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Coronavirus. Da oggi 1° settembre in vigore nuove misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, università e trasporti

01-09-2021   

 

Con il Decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 187/2021, il Governo ha emanato un altro provvedimento per affrontare e gestire l’emergenza pandemica, con il quale introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti, a decorrere dal 1° settembre 2021

Scuola e Unniversità 

Da settembre 2021, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo e secondo grado, e universitaria, sarà svolta in presenza.

La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai, ovvero al rischio grandemente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.

Nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono adottate alcune misure di sicurezza minime:

  • è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (ad eccezione dei bambini di età inferiore ai sei anni, dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, dei soggetti impegnati nelle attività sportive).
  • è vietato entrare o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.

Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari devono possedere il green pass.

L’omesso rispetto di detto requisito è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro viene sospeso, e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

Trasporti

A decorrere dal 1° settembre 2021, vigeranno nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto, dove il criterio guida è rappresentato dalla distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna distinzione.

In base a tale ripartizione, sarà consentito solamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

 

L’impiego degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti-contagio.

L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e agli individui che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.

Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, sono pubblicate le nuove linee guida predisposte dal Governo, e concordate con le Regioni e le Province autonome, l'Anci e l'Upi, per l'organizzazione dei servizi nelle diverse modalità di trasporto che potete consultare in allegato

Allegato Linee_guida_trasporti-1 (190,67 KB)

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