LEGGE 8 novembre 1991, n. 362
Norme di riordino del settore farmaceutico.
Vigente al: 15-3-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Rapporto farmacie-popolazione
1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 2
aprile 1968, n. 475, sono sostituiti dai seguenti:
"L'autorizzazione ad aprire una farmacia e' rilasciata con
provvedimento definitivo dell'autorita' sanitaria competente per
territorio.
Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una
farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500
abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.
La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al secondo
comma, e' computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora
sia pari ad almeno il 50 per cento dei parametri stessi.
Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito
della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne
domanda all'autorita' sanitaria competente per territorio. Tale lo-
cale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel
territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri
esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza e' misurata per la
via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie.
La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per
quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unita' sanitaria locale ed
in quello del comune ove ha sede la farmacia.
Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui
sara' ubicato l'esercizio farmaceutico".
Art. 2.
Apertura di farmacie in condizioni territoriali particolari
1. L'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 104. - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in
rapporto alle condizioni topografiche e di viabilita' lo richiedono,
possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui
all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive
modificazioni, sentiti l'unita' sanitaria locale e l'ordine
provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di
distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno
3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni
diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino
a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune.
2. In sede di revisione delle piante organiche successiva alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie
gia' aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite
nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito
in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti
ed i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n.
475, e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai
sensi dell'articolo 380, secondo comma".
Art. 3.
S a n z i o n i
1. Chiunque apre una farmacia o ne assume l'esercizio senza la
prescritta autorizzazione e' punito con l'arresto fino a un mese e
con l'ammenda da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
2. Nei casi indicati nel comma 1 l'autorita' sanitaria competente
ordina l'immediata chiusura della farmacia.
Art. 4.
Procedure concorsuali
1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova
istituzione che risultino disponibili per l'esercizio da parte di
privati ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami
bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno
Stato membro della Comunita' economica europea maggiori di eta', in
possesso dei diritti civili e politici e iscritti all'albo
professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i sessanta
anni di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande.
3. Ove le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non
provvedano a bandire il concorso per l'assegnazione delle farmacie
vacanti o di nuova istituzione nel termine previsto dal comma 1 o non
provvedano entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione del
bando alla nomina della commissione giudicatrice, il Ministro della
sanita', previa diffida, provvede nei trenta giorni successivi a
nominare un commissario ad acta incaricato dell'indizione del bando
di concorso e della nomina della commissione giudicatrice.((1))
4. Il commissario ad acta di cui al comma 3 rimane in carica per
garantire il regolare espletamento del concorso fino all'assegnazione
delle farmacie ai relativi vincitori.((1))
5. Il commissario ad acta di cui al comma 3 si avvale degli uffici
di una unita' sanitaria locale compresa nel territorio in cui si
espleta il concorso e risponde del suo operato al Ministro della
sanita'.((1))
6. La commissione giudicatrice nominata per l'espletamento del
concorso per l'assegnazione delle farmacie approva entro centottanta
giorni dalla data di pubblicazione del bando la graduatoria dei
vincitori.((1))
7. In caso di impedimento di un commissario a partecipare ai lavori
della commissione giudicatrice le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano o il commissario ad acta di cui al comma 3
provvedono alla immediata sostituzione del commissario impedito.((1))
8. Qualora le commissioni non provvedano ad espletare il concorso nei
termini di cui al comma 6, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano o il commissario ad acta di cui al comma 3
provvedono entro dieci giorni alla nomina di una nuova
commissione.((1))
9. La composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la
valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di
esame e le modalita' di svolgimento del concorso sono fissati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 23 luglio 1992, n. 352
(in G.U. 1a s.s. 29/07/1992, n. 32) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo, terzo, quarto, quinto, sesto,
settimo ed ottavo comma.
Art. 5.
Decentramento delle farmacie
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentiti il comune e l'unita' sanitaria locale competente per
territorio, in sede di revisione della pianta organica delle
farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione
della popolazione del comune o dell'area metropolitana di cui
all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, anche senza
sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti,
provvedono alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi
farmaceutiche.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
autorizzare, sentiti il comune, l'unita' sanitaria locale e l'ordine
provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, su domanda del
titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell'ambito
del comune o dell'area metropolitana, in una zona di nuovo
insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze dell'assistenza
farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione,
rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla
popolazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n.
475, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.
Art. 6.
Dispensari farmaceutici
1. I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 8
marzo 1968, n. 221, sono sostituiti dai seguenti:
"Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla lettera b) del
primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica
prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici.
