LEGGE 22 febbraio 2006, n. 84

Disciplina dell'attivita' professionale di tintolavanderia.
 
 Vigente al: 29-10-2013  
 
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                        (Principi e finalita)

1.  La  presente  legge,  nell'ambito della legislazione esclusiva in
materia  di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente
in   materia   di   professioni,   di   cui  all'articolo  117  della
Costituzione,    reca   i   principi   fondamentali   di   disciplina
dell'attivita' professionale di tintolavanderia.
2.   L'esercizio   dell'attivita'  professionale  di  tintolavanderia
rientra nella sfera della liberta' di iniziativa economica privata ai
sensi  dell'articolo  41  della  Costituzione,  per  la quale possono
essere  determinati  programmi o controlli esclusivamente per fini di
utilita'  sociale.  A  tale  fine  la  presente  legge  e'  volta  ad
assicurare  l'omogeneita' dei requisiti professionali e la parita' di
condizioni  di  accesso delle imprese del settore al mercato, nonche'
la  tutela  dei  consumatori  e  dell'ambiente,  garantendo  l'unita'
giuridica  dell'ordinamento  di  cui all'articolo 120, secondo comma,
della Costituzione.
                               Art. 2.
        (Definizione dell'attivitae idoneita' professionale)
  1.   Ai   fini   della   presente   legge   costituisce   esercizio
dell'attivita'    professionale    di   tintolavanderia   l'attivita'
dell'impresa  costituita  e  operante  ai  sensi  della  legislazione
vigente,  che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica
a  secco  e  ad  umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di
follatura   e   affini,   di   indumenti,   capi   e   accessori  per
l'abbigliamento,  di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica,
di   biancheria   e  tessuti  per  la  casa,  ad  uso  industriale  e
commerciale,  nonche'  ad  uso  sanitario,  di tappeti, tappezzeria e
rivestimenti  per  arredamento,  nonche' di oggetti d'uso, articoli e
prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
  2.  Per  l'esercizio dell'attivita' definita dal comma 1 le imprese
devono  designare  un  responsabile  tecnico  in possesso di apposita
idoneita'  professionale  comprovata  dal  possesso di almeno uno dei
seguenti requisiti:
    ((a)  frequenza  di corsi di qualificazione tecnico-professionale
della  durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di
un anno;))
    b)  attestato  di  qualifica  in  materia  attinente  l'attivita'
conseguito   ai  sensi  della  legislazione  vigente  in  materia  di
formazione  professionale,  integrato  da  un  periodo di inserimento
della  durata  di  almeno  un  anno  presso  imprese  del settore, da
effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
    c)  diploma  di  maturita'  tecnica  o professionale o di livello
post-secondario   superiore  o  universitario,  in  materie  inerenti
l'attivita';
    d)   periodo  di  inserimento  presso  imprese  del  settore  non
inferiore a:
      1)  un  anno,  se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di
apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
      2)  due  anni in qualita' di titolare, di socio partecipante al
lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
      3)  tre  anni,  anche  non consecutivi ma comunque nell'arco di
cinque anni, nei casi di attivita' lavorativa subordinata.
  3.  Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma
2   consiste   nello   svolgimento   di   attivita'   qualificata  di
collaborazione  tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate
del settore.
  4. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonche'
l'identificazione  dei  diplomi inerenti l'attivita', di cui al comma
2,   sono   stabiliti  dalle  regioni,  ((  .  .  .  )),  sentite  le
organizzazioni  di  categoria  maggiormente rappresentative a livello
nazionale.
  5.  Tra  le  materie  fondamentali  di  insegnamento  sono comunque
previste  le  seguenti:  fondamenti di chimica organica e inorganica;
chimica  dei  detersivi;  principi  di scioglimento chimico, fisico e
biologico;  elementi  di  meccanica,  elettricita'  e  termodinamica;
tecniche  di  lavorazione  delle  fibre; legislazione di settore, con
specifico  riguardo  alle  norme  in  materia  di  etichettatura  dei
prodotti   tessili;  elementi  di  diritto  commerciale;  nozioni  di
gestione aziendale; legislazione in materia di tutela dell'ambiente e
di sicurezza del lavoro; informatica; lingua straniera.
  6.  Non  costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attivita'
professionale  gli  attestati  e i diplomi rilasciati a seguito della
frequenza  di  corsi  professionali  che non sono stati autorizzati o
riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
                               Art. 3.
                     (Competenze delle regioni)
  1. In conformita' ai principi fondamentali stabiliti dalla presente
legge  le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e
urbano,  adottano  norme  volte  a  favorire  lo sviluppo economico e
professionale  del  settore  e  definiscono i criteri per l'esercizio
delle funzioni amministrative dei comuni.
  2.  Le  competenze  svolte  dalle regioni ai sensi del comma 1 sono
volte al conseguimento delle seguenti finalita':
    a)   favorire   un  equilibrato  sviluppo  del  settore  rendendo
compatibile  l'impatto  territoriale  e  ambientale dell'insediamento
delle  imprese  e  promuovendo  l'integrazione con le altre attivita'
economiche  e  di  servizio, anche in funzione della riqualificazione
del tessuto urbano;
    b)   valorizzare   la  funzione  di  servizio  delle  imprese  di
tintolavanderia  assicurando  la  migliore qualita' delle prestazioni
per il consumatore, anche attraverso la disciplina delle fasce orarie
di   apertura  al  pubblico  delle  imprese  e  la  previsione  della
pubblicita' delle tariffe;
    c)  promuovere  la  regolamentazione  relativa  ai  requisiti  di
sicurezza,   anche   a   fini   di  controllo,  dei  locali  e  delle
apparecchiature, alle cautele d'esercizio e alle condizioni sanitarie
per gli addetti;
    d)  definire  specifici  criteri  per  assicurare il rispetto dei
requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, degli impianti
e  dei  mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e
la  riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, mediante
recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante;
    e)  promuovere,  d'intesa  con le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, la costituzione, ai sensi dell'articolo 2,
comma  4,  lettera  a),  della  legge  29  dicembre  1993, n. 580, di
commissioni  arbitrali  e  conciliative  per  la  definizione, con la
partecipazione  delle  organizzazioni rappresentative delle imprese e
delle  associazioni  di  tutela  di  interessi dei consumatori, delle
controversie  tra  imprese  del settore e consumatori, ferma restando
l'applicazione  degli  usi  accertati  e  raccolti  dalle  camere  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  con particolare
riferimento agli usi negoziali o interpretativi;
    f)  assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione
delle organizzazioni di rappresentanza della categoria.
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)).
                               Art. 4.
               (Modalita' di esercizio dell'attivita)

1. Presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita' di
tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di
un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un
dipendente  o  di  un  addetto  dell'impresa,  almeno un responsabile
tecnico  in possesso dell'idoneita' professionale di cui all'articolo
2,   che   svolga  prevalentemente  e  professionalmente  la  propria
attivita' nella sede indicata.
2.  Non  e'  ammesso  lo  svolgimento dell'attivita' professionale di
tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.
3.  I  servizi  di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede
fissa da imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2, sono gestiti dal
titolare,  da  un  socio  partecipante al lavoro, da un collaboratore
familiare,  da  un dipendente o da un addetto delle medesime imprese,
oppure,  qualora  siano  svolti in forma itinerante, sono affidati ad
altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto.
4. Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la
riconsegna  di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, deve essere
apposto  un  apposito  cartello indicante la sede dell'impresa ove e'
effettuata,  in  tutto  o  in  parte,  la  lavorazione.  Nel  caso di
attivita'  svolte  in  forma  itinerante,  l'indicazione  di  cui  al
presente comma deve essere riportata sui documenti fiscali.
5. Le imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni conseguenti
alle  indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle
denominazioni,   alla  composizione  e  ai  criteri  di  manutenzione
riportate  nella  etichettatura  dei prodotti tessili, fermo restando
l'obbligo  di  diligenza  nell'adempimento  di cui all'articolo 1176,
secondo comma, del codice civile.
                               Art. 5.
                             (Sanzioni)

1.  Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dalla
legislazione vigente per la omessa iscrizione nell'albo delle imprese
artigiane  di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e
successive  modificazioni,  o  nel  registro  delle  imprese  di  cui
all'articolo  8  della  legge  29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni,  nei  confronti  di  chiunque  svolge le attivita' e i
servizi  disciplinati  dalla  presente legge in assenza di uno o piu'
requisiti  richiesti  o  in  violazione  dei  principi  e dei criteri
previsti,  sono  inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte
delle autorita' competenti per importi non inferiori a 250 euro e non
superiori  a  5.000  euro,  secondo le procedure di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
2.  Il Ministero delle attivita' produttive, previa intesa in sede di
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di Trento e di Bolzano, stabilisce i parametri di
riferimento per la determinazione da parte delle regioni:
a)  della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravita'
delle infrazioni commesse;
b)  dei  casi  in cui e' consentito procedere alla sospensione o alla
revoca del titolo autorizzativo.
3.  Gli  importi  delle  sanzioni  amministrative  di cui al presente
articolo  sono  aggiornati  ogni cinque anni con decreto del Ministro
delle  attivita'  produttive,  previa  intesa  in  sede di Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
                               Art. 6.
                         (Norme transitorie)
  ((1.  Le  imprese  del  settore  sono  autorizzate  a  continuare a
svolgere   l'attivita'   di   cui   all'articolo  2,  comma  1,  fino
all'adozione   delle   disposizioni  regionali  di  attuazione  della
presente  legge che prevedono termini e modalita' per la designazione
del responsabile tecnico di cui all'articolo 2, comma 2.)) ((1))
------------------
AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.  Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 85, comma
5, lettera g)) l'abrogazione del presente articolo.
                               Art. 7.
                     (Disposizioni finanziarie)

1.  Dall'attuazione  della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 22 febbraio 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli