LEGGE 22 febbraio 2006, n. 84
Disciplina dell'attivita' professionale di tintolavanderia.
Vigente al: 29-10-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Principi e finalita)
1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in
materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente
in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della
Costituzione, reca i principi fondamentali di disciplina
dell'attivita' professionale di tintolavanderia.
2. L'esercizio dell'attivita' professionale di tintolavanderia
rientra nella sfera della liberta' di iniziativa economica privata ai
sensi dell'articolo 41 della Costituzione, per la quale possono
essere determinati programmi o controlli esclusivamente per fini di
utilita' sociale. A tale fine la presente legge e' volta ad
assicurare l'omogeneita' dei requisiti professionali e la parita' di
condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonche'
la tutela dei consumatori e dell'ambiente, garantendo l'unita'
giuridica dell'ordinamento di cui all'articolo 120, secondo comma,
della Costituzione.
Art. 2.
(Definizione dell'attivitae idoneita' professionale)
1. Ai fini della presente legge costituisce esercizio
dell'attivita' professionale di tintolavanderia l'attivita'
dell'impresa costituita e operante ai sensi della legislazione
vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica
a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di
follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per
l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica,
di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e
commerciale, nonche' ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e
rivestimenti per arredamento, nonche' di oggetti d'uso, articoli e
prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
2. Per l'esercizio dell'attivita' definita dal comma 1 le imprese
devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita
idoneita' professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei
seguenti requisiti:
((a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale
della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di
un anno;))
b) attestato di qualifica in materia attinente l'attivita'
conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di
formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento
della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da
effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
c) diploma di maturita' tecnica o professionale o di livello
post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti
l'attivita';
d) periodo di inserimento presso imprese del settore non
inferiore a:
1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di
apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
2) due anni in qualita' di titolare, di socio partecipante al
lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di
cinque anni, nei casi di attivita' lavorativa subordinata.
3. Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma
2 consiste nello svolgimento di attivita' qualificata di
collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate
del settore.
4. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonche'
l'identificazione dei diplomi inerenti l'attivita', di cui al comma
2, sono stabiliti dalle regioni, (( . . . )), sentite le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
nazionale.
5. Tra le materie fondamentali di insegnamento sono comunque
previste le seguenti: fondamenti di chimica organica e inorganica;
chimica dei detersivi; principi di scioglimento chimico, fisico e
biologico; elementi di meccanica, elettricita' e termodinamica;
tecniche di lavorazione delle fibre; legislazione di settore, con
specifico riguardo alle norme in materia di etichettatura dei
prodotti tessili; elementi di diritto commerciale; nozioni di
gestione aziendale; legislazione in materia di tutela dell'ambiente e
di sicurezza del lavoro; informatica; lingua straniera.
6. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attivita'
professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della
frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o
riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
Art. 3.
(Competenze delle regioni)
1. In conformita' ai principi fondamentali stabiliti dalla presente
legge le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e
urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo economico e
professionale del settore e definiscono i criteri per l'esercizio
delle funzioni amministrative dei comuni.
2. Le competenze svolte dalle regioni ai sensi del comma 1 sono
volte al conseguimento delle seguenti finalita':
a) favorire un equilibrato sviluppo del settore rendendo
compatibile l'impatto territoriale e ambientale dell'insediamento
delle imprese e promuovendo l'integrazione con le altre attivita'
economiche e di servizio, anche in funzione della riqualificazione
del tessuto urbano;
b) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di
tintolavanderia assicurando la migliore qualita' delle prestazioni
per il consumatore, anche attraverso la disciplina delle fasce orarie
di apertura al pubblico delle imprese e la previsione della
pubblicita' delle tariffe;
c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di
sicurezza, anche a fini di controllo, dei locali e delle
apparecchiature, alle cautele d'esercizio e alle condizioni sanitarie
per gli addetti;
d) definire specifici criteri per assicurare il rispetto dei
requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, degli impianti
e dei mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e
la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, mediante
recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante;
e) promuovere, d'intesa con le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, la costituzione, ai sensi dell'articolo 2,
comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, di
commissioni arbitrali e conciliative per la definizione, con la
partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese e
delle associazioni di tutela di interessi dei consumatori, delle
controversie tra imprese del settore e consumatori, ferma restando
l'applicazione degli usi accertati e raccolti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, con particolare
riferimento agli usi negoziali o interpretativi;
f) assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione
delle organizzazioni di rappresentanza della categoria.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59)).
Art. 4.
(Modalita' di esercizio dell'attivita)
1. Presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita' di
tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di
un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un
dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile
tecnico in possesso dell'idoneita' professionale di cui all'articolo
2, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria
attivita' nella sede indicata.
2. Non e' ammesso lo svolgimento dell'attivita' professionale di
tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.
3. I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede
fissa da imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2, sono gestiti dal
titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore
familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese,
oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad
altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto.
4. Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la
riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, deve essere
apposto un apposito cartello indicante la sede dell'impresa ove e'
effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di
attivita' svolte in forma itinerante, l'indicazione di cui al
presente comma deve essere riportata sui documenti fiscali.
5. Le imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni conseguenti
alle indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle
denominazioni, alla composizione e ai criteri di manutenzione
riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, fermo restando
l'obbligo di diligenza nell'adempimento di cui all'articolo 1176,
secondo comma, del codice civile.
Art. 5.
(Sanzioni)
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla
legislazione vigente per la omessa iscrizione nell'albo delle imprese
artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e
successive modificazioni, o nel registro delle imprese di cui
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni, nei confronti di chiunque svolge le attivita' e i
servizi disciplinati dalla presente legge in assenza di uno o piu'
requisiti richiesti o in violazione dei principi e dei criteri
previsti, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte
delle autorita' competenti per importi non inferiori a 250 euro e non
superiori a 5.000 euro, secondo le procedure di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
2. Il Ministero delle attivita' produttive, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i parametri di
riferimento per la determinazione da parte delle regioni:
a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravita'
delle infrazioni commesse;
b) dei casi in cui e' consentito procedere alla sospensione o alla
revoca del titolo autorizzativo.
3. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente
articolo sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 6.
(Norme transitorie)
((1. Le imprese del settore sono autorizzate a continuare a
svolgere l'attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, fino
all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione della
presente legge che prevedono termini e modalita' per la designazione
del responsabile tecnico di cui all'articolo 2, comma 2.)) ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 85, comma
5, lettera g)) l'abrogazione del presente articolo.
Art. 7.
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli