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del Codice di procedura
penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.
Art. 14
Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva
della detenzione
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato
non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del Codice di procedura penale nei confronti dello
straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 11, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena
detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni
per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi
dell'articolo 163 del Codice penale ne' le cause ostative indicate
nell'articolo 12, comma 1, della presente legge, puo' sostituire la
medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non
inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione e' eseguita dal questore anche se la sentenza non
e' irrevocabile, secondo le modalita' di cui all'articolo 11, comma
4.
Art. 15
Diritto di difesa
1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale e' autorizzato a
rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per
l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al
giudizio o al compimento di atti per i quali e' necessaria la sua
presenza. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il
tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata
richiesta dell'imputato o del difensore.
TITOLO II
Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e
l'allontanamento dal territorio dello Stato
CAPO III
Disposizioni di carattere umanitario
Art. 16
Soggiorno per motivi di protezione sociale
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di
un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della
legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380
del Codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi
assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate
situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno
straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumita', per
effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di
un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del
giudizio il questore, anche su proposta del procuratore della
Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorita',
rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo
straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti
dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di
assistenza e integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati
al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle
condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' e
attualita' del pericolo e alla rilevanza del contributo offerto dallo
straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale,
ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti
indicati nello stesso comma. Le modalita' di partecipazione al
programma di assistenza e integrazione sociale sono comunicate al
sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le
disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del
programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai
servizi sociali dell'ente locale e per l'espletamento dei relativi
controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti
idonei a garantire la competenza e la capacita' di favorire
l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la disponibilita' di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente
articolo ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un
anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.
Esso e' revocato in caso di interruzione del programma o di condotta
incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate dal
procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal
servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore,
ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno
giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo
consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonche'
l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro
subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di eta'. Qualora, alla
scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in
corso un rapporto di lavoro, il permesso puo' essere ulteriormente
prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se
questo e' a tempo indeterminato, con le modalita' stabilite per tale
motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo puo' essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per
motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso
regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo'
essere altresi' rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto
di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del
giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo
straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva,
inflitta per reati commessi durante la minore eta', e ha dato prova
concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale.
7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 5
miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1998.
Art. 17
Divieti di espulsione e di respingimento
1. In nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il respingimento
verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di
persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di
cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso
un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti
dall'articolo 11, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a
seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il
disposto dell'articolo 7;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o
con il coniuge, di nazionalita' italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi
alla nascita del figlio cui provvedono.
Art. 18
Misure straordinarie di accoglienza
per eventi eccezionali
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato d'intesa con i ministri degli affari esteri, dell'Interno,
per la solidarieta' sociale e con gli altri ministri eventualmente
interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 43, le misure di
protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni
della presente legge, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione
di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare
gravita' in Paesi non appartenenti all'Unione europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui
delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle
misure adottate.
TITOLO III
DISCIPLINA DEL LAVORO
Art. 19
Determinazione dei flussi di ingresso
1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro
subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene
nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui
all'articolo 3, comma 4. Con tali decreti sono altresi' assegnate in
via preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti
all'Unione europea, con i quali il ministro degli affari esteri, di
concerto con il ministro dell'Interno e con il ministro del Lavoro e
della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla
regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di
riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti
appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le
corrispondenti autorita' nazionali responsabili delle politiche del
mercato del lavoro dei Paesi di provenienza.
2. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni
fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal ministero
del Lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione
e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale,
nonche' sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti
all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.
3. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono
prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in
Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si
iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese,
specificando le loro qualifiche o mansioni, nonche' gli altri
requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese
possono inoltre prevedere le modalita' di tenuta delle liste, per il
successivo inoltro agli uffici del ministero del Lavoro e della
previdenza sociale.
4. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di
una anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste
di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri.
5. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire
350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 20
Lavoro subordinato a tempo determinato
e indeterminato
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno
straniero residente all'estero, deve presentare all'ufficio
periferico del ministero del Lavoro e della previdenza sociale
competente per territorio apposita richiesta nominativa di
autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non
abbia una conoscenza diretta dello straniero, puo' richiedere
l'autorizzazione al lavoro di una o piu' persone iscritte nelle liste
di cui all'articolo 19, comma 3, selezionate secondo criteri definiti
nel regolamento di attuazione.
2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il
datore di lavoro deve esibire idonea documentazione indicante le
modalita' della sistemazione alloggiativa per il lavoratore
straniero.