La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e'
affidata alla responsabilita' del titolare di una farmacia privata o
pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia
piu' vicina. Nel caso di rinunzia il dispensario e' gestito dal
comune. I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso
comune e di pronto soccorso, gia' confezionati.
Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonche' nelle
altre localita' climatiche, balneari o termali o comunque di
interesse turistico, di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24
novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739,
con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in
aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell'articolo 1 della legge
2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura
stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media
giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di
promozione turistica di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio
1983, n. 217".
((1-bis. Nelle frazioni o centri abitati dei comuni interessati
dalla crisi sismica in cui, per gravi danni, sono intervenuti
sensibili mutamenti della distribuzione della popolazione, le regioni
Marche e Umbria possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie
esistenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n.
475, e successive modificazioni, l'apertura di dispensari
farmaceutici per il tempo necessario alla verifica delle mutate
dislocazioni della popolazione nel comune e comunque fino
all'avvenuta ricostruzione.))
Art. 7
Titolarita' e gestione della farmacia
1. La titolarita' dell'esercizio della farmacia privata e'
riservata a persone fisiche, in conformita' alle disposizioni
vigenti, a societa' di persone ed a societa' cooperative a
responsabilita' limitata.
2. Le societa' di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la
gestione di una farmacia. Sono soci della societa' farmacisti
iscritti all'albo in possesso del requisito dell'idoneita' previsto
dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive
modificazioni.
3. La direzione della farmacia gestita dalla societa' e' affidata
ad uno dei soci che ne e' responsabile.
4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni
previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n.
475, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, e'
sostituito temporaneamente da un altro socio.
4-bis. Ciascuna delle societa' di cui al comma 1 puo' essere
titolare dell'esercizio di non piu' di quattro farmacie ubicate nella
provincia dove ha sede legale.
5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
8. Il trasferimento della titolarita' dell'esercizio di farmacia
privata e' consentito dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio
dell'autorizzazione da parte dell'autorita' competente, salvo quanto
previsto ai commi 9 e 10.
9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una
partecipazione in una societa' di cui al comma 1, qualora vengano
meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente
causa cede la quota di partecipazione nel termine di ((sei mesi dalla
presentazione della dichiarazione di successione)).
10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita
della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del
dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475.
11. Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci o di
aventi causa, la gestione della farmacia privata viene assegnata
secondo le procedure di cui all'articolo 4.
12. Qualora venga meno la pluralita' dei soci, il socio superstite
ha facolta' di associare nuovi soci nel rispetto delle condizioni di
cui al presente articolo, nel termine perentorio di sei mesi.
13. Il primo comma dell'articolo 13 del regolamento approvato con
regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, come sostituito dall'articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1730,
si applica a tutte le farmacie private anche se di esse sia titolare
una societa'.
14. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17 della
legge 29 dicembre 1990, n. 408, agli atti soggetti ad imposta di
registro delle societa' aventi come oggetto l'esercizio di una
farmacia privata, costituite entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ed al relativo conferimento
dell'azienda, l'imposta si applica in misura fissa.
Art. 8
Gestione societaria: incompatibilita'
1. La partecipazione alle societa' di cui all'articolo 7, salvo il
caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, e' incompatibile:
a) con qualsiasi altra attivita' esplicata nel settore della
produzione, (( . . . )) intermediazione e informazione scientifica
del farmaco; (3)
b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o
collaboratore di altra farmacia;
c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.
2. Lo statuto delle societa' di cui all'articolo 7 ed ogni
successiva variazione sono comunicati alla Federazione degli ordini
dei farmacisti italiani nonche' all'assessore alla sanita' della
competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei
farmacisti e alla unita' sanitaria locale competente per territorio,
entro sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione alla gestione
della farmacia.
3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e
all'articolo 7 comporta la sospensione del farmacista dall'albo
professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se e' sospeso
il socio che e' direttore responsabile, la direzione della farmacia
gestita da una societa' e' affidata ad un altro dei soci. Se sono
sospesi tutti i soci e' interrotta la gestione della farmacia per il
periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorita'
sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il
periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un
elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo
dell'ordine provinciale dei farmacisti.
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte costituzionale, con sentenza 8-24 luglio 2003, n. 275 (in
G.U. 1a s.s. 30/7/2003, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale del comma 1, lettera a) del presente articolo, nella
parte in cui non prevede che la partecipazione a societa' di gestione
di farmacie comunali e' incompatibile con qualsiasi altra attivita'
nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e
informazione scientifica del farmaco".
Art. 9.
Criteri per l'iscrizione all'albo
1. La lettera e) del primo comma dell'articolo 9 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.
233, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, e' sostituita
dalla seguente:
"e) avere la residenza o esercitare la professione nella
circoscrizione dell'ordine o collegio".
Art. 10.
Gestione comunale
1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n.
475, e' sostituito dal seguente:
"La titolarita' delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle
di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica
puo' essere assunta per la meta' dal comune. Le farmacie di cui sono
titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8
giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:
a) in economia;
b) a mezzo di azienda speciale;
c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie
di cui sono unici titolari;
d) a mezzo di societa' di capitali costituite tra il comune e i
farmacisti che, al momento della costituzione della societa',
prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la
titolarita'. All'atto della costituzione della societa' cessa di
diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli
anzidetti farmacisti".
Art. 11.
Titolarita' e sostituzione nella gestione
1. L'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 11. - 1. Il titolare della farmacia ha la responsabilita' del
regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della
farmacia.
2. L'unita' sanitaria locale competente per territorio autorizza,
a seguito di motivata domanda del titolare della farmacia, la
sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei
farmacisti nella conduzione professionale della farmacia:
a) per infermita';
b) per gravi motivi di famiglia;
c) per gravidanza, parto ed allattamento, nei termini e con le
condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternita';
d) a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per
i nove mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella
famiglia;
e) per servizio militare;
f) per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi
sindacali elettivi a livello nazionale;
g) per ferie.
3. Nel caso previsto dalla lettera a) del comma 2 l'unita'
sanitaria locale competente per territorio, trascorsi tre mesi di
malattia, ha facolta' di sottoporre il farmacista a visita medica, a
seguito della quale viene fissata la data di riassunzione della
gestione della farmacia.
4. La durata complessiva della sostituzione per infermita' non
puo' superare un periodo continuativo di cinque anni, ovvero di sei
anni per un decennio.
5. Due periodi di sostituzione temporanea agli effetti del periodo
massimo previsto dal comma 4 non si sommano quando tra essi
intercorre un periodo di gestione personale superiore ad un mese.
6. La durata della sostituzione per gravi motivi di famiglia non
puo' superare un periodo di tre mesi in un anno.
7. E' in facolta' del titolare della farmacia conferire al
sostituto la conduzione economica".
Art. 12. Trasferimento della titolarita' di farmacie in gestione comunale 1. Il comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, si applica anche alle farmacie gestite dal comune o da azienda municipalizzata o speciale di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con modalita' da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche a tutela del personale dipendente. 2. In caso di trasferimento della titolarita' della farmacia comunale, i dipendenti hanno diritto di prelazione e ad essi si applicano le norme dell'articolo 7. 3. La facolta' del comune di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia vacante o di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e' sospesa per tre anni qualora il comune abbia trasferito la titolarita' della farmacia ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Art. 13.
Trasferimento di farmacia
1. Il settimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n.
475, come modificato dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n.
892, e' sostituito dal seguente:
"Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia e'
consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal
trasferimento, di acquistare un'altra farmacia senza dovere superare
il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma. Al farmacista
che abbia trasferito la titolarita' della propria farmacia senza
acquistarne un'altra entro due anni dal trasferimento, e' consentito,
per una sola volta nella vita, l'acquisto di una farmacia qualora
abbia svolto attivita' professionale certificata dall'autorita'
sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l'anno
precedente l'acquisto, ovvero abbia conseguito l'idoneita' in un
concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori".
Art. 14.
S a n a t o r i a
1. I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, gestiscono da almeno tre anni una farmacia rurale o urbana in
via provvisoria, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
e successive modificazioni, hanno diritto a conseguire, per una sola
volta, la titolarita' della farmacia, purche' alla data di entrata in
vigore della presente legge non sia stata pubblicata la graduatoria
del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.
2. Il periodo di tre anni di gestione di cui al comma 1 e'
continuativo, oppure viene calcolato per sommatoria di servizi
prestati, in qualita' di direttore o collaboratore di farmacia, con
interruzioni non superiori ad un semestre, purche' alla data di
entrata in vigore della presente legge il beneficiario gestisca in
via continuativa la farmacia da almeno sei mesi.
3. E' escluso dal beneficio il farmacista che abbia gia' trasferito
la titolarita' di altra farmacia da meno di dieci anni, ai sensi del
quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475.
4. Le domande, debitamente documentate, devono pervenire, a pena di
decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. L'accertamento dei requisti e delle condizioni previsti dai
commi 1, 2, 3 e 4 e' effettuato entro un mese dalla presentazione
delle domande.
Art. 15.
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 della legge 2
aprile 1968, n. 475, la legge 28 febbraio 1981, n. 34, e successive
modificazioni, nonche' gli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 22
dicembre 1984, n. 892.
Art. 16.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 novembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI