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Il Suap dell'Unione Valdera | Alluvione 2 novembre - Filo diretto Suap | NEWS | Link | Contatti |
Descrizione regionale
Per commercio su aree pubbliche, si intende l'attività' di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità.
Per aree pubbliche si intendono le strade, le piazze, i canali comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
Per mercato, l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività comerciale, nei giorni stabiliti dai paini comunali per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande.
Per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto eventualmente disposto dai regolamenti comunali.
Per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
Per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonchè attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
Per fiera specializzata nel settore dell’antiquariato, la manifestazione commerciale volta a promuovere l’esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d’epoca provenienti dal mondo della cultura, dell’arte e dell’artigianato artistico e tradizionale;
Per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
Per posteggio, si intende la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività' commerciale. L’abilitazione all'esercizio dell’attività e la concessione del posteggio sono rilasciate contestualmente dal comune in cui ha sede il posteggio.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente .
Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento.Qualora il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio abilita anche:
-all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;
-alla partecipazione alle fiere.
Nelle aree demaniali non comunali l’autorizzazione è rilasciata dal Comune previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni di utilizzo delle aree medesime.
Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.
L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
Il Comune può rilasciare concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione a fiere promozionali e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario.
1. Requisiti oggettivi
2. Requisiti soggettivi morali
Non sussistenza nei propri confronti, le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 6.09.2011 n.159
L'accesso e l'esercizio delle attività di vendita è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art.71 commi da 1 a 5 del D.Lgs. 59/2010:
1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di' vendita e di
somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II,
Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i
delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due
o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero a misure di sicurezza ((. . .));
((5. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i
requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal
legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita'
commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2
devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona
preposta all'attivita' commerciale.))
- mancanza delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)
-non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 131 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nel caso di annotazione nel titolo abilitativo della somministrazione.
3. Requisiti professionali (nel caso di vendita alimentare)
-L'accesso e l'esercizio delle attività di vendita nel settore merceologico alimentare è subordinato al possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art.71, commi da 6 e 6 bis del D.Lgs. 26 marzo 2010 n.59:
((6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente
all'alimentazione umana, di un'attivita' di commercio al dettaglio
relativa al settore merceologico alimentare o di un'attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in
possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:))
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il
commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti,
istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di
Trento e di Bolzano;
((b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel
quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in
qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita'
di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi
di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado,
dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata
dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;))
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o
di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano
previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti.
((6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di societa',
associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di
cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante
legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta
all'attivita' commerciale.))
Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al comma 1, anche l'iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.
I requisiti professionali di cui al comma 1 non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcoliche preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all’attività prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.
4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono i seguenti:> permesso di soggiorno per lavoro autonomo > permesso di soggiorno per lavoro subordinato > permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro > permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare > permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri > permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore > permesso di soggiorno per motivi umanitari > permesso di soggiorno per attesa occupazione > permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998)
-Obbligo di regolarità contributiva
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all’art.35 e nell’ambito dei controlli sulle SCIA presentate ai sensi dell'articolo 38, i comuni verificano con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL
Riferimenti normativi:
1. Requisiti oggettivi
lr n.62/2018
2. Requisiti soggettivi morali
dlgs 26/03/2010 n. 59
3. Requisiti soggettivi professionali
dlgs 26/03/2010 n. 59 Decreto dirigenziale n. 3088/2009
4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
l 06.03.98, n°40, art. 5, comma 6, dlgs 25.07.98, n°286, art. 32, comma 1 bis e 1 ter
Come si avvia l'attività: Richiesta autorizzazione e concessione per l'esercizio attivtà
Modalità di presentazione: le pratiche SUAP possonno essere presentate solo attraverso la piattaforma telematica SU@PWEB.
Documentazione da presentare
Per l'inizio attività si commercio su aree pubbliche su posto fisso occorre presentare la domanda di autorizzazione amministrativa con i seguenti allegati:
-copia valido documento di riconoscimento;
-notifica sanitaria ai sensi dell'art.6 del Regolamento CE n.852/2004 (n. 3 copie ) nel caso di vendita e/o somministrazione alimentare (nel caso di variazione: legale rappresentante, denominazione/ragione sociale, preposto alla vendita e/o somministrazione)
Il modello deve essere compilato in triplice originali con i relativi allegati di pertinenza; tutti e tre i modelli saranno timbrati con la data di arrivo.
Due esemplari saranno trattenuti dall’Amministrazione, uno sarà riconsegnato all’esercente.
Quando si può iniziare l'attività: dopo aver ottenuto l'aurorizzazione amministrativa/concessione di posteggio.
Marche da bollo: 0.0 euro