3. L'ufficio periferico del ministero del Lavoro e della
previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti
numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma
dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19, previa verifica delle
condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non
possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi
nazionali di lavoro applicabili.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio periferico fornisce
mensilmente al ministero del Lavoro e della previdenza sociale il
numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime
classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4,
precisando quelle relative agli Stati non appartenenti all'Unione
europea con quote riservate.
5. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata
entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.
6. Il datore di lavoro deve altresi' esibire all'ufficio
periferico del ministero del Lavoro e della previdenza sociale
competente per territorio copia del contratto di lavoro stipulato con
lo straniero.
7. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno
per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro puo' essere
iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua
validita' del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti
di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non
inferiore ad un anno.
8. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze
lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal
presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o
annullato, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con
l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni.
Art. 21
Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro
1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante
che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero per
consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare
entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui
all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa alla questura
della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso
costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il
richiedente deve dimostrare di potere effettivamente assicurare allo
straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e
assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno.
L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri
requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote stabilite e secondo
le modalita' indicate nei decreti di attuazione del documento
programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata
entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa
consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento,
un permesso di soggiorno per un anno a fini di inserimento nel
mercato del lavoro.
2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le
regioni, gli enti locali, le Associazioni professionali e sindacali,
gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore
dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti
patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da adottare
con decreto del ministro per la Solidarieta' sociale, di concerto con
i ministri dell'Interno e del Lavoro e della previdenza sociale. Lo
stesso regolamento puo' prevedere la formazione e le modalita' di
tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a pre-
stare la suddetta garanzia.
3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e' ammessa
secondo le modalita' indicate nel regolamento di attuazione, il quale
stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun
soggetto puo' prestare in un anno.
4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo le
modalita' stabiliti da detti decreti, i visti di ingresso per
inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di
lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite
liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane,
con graduatoria basata sull'anzianita' di iscrizione. Il regolamento
di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al
presente comma.
Art. 22
Lavoro stagionale
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei
loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di
lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono
presentare all'ufficio periferico del ministero del Lavoro e della
previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta
nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano
una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta puo' essere
effettuata nei confronti di una o piu' persone iscritte nelle liste
di cui all'articolo 19, comma 3, selezionate secondo criteri definiti
nel regolamento di attuazione.
2. L'ufficio periferico del ministero del Lavoro e della
previdenza sociale rilascia l'autorizzazione nel rispetto del diritto
di precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data
di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale puo' avere la validita'
minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei
settori che richiedono tale estensione, corrispondente alla durata
del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di
lavori di piu' breve periodo da svolgere presso diversi datori di
lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni
indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di
provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per
il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro
stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non
abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Puo' inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro
stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le Commissioni regionali per l'impiego possono stipulare con
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con
gli enti locali apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei
lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le
convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo,
comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani, e
le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della
manodopera, nonche' eventuali incentivi diretti o indiretti per
favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure
complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori
di carattere stagionale, uno o piu' stranieri privi del permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto,
revocato o annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 20, comma 8.
Art. 23
Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali
1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonche'
della loro specificita', agli stranieri titolari di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di
previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei
settori di attivita':
a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternita'.
2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo
familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione
involontaria, il datore di lavoro e' tenuto a versare all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (Inps) un contributo in misura
pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e
alle modalita' stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono
destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei
lavoratori di cui all'articolo 43.
3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono
definiti i requisiti, gli ambiti e le modalita' degli interventi di
cui al comma 2.
4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le
riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento
dell'attivita' lavorativa.
5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le
disposizioni dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n.
335, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente
assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore, ovvero, nei
casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni
internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano il
territorio dello Stato e' fatta salva la possibilita' di
ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo
ingresso.
Art. 24
Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo
1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti
all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello
Stato un'attivita' non occasionale di lavoro autonomo puo' essere
consentito a condizione che l'esercizio di tali attivita' non sia
riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno
degli Stati membri dell'Unione europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una
attivita' industriale, professionale, artigianale o commerciale,
ovvero costituire societa' di capitali o di persone o accedere a
cariche societarie, deve altresi' dimostrare di disporre di risorse
adeguate per l'esercizio dell'attivita' che intende intraprendere in
Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge
italiana per l'esercizio della singola attivita', compresi, ove
richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere
in possesso di una attestazione dell'autorita' competente in data non
anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi
al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per
l'esercizio dell'attivita' che lo straniero intende svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve
comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e
di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo
superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria o di corrispondente
garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
4. Sono fatte salve le norme piu' favorevoli previste da accordi
internazionali in vigore per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il
possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i
nullaosta del ministero degli Affari esteri, del ministero
dell'Interno e del ministero eventualmente competente in relazione
all'attivita' che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia
il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione
dell'attivita' cui il visto si riferisce, nei limiti numerici
stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19.
6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le
modalita' previste dal regolamento di attuazione.
7. Il Visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere
rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di
presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve
essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.
Art. 25
Ingresso per lavoro in casi particolari
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli
precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo
3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari
modalita' e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro,
dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro
subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori
stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di societa'
aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di
societa' estere che abbiano la sede principale di attivita' nel
territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del
commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societa'
italiane o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in
Italia un incarico accademico o un'attivita' retribuita di ricerca
presso universita', istituti di istruzione e di ricerca operanti in
Italia;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso
all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo
pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione
europea residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la
prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di
formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche
prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese
operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi
temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere
funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato,
tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano
terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalita'
stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di
lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede
all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano
temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o
giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di
effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di
contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o
giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o
aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo
1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle
norme internazionali e comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti
all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali,
concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di
intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o
private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali
o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di
attivita' sportiva professionistica presso societa' sportive italiane
ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia
e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o
periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in
vigore per l'Italia, svolgono in Italia attivita' di ricerca o un
lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di
mobilita' di giovani o sono persone collocate "alla pari".
2. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresi' norme
per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in
vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori
stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o
consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
3. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non
appartenenti all'Unione europea e' disciplinato dalle disposizioni
particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli
Stati confinanti.
TITOLO IV
Diritto all'unita' familiare e tutela dei minori
Art. 26
Diritto all'unita' familiare
1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare nei
confronti dei familiari stranieri e' riconosciuto, alle condizioni
previste dalla presente legge, agli stranieri titolari di carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un
anno rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero
per asilo, per studio o per motivi religiosi.
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato
membro dell'Unione europea continuano ad applicarsi le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n.
1656, fatte salve quelle piu' favorevoli della presente legge o del
regolamento di attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali
finalizzati a dare attuazione al diritto all'unita' familiare e
riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con
carattere di priorita' il superiore interesse del fanciullo,
conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.
176.
Art. 27
Ricongiungimento familiare
1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti
familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del
matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione
che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) genitori a carico;
d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro
secondo la legislazione italiana.
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di
eta' inferiore a diciotto anni. I minori adottati o affidati o
sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il
ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita':
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla
legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
ovvero, nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni quattordici
al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare
dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera';
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre
familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si
chiede il ricongiungimento di quattro o piu' familiari. Ai fini della
determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo
complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare
di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro
subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o
per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi
religiosi, dei familiari con i quali e' possibile attuare il
ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di
disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, e'
consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o
comunitario, dei familiari con i quali e' possibile attuare il
ricongiungimento.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e' consentito
l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente
soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un
anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di
disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare,
corredata della prescritta documentazione, e' presentata alla
questura del luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia
copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente
incaricato del ricevimento. Il questore, verificata l'esistenza dei
requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento
richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta,
l'interessato puo' ottenere il visto di ingresso direttamente dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione
della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti
la data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano
altresi' il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma
5.
Art. 28
Permesso di soggiorno per motivi familiari
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di
soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari e'
rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di
ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso
al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 27,
ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da
almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello
Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione
europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso
dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di
uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con
straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il
permesso del familiare e' convertito in permesso di soggiorno per
motivi familiari. La conversione puo' essere richiesta entro un anno
dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente
posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si
prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte
del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano
residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi
familiari e' rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido
titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia
stato privato della potesta' genitoriale secondo la legge italiana.
2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente
l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o
di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di
collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi
i requisiti minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa
durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso
dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 27 ed e'
rinnovabile insieme con quest'ultimo.
4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il
cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero
con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo
7, e' rilasciata una carta di soggiorno.
5. In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio
o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al
compimento del diciottesimo anno di eta', il permesso di soggiorno
puo' essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro
autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di eta' per lo
svolgimento di attivita' di lavoro.
6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare
e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' contro gli
altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di
diritto all'unita' familiare, l'interessato puo' presentare ricorso
al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito
l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso puo'
disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli
atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e
da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente
comma e' valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno
1998.
Art. 29
Disposizioni a favore dei minori
1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e.
regolarmente soggiornante e' iscritto nel permesso di soggiorno o
nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al
compimento del quattordicesimo anno di eta' e segue la condizione
giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la piu'
favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo
limite di eta' il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo
4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e' iscritto nel permesso di
soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale e'
affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se piu'
favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello
Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo
dell'iscrizione.
2. Al compimento del quattordicesimo anno di eta' al minore
iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del
genitore ovvero dello straniero affidatario e' rilasciato un permesso
di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della
maggiore eta', ovvero una carta di soggiorno.
3. Il tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo
sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'eta' e delle condizioni di
salute del minore che si trova nel territorio italiano, puo'
autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo
di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della
presente legge. L'autorizzazione e' revocata quando vengono a
cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per
attivita' del familiare incompatibili con le esigenze del minore o
con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla
rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli
adempimenti di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi della presente legge debba essere disposta
l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento e' adottato, su
richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni.
Art. 30
Disposizioni concernenti minori affidati
al compimento della maggiore eta'
1. Al compimento della maggiore eta', allo straniero nei cui
confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo
29, commi I e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo
2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, puo' essere rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di
lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il
permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso
dei requisiti di cui all'articolo 21.
Art. 31
Comitato per i minori stranieri
1. Al fine di vigilare sulle modalita' di soggiorno dei minori
stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di
coordinare le attivita' delle amministrazioni interessate e'
istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato un
Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da
rappresentanti dei ministeri degli Affari esteri, dell'interno e di
grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' da due rappresentanti
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci), da un
rappresentante dell'Unione province d'Italia (Upi) e da due
rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative
operanti nel settore dei problemi della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
ministro da lui delegato, sentiti i ministri degli Affari esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del
Comitato concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in
conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989 ratificata e resa esecutiva ai sensi
della legge 27 maggio 1991, n. 176, e sono stabilite le regole e le
modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale dei
minori stranieri, limitatamente a quelli in eta' superiore a sei anni
che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di
accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie
italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei
medesimi.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attivita' di
competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento
per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed
ha sede presso il Dipartimento medesimo.
TITOLO V
Disposizioni in materia sanitaria, nonche' di
istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
pubblica e integrazione sociale
CAPO I
Disposizioni in materia sanitaria
Art. 32
Assistenza per gli stranieri iscritti
al Servizio sanitario nazionale
1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale
e hanno parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti e
doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo
contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario
nazionale e alla sua validita' temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso
regolari attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano
iscritti nelle liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto
il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per
lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per
affidamento, per acquisto della cittadinanza.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresi' ai familiari a carico
regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al Servizio
sanitario nazionale, ai minori figli di stranieri iscritti al
Servizio sanitario nazionale e' assicurato, fino dalla nascita, il
medesimo trattamento dei minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le
categorie indicate nei commi 1 e 2, e' tenuto ad assicurarsi contro
il rischio di malattie, infortunio e maternita' mediante stipula di
apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o
straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante
iscrizione al Servizio sanitario nazionale, valida anche per i
familiari a carico. Per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale
deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un
contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per
i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno
precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo e'
determinato con decreto del ministro della Sanita', di concerto con
il ministro del Tesoro, e non puo' essere inferiore al contributo
minimo previsto dalle norme vigenti.
4. L'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale puo'
essere altresi' richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di
soggiorno per motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari,
ai sensi dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a
Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi
della legge 18 maggio 1973, n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per
l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, a titolo di
partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli
importi e secondo le modalita' previsti dal decreto di cui al comma
3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4 lettere a)
e b), non e' valido per i familiari a carico.
7. Lo straniero assicurato al Servizio sanitario nazionale e'
iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora
secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione.
Art. 33
Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti
al Servizio sanitario nazionale
1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri
non iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere
corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le
tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi
dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria
ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi
internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocita'
sottoscritti dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non
in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono
assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche'
continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di
medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e
collettiva. Sono, in particolare, garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternita', a
parita' di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle
leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto
del ministro della Sanita' 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parita' di trattamento con i
cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.
176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di
interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle
regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive
ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a
carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche
sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a
parita' con i cittadini italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero
non in regola con le norme sul soggiorno non puo' comportare alcun
tipo di segnalazione all'autorita' salvo i casi in cui sia
obbligatorio il referto, a parita' di condizioni con il cittadino
italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere
urgenti o comunque essenziali a carico del ministero dell'Interno,
agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma
3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche
sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilita' del Fondo
sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi
riferiti agli interventi di emergenza.
Art. 34
Ingresso e soggiorno per cure mediche
1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e
l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di
ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli
interessati devono presentare una dichiarazione della struttura
sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di
inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico,
devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo
cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni
sanitarie richieste, secondo modalita' stabilite dal regolamento di
attuazione, nonche' documentare la disponibilita' in Italia di vitto
e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza
dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o
rinnovo del permesso puo' anche essere presentata da un familiare o
da chiunque altro vi abbia interesse.
2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso
di soggiorno per cure mediche e' altresi' consentito nell'ambito di
programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa
autorizzazione del ministero della Sanita', d'intesa con il ministero
degli Affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende
ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese
sostenute, che fanno carico al Fondo sanitario nazionale.
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari
alla durata presunta del trattamento terapeutico ed e' rinnovabile
finche' durano le necessita' terapeutiche documentate.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi
internazionale.
TITOLO V
Disposizioni in materia sanitaria, nonche' di
istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
pubblica e integrazione sociale
CAPO II
Disposizioni in materia di istruzione
e diritto allo studio e professione
Art. 35
Attivita' professionali
1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in
possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia
abilitanti all'esercizio delle professioni, e' consentita, in deroga
alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza
italiana entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso
di professioni sprovviste di Albi, l'iscrizione in elenchi speciali
da istituire presso i ministeri competenti, secondo quanto previsto
dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti Albi o
elenchi e' condizione necessaria per l'esercizio delle professioni
anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire
della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai
corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo
autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza
2. Le modalita', le condizioni ed i limiti temporali per
l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il
riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti
in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le
disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai
ministri competenti, di concerto con il ministro dell'Universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini
professionali e le associazioni di categoria interessate.
3. Gli stranieri di cui al comma l, a decorrere dalla scadenza
del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed
elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma
dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego
definite in conformita' ai criteri stabiliti dal regolamento di
attuazione.
4. In caso di lavoro subordinato e' garantita la parita' di
trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.
Art. 36
Istruzione degli stranieri.
Educazione interculturale
1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti
all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni
vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi
educativi, di partecipazione alla vita della comunita' scolastica.
2. L'effettivita' del diritto allo studio e' garantita dallo
Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione
di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua
italiana.
3. La comunita' scolastica accoglie le differenze linguistiche e
culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco,
dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove
e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della
cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attivita'
interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attivita' di cui al comma 3 sono realizzate
sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una
programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le
associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o
consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di
volontariato.
5.Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione
territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le
Regioni e gli enti locali, promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti
mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole
elementari e medie;
b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli
stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire
il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi
sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del
titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di
accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di
attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
a) delle modalita' di realizzazione di specifici progetti
nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di
corsi intensivi di lingua italiana, nonche' dei corsi di formazione
ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle
scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei
programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli
studi effettuati nei Paesi di provenienza ai fini dell'inserimento
scolastico, nonche' dei criteri e delle modalita' di comunicazione
con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di
mediatori culturali qualificati;
c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi
degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli
alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche
attivita' di sostegno linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4
e 5.
Art. 37
Accesso ai corsi delle universita'
1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di
relativi interventi per il diritto allo studio e' assicurata la
parita' di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei
limiti e con le modalita' di cui al presente articolo.
2. Le universita', nella loro autonomia e nei limiti delle loro
disponibilita' finanziarie, assumono iniziative volte al
conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui
all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi
universitari di cui all'articolo l della legge 19 novembre 1990, n.
341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in
particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti
universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei
stranieri per la mobilita' studentesca, nonche' organizzando
attivita' di orientamento e di accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento
del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di stu-
dio, anche con riferimento alle modalita' di prestazione di garanzia
di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o
stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in
luogo della dimostrazione di disponibilita' di mezzi sufficienti di
sostentamento da parte dello studente straniero;
b) la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per motivi di stu-
dio e l'esercizio in vigenza di esso di attivita' di lavoro
subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare;
c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti
stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in
coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla
normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e
senza obbligo di reciprocita';
d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello
straniero ai fini dell'uniformita' di trattamento in ordine alla
concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri
che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;
f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal
regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilita' comunicate
dalle universita', e' disciplinato annualmente, con decreto del
ministro degli Affari esteri, di concerto con il ministro
dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il
ministro dell'Interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria
degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema del decreto
e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i
successivi trenta giorni.
5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a
parita' di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri
titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per
asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, Ovvero
agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di
studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero,
equipollente.
TITOLO V
Disposizioni in materia sanitaria, nonche' di
istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
pubblica e integrazione sociale
CAPO III
Disposizioni in materia di alloggio
e assistenza sociale
Art. 38
Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione
1. Le Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni e
con le associazioni e le organizzazioni di volontariato,
predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in
strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi
dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi
diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a
provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di
sussistenza. Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di
emergenza, puo' disporre l'alloggiamento nei centri di accoglienza di
stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul
soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme
sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in
tali condizioni.
2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere
autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel piu' breve tempo
possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai
servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e
l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni Regione determina i
requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni
con enti privati e finanziamenti.
3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture
alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate
esigenze alloggiative ed alimentari, nonche', ove possibile,
all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di
formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione
italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri
impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente
necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze
di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante puo' accedere ad
alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri
previsti dalle leggi regionali, dai Comuni di maggiore insediamento
degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di
volontariato, ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di
strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di
pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire
una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote
calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in
via definitiva.
5. Le Regioni concedono contributi a Comuni, Province, consorzi
di Comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento
igienico-sanitario di alloggi di loro proprieta' o di cui abbiano la
disponibilita' legale per almeno quindici anni, da destinare ad
abitazioni di stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso
di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio,
per motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I
contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e
comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un
vincolo sull'alloggio all'ospitabilita' temporanea o alla locazione a
stranieri regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento
dei contributi e degli alloggi cosi' strutturati e' effettuata sulla
base dei criteri e delle modalita' previsti dalla legge regionale.
6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri
regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di
collocamento o che esercitino una regolare attivita' di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in
condizioni di parita' con i cittadini italiani, agli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle
agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli
enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al
credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e
locazione della prima casa di abitazione.
Art. 39
Assistenza sociale
1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso
di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonche' i minori
iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di
soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della
fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di
assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono
affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i
ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.
TITOLO V
Disposizioni in materia sanitaria, nonche' di
istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
pubblica e integrazione sociale
CAPO IV
Disposizioni sull'integrazione sociale
sulle discriminazioni e istituzione del fondo
per le politiche migratorie
Art. 40
Misure di integrazione sociale
1. Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito
delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni
di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro
favore, nonche' in collaborazione con le autorita' o con enti
pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:
a) le attivita' intraprese in favore degli stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della
lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni
culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e
successive modificazioni ed integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo
inserimento degli stranieri nella societa' italiana, in particolare
riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunita'
di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle
amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonche' alle
possibilita' di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali,
ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione
sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni
razziali o della xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le
biblioteche scolastiche e universitarie di libri, periodici e
materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di
origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente
iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno
delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in
qualita' di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti
tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai
diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di
convivenza in una societa' multiculturale e di prevenzione di
comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli
operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che
hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze
rilevanti in materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 e' istituito presso la
presidenza del Consiglio dei ministri un registro delle associazioni
selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di
attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle Regioni e dagli
enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei
cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli
ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei
doveri dello straniero, e' istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro un organismo nazionale di coordinamento.
I1 Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle
proprie attribuzioni, svolge compiti di studio e promozione di
attivita' volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla
vita pubblica e la circolazione delle informazioni sull'applicazione
della presente legge.
Art. 41
Discriminazione per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi
1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni
comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una
distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza,
il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le
convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto
di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o
l'esercizio, in condizioni di parita', dei diritti umani e delle
liberta' fondamentali in campo politico economico, sociale e
culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico
servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessita'
che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei
riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua
condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza,
religione, etnia o nazionalita', lo discriminino ingiustamente;
b) chiunque imponga condizioni piu' svantaggiose o si rifiuti di
fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto
a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una
determinata razza, religione, etnia o nazionalita';
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni piu' svantaggiose
o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio,
all'istruzione alla formazione e ai servizi sociali e socio-
assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia
soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di
appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o
nazionalita';
d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio
di un'attivita' economica legittimamente intrapresa da uno straniero
regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua
condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza,
confessione religiosa, etnia o nazionalita';
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata
e integrata dalla legge 9 dicembre l977, n. 903, e dalla legge 11
maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che
produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche
indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad
una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione
religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta
ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri
che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori
appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo
etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad
una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo
svolgimento dell'attivita' lavorativa.
3. Il presente articolo e l'articolo 42 si applicano anche agli
atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei
cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri
dell'Unione europea presenti in Italia.
Art. 42
Azione civile contro la discriminazione
1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica
amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi, il giudice puo', su istanza di parte,
ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare
ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere
gli effetti della discriminazione.
2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche
personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di
domicilio dell'istante.
3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalita' non
essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu'
opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai
presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.
4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al
rigetto della domanda. Se accoglie la domanda, emette i provvedimenti
richiesti che sono immediatamente esecutivi.
5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato,
assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con
lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a se
entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando
all'istante un termine non superiore a otto giorni per la
notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il pretore,
con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati
nel decreto.
6. Contro i provvedimenti del pretore e' ammesso reclamo al
tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del
Codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 737, 738 e 739 del Codice di procedura civile.
7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice puo'
altresi' condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non
patrimoniale.
8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di
cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma
6 e' punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del Codice
penale.
9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio
danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del
gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della
confessione religiosa o della cittadinanza puo' dedurre elementi di
fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai
regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai
trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti
dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei
limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del Codice civile.
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un
comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi
in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i
lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso puo' essere
presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentativi a livello nazionale. Il giudice, nella
sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso
presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro
di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate.
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai
sensi dell'articolo 41 posti in essere da imprese alle quali siano
stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o
delle Regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto
attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di
forniture, e' immediatamente comunicato dal pretore, secondo le
modalita' previste dal regolamento di attuazione, alle
amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la
concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o
creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il
beneficio e, nei casi piu' gravi, dispongono l'esclusione del
responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di
agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
12. Le Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni,
con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini
dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio
del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e
di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Art. 43
Fondo nazionale per le politiche migratorie
1. Presso la presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito
il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al
finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 18, 36, 38, 40 e
44, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle
Regioni, delle Province e dei Comuni. La dotazione del Fondo, al
netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, e'
stabilita in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000
milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999.
Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo
affluiscono altresi' le somme derivanti da contributi e donazioni
eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche
internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto
Fondo. Il Fondo e' annualmente ripartito con decreto del presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri interessati.
Il regolamento di attuazione disciplina le modalita' per la
presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione
e la revoca del finanziamento del Fondo.
2. Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni adottano, nelle
materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali
relativi a proprie iniziative e attivita' concernenti l'immigrazione,
con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione
operativa della presente legge e del regolamento di attuazione, alle
attivita' culturali, formative, informative, di integrazione e di
promozione di pari opportunita'. I programmi sono adottati secondo i
criteri e le modalita' indicati dal regolamento di attuazione e
indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il
finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi
agli enti locali per l'attuazione del programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge e comunque da data non successiva al 1 gennaio
1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del
contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre
1986, n. 943, e' destinato al finanziamento delle politiche del
Fondo di cui al comma 1. A tal fine le predette somme sono versate
dall'Inps all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate
al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2,
della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e' soppresso a decorrere dal 1
gennaio 2000.
Art. 44
Commissione per le politiche di integrazione
1. Presso la presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per gli affari sociali e' istituita la Commissione per le politiche
di integrazione.
2. La Commissione ha i compiti di predisporre per il Governo,
anche ai fini dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto
annuale sullo stato di attuazione delle politiche per l'integrazione
degli immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento
di tali politiche nonche' di fornire risposta a quesiti posti dal
Governo concernenti le politiche per l'immigrazione, interculturali,
e gli interventi contro il razzismo.
3. La Commissione e' composta da rappresentanti del Dipartimento
per gli affari sociali della presidenza del Consiglio dei ministri e
dei ministeri degli Affari esteri, dell'Interno, del Lavoro e della
previdenza sociale, della Sanita', della Pubblica istruzione, nonche'
da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel
campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi
dell'immigrazione, nominati con decreto del presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il ministro per la Solidarieta' sociale. Il
presidente della Commissione e' scelto tra i professori universitari
di ruolo esperti nelle materie suddette ed e' collocato in posizione
di fuori ruolo presso la presidenza del Consiglio dei ministri.
Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i
rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e di altre
amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di
esame.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati
l'organizzazione della segreteria della Commissione, istituita presso
il Dipartimento per gli affari sociali della presidenza del Consiglio
dei ministri nonche' i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri
della Commissione e ad esperti dei quali la Commissione intenda
avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.
5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il
funzionamento della Commissione dal decreto di cui all'articolo 43,
comma 1, la Commissione puo' affidare l'effettuazione di studi e
ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli
ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla Commissione e stip-
ulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di
pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri
compiti.
6. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione puo'
avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle
Regioni e degli enti locali.
TITOLO VI
Disposizioni concernenti i cittadini degli stati
membri dell'Unione europea
Art. 45
Delega legislativa per l'attuazione delle norme
comunitarie in materia di ingresso, soggiorno e
allontanamento dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo contenente la disciplina organica dell'ingresso, del
soggiorno e dell'allontanamento dei cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea.
2. Il decreto legislativo deve osservare i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) garantire piena ed integrale attuazione alle norme comunitarie
relative alla libera circolazione delle persone in materia di
ingresso, soggiorno, allontanamento, con particolare riferimento alla
condizione del lavoratore subordinato e del lavoratore autonomo che
intenda stabilirsi, prestare o ricevere un servizio in Italia;
b) assicurare la massima semplificazione degli adempimenti
amministrativi richiesti ai cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea per la documentazione del diritto di ingresso e
soggiorno in Italia, nonche' per l'iscrizione anagrafica nelle liste
della popolazione residente, con eliminazione di ogni atto o
attivita' non essenziale alla tutela dell'ordine pubblico, della
sicurezza nazionale e della sanita' pubblica;
c) garantire il diritto all'impugnativa giurisdizionale degli
atti amministrativi restrittivi della liberta' di ingresso e
soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea
mediante ricorso al giudice ordinario. Gli atti concernenti tale
procedimento giurisdizionale saranno esenti da ogni tributo o
prelievo di natura fiscale;
d) assicurare in ogni caso che, nella materia trattata, la
disciplina posta sia pienamente conforme alle norme comunitarie
rilevanti, tenuto conto delle eventuali modificazioni intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega e della giurisprudenza
della Corte di giustizia delle Comunita' europee;
e) provvedere all'esplicita abrogazione di ogni disposizione
legislativa e regolamentare previgente in materia di ingresso,
soggiorno e allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea;
f) assicurare il necessario coordinamento degli istituti previsti
nel decreto legislativo con analoghi istituti previsti dalla presente
legge e dal suo regolamento d'attuazione;
g) prevedere ogni disposizione necessaria alla concreta
attuazione del decreto legislativo, nonche' le norme di coordinamento
con tutte le altre norme statali ed eventualmente norme di carattere
transitorio.
3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, sara' trasmesso, almeno
sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1,
al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque
giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito. Con le
medesime modalita' ed entro lo stesso termine lo schema di decreto
legislativo e' trasmesso alla Commissione delle Comunita' europoe.
TITOLO VII
Norme finali
Art. 46
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 151 del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33;
e) gli articoli 2 e seguenti del decreto legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39;
f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50
g) l'articolo 116 del Testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. All'articolo 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390,
sono soppresse le parole: ", sempre che esistano trattati o accordi
internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocita' tra la
Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte
salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in
favore dei Paesi in via di sviluppo".
Art. 47
Testo unico - Disposizioni correttive
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo contenente il Testo unico delle
disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere
riunite e coordinate fra loro e con le norme della presente legge,
con le modifiche a tal fine necessarie:
a) le disposizioni vigenti in materia di stranieri non
incompatibili con le disposizioni della presente legge contenute nel
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773
b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986 n. 943, e quelle
dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
compatibili con le disposizioni della presente legge.
2. II Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro il termine
di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che si
dimostrino necessarie per realizzare pienamente i principi della
presente legge o per assicurarne la migliore attuazione. Con le
medesime modalita' saranno inoltre armonizzate con le disposizioni
della presente legge le altre disposizioni di legge riguardanti la
condizione giuridica dello straniero.
3. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, almeno
sessanta giorni prima della scadenza dei termini indicati ai commi I
e 2, al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque
giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito.
Art. 48
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in lire 42.500 milioni per l'anno 1997 e in lire 124.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:
a) quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per
l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire
22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno
degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al ministero del
Tesoro; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e
1999 l'accantonamento relativo alla presidenza del Consiglio dei
ministri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e
1999, l'accantonamento relativo al ministero della Pubblica
istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998
e 1999, l'accantonamento relativo al ministero degli Affari esteri;
b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997,
1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero
dell'Interno.
2. Il ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti
dall'applicazione della presente legge.
Art. 49
Disposizioni finali
1. Nella prima applicazione delle disposizioni della presente
legge si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero
provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la
trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale
nonche' delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento
tra le questure e il sistema informativo della Direzione centrale
della polizia criminale.
2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato
in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle
risorse di cui all'articolo 48 e comunque nel rispetto del tetto
massimo di spesa ivi previsto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare.
Data a Roma, addi' 6 marzo 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
TURCO, Ministro per la solidarieta'
sociale
DINI, Ministro degli affari esteri
NAPOLITANO, Ministro degli interni
Visto, il guardasigilli: FLICK