LEGGE 8 agosto 1985, n. 443
Legge-quadro per l'artigianato.
Vigente al: 10-1-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Potesta' delle regioni
In conformita' all'articolo 117, primo comma, della Costituzione,
le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato
nell'ambito dei principi di cui alla presente legge, fatte salve le
specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome.
Ai sensi ed agli effetti del precedente comma, in armonia con gli
indirizzi della programmazione nazionale, spetta alle regioni
l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo
dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane
nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e
tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di
accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata,
alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla
realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per
l'esportazione.
Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza
delegandole, normalmente, agli enti locali.
Art. 2.
Imprenditore artigiano
E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente,
professionalmente e in qualita' di titolare, l'impresa artigiana,
assumendone la piena responsabilita' con tutti gli oneri ed i rischi
inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura
prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo
produttivo.
Sono escluse limitazioni alla liberta' di accesso del singolo
imprenditore all'attivita' artigiana e di esercizio della sua
professione.
Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.
L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attivita'
che richiedono una peculiare preparazione ed implicano
responsabilita' a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in
possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi
statali.
Art. 3.
Definizione di impresa artigiana
E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano
nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo
prevalente lo svolgimento di un'attivita' di produzione di beni,
anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attivita'
agricole e le attivita' di prestazione di servizi commerciali, di
intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste
ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo
il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio
dell'impresa.
E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla
presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, e'
costituita ed esercitata in forma di societa', anche cooperativa,
escluse le societa' ((. . .)) per azioni ed in accomandita per
azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso
di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale,
nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione
preminente sul capitale.
E' altresi' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui
alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:
a) e' costituita ed esercitata in forma di societa' a
responsabilita' limitata con unico socio sempreche' il socio unico
sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia
unico socio di altra societa' a responsabilita' limitata o socio di
una societa' in accomandita semplice;
b) e' costituita ed esercitata in forma di societa' in
accomandita semplice, sempreche' ciascun socio accomandatario sia in
possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio
di una societa' a responsabilita' limitata o socio di altra societa'
in accomandita semplice.
In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarita' delle
societa' di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di
artigiana purche' i soggetti subentranti siano in possesso dei
requisiti di cui al medesimo terzo comma.
L'impresa artigiana puo' svolgersi in luogo fisso, presso
l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali
o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o
di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano puo' essere
titolare di una sola impresa artigiana.
Art. 4.
Limiti dimensionali
L'impresa artigiana puo' essere svolta anche con la prestazione
d'opera di personale dipendente diretto personalmente
dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i
seguenti limiti:
a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18
dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il
numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 22 a
condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti;
b) per l'impresa che lavora in serie, purche' con lavorazione non
del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli
apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei
dipendenti puo' essere elevato fino a 12 a condizione che le unita'
aggiuntive siano apprendisti;
c) per l'impresa che svolge la propria attivita' nei settori
delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su
misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in
numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti puo'
essere elevato fino a 40 a condizione che le unita' aggiuntive siano
apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e
dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del
Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio
nazionale dell'artigianato;
d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10
dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il
numero massimo dei dipendenti puo' essere elevato fino a 14 a
condizione che le unita' aggiuntive siano apprendisti.
Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:
1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti
passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e
mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge
18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei
dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorche'
partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del
codice civile, che svolgano la loro attivita' di lavoro
prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa
artigiana;
4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente
lavoro personale nell'impresa artigiana;
5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici
o sensoriali;
6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
Art. 5.
Albo delle imprese artigiane
E' istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale
sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui
agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalita' previste per il registro
delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20
settembre 1934, n. 2011.
La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce
di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati
articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono
annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla
presentazione.
((L'impresa costituita ed esercitata in forma di societa' a
responsabilita' limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui
alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma
dell'articolo 3, presenti domanda alla commissione di cui
all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica
artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale,
sempreche' la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci,
svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo
produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli
organi deliberanti della societa')).
In caso di invalidita', di morte o d'intervenuta sentenza che
dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore
artigiano, la relativa impresa puo' conservare, su richiesta,
l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno
dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di
cinque anni o fino al compimento della maggiore eta' dei figli
minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal
coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei
figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o
inabilitato.
L'iscrizione all'albo e' costitutiva e condizione per la
concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del
20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i
limiti di cui al primo comma dell'articolo 4, mantengono l'iscrizione
all'albo di cui al primo comma del presente articolo.
Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei
beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di
quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla
prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese
artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni
relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o
all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971,
n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative
statali.
Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o insegna o marchio, una
denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa
non e' iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto
vale per i consorzi e le societa' consortili fra imprese che non
siano iscritti nella separata sezione di detto albo.
Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo e'
inflitta dall'autorita' regionale competente la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino
a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 6. Consorzi, societa' consortili e associazioni tra imprese artigiane I consorzi e le societa' consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo di cui al precedente articolo 5. Ai consorzi ed alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane, purche' le stesse siano esclusivamente riservate alla gestione degli organismi sopra citati e purche', cumulandosi eventualmente con analoghi interventi previsti da leggi statali finalizzati al sostegno dell'attivita' consortile, non si superino globalmente i limiti previsti dalle stesse leggi statali. In conformita' agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e societa' consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni cosi' come definite dal CIPI purche' in numero non superiore ad un terzo, nonche' enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti. Le imprese artigiane, anche di diverso settore di attivita', possono stipulare contratti associativi a termine per il compimento in comune di opere o per la prestazione di servizi, usufruendo, limitatamente allo svolgimento di tali attivita', delle agevolazioni previste dalle leggi in vigore. Alla stipulazione dei contratti associativi possono partecipare imprese industriali di minori dimensioni in numero non superiore a quello indicato nel terzo comma del presente articolo. Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari d'impresa artigiana associati nelle forme di cui ai commi precedenti, hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 7.
Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio
La commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo
articolo 9, esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di
cui all'articolo 63, quarto comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle
eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese
artigiane dall'albo provinciale previsto dal precedente articolo 5,
in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti
di cui ai precedenti ((articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma)).
La decisione della commissione provinciale per l'artigianato va
notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione
della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come
accoglimento della domanda stessa.
La commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei
requisiti di cui ai precedenti ((articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma)),
ha facolta' di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni
trenta mesi la revisione dell'albo provinciale delle imprese
artigiane.
Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in
favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione
interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino
l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli ((articoli 2, 3, 4 e
5, terzo comma)) nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne danno
comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato ai fini
degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito,
che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno
stato ad ogni effetto. Le decisioni della commissione devono essere
trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione.
Contro le deliberazioni della commissione provinciale per
l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione
dall'albo provinciale delle imprese artigiane e' ammesso ricorso in
via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato,
entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa,
anche da parte degli organismi indicati nel comma precedente e di
eventuali terzi interessati.
Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita
in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni
dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente
per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero.
Art. 8.
Istruzione artigiana
L'istruzione artigiana di cui all'articolo 117 della Costituzione
e' svolta nell'ambito della formazione professionale e nei limiti dei
principi fondamentali che regolano tale materia.
Le imprese artigiane, singole e associate, possono essere chiamate
dalla regione, con propria legge, a concorrere alle funzioni relative
all'istruzione artigiana, in attuazione degli indirizzi programmatici
e sulla base di specifiche convenzioni a tempo limitato e
rinnovabili, per l'effettuazione di particolari corsi.
Le regioni possono disciplinare il riconoscimento di bottega-scuola
per il periodo definito dalle convenzioni regionali alle imprese
artigiane di cui al comma precedente che ne facciano richiesta e
appartengano ai settori di cui alla lettera c) dell'articolo 4.
Alle regioni competono, nell'ambito della formazione professionale,
la promozione ed il coordinamento delle attivita' di formazione
imprenditoriale ed aggiornamento professionale per gli artigiani.
Art. 9.
Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato
Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi
amministrativi e di tutela dell'artigianato.
In questo ambito si dovranno prevedere:
1) la commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le
funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei
requisiti di cui ai precedenti ((articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma)),
nonche' gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;
2) la commissione regionale per l'artigianato che, oltre a
svolgere i compiti di cui al precedente articolo 7, provvede alla
documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attivita'
artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione
regionale in materia di artigianato.
Art. 10.
Commissioni provinciali per l'artigianato
La commissione provinciale per l'artigianato e' costituita con
decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque
anni ed e' composta da almeno quindici membri.
Essi eleggono il presidente, scegliendolo tra i componenti titolari
di impresa artigiana, ed il vice presidente.
Due terzi dei componenti della commissione provinciale per
l'artigianato devono essere titolari di aziende artigiane operanti
nella provincia da almeno tre anni.
Nel terzo rimanente dovra' essere garantita la rappresentanza delle
organizzazioni sindacali piu' rappresentative dei lavoratori
dipendenti, dell'INPS, dell'ufficio provinciale del lavoro e la
presenza di esperti.
Le regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla
elezione dei componenti, all'organizzazione e al funzionamento delle
commissioni provinciali per l'artigianato.
Art. 11.
Commissioni regionali per l'artigianato
La commissione regionale, che ha sede presso la regione ed e'
costituita con decreto del presidente della giunta regionale, elegge
nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.
La commissione di cui al precedente comma e' composta:
a) dai presidenti delle commissioni provinciali per
l'artigianato;
b) da tre rappresentanti della regione;
c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle
organizzazioni artigiane piu' rappresentative a struttura nazionale
ed operanti nella regione.
Le norme di organizzazione e funzionamento della commissione sono
stabilite con legge regionale.
Art. 12.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112)).
Art. 13.
Disposizioni transitorie e finali
La legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della
Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, sono abrogati. Tuttavia, le
relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla
presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da
parte delle singole regioni, di proprie disposizioni legislative.
Fino a diversa individuazione dei settori artigianali di cui alla
lettera c) dell'articolo 4, rimangono in vigore gli elenchi dei
mestieri artistici tradizionali redatti in base al decreto del
Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.
l'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, al momento
dell'istituzione dell'albo di cui all'articolo 5 della presente
legge, sono di diritto iscritte in quest'ultimo albo.
Gli albi provinciali delle imprese artigiane e le commissioni
provinciali per l'artigianato hanno sede normalmente presso le camere
di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Apposita
convenzione regolamenta i conseguenti rapporti fra le regioni e le
camere.
Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni regionali
e provinciali per l'artigianato e' prorogato sino all'insediamento
dei nuovi organi previsti dagli articoli 10 e 11 della presente
legge, che in ogni caso deve avvenire entro un anno dall'entrata in
vigore della legge stessa.
Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano
competenza primaria in materia di artigianato e formazione
professionale. Nelle medesime l'efficacia costitutiva dell'iscrizione
negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti
gli effetti di legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo o chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI