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Coronavirus. Entrata in vigore del Decreto legge n.229 del 30 dicembre 2021, estensione del green pass rafforzato e nuove misure relative alle quarentene

30-12-2021   

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre scorso  (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021) il nuovo Decreto Legge n.229 ad oggetto "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria"

ENTRATA IN VIGORE

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Pubblicato giovedì 30 dicembre, entrerà in vigore oggi venerdì 31 dicembre.

Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 marzo 2022) il Green pass rafforzato è necessario anche per le seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
  • l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

 Resta valido altresì quanto disposto dal Decreto Fetività, pertanto:

dal 10 gennaio 2022 fino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 marzo 2022)  il grenn pass rafforzato rimane necessario anche per:

-musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre

-piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, nonchè spazi adibiti a spogliatoi e docce

- centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive limitatamente alle attivita' al chiuso,  spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'eta' o di disabilita'

- centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attivita' riabilitative o terapeutiche

- parchi tematici e di divertimento

-centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attivita' al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita' di ristorazione

- attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino'

- corsi di  formazione privati in presenza

 

Quarantene

La misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19.

A tali soggetti è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza

Capienze

Con la modifica dell’articolo 5, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in zona bianca, l’accesso agli eventi e alle competizioni è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 ed è modificata la capienza degli impianti sia all’aperto che al chiuso nella seguente misura:

  • massimo al 50% per gli impianti all’aperto
  • massimo al 35% per gli impianti al chiuso.

Sanzioni

Per quanto riguarda le sanzioni, il nuovo dl Covid fa riferimento al dl del 25 marzo 2020 in cui le violazioni vengono punite con "la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000".

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