LEGGE 8 agosto 1985, n. 443

Legge-quadro per l'artigianato.
 
 Vigente al: 19-10-2012  
 
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Potesta' delle regioni

  In  conformita'  all'articolo 117, primo comma, della Costituzione,
le  regioni  emanano  norme  legislative  in  materia  di artigianato
nell'ambito  dei  principi di cui alla presente legge, fatte salve le
specifiche  competenze  delle  regioni  a  statuto  speciale  e delle
province autonome.
  Ai  sensi  ed agli effetti del precedente comma, in armonia con gli
indirizzi   della   programmazione  nazionale,  spetta  alle  regioni
l'adozione  di  provvedimenti  diretti  alla  tutela ed allo sviluppo
dell'artigianato  ed  alla  valorizzazione delle produzioni artigiane
nelle   loro   diverse   espressioni   territoriali,   artistiche   e
tradizionali,   con  particolare  riferimento  alle  agevolazioni  di
accesso  al  credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata,
alla  formazione  professionale,  all'associazionismo economico, alla
realizzazione   di  insediamenti  artigiani,  alle  agevolazioni  per
l'esportazione.
  Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza
delegandole, normalmente, agli enti locali.
                               Art. 2.
                       Imprenditore artigiano

  E'   imprenditore   artigiano  colui  che  esercita  personalmente,
professionalmente  e  in  qualita'  di titolare, l'impresa artigiana,
assumendone  la piena responsabilita' con tutti gli oneri ed i rischi
inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura
  prevalente   il   proprio   lavoro,  anche  manuale,  nel  processo
  produttivo.
Sono escluse limitazioni alla liberta' di accesso del singolo
imprenditore   all'attivita'  artigiana  e  di  esercizio  della  sua
professione.
 Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.
  L'imprenditore  artigiano,  nell'esercizio di particolari attivita'
che    richiedono    una    peculiare   preparazione   ed   implicano
responsabilita'  a  tutela  e  garanzia  degli utenti, deve essere in
possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali  previsti dalle leggi
statali.
                               Art. 3.
                  Definizione di impresa artigiana

  E'  artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano
nei  limiti  dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo
prevalente  lo  svolgimento  di  un'attivita'  di produzione di beni,
anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attivita'
agricole  e  le  attivita'  di prestazione di servizi commerciali, di
intermediazione  nella  circolazione  dei beni o ausiliarie di queste
ultime,  di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo
il  caso  che  siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio
dell'impresa.
  E'  artigiana  l'impresa  che,  nei limiti dimensionali di cui alla
presente  legge  e  con  gli  scopi  di  cui  al precedente comma, e'
costituita  ed  esercitata  in  forma di societa', anche cooperativa,
escluse  le  societa'  ((.  .  .))  per  azioni ed in accomandita per
azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso
di  due  soci,  svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale,
nel  processo  produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione
preminente sul capitale.
  E' altresi' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui
alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:
    a)   e'   costituita   ed  esercitata  in  forma  di  societa'  a
responsabilita'  limitata  con  unico socio sempreche' il socio unico
sia  in  possesso  dei  requisiti  indicati dall'articolo 2 e non sia
unico  socio  di altra societa' a responsabilita' limitata o socio di
una societa' in accomandita semplice;
    b)   e'   costituita  ed  esercitata  in  forma  di  societa'  in
accomandita  semplice, sempreche' ciascun socio accomandatario sia in
possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio
di  una societa' a responsabilita' limitata o socio di altra societa'
in accomandita semplice.
  In  caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarita' delle
societa'  di  cui  al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di
artigiana  purche'  i  soggetti  subentranti  siano  in  possesso dei
requisiti di cui al medesimo terzo comma.
  L'impresa   artigiana   puo'   svolgersi  in  luogo  fisso,  presso
l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali
o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o
di  posteggio.  In  ogni  caso,  l'imprenditore artigiano puo' essere
titolare di una sola impresa artigiana.
                               Art. 4. 
                         Limiti dimensionali 
 
  L'impresa artigiana puo' essere svolta  anche  con  la  prestazione
d'opera    di    personale    dipendente    diretto     personalmente
dall'imprenditore artigiano o dai  soci,  sempre  che  non  superi  i
seguenti limiti: 
    a) per l'impresa che non  lavora  in  serie:  un  massimo  di  18
dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9;  il
numero massimo dei  dipendenti  puo'  essere  elevato  fino  a  22  a
condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti; 
    b) per l'impresa che lavora in serie, purche' con lavorazione non
del tutto automatizzata: un massimo di  9  dipendenti,  compresi  gli
apprendisti in numero non  superiore  a  5;  il  numero  massimo  dei
dipendenti puo' essere elevato fino a 12 a condizione che  le  unita'
aggiuntive siano apprendisti; 
    c) per l'impresa che svolge  la  propria  attivita'  nei  settori
delle lavorazioni artistiche, tradizionali  e  dell'abbigliamento  su
misura: un massimo di 32  dipendenti,  compresi  gli  apprendisti  in
numero non superiore a 16; il  numero  massimo  dei  dipendenti  puo'
essere elevato fino a 40 a condizione che le unita' aggiuntive  siano
apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali  e
dell'abbigliamento su misura  saranno  individuati  con  decreto  del
Presidente della Repubblica,  sentite  le  regioni  ed  il  Consiglio
nazionale dell'artigianato; 
    d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti; 
    e) per  le  imprese  di  costruzioni  edili:  un  massimo  di  10
dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5;  il
numero massimo dei  dipendenti  puo'  essere  elevato  fino  a  14  a
condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti. 
  Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma: 
    1) non sono computati per un periodo di due anni gli  apprendisti
passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n.  25,  e
mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; 
    2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla  legge
18 dicembre 1973, n. 877,  sempre  che  non  superino  un  terzo  dei
dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana; 
    3)  sono  computati  i  familiari  dell'imprenditore,   ancorche'
partecipanti all'impresa familiare di cui  all'articolo  230-bis  del
codice  civile,  che   svolgano   la   loro   attivita'   di   lavoro
prevalentemente   e   professionalmente   nell'ambito    dell'impresa
artigiana; 
    4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il  prevalente
lavoro personale nell'impresa artigiana; 
    5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici,  psichici
o sensoriali; 
    6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta. 
                              Art. 5.	
                    Albo delle imprese artigiane

  E'  istituito  l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale
sono  tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui
agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalita' previste per il registro
delle  ditte  dagli  articoli  47  e  seguenti  del  regio decreto 20
settembre 1934, n. 2011.
  La  domanda  di iscrizione al predetto albo e le successive denunce
di  modifica  e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati
articoli  del  regio  decreto  20  settembre  1934,  n.  2011, e sono
annotate  nel  registro  delle  ditte  entro  quindici  giorni  dalla
presentazione.
  ((L'impresa  costituita  ed  esercitata  in  forma  di  societa'  a
responsabilita' limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui
alla   presente  legge  e  con  gli  scopi  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo   3,   presenti   domanda   alla   commissione  di  cui
all'articolo   9,   ha  diritto  al  riconoscimento  della  qualifica
artigiana  ed  alla  conseguente  iscrizione  nell'albo  provinciale,
sempreche'  la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci,
svolga  in  prevalenza  lavoro personale, anche manuale, nel processo
produttivo  e  detenga  la  maggioranza  del capitale sociale e degli
organi deliberanti della societa')).
  In  caso  di  invalidita',  di  morte  o d'intervenuta sentenza che
dichiari    l'interdizione   o   l'inabilitazione   dell'imprenditore
artigiano,   la  relativa  impresa  puo'  conservare,  su  richiesta,
l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno
dei  requisiti  previsti  all'articolo  2,  per un periodo massimo di
cinque  anni  o  fino  al  compimento  della  maggiore eta' dei figli
minorenni,  sempre  che  l'esercizio  dell'impresa  venga assunto dal
coniuge,  dai  figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei
figli  minorenni  dell'imprenditore  invalido, deceduto, interdetto o
inabilitato.
  L'iscrizione   all'albo   e'   costitutiva   e  condizione  per  la
concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
  Le  imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del
20  per  cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i
limiti di cui al primo comma dell'articolo 4, mantengono l'iscrizione
all'albo di cui al primo comma del presente articolo.
  Per  la  vendita  nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei
beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di
quanto  strettamente  occorrente  all'esecuzione  dell'opera  o  alla
prestazione  del  servizio  commessi,  non  si applicano alle imprese
artigiane  iscritte  all'albo  di  cui al primo comma le disposizioni
relative  all'iscrizione  al  registro degli esercenti il commercio o
all'autorizzazione  amministrativa  di cui alla legge 11 giugno 1971,
n.  426,  fatte  salve  quelle  previste  dalle  specifiche normative
statali.
  Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o insegna o marchio, una
denominazione  in  cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa
non  e'  iscritta  all'albo  di cui al primo comma; lo stesso divieto
vale  per  i  consorzi  e  le societa' consortili fra imprese che non
siano iscritti nella separata sezione di detto albo.
  Ai  trasgressori  delle disposizioni di cui al presente articolo e'
inflitta    dall'autorita'    regionale    competente   la   sanzione
amministrativa  consistente nel pagamento di una somma di denaro fino
a  lire  cinque  milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689.
                               Art. 6. 
 Consorzi, societa' consortili e associazioni tra imprese artigiane 
 
