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01-12-2021
Pochi giorni a disposizione degli Enti del terzo settore (Ets) per presentare la richiesta di contributo a seguito della pandemia.
E' partita infatti il 29 novembre, la corsa alla presentazione delle istanze di ristoro, che si concluderà sabato 11 dicembre 2021.
Viene dunque data attuazione al decreto interministeriale del 30 ottobre 2021, che determinava i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie, pari a complessivi 210 milioni di euro, destinate alle categorie di Ets individuate all'articolo 13-quaterdecies, del dl n. 176/2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Con decreto direttoriale n. 614 è stato conseguentemente adottato l'avviso 2/2021 che, a seguito di un excursus normativo che determina i presupposti dell'introduzione del contributo in questione, individua i soggetti beneficiari, disciplina i termini e le modalità di presentazione delle istanze di contributo, i termini del controllo preventivo sulle istanze e la gestione degli elenchi dei soggetti beneficiari, nonché i controlli ex post rispetto all'erogazione del contributo.
Possono presentare istanza di contributo:
-le organizzazioni di volontariato (Odv) iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266
-le associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383
-le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte nella relativa anagrafe che nel corso dell'anno 2020 abbiano cessato o ridotto l'esercizio delle proprie attività statutarie di interesse generale in conseguenza delle misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ricomprese nei codici Ateco specificamente individuati nel decreto interministeriale e riproposti all'allegato 1 dello stesso avviso.
Ai fini dell'ammissione al contributo, il requisito dell'iscrizione nei relativi registri da parte dei soggetti beneficiari deve risultare alla data di presentazione dell'istanza. L'iscrizione deve inoltre essere stata conseguita in una data anteriore al 25 dicembre 2020.
Criteri legati ai controlli successivi all'erogazione del contributo:
I controlli saranno svolti dalle singole amministrazioni erogatrici secondo la metodologia a campione, nella misura minima del 5% dei soggetti beneficiari. Tale controllo ha ad oggetto la verifica della veridicità degli ulteriori elementi dichiarati nell'istanza: volume delle entrate; coerenza dell'attività pregiudicata dalla situazione pandemica con l'oggetto sociale risultante dallo statuto dell'ente; rispetto del divieto di cumulo.
In caso di accertata indebita percezione, totale o parziale, della misura, le amministrazioni erogatrici del contributo provvederanno al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali maturati, da restituirsi mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
DD-614-del-26112021-Ristori-ETS (257,33 KB) |