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11-09-2024
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. 145
Art. 13. ter comma 7
Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche,
gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), devono
essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del
monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di
legge.
Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in
forma imprenditoriale (anche ai sensi dell’art. 1, comma 595, L. n. 178/2020)
devono, inoltre, essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti
dalla normativa statale e regionale vigente.
Sono, invece, esonerati dall’obbligatoria installazione dei dispositivi di
rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità
immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con
certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione
di monossido di carbonio.
Per ulteriori dettagli si rimanda alle FAQ del Ministero del Turismo
https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/