Bientina |
Buti |
Calcinaia |
Capannoli |
Casciana Terme Lari |
Chianni |
Fauglia |
Palaia |
Pontedera |
Terricciola
Coronavirus. Modifiche sul green pass con la legge di conversione 16 settembre 2021
20-09-2021
Condividi
Invia
Stampa
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 126 del 16 settembre 2021 che converte con modificazioni il decreto legge 105 del 23 luglio 2021.
Quali sono le principali modifiche:
- Il Green pass non è dovuto per il cosumo al tavolo al chiuso all'interno dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati
- È necessario il green pass per l'accesso ai centri termali salvo che per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche.
- Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde Covid-19, per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.
- Per l'accesso ai centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici è necessaria la certificazione verde Covid-19 (green pass)
- Per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare, salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario.
- Strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice: le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita da parte di familiari muniti delle certificazioni verdi Covid-19 (green pass) con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente
- Estesa la durata del green pass a 12 mesi per chi ha fatto il vaccino e per i guariti dal Covid e che si sono sottoposti (come previsto dall'attuale disciplina) ad una sola inoculazione.
- Estesa al 30 novembre 2021 la durata del protocollo d'intesa tra farmacie e Governo per il prezzo calmierato dei test antigenici rapidi in farmacia.
Tags: -