  I consorzi e le societa' consortili, anche in forma di cooperativa,
costituiti tra imprese artigiane sono iscritti  in  separata  sezione
dell'albo di cui al precedente articolo 5. 
  Ai  consorzi  ed  alle  societa'  consortili,  anche  in  forma  di
cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese le
agevolazioni previste per le imprese  artigiane,  purche'  le  stesse
siano esclusivamente riservate alla gestione  degli  organismi  sopra
citati e purche', cumulandosi eventualmente con  analoghi  interventi
previsti da leggi  statali  finalizzati  al  sostegno  dell'attivita'
consortile, non si  superino  globalmente  i  limiti  previsti  dalle
stesse leggi statali. 
  In conformita' agli indirizzi della  programmazione  regionale,  le
regioni  possono  disporre  agevolazioni  in  favore  di  consorzi  e
societa' consortili, anche in forma di cooperativa, cui  partecipino,
oltre che imprese artigiane,  anche  imprese  industriali  di  minori
dimensioni cosi'  come  definite  dal  CIPI  purche'  in  numero  non
superiore ad un terzo, nonche'  enti  pubblici  ed  enti  privati  di
ricerca e di assistenza  finanziaria  e  tecnica,  e  sempre  che  le
imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti. 
  Le imprese  artigiane,  anche  di  diverso  settore  di  attivita',
possono stipulare contratti associativi a termine per  il  compimento
in comune di opere o  per  la  prestazione  di  servizi,  usufruendo,
limitatamente allo svolgimento di tali attivita', delle  agevolazioni
previste dalle leggi  in  vigore.  Alla  stipulazione  dei  contratti
associativi  possono  partecipare  imprese  industriali   di   minori
dimensioni in numero non superiore a quello indicato nel terzo  comma
del presente articolo. 
  Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari d'impresa artigiana
associati nelle forme  di  cui  ai  commi  precedenti,  hanno  titolo
all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463,
e successive modificazioni ed integrazioni. 
                               Art. 7.
           Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio

  La  commissione  provinciale per l'artigianato di cui al successivo
articolo  9,  esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di
cui  all'articolo  63,  quarto  comma,  lettera  a),  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle
eventuali  iscrizioni,  modificazioni  e  cancellazioni delle imprese
artigiane  dall'albo  provinciale previsto dal precedente articolo 5,
in  relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti
di cui ai precedenti ((articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma)).
  La  decisione  della  commissione  provinciale per l'artigianato va
notificata  all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione
della  domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come
accoglimento della domanda stessa.
  La  commissione,  ai  fini  della  verifica  della  sussistenza dei
requisiti di cui ai precedenti ((articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma)),
ha  facolta'  di  disporre  accertamenti  d'ufficio  ed effettua ogni
trenta   mesi   la  revisione  dell'albo  provinciale  delle  imprese
artigiane.
  Gli  ispettorati  del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in
favore  delle  imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione
interessata  che,  nell'esercizio  delle  loro  funzioni, riscontrino
l'inesistenza  di  uno dei requisiti di cui agli ((articoli 2, 3, 4 e
5,  terzo comma)) nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne danno
comunicazione  alle commissioni provinciali per l'artigianato ai fini
degli  accertamenti  d'ufficio  e delle relative decisioni di merito,
che  devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno
stato  ad  ogni effetto. Le decisioni della commissione devono essere
trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione.
  Contro   le   deliberazioni   della   commissione  provinciale  per
l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione
dall'albo  provinciale  delle imprese artigiane e' ammesso ricorso in
via  amministrativa  alla  commissione  regionale  per l'artigianato,
entro  sessanta  giorni  dalla  notifica  della deliberazione stessa,
anche  da  parte  degli  organismi indicati nel comma precedente e di
eventuali terzi interessati.
  Le  decisioni  della commissione regionale per l'artigianato, adita
in  sede  di  ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni
dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente
per  territorio,  che  decide  in  camera  di  consiglio,  sentito il
pubblico ministero.
                               Art. 8.
                        Istruzione artigiana

