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Il Suap dell'Unione Valdera | Alluvione 2 novembre - Filo diretto Suap | NEWS | Link | Contatti |
26-07-2017
In base a quanto previsto all'art. 6 del D.Lgs. 29/2017, la Azienda Usl ha inviato ai SUAP una nota informativa che si riporta di seguito per estratto.
Si invitano gli operatori interessati a consultare il testo integrale della nota informativa e la normativa di riferimento, che sono allegati alla presente News.
Gli operatori economici del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, devono comunicare all’Autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono una o più delle seguenti attività:
produzione (anche conto terzi),
trasformazione,
assemblaggio,
deposito all’ingrosso,
distribuzione all’ingrosso,
stampatori
altro
Sono esclusi da tale obbligo solamente gli operatori che svolgono attività di distribuzione al consumatore finale.
Si ricorda altresì che anche gli operatori del settore alimentare registrati e/o riconosciuti ai sensi dei Reg. CE 852/2004 e 853/2004, sono tenuti ad inviare tale comunicazione, qualora esercitino una delle attività di cui sopra. In questi casi nella comunicazione dovrà essere riportata la segnalazione della notifica di cui all’art. 6 del Reg. CE 852/2004 e/o atto di riconoscimento CE.
Tale comunicazione deve essere inoltrata on line attraverso gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) compilando l’endoprocedimento ASL 86.
I termini per adempiere le disposizioni del D.L.gs in oggetto scadono il 31 luglio p.v. Gli operatori che non adempiono a tale obbligo sono soggetti alla sanzione amministrativa di una somma da euro 1500 a euro 9.000.
MOCA_Nota Azienda USL NordOvest (853,92 KB) |
DLgs 29_del_10.02.17 (156,85 KB) |
Circolare ministero salute 0014445 (1,25 MB) |