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NOVITA' INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI/INSEGNE/VETROFANIE - SCIA - INFORMAZIONI

NOVITA' INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI/INSEGNE/VETROFANIE - SCIA - INFORMAZIONI

25-05-2026   

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50, l' autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari è SOSTITUITA DALLA SCIA (Segnalazione Certificata di inizio Attività).

Di seguito le principali novità:

- La SCIA deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio è ubicato l’impianto pubblicitario, tramite il portale STAR:

   - IN CASO DI CARTELLI: Cat. 73.12R - Installazione di impianti per pubblicita'> Adempimenti tecnici e amministrativi> AD COM 20 - SCIA impianti pubblicitari (esclusa insegna);

  - IN CASO DI INSEGNE DI ESERCIZIO/VETROFANIE: scegliere la cat. dell'attività> Adempimenti tecnici e amministrativi> AD COM 05 - SCIA per insegna di esercizio e su veicoli aziendali

   - La SCIA, reperibile nella sezione modulistica#mce_temp_url#, deve essere corredata da:

  • Documentazione tecnica e amministrativa attestante il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 23, comma 1, del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), nonché del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495/1992), e dei regolamenti comunali o dell’ente proprietario della strada;
  • Asseverazione a cura di tecnico abilitato, attestante la conformità dell’intervento alle normative vigenti.

- A seguito della presentazione della SCIA, il SUAP Valdera provvede a trasmettere la documentazione ai competenti uffici comunali e agli eventuali enti proprietari della strada (Provincia, ANAS, Città Metropolitana), qualora l’infrastruttura non sia di competenza comunale;

- L’installazione di mezzi pubblicitari comporta il pagamento di un canone annuale, determinato sulla base delle tariffe previste dai regolamenti dei rispettivi enti proprietari;

- La SCIA ha validità triennale ed è rinnovabile alla scadenza;

Il suddetto regime di semplificazione non trova applicazione nelle aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). In tali casi, resta obbligatoria l’acquisizione preventiva delle specifiche autorizzazioni di competenza (Soprintendenza o Autorità preposta alla tutela paesaggistica), in assenza delle quali la SCIA è priva di effetti.

L'ufficio SUAP Valdera è a disposizione per maggiori dettagli

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