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Coronavirus. Cerificazioni verdi (Green pass e Green pass rafforzato)

03-12-2021   

 

Certificazioni verdi (Green Pass e Green Pass rafforzato)

Il green pass o certificazione verde è un documento gratuito, in formato digitale e stampabile, che nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di Covid-19.

Per maggiori informazioni  https://www.dgc.gov.it/web/

Differenza tra green pass e green pass rafforzato (o super green pass)

Il green pass rafforzato, a differenza del green pass base, si ottiene esclusivamente con la vaccinazione o l'avvenuta guarigione da sars-Cov-2.

Green pass rafforzato in zona bianca

Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 in zona bianca il green pass rafforzato  serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla.

Dove è necessario il green pass

Accesso nei luoghi di lavoro pubblici e privati

Dal 15 ottobre 2021 e fino  al  31  dicembre 2021, termine di cessazione dello stato  di  emergenza, chiunque svolge una attività lavorativa nel settore pubblico e privato per accedere ai luoghi di lavoro deve possedere e esibire, su richiesta, il green pass. Ciò vale per i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato.
Resta fermo quanto previsto in ambito scolastico, educativo, formativo, universitario e l'accesso  nelle strutture della formazione superiore.
Restano confermate le disposizioni per l'obbligo  vaccinale per gli esercenti le professioni  sanitarie,  gli  operatori  di  interesse sanitario e ai  lavoratori  impiegati  in  strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.

Dal 15 dicembre 2021 si aggiungono alle categorie previste per l'obbligo vaccinale:     personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola,   militari, forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.

Sono esclusi i soggetti  esenti  dalla  campagna  vaccinale  sulla  base  di  idonea certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con circolare del Ministero della salute.

I datori di lavoro sono tenuti a  verificare il rispetto dell'obbligo di green pass da parte dei dipendenti.

Le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19  sono  effettuate con  le modalità indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10 del DL 52/2021.

I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza  dei lavoratori  nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre  2021, termine  di  cessazione dello stato  di  emergenza,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per  i  giorni  di assenza ingiustificata non sono  dovuti  la  retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore  di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella  del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi è punito con  la
sanzione di  euro da 600 a 1.500 e  restano  ferme   le   conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

Accesso ad attività e servizi

Per l'accesso ad alcune attività e servizi - quando consentiti in base al codice colore della zona - è richiesto il possesso del green pass, nello specifico:

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso (dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 solo con green pass rafforzato);

  • accesso alle scuole materne, primarie e secondarie, esclusi gli studenti (dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 solo con green pass rafforzato);

  • accesso alle università

  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive (dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 solo con green pass rafforzato);

  • sale da ballo, discoteche e locali assimilati (dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 solo con green pass rafforzato);

  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere,  anche  all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, compreso l'accesso agli spogliatoi (dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 solo con green pass rafforzato);

  • sagre e fiere, convegni e congressi (dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 solo con green pass rafforzato);

  • strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 solo con green pass rafforzato);

  • centri termali (salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche), parchi tematici e di divertimento (dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 solo con green pass rafforzato);

  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione (dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 solo con green pass rafforzato);

  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 solo con green pass rafforzato);

  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 solo con green pass rafforzato);

  • concorsi pubblici

Per accedere a strutture ospedaliere per visite ai parenti o per entrare in centri diagnostici e poliambulatori specialistici si consiglia di contattare direttamente la struttura.

Accesso ai mezzi di trasporto

Indipendentemente dal codice colore della zona sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte, Interregionale e Alta Velocità;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

Precisazioni per i clienti delle strutture ricettive

I clienti di una struttura ricettiva possono accedere con green pass base ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso.
Stessa cosa per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere all'interno di strutture ricettive.
Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione,  piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere all'interno di strutture ricettive siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l’accesso ai clienti esterni sarà possibile soltanto per chi è in possesso di un green pass rafforzato.

Durata green pass

Il green pass ha una validità di 9 mesi decorrenti dalla data di completamento del ciclo vaccinale primario, dalla data di avvenuta guarigione (solo per i soggetti ammalati di COVID  oltre l 14° giorno della somministrazione della prima dose di vaccino, nonchè a seguito del prescritto ciclo) ovvero dalla data di somministrazione della dose di richiamo. il suddetto termine di validità decorre dal 15 dicembre p.v.

Resta ferma la durata dei 6 mesi per le persone guarite e mai vaccinate.

Chi è esonerato dal possesso del green pass

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (minori di 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica  rilasciata  secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (pdf). 

Chi deve verificare i green pass e come deve farlo

I titolari o gestori dei servizi e delle attività con obbligo di green pass  devono effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 con le modalità indicate dal nuovo Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi Covid-19), inserito nel DL 52/2021, che al comma 4 rimanda alle disposizioni già indicate nel DPCM del 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10 dello stesso decreto legge.

Maggiori informazioni sul sito www.dgc.gov.it

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