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14-01-2014
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge regionale 5 agosto 2011 n. 39, l’articolo 2 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) rinvia ad un regolamento di Giunta l’adozione di una normativa tecnica di dettaglio, concernente la pianificazione comunale, le autorizzazioni comunali e le modalità dei controlli, che lo stesso legislatore nazionale ha riservato alla competenza delle regioni, secondo quanto previsto dall’articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico).
Il regolamento disciplina anche le modalità del rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di attività temporanee o di manifestazioni che comportino l’impiego di macchinari rumorosi, stabilendo che tali attività debbano svolgersi in via preferenziale nelle aree appositamente individuate nel piano comunale di classificazione acustica e prevedendo modalità di rilascio dell’autorizzazione in forma semplificata - in coerenza con i principi di celerità ed economicità dell’attività amministrativa - con l’obiettivo di limitare, per quanto possibile, il ricorso alle deroghe ai valori limite di cui all’articolo 2, comma 3, della l. 447/1995;
DPGR 8 gennaio 2014 n. 2R Regol attuazione LRT 89 1998 Norme in materia inquinamento acustico (431,82 KB) |