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19-06-2022
Il Ministro della Salute, ha formato l'ordinanza ponte, in vista dell'entrata in vigore del decreto con cui vieneprorogato l'uso delle mascherine nelle strutture sanitarie, nelle RSA e nel trasporto pubblico, fatta eccezione per quello aereo.
Decade l'obbligatorietà dell'uso delle mascherineper gli esami di stato
L' ordinanza produce effetti fino al 22 giugno 2022.
Di seguito sommariamente:
1. È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
1) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
2) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
3) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
4) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
5) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
6) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.
2. È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
3. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
4. L'obbligo di cui al punto 2 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.
5. I vettori marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1, avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.
6. I responsabili delle strutture di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2.
1. La presente ordinanza produce effetti dalla data odierna fino al 22 giugno 2022.