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22-09-2021
Con la delibera Albo 7/21 del Ministero per la transizione ecologica, dal 1° settembre 2021 le imprese iscritte o che intendono iscriversi nelle categorie 4 e 2-bis dell'Albo nazionale gestori ambientali possono presentare domanda di adeguamento o nuova iscrizione per il trasporto degli ex rifiuti speciali assimilati agli urbani. |
A seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/2006 dal D.Lgs. n. 116/2020, dal 1° gennaio 2021 i rifiuti ex assimilati sono diventati urbani e sono rappresentati dai "rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti", diverse da quella domestica, "simili per natura e composizione ai rifiuti domestici" indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies, alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006. Poiché spesso non c'è corrispondenza con il pregresso, si è posta la questione delle autorizzazioni per la raccolta e il trasporto concesse dall'Albo gestori, sia in base a categorie e classi che ai Codici. Ora il Ministero per la transizione ecologica, Albo nazionale gestori ambientali, con la delibera 28 luglio 2021, n. 7 , ha stabilito che per trasportare tutti gli ex rifiuti speciali assimilati agli urbani, dal 1° settembre 2021 le imprese iscritte o da iscrivere nelle categorie 4 e 2-bis dell'Albo devono presentare la domanda alle sezioni regionali dell'Albo stesso, a condizione che tali rifiuti siano prodotti da utenze non domestiche e gestiti al di fuori del servizio pubblico (art. 198, co. 2-bis, D.Lgs. n. 152/2006). |