  L'istruzione  artigiana  di cui all'articolo 117 della Costituzione
e' svolta nell'ambito della formazione professionale e nei limiti dei
principi fondamentali che regolano tale materia.
  Le  imprese artigiane, singole e associate, possono essere chiamate
dalla regione, con propria legge, a concorrere alle funzioni relative
all'istruzione artigiana, in attuazione degli indirizzi programmatici
e   sulla   base   di  specifiche  convenzioni  a  tempo  limitato  e
rinnovabili, per l'effettuazione di particolari corsi.
  Le regioni possono disciplinare il riconoscimento di bottega-scuola
per  il  periodo  definito  dalle  convenzioni regionali alle imprese
artigiane  di  cui  al  comma  precedente che ne facciano richiesta e
appartengano ai settori di cui alla lettera c) dell'articolo 4.
  Alle regioni competono, nell'ambito della formazione professionale,
la  promozione  ed  il  coordinamento  delle  attivita' di formazione
imprenditoriale ed aggiornamento professionale per gli artigiani.
                               Art. 9.
        Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato

  Spetta  alle  regioni  disciplinare  con  proprie  leggi gli organi
amministrativi e di tutela dell'artigianato.
  In questo ambito si dovranno prevedere:
    1)  la  commissione  provinciale per l'artigianato, che svolge le
funzioni  riguardanti  la  tenuta  degli  albi  e  l'accertamento dei
requisiti di cui ai precedenti ((articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma)),
nonche' gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;
    2)  la  commissione  regionale  per  l'artigianato  che,  oltre a
svolgere  i  compiti  di  cui al precedente articolo 7, provvede alla
documentazione,  indagine  e  rilevazione  statistica delle attivita'
artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione
regionale in materia di artigianato.
                              Art. 10.
              Commissioni provinciali per l'artigianato

  La  commissione  provinciale  per  l'artigianato  e' costituita con
decreto  del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque
anni ed e' composta da almeno quindici membri.
  Essi eleggono il presidente, scegliendolo tra i componenti titolari
di impresa artigiana, ed il vice presidente.
  Due   terzi   dei  componenti  della  commissione  provinciale  per
l'artigianato  devono  essere  titolari di aziende artigiane operanti
nella provincia da almeno tre anni.
  Nel terzo rimanente dovra' essere garantita la rappresentanza delle
organizzazioni   sindacali   piu'   rappresentative   dei  lavoratori
dipendenti,  dell'INPS,  dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e la
presenza di esperti.
  Le regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla
elezione  dei componenti, all'organizzazione e al funzionamento delle
commissioni provinciali per l'artigianato.
                              Art. 11.
               Commissioni regionali per l'artigianato

  La  commissione  regionale,  che  ha  sede  presso la regione ed e'
costituita  con decreto del presidente della giunta regionale, elegge
nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.
  La commissione di cui al precedente comma e' composta:
    a)    dai    presidenti   delle   commissioni   provinciali   per
l'artigianato;
    b) da tre rappresentanti della regione;
    c)  da  cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle
organizzazioni  artigiane  piu' rappresentative a struttura nazionale
ed operanti nella regione.
  Le  norme  di organizzazione e funzionamento della commissione sono
stabilite con legge regionale.
                              Art. 12.
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112)).
                              Art. 13.
                  Disposizioni transitorie e finali

  La legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della
Repubblica  23  ottobre  1956,  n.  1202, sono abrogati. Tuttavia, le
relative  disposizioni,  in quanto compatibili con quelle di cui alla
presente  legge,  continuano  ad  applicarsi  fino all'emanazione, da
parte delle singole regioni, di proprie disposizioni legislative.
  Fino  a  diversa individuazione dei settori artigianali di cui alla
lettera  c)  dell'articolo  4,  rimangono  in  vigore gli elenchi dei
mestieri  artistici  tradizionali  redatti  in  base  al  decreto del
Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.
  l'articolo  9  della  legge  25  luglio  1956,  n.  860, al momento
dell'istituzione  dell'albo  di  cui  all'articolo  5  della presente
legge, sono di diritto iscritte in quest'ultimo albo.
  Gli  albi  provinciali  delle  imprese  artigiane  e le commissioni
provinciali per l'artigianato hanno sede normalmente presso le camere
di   commercio,   industria,   agricoltura  e  artigianato.  Apposita
convenzione  regolamenta  i  conseguenti rapporti fra le regioni e le
camere.
  Il  periodo di durata in carica delle attuali commissioni regionali
e  provinciali  per  l'artigianato e' prorogato sino all'insediamento
dei  nuovi  organi  previsti  dagli  articoli  10 e 11 della presente
legge,  che  in ogni caso deve avvenire entro un anno dall'entrata in
vigore della legge stessa.
  Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle
regioni  a  statuto  speciale  e  delle province autonome che abbiano
competenza   primaria   in   materia   di  artigianato  e  formazione
professionale. Nelle medesime l'efficacia costitutiva dell'iscrizione
negli  albi  disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti
gli effetti di legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo o chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 agosto 1985

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI