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Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi.

28-04-2022   

L’art. 30-ter del D.L. 34/2019 (così come convertito e modificato dalla L. 58/2019) ha disciplinato la concessione di agevolazioni in favore di soggetti esercenti attività nei settori

- artigianato

- turismo

- fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale

- fruizione di beniculturali e tempo libero

- commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all' articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico 

che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

Diversamente restano esclusi dalle agevolazioni:

- attività di compro oro

- sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall' articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

- aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che le esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

Le agevolazioni previste dal menzionato articolo 30-ter consisteranno nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi indicati  e per i tre anni successivi.

La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo una procedura che prevede, per i soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni, la presentazione al comune nel quale è situato l'esercizio, dal 1° gennaio fino al 28 febbraio di ogni anno (fino al 30 settembre per l’anno 2020), di una richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti.

Sarà il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione, a  determinare la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività.

I contributi saranno concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale e saranno erogati  a decorrere dalla data di effettivo inizio dell’attività, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

L'importo di ciascun contributo sarà determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non potrà comunque essere inferiore a sei mesi.

I comuni interessati dalle agevolazioni dovranno istituire, nell’ambito del proprio bilancio, un fondo da destinare alla concessione dei contributi.

Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è prevista l'istituzione di uno specifico fondo, con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 da ripartire tra i comuni beneficiari, la cui dotazione dovrà coprire la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari.

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