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20-03-2020
La Legge 82/1994 disciplina le seguenti attività così definite:
pulizia: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
disinfezione: il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; disinfestazione: il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
derattizzazione: il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
sanificazione: il complesso di procedimenti e operazioni atte a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.
Per INIZIARE L'ATTIVITA' le imprese presentano la segnalazione certificata di inizio dell’attività e dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali del c.d. “responsabile tecnico” per l’ipotesi di sanificazione, derattizzazione e disinfestazione.
Differentemente per le imprese di pulizia e disinfezione non è più previsto l’obbligo del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi (titoli di studio ed esperienza professionale).
I REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DEL PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA per le attività di disinfestazione derattizzazione e sanificazione sono i seguenti:
A. ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO, da considerare in base all'anno di nascita del preposto.
B. ESPERIENZA PROFESSIONALE , la dimostrazione di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività
di almeno tre anni per attività tecnico manuale (lavoratore iscritto all’INAIL) in qualità di titolare, amministratore, socio, collaboratore familiare, di operaio qualificato nello specifico campo di attività
in qualità di dipendente qualificato (il livello contrattuale richiesto è quello qualificato 4° livello, 3° e 3° super) prestatore di lavoro somministrato (già interinale); prestatore di lavoro ripartito.
C. TITOLO DI STUDIO diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività; diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attività; attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale. E’ necessario che il corso di studi specifico abbia previsto almeno un corso biennale di chimica, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche (Circolare ministeriale n. 3428/c del 25 novembre 1997). Sarà onere del richiedente dimostrare la frequenza delle suddette materie.
Inoltre il preposto alla gestione tecnica per le attività di disinfestazione e/o derattizzazione e/o sanificazione, deve avere un “rapporto di immedesimazione con l’impresa”.
Alleghiamo una GUIDA ALL’ ATTIVITA’ DI PULIZIA DISINFEZIONE DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE
Di seguito abbiamo inoltre inserito un link esplicativo dei requisiti professionali e morali previsti per le imprese di pulizia, disinfestazione e sanificazione.
guida alle imprese di sanificazione (86,11 KB) |