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Sospensione attività strutture ricettive nel periodo di emergenza sanitaria AGGIORNAMENTO

24-11-2020   

Con la LEGGE REGIONALE 6 luglio 2020, n. 51 "Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019" sono state apportate alcune modifiche nella l.r. 86/2016 “Testo unico del sistema turistico regionale”, con l’introduzione del termine massimo di sospensione pari a dodici mesi consecutivi, in analogia con gli esercizi commerciali (art 30).

Ne consegue che - a partire dall’entrata in vigore della legge - ciascun gestore di qualsivoglia struttura ricettiva potrà attivare la procedura della sospensione per un periodo superiore a quindici giorni, previa comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per territorio, e per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, a pena di decadenza del titolo abilitativo.

Si ricorda che dall’inizio dell’emergenza sanitaria alle strutture ricettive alberghiere non è stata imposta la chiusura: esse hanno potuto proseguire la propria attività, ma esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative via via vigenti.
Per tutte le strutture ricettive non alberghiere, i Dpcm che si sono succeduti dal 9 marzo in poi ne hanno imposto la chiusura (con efficacia dal 10 marzo).
La chiusura forzosa ha avuto termine il 18 maggio, come da Dpcm del 17 maggio 2020 e da Ordinanza PGR n.57 di pari data, da tale data tutte le strutture ricettive non alberghiere sono state autorizzate a riaprire, senza dover comunicare la riapertura ad alcuna autorità/ufficio della PA .
La disciplina della sospensione volontaria e la conseguente riapertura ai sensi del TU sul turismo non si sono ovviamente applicate alla fattispecie della chiusura ope legis.
Per la fase antecedente l’entrata in vigore della suddetta modifica normativa e quindi per le strutture alberghiere che hanno ritenuto di chiudere dal 10 marzo in poi o per quelle non alberghiere che hanno ritenuto di non riaprire dal 18 maggio, ferma restando la comunicazione della sospensione al SUAP, il termine ultimo di sospensione è da intendersi, in forza di quanto definito dall'art.992 del R.D. 773/1931 (TULPS) ed in relazione alla causa di forza maggiore, fino al termine dello “stato di emergenza” - che ad oggi è il 31 gennaio 2021 (in base al decreto-legge 7 ottobre2020, n. 125) - in quanto la dichiarazione dello stato di emergenza vale come causa di forza maggiore.

Nel caso in cui la sospensione fosse in atto da non oltre tre mesi prima della dichiarazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2020) e perdurasse senza che sia stata addotta altra causa di forza maggiore, si ritiene che la struttura sia richiamata affinché attesti con comunicazione al SUAP la prosecuzione della sospensione per causa di forza maggiore in relazione allo stato di emergenza; se la struttura non attesta tale prosecuzione, si ritiene che ricorrano i presupposti per dichiarare la decadenza del titolo abilitativo.

Ricorrono gli stessi presupposti nel caso in cui la sospensione fosse in atto da oltre tre mesi prima del 31 gennaio 2020 e non sia stata addotta alcuna causa di forza maggiore che ne giustifichi la protrazione.

Si precisa quindi che anche per le sospensioni attivate a partire dall’entrata in vigore della legge regionale si potrà fruire della proroga invocando lo stato di emergenza quale causa di forza maggiore (es nelle ipotesi di sospensione per cause non imputabili alla volontà del gestore o di intervento edilizio che si protragga oltre i 12 mesi).

La sospensione deve essere comunicata per giustificare l’inattività durante il periodo di apertura della struttura, sia esso annuale o stagionale; in ogni caso, il termine della sospensione comunicato al SUAP si computa secondo il calendario comune, senza interruzioni.

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