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27-07-2020
DECRETO MINISTERIALE 10 LUGLIO 2020 - MINISTERO DELL'INTERNO
Le disposizioni della regola tecnica verticale sui beni tutelati, di cui al DM 10/7/2020 si possono applicare (art. 1 comma 1) alle attività individuate con il numero 72 nell'allegato I del DPR n. 151/2001, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e quelle di nuova realizzazione e (art. 2 comma 2) in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al DIM 20 maggio 1992, n. 569, e al DPR 30 giugno 1995, n. 418.
Dal campo di applicazione della presente RTV sono escluse le attività temporanee collocate in opere da costruzione non permanentemente dedicate alle attività di cui al paragrafo V.10.1, per le quali la presente RTV può comunque costituire un utile riferimento.
In allegato il testo completo del DM comprensivo di allegato
dm 10 luglio 2020 (267,25 KB) |