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Coronavirus. Le regole in zona bianca aggiornate al decreto-legge n.172/2021 (green pass rafforzato)

03-12-2021   

 

Le regole in zona bianca aggiornate al D.L. 172/2021 (green pass rafforzato)

Spostamenti

Non ci sono limiti agli spostamenti all'interno della zona bianca e tra zona bianca e gialla. Non c'è coprifuoco.

Certificazioni verdi (Green Pass e Green Pass rafforzato)

Consulta la news dedicata

Obblighi su mascherine e distanziamento

Resta l'obbligo di indossare la mascherina al chiuso negli spazi pubblici e privati, mantenendo sempre la distanza interpersonale di 1 metro. Restano inoltre in vigore il divieto di assembramento e l'obbligo della costante igienizzazione delle mani.

Dal 28 giugno 2021 fino al 31 dicembre 2021, fermo restando l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, in zona bianca, è cessato l'obbligo di indossare le mascherine negli spazi all'aperto, fatta eccezione per:

  • per situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti/affollamenti;

  • per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie;

  • in presenza di soggetti con conosciuta alterazione del sistema immunitario.

 Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 (Gazzetta Ufficiale)

 Ordinanza del Ministro della Salute del 29 luglio 2021 (Gazzetta Ufficiale) che proroga al 30 agosto 2021 la scadenza dell'Ordinanza del 22 giugno 2021

 Ordinanza del Ministro della Salute del 27 agosto 2021 (Gazzetta Ufficiale) che proroga al 30 ottobre 2021 la scadenza dell'Ordinanza del 22 giugno 2021

  Ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021 (Gazzetta Ufficiale) che proroga al 31 dicembre 2021 l'Ordinanza del 22 giugno 2021

Attività economiche

Tutte le attività economiche, commerciali, produttive e imprenditoriali sono consentite nel rispetto delle relative linee guida antiCovid nazionali che prevedono specifici protocolli mirati (ordinanza 2 dicembre 2021 con linee guida antiCovid e linee guida specifiche per le palestre in pdf).

Mense aziendali

Il Ministero dell'Interno con circolare del 2 dicembre 2021 ha chiarito che sono esclusi dall'obbligo del greeen pass rafforzato le mense e i servizi di catering continuativo su base contrattuale, pertanto per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, muniti di green pass base.

Bar e ristoranti

Le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso nel rispetto di protocolli e linee guida antiCovid: con servizio al tavolo solo con green pass (dal 6 dicembre 2021 green pass rafforzato), al bancone anche senza green pass.

Spettacoli aperti al pubblico

In zona bianca, l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto,  sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto è consentito esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  green pass. Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 è necessario essere muniti del green pass rafforzato.

In zona bianca, la capienza consentita è  pari  a  quella massima autorizzata. 

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle specifiche linee guida antiCovid. 

Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è  possibile assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa.

Sale da ballo, discoteche e locali assimilati

In zona bianca, l'accesso a sale da ballo, discoteche e locali assimilati è consentito esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  green pass. Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 è necessario essere muniti del green pass rafforzato.

La  capienza  non  può comunque  essere  superiore  al  75% di  quella   massima autorizzata all'aperto e al 50 % al  chiuso.

Restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di  protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.

Sport con la partecipazione del pubblico

L'accesso agli eventi e alle competizioni sportive di  livello  agonistico  riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano  (CONI)  e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e  di  squadra,  organizzati  dalle rispettive  federazioni  sportive  nazionali,   discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da  organismi  sportivi internazionali, sia  agli eventi e alle competizioni sportive diverse da quelle sopra richiamati è consentito esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  green pass. Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 è necessario essere muniti del green pass rafforzato.

In zona bianca,  la  capienza  consentita non può essere superiore al 75% di quella massima  autorizzata all'aperto e al 35% al chiuso

Le  attività  devono  svolgersi  nel rispetto delle linee guida adottate dalla  Presidenza del  Consiglio dei ministri - Dipartimento per  lo  sport,  sentita  la  Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare  il  rispetto delle  condizioni  previste dalla regole antiCovid, gli  eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

Piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere

Le attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere,  anche  all'interno  di  strutture ricettive, sono consentite in conformità a protocolli e linee guida antiCovid.

Quando le attività si svolgono al chiuso per l'accesso è necessario il green pass base. 

Strutture ricettive

I clienti di una struttura ricettiva possono accedere con green pass base ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso.
Stessa cosa per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere all'interno di strutture ricettive.
Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione,  piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere all'interno di strutture ricettive siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l’accesso ai clienti esterni sarà possibile soltanto per chi è in possesso di un green pass rafforzato.

Sagre e fiere locali

Sono consentite sagre, fiere locali ed eventi similari nel rispetto delle linee guida antiCovid. L'accesso è consentito solo con green pass base

Nel caso di sagre e fiere locali che si  svolgano  all'aperto,  in  spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il  pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo   del possesso di green pass,  per l'accesso all'evento. In  caso di controlli a campione, le sanzioni si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi

Feste

Per la partecipazione a feste/ricevimenti a seguito di cerimonie civili o religiose è necessario essere in possesso del green pass base.

Per la partecipazione a feste non conseguenti a cerimonie civili e religiose green pass base e dal 06 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 green pass rafforzato


Scuola e Università

Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza.

In linea con l’avviso del Comitato tecnico-scientifico, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono adottate alcune misure di sicurezza minime:

  • è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;

  • è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.

Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere il green pass. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori.

Tutto il personale scolastico dal 15 dicembre 2021 è sottoposto a obbligo vaccinale.

Il personale e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass.  Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

Le nuove norme restano in vigore fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza e disciplinano l’accesso in ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione (compresi le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per l’infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il sistema della formazione superiore).

Pronto soccorso

Per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare, salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario.

Strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice

Per fare visita a un proprio caro nelle strutture residenziali socio-assistenziali,   sociosanitarie e hospice è necessario oltre seguire le misure antiCovid e l'utilizzo di idonee misure di protezione individuale, essere in possesso di green pass base. L'accesso è consentito con cadenza giornaliera,  con possibilità di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente.

Dal 10 ottobre fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è previsto l'obbligo vaccinale a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.).

Esenzioni: le misure del decreto legge del 10 settembre 2021 n. 122 per il personale socio assistenziale non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Centri termali

L'accesso è consentito con green pass base salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza  e  allo  svolgimento   di   attività riabilitative o terapeutiche.

Musei, mostre e altri istituti e luoghi della cultura

Sono aperti nel rispetto dei protocolli antiCovid e l'accesso è consentito solo con green pass base

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

Tutte le attività di gioco pubblico lecito sono consentite nel rispetto dei protocolli antiCovid. L'accesso è consentito solo con green pass base

Centri culturali, sociali e ricreativi

Sono consentite tutte le attività dei centri culturali, centri sociali e ricreativi. Quando le attività si svolgono al chiuso per l'accesso è necessario il green pass base

Protocolli e linee guida

I protocolli antiCovid aggiornati sono disponibili nell'ordinanza del 29 maggio 2021 (Gazzetta Ufficiale) distinti per attività (allegato 1).

  Sul sito del Dipartimento dello sport le specifiche linee guida antiCovid per le palestre (pdf)

FAQ del Governo

Risposte alle domande frequenti sul sito del Governo.

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