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Nuova L.R. 3.06.2013 n.29 Norme in materia di attività di acconciatore

08-07-2013   

E' stata pubblicata sul BURT 7.06.2013 la nuova L.R. n.29 del 3.06.2013.

SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA’ E ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ESERCENTI

La Regione Toscana ha disciplinato l’attività di acconciatore con la LR 3 giugno 2013 n. 29 (pubblicata sul BURT il 7 giugno 2013, entrata in vigore l’8 giugno 2013).

 In particolare è da rilevare l’attenzione che la norma ha dedicato alla disciplina dei requisiti professionali: infatti, la nuova legge prevede la possibilità, per chi ha già maturato un’esperienza consolidata nel settore, ma non possiede la qualifica di acconciatore, di ottenerla attraverso il superamento di un esame teorico-pratico, preceduto da un relativo periodo di formazione (di conseguenza, tutti coloro che, al 12 settembre 2012, hanno svolto attività presso un’impresa di acconciatore per un periodo non inferiore a tre anni, oppure hanno svolto attività lavorativa a seguito di regolare contratto di apprendistato, possono quindi ottenere la qualifica di acconciatore mediante il superamento di tale esame). Inoltre, la legge in questione demanda alla Giunta regionale il compito di definire, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della stessa, una serie di elementi, tra cui: i percorsi formativi per svolgere l’attività, i contenuti dei corsi, gli standard di preparazione necessari e la composizione della commissione per l’esame.

 

Si informa inoltre che la norma prevede che le imprese che già svolgono l’attività di acconciatore debbano:

  • Comunicare al SUAP, ENTRO 90 GIORNI dall’entrata in vigore della legge (8 giugno 2013) il nominativo del Responsabile Tecnico in possesso dell’abilitazione professionale (nel dettaglio vedi art. 10, c. 3).

A tal fine l’ufficio SUAP Valdera ha predisposto un apposito modellino (allegato), ma si precisa che in merito a tale adempimento, si è espressa la Regione Toscana (Area di Coordinamento Industria, Artigianato, Innovazione Tecnologica) chiarendo che se la comunicazione del Responsabile Tecnico è già stata fatta in passato (e quindi il SUAP è a conoscenza del nominativo – naturalmente aggiornato), non c’è alcuna necessità di ripetizione.

Si ricorda inoltre che le stesse imprese in attività sono tenute ad esporre:

  • copia della SCIA nel locale destinato all’attività (nel dettaglio vedi art. 9, c. 6);
  • le tariffe professionali applicate per i diversi trattamenti (nel dettaglio vedi art. 4, c. 6).

 

Infine, la legge in oggetto ha ridefinito la disciplina delle sanzioni (art.9) che pertanto saranno applicate in luogo di quanto previsto dal Regolamento Unione Valdera approvato con delibera di C.c. n.6 del 16.01.2013, visibile e scaricabile in www.suapvaldera.it

 

Si allega:

-          Legge regionale (link)

-          Modello comunicazione nominativo del responsabile tecnico (link)

Allegato acconciatori-comunicazione resp tecnico.doc (180,50 KB)
Allegato _LR_29-2013_disciplina-acconciatore[1].pdf (23,66 KB)

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