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Coronavirus. In Gazzetta Ufficiale e da oggi 8 gennaio n vigore il nuovo decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022

07-01-2022   

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficale e in vigore da oggi 8 gennaio il decreto legge 7 gennaio 2022 n.1  Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (22G00002) (GU Serie Generale n.4 del 07-01-2022)

 

Estensione dell'obbligo vaccinale

Dal 8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonche' ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta'

L' obbligo vaccinale si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di eta' in data successiva all'8 gennaio 2022, fermo il termine del 15 giugno 2022

Dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale si applica al personale delle universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

Esenzioni dall'obbligo vaccinale

L'obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione puo' essere omessa o differita.

L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute

 

Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro

A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti  ai quali si applica l'obbligo vaccinale per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione

I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. 

Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro puo' sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

 

Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19

Fino al 31 marzo 2022, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 l'accesso ai seguenti servizi e attivita', nell'ambito del territorio nazionale:

a) dal 20 gennaio 2022 ai servizi alla persona;

b) dal 1° febbario 2022 ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari;

c) dal 1° febbario 2022 alle attivita' commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

d) dal 20 gennaio 2022 colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Gestione dei casi di positivita' all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

Scuola dell'infanzia

In presenza di un caso di positivita' nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attivita' per una durata di dieci giorni

Scuole primarie

1) in presenza di un caso di positivita' nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positivita' e da ripetersi dopo cinque giorni;

2) in presenza di almeno due casi di positivita' nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni

Scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado

1) con un caso di positivita' nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;

2) con due casi di positivita' nella classe:

-per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;

-per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;

3) con almeno tre casi di positivita' nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.


 

 

 


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