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24-12-2020
Il Presidente della Regione Toscana ha emanato una nuova ordinanza n. 121 del 24 Dicembre che detta disposizioni
Per il rientro alla propria residenza, domicilio, abitazione
Il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione in Toscana dalle zone classificate arancioni e rosse è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia. Sono comunque consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o di studio.
Per i centri culturali, sociali e ricreativi
Ai centri culturali, sociali e ricreativi che effettuano attività di ristorazione e somministrazione è consentito effettuare, esclusivamente a favore dei rispettivi associati (o loro famigliari o facenti parte della medesima organizzazione), solo l'attività con consegna a domicilio nel rispetto dellenorme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione e la somministrazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto onelle adiacenze.
Per i percorsi di formazione e per l’attività corsistica individuale e collettiva
Per i percorsi di formazione e per l’attività corsistica individuale e collettiva si applicano le disposizioni di cui ai punti 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 27 dell’ordinanza 117/2020, fermo restando che in zona gialla gli spostamenti tra comuni sono sempre consentiti.
Per la zona rossa e arancione
In relazione alla classificazione del territorio della Regione Toscana nello scenario di tipo 3 (zona arancione) si applicano le disposizioni dell'ordinanza n. 117/2020 e nello scenario di tipo 4 (zona rossa) si applicano le disposizioni dell'ordinanza n.116/202