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27-10-2021
Ministero del Turismo Incentivi a fondo perduto pari a 200 milioni per il ristoro delle imprese turistico ricettive
L’art. 6 del decreto del Ministero del Turismo del 24 agosto 2021, ha destinato a favore delle imprese turistico ricettive risorse pari a euro 200.000.000,00.
La somma è ripartita come segue:
A. fino a 150.000.000 di euro sono attribuiti in via automatica ai soggetti già beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto sostegni (cfr. art. 1, D.L. n. 41/2021).
B. 50.000.000 di euro ripartiti in maniera forfettaria tra i soggetti con ricavi o compensi riferiti al secondo periodo di imposta antecedente l’entrata in vigore del decreto in commento, superiori a 10.000.000, previa istanza da presentare con le modalitaÌ€ stabilite con successivo Avviso del Ministero del Turismo
Beneficiario
Sono beneficiarie del bando le imprese turistico-ricettive, esercenti attivitaÌ€ di impresa prevalente, dichiarata – con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle Entrate – ai sensi dell’articolo 35 del d.P.R. n. 633/72, identificata dai seguenti codici A TECO:
– 55.10.00 (alberghi), 55.20.10 (villaggi turistici), 55.20.20 (ostelli della gioventuÌ€), 55.20.30 (rifugi di montagna), 55.20.40 (colonie marine e montane), 55.20.51 (affittacamere, CAV, B&B, residence), 55.20.52 (agriturismi), 55.30.00, (campeggi) 55.90.20 (alloggi per studenti e lavoratori) e 96.04.20 (stabilimenti termali).
Agevolazione
DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE IN MISURA AUTOMATICA ALLE ATTIVITAÌ€ CON FATTURATO FINO A 10.000.000 (LETT. A).
Il contributo spetta in misura forfettaria ai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del D.L. n. 41/2021, che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo, nel limite massimo di euro 150 milioni.
Le risorse sono ripartite come segue:
a) euro mille per i soggetti con ricavi e compensi del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto non superiori a centomila euro;
b) euro quattromila per i soggetti con ricavi o compensi del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) euro cinquemila per i soggetti con ricavi o compensi del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) euro diecimila per i soggetti con ricavi o compensi del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) euro centomila per i soggetti con ricavi o compensi del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Il procedimento di gestione delle attivitaÌ€ di erogazione dei contributi eÌ€ gestito dall’Agenzia delle entrate sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero del turismo, per la regolamentazione dei processi, degli scambi informativi e finanziari e del rimborso dei costi.
Il pagamento del contributo viene effettuato in automatico tramite accredito sui relativi conti di pagamento, utilizzando i codici IBAN forniti in sede di istanza presentata in base al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Per i soggetti che in sede della predetta istanza hanno chiesto il riconoscimento del contributo sotto forma di credito imposta saraÌ€ necessario fornire apposita comunicazione dell’IBAN dove ricevere il contributo.
Per l’effettuazione dei pagamenti di cui ai precedenti commi, il Ministero del Turismo trasferisce i fondi, secondo le modalitaÌ€ e le tempistiche definite nella convenzione di cui sopra, sulla contabilitaÌ€ speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE PREVIA ISTANZA ALLE ATTIVITAÌ€ CON FATTURATO SUPERIORE A euro 10.000.000 (LETT. B).
Le risorse pari a euro 50 milioni sono ripartite, in misura forfettaria, tra i soggetti con ricavi o compensi del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto superiori a 10 milioni di euro. Il contributo spettante ad ogni soggetto eÌ€ pari a euro duecento mila.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Scadenza
Domande presentabili fino al 29 ottobre 2021.