LEGGE 8 novembre 1991, n. 362

  Norme di riordino del settore farmaceutico.
 
 Vigente al: 15-3-2013  
 

  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                    Rapporto farmacie-popolazione 
  1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo  1  della  legge  2
aprile 1968, n. 475, sono sostituiti dai seguenti: 
  "L'autorizzazione  ad  aprire  una  farmacia  e'   rilasciata   con
provvedimento  definitivo  dell'autorita'  sanitaria  competente  per
territorio. 
  Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia  una
farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500
abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni. 
  La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui  al  secondo
comma, e' computata, ai fini dell'apertura di una  farmacia,  qualora
sia pari ad almeno il 50 per cento dei parametri stessi. 
  Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale  nell'ambito
della sede per la  quale  fu  concessa  l'autorizzazione  deve  farne
domanda all'autorita' sanitaria competente per territorio.  Tale  lo-
cale,  indicato  nell'ambito  della  stessa   sede   ricompresa   nel
territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli  altri
esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza e'  misurata  per  la
via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie. 
  La domanda di cui  al  quarto  comma  deve  essere  pubblicata  per
quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unita' sanitaria locale ed
in quello del comune ove ha sede la farmacia. 
  Il provvedimento di trasferimento indica il  nuovo  locale  in  cui
sara' ubicato l'esercizio farmaceutico". 
                               Art. 2. 
     Apertura di farmacie in condizioni territoriali particolari 
  1. L'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie,  approvato
con  regio  decreto  27  luglio   1934,   n.   1265,   e   successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 104. - 1. Le regioni e le province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica  in
rapporto alle condizioni topografiche e di viabilita' lo  richiedono,
possono stabilire, in deroga al criterio  della  popolazione  di  cui
all'articolo 1 della legge  2  aprile  1968,  n.  475,  e  successive
modificazioni,  sentiti  l'unita'   sanitaria   locale   e   l'ordine
provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un  limite  di
distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione  disti  almeno
3.000 metri dalle farmacie  esistenti  anche  se  ubicate  in  comuni
diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione  fino
a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune. 
   2. In sede di revisione delle  piante  organiche  successiva  alla
data di entrata in vigore della presente  disposizione,  le  farmacie
gia' aperte in base al solo criterio della distanza sono  riassorbite
nella determinazione del numero complessivo delle farmacie  stabilito
in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i  limiti
ed i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 2  aprile  1968,  n.
475, e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero  ai
sensi dell'articolo 380, secondo comma". 
                               Art. 3. 
                           S a n z i o n i 
  1. Chiunque apre una farmacia o  ne  assume  l'esercizio  senza  la
prescritta autorizzazione e' punito con l'arresto fino a  un  mese  e
con l'ammenda da lire cinque milioni a lire dieci milioni. 
  2. Nei casi indicati nel comma 1 l'autorita'  sanitaria  competente
ordina l'immediata chiusura della farmacia. 
                               Art. 4. 
                        Procedure concorsuali 
  1. Il conferimento delle sedi  farmaceutiche  vacanti  o  di  nuova
istituzione che risultino disponibili per  l'esercizio  da  parte  di
privati ha luogo mediante concorso provinciale per  titoli  ed  esami
bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari dalle  regioni  e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i  cittadini  di  uno
Stato membro della Comunita' economica europea maggiori di  eta',  in
possesso  dei  diritti  civili  e  politici   e   iscritti   all'albo
professionale dei farmacisti, che non  abbiano  compiuto  i  sessanta
anni di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande. 
  3. Ove le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non
provvedano a bandire il concorso per  l'assegnazione  delle  farmacie
vacanti o di nuova istituzione nel termine previsto dal comma 1 o non
provvedano entro i dieci giorni  successivi  alla  pubblicazione  del
bando alla nomina della commissione giudicatrice, il  Ministro  della
sanita', previa diffida, provvede  nei  trenta  giorni  successivi  a
nominare un commissario ad acta incaricato dell'indizione  del  bando
di concorso e della nomina della commissione giudicatrice.((1)) 
  4. Il commissario ad acta di cui al comma 3 rimane  in  carica  per
garantire il regolare espletamento del concorso fino all'assegnazione
delle farmacie ai relativi vincitori.((1)) 
  5. Il commissario ad acta di cui al comma 3 si avvale degli  uffici
di una unita' sanitaria locale compresa  nel  territorio  in  cui  si
espleta il concorso e risponde del  suo  operato  al  Ministro  della
sanita'.((1)) 
  6. La commissione  giudicatrice  nominata  per  l'espletamento  del
concorso per l'assegnazione delle farmacie approva entro  centottanta
giorni dalla data di  pubblicazione  del  bando  la  graduatoria  dei
vincitori.((1)) 
  7. In caso di impedimento di un commissario a partecipare ai lavori
della commissione giudicatrice le regioni e le province  autonome  di
Trento e di Bolzano o il commissario  ad  acta  di  cui  al  comma  3
provvedono alla immediata sostituzione del commissario impedito.((1))
8. Qualora le commissioni non provvedano ad espletare il concorso nei
termini di cui al comma 6, le  regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano o il commissario  ad  acta  di  cui  al  comma  3
provvedono  entro   dieci   giorni   alla   nomina   di   una   nuova
commissione.((1)) 
  9. La composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la
valutazione dei titoli e l'attribuzione dei  punteggi,  le  prove  di
esame e le modalita' di svolgimento del  concorso  sono  fissati  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 23 luglio  1992,  n.  352
(in G.U. 1a s.s. 29/07/1992, n. 32)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo, terzo, quarto,  quinto,  sesto,
settimo ed ottavo comma. 
                               Art. 5. 
                    Decentramento delle farmacie 
  1. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
sentiti  il  comune  e  l'unita'  sanitaria  locale  competente   per
territorio,  in  sede  di  revisione  della  pianta  organica   delle
farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella  distribuzione
della  popolazione  del  comune  o  dell'area  metropolitana  di  cui
all'articolo 17 della legge  8  giugno  1990,  n.  142,  anche  senza
sostanziali  variazioni  del  numero  complessivo   degli   abitanti,
provvedono alla nuova determinazione della circoscrizione delle  sedi
farmaceutiche. 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
autorizzare, sentiti il comune, l'unita' sanitaria locale e  l'ordine
provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, su domanda del
titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell'ambito
del  comune  o  dell'area  metropolitana,  in  una  zona   di   nuovo
insediamento abitativo, tenuto conto delle  esigenze  dell'assistenza
farmaceutica  determinata  dallo   spostamento   della   popolazione,
rimanendo  immutato  il  numero  delle  farmacie  in  rapporto   alla
popolazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 2  aprile  1968,  n.
475, come modificato dall'articolo 1 della presente legge. 
                               Art. 6. 
                       Dispensari farmaceutici 
  1. I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo  1  della  legge  8
marzo 1968, n. 221, sono sostituiti dai seguenti: 
  "Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla lettera  b)  del
primo comma, ove non  sia  aperta  la  farmacia  privata  o  pubblica
prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome  di
Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici. 
  La gestione dei  dispensari,  disciplinata  mediante  provvedimento
delle regioni e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano,  e'
affidata alla responsabilita' del titolare di una farmacia privata  o
pubblica della zona con preferenza per  il  titolare  della  farmacia
piu' vicina. Nel caso di  rinunzia  il  dispensario  e'  gestito  dal
comune. I dispensari farmaceutici sono dotati di  medicinali  di  uso
comune e di pronto soccorso, gia' confezionati. 
  Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di  turismo,  nonche'  nelle
altre  localita'  climatiche,  balneari  o  termali  o  comunque   di
interesse turistico, di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24
novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739,
con popolazione non superiore a 12.500  abitanti,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e  di  Bolzano  possono  autorizzare,  in
aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell'articolo 1 della legge
2  aprile  1968,  n.  475,  e  successive  modificazioni,  l'apertura
stagionale di  dispensari  farmaceutici,  tenuto  conto  della  media
giornaliera  delle  presenze  annuali  rilevate  dalle   aziende   di
promozione turistica di cui all'articolo  4  della  legge  17  maggio
1983, n. 217". 
