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24-03-2021
Il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 23 marzo 2021, stesso giorno di entrata in vigore del decreto Sostegni, dispone l’avvio della fase di invio delle domande, dal 30 marzo ed entro la scadenza del 28 maggio 2021.
Il provvedimento mette a disposizione il modulo e le istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto, in attuazione dell’articolo 1 del decreto legge n.41 del 22 marzo 2021.
La scadenza del 28 maggio è il termine ultimo anche per l’invio della domanda sostitutiva, in caso di errori nella prima istanza di accesso ai contributi a fondo perduto presentata dal contribuente o dal proprio intermediario.
La domanda di richiesta dei contributi a fondo perduto potrà essere trasmessa dal contribuente, anche avvalendosi di un intermediario, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o la piattaforma web predisposta da Sogei, accessibile tramite l’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.
L’accesso alla procedura web è possibile con le credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel.
Dopo aver inviato domanda, l’Agenzia delle Entrate, dopo le opportune verifiche, rilascerà una specifica ricevuta al soggetto che ha inviato la domanda.
In caso di esito positivo, l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’avvenuto mandato di pagamento del contributo a fondo perduto (o il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta), all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, nella sezione “Contributo a fondo perduto - Consultazione esito” , accessibile al soggetto richiedente o al suo intermediario delegato.
Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d'imposta in compensazione.
Tra le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, merita attenzione un passaggio relativo proprio alla scelta di ottenere il fondo perduto come credito da usare in compensazione.
L’opzione, si legge, non è successivamente revocabile, anche in caso di invio di una nuova istanza sostitutiva di quella precedentemente trasmessa.
I requisiti specifici per accedere al nuovo contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni sono:
-aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro;
-aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30 per cento.
Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2021, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.
Hanno diritto ad accedere alla misura i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro.
Il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Sono invece esclusi dalla fruizione del bonus i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto (23 marzo 2021) o che abbiano attivato la partita Iva successivamente (a partire dal 24 marzo 2021), gli enti pubblici (art. 74 del TUIR), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).
Il calcolo dell'importo del fondo perduto riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate è effettuato in relazione alla perdita media mensile di fatturato o corrispettivi registrata nel 2020 rispetto al 2019, secondo le seguenti percentuali:
È comunque garantito un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.
Consulta il
Comunicato Stampa dell'Agenzia delle Entrate del 23 marzo