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Attività di estetica-Parere Ministeriale

11-04-2014   

L'associato in partecipazione può essere nominato responsabile tecnico

In risposta a specifico quesito, il MISE esprime parere favorevole in merito alla possibilità, da parte di un'impresa di estetica, di nominare Responsabile tecnico l'associato in partecipazione.

La normativa di settore prevede che "Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività" (D.lgs 59/2010, artt. 77 e 78 che ha modificato la L. 1/1990 Attività di estetista).

Il Ministero sostiene che, similmente ad altre attività regolamentate, anche per quella di estetica sia possibile nominare RT un associato in partecipazione, purchè sussista un rapporto di immedesimazione con l'impresa. Tale rapporto di immedesimazione, secondo il Ministero, è dimostrabile con la redazione di apposito contratto scritto.

Si allga il testo del parere del Ministero

Le schede procedurali nella sezione Estetista sono state aggiornate

Allegato parere_mise_01_04_2014[1].pdf (160,69 KB)

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