  ((1-bis. Nelle frazioni o centri  abitati  dei  comuni  interessati
dalla crisi  sismica  in  cui,  per  gravi  danni,  sono  intervenuti
sensibili mutamenti della distribuzione della popolazione, le regioni
Marche e  Umbria  possono  autorizzare,  in  aggiunta  alle  farmacie
esistenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge  2  aprile  1968,  n.
475,   e   successive   modificazioni,   l'apertura   di   dispensari
farmaceutici per il  tempo  necessario  alla  verifica  delle  mutate
dislocazioni  della  popolazione   nel   comune   e   comunque   fino
all'avvenuta ricostruzione.)) 
                               Art. 7 
                Titolarita' e gestione della farmacia 
 
  1.  La  titolarita'  dell'esercizio  della  farmacia   privata   e'
riservata  a  persone  fisiche,  in  conformita'  alle   disposizioni
vigenti,  a  societa'  di  persone  ed  a  societa'   cooperative   a
responsabilita' limitata. 
  2. Le societa' di cui al comma 1 hanno come  oggetto  esclusivo  la
gestione  di  una  farmacia.  Sono  soci  della  societa'  farmacisti
iscritti all'albo in possesso del requisito  dell'idoneita'  previsto
dall'articolo 12 della legge 2 aprile  1968,  n.  475,  e  successive
modificazioni. 
  3. La direzione della farmacia gestita dalla societa'  e'  affidata
ad uno dei soci che ne e' responsabile. 
  4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le  condizioni
previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile  1968,  n.
475, come  sostituito  dall'articolo  11  della  presente  legge,  e'
sostituito temporaneamente da un altro socio. 
  4-bis. Ciascuna delle societa'  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
titolare dell'esercizio di non piu' di quattro farmacie ubicate nella
provincia dove ha sede legale. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N.  223,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. 
  6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N.  223,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N.  223,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. 
  8. Il trasferimento della titolarita'  dell'esercizio  di  farmacia
privata e' consentito dopo che siano decorsi tre  anni  dal  rilascio
dell'autorizzazione da parte dell'autorita' competente, salvo  quanto
previsto ai commi 9 e 10. 
  9.  A  seguito  di  acquisto  a  titolo  di  successione   di   una
partecipazione in una societa' di cui al  comma  1,  qualora  vengano
meno i requisiti di cui al secondo  periodo  del  comma  2,  l'avente
causa cede la quota di partecipazione nel termine di ((sei mesi dalla
presentazione della dichiarazione di successione)). 
  10. Il termine di cui al comma 9  si  applica  anche  alla  vendita
della farmacia privata da parte  degli  aventi  causa  ai  sensi  del
dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475. 
  11. Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci  o  di
aventi causa, la gestione  della  farmacia  privata  viene  assegnata
secondo le procedure di cui all'articolo 4. 
  12. Qualora venga meno la pluralita' dei soci, il socio  superstite
ha facolta' di associare nuovi soci nel rispetto delle condizioni  di
cui al presente articolo, nel termine perentorio di sei mesi. 
  13. Il primo comma dell'articolo 13 del regolamento  approvato  con
regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, come sostituito  dall'articolo  1
del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1730,
si applica a tutte le farmacie private anche se di esse sia  titolare
una societa'. 
  14. Ferme restando le disposizioni di  cui  all'articolo  17  della
legge 29 dicembre 1990, n. 408, agli  atti  soggetti  ad  imposta  di
registro delle  societa'  aventi  come  oggetto  l'esercizio  di  una
farmacia privata, costituite entro due anni dalla data di entrata  in
vigore  della   presente   legge,   ed   al   relativo   conferimento
dell'azienda, l'imposta si applica in misura fissa. 
                               Art. 8 
                Gestione societaria: incompatibilita' 
 
  1. La partecipazione alle societa' di cui all'articolo 7, salvo  il
caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, e' incompatibile: 
a) con  qualsiasi  altra  attivita'  esplicata  nel   settore   della
   produzione, (( . . . )) intermediazione e informazione scientifica
   del farmaco; (3) 
b) con la posizione di titolare,  gestore  provvisorio,  direttore  o
collaboratore di altra farmacia; 
c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato. 
  2. Lo  statuto  delle  societa'  di  cui  all'articolo  7  ed  ogni
successiva variazione sono comunicati alla Federazione  degli  ordini
dei farmacisti italiani  nonche'  all'assessore  alla  sanita'  della
competente regione o provincia autonoma, all'ordine  provinciale  dei
farmacisti e alla unita' sanitaria locale competente per  territorio,
entro sessanta giorni dalla data  dell'autorizzazione  alla  gestione
della farmacia. 
  3. La violazione delle disposizioni di cui al presente  articolo  e
all'articolo 7  comporta  la  sospensione  del  farmacista  dall'albo
professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se e'  sospeso
il socio che e' direttore responsabile, la direzione  della  farmacia
gestita da una societa' e' affidata ad un altro  dei  soci.  Se  sono
sospesi tutti i soci e' interrotta la gestione della farmacia per  il
periodo  corrispondente  alla  sospensione  dei   soci.   L'autorita'
sanitaria competente nomina, ove necessario, un  commissario  per  il
periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un
elenco  di  professionisti  predisposto   dal   consiglio   direttivo
dell'ordine provinciale dei farmacisti. 
    
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 8-24 luglio 2003, n. 275  (in
G.U. 1a  s.s.  30/7/2003,  n.  30)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale del comma 1, lettera a) del presente  articolo,  nella
parte in cui non prevede che la partecipazione a societa' di gestione
di farmacie comunali e' incompatibile con qualsiasi  altra  attivita'
nel  settore  della  produzione,  distribuzione,  intermediazione   e
informazione scientifica del farmaco". 
                               Art. 9. 
                  Criteri per l'iscrizione all'albo 
  1. La lettera e)  del  primo  comma  dell'articolo  9  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.
233, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n.  561,  e'  sostituita
dalla seguente: 
    "e)  avere  la  residenza  o  esercitare  la  professione   nella
circoscrizione dell'ordine o collegio". 
                              Art. 10. 
                          Gestione comunale 
  1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge  2  aprile  1968,  n.
475, e' sostituito dal seguente: 
  "La titolarita' delle farmacie che si rendono vacanti e  di  quelle
di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta  organica
puo' essere assunta per la meta' dal comune. Le farmacie di cui  sono
titolari i comuni possono essere gestite,  ai  sensi  della  legge  8
giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme: 
    a) in economia; 
    b) a mezzo di azienda speciale; 
    c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle  farmacie
di cui sono unici titolari; 
    d) a mezzo di societa' di capitali costituite tra il comune  e  i
farmacisti  che,  al  momento  della  costituzione  della   societa',
prestino  servizio  presso  farmacie  di  cui  il  comune  abbia   la
titolarita'. All'atto della  costituzione  della  societa'  cessa  di
diritto il  rapporto  di  lavoro  dipendente  tra  il  comune  e  gli
anzidetti farmacisti". 
                              Art. 11. 
              Titolarita' e sostituzione nella gestione 
  1. L'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 11. - 1. Il titolare della farmacia ha la responsabilita' del
regolare esercizio e  della  gestione  dei  beni  patrimoniali  della
farmacia. 
   2. L'unita' sanitaria locale competente per territorio  autorizza,
a seguito  di  motivata  domanda  del  titolare  della  farmacia,  la
sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine  dei
farmacisti nella conduzione professionale della farmacia: 
    a) per infermita'; 
    b) per gravi motivi di famiglia; 
    c) per gravidanza, parto ed allattamento, nei termini  e  con  le
condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternita'; 
    d) a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per
i nove  mesi  successivi  all'effettivo  ingresso  del  minore  nella
famiglia; 
    e) per servizio militare; 
    f) per chiamata a funzioni pubbliche  elettive  o  per  incarichi
sindacali elettivi a livello nazionale; 
    g) per ferie. 
   3. Nel caso  previsto  dalla  lettera  a)  del  comma  2  l'unita'
sanitaria locale competente per territorio,  trascorsi  tre  mesi  di
malattia, ha facolta' di sottoporre il farmacista a visita medica,  a
seguito della quale viene  fissata  la  data  di  riassunzione  della
gestione della farmacia. 
   4. La durata complessiva della  sostituzione  per  infermita'  non
puo' superare un periodo continuativo di cinque anni, ovvero  di  sei
anni per un decennio. 
   5. Due periodi di sostituzione temporanea agli effetti del periodo
massimo  previsto  dal  comma  4  non  si  sommano  quando  tra  essi
intercorre un periodo di gestione personale superiore ad un mese. 
   6. La durata della sostituzione per gravi motivi di  famiglia  non
puo' superare un periodo di tre mesi in un anno. 
   7. E'  in  facolta'  del  titolare  della  farmacia  conferire  al
sostituto la conduzione economica". 
                              Art. 12. 
  Trasferimento della titolarita' di farmacie in gestione comunale 
  1. Il comma  2  dell'articolo  15-quinquies  del  decreto-legge  28
dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1990, n. 38, si applica  anche  alle  farmacie  gestite  dal
comune o da azienda municipalizzata o speciale di cui all'articolo 23
della legge 8 giugno 1990, n. 142, con modalita'  da  stabilirsi  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche a tutela del
personale dipendente. 
  2. In  caso  di  trasferimento  della  titolarita'  della  farmacia
comunale, i dipendenti hanno diritto  di  prelazione  e  ad  essi  si
applicano le norme dell'articolo 7. 
  3.  La  facolta'  del  comune  di  esercitare  la  prelazione   per
l'assunzione  della  gestione  della  farmacia  vacante  o  di  nuova
istituzione ai sensi dell'articolo 9 della legge 2  aprile  1968,  n.
475, e successive modificazioni, e' sospesa per tre anni  qualora  il
comune abbia trasferito la titolarita' della farmacia  ai  sensi  del
comma 1 del presente articolo. 
                              Art. 13. 
                      Trasferimento di farmacia 
  1. Il settimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968,  n.
475, come modificato dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 
892, e' sostituito dal seguente: 
  "Al  farmacista  che  abbia  trasferito  la  propria  farmacia   e'
consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni  dal
trasferimento, di acquistare un'altra farmacia senza dovere  superare
il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma. Al  farmacista
che abbia trasferito la  titolarita'  della  propria  farmacia  senza
acquistarne un'altra entro due anni dal trasferimento, e' consentito,
per una sola volta nella vita, l'acquisto  di  una  farmacia  qualora
abbia  svolto  attivita'  professionale  certificata   dall'autorita'
sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l'anno
precedente l'acquisto, ovvero  abbia  conseguito  l'idoneita'  in  un
concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori". 
                              Art. 14. 
                          S a n a t o r i a 
  1. I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della  presente
legge, gestiscono da almeno tre anni una farmacia rurale o urbana  in
via provvisoria, ai sensi dell'articolo 129  del  testo  unico  delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
e successive modificazioni, hanno diritto a conseguire, per una  sola
volta, la titolarita' della farmacia, purche' alla data di entrata in
vigore della presente legge non sia stata pubblicata  la  graduatoria
del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica. 
  2. Il periodo di tre  anni  di  gestione  di  cui  al  comma  1  e'
continuativo,  oppure  viene  calcolato  per  sommatoria  di  servizi
prestati, in qualita' di direttore o collaboratore di  farmacia,  con
interruzioni non superiori ad  un  semestre,  purche'  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge il  beneficiario  gestisca  in
via continuativa la farmacia da almeno sei mesi. 
  3. E' escluso dal beneficio il farmacista che abbia gia' trasferito
la titolarita' di altra farmacia da meno di dieci anni, ai sensi  del
quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475. 
  4. Le domande, debitamente documentate, devono pervenire, a pena di
decadenza, alle regioni e alle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge. 
  5. L'accertamento dei requisti  e  delle  condizioni  previsti  dai
commi 1, 2, 3 e 4 e' effettuato entro  un  mese  dalla  presentazione
delle domande. 
                              Art. 15. 
                        Abrogazione di norme 
  1. Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 della  legge  2
aprile 1968, n. 475, la legge 28 febbraio 1981, n. 34,  e  successive
modificazioni, nonche' gli articoli 1,  2,  3  e  5  della  legge  22
dicembre 1984, n. 892. 
                              Art. 16. 
                          Entrata in vigore 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 8 novembre 1991 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI