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Abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo di soggetti in possesso di abilitazione a guida turistica

26-04-2023   

 

In riferimento all’abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, per la quale il decreto del Ministro del turismo del 5 agosto 2021  richiede, tra l’altro, il possesso dei “requisiti linguistici”, che l’interessato deve attestare - ai sensi dell’articolo 2 comma 4 del citato DM - tramite due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, pari o superiori al livello B2 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), rilasciata da enti certificatori riconosciuti, la Regione Toscana, con nota del 22/03/2023, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al possesso dei “requisiti linguistici” nel caso in cui l’abilitazione a direttore tecnico sia richiesta da chi è già abilitato alla professione di guida turistica in base alla nostra legislazione regionale.

In tal caso - si legge nella nota - "l’abilitazione a guida turistica e l'integrazione dell’abilitazione relativa ad ulteriori lingue straniere conseguite successivamente al 27 dicembre 2011 sono di per sé sufficienti – purché contemplino sia l’inglese che un’altra lingua straniera - ai fini del possesso dei “requisiti linguistici” dell’aspirante direttore tecnico, senza che sia necessaria la produzione dellecertificazioni richieste dal DM".

Il motivo è che in data 27 dicembre 2011 è stato adottato con decreto dirigenziale n.5930, in allegato, il vigente profilo professionale di guida turistica che prevede quale requisito minimo di conoscenza delle lingue straniere il livello C1 del CEFR, che evidentemente assorbe il livello richiesto per il direttore tecnico.

"Diversamente, l’abilitazione a guida turistica o l’integrazione linguistica conseguite anteriormente al 27 dicembre 2011 non sono sufficienti a tal fine, in quanto il livello di conoscenze linguistiche allora richiesto (come si può constatare dal decreto allegato) non faceva riferimento alla classificazione CEFR, bensì alla classificazione previgente e cioè alla ALTE (Association of Language Testers in Europe), della quale era richiesto il B1 come livello minimo."

Sarà quindi onere della guida turistica produrre le certificazioni prescritte dal DM, non essendo competenza delle Amministrazioni  accertare se il livello B1 ALTE sia o meno equiparabile al livello B2 CEFR.

Allegato 2011_Decreto_n.5930_del_27-12-2011 (19,97 KB)
Allegato 2011_Decreto_n.5930_del_27-12-2011-Allegato-A (21,48 KB)
Allegato _DM 5-8-2021_requisiti-professionali direttore tecnico AdV (1,48 MB)

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